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LE ULTERIORI CERTIFICAZIONI POTENZIALMENTE ACQUISIBILI ATTRAVERSO AVCPASS (Avv. Daniela Anselmi) Milano, 12 novembre 2013 Roma, 20 novembre 2013 1. La rilevanza delle certificazioni nella procedura di gara . Come è noto il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. – Codice dei contratti pubblici – prevede, al fine della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica degli operatori economici, la sussistenza in capo a questi ultimi di determinati requisiti di carattere generale. In altri termini, al fine della partecipazione a gare pubbliche, i concorrenti devono possedere, per poter contrarre con la pubblica Amministrazione, requisiti generali di tipo soggettivo, nonché di capacità tecnica ed economica. I primi, tradizionalmente definiti di ordine pubblico o di moralità, la cui disciplina è rinvenibile nell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici (per comodità di lettura viene riportato in calce alla presente relazione), consistono in condizioni soggettive del concorrente suscettibili, ove sussistenti, di precluderne la partecipazione alla gara e qualora sopravvenute a procedura in corso, di giustificare il rifiuto dell’Amministrazione aggiudicatrice a stipulare il contratto. I secondi, viceversa, attengono rispettivamente al grado di esperienza e capacità professionale del concorrente e alla sua solidità finanziaria, disciplinati dagli articoli 40, 41 e 42 del Codice dei contratti pubblici. In particolare in relazione alle certificazioni che si andranno ad 1

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LE ULTERIORI CERTIFICAZIONI POTENZIALMENTE ACQUISIBILI ATTRAVERSO AVCPASS

(Avv. Daniela Anselmi)

Milano, 12 novembre 2013

Roma, 20 novembre 2013

1. La rilevanza delle certificazioni nella procedura di gara.

Come è noto il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. – Codice dei

contratti pubblici – prevede, al fine della partecipazione alle

procedure di evidenza pubblica degli operatori economici, la

sussistenza in capo a questi ultimi di determinati requisiti di

carattere generale.

In altri termini, al fine della partecipazione a gare pubbliche, i

concorrenti devono possedere, per poter contrarre con la pubblica

Amministrazione, requisiti generali di tipo soggettivo, nonché di

capacità tecnica ed economica.

I primi, tradizionalmente definiti di ordine pubblico o di moralità, la

cui disciplina è rinvenibile nell’art. 38 del Codice dei contratti

pubblici (per comodità di lettura viene riportato in calce alla

presente relazione), consistono in condizioni soggettive del

concorrente suscettibili, ove sussistenti, di precluderne la

partecipazione alla gara e qualora sopravvenute a procedura in

corso, di giustificare il rifiuto dell’Amministrazione aggiudicatrice a

stipulare il contratto.

I secondi, viceversa, attengono rispettivamente al grado di

esperienza e capacità professionale del concorrente e alla sua

solidità finanziaria, disciplinati dagli articoli 40, 41 e 42 del Codice

dei contratti pubblici.

In particolare in relazione alle certificazioni che si andranno ad

1

esaminare nel prosieguo della presente relazione, si sofferma

l’attenzione sull’art. 38 del Codice che rubricato “Requisiti di ordine

generale” contiene un’elencazione -cosiddette cause di esclusione-,

in difetto delle quali gli operatori economici sono esclusi dalla gara,

a prescindere dalle indicazioni riportate nel bando di gara.

Le cause di esclusione di cui all'art. 38 concernono tutti i contratti

pubblici (cfr. art. 3, comma 3, del Codice), qualunque ne sia la

tipologia e l'oggetto ed indipendentemente dal valore del contratto e

dalla procedura di scelta del contraente adottata (cfr. AVCP

determinazioni n. 1 del 12 gennaio 2010 e n. 1 del 16 maggio

2012).

Al fine di comprovare i requisiti di carattere soggettivo e generale,

gli operatori economici sono tenuti a presentare unitamente alla

presentazione dell’offerta, delle certificazioni, anche sotto forma di

dichiarazione sostitutiva conforme alle previsioni del D.P.R. n. 445

del 2000, comprovanti il possesso di tali requisiti, alla stazione

appaltante che ha bandito la procedura di affidamento.

Le certificazioni assumono una rilevanza in quanto, tramite la loro

lettura e esame, la stazione appaltante verifica la sussistenza di

determinati requisiti di ordine pubblico necessari per contrarre con

quel determinato operatore economico.

L’esame della documentazione prodotta dal concorrente consente

alla P.A. di verificare l’affidabilità, la serietà del soggetto, con cui, a

seguito di tutte le operazioni di gara, può stipulare il contratto.

In altri termini le certificazioni hanno una notevole importanza in

quanto salvaguardano l’esigenza delle pubbliche Amministrazioni

dal non avere rapporti contrattuali con appaltatori inaffidabili che

non garantiscono, cioè una adeguata moralità professionale.

