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Guida pratica sulle Associaizoni di promozione Sociale e su quelle sportive in base alla legge Regioanle n. 34/2002 dell'Emilia Romagna. A cura del servizio Assieme

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Associazioni di Promozione Sociale

Il progetto Assieme nasce da un esigenza di continuo aggiornamento nonché consulenza in materia di associazionismo di promozione sociale. Nell’ambito di ricerca di nuovi stru-menti a sostegno delle associazioni si è sviluppato questa guida telematica, scaricabile gratuitamente, ove trovare una prima informazione inerente la materia.

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progetto realizzato da:

Redazione a cura di Catellani Daniele (consulente Assieme);Dott. Alessandro Mastacchi (Consulente ARSEA srl),Dott.ssa Francesca Colecchia (Consulente ARSEA srl).

Grafi ca a cura diStudio Salsi Comunicazione

che cos’èÉ un servizio di consulenza gratuito rivolto a tutte le Associazioni di Promozione Sociale presenti sulterritorio Reggiano, nato dall’esigenza di creare uno strumento di sostegno accessibile a tutte leAssociazioni di Promozione Sociale utile per districarsi nel mondo sempre più complessodell’associazionismo.

a chi si rivolgeOffre un servizio sempre aggiornato e gratuito su tematiche normative, legislative e fi scali e sipropone come un valido aiuto per le Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di ReggioEmilia già strutturare e per le future neo-associazioni che abbiano bisogno di reperire informazioniper costituirsi ed orientarsi nel panorama assicurativo.

è un serviziocompletamentegratuito

on-line

e telefonico

un sito web attivo 24 ore al giorno compostoda diverse sezioni:

Consulenze: dove poter formulare i propri quesitiad un consulente che entro le 24 ore successiverisponderà alle vostre domande;

Archivio e Download: dove poter visionare e scaricare oltre 200 testi normativi suddivisi percategorie, documenti e moduli utili;

News e Scadenze: uno spazio sugli aggiornamentilegislativi, fi scali ed interpretativi, nonchè unoscadenziario fi scale sempre aggiornato.

www.assieme.re.it

un numero telefonico a cui risponderà,dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13un consulente specializzato

(fax 0522 553432)

0522 332364

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Premessa

Questa guida vuole costituire uno strumento di facile consultazione, agile, scaricabile gratuitamente, parte integrante del Progetto Assieme.È a disposizione delle Associazioni già costituite e dei cittadini che desiderano esplora-re questo rilevante ambito della nostra vita sociale. Rilevante per peso specifi co: sono presenti sul territorio reggiano 279 Associazioni di Promozione Sociale. E importante dal punto di vista sociale e comunitario.La sfi da che abbiamo dinanzi, la promozione di un nuovo umanesimo attraverso la pro-mozione di una autentica cittadinanza attiva e la costruzione di un Welfare di Comunità, può essere affrontata solamente con l’autorevolezza delle Istituzioni, la credibilità della Politica, il protagonismo del Terzo Settore (Associazionismo di Promozione Sociale, Vo-lontariato, Cooperazione Sociale).In altre parole, incarnando nella vita reale delle nostre Comunità locali quel principio di Sussidiarietà così effi cacemente delineato nella nostra Costituzione.In questo orizzonte può dischiudersi una rinnovata stagione di vitalità dell’Associazio-nismo di Promozione Sociale, strumento di azioni di utilità sociale senza fi ni di lucro, espressione di impegno sociale, di partecipazione, di solidarietà, di pluralismo con fi nalità di natura sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

L’Assessore alla SolidarietàProvincia di Reggio EmiliaProvincia di Reggio EmiliaMarcello Stecco

“Questa guida vuole costituire uno strumento difacile consultazione, agile, scaricabile gratuitamente, parte integrante del Progetto Assieme.”

Associazioni di Promozione Sociale03

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Indice

Associazioni di Promozione Sociale04

20 domande sulla promozione sociale

Capitolo 1 – APS aspetti generali

La nascita della promozione sociale Aspetti civilistici (associazioni riconosciute e non) I soggetti specifi ci del mondo sportivo La responsabilità Civile nelle Associazioni di Promozione Sociale Normativa

Capitolo 2 – Le Associazioni di Promozione Sociale

Le Associazioni di Promozione Sociale - caratteristiche Le APS Sportive Dilettantistiche – caratteristiche Modalità e prassi di costituzione di una APS Normativa e Modulistica

Capitolo 3 - La disciplina fi scale delle APS

Aspetti fi scali Generali degli enti di tipo associativo Il reddito complessivo degli enti non commerciali Le agevolazioni fi scali Le erogazioni Liberali e il 5 per mille Disciplina delle associazioni che promuovono usi e tradizioni locali Attività commerciale ed i regimi contabili Regime ex L. 398/91 Attività di pubblicità e di sponsorizzazione Perdita della qualifi ca di ente non commerciale I G.A.S (gruppo di acquisto solidali) Rapporti di collaborazione fi scalmente agevolati Normativa e Modulistica

Capitolo 4 – Il rendiconto economico e fi nanziario

La redazione del rendiconto economico e fi nanziario La prima nota La contabilità separata Rendiconto per le raccolte pubbliche di fondi Vincoli nella gestione economica per le sole ASD

Capitolo 5 – I registri delle APS

I registri delle APS Come iscriversi al registro provinciale APS di Reggio Emilia Il registro del Coni Normativa e Modulistica

APPENDICE

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Le associazionidi promozione sociale in 20 domande

1. Quale è la principale differenza tra associazioni riconosciute e non riconosciute?Le associazioni riconosciute sono quelle che hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento dallo Stato (prefettura) oppure dalla Regione. Attraverso tale riconoscimento l’associa-zione ottiene la personalità giuridica che si concretizza con una autonomia patrimoniale perfetta. In altre parole i terzi creditori si potranno soddisfare solo sul patrimonio dell’as-sociazione. Viceversa per le associazioni non riconosciute di dette obbligazioni rispondo-no anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

2. Chi risponde delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi in una APS non riconosciuta?

Le associazioni non riconosciute naon avendo acquisito personalità giuridica non sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta. Di dette obbligazioni quindi può essere chia-mato a rispondere anche chi ha agito in nome e per conto dell’associazione. La disciplina sulla promozione sociale è intervenuta specifi cando che i terzi dovranno soddisfarsi in primo luogo sul fondo comune e solo in via sussidiaria sul patrimonio personale di chi ha agito in nome e per conto dell’APS.

3. Che cosa è un’associazione di promozione sociale?Le associazioni di promozione sociale sono una specifi ca forma associativa, rientrante tra gli enti senza fi nalità lucrative, costituite ai sensi della Legge 383 del 7/12/2000. Tali associazioni perseguono fi nalità d’utilità/promozione sociale svolgendo attività rivolte a favore degli associati e/o di terzi.

“Le associazioni riconosciute sono quelle che hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento dallo Stato(prefettura) oppure dalla Regione. ”

Associazioni di Promozione Sociale05

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Associazioni di Promozione Sociale06

4. Quale è la normativa di riferimento della Promozione sociale?La normativa di riferimento per le Associazioni di promozione sociale è la Legge nazio-nale 383/2000 e la legge Regionale n. 34/2002. Per quanto riguarda le APS sportive dilettantistiche oltre alle precedentemente citate norme trova applicazione quanto statuito dall’art.90 della Legge 289/2002 e dall’ordinamento sportivo.

5. Come si costituiscono, di norma, le associazioni di Promozione sociale?Le associazioni di promozione sociale si costituiscono attraverso una scrittura che può avere diverse forme: scrittura privata, scrittura privata registrata (procedura realizzata presso l’Uffi cio del registro che garantisce data certa all’atto), scrittura privata autenticata registrata (ossia scrittura privata in cui il notaio certifi ca l’identità dei soggetti fi rmatari) o atto pubblico registrato (atto redatto dal notaio). La scrittura privata registrata è la forma più utilizzata ed è richiesta per accedere ad alcu-ne agevolazioni fi scali

6. Come si costituisce una Associazione di Promozione Sociale tramite scrittura privata registrata?

Redatto atto costitutivo e statuto, il legale rappresentante – o persona da lui delegata – si reca presso l’Agenzia delle Entrate per chiedere l’apertura del codice fi scale (modello AA5/5); oppure apertura contestuale di partita IVA (in tal caso il numero del codice fi scale e della partita IVA coincidono; si dovrà utilizzare il modello AA7/9). Si consiglia, in ogni caso, l’apertura in primo luogo del codice fi scale ed in fase successiva della partita IVA.Successivamente è necessario versare in banca o posta - tramite modello F23 – l’impo-sta di registro (€ 168,00) ed i diritti di segreteria (€ 3,72 per ogni copia registrata).Si portano quindi all’Uffi cio del registro almeno due copie in originale di atto costitutivo e statuto sui quali sono state apposte le marche da bollo (€ 14,62 da applicare ogni 100 righe) con il Modello F23 da cui risulta il versamento dell’imposta di registro e dei diritti di segreteria.

7. Abbiamo costituito un’associazione e siamo andati ad aprire il conto corrente ma ci hanno chiesto la partita Iva. È necessaria? Cosa dobbiamo fare?

L’apertura della partita IVA è necessaria quando l’associazione svolge in via non occa-sionale attività a carattere commerciale (es: sponsorizzazioni, pubblicità, attività dirette a non soci...).

“Le associazioni possono chiedere il solo codicefi scale nel caso in cui svolgono solo attività di natura istituzionale e chiedere successivamente la partita Iva. ”Il codice fi scale è l’elemento identifi cativo dell’associazione nei rapporti con i terzi, neces-sario pertanto ogni qualvolta si stipula un contratto (es: contratto di locazione, convenzio-ne con il Comune...).

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Associazioni di Promozione Sociale07

8. Che cosa è l’attività istituzionale per una APS?L’attività istituzionale per un’associazione è quella defi nita nello statuto sociale, permessa e necessaria, al raggiungimento delle fi nalità associative. In altre parole, si tratta di quelle attività rivolte agli associati defi nite nel regolamento associativo.

9. Cosa s’intende per attività commerciale?Per attività commerciale s’intende l’esercizio, anche occasionale, di una delle attività pre-viste dall’art. 2195 del codice civile, vale a dire:

1. attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi2. attività di trasporto 3. attività bancaria o assicurativa4. attività ausiliari alle precedenti.

Generalizzando è da considerarsi attività commerciale, la prestazione di servizi o la cessione di beni effettuata in modo continuativo verso i terzi non soci dietro versamento di un corrispettivo specifi co. Il legislatore ha poi previsto per alcune specifi che attività che queste siano da considerarsi sempre commerciali, anche se rivolte agli associati (art. 148 Tuir).

10. Sono il presidente di un’associazione sportiva dilettantistica affi liata ad un Ente di promozione sportiva operante nel settore del motociclismo. Due aziende si sono offerte di sponsorizzarci, ma chiedono la fattura. Cosa dobbiamo fare?

La sponsorizzazione è un’attività di natura commerciale il cui esercizio – in via non occa-sionale - richiede il possesso della partita IVA e l’emissione, quindi, della fattura.

Sarà poi necessario stabilire il regime fi scale attraverso cui conteggiare il versamento delle imposte (IVA, IRES ed IRAP) all’Erario.

11. Quale è la differenza tra attività di sponsorizzazione e quella di pubblicità?Si ha sponsorizzazione se fra la promozione di un nome o di un marchio e l’avvenimento viene istituito uno specifi co abbinamento (manifesto con l’indicazione del marchio quale sponsor dell’evento, nome dell’evento con inserito il nome del prodotto, ecc.). Si ha pub-blicità se l’attività promozionale è, rispetto all’evento, in rapporto di semplice occasionalità (cartelli collocati ai margini dell’area di spettacolo, pubblicazioni promozionali dell’evento sportivo, manifesti, striscioni o altri richiami acustici e visivi).

12. Quali sono i regimi contabili/fi scali per le associazioni senza scopo di luco?I regimi fi scali e contabili per gli enti non commerciali sono diversi:• Regime ordinario• Regime semplifi cato• Regime supersemplifi cato

“Per chiedere la partita IVA è necessario consegnare il Modello AA7/9 all’Agenzia delle Entrate. ”

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Associazioni di Promozione Sociale08

• Regime forfetario• Regime Ex Legge 398/91

13. Cosa sono le erogazioni liberali?Sono contributi erogati ad associazione di promozione sociale o ad altre tipologie asso-ciative. Il nostro ordinamento garantisce all’erogante agevolazioni fi scali – in termini di detrazione o deduzione dell’importo versato – che variano a secondo del soggetto ero-gante (persona fi sica, società o associazione) e della tipologia di associazione benefi cia-ria.

14. La nostra associazione ha trovato diversi sponsor grazie ai quali possiamo svolgere la nostra attività per la quale chiediamo ai soci la sola quota associa-tiva. Ci hanno detto però che potremmo avere dei problemi perché la nostra attività commerciale è prevalente rispetto a quella istituzionale. È vero?

È vero nel caso che l’associazione di promozione sociale non sia sportiva dilettantistica. Di norma trova applicazione l’art. 149 Tuir ai sensi del quale l’associazione perde la qua-lifi ca di ente non commerciale quando per un intero anno d’imposta l’ente eserciti preva-lentemente attività commerciale. Se, invece, la vostra è un’associazione sportiva dilettan-tistica (iscritta nel registro CONI) non siete soggetti alla perdita della qualifi ca di ente non commerciale, essendo tali soggetti esclusi dalla disciplina prevista dall’art. 149 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (ai sensi dell’art.90, comma 11 della Legge 289/2002). In questo caso potete pertanto fi nanziare le vostre attività istituzionali (organizzazione di corsi e manifestazioni sportive) grazie agli introiti derivanti da sponsorizzazioni.

15. Siamo un’associazione sportiva dilettantistica, affi liata ad un Ente di promo-zione sportiva ed iscritta nel registro CONI, che promuove attività calcistica. Vorremmo retribuire un nostro allenatore, oggi volontario, e ci hanno detto che è possibile farlo a condizioni vantaggiose per noi e per lui. È vero?

