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www.covip.it Guida introduttiva alla previdenza complementare Conoscere per scegliere COVIP SUI FONDI PENSIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA

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Guida introduttiva allaprevidenza complementare

Conoscereper scegliere

COVIP SUI FONDI PENSIONECOMMISSIONE DI VIGILANZA

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Guida introduttiva allaprevidenza complementare

www.covip.it

COVIPCommissione di Vigilanza

sui Fondi Pensione

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Questa Guida è statarealizzata dalla COVIP

Questa GUIDAe le schede“Per saperne di più”sono pubblicate sulsito www.covip.it

Progetto graficoe impaginazione:Guida Monaci S.p.A.www.guidamonaci.it

Stampa: TipografVia Costantino Morin 26/A00195 Roma

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Perché questa Guida 4

Perché la previdenza complementare 5

Qual è l’obiettivo 7

Come funziona 8

Quali sono le forme pensionistiche complementari 9

Chi può aderire 10

Le possibilità di adesione 11

Cosa fare del tuo TFR 12

La scelta della forma pensionistica complementare 14

I documenti a tua disposizione prima dell’adesione 18

Come contribuire 20

Le scelte di investimento possibili 21

Come vengono gestiti gli investimenti 23

Come controllare il tuo piano previdenziale 24

Il trasferimento a un’altra forma pensionistica complementare 25

Quali prestazioni puoi ottenere 26

Quali sono i vantaggi fiscali 28

Chi vigila sulle forme pensionistiche complementari 30

Cosa fare se qualcosa non va 31

Per saperne di più - Schede tematiche da pag. 33

3indice

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COVIP | Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione4

PER SAPERNE DI PIÙ

DA RICORDARE

Sotto questa voce sonoindicate alcune schededi approfondimento suspecifici argomenti

Sotto questa vocetrovi alcune sempliciraccomandazioni che tipossono aiutare nellescelte da compiere

Con questa Guida la COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione - intendeillustrarti attraverso un linguaggio semplice e con l’aiuto di alcuni esempi cos’èla previdenza complementare, quali sono le forme pensionistiche complemen-tari alle quali puoi aderire e cosa è necessario conoscere per scegliere in modoinformato il piano previdenziale più adatto alle tue esigenze.

Le informazioni contenute nella Guida sono basate sulla normativa in vigore almomento della sua redazione; poiché quindi, la normativa può cambiare neltempo, verifica sul sito www.covip.it che stai consultando la versione più ag-giornata.

Perché questa Guida

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Guida introduttiva alla previdenza complementare

PER SAPERNE DI PIÙL’evoluzione del sistemapensionistico in Italia

A partire dagli anni ’90 il nostro sistema pensionistico è stato profondamentemodificato. I motivi principali di questi cambiamenti sono stati il progressivoaumento della durata della vita media (che determina un allungamento del pe-riodo di pagamento delle pensioni) e il rallentamento della crescita economica(che causa una riduzione dell’ammontare dei contributi necessari a pagare lepensioni).In particolare:• sono state innalzate sia l’età richiesta per andare in pensione sia l’anzianità

contributiva minima;• l’importo della pensione viene collegato: a) all’ammontare dei contributi

versati durante tutta la vita lavorativa e non più alle ultime retribuzioni per-cepite; b) alla crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL); c) alla durata mediadel periodo di pagamento della pensione (la cosiddetta “speranza di vita” almomento del pensionamento);

• la pensione viene rivalutata unicamente sulla base dell’inflazione (cioè del-l’aumento dei prezzi dei beni e dei servizi) e non più in base all’aumento delleretribuzioni che, generalmente, è più elevato.

Tali modifiche fanno sì che, le nuove pensioni saranno nel tempo sempre piùbasse in rapporto all’ultima retribuzione percepita (il cosiddetto “tasso di sosti-tuzione”). È questa la ragione principale per cui alla previdenza obbligatoria vieneaffiancato il secondo pilastro del sistema: la previdenza complementare.

Il quadro normativo di riferimento della previdenza complementare è attual-mente delineato nel Decreto Legislativo 252 del 2005.

Perché la previdenza complementare

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COVIP | Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione6

Il tasso di sostituzione della previdenza obbligatoria è indicato dal rapporto fra la prima rata che ri-scuoterai quando vai in pensione e l’ultimo stipendio percepito.Avere un’idea, fin da quando inizi a lavorare, di quanto sarà il tasso di sostituzione della previdenzaobbligatoria è importante per valutare se la tua pensione potrà garantirti un tenore di vita adeguato.

La Ragioneria Generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it) effettua regolarmente calcoli per determi-nare l’andamento del tasso di sostituzione negli anni a venire.Ad esempio, secondo l’ultimo rapporto pubblicato, che tuttavia non tiene conto delle modificheintrodotte con la Legge 214 del 2011 (riforma Fornero), se sei un giovane lavoratore dipendente cheentra oggi per la prima volta nel mercato del lavoro e che andrà a riposo dopo il 2040, otterrai unapensione che grosso modo sarà pari al 60% dell’ultimo stipendio lordo, ipotizzando una figura tipodi lavoratore con 67 anni di età e 37 anni di contributi versati senza interruzioni. Se sei, invece, un gio-vane lavoratore autonomo che va in pensione alla stessa età e con gli stessi contributi versati, il tuoassegno sarà pari a circa il 40% dell’ultimo reddito lordo da lavoro.

scheda

Il tasso di sostituzione della previdenza obbligatoria

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Guida introduttiva alla previdenza complementare

DA RICORDAREÈ importante contribuire allaprevidenza complementarefin dall’inizio della tuacarriera lavorativa.Rimandare, anche di pochianni, l’inizio dei versamentisignifica ridurre l’ammontaredella pensione complementare

Aderire alla previdenza complementare significa accantonare regolarmente unaparte dei tuoi risparmi durante la vita lavorativa per ottenere una pensione chesi aggiunge a quella corrisposta dalla previdenza obbligatoria.

La previdenza complementare rappresenta un’opportunità di risparmio a cui loStato riconosce agevolazioni fiscali di cui altre forme di risparmio non benefi-ciano. L’agevolazione vale anche nel caso che tu effettui versamenti a favore difamiliari fiscalmente a tuo carico.

Ecco perché, prima di aderire alla previdenza complementare, è importante chetu valuti la tua situazione lavorativa, il tuo patrimonio personale e le tue aspet-tative pensionistiche.

• Se sei un lavoratore giovane, per il quale le modifiche del sistema pensioni-stico provocano un abbassamento significativo della pensione obbligatoria,rispetto a quella degli attuali pensionati, diventa importante pensare pertempo a costruirti una pensione complementare.

• Se sei un lavoratore dipendente, puoi avere diritto al contributo del datoredi lavoro.

In entrambi i casi aderendo alla previdenza complementare puoi beneficiare divantaggi fiscali.

Qual è l’obiettivo

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COVIP | Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione8

Nel nostro Paese la previdenza complementare è affidata a un sistema di formepensionistiche dedicate a raccogliere il risparmio previdenziale grazie al qualeal termine della tua vita lavorativa puoi beneficiare di una pensione comple-mentare.

La previdenza complementare si basa sul cosiddetto regime della contribuzionedefinita; pertanto, la somma che hai accantonato per la pensione, cioè la tua po-sizione individuale, dipende:• dall’importo dei contributi versati alla forma pensionistica complementare;• dalla durata del periodo di versamento (più anni = più contributi) ;• dai rendimenti ottenuti, al netto dei costi, con l’investimento sui mercati

finanziari dei contributi versati.

Se sei un lavoratore dipendente la tua posizione individuale si formerà così:

Al momento del pensionamento la tua posizione individuale viene trasformatain una rendita che costituisce la tua pensione complementare.

Come funziona

Il tuo contributoe il Trattamento di finerappporto (TFR)

Il contributo del tuodatore di lavoro

I rendimentidell’investimento

La tua posizioneindividuale

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Guida introduttiva alla previdenza complementare

PER SAPERNE DI PIÙI Fondi pensione negozialiI Fondi pensione apertiI Piani Individuali Pensionisticidi tipo assicurativo (PIP)I Fondi pensione preesistenti

Le diverse tipologie di forma pensionistica complementare sono:

Fondi pensione negoziali: sono forme pensionistichecomplementari istituite dai rappresentanti dei lavoratori e deidatori di lavoro nell’ambito della contrattazione nazionale, disettore o aziendale. A questa tipologia appartengono anche ifondi pensione cosiddetti territoriali, istituiti cioè in base adaccordi tra datori di lavoro e lavoratori appartenenti a undeterminato territorio o area geografica.

Fondi pensione aperti: sono forme pensionistiche complemen-tari istituite da banche, imprese di assicurazione, società di ge-stione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobi-liare (SIM).

Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP): sonoforme pensionistiche complementari istituite dalle imprese diassicurazione.

Fondi pensione preesistenti: sono forme pensionistiche cosìchiamate perché risultavano già istituite prima del DecretoLegislativo 124 del 1993 che ha disciplinato la previdenzacomplementare per la prima volta.

Quali sono le forme pensionistichecomplementari

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COVIP | Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione10

PER SAPERNE DI PIÙI Fondi pensione negozialiI Fondi pensione apertiI Piani Individuali Pensionisticidi tipo assicurativo (PIP)I Fondi pensione preesistenti

La partecipazione alla previdenza complementare è una scelta libera e volon-taria ed è destinata in particolare al mondo del lavoro. Puoi aderire alle formepensionistiche complementari se sei:

un lavoratore dipendente

un lavoratore autonomo o un libero professionista

un lavoratore con un’altra tipologia di contratto (ad esempioun lavoratore a progetto od occasionale).

Puoi comunque aderire anche se non svolgi un’attività lavorativa o se sei unapersona fiscalmente a carico di un tuo familiare che già aderisce a una formapensionistica complementare.

Chi può aderire

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Guida introduttiva alla previdenza complementare

DA RICORDARENelle adesioni su basecollettiva il lavoratoredipendente che versa il propriocontributo ha diritto alcontributo del datore di lavoro

PER SAPERNE DI PIÙI Fondi pensione negozialiI Fondi pensione apertiI Piani Individuali Pensionisticidi tipo assicurativo (PIP)I Fondi pensione preesistenti

Aderire alla previdenza complementare non è complicato.

sei un lavoratore dipendente?Se il tuo contratto di lavoro ti offre la possibilità di aderire a unfondo pensione (negoziale, aperto, preesistente) di riferimentoper il tuo settore, per la tua azienda o anche per la tua regione,

puoi aderire su base collettiva.Puoi anche aderire con un’adesione individuale a un fondo pensione aperto oa un PIP se il tuo contratto di lavoro non prevede la possibilità di iscrizione a unfondo pensione di riferimento oppure se decidi di iscriverti a una forma pen-sionistica complementare diversa da quella prevista dal tuo contratto di lavoro.

Se sei un lavoratore dipendente e puoi iscriverti tramite un’adesione collettivaversando il contributo previsto dal contratto, il tuo datore di lavoro è obbligatoa versare a sua volta un contributo alla forma pensionistica complementarealla quale hai aderito. Ciò ti consente di aumentare i tuoi versamenti e, a pa-rità di altre condizioni, di ottenere una pensione complementare più alta.

Sei un lavoratore autonomo o un libero professionista? Puoiaderire con un’adesione individuale a un fondo pensione apertoo a un PIP. Se la tua associazione di categoria o il tuo ordine pro-fessionale prevede un fondo pensione di riferimento (negoziale,

aperto o preesistente), puoi anche aderire con un’adesione collettiva.

Le possibilità di adesione

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COVIP | Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione12

Se sei un lavoratore dipendente del settore privato che entra per la prima voltanel mercato del lavoro, sei chiamato a decidere cosa fare del tuo Trattamentodi fine rapporto (TFR) entro sei mesi dall’assunzione.

Cosa fare del tuo TFR

È la somma pagata dal datore di lavoro al lavoratore dipendente nel momento in cui termina il rapporto dilavoro. Il TFR si calcola accantonando per ciascun anno di servizio una quota pari al 6,91% dell’importo dellaretribuzione dovuta per l’anno stesso; la somma accantonata, con esclusione della quotamaturata nell’anno,viene rivalutata sulla base di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa più il 75% dell’aumento dell’indiceISTAT dei prezzi al consumo rilevato a dicembre dell’anno precedente (www.istat.it).

Ad esempio, il signor Bianchi è un lavoratore dipendente assunto il 1° gennaio e il cui red-dito annuo lordo ammonta a 30.000 euro. Alla fine dell’anno, il TFR di competenza del la-voratore è calcolato secondo la seguente formula:

Quota annua TFR = 30.000 × 6,91% = 2.073 euro

Alla fine dell’anno successivo, ipotizzando che il Signor Bianchi percepisca lo stesso reddito e che l’in-cremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto al dicembre dell’anno precedente sia del 2%,il TFR complessivo di competenza del lavoratore è calcolato secondo la seguente formula:Quota annua TFR = 30.000 × 6,91% = 2.073 euroRivalutazione = 2.073 × [1,5% + (2% × 75%)] = 62,19 euro

Totale TFR accantonato = 2.073 + 2.073 + 62,19 = 4.208,19 euro

scheda

Il TFR

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Guida introduttiva alla previdenza complementare

DA RICORDAREChiedi informazioni al tuodatore di lavoro in merito atempi e modi con cui sceglierecosa fare del tuo TFR

PER SAPERNE DI PIÙI Fondi pensione nelpubblico impiego

Puoi scegliere di:

• destinare in via definitiva a una forma pensionistica complementare le quotedel tuo TFR ancora da maturare

• lasciare il tuo TFR presso il datore di lavoro.