Entrando nel merito della presente relazione e con particolare

2

riferimento alle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di

carattere generale per la partecipazione degli operatori economici

alle procedure di gara disciplinate dal Codice dei contrati pubblici,

l’art. 5 della deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012

(delibera istituiva del sistema AVCPASS) prevede che la

documentazione comprovante i requisiti sopra indicati e messa a

disposizione, mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa

dagli Enti certificanti attraverso il sistema AVCPASS, sia la

seguente:

a. Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;

b. Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero

della Giustizia;

c. Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 del

D.P.R. n. 313/2002 dell’impresa, fornita dal Ministero della

Giustizia;

d. Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e

studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed

Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

(Inarcassa);

e. Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle

Entrate;

f. Documento unico di regolarità contributiva (DURC) fornito

dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul

Lavoro (Inail);

g. Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.

Le certificazioni sopra elencate consentono alle stazioni appaltanti e

agli Enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti di

carattere generale in capo agli operatori economici esclusivamente

tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) a

3

seguito dell’istituzione del sistema AVCPASS.

È opportuno sottolineare che i dati e i documenti individuati in

sede di avvio del sistema AVCPASS sono quelli che, ad oggi, risultano

effettivamente disponibili nelle banche dati degli Enti certificatori ed

acquisibili in via telematica dagli stessi secondo modalità di

cooperazione applicativa.

Altre tipologie di documenti non risultano essere disponibili in

forma digitale o acquisiti in banche dati presso gli Enti certificatori.

In prospettiva, poi, l’AVCP ritiene che il sistema AVCPASS potrà

contribuire al superamento del modello di partecipazione da parte

degli operatori economici basato sulla autodichiarazione del

possesso dei requisiti attualmente vigente che determina notevoli

oneri amministrativi ed è all’origine di buona parte del contenzioso

giurisdizionale.

In buona sostanza e conclusivamente tutte le certificazioni che nel

prosieguo verranno trattate e definite consentono alla stazione

appaltante di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione di

ordine generale di cui all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici al

fine di valutare l’affidabilità e la serietà degli operatori economici

partecipanti alle procedure di gara.

Non solo.

Il Sistema AVCPASS, la BDNCP e la stessa AVCP realizzano un

progetto volto al raggiungimento di elevati livelli di efficienza,

risparmio dei costi, innovazione nella P.A. e semplificazione delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici.

In particolare per le stazioni appaltanti si riducono le tempistiche e

i costi, per gli operatori economici minori oneri amministrativi e

maggior certezza dei dati, per gli Enti certificatori invio ella

documentazione di competenza ad un unico interlocutore (AVCP),

4

sempre in virtù dei principi di semplificazione e di certezza del dato.

2. La visura registro delle imprese fornita da Unioncamere.

Le competenze di Unioncamere sono disciplinate dalla Legge n. 580

del 1993 sulle Camere di commercio, riformata dal D.lgs. 15

febbraio 2010 n. 23 che ha ampliato e rafforzato il ruolo e le

funzioni attribuite agli enti camerali, valorizzandone la natura di

rete istituzionale al servizio delle imprese e dei territori

riconoscendo nel sistema camerale un nuovo soggetto giuridico.

Al di là delle principali aree di azione entro le quali Unioncamere

supporta le Camere di Commercio nell’esercizio delle loro

competenze al servizio delle imprese (per esempio la garanzia della

regolazione e della trasparenza del mercato; il supporto

all’internazionalizzazione per la promozione e la tutela del Made in

Italy di qualità; la diffusione dell’innovazione, della ricerca e del

trasferimento tecnologico; la realizzazione di osservatori

dell’economia locale e la diffusione di informazione economica ecc.),

fanno parte integrante delle attività di tale Ente certificatore il

servizio di assistenza, consulenza e supporto alle Camere di

Commercio stesse nell’assolvimento dei compiti legati alla tenuta di

numerosi registri e albi pubblici, il più importante dei quali è il

registro delle imprese, cui sono tenute ad iscriversi tutte le imprese

operanti sul territorio italiano.

In tale registro può essere effettuata la ricerca sulle imprese,

specificando la denominazione, o il codice fiscale, oppure inserendo

il Numero REA (codice identificativo del registro imprese

provinciale).

In subordine è possibile utilizzare criteri di scelta aggiuntivi, quali

la natura giuridica e la Provincia, o specificare se le imprese non

5

più operative debbano essere incluse o meno nella selezione.

Nel registro imprese è, inoltre, possibile ricercare anche le persone

che ricoprono una carica (amministratori, sindaci), che possiedono

partecipazioni nelle società di capitali, o che sono titolari di imprese

individuali.

E' sufficiente indicare il nominativo, eventualmente specificando la

data di nascita, oppure inserire il codice fiscale.

Il sistema restituisce la lista, ordinabile per criteri diversi, delle

occorrenze che soddisfano le condizioni specificate, con i dati

essenziali identificativi di ogni impresa o persona: per ognuna di

esse si può entrare nel dettaglio.

Una volta individuata l'impresa o la persona d'interesse, il sistema

consente di scegliere il documento ufficiale da estrarre.

Per le imprese, infatti, oltre alla visura ordinaria e alla visura

storica, sono previsti documenti diversi in base alla natura

giuridica: società di capitali, società di persone imprese individuali

ed altre forme giuridiche.