L’associazione sportiva dilettantistica (provvista di statuto conforme a quanto stabilito dal-l’art.90 della L.289/2002 ed iscritta nel registro CONI) può riconoscere al proprio allenato-re un compenso per prestazione sportiva dilettantistica (ex Legge n.133/1999) in regime fi scale agevolato. A partire dal 2003 le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati nell’eser-cizio diretto (atleti, dirigenti, tecnici, collaboratori amministrativo-gestionali) di attività sportive dilettantistiche da associazioni e società sportive dilettantistiche sono soggette al seguente regime:• qualora i compensi non siano complessivamente superiori ad € 7.500 nel periodo di

imposta, questi non concorreranno alla formazione del reddito del percepiente ed il committente – o i committenti – non dovranno operare ritenute IRPEF;

• qualora i compensi siano superiori ad € 7.500 il committente – o i committenti – opere-ranno una ritenuta IRPEF del 23%, maggiorata dell’addizionale regionale IRPEF dello 0,90%. Tali ritenute saranno a titolo di imposta sugli importi fi no ad 28.158,28, a titolo di acconto sugli importi eccedenti tale soglia.

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Associazioni di Promozione Sociale09

16. Le associazioni devono predisporre il bilancio? E’ necessario depositarlo da qualche parte? Dobbiamo conservare la relativa documentazione contabile?

Tutte le associazioni, anche quelle che non svolgono attività commerciale, sono tenute ad approvare un rendiconto economico-fi nanziario entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Competente è l’Assemblea dei soci. La relativa documentazione (ossia le fatture e ricevute, relative alle spese, e le ricevute relative alle entrate) devono essere conserva-te per 10 anni. Non è invece necessario depositare il bilancio da nessuna parte.

17. Quali sono le differenze tra reddarre un bilancio attraverso il principio di cassa piuttosto che utilizzare il principio di competenza?

Attraverso il principio di cassa sono rilevati solo i costi e ricavi che hanno avuto effettiva-mente luogo entro la data di chiusura dell’esercizio sociale di riferimento. Tale principio, adeguato alle realtà associative di modeste dimensioni e complessità, dà luogo ad un rendiconto composto dal solo prospetto del conto economico, integrato dall’indicazione dei saldi di cassa e banca/posta al giorno di chiusura dell’esercizio. Attraverso invece il principio di competenza, i costi ed i ricavi devono invece essere contabilizzati nell’eserci-zio cui si riferiscono, indipendentemente dal momento in cui avvengono i relativi incassi o pagamenti. Tale principio dà luogo ad un rendiconto composto da conto economico e stato patrimoniale.

18. Vogliamo organizzare la festa della primavera per raccogliere fondi per la no-stra associazione. Abbiamo degli obblighi contabili particolari per gestire que-sta attività?

Se l’associazione organizza una o più raccolte fondi è obbligata a redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto per ogni raccolta fondi da accompagnare al rendiconto annuale. Da questo documento devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

19. Come posso iscrivere l’associazione nel registro provinciale delle APS?Le associazioni che soddisfano le condizioni previste dalla Legge 383/2000 e L.R. n. 34 del 2002 possono presentare un’apposita domanda presso la Provincia di Reggio Emilia se hanno almeno svolto un anno di attività. La domanda deve essere indirizzata al presi-dente della Provincia e contenere gli allegati previsti dalla delibera regionale n. 2003/910.

20. Sono il Presidente di un’associazione sportiva dilettantistica operante nel settore della danza. Un mio amico mi ha detto che potrei avere la disponibilità della palestra della scuola chiedendo il riconoscimento dell’associazione in Comune. E’ vero? Cosa devo fare?

Spesso gli Enti locali chiedono che le associazioni siano iscritte ad un albo o registro tenuto da una Pubblica Amministrazione come condizione o come requisito preferenzia-le per poter avere la disponibilità dei locali. Si tratta pertanto di associazioni iscritte nel

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Associazioni di Promozione Sociale10

registro CONI o nell’albo delle associazioni di promozione sociale, nell’anagrafe delle ONLUS o nel registro delle organizzazioni di volontariato. Per esempio l’art.90 della Legge 289/2002 prevede espressamente che “Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al DPR 10 ottobre 1996, n.567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede l’istituto scola-stico o in comuni confi nanti”. L’iscrizione a tali albi o registri non ha nulla a che fare con lo status di “associazione riconosciuta”, o meglio di associazione dotata di personalità giuridica.

“Spesso gli Enti locali chiedono che le associazioni siano iscritte ad un albo o registro tenuto da unaPubblica Amministrazione come condizione o come requisito preferenziale per poter avere la disponibilità dei locali.”

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APS aspettiCapitolo 1

generali

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Alla fi ne del 2000 e dopo un lungo periodo di concertazione, è stata defi nitivamente appro-vata la Legge 383 del 7 dicembre 2000 intitolata: “Disciplina delle Associazioni di Promo-zione Sociale”. Tale normativa disciplina nello specifi co un particolare soggetto apparte-nente allo svariato mondo del no profi t, colmando fi nalmente una lacuna legislativa che fi no ad allora prevedeva solamente un inquadramento di carattere fi scale (D.lgs 460/97 - riordino del sistema tributario degli enti non commerciali).La Legge 383/2000 indica i principi fondamentali per la valorizzazione dell’associazioni-smo di promozione sociale, ed ha anche lo scopo di valorizzare e sviluppare le organiz-zazione già esistenti nonché favorire la costituzione di nuove realtà associative. Prevede inoltre, meccanismi di rappresentanza per tali enti (ad esempio nel Cnel), istituisce appo-siti registri al fi ne dell’ottenimento dello status di “associazione di promozione sociale” e stabilisce apposite linee guida nei rapporti tra Enti pubblici ed APS.La legge diviene effi cace operativamente attraverso l’emanazione del Regolamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che istituisce e disciplina il registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale a carattere nazionale ed attraverso l’emanazione delle varie normative di riferimento a carattere regionale e provinciale che istituiscono e disciplinano i registri regionali e provinciali. Con la Legge N. 34 del 9 dicembre 2002 e la successiva delibera di giunta regionale n. 910/2003, la Regione Emilia Romagna ha prov-veduto a recepire la normativa nazionale ed ha istituito, nonché disciplinato le modalità per l’iscrizione nel registro regionale e nei registri provinciali. La stessa normativa prevede che l’iscrizione al Registro provinciale delle Associazioni di promozione sociale è incompatibi-le con l’iscrizione nel Registro provinciale delle Organizzazioni di Volontariato, di cui alla Legge 266/1991.

“Guarda la normativa: Legge 383/2000 – LeggeRegionale n. 34/2002 – D.lgs 460/97”

APS aspetti generali12

La nascita dellapromozione sociale

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13 APS aspetti generali

Aspetti civilistici:il riconoscimento della per-sonalità giuridica.

Le associazioni di promozione sociale fanno parte del macro insieme degli enti no Profi t, ossia gli enti che non perseguono fi nalità lucrative. Tali soggetti trovano in primo luogo una defi nizione all’interno del codice civile all’art. 12, termine che indica ogni manifestazione della natura sociale e non puramente individuale dell’uomo: ogni forma di stabile organiz-zazione collettiva attraverso la quale vengono perseguiti scopi extraindividuali di natura extraeconomica.Il codice Civile distingue tra associazioni riconosciute (artt. 11 – 35) e associazioni non riconosciute (artt. 36-38). La differenza tra queste due forme civilistiche di enti, si sostanzia nel possesso o meno della personalità giuridica. Le prime, associazioni riconosciute, hanno richiesto ed ottenuto il riconoscimento dallo Stato o dalle Regioni. Il riconoscimento presuppone l’ottenimento della personalità giuridica alla quale si collegano le seguenti prerogative:• autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio dell’associazione si presenta distinto ed

autonomo rispetto agli associati e amministratori;• limitazione della responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte in nome

“Responsabilitàdegli amministra-tori delle associa-zioni riconosciute: Contrariamente a quanto avviene per le Associazioni non riconosciute, nelle Associazioni Riconosciute gli amministratori non sono responsabili delle obbligazioni associative.”

Glossario:e per conto dell’associazione.

Il riconoscimento è atto discrezionale della pubblica amministrazio-ne e avviene mediante Decreto del Presidente della Repubblica o con provvedimento del presidente della Giunta Regionale, secon-do le procedure defi nite dal DPR 361/2000 e dalla Legge regiona-le dell’Emilia Romagna 37/2001. Per chiedere l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche è necessario presentare apposita domanda, in bollo (sono esen-ti da bollo, ai sensi dell’art.27bis della Tabella allegata al DPR 642/1972, le istanze richieste da ONLUS, Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI), alla Regione (Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi Servizio Qualità

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14 APS aspetti generali

Semplifi cazione e Innovazione Giunta Regionale) oppure alla Prefettura, allegando:

• una copia autentica dell’atto costitutivo e statuto redatto per atto pubblico, più due copie semplici;

• una relazione illustrativa dell’attività svolta dall’Ente o, se di nuova costituzione, su quel-la che svolgerà, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante;

• una relazione sulla situazione patrimoniale e fi nanziaria, sottoscritta dal legale rappre-sentante, consistente nella descrizione degli elementi costitutivi del patrimonio iniziale dell’Ente o fondo di dotazione dell’Ente (mobili ed immobili) e dei mezzi fi nanziari coi quali si intende provvedere in relazione a spese ed eventuali investimenti. La relazione deve essere corredata da documentazione idonea a dimostrare l’esistenza del patrimo-nio iniziale ai fi ni di garanzia delle obbligazioni assunte verso terzi.

• una copia dell’ultimo bilancio preventivo e del conto consuntivo approvato, o, in caso di Ente neo-costituito, il prospetto contenente una previsione fi nanziaria di massima relati-va ai primi tre anni di attività prevista o almeno al primo anno;

• l’elenco dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell’Ente (o dell’organo ammini-strativo dell’Ente comunque sia denominato), con l’indicazione delle cariche rispettiva-mente ricoperte, corredato dai codici fi scali di tutti gli amministratori;

Le associazioni non riconosciute, invece, sono quelle che non hanno chiesto, oppure non hanno ottenuto, il riconoscimento della personalità giuridica e quindi sono in una situazio-ne di autonomia patrimoniale imperfetta. Per molti aspetti sono simili a quelle riconosciu-te, anche queste sono un soggetto di diritto distinto dai soci, con un proprio patrimonio ma sono prive di personalità giuridica. Tale forma è la più utilizzata, anche per il diffi cile percorso per l’ottenimento del riconoscimento e per la non obbligatorietà di patrimonio a garanzia. Come accennato precedentemente per tali enti, non possiedendo personalità giuridica, la responsabilità patrimoniale in caso di eventuali debiti contratti dall’associazio-ne ricade su coloro che hanno agito in nome e per conto della stessa.

“Le associazioni di promozione sociale fanno parte del macro insieme degli enti no Profi t, ossia gli enti che non perseguono fi nalità lucrative.”

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15 APS aspetti generali

Ecco schematizzate le differenze tra associazioni riconosciute e non:

Associazioniriconosciute

Associazioni nonriconosciute

Personalità giuridica

Autonomia patrimoniale

Controllo dell’autoritàgovernativa

Iscrizione nel registrodelle persone giuridiche

Responsabilità degliassociati/amministratoriper i debitidell’associazione

Sì - perfetta

Si - L’associazione deve rispondere a determinati requisiti tra cui: costituzione per atto pubblico, patrimonio adeguato all’oggetto sociale etc.L’iscrizione può essere richiesta al registro nazionale oppure in quello regionale

No - i debitori possono rivalersi solo sul capitale dell’associazione

No

No - Imperfetta -Il patrimoniodell’associazioneesiste comunqueed è indivisibile

No

No

Si - sono responsabilicoloro che hanno agitoin nome e per contodell’associazione

“Personalità giuridica: È attribuita ad un soggetto di diritto diver-so dalla persona fi sica e costituisce centro di imputazione di rap-porti giuridici. Con l’acquisto della personalità giuridica si determina la separazione tra patrimonio dell’Ente e patrimonio dei membri: il patrimonio dell’ente diventa autonomo e indipendente rispetto a quello dei suoi membri, che non rispondono delle obbligazioni asso-ciative se non con quanto conferito.Contratto plurilaterale aperto: accordo tra un numero imprecisato di persone, purchè più di due al quale possono aderire successiva-mente alla perfezione del contratto, altri soggetti nuove parti del medesimo.”

Glossario:

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16 APS aspetti generali

Stato (prefetture)Quando l’attività si svolge in più Regioni o in settoridi competenza statale.

Itera) presentazione della domanda cui allegare copia autentica dell’atto

costitutivo e dello statuto nonché idonea documentazione sulla consistenza del patrimonio;b) entro 120 giorni la prefettura/regione provvede alla concessione del riconoscimento della personalità giuridica (salva richiesta di documentazione integrativa, nel qual caso la Pubblica Amministrazione ha 30 giorni dal ricevimento della documentazione

per esprimersi: decorso inutilmente detto termine la domanda si intende rigettata, operando il c.d. silenzio rigetto).

RegioneQuando l’attività èriconducibile negli ambitidi competenza dellaRegione e si esaurisce inuna sola Regione

Iscrizione presso registro nazionale (Prefetture)

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Iscrizione presso registro Regionale

Presupposti• atto costitutivo e statuto redatti nella forma di atto pubblico;• atto costitutivo e statuto in posseso dei requisiti di cui all’art.16 del codice civile• indicazione di uno scopo lecito e possibile• titolarità di un patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo.

Competenza

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17 APS aspetti generali

La Responsabilità Civile nelle Associazionidi Promozione Sociale

[Responsabilità di chi agisce per l’associazione Specifi ca APS]Ai sensi dell’art.1173 del Codice Civile, l’associazione può essere chiamata a rispondere per una responsabilità derivante da:• un contratto (es: quando non paghiamo un nostro fornitore); un contratto (es: quando non paghiamo un nostro fornitore);• un fatto illecito (es: per il danno subito da un socio conseguente alla cattiva manuten- un fatto illecito (es: per il danno subito da un socio conseguente alla cattiva manuten-

zione dell’immobile sede dell’associazione);• ogni altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità all’ordinamento giuri- ogni altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità all’ordinamento giuri-

dico (es: non paghiamo le imposte).Premesso sinteticamente questo, di fronte all’attribuzione delle responsabilità il quesito che emerge è: chi è chiamato a rispondere per tali obbligazioni?

In primo luogo si dovrà operare una distinzione tra associazioni riconosciute ed asso-ciazioni non riconosciute.