Puoi decidere anche in un secondo momento di destinare alla previdenza com-plementare il tuo TFR futuro; il TFR maturato fino a quel momento resta ac-cantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di la-voro;

• non effettuare alcuna scelta in modo esplicito. In questo caso, il tuo TFRconfluisce automaticamente nel fondo pensione (negoziale, aperto o pree-sistente) previsto dal tuo contratto di lavoro ovvero, se il contratto individuapiù fondi, in quello al quale è iscritto il maggior numero di dipendenti dellatua azienda (cosiddetto ”conferimento tacito”); altrimenti, il tuo TFR vieneversato a Fondinps, la forma pensionistica complementare appositamentecostituita presso l’INPS.

Anche se sei già da diversi anni un lavoratore dipendente del settore privato ehai mantenuto il tuo TFR in azienda, puoi in ogni momento decidere di destinarealla previdenza complementare le quote di TFR che maturi successivamentealla scelta.

Se sei un dipendente pubblico al quale si applica il regime del TFR puoi sce-gliere di destinare il TFR alla previdenza complementare solo se esiste un fondopensione di riferimento per la tua categoria.

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COVIP | Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione14

DA RICORDAREPoni attenzione ai costiapplicati dalla formapensionistica scelta

Una volta decisa l’adesione, il passo successivo consiste nella scelta della formapensionistica alla quale versare i tuoi contributi. Le più importanti valutazioni dafare sono:

• verifica i costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari,perché essi riducono l’ammontare dei risparmi che hai destinato alla previ-denza complementare e, quindi, la tua futura pensione.

Ad esempio, se contribuisci per 35 anni a una forma pensionistica comple-mentare e paghi costi superiori dell’ 1% rispetto a quelli che pagheresti ade-rendo a un’altra forma pensionistica otterrai, a parità di altre condizioni, unapensione complementare di circa il 16% più bassa.

• verifica, inoltre, quali sono le proposte di investimento dei contributi, i con-nessi rischi finanziari, se vengono prestate garanzie e quali tipi di prestazioni,anche aggiuntive rispetto alla pensione, puoi ottenere.

• se sei un lavoratore dipendente, verifica che il tuo contratto di lavoro pre-veda la possibilità di iscriverti a un fondo pensione (negoziale, aperto o pree-sistente) di riferimento. In questo caso, al tuo contributo e al tuo TFR si ag-giunge anche il contributo del tuo datore di lavoro; ciò ti consentirà, a pa-rità di altre condizioni, di ottenere una pensione complementare più alta.

La scelta della forma pensionisticacomplementare

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Guida introduttiva alla previdenza complementare 15

Il signor Bianchi è un lavoratore dipendente che aderisce alla previdenza complementare.Il suo reddito annuo lordo ammonta a 30.000 euro.

Nel primo anno egli versa un contributo individuale pari all’1,5% della sua retribuzione lorda(450 euro), la quota del TFR maturando pari al 6,91% della sua retribuzione lorda (2.073 euro) e ricevedal suo datore di lavoro un contributo pari all’1,5% della sua retribuzione lorda (450 euro). L’ammontaredel versamento totale è quindi pari a 2.973 euro.

Il signor Rossi è un lavoratore dipendente che percepisce lo stesso reddito annuo lordodel signor Bianchi e aderisce alla previdenza complementare senza ricevere il contributodel datore di lavoro. Il suo versamento totale nel primo anno è quindi pari a 2.523 euro.

Ipotizzando un rendimento reale (cioè al netto dell’inflazione) del 2% annuo, una crescita reale dellaretribuzione annua dell’1%, un tasso di inflazione annuo del 2%, 35 anni di contribuzione e l’applicazionedelle attuali tavole demografiche, l’ammontare della prima rata di pensione complementare che il si-gnor Bianchi riceverà, a 65 anni di età, sarà di circa 6.900 euro in termini reali.

Per il signor Rossi l’ammontare della prima rata di pensione complementare che riceveràa 65 anni sarà di circa 5.900 euro in termini reali.

Il signor Bianchi, quindi, usufruendo del contributo del datore di lavoro, riceve, ri-spetto al signor Rossi, una pensione complementare più alta di circa 1.000 euro (cioèil 17%).

scheda

Un esempio del vantaggio rappresentato dal contributo del datore di lavoro

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COVIP | Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione16

scheda

L’indicatore sintetico dei costi (ISC)

L’Indicatore sintetico dei costi (ISC) misura quantoincidono annualmente tutti i costi che sostieniaderendo a una forma pensionistica comple-mentare in percentuale sulla tua posizione indi-viduale. Il calcolo è effettuato sulla base di di-verse ipotesi, quali: l’ammontare dei versamenti,i rendimenti e la permanenza nella forma pen-sionistica complementare. In particolare, l’ISC:

• esprime in un unico numero l’incidenza di tutticosti sulla tua posizione individuale (ad esem-pio, costi una tantum al momento dell’ade-sione, costi di gestione amministrativa, costidi gestione finanziaria);

• consente di confrontare agevolmente i costidelle diverse forme pensionistiche comple-mentari;

• è facilmente consultabile visitando il sito webdella COVIP (www.covip.it) nel quale trovi in-dicati gli ISC di tutte le forme pensionistichecomplementari.

La tabella che segue illustra l’ISC che in mediaviene applicato dalle singole tipologie di formapensionistica complementare ipotizzando diversiperiodi di partecipazione.

Forme pensionistiche complementari.Indicatore sintetico dei costi.(dati di fine 2010; valori percentuali)

Indicatore sintetico dei costi (ISC)2 5 10 35anni anni anni anni

Fondi pensione negoziali 1,0 0,5 0,4 0,2Minimo 0,5 0,3 0,2 0,1Massimo 3,2 1,6 1,0 0,4

Fondi pensione aperti 2,0 1,3 1,2 1,1Minimo 0,6 0,6 0,6 0,5Massimo 4,5 2,8 2,1 1,7

PIP 3,6 2,4 1,9 1,5Minimo 0,9 0,9 0,9 0,7Massimo 5,4 3,8 3,0 2,5

Fonte: COVIP, Relazione per l’anno 2010.

Come puoi vedere dalla tabella, allungando lapermanenza nella forma pensionistica comple-mentare l’ISC si riduce poiché gli eventuali costifissi si ripartiscono su una posizione individualeche nel tempo tende a crescere.Per i fondi pensione negoziali l’ISC è dell’1,0% perperiodi di partecipazione di due anni e scende allo0,2% per periodi di partecipazione di 35 anni; per ifondi pensione aperti passa dal 2 all’1,1%; per i PIPdal 3,6 all’1,5%.

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Guida introduttiva alla previdenza complementare

PER SAPERNE DI PIÙGuida all’Indicatoresintetico dei costi (ISC)Consulta l’elenco dell’ISCdelle forme pensionistichecomplementari visitandoil sito web della COVIPwww.covip.it

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Il signor Bianchi aderisce ad una forma pensionistica complementare versando un contri-buto annuo pari a 2.500 euro. L’ISC della forma pensionistica complementare alla quale èiscritto il signor Bianchi è pari allo 0,5% del patrimonio su 35 anni di partecipazione.

Il signor Rossi aderisce ad un’altra forma di previdenza complementare versando lo stessocontributo annuo (2.500 euro). L’ISC della forma pensionistica complementare alla qualeè iscritto il signor Rossi è pari all’1,5% del patrimonio su 35 anni di partecipazione.

Dopo 35 anni di contribuzione, quindi, ipotizzando che tutte le altre condizioni - in particolare i ren-dimenti medi lordi delle due forme pensionistiche complementari - siano uguali, il signor Bianchi ri-ceve nel primo anno una pensione complementare di circa 5.400 euro in termini reali; il signor Rossi,invece, ottiene una pensione complementare di circa 4.600 euro in termini reali.

Per effetto dei minori costi sostenuti, la pensione complementare ri-cevuta dal signor Bianchi è di circa 800 euro più alta di quella ricevutadal signor Rossi (cioè il 16%).

scheda

Un esempio dell’impatto dei costi sulla pensione complementare

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COVIP | Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione18

DA RICORDARE

Presta attenzionealla Scheda sintetica,contenuta nellaNota informativa.In essa trovi un riepilogodelle informazioniessenziali percomprendere lecaratteristiche dellaforma pensionisticacomplementare.

Prima di aderire, le forme pensionistiche complementari ti mettono a disposi-zione alcuni documenti:

laNota informativa, nella quale vengono spiegate le principalicaratteristiche della forma pensionistica complementare (adesempio, modalità di contribuzione, proposte di investimento,costi, rendimenti ottenuti negli anni passati) e le condizioni dipartecipazione.

il Progetto esemplificativo standardizzato, rappresenta unastima della pensione complementare che riceverai al momentodel pensionamento calcolata secondo alcune ipotesi relativeall’ammontare dei contributi versati, alla durata della parteci-pazione alla forma pensionistica e ai rendimenti.

lo Statuto, se si tratta di un fondo pensione negoziale o di unfondo pensione preesistente; il Regolamento, se si tratta di unfondo pensione aperto e il Regolamento e le Condizioni ge-nerali di contratto se si tratta di un piano individuale pensioni-stico di tipo assicurativo (PIP).

Questi documenti definiscono le caratteristiche della forma pensionistica com-plementare e le condizioni che regolano il tuo rapporto di partecipazione.

I documenti a tua disposizioneprima dell’adesione

i

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Guida introduttiva alla previdenza complementare

La Nota informativa, il Progetto esemplificativo standardizzato, lo Statuto/Re-golamento, insieme a ogni altra informazione che ti può essere utile, sonoconsultabili nei siti web delle forme pensionistiche complementari. Essi pos-sono essere richiesti direttamente anche in formato cartaceo.

Acquisite tutte le informazioni utili, se decidi di aderire, sottoscrivi il modulo diadesione contenuto nella Nota informativa.

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COVIP | Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione20

DA RICORDARE

Puoi contribuireanche con il solo TFR,ma in questo casorinunci al contributodel datore di lavoro

Se sei un lavoratore dipendente e scegli una forma pensionistica comple-mentare ad adesione collettiva, la tua contribuzione è formata da:

• il tuo contributo, il cui importo è stabilito dagli accordi collettivi

• la quota di TFR futuro, cioè quello che maturi dal momento in cui aderiscialla forma pensionistica

• il contributo del tuo datore di lavoro.Se ti sei iscritto alla previdenza complementare secondo il meccanismo delconferimento tacito del TFR, puoi decidere di aggiungere al TFR un tuocontributo e quello eventuale del datore di lavoro.

Se sei un lavoratore dipendente e scegli una forma pensionistica comple-mentare ad adesione individuale, la tua contribuzione è formata da:

• il tuo contributo;

• la quota di TFR futuro, cioè quello che maturi dal momento in cui aderiscialla forma pensionistica.

Se sei un lavoratore autonomo il versamento è esclusivamente costituito daltuo contributo.

Come contribuire

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Guida introduttiva alla previdenza complementare

Le forme pensionistiche complementari ti offrono diverse alternative per inve-stire i tuoi contributi, chiamate opzioni di investimento (anche comparti o li-nee di investimento).Le opzioni di investimento si differenziano in base agli strumenti finanziari chevengono acquistati e in linea di massima sono riconducibili alle seguenti cate-gorie:

azionarie, che investono solo o principalmente in azioni;

obbligazionarie, che investono solo o principalmente in obbligazioni;

bilanciate, che in linea di massima investono in azioni e in obbliga-zioni nella stessa percentuale;

garantite che offrono una garanzia di rendimento minimo o di resti-tuzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi (adesempio, al momento del pensionamento).

È importante che tu conosca la categoria dell’opzione d’investimento che sce-gli perché a questa corrisponde uno specifico profilo di rischio e rendimento.Ad esempio, se scegli un’opzione di investimento azionaria puoi aspettarti ren-dimenti più elevati rispetto a un investimento obbligazionario, anche se con ri-schi maggiori legati a possibili andamenti negativi dei mercati finanziari.

Le scelte di investimento possibili

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COVIP | Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione22

PER SAPERNE DI PIÙ

DA RICORDARE

Consulta l’elencodei rendimenti el’elenco dell’ISC delleforme pensionistichecomplementari visitandoil sito web della COVIPwww.covip.it

La scelta dell’opzionedi investimento dipendedalle tue caratteristichee propensioni personali.Un elemento che devitenere nella giustaconsiderazione è l’età

Se sei lontano dalla pensione scegliere opzioni di investimento più rischiosesignifica avere maggiori opportunità di rendimento nel lungo periodo. Se in-vece sei prossimo alla pensione la scelta di un’opzione di investimento a bassorischio può consentirti di salvaguardare meglio il tuo investimento da possi-bili andamenti negativi dei mercati finanziari.

La scelta che hai effettuato al momento dell’adesione riguardo all’opzione diinvestimento non è vincolante: nel tempo, puoi modificare il percorso sceltopassando da una linea a un’altra.

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Guida introduttiva alla previdenza complementare

PER SAPERNE DI PIÙI Fondi pensione negozialiI Fondi pensione apertiI Piani Individuali Pensionisticidi tipo assicurativo (PIP)I Fondi pensione preesistenti

Nell’investire i tuoi contributi le forme pensionistiche complementari devono ri-spettare regole di prudenza, definite dalla legge, che tengono conto della finalitàprevidenziale e non speculativa dell’investimento. Ad esempio, gli investimentidevono essere adeguatamente diversificati e sono previsti limiti quantitativi al-l’acquisto di determinati strumenti finanziari ritenuti più rischiosi.

Nei Fondi pensione negoziali, la gestione degli investimenti è affidata a opera-tori professionali (banca, Società di gestione del risparmio, Società di interme-diazione mobiliare, impresa di assicurazione) sulla base di una convenzione nellaquale sono definiti i criteri a cui tali operatori si devono attenere.