Schematicamente di seguito i documenti estraibili dal sistema:

- - documenti per le società di capitali:

Visura ordinaria; Visura storica; Fascicolo; Fascicolo storico;

Statuto; Ultimo bilancio depositato; Amministratori; Capitale e

strumenti finanziari; Bilanci; Scioglimento, procedure concorsuali,

cancellazioni; Soci e titolari di diritti su quote o azioni; Storia di

trasferimenti di quote per s.r.l.; Partecipazioni in altre società;

Amministratori; Sindaci, membri organi di controllo; Titolari di

altre cariche o qualifiche; Società/Enti controllanti; Trasferimenti

d'azienda, fusioni, scissioni e subentri; Attività, albi e ruoli; Sede e

unità locali; Pratiche in istruttoria, etc..

6

- documenti per le società di persone:

Visura ordinaria; Visura storica; Fascicolo; Fascicolo storico;

Informazioni da patti sociali, patti sociali depositati; Informazioni

patrimoniali; Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione;

Soci e titolari di cariche o qualifiche; Società/Enti controllanti;

Partecipazioni in altre società; Trasferimenti d'azienda, fusioni,

scissioni e subentri; Attività, albi e ruoli; Sede e unità locali;

Pratiche in istruttoria, etc..

- documenti per le imprese individuali e le unità locali e sedi fuori

Provincia:

Visura ordinaria; Visura storica; Pratiche in istruttoria;

Partecipazione del titolare in altre società; Visura Albo Artigiani,

etc.

Per le persone sono invece proposti documenti (scheda cariche

attuali; scheda persona completa; scheda socio; scheda socio

storica; scheda trasferimenti d'azienda, etc.) che elencano tutte le

imprese nelle quali la persona ricopre un incarico oppure possiede

delle partecipazioni, considerando i dati attuali ma anche le

informazioni storiche.

3. Il certificato del casellario giudiziale.

Il certificato del casellario giudiziale consente la conoscenza dei

provvedimenti di condanna definitivi e di alcuni provvedimenti in

materia civile ed amministrativa a carico di una determinata

persona.

In particolare, l’ufficio del casellario giudiziale, esistente presso ogni

Procura della Repubblica, rilascia i seguenti certificati:

7

- certificato generale: contiene i provvedimenti definitivi in materia

penale, civile ed amministrativa (riassume i certificati penale e

civile);

- certificato penale: contiene i provvedimenti penali di condanna

definitivi;

- certificato civile: contiene i provvedimenti relativi alla capacità

della persona (interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione

legale, amministrazione di sostegno), i provvedimenti relativi ai

fallimenti (i quali non sono più iscrivibili dal 1° gennaio 2008), i

provvedimenti riguardanti la perdita o la revoca della cittadinanza.

Il certificato può essere richiesto:

- dall’interessato;

- dalle pubbliche Amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi,

quando il certificato è necessario per l’espletamento delle loro

funzioni;

- dall’autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla

sua acquisizione.

Con riferimento alla richiesta effettuata dall’interessato si rileva che

tale certificato riporta meno iscrizioni, ovviamente in relazione alle

esistenti nel casellario e a carico del soggetto, rispetto a quelle

contenute nel certificato richiesto dalle pubbliche Amministrazioni

e/o dai gestori di pubblici servizi.

Ciò significa che il certificato richiesto dagli Enti pubblici, come

previsto dall’art. 28 del D.P.R. n. 313 del 2002, è integrale e

menziona, tra l’altro, le sentenze di applicazione della pena su

richiesta, di cui agli artt. 444 e 445 c.p.p., le condanne in cui viene

concessa la non menzione (art. 175 c.p.) e le eventuali le misure di

prevenzione.

Ne consegue che il certificato prodotto dagli operatori in sede di

8

gara, spesso sotto forma di dichiarazione sostitutiva conforme alle

previsioni del D.P.R. n. 445 del 2000, non contiene tutte le

iscrizioni e quindi si appalesa inadeguato per verificare, da parte

della stazione appaltante, l’affidabilità e la serietà dell’operatore

economico partecipante alla gara.

Sulla questione si richiama una recente sentenza del Consiglio di

Stato, sez. III, 18 giugno 2013, n. 3328 in cui si afferma che: “Né la

mancanza della dichiarazione di cui trattasi [omessa dichiarazione

della condanna penale passata in giudicato] potrebbe essere

supplita dalla produzione dei certificati del casellario giudiziale e dei

carichi pendenti; in proposito, il collegio condivide infatti

l'orientamento giurisprudenziale più rigoroso, secondo il quale detti

certificati sono parzialmente inadeguati a provare i requisiti di

moralità e affidabilità dei concorrenti alle gare pubbliche. Il certificato

del casellario giudiziale ottenibile dal privato (al contrario di quello

integrale, rilasciabile solo alla pubblica autorità) non riporta infatti,

tra le altre, né le sentenze di applicazione della pena su richiesta, di

cui agli art. 444 e 445 C.p.p., né le condanne in cui viene concessa la

non menzione (art. 175 C.p.), né le misure di prevenzione; il

certificato dei carichi pendenti non è rilevante per il contenuto suo

proprio (appunto l'esistenza di procedimenti penali in corso), in

quanto l'assenza di tali procedimenti non condiziona l'ammissione

alla procedura d'appalto (…)”.