Nelle prime, in quanto dotate di personalità giuridica e pertanto di autonomia patrimoniale perfetta, per le obbligazioni assunte dall’associazione risponde la stessa con il proprio patrimonio. Una deroga a questo principio generale è stata introdotta dall’art. 11 del D.lgs 472/97- re-cante Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie – ai sensi del quale nei casi di violazione di norme tributarie, il dipendente o legale rappresentante o l’amministratore dell’ente con o senza responsabilità giuridica e l’ente stesso sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.

Disciplina differente vale per le associazioni non riconosciute, quindi prive di persona-lità giuridica. L’art. 38 del codice Civile, infatti, prevede che “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondo anche personalmente e solidal-

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“Si precisa che le associazioni non riconosciute,pur non essendo dotate di autonomia giuridica,costituisce un soggetto autonomo rispetto ai soci:i creditori dei singoli soci non potranno agire sulfondo comune così come i creditori dell’associazione non potranno agire sul patrimonio dei singoli sociin quanto tali.”

18 APS aspetti generali

mente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.” In altre parole i terzi creditori potranno soddisfarsi direttamente sul patrimonio personale di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione, senza dover preventivamente escutere il fondo comune.Il legislatore non richiedendo ai fi ni della costituzione di una associazione non riconosciu-ta un patrimonio minimo né forme di pubblicità dei soggetti dotati di rappresentanza, ha esteso la responsabilità ai soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’associazione per tutelare i terzi nei rapporti con l’associazione stessa. Il Legislatore tutela pertanto il terzo rendendo il socio che ha agito per l’associazione fi deiussore della stessa nei limiti dell’obbligazione contratta.Una disposizione agevolativa è prevista per le Associazioni che abbiano ottenuto lo sta-tus di promozione sociale. La legge 383/2000, infatti, all’art. 6 prevede che: “per le obbli-gazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”. Con tale defi nizione, il legislatore ha previsto il prin-cipio di preliminare escussione del credito sul patrimonio associativo, e di conseguenza la possibilità dei terzi di riavvalersi sul patrimonio personale di chi ha agito in nome e per conto della stessa solo nell’ipotesi in cui il patrimonio dell’associazione risulti insuffi ciente a soddisfare il credito.

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Le AssociazioniCapitolo 2

di PromozioneSociale

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Ai sensi dell’art. 2 della Legge 383/2000 sono da considerarsi associazioni di promo-zione sociale le associazioni riconosciute e non, i movimenti, i gruppi e loro coordi-namenti o federazioni, costituiti per svolgere, senza fi nalità di lucro, attività di utilità sociale a favore di associati e/o di terzi.Il Legislatore, al secondo e terzo comma dell’art. 2, ha specifi catamente escluso dallo status di APS: i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e tutti quegli enti che prevedono limitazioni o discriminazioni di qualsiasi tipo in rela-zione all’ammissione degli associati o che dispongono il diritto di trasferimento della quota associativa o che infi ne, colleghino la partecipazione sociale alla titolarità di quote di natura patrimoniale.La legge Regionale 34/2002, inoltre, elenca in modo sintetico campi di attuazione della fi nalità delle associazioni di promozione sociale riconosciuti dalla Regione quali:• attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra

i popoli;• sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli

ostacoli che impediscono l’attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l’esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all’istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;

• tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale non- tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale non-ché delle tradizioni locali;

• ricerca e promozione culturale, etica e spirituale; ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;• diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condi- diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condi-

zione fi sica e psichica nonché delle relazioni sociali;• sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale; sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;

Le Associazioni di Promozione Sociale20

Le Associazionidi promozione sociale.Caratteristiche

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21 Le Associazioni di Promozione Sociale

• tutela dei diritti dei consumatori ed utenti; tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;• conseguimento di altri scopi di promozione sociale. conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

Come si può notare il legislatore ha individuato quelle forme associative che realizza-no quella partecipazione volontaria delle persone che organizzano e promuovono un cambiamento, un valore aggiunto, alla società oltrechè soddisfare diversi e variegati bisogni che altrimenti non troverebbero risposta. La normativa sulle APS prevede particolari meccanismi di rappresentanza (si pensi all’istituzioni di appositi osservatori regionali sull’associazionismo, nonché la parteci-pazione alla Composizione del Cnel dello stesso) nonché specifi che agevolazioni. Di seguito vengono riportate le principali:

1) Prestazioni degli associati (art. 18): le associazioni di promozione sociale posso-no assumere, in caso di particolare necessità, lavoratori dipendenti o prestatori d’ope-ra anche ricorrendo ai propri associati. Tale possibilità è subordinata al fatto che deve sussistere una prevalenza di lavoro prestato a titolo volontario e gratuito dei propri associati.

2) Imposta sugli intrattenimenti (art. 21): le quote associative ed i contributi erogati ad APS non concorrono alla formazione della base imponibile ai fi ni dell’imposta.

3) Erogazioni Liberali (art. 22): le donazioni effettuate a benefi cio di associazioni di promozione sociale sono fi scalmente agevolate. Se l’associazione è iscritta all’albo nazionale il soggetto erogante (sia persona fi sica che società o associazione) può dedurre l’erogazione liberale in misura non superiore al 10% del reddito complessivamente dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (ex art.14 DL 14/03/2005 n°35).Se l’associazione è iscritta negli albi regionali o provinciali, la persona fi sica che ha effettuato l’erogazione liberale può detrarre (ex art.15 lett.i quater del TUIR) il 19% di quanto erogato per un importo complessivo non superiore a 2.065,83 euro mentre la società o associazione può dedurre (ex Art.100 comma 2 lett l) del TUIR) il donato per un importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 % del reddito di impresa dichiarato.In ogni caso la donazione deve essere effettuata tramite strumenti fi nanziari tracciabili (bonifi co bancario/postale, vaglia carta di credito etcc)

4) Tributi Locali (art. 23): gli enti pubblici possono prevedere riduzioni dei tributi di loro competenza alle associazioni di Promozione sociale.

5) Rapporti con gli enti pubblici: gli Enti pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comu-ni etc) possono stipulare apposite convenzioni (art. 30) con le Associazioni di Promo-zione sociale inscritte dal almeno 6 mesi in uno dei registri previsti dalla stessa Leg-ge 383/2000. E’ obbligo delle associazioni assicurare i propri soci a copertura degli

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22 Le Associazioni di Promozione Sociale

infortuni e delle malattie connesse con lo svolgimento dell’attività convenzionata e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono interamente a carico dell’Ente con il quale viene stipulata la convenzione. Gli stessi Enti possono inoltre concedere in comodato gratuito beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati (art. 32).

6) Manifestazione Temporanee (art. 31): il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande (in deroga a quanto previsto dall’art. 3 comma 4 della L. 287/91) alle APS, in occasione di particolari eventi o ma-nifestazioni e di durata limitata. Chiaramente devono essere rispettate le disposizioni igienico sanitarie e l’addetto alla somministrazione deve essere in possesso del re-quisito professionale. Inoltre, l’ente pubblico può concedere in uso non oneroso beni mobili ed immobili per tali manifestazioni.

7) Sede sociale (art. 32): la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubbli-cato nella Gazzetta Uffi ciale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla desti-nazione urbanistica.

“Le quote associative ed i contributi erogati adassociazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile ai fi nidell’impresa”

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“A livello istituzionale l’ordinamento sportivoè materia soggetta a competenza concorrente. ”

23 Le Associazioni di Promozione Sociale

A livello istituzionale l’ordinamento sportivo è materia soggetta a competenza concor-rente. Accanto allo Stato, che agisce attraverso il Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, ci sono le Regioni, competenti – rispettivamente - per le materie di seguito descritte:

Le APS Sportivedilettantistiche.Caratteristiche

a) proposta, coordinamento ed attuazione delle iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport;

b) cura dei rapporti con enti ed istituzioni intergovernative che hanno competenza in materia di sport, in particolare con l’Unio-ne europea, il Consiglio d’Europa, l’UNE-SCO e la WADA (Agenzia mondiale antido-ping);

c) cura dei rapporti con gli organismi sportivi e con gli altri soggetti operanti nel settore dello sport;

d) prevenzione del doping e della violenza nello sport per quanto di competenza;

e) esercizio della vigilanza sul CONI e, unita-mente al Ministro per i beni e le attività culturali in relazione alle rispettive compe-tenze, della vigilanza e dell’indirizzo sul-l’Istituto per il credito sportivo.

Ministero per le politichegiovanili e le attività sportive Regioni

Azioni ed interventi volti al:a) benessere dei cittadini, b) diffusione della cultura della pratica

delle attività motorio-ricreative e sportive,

c) istruzione professionale, d) attività di carattere programmato-

rio riguardanti gli impianti sportivi, e) disciplina delle modalità di affi da-

mento in gestione degli impianti sportivi

f) attività ed iniziative volte a soste-gno ed alla disciplina dell’associa-zionismo sportivo,

g) defi nizione dei requisiti generali minimi degli impianti sportivi (fatte salve le disposizioni del CONI ri-guardanti le norme federali).

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24 Le Associazioni di Promozione Sociale

Altre funzioni sono state attribuite – da ultimo con il Dlgs 23 luglio 1999, n°242 – al CONI, ente pubblico preposto al riconoscimento dei soggetti dell’ordinamento sportivo.Rientrano tra le funzioni del CONI la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, la prevenzione e repressione del doping, la preparazione degli atleti, lo svolgimento delle manifestazioni e la predisposizione dei mezzi necessari a parte-cipare alle Olimpiadi e ad altre manifestazioni sportive. Il CONI viene anche defi nito come “unico organismo certifi catore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche”, al quale spetta la defi nizione dei principi fonda-mentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fi ni sportivi, gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle associazioni e società sportive.

Accanto al CONI abbiamo pertanto:

a) le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), associazioni senza fi ne di lucro con per-sonalità giuridica di diritto privato, costituite dalle società sportive e, nei casi previsti, da singoli tesserati, che vengono riconosciute dal CONI se svolgono sul territorio nazionale una attività sportiva, sono affi liate a una Federazione internazionale rico-nosciuta dal CIO e presentano un ordinamento interno a base democratica;

b) le Discipline sportive associate (DSA), organizzazioni riconosciute dal Consiglio Nazionale del CONI a prescindere dall’affi liazione ad una Federazione internazio-nale riconosciuta dal CIO, destinatarie di contributi erogati dal CONI;

c) gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), associazioni a livello nazionale (devono essere presenti in almeno 15 Regioni e 70 Province e contare almeno 1.000 socie-tà affi liate con almeno 100.000 iscritti), riconosciute dal CONI che hanno per fi ne la promozione e l’organizzazione di attività fi sico-sportive con fi nalità ricreative e formative;

d) le società e associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dal Consiglio Nazionale del CONI o, per delega, dalle Federazioni sportive, dalle Discipline as-sociate o dagli Enti di promozione sportiva.

Si qualifi cano come “associazioni sportive dilettantistiche” i sodalizi in possesso dei “associazioni sportive dilettantistiche” i sodalizi in possesso dei “associazioni sportive dilettantistiche”seguenti requisiti:

a) promuovere attività sportiva dilettantistica;b) essere costituiti con atto costitutivo e statuto nella forma di atto pubblico, scrittura

privata autenticata o scrittura privata registrata;c) essere in possesso dei requisiti statutari indicati all’art.90 della Legge 289/2002;d) essere affi liati ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad una Disciplina sportiva

associata o ad un Ente di promozione sportiva;e) essere iscritti nel registro tenuto dal CONI.

“Riferimenti Normativi ex art.90 L.289/2002”

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25 Le Associazioni di Promozione Sociale

Il nostro ordinamento riconosce anche l’associazionismo in ambito sportivo privo di questi requisiti. In questo caso, ossia quando l’associazione non presenti i requisiti statutari richiesti dall’art.90 o non abbia registrato lo statuto o, ancora, non sia sempli-cemente iscritto nel registro CONI, l’associazione non potrà accedere a tutte le age-volazioni specifi che del settore sportivo, ma potrà accedere a quelle previste per gli enti non commerciali di tipo associativo se in possesso dei relativi requisiti.

I sodalizi che intendono acquisire lo statuto di “associazione sportiva dilettantistica”devono indicare espressamente nei relativi statuti i seguenti elementi (ex art.90 L.289/2002):

a) la denominazione; b) l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantisti-

che, compresa l’attività didattica; c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; d) l’assenza di fi ni di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in

nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; e) le norme sull’ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza

dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-fi nanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell’associazione; h) l’obbligo di devoluzione ai fi ni sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle

società e delle associazioni.

Il CONI (Delibera del 15/7/2004) ha altresì previsto che “allo scopo del riconoscimen-to ai fi ni sportivi delle società e associazioni sportive da parte del CONI”, gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONIai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associa-te o dell’ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affi liarsi.”

“Allo scopo del riconoscimento ai fi ni sportivi delle società e associazioni sportive da parte del CONI,gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiestidalla legislazione statale, devono prevedere l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI ”

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26 Le Associazioni di Promozione Sociale

Le associazioni di promozione sociale si dotano di atto costitutivo e statuto che può avere diverse forme: a) scrittura privata, b) scrittura privata registrata (procedura realizzata presso l’Uffi cio del registro che da

data certa all’atto), c) scrittura privata autenticata registrata (ossia scrittura privata in cui il notaio certifi ca

l’identità dei soggetti fi rmatari) o d) atto pubblico registrato (ossia atto redatto dal notaio).

Costituzionedi una associazionedi promozione sociale

“Atto pubblico: È il documento redatto,con le formalità specifi camente richieste, normalmenteda un notaio. Particolariatti possono essere redatti con l’ausilio di un altro pubblico uffi ciale(Cancelliere del Tribunale, Segretario comunale).”

Glossario:

La scrittura privata registrata è la forma più utilizzata:è richie-sta per accedere ad alcune agevolazioni fi scali, è la più eco-nomica ma non consente di acquisire la personalità giuridica.Ecco in sintesi i documenti da predisporre:• Atto costitutivo: non è altro che il verbale dell’assemblea

costituente dell’associazione. Questo è l’atto formale di costituzione dell’associazione che deve essere sottoscrit-to dai soci fondatori

• Statuto: è il regolamento che norma la vita associativa.

Ai sensi della Legge 383/2000 e della L. R. n. 34/2002 che disciplina le associazioni di promozione sociale, l’atto costitutivo e lo statuto devono contenere:• la denominazione; • l’oggetto sociale; • l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;• l’assenza di fi ni di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in

nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; • l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali

statutariamente previste; • le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza

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“La scrittura privata registrata è la forma più utilizza-ta di atto costitutivo e statuto: è richiesta per accedere ad alcune agevolazioni fi scali, è la più economica ma non consente di acquisire la personalità giuridica.”