Nei Fondi pensione aperti e nei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo(PIP), gli investimenti sono gestiti direttamente dalla società (banca, SGR, SIM,impresa di assicurazione) che ha istituito il Fondo o il PIP. Le risorse dei Fondipensione aperti e dei PIP costituiscono patrimonio autonomo e separato ri-spetto a quello della società. Ciò significa che in caso di crisi della società il tuorisparmio previdenziale non viene intaccato, essendo destinato esclusiva-mente al pagamento della tua pensione.

I Fondi pensione preesistenti affidano la gestione delle proprie risorse finanzia-rie a operatori professionali oppure possono gestirle direttamente.

Le risorse affidate in gestione sono depositate presso una banca autorizzatadalla Banca d’Italia a svolgere questa attività, la cosiddetta banca depositaria,che ha il compito di verificare che le operazioni effettuate dal gestore sianoconformi alla legge e a quanto stabilito nello Statuto o nel Regolamento dellaforma pensionistica complementare.

Come vengono gestiti gli investimenti

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DA RICORDARE

È importante controllarel’andamento del tuoinvestimento previdenziale

Durante il periodo di adesione, la forma pensionistica complementare ha l’ob-bligo di inviarti con cadenza annuale, eventualmente anche a mezzo posta elet-tronica, la Comunicazione periodica con le informazioni più importanti sul tuoinvestimento previdenziale, ad esempio l’ammontare della tua posizione indi-viduale, i contributi versati nel corso dell’anno, i rendimenti conseguiti e i costieffettivamente sostenuti.

Insieme alla Comunicazione periodica ricevi anche il Progetto esemplifica-tivo personalizzato, che consente di stimare la tua pensione complementarecalcolata in base ai tuoi dati anagrafici, alla posizione individuale maturata, allatua dinamica retributiva e alle opzioni di investimento che hai scelto.

Le informazioni che ricevi ti consentono di controllare tempo per tempo la re-golarità dei versamenti effettuati e l’adeguatezza del percorso previdenzialeche hai scelto. Nel caso tu lo ritenga opportuno, puoi modificare alcune scelteche hai compiuto, ad esempio aumentando i contributi o cambiando l’opzionedi investimento.

Come controllare il tuo pianoprevidenziale

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Guida introduttiva alla previdenza complementare

PER SAPERNE DI PIÙI Fondi pensione negozialiI Fondi pensione apertiI Piani Individuali Pensionisticidi tipo assicurativo (PIP)I Fondi pensione preesistenti

DA RICORDARESe hai diritto al contributodel datore di lavoro, verificase spostandoti a un’altraforma pensionisticacomplementare potraicontinuare a usufruirne

Dopo due anni di adesione puoi chiedere, per qualsiasi motivo, il trasferimentodella posizione maturata presso un’altra forma pensionistica complementare.

Il trasferimento è un tuo diritto e non può essere ostacolato né possono esservilimiti al suo esercizio.

Se hai aderito su base collettiva e cambi lavoro puoi trasferirti alla nuova formapensionistica complementare di riferimento.

Il trasferimento ti consente di proseguire il tuo percorso previdenziale senza in-terruzioni: la tua anzianità nel sistema della previdenza complementare iniziada quando hai aderito la prima volta.

In linea generale, la possibilità del cambiamento non dovrebbe rappresentareuna scelta da compiere frequentemente. Questo perché le valutazioni sul buonoperato di ogni forma pensionistica devono essere effettuate su orizzonti tem-porali ampi, più adatti a una prospettiva di lungo periodo tipica della previdenzacomplementare.

Il trasferimento a un’altraforma pensionistica complementare

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DA RICORDARE

La rendita, distribuendonel tempo il risparmioaccumulato, ti consente diregolare meglio le spesein relazione ai bisogni

Al momento in cui raggiungi i requisiti per la pensione obbligatoria, e a condi-zione che tu possa far valere almeno cinque anni di partecipazione alla previ-denza complementare, puoi trasformare la tua posizione individuale in rendita.La rendita costituisce la tua pensione complementare.

La pensione complementare ti verrà pagata dall’impresa di assicurazione concui la forma pensionistica è convenzionata; puoi comunque scegliere di trasfe-rirti presso un’altra forma pensionistica complementare se l’impresa di assicu-razione con la quale tale forma pensionistica è convenzionata applica condizionieconomiche per te più vantaggiose. I fondi pensione negoziali e preesistenti, inpresenza di determinati requisiti fissati dalla legge, possono pagare direttamentela pensione complementare.

La pensione complementare può essere reversibile sia al tuo coniuge sia a un’al-tra persona che hai designato.

Al momento in cui vai in pensione puoi anche scegliere la liquidazione della tuaposizione individuale in un’unica soluzione fino a un massimo del 50% del ca-pitale accumulato. Questa decisione può consentirti di soddisfare altre impor-tanti necessità che possono essersi manifestate al momento del pensiona-mento. È importante, quindi, valutare con attenzione quale scelta compiere.

Quali prestazioni puoi ottenere

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Guida introduttiva alla previdenza complementare

La rendita ti consente di integrare la pensione obbligatoria e migliorare la tuacondizione di pensionato. La liquidazione in un’unica soluzione con il passaredel tempo può esporti al rischio di non disporre del denaro sufficiente per af-frontare con serenità l’età anziana.

Durante la fase di contribuzione puoi anche prelevare una somma a titolo dianticipazione o di riscatto in relazione a determinate situazioni previste dallalegge e dal tuo fondo pensione.

Tieni presente che la somma che prelevi va a ridurre la tua posizione individualee, quindi, ciò di cui potrai disporre al momento del pensionamento.

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Aderendo alla previdenza complementare benefici di una tassazione favorevole:

• contribuzione: puoi dedurre dal tuo reddito complessivo i contributi che haiversato, fino al limite di 5.164,57 euro all’anno. Tale importo comprendel’eventuale contributo del tuo datore di lavoro e i versamenti che puoi avereffettuato a favore dei soggetti fiscalmente a tuo carico; è esclusa la quotadel TFR. L’agevolazione fa diminuire l’imposta che devi pagare in base al reddito

Quali sono i vantaggi fiscali

Il signor Rossi è un lavoratore dipendente che non aderisce alla previdenza complementare;nell’ipotesi in cui il suo reddito annuo lordo sia di 30.000 euro, la tassazione sulla base dellealiquote Irpef attualmente vigenti è pari a 7.720 euro.

Il signor Bianchi è un lavoratore dipendente con lo stesso reddito annuo lordo che aderiscea una forma pensionistica complementare versando un contributo pari al 4% del reddito ecioè 1.200 euro.

Il signor Bianchi deduce l’importo del suo versamento dal reddito imponibile, che risulta quindi pari a 28.800euro. La tassazione sulla base delle aliquote Irpef attualmente vigenti è pari a 7.264 euro.

Il signor Bianchi aderendo alla previdenza complementare ha beneficiato in quell’anno di una ridu-zione del carico fiscale di 456 euro.

scheda

Un esempio di vantaggio fiscale sui contributi

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Guida introduttiva alla previdenza complementare

DA RICORDAREIl TFR versato alla previdenzacomplementare concorrea formare la pensionecomplementare e quindiè tassato con le stessealiquote agevolate.Lasciando il TFR in azienda,invece, la tassazione è pariall’aliquota media IRPEF a cuiè soggetto il lavoratore

• rendimenti: sono tassati all’11% rispetto all’aliquota del 20% applicataalla maggior parte delle forme di risparmio finanziario

• pagamento della pensione complementare: la tassazione è particolar-mente favorevole. L’aliquota si riduce al crescere degli anni di partecipazionealla previdenza complementare. In particolare, per i primi 15 anni l’aliquotaè pari al 15%; dal sedicesimo anno si riduce di 0,30 punti percentuali per ognianno di partecipazione, fino al limitemassimodi 6 punti percentuali. Con al-meno 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%.

Non tutta la rendita che ti viene pagata è tassata, ma soltanto quella parte cor-rispondente ai contributi che hai dedotto durante il periodo di partecipazione.

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scheda

Un esempio di vantaggio fiscale sui contributi

Il signor Bianchi è un lavoratore dipendente che ha partecipato a una forma pensionistica complementarecontribuendo per 35 anni.

Al momento del pensionamento riceve una pensione complementare per il primo anno pari a 7.000 euro.Si ipotizza che di questi 7.000 euro, 4.900 sono la parte imputabile ai contributi versati, per i quali il SignorBianchi ha usufruito della deducibilità fiscale, mentre 2.100 sono il frutto dei rendimenti conseguiti du-rante gli anni di partecipazione.

Per effetto del sistema di tassazione, al Signor Bianchi viene applicata l’aliquota agevolata del 9% sullaparte della pensione complementare corrispondente ai contributi dedotti e cioè 4.900 euro.

Il Signor Bianchi riceve in quell’anno una pensione complementare al netto delle tasse pari a6.559 euro [7.000 – (4.900 × 9%)].

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COVIP | Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione30

Il sistema della previdenza complementare si fonda su un insieme di regole fi-nalizzate alla tutela del risparmio previdenziale.

Per assicurarne il buon funzionamento il legislatore ha istituito una specifica Au-torità di vigilanza: la COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione –con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti ela sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, a tu-tela degli iscritti e dei beneficiari.

La COVIP può, inoltre, formulare proposte di modifiche legislative in materia diprevidenza complementare; cura anche la raccolta e la diffusione delle infor-mazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali e del settore.

La COVIP è inserita negli organismi internazionali (Unione Europea e OCSE) neiquali operano le Autorità dei paesi membri relativamente ai temi della previ-denza complementare.

Se hai necessità di ricevere informazioni e chiarimenti sulla normativa puoi vi-sitare il sito web istituzionalewww.covip.it e contattare anche per e-mail l’Uf-ficio Relazioni con il Pubblico all’indirizzo [email protected].

Chi vigila sulle forme pensionistichecomplementari

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Guida introduttiva alla previdenza complementare

PER SAPERNE DI PIÙGuida pratica allatrasmissione degli esposti(www.covip.it - Area divulgativa)

Se durante la tua adesione hai modo di riscontrare irregolarità o anomalie cheriguardano la forma pensionistica complementare alla quali sei iscritto, ti puoirivolgere in primo luogo alla forma stessa, che è tenuta a rispondere alla tua ri-chiesta in modo chiaro, tempestivo ed efficace.

Se la forma pensionistica non ti ha fornito una risposta o lo ha fatto in modoinsoddisfacente, puoi inviare un esposto alla COVIP che valuta la fondatezza ela rilevanza dei fatti che hai segnalato, considerando gli effetti negativi che pos-sono derivarne per gli iscritti alla forma pensionistica e le possibili ricadute sulbuon funzionamento del sistema della previdenza complementare. Una voltaeffettuati i necessari approfondimenti, la COVIP valuterà l’adozione delle ini-ziative più opportune nei confronti della forma pensionistica complementare in-teressata.

Cosa fare se qualcosa non va

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COVIP | Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

Questa Guida è aggiornata amarzo 2013

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L’evoluzione del sistema pensionistico in Italia

I Fondi pensione nel pubblico impiego

I Fondi pensione negoziali

I Fondi pensione aperti

I Piani individuali pensionistici

I Fondi pensione preesistenti

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PER SAPERNEDI PIÙ

Le schede tematichepubblicate nelle

pagine seguenti fannoparte di una serie diapprofondimenti

chiamati“Per saperne di più”che sono pubblicatinel sito della COVIPwww.covip.itArea divulgativa

COVIPCommissione di Vigilanza

sui Fondi Pensione

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Per saperne di più

1Nel corso degli ultimi trent’anni il sistemaprevidenziale italiano è stato interessato dariforme strutturali finalizzate:• al progressivo controllo della spesa pub-

blica per pensioni, che stava assumendo di-mensioni elevate rispetto al Prodotto In-terno Lordo (PIL);

• all’istituzione di un sistema di previdenzacomplementare che si affiancasse a quellopubblico.

Per comprendere la portata di queste riforme,è importante riassumere - sia pure breve-mente – le tappe più importanti dell’evolu-zione del sistema pensionistico nel nostroPaese.

Durante gli anni ’70, come la maggior partedei Paesi occidentali, l’Italia è stata interessatada un forte rallentamento dell’economia, de-terminato principalmente dalla crisi petroli-fera del periodo 1973-1976 che sconvolse ilquadro economico del Paese. Lo Stato ha do-vuto affrontare una maggiore spesa a soste-gno di coloro che non riuscivano a trovareun’occupazione e delle imprese, anch’esse incrisi; ciò ha contribuito a generare una situa-zione difficile per la finanza pubblica, deter-minata dal forte aumento del debito pub-blico.

Nel corso degli anni ’80, in gran parte deiPaesi industrializzati è maturata la consape-volezza riguardo alla necessità di provvedereal riequilibrio dei conti pubblici attraverso ilridimensionamento della spesa corrente. InItalia, soltanto alla fine del decennio è statarealizzata una manovra di correzione dei di-

savanzi di bilancio basata sull’inasprimentodella pressione fiscale.

A partire dagli anni ’90, sono state avviate ri-forme strutturali che hanno riguardato ancheil settore pensionistico.

Nel nostro Paese, il sistema pensionisticopubblico è strutturato secondo il criteriodella ripartizione. Ciò significa che i contri-buti che i lavoratori e le aziende versano aglienti di previdenza vengono utilizzati per pa-gare le pensioni di coloro che hanno lasciatol’attività lavorativa. Per far fronte al paga-mento delle pensioni future, dunque, non èprevisto alcun accumulo di riserve.

È evidente che in un sistema così organiz-zato, il flusso delle entrate (rappresentatodai contributi) deve essere in equilibrio conl’ammontare delle uscite (le pensioni pa-gate).