Salvo ulteriori modifiche e precisazioni, il sistema AVCPASS

consente alle stazioni appaltanti e agli Enti aggiudicatori di

acquisire dal Ministero della Giustizia, quale Ente certificatore, il

certificato del casellario giudiziale integrale e valutarlo unitamente

al certificato inserito a sistema dall’operatore economico al fine di

verificare l’esistenza o meno di determinati requisiti.

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4. L’anagrafe delle sanzioni amministrative (art. 39, D.P.R. n.

313/2002).

Il D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 (testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di

anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei

relativi carichi pendenti) ha previsto all’art. 39 la consultazione

diretta del sistema informativo automatizzato del casellario

giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell’anagrafe delle

sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell’anagrafe dei

carichi pendenti degli illeciti dipendenti da reato, da parte

dell’autorità giudiziaria, delle Amministrazioni pubbliche, nonché

dei gestori di pubblici servizi.

In altri termini l’art. 39 consente alle pubbliche Amministrazioni,

nonché ai gestori di servizi pubblici la consultazione diretta ai fini

delle acquisizioni d'ufficio, di cui all'articolo 46, del D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all'articolo 71 del

sempre del medesimo D.P.R., o ai fini dell'acquisizione dei certificati

del casellario del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, nonché

del certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative.

In particolare l’anagrafe delle sanzioni amministrative, come tra

l’altro definita dal decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio

2007 e dal successivo decreto del 5 dicembre 2012, è l'insieme dei

dati relativi a provvedimenti giudiziari definitivi che applicano, agli

enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche

prive di personalità giuridica, le sanzioni amministrative dipendenti

da reato.

In buona sostanza i certificati che possono essere rilasciati

mediante tale sistema ex art. 39 del T.U. n. 313 del 2002 sono i

10

seguenti:

- il certificato contenente tutte le iscrizioni presenti nel sistema al

nome di una determinata persona;

- il cosiddetto certificato selettivo contenente le iscrizioni presenti

nelle banche dati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle

sanzioni amministrative dipendenti da reato al nome di una

determinata persona o ente, selezionate dal SIC attraverso una

procedura selettiva appositamente realizzata in base a quanto

stabilito in apposita convenzione.

Le modalità di consultazione per ottenere tale certificazione

individuate dai decreti dirigenziali del Ministero della Giustizia

sopra menzionati prevedono, appunto alle pubbliche

Amministrazioni di accedere ad un sistema denominato SIC, dopo

un apposita procedura di registrazione, ed ottenere il certificato

richiesto.

Mediante l’istituzione del sistema AVCPASS le certificazioni previste

dall’art. 39 del T.U. saranno fornite dall’Ente certificatore, Ministero

della Giustizia, e le stazioni appaltanti possono acquisire on line

tale certificato.

Tale modalità di acquisizione, ripetesi, consente alla stazioni

appaltanti di acquisire direttamente tale documento a comprova

del possesso dei requisiti di carattere generale degli operatori

economici, con un riduzione delle tempistiche associate alla verifica

dei requisiti ed efficientamento dei relativi costi.

5. Il certificato di regolarità contributiva di ingegneri,

architetti e studi associati.

Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a verificare

il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-

11

finanziari ai professionisti, società e studi associati che partecipano

alle procedure di gara.

Inarcassa, l’ente certificatore che rilascia il certificato di regolarità

contributiva di cui discute, in oggi si limita a rilasciare ai

professionisti (esclusivamente su Inarcassa on line) e alle società

che ne fanno domanda il relativo certificato, utile esclusivamente

nei rapporti contrattuali tra privati.

Il certificato, quindi, resta un valido strumento di informazione

sulla regolarità degli adempimenti effettuati, utile – però - sono a

fini privatistici.

Nel caso in cui architetti, ingegneri, studi associati intendano

partecipare ad una gara ed aggiudicarsi l’esecuzione dell’appalto,

questi non hanno più l’onere di richiedere e presentare la

certificazione: sono, infatti, le stazioni appaltanti e gli enti

aggiudicatari che devono richiedere il certificato di regolarità

contributiva tramite l’applicazione disponibile sul sito di Inarcassa,

qualora la certificazione sia legata ad un procedimento di gara di

valore inferiore a € 40.000.

Per gli affidamenti d’importo superiore a € 40.000 occorre utilizzare

il sistema AVCPASS, che come noto, diventa obbligatorio a far data

dal 1° gennaio 2014.

Il possesso per tali professionisti, tra gli altri, del requisito della

regolarità contributiva, così come stabilito, rispettivamente, dall’art.

38, comma 1, lett. i), e dall’art. 90, comma 7, del Codice dei

contratti pubblici si riferisce ai datori di lavoro ed agli imprenditori

e professionisti che non hanno personale alle proprie dipendenze (si

pensi, ad esempio, ai lavoratori autonomi – artigiani e

commercianti – che non si avvalgono dell’ausilio di collaboratori).