27 Le Associazioni di Promozione Sociale

dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associati-ve. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la soli-darietà sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;

• i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi; • l’obbligo di redazione di rendiconti economico-fi nanziari, nonché le modalità di ap-

provazione degli stessi da parte degli organi statutari; • le modalità di scioglimento dell’associazione; • l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione

o estinzione, dopo la liquidazione, a fi ni d’utilità sociale.

VERIFICA IL TUO STATUTO:

denominazione

oggetto sociale

l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;

l’assenza di fi ni di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste

le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associativei criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;

l’obbligo di redazione di rendiconti economico-fi nanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

le modalità di scioglimento dell’associazione;

l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fi ni d’utilità sociale.

Cosa Dove nello statuto

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28 Le Associazioni di Promozione Sociale

Le associazioni che intendono accedere alle agevolazioni fi scali proprie degli enti non commerciali di tipo associativo (ex art.148 commi 3 – 7 del TUIR) sono tenute a chiedere la registrazione del relativo atto costitutivo e statuto seguen-do il seguente iter:

1. predisporre atto costitutivo e statuto almeno in due esemplari in originale. Su tali documenti dovrà essere apposta una marca da bollo da € 14,62 ogni 100 righe. Non è più necessario l’utilizzo della carta uso bollo;

2. chiedere l’apertura del codice fi scale dell’associazione all’Agenzia dell’Entrate. Si tratta del codice identifi cativo dell’associazione nei rapporti con i terzi: sarà pertan-to utilizzato negli atti, contratti e in ogni dichiarazione di natura fi scale. Per ottener-lo basterà compilare il modello AA5/5 con i dati dell’associazione (denominazione, sede sociale, dati del rappresentante legale). Oltre a tali campi si dovrà inserire il codice attività (vedi tabella sottostante), barrare il NO nella dichiarazione IVA ed inserire la data ultima di approvazione del bilancio che cade entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale (il 30 aprile per le associazioni con esercizio solare);

3. versare in banca o posta l’imposta di registro (€ 168,00) ed i diritti di segreteria (€ 7,44) utilizzando il Modello F23;

4. portare all’Uffi cio del Registro i due esemplari in originale di atto costitutivo e sta-tuto bollati con il Modello F23 da cui risulta il versamento dell’imposta di registro e dei diritti di segreteria ai fi ni della registrazione dell’atto.

“Le associazioni che intendono accedere alleagevolazioni fi scali proprie degli enti non commerciali di tipo associativo sono tenute a chiedere laregistrazione del relativo atto costitutivo e statuto”

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29 Le Associazioni di Promozione Sociale

TABELLA CODICI ATTIVITÀ

55.21.1

55.21.2

55.23.2

92.62.3p

80.42.4p

80.42.1

92.61.1

92.61.2

92.61.4

92.61.3

92.62.4p

92.61.5

92.62.1

92.62.2

92.62.4p

91.32.0

91.33.1

91.33.2

91.33.3

91.33.4

91.33.5

91.33.7

91.33.8

92.13.0

Ateco 2004 ATECO 2007 - STRUTTURAAteco 2007 sesta cifra

55.20.20

55.20.30

55.20.40

85.51.00

85.52.09

85.59.10

93.11.10

93.11.20

93.11.30

93.11.90

93.12.00

93.13.00

93.19.10

93.19.99

93.12.00

94.92.00

94.99.10

94.99.20

94.99.30

94.99.40

94.99.50

94.99.60

94.99.90

59.14.00

Ostelli della gioventù

Rifugi di montagna

Colonie marine e montane

Corsi sportivi e ricreativi

Altra formazione culturale

Università popolare

Gestione di stadi

Gestione di piscine

Gestione di impianti sportivi polivalenti

Gestione di altri impianti sportivi nca

Attività di club sportivi

Gestione di palestre

Enti e organizzazioni sportive,promozione di eventi sportivi.

Altre attività sportive nca

Attività di club sportivi

Attività dei partiti e delle associazionipolitiche.

Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini.

Attività di organizzazioni cheperseguono fi ni culturali, ricreativie la coltivazione di hobby.

Attività di organizzazioni patriottichee associazioni combattentistiche.

Attività di organizzazioni per lacooperazione e la solidarietàinternazionale.

Attività di organizzazioni per lafi lantropia.

Attività di organizzazioni per lapromozione e la difesa degli animalie dell’ambiente.

Attività di altre organizzazioniassociative n.c.a.

Gestione di sale di proiezionecinematografi che.

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delleAssociazioni di PromozioneSociale

Disciplina fi scaleCapitolo 3

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Disciplina fi scale delle Associazioni di Promozione sociale 31

Si defi niscono enti non commerciali, ai sensi dell’art.73 del TUIR lettera c), “gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non han-no per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”. Tra gli enti non commerciali si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le asso-ciazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti dei quali il presupposto d’imposta si verifi ca in modo unitario e autonomo. Per comprendere se un’associazione si può qualifi care come ente non commerciale è necessario in primo luogo verifi care se l’oggetto esclusivo o principale dell’ente – ovve-ro l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicata “dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata” abbia natura commerciale o non commerciale. In man-canza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale del-l’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.In ogni caso l’eventuale indicazione di attività di natura non commerciale nell’ogget-to sociale dell’ente non garantisce l’ente stesso dalla possibilità di essere oggetto di accertamenti volti a verifi care l’effettiva natura delle attività poste in essere.

Aspetti generali degli enti di tipo associativo

“Accanto al criterio formale trova applicazione,infatti, un criterio sostanziale, legato alla prevalenza quantitativa dell’attività commerciale posta in essere per un intero periodo di imposta (art.149 T.U.I.R.).”

In base a questa disposizione gli enti non commerciali perdono tutte le relative agevo-lazioni fi scali – e l’accesso a regimi contabili semplifi cati – qualora esercitano preva-lentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta.

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“Le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche non sono soggetti alla perdita della qualifi ca di ente non commerciale.”

32 Disciplina fi scale delle Associazioni di Promozione sociale

Ai fi ni della qualifi cazione commerciale dell’ente si tiene conto anche di parametri quali la prevalenza delle immobilizzazioni relative l’attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività; la prevalenza dei ricavi derivanti da at-tività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; la prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative ed infi ne la prevalenza delle componenti negative inerenti l’attività commerciale rispetto alle restanti spese.

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“Si diventa soggetti di imposta comunque dalmomento in cui si possiedono certi tipi di reddito,indipendentemente dal risultato fi nale di bilancio.”

33 Disciplina fi scale delle Associazioni di Promozione sociale

Il presupposto impositivo per gli enti non commerciali deriva dal possesso di uno o più redditi ritenuti fi scalmente rilevanti. Si diventa soggetti di imposta comunque dal momento in cui si possiedono certi tipi di reddito, indipendentemente dal risultato fi nale di bilancio.Ai sensi dell’art. 143 del TUIR, il reddito complessivo degli enti non commerciali è formato da redditi:1. fondiari (si intendono tali i redditi inerenti terreni e fabbricati), 2. di capitale (è l’utile che deriva dall’impiego economico di capitali come gli interessi

su obbligazioni. Non concorrono invece alla formazione dei redditi di capitale gli interessi su conti correnti e postali in quanto soggetti a ritenuta fi scale a titolo di imposta),

3. di impresa: si tratta dei redditi derivanti da attività commerciali,4. e diversi (è una categoria residuale nella quale sono ricomprese le prestazioni di

natura commerciale svolte occasionalmente dall’ente), ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli sogget-ti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Il reddito complessivodegli enti non commerciali

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34 Disciplina fi scale delle Associazioni di Promozione sociale

Le agevolazioni per gli enti non commerciali.All’interno del nostro ordinamento tributario troviamo diverse agevolazioni previste per gli enti di tipo non commerciale. In primo luogo il legislatore ha previsto una de-commercializzazione generica per tutti gli enti che non abbiano per oggetto esclusi-vo o principale lo svolgimento di attività commerciali. In particolare la norma prevista dall’art. 143 del Tuir prevede che non si considerino commerciale le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 del codice civile rese in conformità alle fi nalità isti-tuzionali dell’ente senza specifi ca organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione. In altre parole tali attività usufruisco-no della precedentemente citata de-commercializzazione generica se:• rese in conformità degli scopi associativi, • senza specifi ca organizzazione e • verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione

Non concorrono inoltre alla formazione del reddito imponibile degli enti non commerciali:• i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche di fondi eseguite occasionalmente, i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche di fondi eseguite occasionalmente,

anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in conco-mitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (art. 143 Tuir comma 3 lettera a))

• I contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento conven- I contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento conven-zionato o in regime di accreditamento di attività aventi fi nalità sociali esercitate in conformità ai fi ni istituzionali degli enti stessi. Detti contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in considerazione della rilevanza sociale delle attività realizzate, ma sono soggetti ad IVA (art. 143 Tuir comma 3 lettera b);

• le quote associative le quote associative• i contributi a titolo di liberalità corrisposti da enti pubblici: si tratta di contributi ero- i contributi a titolo di liberalità corrisposti da enti pubblici: si tratta di contributi ero-

gati a sostegno dell’associazione. Detti importi non sono soggetti alla ritenuta del 4% di cui all’art.28 D.P.R. 600/73 salvo che non siano connessi ad attività in rela-zione alle quali l’associazione benefi ciaria percepisca introiti di natura commercia-le (es: contributo per la festa paesana in relazione all’organizzazione della quale l’associazione percepisce delle sponsorizzazioni);

• i contributi liberali da parte di privati i contributi liberali da parte di privati

Le agevolazioni fi scali

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35 Disciplina fi scale delle Associazioni di Promozione sociale

Le agevolazioni per gli enti non commerciali di tipo associativo.Con l’emanazione del D.lgs 460/97 è stato introdotto dal legislatore una de-commer-cializzazione defi nita speciale che riguarda solo alcune tipologie associative tra cui: le associazioni di promozione sociale, le Associazioni sportive dilettantistiche, le culturali, le assistenziali, di formazione extra-professionali, religiose, politiche, sindacali e di categoria.Per tali soggetti l’art. 148 del DPR 917/86 prevede che non si considerino commercia-li le attività svolte:- anche se a fronte di corrispettivi specifi ci;- purché dirette a iscritti o associati propri o facenti parte di un’unica associazione di

carattere nazionale;- anche la cessione di a terzi di proprie pubblicazioni prevalentemente destinate ai

propri associati benefi cia di tale agevolazione.

Per le sole Associazioni di Promozione Sociale affi liate ad Enti (di cui l’art. 3 comma 6 lettera e della Legge 287/91) le cui fi nalità assistenziali siano state riconosciute dal Ministro degli Interni non sono considerate commerciali:• la somministrazione di alimenti e bevande (tipo bar) effettuata presso le sedi in cui la somministrazione di alimenti e bevande (tipo bar) effettuata presso le sedi in cui

viene svolta l’attività istituzionale;• l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici. Tale esenzione si concretizza a patto l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici. Tale esenzione si concretizza a patto

che queste attività siano svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e nei con-fronti degli associati. Se esercitata non occasionalmente è soggetta però ad IVA.

In altre parole per le associazioni di Promozione Sociale, oltre alle agevolazioni gene-riche previste per gli enti non commerciali, non si considerano commerciali le attività rivolte agli associati:• dietro pagamento di corrispettivo specifi co (eccezione fatta per le attività conside-

rate sempre commerciali dal legislatore – art. 148 tuir- es: attività di ristorazione);• la somministrazione di alimenti e bevande tipo bar;• l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;• la cessione anche a terzi di proprie pubblicazioni prevalentemente destinate agli

associati.

È opportuno evidenziare come le agevolazioni sopra evidenziate si applichino anche alle prestazioni rese “ad altre associazioni” ed “ai rispettivi associati o partecipanti ed ai tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali” in presenza dei seguenti presupposti: • siano rese ad associazioni che svolgono la medesima attività e che sono - per leg- siano rese ad associazioni che svolgono la medesima attività e che sono - per leg-

ge, regolamento, atto costitutivo o statuto - parte di un’unica organizzazione locale o nazionale;

• siano rese agli associati o partecipanti di associazioni che sono - per legge, re- siano rese agli associati o partecipanti di associazioni che sono - per legge, re-golamento, atto costitutivo o statuto - parte di un’unica organizzazione locale o nazionale e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, purché tali soci godano effettivamente all’interno dell’associazione di appartenenza dei diritti che devono essere loro attribuiti dallo statuto ai sensi dall’art.148 comma 8 del TUIR (in tal senso Circolare del Ministero delle Finanze n.150/E del 10/08/1994).

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36 Disciplina fi scale delle Associazioni di Promozione sociale

1) Le associazioni sportive dilettantistiche.L’articolo 25 della L.13/05/1999 n°133 prevede una agevolazione alternativa a quella prevista dall’art.143, comma 3 lett.a del TUIR, specifi ca per le associazioni sportive dilettantistiche che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/1991. Tali soggetti possono organizzare due eventi l’anno e benefi ciare della non imponibi-lità fi scale dei relativi introiti nel limite massimo di Euro 51.645,69, sia che detti introiti derivino da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (ad esempio attività di sponsorizzazione), sia che derivino da raccolte pubbliche di fondi effettuate in confor-mità all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del TUIR.

2) Le associazioni che promuovono usi e tradizioni locali Per tali associazioni è previsto, dal 1° gennaio 2007, un nuovo regime agevolato. Le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, possono infatti accedere al regime fi scale così defi nito:a) le associazioni sono equiparate ai soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle so-

cietà di cui all’articolo 74, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;b) gli incaricati alla gestione delle attività connesse alle fi nalità istituzionali delle pre-

dette associazioni non assumono la qualifi ca di sostituti d’imposta e sono esenti dai connessi obblighi;

c) le prestazioni e le dazioni offerte da persone fi siche in favore dei soggetti di tali organizzazioni rivestono, ai fi ni delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.

Per poter accedere al regime agevolato è necessario presentare in via telematica una domanda (su modulo approvato con Provvedimento del 14/12/2007) all’Agenzia delle Entrate (la scadenza per i periodi d’imposta 2007 e 2008 è stata indicata nell’11 febbraio 2008).La domanda consiste in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale,

Le agevolazioni previste per alcune tipologiedi associazioni.