In Italia il progressivo aumento della vita me-dia della popolazione ha fatto sì che si deb-bano pagare le pensioni per un tempo piùlungo; inoltre il rallentamento della crescitaeconomica ha frenato le entrate contributive.Per far fronte a questa situazione, sono stateattuate una serie di riforme tutte orientate ariportare sotto controllo la spesa pensioni-stica.

È cambiato il sistema di rivalutazione dellepensioni in pagamento, non più collegato an-che alla dinamica dei salari reali (cioè al nettodell’aumento dei prezzi al consumo) ma sol-tanto all’andamento dell’inflazione; sono stati

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L’evoluzione del sistema pensionistico in Italia

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Per saperne di più

1ritoccati i requisiti minimi per ottenere la pen-sione sia con riguardo all’età anagrafica sia al-l’anzianità contributiva; sono state poste lebasi per la creazione di un sistema di Fondipensione complementari, per permettere ailavoratori di ottenere una pensione comples-siva più adeguata ai loro bisogni in età anzianae, nel contempo, di diversificare i rischi diesposizione del complessivo sistema pensio-nistico a shock di varia natura.

In ordine cronologico, ecco le principali no-vità introdotte in Italia dalle riforme del si-stema pensionistico pubblico e contempora-neamente l’evoluzione della previdenza com-plementare:

• fino a dicembre del 1992 il lavoratoreiscritto all’INPS riceveva una pensione il cuiimporto era collegato alla retribuzione per-cepita negli ultimi anni di lavoro. Con unarivalutazione media del 2% per ogni annodi contribuzione, per 40 anni di versamenti,veniva erogata una pensione che corri-spondeva a circa l’80% della retribuzionepercepita nell’ultimo periodo di attività la-vorativa. Inoltre, la pensione in pagamentoveniva rivalutata negli anni successivi te-nendo conto di due elementi fondamen-tali: l’aumento dei prezzi e l’innalzamentodei salari reali.

In questa fase esperienze di previdenza com-plementare sono presenti solo nelle banchee in alcune aziende con appositi Fondi pen-sione creati per i soli dipendenti delle aziendestesse;

• con la riforma Amato del 1992 (decretolegislativo n. 503/1992), lo scenario cam-bia: si innalza l’età per la pensione di vec-chiaia e si estende gradualmente, fino al-l’intera vita lavorativa, il periodo di contri-buzione valido per il calcolo della pen-

sione; le retribuzioni prese a riferimentoper determinare l’importo della pensionevengono rivalutate all’1%, che è una per-centuale nettamente inferiore a quella ap-plicata prima della riforma; la rivalutazioneautomatica delle pensioni in pagamentoviene limitata alla dinamica dei prezzi (enon anche a quella dei salari reali). La ri-forma Amato ha dato il via a un processo diarmonizzazione delle regole tra i diversi re-gimi previdenziali, ma di fatto ha anche de-terminato una riduzione del grado di co-pertura pensionistica rispetto all’ultimo sti-pendio percepito.

Da qui la necessità di introdurre una disciplinaorganica della previdenza complementarecon l’istituzione dei Fondi pensione ad ade-sione collettiva negoziali e aperti (decreto le-gislativo n. 124/1993);

• con la riforma Dini del 1995 (legge335/1995) dal sistema retributivo si è pas-sati a quello contributivo. La differenza trai due sistemi è sostanziale:

• nel sistema retributivo la pensione corri-sponde a una percentuale dello stipendiodel lavoratore: essa dipende, dall’anzianitàcontributiva e dalle retribuzioni, in partico-lare quelle percepite nell’ultimo periododella vita lavorativa, che tendenzialmentesono le più favorevoli;

• nel sistema contributivo, invece, l’importodella pensione dipende dall’ammontare deicontributi versati dal lavoratore nell’arcodella vita lavorativa.

Il passaggio dall’uno all’altro sistema di cal-colo è avvenuto in modo graduale, distin-guendo i lavoratori in base all’anzianità con-tributiva. Si sono così create tre diverse si-tuazioni: i lavoratori con almeno 18 anni di

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Per saperne di più

1anzianità contributiva a fine 1995 hanno man-tenuto il sistema retributivo; ai lavoratori conun’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni,alla stessa data, è stato attribuito il sistemamisto, cioè retributivo fino al 1995 e contri-butivo per gli anni successivi; ai neoassuntidopo il 1995 viene applicato il sistema di cal-colo contributivo (metodo contributivo prorata).Quest’ultimo criterio di calcolo comportauna consistente diminuzione del rapportotra la prima rata di pensione e l’ultimo sti-pendio percepito (cosiddetto tasso di sosti-tuzione): per i lavoratori dipendenti con 35anni di contributi, la pensione corrisponde acirca il 50-60% dell’ultimo stipendio (per gliautonomi si ha un valore assai inferiore) e sirivaluta unicamente in base al tasso d’ infla-zione;

• con il decreto legislativo n. 47/2000viene migliorato il trattamento fiscale percoloro che aderiscono a un Fondo pen-sione e sono previste nuove opportunitàper chi desidera aderire in forma indivi-duale alla previdenza complementare at-traverso l’iscrizione a un Fondo pensioneaperto o a un Piano individuale pensioni-stico (cosiddetto PIP);

• con la riforma Maroni del 2004 (leggedelega n. 243/2004) vengono stabiliti in-centivi per chi rinvia la pensione di anzia-nità: chi sceglie il rinvio può beneficiaredi un super bonus che consiste nel versa-mento in busta paga dei contributi previ-denziali che sarebbero stati versati al-l’ente di previdenza (un importo pari acirca un terzo dello stipendio); aumental’età anagrafica per le pensioni di anzia-nità e quelle di vecchiaia; solo per ledonne rimane la possibilità di andare inpensione di anzianità a 57 anni di età macon forti tagli all’assegno pensionistico,

prevedendo il calcolo della pensione in-tegralmente con il sistema contributivo.Vengono inoltre fissati i criteri di delegaper un ampio disegno di riforma dellaprevidenza complementare. Elementi car-dine della delega sono: una migliore equi-parazione tra le diverse forme pensioni-stiche complementari, il conferimentodel TFR da parte dei lavoratori dipendentialla previdenza complementare anchecon modalità tacite, l’unitarietà e omoge-neità della vigilanza sul settore attribuitaalla COVIP;

• con il decreto legislativo n. 252/2005,viene data attuazione alla predetta leggedelega sostituendo interamente il decretolegislativo n. 124/1993;

• con la riforma Prodi del 2007 (legge n.247/2007), si introducono le cosiddette“quote” per l’accesso alla pensione di an-zianità, determinate dalla somma dell’età edegli anni lavorati: nel 2009 la quota da rag-giungere è 95 (con almeno 59 anni di età),dal 2011 si passa a quota 96 (con almeno 60anni di età), mentre dal 2013 si sale a 97(con almeno 61 anni di età); si rende inoltreautomatica e triennale la revisione dei co-efficienti di calcolo della pensione obbli-gatoria in funzione della vita media calco-lata su dati ISTAT;

• con la legge n. 102/2009 vengono intro-dotte ulteriori innovazioni:• dal 1° gennaio 2010, l’età di pensiona-

mento prevista per le lavoratrici del pub-blico impiego aumenta progressiva-mente fino a raggiungere i 65 anni;

• al 1 gennaio 2015, l’adeguamento dei re-quisiti anagrafici per il pensionamentodeve essere collegato all’incrementodella speranza di vita accertato dall’ISTATe validato dall’EUROSTAT;

36 L’evoluzione del sistema pensionistico in Italia

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Per saperne di più

1• con la manovra “Salva Italia” (legge n.214/2011), varata dal governo Monti, ilquadro previdenziale si rinnova ulterior-mente. A partire dal 2012, quindi, cambiano:• il sistema di calcolo delle pensioni: il

metodo contributivo “pro rata” siestende a tutti i lavoratori anche a quelliche, avendo maturato a dicembre ’95 al-meno 18 anni di contributi, potevanofruire del più favorevole sistema retribu-tivo; il pro-rata si applica sui versamentisuccessivi al 31 dicembre 2011;

• i requisiti anagrafici per la pensione divecchiaia, ferma restando l’anzianitàcontributiva minima di 20 anni:

• per le lavoratrici dipendenti del settoreprivato, l’età sale a 62 anni e sarà ulte-riormente elevata a 63 e 6 mesi nel 2014,a 65 nel 2016 e a 66 a partire dal 2018;

• per le lavoratrici autonome (commer-cianti, artigiane e coltivatrici dirette) l’au-mento dell’età è di tre anni e 6 mesi (sipassa quindi da 60 a 63 anni e mezzo). Lasoglia sale ulteriormente a 64 e 6 mesinel 2014, a 65 e 6 mesi nel 2016, fino araggiungere i 66 anni da gennaio 2018;

• i lavoratori del settore privato devonoaver compiuto 66 anni di età.

Dal 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico perla pensione di vecchiaia si adeguerà in funzionedell’incremento della speranza di vita; l’ade-guamento avverrà con periodicità biennale.

Chi ha iniziato a lavorare dal 1° gennaio1996 e, quindi, ha una pensione integral-mente calcolata con il metodo contribu-tivo, può ottenere la pensione di vecchiaiacon un’anzianità contributiva minima di al-meno 5 anni, a condizione che l’importo

della prestazione sia superiore a 1,5 voltel’assegno sociale. Si prescinde da questoimporto minimo solo se l’interessato hacompiuto 70 anni di età.

• cambiano i requisiti contributivi per la pen-sione anticipata (ex pensione di anzianità):le donne del settore privato vanno in pen-sione, indipendentemente dall’età, con 41anni e un mese di contributi, gli uomini con42 anni e un mese, con ulteriori incrementidi un mese nel 2013 e nel 2014. Tali requisitisi innalzano di tre mesi per via dell’aumentodei parametri collegati al meccanismo dellacosiddetta speranza di vita: dal 2013, quindi,l’anzianità contributiva minima passa a 42anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5mesi per le donne. Se si va in pensione conun’età inferiore ai 62 anni, l’importo dellaprestazione viene ridotto del 2% per ognianno di anticipo rispetto a tale limite ana-grafico.

Chi ha iniziato a lavorare dal 1° gen-naio1996, la cui pensione quindi è inte-gralmente calcolata con il metodo con-tributivo, può chiedere la pensione anti-cipata a 63 anni di età (nel 2012, poi ade-guato agli incrementi della speranza divita) e con almeno 20 anni di contributieffettivi. La prima rata di pensione perònon può essere inferiore ad una sogliaminima, che per il 2012 è pari a 2,8 voltel’assegno sociale (circa 1.200 euro men-sili nel 2012).

Le nuove regole non valgono per tutti coloroche hanno maturato i requisiti (età e contri-buti) entro il 31 dicembre 2011, per i quali ri-mangono valide le vecchie norme.

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Per saperne di più

2I Fondi pensione destinati ai lavoratori di-pendenti delle pubbliche amministrazionidello Stato, il cui rapporto di lavoro è disci-plinato tramite contrattazione collettiva,possono essere istituiti con contratti collet-tivi di comparto, oppure con contratti col-lettivi di ambito territoriale (solo nelle Re-gioni ad autonomia speciale che hannocompetenza primaria in materia di tratta-mento giuridico/economico del personaledegli enti e amministrazioni locali).

Per pubbliche amministrazioni si inten-dono tutte le amministrazioni dello Stato,compresi gli istituti e le scuole di ogni or-dine e grado e le istituzioni educative, leaziende e le amministrazioni dello Statoad ordinamento autonomo, le Regioni, leProvince, i Comuni, le Comunità montane,e loro consorzi e associazioni, le istituzioniuniversitarie, gli Istituti autonomi case po-polari, le Camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura e loro associa-zioni, tutti gli enti pubblici non economicinazionali, regionali e locali, le amministra-zioni, le aziende e gli enti del Servizio sa-nitario nazionale, l’Agenzia per la rappre-sentanza negoziale delle pubbliche ammi-nistrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui aldecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ilCONI.

La riforma della previdenza complementare,introdotta con il decreto legislativo n.252/2005, non ha finora trovato applicazioneper il settore del pubblico impiego a causa delmancato esercizio della delega prevista nellalegge 243/2004. Il Decreto stesso ha previsto

che ai Fondi pensione rivolti ai dipendentipubblici sia applicata la precedente normativacontenuta nel decreto legislativo n. 124/1993.

L’Accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999,intervenuto tra l’ARAN (Agenzia per la rap-presentanza negoziale delle pubbliche ammi-nistrazioni) e le rappresentanze sindacali na-zionali dei lavoratori, definisce i criteri guidaper istituire Fondi pensione. L’Accordo stabi-lisce che la contrattazione di comparto devecreare un numero limitato di Fondi pensione;ciò al fine di realizzare per ciascun Fondopensione platee di potenziali aderenti suffi-cientemente ampie e consentire così di con-tenere i costi gestionali.

Allo stato attuale della normativa, i lavoratoridel pubblico impiego:• possono aderire ai Fondi pensione di riferi-

mento conferendo il TFR maturando e be-neficiando del contributo del datore di la-voro;

• possono aderire anche a forme pensioni-stiche individuali (Fondi pensione aperti ePIP) mediante una propria contribuzionevolontaria, ma non possono devolvere al-cuna quota di TFR e ricevere il contributodatoriale;

• non possono aderire in forma collettiva aFondi pensione aperti.

La contrattazione integrativa di secondo li-vello (decentrata) non può istituire formepensionistiche complementari diverse daiFondi pensione negoziali già previsti ed isti-tuiti dalla contrattazione di categoria e dicomparto.