In quest’ultimo caso, per i professionisti, la regolarità sarà riferita

12

al corretto versamento dei contributi alla Cassa di previdenza

competente (Inarcassa per gli ingegneri e gli architetti).

Risulta, peraltro, pacifico che il requisito della regolarità

contributiva ed assicurativa, attestato dal DURC, deve permanere

in capo all’appaltatore per tutta la durata dell’esecuzione del

contratto.

A tal proposito, si veda quanto contenuto nell’art. 4 del D.P.R. 5

ottobre 2010, n. 207, secondo cui “[…] l’esecutore, il subappaltatore

e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118,

comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e

prescrizioni dei contratti collettivi nazionali comparativamente più

rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,

salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei

lavoratori. […].

Si rileva, inoltre, che in capo al direttore dei lavori, a norma dell’art.

196 del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici

(D.P.R. n. 207/2010) dovrà fornire i dati relativi all’incidenza della

mano d’opera riferita all’esecuzione dei lavori in relazione al singolo

cantiere dove vengono espletate le prestazioni, affinché le casse

edili possano verificare la regolarità dell’appaltatore nei confronti

dell’adempimento degli obblighi menzionati.

Tuttavia, nonostante le norme, la prassi e gli orientamenti

giurisprudenziali, il tema riguardante l’obbligatorietà del possesso

del requisito della regolarità contributiva per i professionisti, non

rientranti nel novero delle categorie indicate nell’art. 90 del Codice

degli appalti, che intrattengono rapporti contrattuali con le

pubbliche amministrazioni, ad esempio, per l’espletamento dei

servizi di consulenza legale o anche per la realizzazione di ricerche

e studi, risulta alquanto controverso.

13

Invero, parte della dottrina ritiene che i contratti con cui vengono

affidati servizi di natura professionale debbano essere qualificati

contratti d’opera intellettuale e non di appalto; di conseguenza, i

professionisti non sarebbero tenuti a dimostrare il possesso del

requisito in argomento, in quanto i suddetti rapporti non

rientrerebbero tra quelli assoggettabili alla disciplina del codice dei

contratti pubblici e del relativo regolamento di esecuzione.

Ciò nondimeno, appare opportuno evidenziare che secondo la

disciplina dei pubblici appalti di matrice comunitaria e nazionale,

“gli appalti pubblici sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per

iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o

più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la

fornitura di prodotti, la prestazione di servizi […]” (cfr. art. 3, comma

6, del D.lgs. n. 163/2006 s.m. e art. 1, comma 2, lett. a) della

direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE).

Pertanto, i contratti aventi ad oggetto prestazioni d’opera

intellettuale affidati dalle stazioni appaltanti ai professionisti

andrebbero qualificati a tutti gli effetti appalti pubblici.

Al riguardo, si fa presente che l’art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.

207, stabilisce che la regolarità contributiva riguarda tutti i

contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.

Da ciò dovrebbe conseguire, tenuto anche conto del principio di

derivazione comunitaria avente ad oggetto la parità di trattamento,

che il requisito di cui si discute debba essere posseduto anche dagli

operatori economici che, non rientrando nelle specifiche previsioni

del codice e del regolamento (imprese e professionisti di cui all’art.

90 del D.lgs. n. 163 del 2006), svolgano servizi professionali in

favore di pubbliche Amministrazioni dietro pagamento di un

corrispettivo, indipendentemente dal fatto che per la loro attività si

14

avvalgano o meno di lavoratori subordinati e/o collaboratori a

progetto.

6. La comunicazione di regolarità fiscale.

L’Agenzia delle entrate, quale Ente certificatore, fornisce

all’Autorità, il servizio di rilascio e acquisizione della comunicazione

di regolarità fiscale, al fine di verificare se l’operatore economico ha

commesso violazioni gravi e definitivamente accertate in relazione

agli obblighi di pagamento delle imposte e delle tasse.

Tale servizio consiste nella restituzione di un esito informativo

relativo alla condizione di regolarità fiscale, esclusivamente ai fini di

cui all’art. 38, comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 163 del 2006, del

soggetto per il quale è richiesta l’informazione, identificato

attraverso il codice fiscale.

L’esito informativo deriva dalla applicazione di determinati criteri

selettivi sui dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per

individuare l’ammontare del debito residuo certo, scaduto ed

esigibile relativo ad imposte e tasse in capo al soggetto

relativamente al quale è richiesta l’informazione.

Il suddetto esito informativo si riferisce alla data di elaborazione

della richiesta che avviene entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta

stessa.

La data di elaborazione viene comunicata congiuntamente all’esito.

Al fine di individuare esclusivamente l’ammontare del debito certo,

scaduto ed esigibile, i dati su cui vengono operate le successive

selezioni ed elaborazioni sono costituiti dai carichi affidati

dall’Agenzia delle entrate, ai fini della riscossione coattiva, agli

Agenti della riscossione.