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“non si considerano commerciali e quindi non sono rilevanti ai fi ni IVA ed IRES.”

37 Disciplina fi scale delle Associazioni di Promozione sociale

sotto la propria responsabilità, il legale rappresentante dell’organizzazione dichiara: a) l’assenza del fi ne di lucro;b) gli apporti specifi ci alla realizzazione e/o alla partecipazione a manifestazioni di

particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, espressamente previste tra le fi nalità istituzionali dell’asso-ciazione;

c) l’effettiva opera svolta per la realizzazione o partecipazione alle manifestazioni di cui alla lettera b), svolte nell’ambito territoriale di appartenenza dell’associazione, ovvero in altri ambiti territoriali, solo nel caso in cui la manifestazione per ragioni storiche si svolga oltre che nel proprio ambito territoriale anche in altri luoghi;

d) il reddito complessivo dell’associazione relativo l’anno precedente la presentazio-ne della domanda;

e) da quale anno effettivamente l’associazione svolge in modo continuativo le attività di cui alla lettera b);

f) da quale anno si svolgono le manifestazioni di cui alla lettera b).

3) I G.A.S (gruppo di acquisto solidale)Un regime speciale è riconosciuto ai gruppi di acquisto solidale (G.A.S.) dalla Leg-ge Finanziaria per il 2008 (Legge 244/2007 art. 1 commi 266 e 267). Si fediniscono G.A.S i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fi ne di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con fi nalità etiche, di solidarietà sociale e di so-stenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita. Le attività svolte da tali soggetti nei confronti dei propri associati

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38 Disciplina fi scale delle Associazioni di Promozione sociale

Per attività commerciale si intende l’esercizio, anche occasionale, di una delle attività previste dall’art. 2195 del codice civile. In linea generale si ha attività commerciale quando gli introiti non sono qualifi cabili come attività istituzionale ovvero quando l’associazione svolge prestazioni a caratte-re oneroso, cioè dietro pagamento di corrispettivi specifi ci, nei confronti di terzi non soci e . A differenza dell’attività istituzionale, questa produce reddito imponibile ed è assoggettata agli obblighi fi scali e contabili defi niti dalla normativa fi scale. Esistono, inoltre, attività considerate dal legislatore oggettivamente sempre commerciali(art. 148 Tuir 917/86 comma 4), sia che siano rivolte agli associati che ai terzi tra cui: • Cessioni di prodotti nuovi per la vendita• Organizzazioni di viaggi e soggiorni turistici (non si considerano commerciali per le

APS Affi liati ad enti nazionali)• Erogazioni di acqua, gas, energia elettrica• Gestione di fi ere a carattere commerciale• Prestazioni alberghiere, alloggio, trasporto etc..• Pubblicità commerciale• Gestione di spacci aziendali e mense• Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolariEd inoltre, sono da considerarsi commerciali:• I contributi pubblici e privati destinati a fi nanziare la realizzazione di una iniziativa I contributi pubblici e privati destinati a fi nanziare la realizzazione di una iniziativa

dell’associazione in relazione alla quale l’associazione percepisce – anche se in misura non esclusiva – introiti di natura commerciale. In questo caso il contributo è soggetto alla ritenuta a titolo d’acconto del 4% (ex art.28 DPR 600/1973) e poi, a saldo, in sede di dichiarazione dei redditi.

• Organizzazione di manifestazioni con ingresso a pagamento. L’organizzazione Organizzazione di manifestazioni con ingresso a pagamento. L’organizzazione di manifestazioni sportive con ingresso a pagamento che prevedono l’apertura al pubblico costituirà anch’essa attività commerciale.

• Organizzazione di feste, stand gastronomici, manifestazioni di sorta. L’organiz- Organizzazione di feste, stand gastronomici, manifestazioni di sorta. L’organiz-zazione di tali attività per le quali viene prevista una corresponsione di somme a fronte dei servizi o dei beni ceduti rientra fra le attività previste da questo capo.

Attività commerciale

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“Non sono soggette alla ritenuta del 4% leassociazioni che si qualifi cano come Onlus (ex art.28, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n.600).”

39 Disciplina fi scale delle Associazioni di Promozione sociale

• Prestazioni di servizi a non soci. E’ importante ricordare che in ogni modo tutto ciò Prestazioni di servizi a non soci. E’ importante ricordare che in ogni modo tutto ciò che l’associazione incassa da non soci per servizi effettuati a loro favore, costitui-sce introito commerciale. Pertanto, esclusi i contributi a scopo di benefi cenza, tutte le voci istituzionali prima indicate divengono commerciali se ad usufruire dei servizi sociali sono soggetti non iscritti all’associazione.

“È prevista la facoltà in capo al Coni, alle Federazioni sportive nazionali e agli Enti di promozione sportiva di non applicare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 4% sui contributi erogati alle società ed alleassociazioni sportive dilettantistiche (ex art.90comma 4 Legge 289/2002). Come precisato dallaCircolare dell’Agenzia delle Entrate n.21 del 22/04/2003, detta agevolazione “non sottrae adimposizione i contributi di cui trattasi, i quali, pertanto concorrono a formare il reddito d’impresa dell’ente”.”

L’associazione che svolge anche attività commerciale dovrà sottostare a quanto pre-visto dagli Artt. 13 e 20 del DPR 600/73 (regimi fi scali/contabili), ed se esercita attività soggetta ad IVA dovra aprire una propria partita IVA. Si precisa che tali obblighi riguardano solamente l’attività commerciale non a caso il comma 2 dell’art. 144 del Tuir prevede l’obbligatorietà della tenuta di contabilità se-parata, al fi ne di ottenere maggiore trasparenza ed evitale qualsiasi commistione tra attività commerciale (fi scalmente imponibile) e quella istituzionale (esentata) .

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40 Disciplina fi scale delle Associazioni di Promozione sociale

Ordinario

Semplifi cato

SuperSemplifi cato

Forfetarioex Art. 109 Tuir

ForfetarioEx L. 398/91

Regime ObblighiLimiti

Ricavi da Att. Commerciale superiori a:• € 309.874,14 per prestazioni di servizi• € 516.456,90 per le altre

attività

Ricavi da Att. Commerciale fi no a:• € 309.874,14 per prestazioni di servizi• € 516.456,90 per le altre

attività

Fino a:• € 15.493,71 per prestazioni di servizio• € 25.822,84 per altri casi

Limiti Ricavi da Att. Comm.le • € 309.874,14 per prestazioni di servizi• € 516.456,90 per le altre

attività

Ricavi da Att. Commerciale fi no a:• € 250.000,00

Adozione dei seguenti registri e libri art. 14 Dpr 600/73:• libro giornale• libro degli inventari• registri IVA• Registro dei beni ammortizzabili• Ogni eventuale registro

ausiliare

Art. 18 DPR 600/73:• Registro IVA Acquisti, Vendite, Corrispettivi• Registro beni ammortizzabili

Art. 3 comma 166 L. 662/92• Apposito registro conforme

a quello previsto dal Decre-to Ministeriale 11/02/97

Art. 18 DPR 600/73:• Registro IVA Acquisti, Vendite, Corrispettivi• Registro beni ammortizzabili• Adozione di un apposto

prospetto conforme a quello approvato con D. M. 11/02/97

Nella tabella sottostante sono evidenziati i regimi contabili previsti per le associazioni che svolgono attività commerciale:

L’esercizio di attività commerciale comporta l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto (IVA), all’imposta sui redditi per le società (IRES) ed all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). L’associazione sarà quindi chiamata a rispettare gli obblighi previsti per gli adempimenti di tali imposte (modalità di versamento, Dichiara-zioni etc..)

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41 Disciplina fi scale delle Associazioni di Promozione sociale

Schema sintetico suddivisione attività ed assoggettamento tributariodei relativi introiti nelle seguenti categorie per le associazioni. (sono evidenziate * le agevolazioni riconosciute a condizione che l’associazione sia affi liata ad Ente di promozione sociale).

Quote di iscrizionealle Associazioni

Contributi erogatia titolo di liberalitàda parte di EntiPubblici, territorialie non

Contributi erogatida privati

ATTIVITÀISTITUZIONALI

ATTIVITÀCOMMERCIALI

ATTIVITÀDECOMMERCIALIZZATE

Corrispettivi specifi ci versati dai soci per parte-cipare ad attività inerenti le fi nalità istituzionali perseguite (es: quota corsi di nuoto)

Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche eseguite occasionalmente, anche medianteofferte di beni di modico valore o di servizi aisovventori, in concomitanza di celebrazioni,ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

Contributi corrisposti da amministrazioni pubbli-che ai predetti enti per lo svolgimento conven-zionato o in regime di accreditamento di attività aventi fi nalità sociali esercitate in conformita’ ai fi ni istituzionali degli enti stessi.N.B. Tale attività è soggetta ad iva a meno che l’associazione non sia titolare di partita iva e la predetta attività, rivestendo natura occasionale, non richieda l’apertura di partita iva

Prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile rese in conformita’ alle fi nalità istituzionali dell’ente senza specifi ca orga-nizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione

Somministrazione di alimenti e bevande effet-tuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale *

Cessione anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati*

Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreche’ le predette attivita’ siano stretta-mente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali*N.B. Tale attività è soggetta ad iva a meno che l’associazione non sia titolare di partita iva e la predetta attività, rivestendo natura occasionale, non richieda l’apertura di partita iva

Prestazioni di servizi rese a terzi anche se inerenti le fi nalità istituzionali

Cessioni di beni nuovi pro-dotti per la vendita, fatta eccezione per igruppi di acquistosolidale.

Somministrazionidi pasti

Prestazioni alberghiere,di alloggio, di trasporto

Gestione di spacci azien-dali e di mense

Pubblicità commerciale esponsorizzazione

Manifestazioni con ingres-so a pagamento

Contributi destinati a fi nanziare la realizzazione di iniziative in relazione alle quali l’associazionepercepisce – anche se in misura non esclusiva – introiti di natura com-merciale

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42 Disciplina fi scale delle Associazioni di Promozione sociale

Il Regime introdotto dalla L. 398/91 è nato per le associazioni sportive ma la sua applicazione è stato estesa (ex L.66/1992) alle associazioni senza scopo di lucro – ivi incluse pertanto le associazioni di promozione sociale - e alle associazioni pro loco. Si tratta di un regime opzionale, cioè può essere scelto dalle associazioni che hanno un volume d’affari di attività commerciale non superiore a quanto previsto per il regime semplifi cato (€ 309.874,14 per prestazioni di servizi; € 516.456,90 per le altre attività). Tale opzione si esercita attraverso il comportamento concludente e si completa inol-trando una raccomandata alla Siae competente per territorio e all’agenzia dell’Entrate, entro 5 giorni dall’apertura della partita iva oltre che, barrando la casella inerente nel quadro VO nella prima dichiarazione dei redditi Unico ENC che si dovrà presentare.Tale regime prevede agevolazioni sia in merito agli adempimenti contabili che fi scali. Per quanto riguarda i primi, l’associazione li assolve compilando semplicemente un registro conforme a quello previsto dal D.M. 11/02/97 e non ha l’obbligo di certifi cazio-ne delle entrate. Per quanto riguarda l’aspetto fi scale, il legislatore ha previsto un calcolo forfetario del-l’IVA, dell’IRES e dell’IRAP.

IVA: versamento trimestrale tramite modello F-24 senza applicazione dell’1% di inte-ressi. Il calcolo dell’imposta da versare avviene in modo forfetario:• regola generale: l’imposta viene versata nella misura del 50% di quella risultante

dalle fatture emesse (IVA su fatture emesse);• proventi da sponsorizzazioni: versamento del 90% dell’IVA incassata (viene ricono-

sciuta una detrazione forfetaria del 10%);• cessioni e concessioni di diritti di ripresa televisiva: versamento dei 2/3 dell’IVA

incassata.

IRES: l’imponibile ai fi ni dell’imposta sui redditi delle società avviene in modo semplifi -cato essendo riconosciuto un abbattimento forfetario dei ricavi di natura commerciale pari al 97%. In altre parole l’imposta viene calcolata sul 3% dei ricavi. A tale reddito de-terminato forfetariamente vanno sommate le plusvalenze patrimoniali. Quindi in sintesi la base imponibile IRES sarà la seguente:

Regime Ex. L. 398/91

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“Associazioni sportive dilettantistiche. Non concorrono invece alla formazione di tale base imponibile i compensi sportivi (indennità e rimborsidi cui all’art.67 lett. m del TUIR), siano essi erogatiin relazione ad attività di natura istituzionale checommerciale.”

43 Disciplina fi scale delle Associazioni di Promozione sociale

• dai redditi fondiari e di capitale; dai redditi fondiari e di capitale;• dal 3% dei redditi d’impresa (vengono riconosciuti in via presuntiva costi deducibili dal 3% dei redditi d’impresa (vengono riconosciuti in via presuntiva costi deducibili

pari al 97% dei proventi di natura commerciale);• dai redditi diversi dedotte le spese di diretta imputazione; dai redditi diversi dedotte le spese di diretta imputazione;• dalle plusvalenze patrimoniali. dalle plusvalenze patrimoniali. Su tale base imponibile viene applicata l’aliquota del 33% (e del 27,5% per gli esercizi successivi a quello in corso al 31/12/2007).

IRAP: La base imponibile ai fi ni IRAP sarà costruita sommando all’imponibile IRES queste ulteriori voci qualifi cate come costi non deducibili:1. ammontare delle retribuzioni del personale dipendente (così come determinate ai

fi ni previdenziali); 2. ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; 3. ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi

quelli a fronte dell’assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all’art. 67, comma 1, lett l) del Tuir.

4. utili erogati agli associati in partecipazione;5. canone relativo ai contratti di locazione fi nanziaria (leasing).

Possono essere portati in deduzione 1. i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (es: contribu-

ti Inail). In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta all’impresa che utilizza il personale;

2. le spese relative agli apprendisti e ai disabili (ex L.68/1999 e L.482/1968);3. le spese relative al personale impiegato nel periodo d’imposta con contratto di

formazione lavoro (e contratti di inserimento); 4. i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo;e spettano infi ne le seguenti deduzioni per scaglioni di reddito, modifi cate con la Fi-nanziaria 2008.

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44 Disciplina fi scale delle Associazioni di Promozione sociale

Se la base imponibile nonsupera euro 180.759,91.