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I Fondi pensione nel pubblico impiego

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2Ecco cosa è importante sapere sui Fondipensione nel pubblico impiego

L’adesione

La partecipazione è volontaria e avvienesulla base dei contratti collettivi di riferi-mento ed è consentita esclusivamente a co-loro che appartengono alle categorie di la-voro a cui si applica il contratto o l’accordoistitutivo del Fondo di riferimento stipulatotra ARAN e organizzazioni sindacali. Non èprevisto il meccanismo dell’adesione me-diante conferimento tacito del TFR.I dipendenti pubblici assunti a tempo inde-terminato prima del 1° gennaio 2001 con lasottoscrizione del modulo di adesione alFondo pensione optano obbligatoriamenteper il passaggio dal TFS (trattamento di fineservizio, buonuscita, indennità premio fineservizio o indennità di anzianità) al TFR (trat-tamento di fine rapporto). Questi lavoratoricosiddetti “optanti” potranno esercitare taleopzione entro il 31 dicembre 2015 (terminefissato in un recente accordo quadro ARAN-Sindacati).I dipendenti pubblici a tempo determinato oassunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio2001 ai quali si applica già l’istituto del TFR,non devono pertanto esercitare alcuna op-zione per iscriversi alla previdenza comple-mentare.Per i dipendenti pubblici continuano a valerei limiti alla portabilità della posizione indivi-duale e del TFR da un fondo negoziale a unaforma di previdenza individuale che nonsono più in vigore per i dipendenti del set-tore privato.

La contribuzione

Durante la partecipazione al Fondo pensioneil lavoratore vedrà confluire sulla propria po-sizione individuale costituita presso il Fondo

pensione a cui è iscritto le seguenti risorsereali:• il contributo del datore di lavoro;• il proprio contributo (è possibile integrare

volontariamente il contributo minimo pre-visto);

• i rendimenti conseguiti con l’investimentodei contributi sui mercati finanziari.

L’ammontare dei contributi è determinatoin riferimento alla retribuzione utile ai finidel calcolo del TFR oppure su di una basepiù ridotta indicata dalla contrattazionecollettiva. Per coloro che si iscrivono nelprimo anno di vita del Fondo pensione, gliaccordi istitutivi possono prevedere uncontributo aggiuntivo a carico del datore dilavoro (non superiore a quello ordinario)per dodici mesi; per coloro che si iscrivononel secondo anno di attività, tale contribu-zione aggiuntiva non può superare il 50%del contributo ordinario.

Su un altro conto di natura figurativa tenutodall’INPS, nel quale l’Istituto nazionale di pre-videnza per i dipendenti dell’amministra-zione pubblica (INPDAP) è confluito, sonocontabilizzati gli accantonamenti delle quotedel TFR; esse non sono versate al Fondo pen-sione man mano che maturano ma sono ac-cantonate figurativamente presso l’INPS, ilquale, al termine del rapporto di lavoro, leconferisce al Fondo pensione.

In base all’Accordo quadro tra ARAN e sinda-cati le quote degli accantonamenti di TFR va-riano a seconda della data di assunzione deilavoratori:• per i lavoratori a tempo determinato e per

quelli assunti a tempo indeterminato a par-tire dal 1° gennaio 2001, viene destinato l’in-tero TFR che matura anno per anno (il6,91% della retribuzione base di riferimentoper il calcolo);

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2• per i lavoratori già in servizio alla data del 31

dicembre 2000 e che hanno esercitatol’opzione, viene destinata una quota di TFRnon superiore al 2% della retribuzione basedi riferimento. Successivamente, la pre-detta quota potrà essere elevata dalle partiistitutive con apposito accordo contrat-tuale. Per i medesimi lavoratori optanti peril TFR, è previsto un ulteriore accantona-mento figurativo pari all’1,5% della basecontributiva di riferimento ai fini TFS; an-che questa quota ha carattere di elementofigurativo e viene assimilata al TFR perquanto riguarda la tassazione.

Inizialmente le quote virtuali sono rivalutatesulla base della media ponderata dei risultaticonseguiti da un gruppo di fondi pensione ne-goziali, individuati con il Decreto del Ministrodell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre2005; quando il Fondo pensione raggiunge unastruttura finanziaria consolidata, l’INPS applicainvece il rendimento netto effettivo realizzatodal Fondo pensione stesso.

40 I Fondi pensione nel pubblico impiego

Schema di funzionamentodella previdenza complementare per i dipendenti

Tutti i dipendenti pubblici

Conto reale(rivalutato in base airendimenti del fondo)

Conto virtuale(rivalutato in base ai rendimenti

di un paniere di fondi

Dipendenti già inservizio al 31.12.2000

Quota acarico

lavoratore

Quota acarico datoredi lavoro

2% TFR + 1,5% TFS 6,91% TFR

Dipendenti inservizio dal 1.1.2001

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2Gli investimenti

Il Fondo pensione può proporre agli iscrittivarie forme di investimento in analogia congli altri Fondi pensione negoziali.

La gestione finanziaria delle risorse realiconfluite al Fondo pensione (contributi deilavoratori e del datore di lavoro) è affidata aoperatori specializzati (banche, assicurazioni,società di investimento, società di gestionedel risparmio) nel rispetto dei limiti e dei cri-teri fissati con il decreto ministeriale n.703/1996; le risorse del Fondo sono deposi-tate presso una banca distinta dal gestore: la“banca depositaria” che esegue le istruzionidel gestore e verifica che queste non sianocontrarie alla legge o alle norme dello Sta-tuto del Fondo pensione.

I costi

I costi che sono a carico dell’aderente nelcorso della partecipazione sono descritti neidocumenti informativi consegnati dal Fondopensione al momento dell’adesione. Nor-malmente, sono costituiti da una quota diiscrizione una tantum all’atto dell’adesione eda una quota associativa annuale.

Gli strumenti di informazioneper gli iscritti

Con la Comunicazione periodica agli iscritti,il Fondo pensione comunica entro il 31 marzodi ogni anno le informazioni sulla contribu-zione, sull’andamento dell’investimento pre-scelto e, in generale, sulla posizione indivi-duale dell’aderente.Alla Comunicazione periodica, il Fondo pen-sione allega il cosiddetto Progetto esempli-ficativo personalizzato, che rappresenta unastima della pensione complementare.

Le prestazioni

La disciplina delle prestazioni pensionisticheerogate dai Fondi pensione per i dipendentipubblici è quella prevista nel decreto legisla-tivo n. 124/1993. Di conseguenza i dipendentipubblici iscritti a forme pensionistiche com-plementari hanno attualmente regole di ac-cesso alle prestazioni, ai riscatti, ai trasferi-menti e alle anticipazioni diverse rispetto aidipendenti privati.Tali regole sono descritte di seguito:

• prestazioni pensionistiche per vec-chiaia: possono essere corrisposte dopoalmeno 5 anni di partecipazione al Fondoe in base al raggiungimento dei requisiti re-lativi all’età anagrafica prevista dal sistemapensionistico obbligatorio;

• prestazioni pensionistiche per anzia-nità: possono essere corrisposte dopo al-meno 15 anni di partecipazione al Fondopensione e con un’età anagrafica che nonpuò essere inferiore di oltre 10 anni aquella prevista per la pensione di vec-chiaia. Se le fonti istitutive lo prevedono,la liquidazione della prestazione può av-venire in forma di capitale per un importocomunque non superiore al 50% delmontante maturato (salvo che l’importoannuo della pensione maturata sia infe-riore all’assegno sociale) e il rimanenteimporto viene erogato sotto forma direndita;

• anticipazione della posizione individuale, aesclusione di quanto maturato nel conto fi-gurativo contabilizzato dall’INPS, può esserechiesta dall’iscritto anche per l’intero im-porto dopo almeno otto anni di partecipa-zione, per spese sanitarie, per terapie ed in-terventi straordinari riconosciuti dalle com-petenti strutture pubbliche, ovvero per l’ac-

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2quisto della prima casa di abitazione, per séo per i figli, documentato con atto notarile,o per la realizzazione di altri interventi rela-tivamente alla prima casa di abitazione, do-cumentati come previsto dalla normativastabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3,della legge 449/1997, con facoltà di reinte-grare la propria posizione nel fondo se-condo modalità stabilite dal fondo stesso;

• riscatto della posizione individuale: è con-sentito quando vengono meno i requisiti dipartecipazione alla forma pensionisticacomplementare (cessazione del rapportodi lavoro) prima del raggiungimento dell’etàpensionabile prevista dal sistema pensioni-stico obbligatorio.

Il regime fiscale

Il trattamento fiscale, disciplinato dal decretolegislativo 47/2000, non è allineato a quellopiù favorevole previsto per il settore privatodal decreto legislativo 252/2005.

La tassazione dei contributi: i contributi ver-sati al Fondo pensione sono deducibili dal red-dito imponibile; l’importo deducibile non puòsuperare quello che risulta essere il minore tra:• il doppio del TFR conferito nell’anno al

Fondo pensione;• il 12% del reddito complessivo annuo;• l’importo di 5.164,57 euro.

La tassazione dei rendimenti: non vi sonodifferenze rispetto a quanto previsto per i la-voratori del settore privato: si applica un’im-posta sostitutiva dell’11% sul risultato netto digestione relativo al periodo di imposta con-siderato.

La tassazione delle prestazioni: le presta-zioni sono tassate in linea generale per la

parte che non è stata già sottoposta a pre-lievo fiscale durante l’adesione; sono cioè tas-sati solo i contributi dedotti e il TFR.

Le anticipazioni sono soggette a tassazioneseparata con l’aliquota media degli ultimi 5anni d’imposta; tale aliquota media non puòcomunque essere inferiore all’aliquota mi-nima applicata sui redditi delle persone fisi-che (attualmente pari al 23%);

La prestazione pensionistica erogata informa di rendita concorre a formare il red-dito imponibile complessivo e sarà quindiassoggettata alla tassazione ordinaria Irpef;

La prestazione pensionistica erogata in formadi capitale è soggetta a tassazione separatacon aliquota media degli ultimi 5 anni; lostesso criterio si applica anche alle sommeerogate a titolo di riscatto in caso di mortedell’iscritto, nonché in caso di riscatto perperdita dei requisiti di partecipazione alFondo pensione che non dipenda dalla vo-lontà dell’iscritto.

I profili organizzativi

I Fondi pensione per i dipendenti pubblicisono enti distinti dai soggetti promotori;hanno una struttura organizzativa che pre-vede organi di amministrazione e di con-trollo rappresentativi dei soggetti istitutori,analoga a quella dei Fondi pensione nego-ziali. Le regole sulle competenze e le pro-cedure per la designazione dei componentidegli organi collegiali dei fondi pensione diparte datoriale sono state attualmente de-finite dal DPCM del 29 ottobre 2008. Essostabilisce i criteri per l’individuazione deicomponenti di parte datoriale negli organidei Fondi pensione dei dipendenti pubblicicon particolare riferimento ai primi organi

42 I Fondi pensione nel pubblico impiego

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2collegiali, all’assemblea dei delegati, allapredisposizione delle liste dei candidati perl’elezione, da parte dell’assemblea, deicomponenti del CDA e del collegio dei re-visori.

La Vigilanza di settore

I Fondi pensione per i dipendenti pubblicisono iscritti all’Albo dei Fondi pensione esono vigilati dalla COVIP.

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2Le principali tappe normative dellaprevidenza complementare per ilpubblico impiego

• La possibilità di istituire i Fondi pensioneper i pubblici dipendenti è stata previ-sta per la prima volta dalla Legge de-lega 421/1992 e dal successivoDecretolegislativo 124/1993 di attuazione delladelega stessa, che ha rappresentato laprima normativa organica sulla previ-denza complementare.

• La Legge 335/1995, di riforma del si-stema di previdenza obbligatoria, haprevisto l’estensione dell’istituto del TFRai pubblici dipendenti in linea con il pro-cesso di armonizzazione della disciplinadel lavoro pubblico con quello privato.L’attuazione di tale cambiamento sa-rebbe dovuta avvenire secondo moda-lità definite dalla contrattazione collet-tiva, i cui contenuti dovevano essere re-cepiti da un apposito DPCM avente lafunzione di dettare norme esecutive perl’attuazione del passaggio.

• Prima dell’effettiva realizzazione di taliaccordi, con la Legge 449/1997 erastata introdotta la possibilità per i di-pendenti pubblici in regime di TFS di op-tare per il TFR aderendo ad un fondopensione complementare.

• La Legge 448/1998 ha assegnato, per laprima volta, risorse effettive alla previ-denza complementare.

• Il DPCM del 20 dicembre del 1999,successivamente modificato e integratodal DPCM del 2 marzo 2001, ha recepitol’Accordo quadro nazionale del 29 luglio1999 in materia di TFR e previdenza

complementare per i dipendenti pub-blici, indicando, altresì, i criteri per la ri-partizione degli stanziamenti pubbliciper la previdenza complementare.

• La Legge 243/2004 – legge delega di ri-forma del sistema previdenziale – hapoi previsto il riordino del sistema diprevidenza complementare anche per ilsettore del pubblico impiego, tuttaviatale delega non è stata esercitata.

• Il Decreto legislativo 252/2005 - cheha sostituito il Decreto lgs. 124/1993 –ha introdotto una nuova disciplina perla previdenza complementare stabi-lendo che per i fondi pensione istituitiper i lavoratori dipendenti pubblici sicontinui ad applicare la normativa pre-vista nel Decreto lgs. 124/1993.