In particolare, per la generalità delle imposte da riscuotere

15

coattivamente tramite ruolo, i corrispondenti importi rilevano ai fini

del requisito di regolarità fiscale a decorrere dall’acquisizione da

parte dell’Agente della riscossione dell’esito positivo dell’avvenuta

notifica della cartella ovvero, nel caso di debito conseguente ad

accertamenti esecutivi (art. 29 del D.L. 78/2010), a decorrere dalla

data di affidamento del relativo carico all’Agente della riscossione,

che interviene necessariamente ad avvenuta notifica

dell’accertamento esecutivo e decorsi i termini ultimi per il

pagamento ovvero l’impugnazione.

All’interno della totalità dei carichi affidati agli agenti della

riscossione, sono presi in considerazione solo quelli rilevanti ai fini

del servizio in argomento, individuati sulla base dell’elenco di codici

tributo, allegato al presente documento.

Detto elenco è reso disponibile per i successivi aggiornamenti sul

sito internet dell’Autorità.

I successivi aggiornamenti dell’elenco stesso saranno disposti

dall’Autorità su segnalazione effettuata dall’Agenzia con periodicità

almeno annuale.

Ai fini dell’esecuzione del servizio, l’Agenzia acquisirà l’elenco

aggiornato previa comunicazione dell’Autorità.

I codici tributo individuati comprendono esclusivamente i debiti per

imposte e tasse (esclusi conseguentemente interessi, sanzioni ed

oneri diversi) gestite dall’Agenzia delle entrate ed oggetto di

riscossione nazionale.

Rispetto al totale dei debiti individuati attraverso la selezione per

codice tributo, sono esclusi nell’elaborazione i debiti relativi a

carichi perseguiti a titolo provvisorio, ovvero quelli oggetto di

provvedimenti di annullamento o di sospensione, e quelli oggetto di

rateazione, sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le

16

specifiche disposizioni in ciascun caso applicabili.

In relazione a ciascun debito, non rileva la presenza di crediti

vantati dal soggetto, sino ad effettiva esecuzione dell’eventuale

operazione di compensazione.

Se il debito complessivo risultante dalle precedenti elaborazioni

risulta pari od inferiore alla soglia di € 10.000, l’esito della

comunicazione sarà positivo, ovvero indicherà, ai soli fini di cui al

D.lgs. n. 163 del 2006, una condizione di regolarità del soggetto

interrogato.

Se il debito complessivo risultante dalle precedenti elaborazioni

risulta superiore alla soglia, l’esito della comunicazione sarà

negativo.

7. Il documento unico di regolarità contributiva.

Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è

l’attestazione dell’assolvimento, da parte dell’impresa, degli obblighi

legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

Tale documento serve per tutti gli appalti e subappalti di lavori

pubblici (verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare,

aggiudicazione delle gare, stipula del contratto, stati d’avanzamento

lavori, liquidazioni finali), per i lavori privati soggetti al rilascio della

concessione edilizia o alla DIA, per le attestazioni SOA.

Il DURC contiene il risultato delle verifiche effettuate

parallelamente da INAIL, INPS e Cassa Edile sulla posizione

contributiva dell’impresa.

Si segnala che il DURC è negativo se anche uno solo dei tre enti

dichiarerà l’irregolarità dell’impresa stessa.

In tal caso, ossia nell’ipotesi che tale documento attesti una

posizione di irregolarità contributiva dell'impresa nei confronti di

17

INPS, INAIL e Cassa Edile, oltre alle ordinarie azioni di recupero del

credito da parte degli Enti, l'impresa nell’ambito dei lavori pubblici

perderà l'aggiudicazione dell'appalto, non potrà stipulare contratti

di appalto o subappalto, non avrà diritto al pagamento dei SAL o

delle liquidazioni finali; nei lavori privati avrà la sospensione del

titolo abilitativo connesso alla concessione edilizia o alle DIA; non

avrà l'attestazione da parte delle SOA.

Nello specifico l’art. 38, comma 1, lett. i) dispone che sono esclusi

dalla procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di

lavori (forniture e servizi), né possono essere affidatari di subappalti

e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: “che hanno

commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la

legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti”.

Tale voce non era compresa espressamente tra quelle di cui all’art.

75 del D.P.R. n. 554 del 1999, pur se il requisito della necessaria

regolarità contributiva rientrava nella più generale previsione del

comma 1, lett. e) di detta disposizione attinente, tra gli altri, al

rispetto di ogni obbligo derivante dai rapporti di lavoro.

L’averne il legislatore fatto oggetto di previsione specifica manifesta

la sua particolare attenzione al riguardo e costituisce strumento per

una compiuta definizione degli elementi a tal fine richiesti.

A tale riguardo merita sottolineare che la violazione in esame, per

essere rilevante, deve essere “grave”.

Prima delle modifiche introdotte dall’art. 4, comma 2, lett. b), del

D.L. 11 maggio 2011, n. 70, conv. in Legge 12 luglio 2011, n. 106, a

fronte di tale mera qualificazione contenuta nella norma senza

ulteriori specificazioni, si è ritenuto che la dichiarazione

dell’impresa e l’attestato dell’organismo previdenziale dovessero

18

comunque recare l’indicazione delle pendenze in atto, spettando

alla discrezionalità della stazione appaltante valutarne la gravità e,

pertanto, la effettiva portata preclusiva. Ora detto art. 4 ha

precisato, modificando il comma 2 dell’art. 38 del Codice dei

contratti pubblici che si intendono “gravi” le violazioni ostative al

rilascio del DURC, per le quali dovrà farsi principalmente

riferimento al D.M. 24 ottobre 2007.