Se la base imponibile supera euro 180.759,91Ma non euro 180.839,91.

Se la base imponibile supera euro 180.839,91Ma non euro 180.919,91.

Se la base imponibile supera euro 180.919,91Ma non euro 180.999,91.

Da applicarsi al periodod’imposta successivo aquello in corso al 31/12/2007

Precedente

Euro 8.000

Euro 6.000

Euro 4.000

Euro 2.000

Euro 7.350

Euro 5.500

Euro3.700

Euro 1.850

L’aliquota dell’IRAP è pari al 4,25% salvo non siano previste aliquote agevolate. Anche l’aliquota IRAP è stata soggetta a riduzione passando al 3,9% a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con applicazione pertanto nella dichiarazione UNICO 2009.

DEDUZIONI

Come si compila il registro Iva minori?I proventi commerciali vanno distintamente indicati a seconda della relativa ali-quota IVA (colonne da 1 a 4), evidenziando l’importo imponibile e la relativa IVA. Nella colonna 5 va indicato l’ammontare complessivo degli importi imponibili, il totale IVA incassata e, sotto, il totale IVA detraibile forfetariamente. Tali due ultimi valori andranno riportati nella colonna 8.In questo modello dovranno inoltre essere annotati separatamente:1) le plusvalenze patrimoniali,2) le operazioni intracomunitarie ai sensi dell’articolo 47 D.L. 30 agosto 1993, n.

331, convertito, con modifi cazioni, dalla L.427/1993;3) per le sole associazioni sportive dilettantistiche i proventi di cui all’articolo 25,

comma 1, della legge n.133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile (proventi derivanti dall’organizzazione di due eventi l’anno).

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45 Disciplina fi scale delle Associazioni di Promozione sociale

Tabella Riassuntiva Regime 398

Ricavicommerciali

Adempimentiformali

Ires

Iva

VersamentoIva

Dichiarazioneannuale Iva

NOTECARATTERISTICHE

Non devono esseresuperiori a € 250.000,00

Opzione mediantecomunicazione a:• Siae • Uffi cio dell’entrate

Reddito di impresa = 3% ricavi di natura commerciale

Detrazione forfetaria = 50% imposta applicata alle ope-razioni imponibili

Trimestrale

Non dovuta

Se il limite viene superato in corso d’anno, siappli-ca il regime ordinario dal mese successivo

L’opzione va comunicata: alla siae, tramite appo-sita comunicazione A/R prima dell’inizio dell’anno solare cui si riferisce ed ha effetto per un quin-quennio - all’uffi cio delle entrate mediante compi-lazione del Quadro VO della dichiarazione Iva

Al reddito determinato forfetariamente vanno sommate le plusvalenze patrimoniali. Dichiarazione dei redditi obbligatoria anche in assenza di base imponibile

Percentuale di detrazione ridotta per: -Sponsorizzazioni = 10% -Cessioni o concessioni di diritti televisivi e radiofo-nici = 33,33%

Mediante mod. F24 senza la maggiorazione dell’1%.L’ultimo trimestre dell’anno si versa ento il 16/02 dell’anno successivo (e non entro il 16/03) con codice tributo 6034 (e non 6099)

Si può scegliere di determinare la base imponibile secondo i criteri ordinari dichiarazione irap non obbligatoria in assenza di base imponibile

ASPETTI

Irap

Adempimenti contabili

Base imponibile = reddito forfetario + retribuzioni dipendenti + compensi collaborazioni continuative + compensi lavoro autono-mo occasionale + interessi passivi

Esonero dall’obbligo di tenu-ta della contabilità. Obbligo di conservazione e numera-zione delle fatture ricevute e di quelle eventualmente emesse registrazione corri-spettivi in apposito prospet-to sostitutivo dei registri iva

Si può scegliere di determinare la base imponibile secondo i criteri ordinari dichiarazione irap non obbligatoria in assenza di base imponibile

Si ha obbligo di emissione delle fatture per le prestazioni di sponsorizzazione, pubblicità e di cessione o concessione di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. Per le altre attività la certifi cazione è effettuata solo se il cliente richiede fattura Il prospetto per l’annotazione dei corrispet-tivi è stato approvato con d.M. 11 Febbraio 1997

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46 Disciplina fi scale delle Associazioni di Promozione sociale

È opportuno precisare la differenza tra pubblicità e sponsorizzazione sulla base di quanto affermato da un consolidato orientamento espresso della Corte di Cassazione (sentenze nn. 428, 429 del 19 gennaio 1996 e 6958 del 1° agosto, sempre del 1996), sia pure in relazione all’imposta sugli spettacoli oggi sostituita con la diversa imposta sugli intrattenimenti (D.Lgs. n. 60/1999). Secondo i giudici delle Suprema Corte si ha pubblicità, se l’attività promozionale è, rispetto all’evento, in rapporto di semplice occa-sionalità (cartelli collocati ai margini, striscioni o altri richiami acustici e visivi). Viceversa, si ha sponsorizzazione se fra la promozione di un nome o di un marchio e l’avvenimen-to viene istituito uno specifi co abbinamento. Occorre prestare particolare attenzione ai contratti di sponsorizzazione che, in alcuni casi, possono comprendere anche presta-zioni pubblicitarie. In questo caso è stato sostenuto dall’Amministrazione Finanziaria (Risoluz. Ministeriale n. 137/E del 9 agosto 1999) come l’abbinamento “assorba” alla stessa tassazione anche la semplice pubblicità: tutte le somme erogate dallo sponsor senza distinguere quelle erogate a titolo di corrispettivi per l’attività di sponsorizzazione vera e propria, rispetto a quelle erogate come compensi per la mera pubblicità (utiliz-zando, ad esempio, cartelloni fi ssi o volantini pubblicitari) devono essere “abbattute” ai fi ni IVA del 10% e non del 50% se l’associazione chiaramente è in regime ex L. 398/91.

Attività di pubblicitàe di sponsorizzazioni

“Come Aprire una P. IVA L’apertura della partita IVA avvienepresentando il modello AA7/9 presso gli uffi ci dell’Agenziadell’Entrate avendo cura di compilare i vari campi. Tale operazione è gratuita e può avvenire per via telematica tramite unintermediario abilito oppure in modo cartaceo direttamente dal presidente o da persona delegata.”

In altre parolePer capire quando si ha sponsorizzazione piuttosto che pubblicità bisogna defi nire quale è l’obbiettivo principale. Se la fi nalità è di veicolare l’immagine dell’azienda o di un prodotto attraverso l’evento organizzato, ci si trova nell’ambito delle sponsorizzazione (in tale caso è sponsorizzazione anche lo striscione che pubblicizza l’azienda temporalmente legato alla realizzazione dell’evento; è altresì sponsorizzazione il richiamo acustico con i nomi degli sponsor). Viceversa si ha pubblicità quando avviene una semplice e informativa legata al-l’azienda o al prodotto e che rimane ai margini rispetto all’evento organizzato (In tal caso è pubblicità anche quando gli striscioni appesi all’interno del campo sportivo per tutto l’anno).

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47 Disciplina fi scale delle Associazioni di Promozione sociale

Il legislatore tramite il D.lgs 460/97 ha inserito nel Tuir l’art. 149 riguardante la per-dita della qualifi ca di ente non commerciale. Il parametro primario ma non esclusivo secondo il quale l’ente non commerciale perde la qualifi ca è la prevalenza di entrate da attività commerciale rispetto alle entrate da attività istituzionale per un intero anno d’imposta. In caso l’associazione si trovasse in tale situazione perderebbe - già dal-l’esercizio in cui si è verifi cata la prevalenza – la qualifi ca di ente non commerciale ed i relativi benefi ci.Inoltre vengono elencati una serie di parametri indiziari che permettono la valutazione della prevalenza o meno di attività commerciale. Per tale valutazione, quindi, si dovrà tener conto:a) prevalenza dell’immobilizzazioni relativi all’attività commerciale;b) prevalenza dei ricavi commerciali;c) prevalenza dei componenti positivi rispetto a quelli istituzionali;d) prevalenza dei componenti negativi inerenti l’attività commerciale rispetto a quella

istituzionale.Tali indici sono considerati puramente valutativi: il loro verifi carsi non comporta la per-dita automatica dello status di ente non commerciale (Circolare ministeriale n. 128/E del 12/05/98).

Perdita della qualifi cadi ente non commerciale

“Detta disposizione non si applica agli entiecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili e le associazioni sportive dilettantistiche (iscritte nel registro del CONI).”

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48 Disciplina fi scale delle Associazioni di Promozione sociale

Il nostro ordinamento prevede la possibilità per alcune tipologie associative di ricono-scere compensi fi scalmente agevolati.Trattasi delle collaborazioni instaurate cona) associazioni e società sportive dilettantistiche;b) cori, bande musicali e fi lodrammatiche.

A) I COLLABORATORI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE.Il nostro ordinamento riconosce una particolare agevolazione fi scale per i compensi erogati da “associazioni sportive dilettantistiche” e “società sportive dilettantistiche”.Si tratta di compensi erogati per lo svolgimento delle seguenti attività:a) prestazioni inerenti l’attività istituzionale dell’organizzazione sportiva ad istruttori

sportivi, tecnici, arbitri, responsabili di manifestazioni sportive dilettantistiche e analo-ghe fi gure;

b) “collaborazioni amministrativo – gestionale di natura non professionale rese in favo-re di società e associazioni sportive dilettantistiche” (ex art.90 L.289/2002).

Tali emolumenti sono soggetti al seguente regime agevolato (da ultimo disciplinato dall’art.37 della L.21.11.2000):1) le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto

di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di pro-mozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che perse-gua fi nalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a € 7.500 (importo così ridefi nito dall’art.90 della legge fi nanziaria 2003). Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relati-

Rapporti di collaborazionefi scalmente agevolati

“Il nostro ordinamento prevede la possibilità peralcune tipologie associative di riconoscere compensi fi scalmente agevolati.”

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49 Disciplina fi scale delle Associazioni di Promozione sociale

ve al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale;

2) quando l’istruttore percepisce un compenso sportivo superiore a 7.500 euro, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fi ssata per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali di comparteci-pazione all’imposta sul reddito delle persone fi siche (si deve pertanto versare con il consueto Mod. F24 una ritenuta pari al 38% - codice tributo 1040 - a cui si aggiun-ge lo 0,90% di addizionale regionale - codice tributo 3802). La ritenuta è a titolo d’imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fi no a € 28.158,28;

3) quando l’istruttore percepisce un compenso sportivo superiore l’ente erogante applica un ritenuta a titolo di imposta per l’importo compreso fi no a € 28.158,28 ed una ritenuta a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede € 28.158,28.

Il rapporto non richiede obbligatoriamente la sottoscrizione di un contratto ma si ritiene opportuno redigere una apposita lettera di incarico.Il collaboratore dovrà invece emettere una ricevuta per compenso sportivo – non soggetta ad IVA ma a marca da bollo per importi superiori ad €75,00 – nella quale sarà evidenziato se è stato complessivamente superato o meno il plafond economico che determina il diverso regime fi scale. Al fi ne di ottenere invece un rimborso per le spese sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale e debita-mente documentate è necessario che l’interessato presenti all’associazione una richie-sta di rimborso allegando le relative pezze giustifi cative. Si ricorda che tali importi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

B) COLLABORATORI DI CORI, BANDE MUSICALI E FILODRAMMATICHE.Analogamente a quanto disposto per i collaboratori di organizzazioni sportive, i direttori artistici ed i collaboratori tecnici che operano, con fi nalità dilettantistiche, per cori bande musicali e fi lodrammatiche possono ricevere indennità di trasferta, rimborsi forfetta-ri di spesa, premi o compensi qualifi cati come redditi diversi. Tali indennità (ex art.69 del T.U.I.R.) non concorrono alla formazione del reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a € 7.500 così come non concorrono a forma-re il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

AGEVOLARE LE DONAZIONI.Il nostro ordinamento ha introdotto alcune leve fi scali per incentivare le donazioni, ivi incluse quelle destinate alle associazioni di promozione sociale.Erogazioni Liberali (e + Dai – Versi) - 5 per milleL’art. 22 della Legge 383/2000 ha previsto la possibilità di detrarre/dedurre le eroga-zioni liberali corrisposte ad associazione di promozione sociale. Tali erogazioni devono essere utilizzare mezzi fi nanziari tracciabili come: bonifi co bancario o postale, vaglia, assegno, carta di credito etc. Il limite di tali erogazioni è stabilito dal Tuir (DPR 917/86):• Art. 100 comma 2 lettera l): deducibilità per quanto riguarda le erogazioni liberali per

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50 Disciplina fi scale delle Associazioni di Promozione sociale

importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa• Art. 15 comma 1 lettera i-quarter: detraibilità d’imposta riguardante le erogazioni fatte

da privati nel limite massimo di € 2.065,83Fermo restando quanto previsto per le erogazioni liberali, il legislatore con l’art. 14 del D.L. 35/2005 ha introdotto una particolare deduzione (la c.d. + DAI – VERSI) per eroga-zioni versate a:• Onlus sia di diritto che parziali Onlus sia di diritto che parziali• APS iscritte nel registro nazionale (compresi i relativi livelli di organizzazione territo- APS iscritte nel registro nazionale (compresi i relativi livelli di organizzazione territo-

riale e circoli affi liati, in quanto automaticamente iscritti tramite l’associazione nazio-nale stessa)

• Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto la tutela, promozione e Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto la tutela, promozione e valorizzazione dei beni d’interesse artistico, storico e paesaggistico.