• Il Decreto Legge 78/2010, convertitocon modificazioni con la Legge122/2010, ha previsto per il personale inregime di TFS che, a decorrere dal 1°gennaio 2011 e con riferimento alle an-zianità successive a questa data, la pre-stazione è calcolata con il metodo dicomputo del TFR. Pertanto, a partire dal2011 i dipendenti pubblici in regime diTFS si vedranno corrispondere la pre-stazione in due quote: la prima, riferitaalle anzianità utili fino al 31 dicembre2010, sarà calcolata con le regole dicomputo del TFS, mentre la secondaquota seguirà le regole dell’art. 2120 delcodice civile. Resta ferma la possibilitàper tali lavoratori di aderire a un fondopensione rinunciando al TFS mediantela trasformazione in TFR; il termine perl’esercizio dell’opzione, che scadeva il 31dicembre 2010, è stato prorogato al 31dicembre 2015.

44 I Fondi pensione nel pubblico impiego

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3I Fondi pensione negoziali sono forme pen-sionistiche complementari la cui origine,come suggerisce il termine “negoziali”, è di na-tura contrattuale.Essi sono destinati a specifiche categorie dilavoratori:• dipendenti privati che appartengono alla

stessa categoria contrattuale, alla stessaimpresa o gruppo di imprese, allo stessoterritorio;

• dipendenti pubblici che appartengono aspecifici comparti di contrattazione;

• soci lavoratori di cooperative;• autonomi e liberi professionisti anche or-

ganizzati per aree professionali e territoriali.

I Fondi pensione negoziali sono enti giuridi-camente autonomi, distinti dai soggetti pro-motori (lavoratori e datori di lavoro). La mag-gior parte dei Fondi pensione negoziali vieneistituita a seguito di:• contratti collettivi, anche aziendali, stipu-

lati dai rappresentanti dei datori di lavoro edei lavoratori;

• accordi tra i soci lavoratori di cooperative;• accordi tra lavoratori autonomi e liberi pro-

fessionisti promossi dai relativi sindacati oassociazioni di categoria.

Anche le Regioni, con Legge regionale, pos-sono istituire un Fondo pensione negoziale.Per il settore dei liberi professionisti l’istitu-zione dei Fondi pensione negoziali può essereeffettuata dalle Casse professionali purchéattuino una gestione separata rispetto alle ri-sorse destinate alla previdenza obbligatoria.I Fondi pensione negoziali destinati ai lavora-tori dipendenti delle amministrazioni dello

Stato, il cui rapporto di lavoro è disciplinatodalla contrattazione collettiva, possono es-sere istituiti con contratti collettivi di com-parto o di ambito territoriale nelle Regioni adautonomia speciale.Questi fondi sono disciplinati dalla normativacontenuta nel decreto legislativo n. 124/1993(per saperne di più leggi “I Fondi pensionenel pubblico impiego”).L’attività del Fondo pensione è disciplinatadallo Statuto. Questo documento definiscegli elementi identificativi del Fondo (denomi-nazione, istituzione e scopo, ambito dei de-stinatari), le caratteristiche (l’importo dei con-tributi, il metodo di calcolo delle prestazioni– a contribuzione definita – le politiche di in-vestimento, le spese per la partecipazionestruttura amministrativa), i rapporti con gliaderenti (modalità di adesione, le informa-zioni da fornire agli iscritti).

Ecco cosa è importante sapere sui Fondipensione negoziali.

L’adesione

L’adesione a un Fondo pensione negoziale èvolontaria. Ogni Fondo pensione è rivolto adeterminate categorie di lavoratori (lavoratoridi una data azienda o di un gruppo di aziende,ad esempio Enel, Telecom; o di un dato set-tore, ad esempio metalmeccanici, chimici; oappartenenti a una data categoria di liberiprofessionisti, ad esempio medici). Gli iscrittieleggono i propri rappresentanti nell’Assem-blea dei delegati.Al Fondo pensione di riferimento possonoaderire anche i lavoratori assunti in prova e a

I Fondi pensione negoziali45

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3tempo determinato ovvero assunti in basealle nuove tipologie contrattuali se previstodall’accordo di adesione stipulato tra le parti(rappresentanti dei lavoratori e datori di la-voro) e dallo Statuto del Fondo.

Leggi la Nota informativa che contieneulteriori informazioni sulle modalità conle quali procedere all’adesione nella se-zione Caratteristiche della forma pensio-nistica complementare - Altre informa-zioni.

La Scheda sintetica, contenuta nella Notainformativa (sezione Presentazione delfondo: Destinatari), indica le categorie deidestinatari della forma pensionistica.

Il lavoratore può iscrivere anche i familiari acarico (i cosiddetti “fiscalmente a carico”) selo Statuto del Fondo lo prevede.Al Fondo pensione negoziale il lavoratore puòaderire anche in modo tacito: se non esprimealcuna scelta sulla destinazione del propriotrattamento di fine rapporto (TFR) nei terminiprevisti dalla legge, viene iscritto automatica-mente alla forma pensionistica collettivaadottata dal contratto nazionale di lavoro odall’accordo aziendale.

Trascorsi due anni dall’adesione, l’iscrittopuò chiedere il trasferimento della posi-zione maturata presso un’altra forma pen-sionistica complementare senza sostenereoneri. Prima di esercitare questa facoltà èopportuno verificare la possibilità di conti-nuare a usufruire del contributo del datoredi lavoro.

Nei riguardi dei dipendenti pubblici non si ap-plica il meccanismo dell’adesione tacita (persaperne di più leggi “I Fondi pensione nelpubblico impiego”).

La contribuzione

Per i lavoratori dipendenti la contribuzioneviene stabilita in sede di contrattazione col-lettiva. Il lavoratore versa al Fondo pensionenegoziale, per il tramite del datore di lavoro:• le quote del TFR che maturano dopo l’ade-

sione;• il contributo a proprio carico, nella misura

prevista dall’accordo contrattuale (fermarestando la possibilità di contribuire in mi-sura superiore);

• il contributo del datore di lavoro, il cui im-porto è previsto dall’accordo contrattuale.

È possibile versare soltanto il TFR; in tal casoil datore di lavoro non ha l’obbligo di versareil proprio contributo. In caso di Fondo pen-sione negoziale destinato ai lavoratori auto-nomi e ai liberi professionisti la contribuzioneriguarda unicamente l’iscritto.

Leggi la Nota informativa - sezione “Ca-ratteristiche della forma pensionistica com-plementare” - “Quanto e come si versa” checontiene le informazioni circa l’entità dellacontribuzione, la periodicità dei versamenti.Altre informazioni sulla contribuzione e sultrattamento di fine rapporto (TFR) sonofornite nella Scheda sintetica, contenutadella Nota Informativa .3Nei Fondi pensione negoziali rivolti ai dipen-denti pubblici la contribuzione è formata dalcontributo individuale e da quello del datoredi lavoro nonché dalle quote “virtuali” di TFR(per saperne di più leggi“I Fondi pensione nelpubblico impiego”).

Gli investimenti

Il Fondo pensione, al momento dell’adesione,propone agli iscritti uno o più comparti di in-vestimento caratterizzati da diverse combi-

46 I Fondi pensione negoziali

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3nazioni di strumenti finanziari e quindi di ri-schio/rendimento. La scelta non è definitiva;può essere modificata trascorso almeno unanno - o dalla adesione o dalla successiva va-riazione – secondo le modalità stabilite dalFondo pensione.La politica di investimento seguita da ciascuncomparto viene sintetizzata nel “portafogliobenchmark” che definisce la percentuale del pa-trimonio da impiegare nelle varie forme di in-vestimento; esso costituisce un parametro og-gettivo di riferimento per la verifica dei risultaticontenuti dalla gestione degli investimenti.I comparti sono classificati nelle seguenti ca-tegorie:• azionari (investono solo o principalmente

in azioni);• bilanciati (che in linea di massima investono

in azioni e in obbligazioni nella stessa per-centuale);

• obbligazionari (che investono solo o prin-cipalmente in obbligazioni);

• garantiti (che offrono una garanzia di ren-dimento minimo o di restituzione del capi-tale versato al verificarsi di determinatieventi, ad esempio, al momento del pen-sionamento).

I Fondi prevedono un comparto idoneo a rac-cogliere i flussi di TFR di coloro che hannoaderito al Fondo in forma cosiddetta “tacita”.

Leggi la Nota informativa che riportanella Scheda Sintetica le caratteristichedei diversi comparti e i rendimenti otte-nuti negli ultimi cinque anni (sezione Ta-vole di sintesi delle principali caratteristi-che del fondo: Proposte di investimento eRendimenti storici), la descrizione delle di-verse opzioni di investimento e il com-parto al quale viene destinato il TFR con-ferito in forma tacita.La Nota Informativa contiene informazionidi maggiore dettaglio che possono orien-

tare meglio l’aderente nella scelta da ef-fettuare (sezioni Caratteristiche dellaforma pensionistica complementare - L’in-vestimento e i rischi connessi; sezione In-formazioni sull’andamento della gestione -Le politiche di investimento e la gestionedei rischi; Illustrazione dei dati storici di ri-schio/rendimento).

Il Fondo pensione negoziale non gestisce di-rettamente le risorse accumulate (contributi erelativi rendimenti) ma affida tale compito aoperatori esterni specializzati (banche, assi-curazioni, società di investimento, società digestione del risparmio), nel rispetto dei limitie dei criteri fissati con il DM Economia703/1996, con i quali stipula apposite con-venzioni. Nell’amministrare le risorse affidate,i gestori devono attenersi alle indicazioni dipolitica di investimento fissate dal Consigliodi amministrazione del Fondo pensione.

Le risorse finanziarie del Fondo pensione sonocustodite presso una banca cosiddetta bancadepositaria. Il gestore impartisce alla bancadepositaria gli ordini di acquisto e vendita de-gli strumenti finanziari nei quali le risorse ven-gono investite e la banca verifica che tali indi-cazioni siano conformi alla legge o alle normedello Statuto del Fondo pensione.

Anche la gestione finanziaria dei contributi deilavoratori e del datore di lavoro dei Fondi pen-sione negoziali destinati ai dipendenti pubblicisegue le stesse regole (per saperne di più leggi“I Fondi pensione nel pubblico impiego”).

I costi

Nella fase di accumulo, l’iscritto annualmentesostiene costi per le attività di amministra-zione, di gestione del patrimonio e ogni altraspesa necessaria al funzionamento del Fondopensione. I costi non sono predeterminati ma

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3sono quelli effettivamente sostenuti nel-l’anno e possono essere esattamente accer-tati al termine dell’anno stesso.

Dal momento che i costi si rifletteranno ine-vitabilmente sull’importo della pensionecomplementare è importante che l’iscrittoesamini con attenzione l’Indicatore sinteticodei costi (ISC) – pubblicato sul sito web dellaCOVIP – che fornisce una stima delle speseche gravano a vario titolo sull’aderente nellafase di accumulo. Consultando l’ISC l’ade-rente può confrontare i costi praticati dalleforme pensionistiche complementari.I costi applicati per il pagamento della ren-dita saranno quelli in vigore al momento delpensionamento dell’aderente e definiti nellaconvenzione stipulata dal Fondo pensione.

Leggi la Nota informativa e la Schedasintetica (capitolo Costi).

Gli strumenti di informazioneper gli iscritti

Ogni anno il Fondo pensione invia all’iscrittole informazioni sulla sua posizione individualemediante la Comunicazione periodica checontiene tra l’altro informazioni sulla contri-buzione e sull’andamento dell’investimentoprescelto.

Con la Comunicazione periodica l’iscritto ri-ceve anche il Progetto esemplificativo per-sonalizzato, una stima della pensione com-plementare al momento del pensionamento.

Le prestazioni

Nel caso l’iscritto abbia partecipato alla pre-videnza complementare per almeno cinqueanni, al termine dell’attività lavorativa puòtrasformare la sua posizione individuale inrendita.

L’iscritto può anche optare per la liquidazionein capitale della posizione individuale fino aun massimo del 50% del capitale accumulato.Nel caso che la conversione in rendita del70% del montante accumulato risulti infe-riore alla metà dell’importo annuo dell’asse-gno sociale la prestazione può essere erogatainteramente in capitale.

Attualmente i Fondi pensione negoziali noneffettuano direttamente il pagamento dellarendita, ma si avvalgono di imprese di assicu-razione con le quali stipulano apposite con-venzioni. L’iscritto che abbia maturato il di-ritto alla prestazione pensionistica può tra-sferire la propria posizione individuale pressoun’altra forma pensionistica complementareper avvalersi delle condizioni di erogazionedella rendita praticate da quest’ultima se piùfavorevoli. La COVIP sta valutando l’opportu-nità di consentire in futuro, in presenza dispecifici requisiti previsti dalla legge, il paga-mento diretto della rendita.

Leggi la Nota informativa che contieneinformazioni di maggiore dettaglio sulleprestazioni pensionistiche erogate nellasezione Caratteristiche della forma pen-sionistica complementare – Le prestazionipensionistiche.

Nel corso della fase di accumulo e nei solicasi previsti dalla legge, l’iscritto può chie-dere:• anticipazioni sulla propria posizione indivi-

duale;• il riscatto parziale o totale della posizione

individuale.Per riscattare la posizione individuale prima delpensionamento occorre che cessino i requisitidi partecipazione al Fondo pensione (oltre aicasi previsti dalla legge, il riscatto può avvenireanche a seguito di licenziamento o dimissioni,se previsto dallo Statuto del Fondo).

48 I Fondi pensione negoziali

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3Leggi la Nota informativa - sezione Ca-ratteristiche della forma pensionisticacomplementare – Le prestazioni nella fasedi accumulo) che contiene elementi dimaggiore dettaglio sulle prestazioni du-rante la fase di accumulo.