In conformità a tali principi, l’esclusione è, quindi, dovuta ove la

situazione di irregolarità sussista al momento in cui l’impresa

produce l’atto (domanda od offerta) di partecipazione alla gara

ovvero, al più, al relativo termine di scadenza.

Essa, poi, non deve verificarsi per tutto lo svolgimento della gara.

Qualora poi sopravvenga successivamente all’aggiudicazione, essa

comporta la revoca di questa o il diniego di stipula del contratto,

ovvero ancora la risoluzione dello stesso.

Nessun rilievo può avere la regolarizzazione successiva, mentre il

già avvenuto riconoscimento di una dilazione di pagamento da

parte dell’organismo previdenziale è di ritenere che configuri, per

volontà di questo, una situazione di regolarità.

Si precisa che le violazioni in esame debbono risultare

“definitivamente accertate” (cfr. art. 38, comma 2, del D.lgs. n. 163

del 200 e vedi anche: AVCP determinazione n. 1 del 2010).

Tale certificato, a seguito del D.L. 29 novembre 2008, n. 185,

convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel quadro della

semplificazione dei rapporti con le imprese, ha stabilito che le

stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio il DURC dagli

istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto

dalla legge.

L’attestazione dell’organismo previdenziale non può essere messa in

19

discussione dalla stazione appaltante, ma, al più, essere oggetto di

richiesta di chiarimenti, ove necessario (cfr. Cons. Stato, sez. V, n.

5213 del 2010; Cons. Stato, sez. V, n. 2816 del 2009; Cons. Stato,

sez. IV, n. 1458 del 2009; Cons. Stato, sez. IV, n.1141 del 2009).

Coerentemente con l’obbligo di conservazione della situazione di

regolarità contributiva per tutta la durata del rapporto, lo stesso

art. 6 del D.P.R. n. 207 del 2010 determina i vari momenti inerenti

la fase dell’aggiudicazione e quella di esecuzione del contratto nei

quali il documento deve essere di volta in volta acquisito o

presentato.

Da segnalare che la regolarità dell’operatore economico –

partecipante alla gara sotto il profilo della normativa contributiva

verificata attraverso AVCPASS e accertata dall’INAIL quale Ente

certificatore, rappresenta lo stato accertato alla data di verifica.

Si segnala, infine, una recente modifica riguardante la validità del

DURC.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21.6.2013 è stato, infatti,

pubblicato il D.L. 69/213 (cosiddetto Decreto del fare) che, come è

noto, ha esteso la validità del DURC a 180 giorni, ridotto poi a 120

giorni, nel testo della legge conversione approvato in via definitiva.

Sul punto si precisa, appunto, che il decreto fare nel testo

originario portava la validità stessa a 180 giorni, poi il legislatore,

evidentemente sembrandogli strano aver semplificato troppo, ha

ridotto l’ampliamento di durata, nella versione definitiva, a 120

giorni.

E’ stato poi adeguato, con il riferimento sempre alla validità di 120

giorni, il regolamento di attuazione del codice appalti che era

dissonante con la durata di tre mesi del certificato, in quanto

stabiliva comunque l’obbligo di acquisire il DURC in corso di

20

esecuzione ogni 180 giorni.

Tale modifica non ha, poi, alcun regime transitorio: si è posta,

quindi, la questione della durata dei certificati DURC ancora validi

alla data di entrata in vigore del cosiddetto Decreto del fare.

Ad avviso di chi scrive la stessa è ex lege prolungata a 180/120

giorni, atteso che l'assenza di esplicite disposizioni transitorie viene

colmata con una corretta applicazione del principio tempus regit

actum, che nella fattispecie risulta invocabile, avendo appunto la

fattispecie stessa natura procedimentale.

Peraltro non si può non prendere atto - in linea di fatto - che a

tutt'oggi vengono emessi DURC con validità indicata ancora di 90

giorni (!) e che anche il sito internet dello Sportello unico

previdenziale non riporta alcuna informazione aggiornata alla Legge

98/13.

8. La comunicazione antimafia.

Il 12 febbraio 2012 sono entrate in vigore le norme contenute nel

libro II del D.lgs. 159/2011 (di riforma del Codice antimafia) che

con riferimento alla certificazione, in esame in questa sede,

mantengono inalterata la distinzione tra comunicazione ed

informazione antimafia: la prima attesta l'eventuale sussistenza di

misure di prevenzione a carico di un'impresa; mentre, la seconda

accerta anche la presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa

all'interno della società.

In particolare la comunicazione antimafia consiste nell'attestazione

della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di

sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159 del 2011.

Tale certificazione va richiesta per ottenere (cfr. art. 67 del D.lgs. n.

159/2011):

21

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché

concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio

di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la

pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e

servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della

camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei

registri di commissionari astatori presso i mercati annonari

all'ingrosso;

e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio,

concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività

imprenditoriali, comunque denominati;

g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni

dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da

parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee,

per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito,

vendita e trasporto di materie esplodenti.