I soggetti passivi, Ires ed Irpef, potranno dedurre tal proprio reddito complessivo tale tipologia di erogazione nei limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comun-que per un importo non superiore ai € 70.000,00 annui. Come per le erogazioni liberali anche per i questo caso, per poter benefi ciare di tale deduzione, i versamenti dovranno essere effettuati utilizzando strumenti fi nanziari tracciabili. Possono formare oggetto di erogazione anche beni in natura. In tal caso va considerato il valore normale del bene, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del Tuir (per deter-minati beni si può ricorrere alla stima di un perito).Le associazioni che usufruiscono delle erogazioni in base alla + Dai – Versi sono obbli-gati alla tenuta di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, oltre alla redazione di un apposi-to documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e fi nanziaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.A tal riguardo l’Agenzia dell’Entrate con circolare n. 39/e del 19/08/05, evidenzia che per la completezza delle scritture contabili occorre che ogni fatto gestionale dell’ente debba essere individuato, tramite l’indicazione delle necessarie informazioni quali nu-mero d’ordine, data, natura dell’operazione, modalità di versamento, soggetti coinvolti.Il documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e fi nanziaria può assumere la forma di un vero e proprio bilancio rappresentato da stato patrimo-niale e conto economico. Il primo deve distinguere tra attività istituzionale, accessoria, di raccolta fondi e la gestione del patrimonio fi nanziario. Il rendiconto gestionale deve indicare tipologia e e qualità delle risorse , sia in entrata che in uscita. Sempre secon-do l’agenzia dell’Entrate è auspicabile che l’ente predisponga una relazione gestionale per illustrare le varie voci di bilancio. In caso di indebite deduzioni dall’imponibile, la sanzione per infedele dichiarazione è maggiorata del 200 per cento (questa non è applicabile nel caso del mancato rispetto degli obblighi contabili da parte dell’ente che riceve l’erogazione).La + Dai – Versi è un’alternativa rispetto alle normali erogazioni liberali e non può cu-mularsi con altre deduzioni o detrazioni, a prescindere dall’importo delle liberalità. Per importi superiori a 70.000 euro non si potrà godere di altre deduzioni o detrazioni.

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51 Disciplina fi scale delle Associazioni di Promozione sociale

L’istituto del 5 per mille nasce nel 2006 a titolo sperimentale, ed è stato riconfermato anche per gli anni 2007 e 2008. Tale disciplina permette al contribuente di destinare una quota pari a 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fi siche a enti non profi t che rientrino in determinate categorie tra cui troviamo:a) Enti del Volontariato: ONLUS (art. 10 del D.lgs 460/97); associazioni di promo-

zione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (L. 383/2000); associazioni riconosciute che, senza fi nalità di lucro, operano nei settori indicati dall’art. 10, comma 1, lettera a) del D.lgs 4/12/1997, n° 460; Le fondazioni nazio-nali di carattere culturale

b) enti della ricerca scientifi ca e dell’universitàc) enti della ricerca sanitariac-bis) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.

La Finanziaria 2008 non contempla tra i soggetti benefi ciari le associazioni sportive dilettantistiche, e le fondazioni nazionale di carattere culturale, tuttavia il successivo D.L. 31/12/2007, n. 248 (art. 45), meglio noto come decreto mille-proroghe, ha esteso al 2008 la possibilità per tali soggetti di accedere al 5 x mille, garantendo così un’ar-monizzazione di trattamento rispetto a quanto previsto per le annualità precedenti.Il comma 6 dell’art.3 della stessa fi nanziaria, inoltre, introduce un nuovo adempimento. I soggetti ammessi al riparto della quota del cinque per mille devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendicon-to dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e tra-sparente la destinazione delle somme ad essi attribuite. Le somme non rendicontate saranno recuperate dall’erario, secondo le procedure che saranno defi nite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli adempimenti per essere ammessi al riparto.Le associazioni di promozione sociale rientranti nella categoria enti del volontariato per essere ammessi al riparto del 5 per mille devono presentare apposita domanda tele-matica di iscrizione all’Agenzia dell’Entrate direttamente attraverso l’apposita proce-dura, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il relativo modello. La scadenza per essere ammessi al riparto per il 2008 era il 31 marzo.

5 per mille

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52 Disciplina fi scale delle Associazioni di Promozione sociale

Entro il 30 giugno I legali rappresentanti degli enti iscritti in elenco dovranno spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. A tal fi ne dovranno utilizzare l’apposito modulo previsto dal DPCM e scaricabile dal sito internet dell’Agenzia dell’Entrate. A Tale dichiarazione deve essere allegata fotocopia del do-cumento d’identità del sottoscrittore. Per le Associazioni sportive di cui la lettera c-bis) l’iscrizione è stata effettuata automaticamente dal Coni stesso inviando all’agenzia i dati dell’associazioni sportive dilettantistiche iscritte.

FaqLe associazioni possono aprire una partita IVA?Si, le Associazioni possono aprire una propria posizione fi scale attiva (partita IVA) e svolgere attività commerciale. Legato ad essa sussistono diversi obblighi fi scali/conta-bili a seconda del regime scelto: semplifi cato, ordinario, supersemplifi cato, forfetario, regime ex L. 398/91Si possono emettere fatture con il solo codice fi scale?No, in questo caso l’associazione può emettere solo una ricevuta fi scale per prestazio-ne occasionale, esente da IVA ma soggetta a bollo per importi superiori ad euro 75,00.Esiste un regime fi scale agevolato per le APS?Esistono diversi regimi agevolati che riguardano gli enti non commerciali. Tra questi, il più conosciuto ed utilizzato è senz’altro il regime ex L. 398/91 che permette di benefi -ciare di diverse agevolazioni sia fi scali che contabili.Se si svolge attività commerciale si deve presentare la dichiarazione dei redditi?Se si svolge attività che produce reddito d’impresa (attività commerciale) si dovrà pre-disporre la dichiarazione dei redditi Unico Enti non commerciali

Moduli:•• Richiesta attribuzione partita IVA modello AA7/9•• Raccomandata Comunicazione Opzione 398/91

Normativa•• DPR 600/73 artt 13-20•• DPR 917/86 artt. 143-150•• Legge 398/91

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economico efi nanziario

Il rendiconto Capitolo 4

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54 Il rendiconto economico e fi nanziario

Tra le clausole che l’associazione deve inserire nell’atto costitutivo o nello statuto al fi ne di accedere ai benefi ci fi scali, c’è la previsione dell’obbligo di redigere ed approva-re annualmente un rendiconto economico e fi nanziario secondo le disposizioni statuta-rie. Tale obbligo è riferito sia all’attività istituzionale sia a quella commerciale, indipen-dentemente dal regime contabile adottato.Il rendiconto deve riassumere le vicende economiche e fi nanziarie dell’associazione, in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell’intera gestione economico e fi nanziaria dell’associazione.L’obbligo è imposto con una formulazione volutamente generica al fi ne di evitare agli enti non commerciali adempimenti eccessivamente onerosi. Il rendiconto può essere redatto con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile (chiarezza, trasparenza e veridicità). Esso deve venir approvato dall’assemblea ordinaria nei termini statutari e comunque non oltre i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, termine prorogabile a sei mesi per motivate esigenze.E’ importante sottolineare che non solo la mancata redazione, ma anche la mancata approvazione del predetto rendiconto determina la decadenza delle disposizioni tribu-tarie di favore. E’ dunque indispensabile che l’associazione provveda annualmente alla convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del rendiconto.L’obbligo di predisporre tale documento di riepilogo anche per l’attività istituzionale comporta la necessità di assumere e conservare tutta la documentazione di supporto con le modalità previste dal DPR 600/73.

La redazione del rendiconto economico e fi nanziario

“Il rendiconto deve riassumere le vicende economiche e fi nanziarie dell’associazione, in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell’interagestione economico e fi nanziaria dell’associazione.”

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55 Il rendiconto economico e fi nanziario

Al fi ne di giungere alla redazione del rendiconto economico fi nanziario di fi ne esercizio risulta opportuno predisporre un sistema di rilevazione delle movimentazioni economi-che dell’associazione. Tale sistema di rilevazione può consistere in un registro di prima nota, sul quale annotare tutti i movimenti in entrata ed in uscita avvenuti nel corso del-l’anno sociale. Sul registro, che non deve essere vidimato e che può pertanto essere tenuto in forma libera (a mano, utilizzando prospetti che si trovano in commercio o a mezzo computer su excel o altro foglio di lavoro), devono essere annotati periodica-mente tutti i movimenti economici/fi nanziari in entrata ed in uscita. A titolo esemplifi cativo, se si utilizza excell per la prima nota, questa può essere in-tegrata con una colonna in cui indicare per le sole movimentazioni economiche un codice relativo al conto di bilancio: sarà così possibile aggregare in modo semplice e rapido le voci di costo/ricavo simili per natura, andando così a comporre quel prospetto di esposizione per categorie omogenee delle voci di costo/ricavo che costituirà il rendi-conto dell’associazione.

Esempio di prima nota:

La prima nota

1

2

3

4

5

6

7

DESCRIZIONEDATA

05/01/06

02/02/06

20/01/06

20/01/06

21/01/06

22/01/06

30/01/06

RAMA cartoleria

quota associativo G. Rossi

fattura commercialista

quota associativo M. Bianchi

Versamento contanti in banca

contributo fondazione

ENEL

N.progr.

CASSAentrate uscite

50,00

50,00

entrate usciteBANCA

entrate usciteentrate usciteCONTOdi rif.

52,00

100,00 100,00

6.000,00

2.000,00

200,00

1205

1000

1206

1000

2202

1203

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56 Il rendiconto economico e fi nanziario

“Per una corretta redazione del rendiconto di fi neesercizio è necessario individuare quali operazionidevono essere rilevate nell’esercizio a cui si riferisce il bilancio.”

Per una corretta redazione del rendiconto di fi ne esercizio è necessario individuare quali operazioni devono essere rilevate nell’esercizio a cui si riferisce il bilancio. Esi-stono due principi di rilevazione contabile:

1. PRINCIPIO DI CASSA. Sono rilevati solo i costi e ricavi che hanno avuto effetti-vamente luogo entro la data di chiusura dell’esercizio sociale di riferimento. Tale principio, adeguato solo alle realtà associative di modeste dimensioni e complessi-tà, dà luogo ad un rendiconto composto dal solo prospetto del CONTO ECONOMI-CO, integrato dall’indicazione dei saldi di cassa e banca/posta al giorno di chiusura dell’esercizio;

2. PRINCIPIO DI COMPETENZA. I costi ed i ricavi devono essere contabilizzati nel-l’esercizio cui si riferiscono, indipendentemente dal momento in cui avvengono i relativi incassi o pagamenti. Tale principio dà luogo ad un rendiconto composto da CONTO ECONOMICO e STATO PATRIMONIALE.

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57 Il rendiconto economico e fi nanziario

Il Testo unico delle Imposte sui redditi (art.144) impone a tutti gli enti non commerciali di tenere una contabilità separata dei costi ed introiti di natura commerciale rispetto ai costi ed agli introiti di natura istituzionale al fi ne di rendere più trasparente la contabilità commerciale e di individuare più agevolmente l’oggetto principale dell’ente e la sua reale qualifi cazione.Tale obbligo può ritenersi correttamente realizzato utilizzando distinti registri contabili per ciascuna attività (commerciale ed istituzionale), oppure anche con un apposito piano dei conti o prospetto di conto economico che distingua puntualmente la natura delle registrazioni. A tal fi ne è molto importante fare attenzione all’imputazione dei costi relativi all’attività commerciale in quanto devono riferirsi in modo chiaro e preciso all’at-tività che genera ricavi di natura commerciale e non anche all’attività istituzionale.Problematica è la collocazione dei cosiddetti costi “promiscui”, cioè quelli riferibili sia all’attività commerciale sia a quella istituzionale. Tra questi possono rientrare il costo del personale, le utenze (acqua, luce, gas, telefono, ecc.) oppure i materiali di consu-mo utilizzabili sia per l’una che per l’altra attività.La questione di come contabilizzare questi costi è stata risolta dal legislatore in manie-ra differenziata per quanto attiene le imposte dirette e per quanto riguarda l’IVA. Per le associazioni che hanno optato per il regime forfetario della Legge 398/91, tali criteri di imputazione dei costi promiscui non incidono ai fi ni della determinazione delle imposte, in quanto le imposte dirette e l’IVA vengono liquidate tramite l’applicazione di detrazioni forfetarie, che vedremo nei successivi capitoli.Per quanto riguarda l’imputazione dei costi promiscui tra i costi dell’attività istituzionale e dell’attività commerciale si potrà operare con il metodo proporzionale, prendendo come indicatore il rapporto tra i volumi dei ricavi dell’attività istituzionale e quelli relativi all’attività commerciale in riferimento al complesso delle entrate.

La contabilità separata

“è molto importante fare attenzione all’imputazione dei costi relativi all’attività commerciale in quanto devono riferirsi in modo chiaro e preciso all’attività che genera ricavi di natura commerciale e non anche all’attivitàistituzionale.”

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Per l’associazione sportiva dilettantistica ogni entrata ed uscita, per benefi ciare del regime agevolativo in esame, deve transitare, in base all’art.25 della Legge 133/1999, da uno o più conti correnti bancari o postali intestati all’associazione, se è di ammon-tare superiore ad euro 516,46. Il transito si intende effettuato correttamente quando sono espressamente indicati l’erogante ed il percipiente, e pertanto quando i pagamenti sono effettuati tramite bollettino di conto corrente postale, bonifi co bancario, assegno non trasferibile, ban-comat o carta di credito. Sono quindi esclusi gli assegni ordinari, la cui destinazione fi nale non è certa e trasparente. Tale modalità sono state stabilite per consentire all’Amministrazione fi nanziaria lo svolgimento di effi caci controlli.Le associazioni sportive dilettantistiche sono pertanto tenute ad aprire un conto cor-rente bancario o postale, dove rilevare le movimentazioni fi nanziarie superiori al limite previsto.La non ottemperanza degli obblighi di documentazione, ovvero se i pagamenti o ver-samenti superiori ad euro 516,46 sono stati effettuati con modalità diverse da quelle sopra previste, comporta la decadenza dalle agevolazioni previste dalle disposizioni della Legge 398/91 e l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 del D. Lgs. 18 di-cembre 1997, n. 471.

Vincoli nella gestioneeconomica per le sole“associazioni sportivedilettantistiche”.

“Le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute ad aprire un conto corrente bancario o postale, doverilevare le movimentazioni fi nanziarie superiori al limite previsto.”