La disciplina delle prestazioni pensionisticheerogate dai Fondi pensione per i dipendentipubblici è quella prevista nel decreto legi-slativo n. 124/1993. Di conseguenza i dipen-denti pubblici iscritti a forme pensionistichecomplementari hanno attualmente regole diaccesso alle prestazioni, ai riscatti, ai trasfe-rimenti e alle anticipazioni diverse rispettoai dipendenti privati (per saperne di più leggi“I Fondi pensione nel pubblico impiego”).

I profili organizzativi

L’organizzazione interna (o governance) di unFondo pensione negoziale è costituita daquattro organi: l’Assemblea dei delegati, ilConsiglio di amministrazione (CdA), il Colle-gio dei sindaci e il Responsabile del Fondopensione.

L’Assemblea è formata dai rappresentanti deilavoratori e delle imprese, di regola in misuraparitetica; nomina i componenti del Consigliodi amministrazione e del Collegio dei sindaci,approva lo Statuto e le eventuali successivemodifiche e approva il bilancio; deliberal’eventuale scioglimento del Fondo pensione.

Il Consiglio di amministrazione è eletto dal-l’Assemblea; amministra il Fondo pensione ene decide la politica di investimento; sele-ziona il gestore, la banca depositaria, la com-pagnia di assicurazione per l’erogazione dellerendite; elegge il Presidente, che ha funzionianche di rappresentanza legale del Fondopensione stesso, nonché il Direttore generale

con funzioni attuative degli indirizzi degliobiettivi del Fondo pensione; nomina il Re-sponsabile del Fondo.

Il Collegio dei sindaci ha il duplice compitodel controllo contabile e del controllo del-l’operato del Consiglio di amministrazione; ilcontrollo contabile e di bilancio, qualora ilFondo lo ritenga opportuno, può essere affi-dato a una società di revisione o un revisoreesterno.

Il Responsabile del fondo pensione verificache la gestione della forma pensionistica siasvolta nell’esclusivo interesse degli aderenti,nel rispetto della normativa, anche regola-mentare e di indirizzo emanata dalla COVIP edelle previsioni di natura contrattuale.

Negli organi di amministrazione e di con-trollo sono presenti, in uguale numero,rappresentanti dei datori di lavoro e rap-presentanti dei lavoratori iscritti; i com-ponenti degli organi e il Responsabile delFondo pensione devono essere in possessodi specifici requisiti di professionalità eonorabilità.

Anche i Fondi pensione per i dipendenti pub-blici hanno una struttura organizzativa cheprevede organi di amministrazione e di con-trollo rappresentativi dei soggetti istitutori. Leregole sulle competenze e le procedure perla designazione dei componenti degli organicollegiali dei fondi pensione di parte datorialesono definite dal DPCM del 29 ottobre 2008(per saperne di più leggi “I Fondi pensionenel pubblico impiego”).

La Vigilanza di settore

Tutti i Fondi pensione negoziali sono iscrittiall’Albo dei fondi pensione e sono vigilatidalla COVIP.

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Per saperne di più

4I Fondi pensione aperti sono forme pensioni-stiche complementari alle quali, come sugge-risce il termine “aperti”, possono iscriversitutti coloro che, indipendentemente dalla si-tuazione lavorativa (lavoratore dipendente oautonomo/libero professionista), intendanocostruirsi una rendita integrativa della pen-sione di base.

I Fondi pensione aperti sono costituiti sottoforma di patrimonio separato e autonomo ri-spetto a quello della società che li istituisce- banca, società di gestione del risparmio(SGR), società di intermediazione mobiliare(SIM) e impresa di assicurazione - e sono de-stinati esclusivamente al pagamento delleprestazioni agli iscritti; non possono essereutilizzati per soddisfare i diritti vantati dai cre-ditori della società in caso di fallimento diquest’ultima.

L’attività del Fondo pensione è disciplinatadal Regolamento. Questo documento defi-nisce gli elementi identificativi del Fondo (de-nominazione, istituzione e scopo), le caratte-ristiche (l’importo dei contributi, il metodo dicalcolo delle prestazioni – a contribuzionedefinita – le politiche di investimento, lespese per la partecipazione a carico dei de-stinatari), i profili organizzativi (il Responsa-bile del Fondo pensione e la struttura ammi-nistrativa ), i rapporti con gli aderenti (moda-lità di adesione, le informazioni da fornire agliiscritti).

Ecco cosa è importante sapere sui Fondipensione aperti

L’adesione

L’adesione a un Fondo pensione aperto è vo-lontaria e non è necessariamente legata allacondizione lavorativa; si può aderire anche seal momento non si svolge alcuna attività la-vorativa.Il lavoratore dipendente privato può aderireal Fondo aperto:• su base individuale (adesione individuale);• su base collettiva (adesione collettiva). I

lavoratori appartenenti a una determinataimpresa possono aderire al Fondo pen-sione aperto secondo quanto stabilito daicontratti di lavoro, dagli accordi o dai re-golamenti aziendali;• l’adesione su base collettiva può avve-

nire anche in forma ‘tacita’: se il lavora-tore non esprime, nei termini previsti, al-cuna scelta in merito alla destinazionedel proprio TFR viene iscritto al Fondopensione aperto individuato dall’ac-cordo/regolamento aziendale.

I lavoratori dipendenti pubblici possono ade-rire a un Fondo pensione aperto solo su baseindividuale (per saperne di più leggi “I Fondipensione nel pubblico impiego”).4Il lavoratore autonomo o libero professioni-sta può aderire soltanto su base individuale.

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I Fondi pensione aperti

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Per saperne di più

4È possibile iscrivere i familiari a carico (i co-siddetti “fiscalmente a carico”) se il Regola-mento del Fondo lo prevede anche quandonon si è iscritti a propria volta.

Trascorsi due anni dall’adesione, l’iscritto puòchiedere il trasferimento della posizione ma-turata presso un’altra forma pensionisticacomplementare senza sostenere oneri. Primadi esercitare questa facoltà, chi ha aderito informa collettiva è opportuno che verifichi lapossibilità di continuare a usufruire del con-tributo dell’azienda.

Leggi la Nota informativa che contieneulteriori informazioni sulle modalità conle quali procedere all’adesione nella se-zione Caratteristiche della forma pensio-nistica complementare - Altre informa-zioni.La Scheda sintetica, contenuta nella Notainformativa (sezione Presentazione delfondo: Destinatari) fornisce informazionisui destinatari della forma pensionistica.

La contribuzione

• Il lavoratore dipendente che aderisce subase individuale al momento dell’adesionesceglie liberamente l’importo e la periodi-cità della contribuzione (mensile, trime-strale, semestrale o annuale) che possonoessere successivamente modificati; puòversare anche il solo flusso di TFR. Egli nonha automaticamente diritto al contributodel datore di lavoro; tuttavia il datore di la-voro può comunque decidere di contri-buire al Fondo pensione.

• Il lavoratore dipendente pubblico puòversare solo il contributo individuale manon il flusso di TFR (per saperne di più leggi“I Fondi pensione nel pubblico impiego”).• Per il lavoratore dipendente che aderisce

su base collettiva i contratti e gli accordi

collettivi anche aziendali fissano le ca-ratteristiche della contribuzione e ne sta-biliscono l’importo minimo; resta fermala possibilità di contribuire in misura su-periore. Chi, oltre al flusso di TFR, versaanche il proprio contributo ottiene an-che quello del datore di lavoro stabilitodal contratto o dall’accordo collettivo diadesione.

• Il lavoratore autonomo o libero profes-sionista stabilisce liberamente l’importoe la periodicità della contribuzione; nelcorso del tempo può modificare le pro-prie scelte.

Leggi la Nota Informativa - sezione “Ca-ratteristiche della forma pensionisticacomplementare” - “Quanto e come siversa” che contiene le informazioni circal’entità della contribuzione, la periodicitàdei versamenti. Altre informazioni sullacontribuzione e sul trattamento di fine rap-porto (TFR) sono fornite nella Scheda sin-tetica, contenuta della Nota Informativa .

Gli investimenti

Al momento dell’adesione, il Fondo pensionepropone uno o più comparti di investimentocaratterizzati da diverse combinazioni di stru-menti finanziari e quindi di rischio/rendimento.La scelta non è definitiva; può essere modifi-cata trascorso almeno un anno - o dall’ade-sione o dalla successiva variazione - secondole modalità stabilite dal Fondo pensione.

La politica di investimento seguita da ciascuncomparto viene sintetizzata nel portafogliobenchmark” che definisce la percentuale delpatrimonio da impiegare nelle varie forme diinvestimento; esso costituisce un parametrooggettivo di riferimento per la verifica dei ri-sultati contenuti dalla gestione degli investi-menti.

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Per saperne di più

4I comparti sono classificati nelle seguenti ca-tegorie:• azionari (investono solo o principalmente

in azioni);• bilanciati (che in linea di massima investono

in azioni e in obbligazioni nella stessa per-centuale);

• obbligazionari (che investono solo o prin-cipalmente in obbligazioni);

• garantiti (che offrono una garanzia di ren-dimento minimo o di restituzione del capi-tale versato al verificarsi di determinatieventi, ad esempio, al momento del pen-sionamento).

Nel caso di adesioni su base collettiva il Re-golamento prevede un comparto idoneo araccogliere i flussi di TFR di coloro che aderi-scono in forma “tacita”.

La gestione degli investimenti dei comparti èeffettuata dalla società che ha istituito ilFondo, con possibilità di delega ad altri sog-getti abilitati.

Leggi la Nota Informativa che riportanella Scheda Sintetica le caratteristichedei diversi comparti e i rendimenti otte-nuti negli ultimi cinque anni (sezione Ta-vole di sintesi delle principali caratteristi-che del fondo: Proposte di investimento eRendimenti storici), la descrizione delle di-verse opzioni di investimento e il com-parto al quale viene destinato il TFR con-ferito in forma tacita. La Nota Informativacontiene informazioni di maggiore detta-glio che possono orientare meglio l’ade-rente nella scelta da effettuare (sezioniCaratteristiche della forma pensionisticacomplementare- L’investimento e i rischi connessi; sezioneInformazioni sull’andamento della ge-stione - Le politiche di investimento e lagestione dei rischi; Illustrazione dei datistorici di rischio/rendimento).

Le risorse finanziarie del Fondo pensionesono custodite presso una banca cosiddettabanca depositaria. Il gestore impartisce allabanca depositaria gli ordini di acquisto e ven-dita degli strumenti finanziari nei quali le ri-sorse vengono investite e la banca verificache tali indicazioni siano conformi alla leggeo alle norme del Regolamento del Fondopensione.

I costi

Nella fase di accumulo i costi sono finalizzatia remunerare la società per l’attività di collo-camento nonché per l’amministrazione e ge-stione del patrimonio.I costi a carico dell’aderente vengono tratte-nuti, in percentuale o in cifra fissa, dai versa-menti effettuati oppure prelevati dal patri-monio del Fondo.

Nei casi di adesioni su base collettiva o diconvenzioni con associazioni di lavoratori au-tonomi e liberi professionisti l’importo dellespese di gestione è inferiore a quello prati-cato per le adesioni individuali; di conse-guenza il rendimento netto è superiore.

Leggi la Nota informativa e la Schedasintetica (capitolo Costi).

Dal momento che i costi si rifletteranno ine-vitabilmente sull’importo della pensionecomplementare è importante che l’iscrittoesamini con attenzione l’Indicatore sinteticodei costi (ISC) – pubblicato sul sito web dellaCOVIP – che fornisce una stima delle speseche gravano a vario titolo sull’aderente nellafase di accumulo. Consultando l’ISC l’ade-rente può confrontare i costi praticati dalleforme pensionistiche complementari.

I costi applicati per il pagamento della ren-dita saranno quelli in vigore al momento del

52 I Fondi pensione aperti

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Per saperne di più

4pensionamento dell’aderente, a meno che glistessi non siano stati definiti già al momentodell’adesione e non possano essere succes-sivamente variati.

Gli strumenti di informazioneper gli iscritti

Ogni anno il Fondo pensione invia all’iscritto leinformazioni sulla sua posizione individualeme-diante la Comunicazione periodica che con-tiene tra l’altro informazioni sulla contribuzione,sull’andamento dell’investimento prescelto.Con la Comunicazione periodica l’iscritto riceveanche il Progetto esemplificativopersonaliz-zato, una stima della pensione complemen-tare al momento del pensionamento.

Le prestazioni

Nel caso l’iscritto abbia partecipato alla previ-denza complementare per almeno cinque anni,al termine dell’attività lavorativa può trasfor-mare la sua posizione individuale in rendita.

L’iscritto può anche optare per la liquidazionein capitale della posizione individuale fino aun massimo del 50% del capitale accumu-lato. Nel caso che la conversione in renditadel 70% del montante accumulato risulti in-feriore alla metà dell’importo annuo dell’as-segno sociale la prestazione può essere ero-gata interamente in capitale.

Il pagamento della rendita è effettuatodalla compagnia di assicurazione con laquale il Fondo ha stipulato una conven-zione. L’iscritto che abbia maturato il dirittoalla prestazione pensionistica può trasferirela propria posizione individuale pressoun’altra forma pensionistica complementareper avvalersi delle condizioni di erogazionedella rendita praticate da quest’ultima sepiù favorevoli.

Nel corso della fase di accumulo e nei solicasi previsti dalla legge, l’iscritto può chie-dere:• anticipazioni sulla propria posizione indivi-

duale;• il riscatto parziale o totale della posizione

individuale. Per riscattare la posizione indi-viduale prima del pensionamento occorreche cessino i requisiti di partecipazione alFondo pensione (oltre ai casi previsti dallalegge, per gli aderenti su base collettiva ilriscatto può avvenire anche a seguito di li-cenziamento o dimissioni, se previsto dalRegolamento del Fondo).