La documentazione, con particolare riferimento, alle procedure ad

evidenza pubblica, dovrà essere acquisita dalle Amministrazioni

prima della stipula, o dell'autorizzazione, di contratti e subcontratti

pubblici di lavori, servizi e forniture in base ai seguenti scaglioni:

- comunicazione in caso di contratti di importo superiore a 150mila

euro e inferiore alle soglie comunitarie (attualmente di 5 milioni per

i lavori, 200mila per i servizi e 130mila euro per le forniture);

- informazione per contratti di importo superiore alle soglie e per

22

subcontratti di importo superiore a 150mila euro.

Diverse tuttavia le novità, a cominciare dalla modalità di

acquisizione della comunicazione antimafia che potrà essere

rilasciata solamente dal Prefetto della Provincia in cui ha sede

l'Ente richiedente, attraverso l'utilizzo dei collegamenti telematici

con le altre banche dati già esistenti (Ced interforze e Camere di

commercio).

Nel Codice non è stata, infatti, inserita una disposizione analoga

all'art. 9 del D.P.R. 252/1998, che equiparava il certificato di

iscrizione al Registro imprese rilasciato dalla Camera di commercio

con il nullaosta antimafia alla comunicazione e che, quindi,

consentiva ai committenti di effettuare i controlli direttamente

mediante le Camere di Commercio.

L'informazione antimafia continuerà ad essere rilasciata dalle

prefetture.

Il Codice ha, tuttavia, ampliato l'elenco delle situazioni dalle quali si

potrà desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa: rispetto al

passato, l'informativa è interdittiva anche in caso di condanna,

comprese quelle non definitive, per i nuovi reati di turbata libertà

degli incanti e del procedimento di scelta del contraente, oltre che

per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;

oppure, ancora, nel caso in cui l'impresa non abbia denunciato

all'autorità giudiziaria i reati di corruzione ed estorsione, a meno

che non vi sia stata costretta per stato di necessità o per legittima

difesa.

Ma il D.lgs. 218/2012 ha ulteriormente arricchito il catalogo delle

situazioni in odore di mafia, desumendo l'infiltrazione anche dalla

violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti imposti dalla

Legge n. 136/2010: l'informazione vieterà la stipula del contratto,

23

solo per comportamenti reiterati nell'arco di cinque anni.

Ampliata inoltre la schiera dei soggetti sottoposti a verifica che fa

registrare l'ingresso in elenco dei familiari conviventi.

A seguito dell’entrata in vigore del Codice Antimafia il rilascio di un

provvedimento interdittivo impedisce sempre la stipula del

contratto e determina, in ogni caso, la sua risoluzione in fase

esecutiva.

Come confermato dal comunicato del Casgo (comitato di

sorveglianza grandi opere) scompare, dunque, la categoria delle

informative atipiche che lasciavano alla discrezionalità delle

stazioni appaltanti, la decisione sulle sorti del contratto.

Confermata, infine, la validità della comunicazione antimafia per

sei mesi dalla data di acquisizione, aumentata a un anno nel caso

dell'informazione, sempre che non siano intervenuti mutamenti

nell'assetto societario e gestionale dell'impresa, da comunicare al

Prefetto entro 30 giorni, pena l'applicazione di una sanzione da 20

a 60mila euro.

* * *

“Art. 38. Requisiti di ordine generale :

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e

degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non

possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,

salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle

cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e

il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico,

se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in

24

nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in

accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore

tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità

professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,

direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono

stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa

individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei

soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;

degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio

unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il

divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente

la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il

divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19

marzo 1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento

definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in

possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave

negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante

che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro

attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione

appaltante;

25

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello

Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico

di cui all’ articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a

procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia

di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in

cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.

68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma

2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti

interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’ articolo 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione nel

casellario informatico di cui all’ articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa

dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e

puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’ articolo 7 del

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio

1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che

ricorrano i casi previsti dall’ articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.

689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente

alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del

soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica

procedente all’Autorità di cui all’ articolo 6, la quale cura la pubblicazione della

comunicazione sul sito dell’Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che

le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale .

26

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende

o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’ articolo 12-sexies del decreto-

legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.

356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore

giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o

finanziario.

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle

procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà

segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in

considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o

della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario

informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di

subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è

cancellata e perde comunque efficacia.

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione

sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne

penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai

fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le

condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le

condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma

1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di

imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’ articolo 48-bis, commi 1 e

2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento

di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si

intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità

contributiva di cui all’ articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui

all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli

stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai

fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359

del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

27

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima

procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di

controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta

autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura

di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui

all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i

quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla

base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo

l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si

applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445; resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire

d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva. In sede di verifica delle

dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio

del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del

casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14

novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo

decreto n. 313 del 2002. (114)

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei

confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se

del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono

altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea,

costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in

cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi

a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo

professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza”.

28