58 Il rendiconto economico e fi nanziario

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59 Il rendiconto economico e fi nanziario

CONTO ECONOMICO

Ricavi generali

Quote associative

Vendita volumi

Arrotondam. eabbuoni attivi

Totale

ENTRATE

Parziali

22.200,00 320,00 3,08

22.523,08

22.523,08

USCITE

Totali

Spese generali

Affi tto sede

Spese varie

Telefono

Cancelleria

Abbonamenti riviste

Trasferte

Professionisti

Spese bancarie

Spese postali

Dominio sweb

Interessi passivi c/c

Arrotondamenti passivi

Sopravvenienze passive

Imposte - irap

Oneri del personale

Costi personale direzione

Compenso collaboratore

2/3 Inps collaboratore

Totale

Parziali

4.947,52 178,97 985,25 159,50 73,50 2.561,87 1.923,97 144,80 125,00 269,40 150,04

6,55 72,83

648,00

367,89 1.564,00 106,00

12.247,20

2.037,89

14.285,09

Totali

PROGETTO ALFA

Contributi

Fondazionebancaria

Totale

ENTRATE

Parziali

41.701,21

41.701,21

41.701,21

USCITE

Totali

Spese generali

Costo personale direzione

Compenso collaboratore

2/3 Inps collaboratore

2/3 Inail collaboratore

Spese varie

Totale

Parziali

17.594,39 18.943,57 2.044,00 68,90 3.100,00

41.750,86

41.750,86

Totali

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PROGETTO BETA

Contributi

Consorzio ...........

Totale

ENTRATE

Parziali

5.118,10

5.118,10

5.118,10

USCITE

Totali

Spese generali

Compenso collaborazione

2/3 Inps collaboratore

2/3 Inail collaboratore

Affi tto sede

Telefono e fax

Spese varie

Totale

Parziali

2.744,00 184,00 14,22 1.250,00 306,43

1012,46

5.511,11

5.511,11

Totali

60 Il rendiconto economico e fi nanziario

CALCOLO RISULTATO DI ESERCIZIO:

TOTALE ENTRATE COMPLESIVE

Totale a pareggio

69.342,39

69.342,39

TOTALE USCITE COMPLESSIVE

AVANZO DI GESTIONE:

61.547,06 7.795,33 69.342,39

Per le associazioni con attività limitate, in alternativa alla redazione dello stato patri-moniale, si consiglia, oltre alla compilazione del rendiconto economico, di indicare esclusivamente i saldi iniziali e fi nali del conto cassa, del conto banca e del conto corrente postale producendo e conservando la relativa documentazione.

SALDI INIZIALI (AL ..../..../....)

CASSA .....................................

BANCA .....................................

C/C POSTALE .........................

SALDI FINALI (AL ..../..../....)

CASSA ....................................

BANCA ....................................

C/C POSTALE ........................

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61 Il rendiconto economico e fi nanziario

STATO PATRIMONIALE

CASSA

Cassa al 31/12/2006

CREDITI PER QUOTEASSOCIATIVE

Socio A

Socio B

Socio C

Socio D

Socio E

Socio F

CREDITI DIVERSI

Associazione X

______ Spa

Verso Personale

PERDITA D’ESERCIZIO

Perdite esercizi anni precedenti

TOTALE ATTIVITÀ

AVANZO D’ESERCIZIO

TOTALE A PAREGGIO

ATTIVITÀ

Parziali

219,59

120,00 300,00 300,00 1.500,00 300,00 800,00

15.000,00 13.010,32 939,47

13.229,15

219,59

3.320,00

28.949,79

13.229,15

45.718,53

45.718,53

PASSIVITÀ

Totali

BANCHE

c/c ________

DEBITI DIVERSI

Debiti vs erario

IRPEF

INPS

INAIL

PRESUNTO DEBITOERARIO

Debiti vs fornitori

HERA

TELECOM

X

Z

_____ SRL

____ SRL

Personale c/compensi

Sig. Mario Rossi

Sig.ra Maria Bianchi

TOTALE PASSIVITÀ

AVANZO D’ESERCIZIO

TOTALE A PAREGGIO

Parziali

2.495,34

4.123,97 2.375,67 1.071,00 61,30 616,00

29.405,75 22.991,92 317,25 5.318,23 120,00

32,35 626,00

1.898,14 500,00 1.398,14

2.495,34

35.427,86

37.923,20 7.795,33

45.718,53

Totali

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Se l’associazione organizza una o più raccolte fondi è obbligata a redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto per ogni raccolta fondi. Da questo documento devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L’Agenzia delle Entrate, con circolare n.59 del 31/10/2007, nell’offrire alcune delucida-zioni sull’attività di raccolta fondi realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità so-ciale, ha chiarito che “i fondi raccolti debbano essere destinati per la maggior parte del loro ammontare a fi nanziare i progetti e l’attività per cui la raccolta fondi è stata attiva-ta. I fondi raccolti, in sostanza, non devono essere utilizzati dall’ente per autofi nanziar-si a scapito delle fi nalità solidaristiche che il legislatore fi scale ha inteso incentivare”.Nella relazione illustrativa, da accompagnare al rendiconto fi nanziario annuale, biso-gnerà pertanto specifi care l’importo dei fondi raccolti, risultante dalla documentazione attestante i singoli versamenti, nonché le somme effettivamente destinate alle attività e ai progetti, dettagliatamente descritti, per i quali la raccolta fondi è stata attivata.Si ritiene pertanto necessario predisporre anche la relazione illustrativa, nonostante il Ministero delle Finanze in principio abbia dichiarato facoltativa la sua redazione (Circ. n. 124/E del 12 maggio 1998).L’obbligo di questo rendiconto è assoluto, nel senso che è indipendente dal verifi carsi delle condizioni di tassabilità dei fondi.Non sono previste formalità particolari per la predisposizione del rendiconto, che va te-nuto e conservato su apposito registro ai sensi dell’art. 22 del DPR 600/73. La suddet-ta rendicontazione deve essere tenuta e conservata fi no a quando non siano defi niti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta.

Rendicontodella raccolta fondi

62 Il rendiconto economico e fi nanziario

“I fondi raccolti, in sostanza, non devono essereutilizzati dall’ente per autofi nanziarsi a scapito dellefi nalità solidaristiche che il legislatore fi scale ha inteso incentivare.”

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FACSIMILE DI RENDICONTOAI SENSI DELL’ART. 25, COMMA 2, L. 133/99

Proventi raccolti da soci e/o privati

Contributi erogati da enti pubblici

Contributi erogati da imprese

Spese per ..............................

Spese per ..............................

Spese per ..............................

Spese per ..............................

Spese per ..............................

TOTALI

RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

DESCRIZIONE OPERAZIONE ENTRATE USCITE

Denominazione dell’Associazione.................

Indirizzo ................................................................

C.F./N. Partita I.V.A. ............................................

del ...../...../..... per ..................................................... (specifi care la tipologia dell’evento)

............................................

............................................

............................................

..........................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

..........................................

63 Il rendiconto economico e fi nanziario

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I RegistriCapitolo 5

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L’art. 7 della Legge 383 del 2000 prevede l’istituzione del registro nazionale delle As-sociazioni di Promozione sociale e delega le Regioni e le Province autonome di Bolza-no e Trento ad istituire i registri regionali e provinciali nei quali iscrivere le Associazioni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 della precedentemente citata normativa che operano in ambito regionale o provinciale.Presso il registro nazionale possono iscriversi le Associazioni di Promozione sociale, operanti da almeno un anno che svolgono attività in almeno 5 regioni e 20 province. L’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizza-zione territoriale e dei circoli affi liati, facendo così acquisire a tali strutture territoriali la qualifi ca di associazione di promozione sociale almeno per quanto attiene le agevola-zioni e le specifi che previsioni dettate dalla norma nazionale.

I Registri delle APS

“L’iscrizione nei registri delle associazioni dipromozione sociale è condizione necessaria perstipulare le convenzioni e per usufruire dei benefi ciprevisti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali sulla promozione sociale.”

65 I Registri

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66 I Registri

Per iscriversi nel Registro provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale è neces-sario presentare una apposita istanza al Presidente della Provincia sulla quale applicare la marca da bollo del valore di € 14,62 (sono esenti da bollo, ai sensi dell’art.27bis della Tabella allegata al DPR 642/1972, le istanze richieste da ONLUS, Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI), e la fi rma del Presidente/legale rappresentante,A tale domanda deve essere allegata la seguente documentazione: • copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente aventi data certa;• elenco, fi rmato dal Presidente dell’Associazione, delle persone che ricoprono le cari-

che associative (consiglio direttivo, collegio dei revisori dei conti, collegio dei probiviri);• relazione dettagliata sull’attività della Associazione fi rmata dal Presidente dalla qua-

le risultino le fi nalità di promozione sociale dell’Associazione e l’attività attraverso cui intende perseguirli; l’assenza di perseguimento di fi ni di lucro, anche in forme indirette o differite; almeno un anno di attività effettiva;

• scheda compilata, denominata “Allegato domanda di iscrizione” sottoscritta dal legale rappresentante/Presidente dell’Associazione (scaricabile dal sito della Provincia)

• se trattasi di sezione locale di organizzazione regionale o nazionale, documentazione dell’organo regionale o nazionale competente attestante l’autonomia della sezione locale;

• se trattasi di organismo di collegamento e coordinamento, elenco delle organizzazioni aderenti sottoscritto dal Presidente.

Ogni notizia riguardante la variazione dell’indirizzo, della sede, del Presidente e/o dello statuto, come l’eventuale cessazione dell’attività con conseguente scioglimento dell’Associazione, dovrà essere tempestivamente comunicata agli uffi ci del Servizio Programmazione Sociale, Sanitaria e Abitativa della Provincia di Reggio Emilia (Via Mazzini, 6 - 42100 Reggio Emilia - Tel. n. 0522 444829 - Fax n. 0522 444851 - e-mail [email protected]).

I registri dellaRegione Emilia Romagna

“Il modulo predisposto dalla Provincia è scaricabiledal sito www.provincia.re.it nella sezione modulistica.”

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67 I Registri

Con l’entrata in funzione del Registro Nazionale delle Associazioni e società sportive dilettantistiche - regolamentato dalla Deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI dell’11 novembre 2004 – potranno iscriversi al Registro stesso, ciascuno in apposita sezione, i seguenti enti: • le associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica; • le associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica; • le società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di so-

cietà cooperative. L’iscrizione al Registro è requisito per accedere ai benefi ci specifi ci delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Requisiti per l’iscrizione Possono iscriversi al Registro solo le associazioni e le società sportive che svolgano attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica, in possesso dei requisiti richiesti dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) o Discipline Sportive Associate (DSA) e/o Enti di Promozione Sportiva (EPS) cui esse sono affi liate. Condizione per l’iscrizione, quindi, è la preliminare l’affi liazione ad una FSN/DSA o ad un EPS i quali, dopo aver raccolto atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifi ca e verifi cato la regolarità degli stessi, concedono il riconoscimento in via provvisoria. Il riconoscimento defi nitivo avverrà con l’iscrizione nel Registro. Si segnala che per ottenere l’iscrizione al Registro, è necessario che lo statuto del-l’associazione/società sportiva dilettantistica sia conforme ai vincoli introdotti dall’art. 90 L.289/02.

Il Registro CONI

“L’iscrizione al Registro è requisito per accedere ai benefi ci specifi ci delle associazioni e società sportive dilettantistiche.”

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68 I Registri

Procedura d’iscrizione al RegistroLa prima iscrizione richiede l’espletamento dei seguenti adempimenti: 1. affi liare l’associazione/società sportiva a FSN/DSA/EPS secondo le modalità ed i

criteri previsti dall’affi liante che dovrà verifi care, preliminarmente ed in via provviso-ria, l’atto costitutivo, lo statuto e gli eventuali verbali di modifi ca dello statuto stesso;

2. iscrivere on-line l’associazione nel Registro. Per informazioni dettagliate sulla procedura è possibile consultare la guida predisposta dal CONI collegandosi al sito web del Comitato Olimpico Italiano all’indirizzo http://www.coni.it/fi leadmin/user_upload/_temp_/mondo_sportivo/registro/GUIDA_ISCRIZIONE.pdf ;

3. stampare e conservare il certifi cato di iscrizione. Dal 1° dicembre 2007 tutte le associazioni/società sportive iscritte al Registro devono aver indicato nell’apposito modulo sia le discipline praticate che gli impianti sportivi utilizzati. Si ricorda altresì di iscrivere nel registro (con la procedura on-line sopra indi-cata) anche tutte le variazioni di dati, al fi ne di disporre di certifi cati aggiornati.

Validità dell’iscrizione e rinnoviL’iscrizione ha validità annuale coincidente con il periodo di affi liazione. Le associa-zioni/società che non avranno provveduto al rinnovo, rimarranno in “attesa” sino al provvedimento di cancellazione del Consiglio Nazionale del CONI. Dopo ogni rinnovo annuale dell’affi liazione alla FSN/DSA/EPS di appartenenza, sarà suffi ciente: 1. collegarsi al sito www.coni.it; 2. cliccare su “Registro delle società sportive” che si trova alla sinistra della pagina; 3. cliccare su “Accedi all’iscrizione nel Registro” al centro della pagina; 4. cliccare su “Accedi all’iscrizione”; 5. compilare i campi con: FSN/EPS/DSA: ... / Sigla: ... / utente: ... / password: ... ; 6. cliccare sul pulsante “Accedi”; 7. cliccare su “Stampe”; 8. e infi ne sul pulsante “Stampa Certifi cato Iscrizione al Registro”; a questo punto si aprirà il nuovo certifi cato da stampare e conservare in sede. L’autocertifi cazione stampata, fi rmata dal Presidente della società, deve essere presentata al Comitato provinciale del CONI, territorialmente competente. Può anche essere trasmessa via fax oppure per posta unitamente a fotocopia del documento d’identità valido del Presidente.

Cancellazione dal RegistroSono cancellate dal Registro le associazioni/società sportive che: • ne facciano espressa richiesta; • perdano i requisiti per l’iscrizione; • non comunichino al Registro tutte le modifi cazioni intervenute nei propri dati entro

30 giorni dal verifi carsi dell’evento; • siano accertate come prive dei necessari requisiti in sede di controllo “a campione”

che il CONI eseguirà, attraverso gli uffi ci preposti, sulle società iscritte.

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69 I Registri

APPENDICE

Modulistica

Traccia di Atto Costitutivo Traccia di Statuto di APS Traccia di statuto APS Sportiva dilettantstica Modello AA5/5 – Richiesta codice fi scale Modello RR e Modello 69 Richiesta di Registrazione Modello F-23 – Versamento tassa di registrazione Richiesta iscrizione Registro Provinciale APS Traccia di Bilancio

Normativa

D.lgs 460/97 Riordino della disciplina fi scale degli enti non commerciali L. 383/2000 disciplina delle associazioni di promozione Sociale L.R. n. 34/2002 ex art.90 L.289/2002 Codice civile Libro I° Tuir: Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 2/12/1986 n°917 Delibera Regionale Emilia Romagna n. 910/2003

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