Leggi la Nota informativa - sezione Ca-ratteristiche della forma pensionisticacomplementare – Le prestazioni nella fasedi accumulo) che contiene elementi dimaggiore dettaglio sulle prestazioni du-rante la fase di accumulo.

I profili organizzativi

L’organizzazione interna di un Fondo pensioneaperto è costituita da:il Responsabile del Fondo pensione nominatodalla società deve essere in possesso di spe-cifici requisiti di onorabilità e professionalitàprevisti dalla normativa; egli verifica che la ge-stione della forma pensionistica sia svolta nel-l’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispettodella normativa, anche regolamentare e di in-dirizzo emanata dalla COVIP e delle previsionicontenute nei regolamenti; vigila sul rispettodei limiti di investimento, sulle operazioni inconflitto di interesse, sull’adozione di prassioperative idonee a meglio tutelare gli iscritti.Il Responsabile svolge la propria attività inmodo autonomo e indipendente riportandodirettamente all’organo amministrativo dellasocietà relativamente ai risultati dell’attivitàsvolta; provvede all’invio di dati e notizie sul-l’attività del Fondo richiesti dalla COVIP.

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Per saperne di più

4L’Organismo di sorveglianza previsto nel casodi adesione collettiva che comporti l’iscri-zione di almeno 500 lavoratori di una singolaazienda o di un medesimo gruppo; esso ècomposto da rappresentanti del datore di la-voro e dei lavoratori e da due membri indi-pendenti. L’Organismo deve rappresentareadeguatamente gli interessi degli aderenti everificare che l’amministrazione e la gestionedel Fondo avvengano nel loro esclusivo inte-resse.

Leggi laNota informativa (Caratteristichedella forma pensionistica complementare,

sezione Soggetti coinvolti nell’attivitàdella forma pensionistica) - che contieneinformazioni riferite agli organi del Fondo,alla società promotrice, alla banca depo-sitaria, all’impresa di assicurazione incari-cata dell’erogazione delle rendite, al revi-sore contabile e ai soggetti deputati allaraccolta delle adesioni.

Vigilanza di settore

I Fondi pensione aperti sono iscritti all’Albodei Fondi pensione e sono vigilati dallaCOVIP.

54 I Fondi pensione aperti

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5I Piani individuali pensionistici di tipo assicu-rativo (PIP) sono forme pensionistiche com-plementari esclusivamente individuali rivoltea tutti coloro che, indipendentemente dallapropria situazione lavorativa, intendano co-struirsi una rendita integrativa.

Come i Fondi pensione aperti anche i PIPsono costituiti sotto forma di patrimoni se-parati e autonomi rispetto a quello dell’im-presa di assicurazione che li istituisce e sonodestinati esclusivamente al pagamento delleprestazioni agli iscritti; non possono essereutilizzati per soddisfare i diritti vantati dai cre-ditori della società in caso di fallimento diquest’ultima.

I PIP sono istituiti dalle imprese di assicura-zione e sono realizzati mediante:• contratti assicurativi di ramo I – assicura-

zioni sulla vita - nei quali la rivalutazionedella posizione individuale è collegata auna o più gestioni interne separate;

• contratti assicurativi di ramo III - polizze ditipo unit linked - nei quali la rivalutazionedella posizione individuale è collegata alvalore delle quote di uno o più fondi in-terni detenuti dall’impresa di assicurazioneoppure al valore delle quote di OICR (or-ganismi di investimento collettivo del ri-sparmio).

Possono esistere anche forme miste – nellequali la rivalutazione della posizione indivi-duale è collegata sia a contratti di ramo I siaa contratti di ramo III.L’attività del PIP è disciplinata dalRegolamento.Questo documento, insieme alle Condizionigenerali di contratto definisce gli elementiidentificativi del PIP (denominazione, istituzionee scopo), le caratteristiche (l’importo dei con-tributi, il metodo di calcolo delle prestazioni –a contribuzione definita – le politiche di inve-stimento, le spese per la partecipazione a ca-rico dei destinatari), i profili organizzativi (il Re-sponsabile del PIP e la struttura amministrativa),i rapporti con gli aderenti (modalità di adesione,le informazioni che saranno fornite agli iscritti).I cosiddetti ‘vecchi’ PIP sono forme pensio-nistiche individuali attuate mediante contrattiassicurativi che esistevano prima dell’entratain vigore del Decreto lgs. 252/2005 (1° gen-naio 2007) e che non hanno provveduto a ef-fettuare gli adeguamenti previsti. Gli aderentipossono trasferire l’intera posizione indivi-duale maturata ad altra forma pensionisticacomplementare.

I ‘vecchi’ PIP non sono iscritti all’Albo deiFondi pensione e non sono vigilati dalla CO-VIP bensì dall’IVASS, l’Istituto per la vigilanzasulle assicurazioni . Essi non possono racco-gliere nuove adesioni.

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I Piani individuali pensionistici

di tipo assicurativo (PIP) Per saperne di più

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Per saperne di più

5Ecco cosa è importante sapere sui PIP

L’adesione

L’adesione a un PIP è volontaria, su base indi-viduale e indipendente dalla propria condi-zione lavorativa (lavoratore dipendente o au-tonomo); si può aderire anche se al momentonon si svolge alcuna attività lavorativa. I PIPnon possono essere destinatari di adesioni informa tacita.

I lavoratori dipendenti pubblici possonoaderire a un PIP solo su base individuale (persaperne di più leggi “I Fondi pensione nelpubblico impiego”).

È possibile iscrivere i familiari a carico (i co-siddetti “fiscalmente a carico”) se il Regola-mento del Fondo lo prevede anche quandonon si è iscritti a propria volta.

Leggi la Nota informativa che contieneulteriori informazioni sulle modalità conle quali procedere all’adesione nella se-zione Caratteristiche della forma pensio-nistica complementare - Altre informa-zioni.La Scheda sintetica, contenuta nella Notainformativa (sezione Presentazione delfondo: Destinatari) fornisce informazionisui destinatari della forma pensionistica.

Trascorsi due anni dall’adesione, l’iscritto puòchiedere il trasferimento della posizione ma-turata, presso un’altra forma pensionisticacomplementare, senza sostenere oneri.

La contribuzione

Il lavoratore dipendente al momento del-l’adesione sceglie liberamente l’importo e laperiodicità della contribuzione (mensile, tri-mestrale, semestrale o annuale) che possono

essere successivamente modificati; può ver-sare anche il solo flusso di TFR. Egli non haautomaticamente diritto al contributo del da-tore di lavoro, il quale può tuttavia decideredi contribuire al PIP scelto dal proprio dipen-dente.• Il lavoratore dipendente pubblico può ver-sare solo il contributo individuale ma non ilflusso di TFR (per saperne di più leggi “I Fondipensione nel pubblico impiego”).

Leggi la Nota Informativa - sezione “Ca-ratteristiche della forma pensionistica com-plementare” - “Quanto e come si versa” checontiene le informazioni circa l’entità dellacontribuzione, la periodicità dei versamenti.Altre informazioni sulla contribuzione e sultrattamento di fine rapporto (TFR) sonofornite nella Scheda sintetica, contenutadella Nota Informativa.

• Il lavoratore autonomo o libero professio-nista stabilisce liberamente l’importo e laperiodicità della contribuzione; nel corsodel tempo può modificare le propriescelte.

Gli investimenti

A seconda delle caratteristiche del PIP,l’iscritto sceglie di collegare la rivalutazionedella sua posizione individuale a:• una gestione separata;• uno o più fondi interni o OICR;• una combinazione delle due precedenti

modalità.

La gestione degli investimenti è effettuatadalla stessa impresa di assicurazione che haistituito il PIP.

Le gestioni separate sono caratterizzate dauna composizione degli investimenti tipica-mente prudenziale e, nella maggior parte dei

56 I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP)

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Per saperne di più

5casi, da una garanzia di restituzione del capi-tale versato o di un rendimento minimo. Dinorma, tale garanzia prevede il cosiddetto‘consolidamento’ annuo dei rendimenti attri-buiti (ciò significa che, se in un anno il rendi-mento della gestione è superiore a quello ga-rantito, tale maggior valore viene definitiva-mente acquisito dall’iscritto e non può essereintaccato da eventuali risultati negativi che sirealizzassero negli anni successivi).

I fondi interni e gli OICR sono strutturati se-condo diversi comparti caratterizzati da dif-ferenti combinazioni di strumenti finanziari equindi di rischio/rendimento. La scelta non èdefinitiva; può essere modificata trascorso al-meno un anno - o dalla adesione o dalla suc-cessiva variazione - secondo le modalità sta-bilite dal Fondo pensione.La politica di investimento seguita da ciascuncomparto viene sintetizzata nel “portafogliobenchmark” che definisce la percentuale delpatrimonio da impiegare nelle varie forme diinvestimento; esso costituisce un parametrooggettivo di riferimento per la verifica dei ri-sultati contenuti dalla gestione degli investi-menti.I comparti sono classificati nelle seguenti ca-tegorie:• azionari (investono solo o principalmente

in azioni);• bilanciati (che in linea di massima investono

in azioni e in obbligazioni senza ulteriorispecificazioni);

• obbligazionari (che investono solo o prin-cipalmente in obbligazioni)

Leggi la Nota Informativa che riportanella Scheda Sintetica le caratteristichedei diversi comparti e i rendimenti otte-nuti negli ultimi cinque anni (sezione Ta-vole di sintesi delle principali caratteristi-che del fondo: Proposte di investimento eRendimenti storici), la descrizione delle

diverse opzioni di investimento e il com-parto al quale viene destinato il TFR con-ferito in forma tacita. La Nota Informativacontiene informazioni di maggiore detta-glio che possono orientare meglio l’ade-rente nella scelta da effettuare (sezioniCaratteristiche della forma pensionisticacomplementare - L’investimento e i rischiconnessi; sezione Informazioni sull’anda-mento della gestione - Le politiche di in-vestimento e la gestione dei rischi; Illu-strazione dei dati storici di rischio/rendi-mento).

I costi

Nella fase di accumulo i costi sono finalizzatia remunerare l’impresa di assicurazione perl’attività di collocamento nonché per l’ammi-nistrazione e gestione del patrimonio.I costi direttamente a carico dell’aderentevengono trattenuti in percentuale sui versa-menti effettuati o in cifra fissa.I costi indirettamente a carico dell’aderentevengono trattenuti:• con riferimento ai contratti di Ramo I,

come prelievo sul rendimento della ge-stione interna separata;

• con riferimento ai contratti di Ramo III,come commissioni di gestione che inci-dono in percentuale sul patrimonio delfondo interno/OICR.

In caso di convenzioni con associazioni di la-voratori autonomi e liberi professionisti l’im-porto delle spese è inferiore a quello prati-cato normalmente; di conseguenza il rendi-mento netto è superiore.

Leggi la Nota informativa e la Schedasintetica (capitolo Costi)

Dal momento che i costi si rifletteranno ine-vitabilmente sull’importo della pensionecomplementare è importante che l’iscritto

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Per saperne di più

5esamini con attenzione l’Indicatore sinteticodei costi (ISC) – pubblicato sul sito web dellaCOVIP – che fornisce una stimadelle speseche gravano a vario titolo sull’aderente nellafase di accumulo. Consultando l’ISC l’ade-rente può confrontare i costi praticati dalleforme pensionistiche complementari.

I costi effettivamente applicati per il paga-mento della rendita saranno quelli in vigoreal momento del pensionamento dell’ade-rente, a meno che gli stessi non siano stati de-finiti già al momento dell’adesione e non pos-sano essere successivamentemodificati.

Gli strumenti di informazioneper gli iscritti

Ogni anno il PIP invia all’iscritto le informa-zioni sulla sua posizione individuale mediantela Comunicazione periodica che contienetra l’altro informazioni sulla contribuzione,sull’andamento dell’investimento prescelto.Con la Comunicazione periodica l’iscritto ri-ceve anche il Progetto esemplificativo per-sonalizzato, una stima della pensione com-plementare che riceverà al momento delpensionamento.

Le prestazioni

Nel caso l’iscritto abbia partecipato alla previ-denza complementare per almeno cinque anni,al termine dell’attività lavorativa può trasfor-mare la sua posizione individuale in rendita.L’iscritto può anche optare per la liquidazionein capitale della posizione individuale fino a unmassimo del 50% del capitale accumulato. Nelcaso in cui la conversione in rendita del 70%del montante accumulato risulti inferiore allametà dell’importo annuo dell’assegno socialela prestazione può essere erogata interamentein capitale.

Il pagamento della rendita è effettuato dal-l’impresa di assicurazione che ha istituito il PIP.L’iscritto che abbia maturato il diritto alla pre-stazione pensionistica può trasferire la propriaposizione individuale presso un’altra formapensionistica complementare per avvalersidelle condizioni di erogazione della renditapraticate da quest’ultima se più favorevoli.Nel corso della fase di accumulo e nei solicasi previsti dalla legge, l’iscritto può chie-dere:• anticipazioni sulla propria posizione indivi-

duale;• il riscatto parziale o totale della posizione

individuale.

Leggi la Nota informativa - sezione Ca-ratteristiche della forma pensionisticacomplementare – Le prestazioni nella fasedi accumulo) che contiene elementi dimaggiore dettaglio sulle prestazioni du-rante la fase di accumulo.

I profili organizzativi

L’organizzazione interna di un PIP è costi-tuita dal Responsabile del PIP nominato dal-l’impresa di assicurazione, deve essere inpossesso di specifici requisiti di onorabilitàe professionalità previsti dalla normativa;egli verifica che la gestione della formapensionistica sia svolta nell’esclusivo inte-resse degli aderenti, nel rispetto della nor-mativa, anche regolamentare e di indirizzo,emanata dalla COVIP e delle previsioni con-tenute nel Regolamento, sull’adozione diprassi operative idonee a meglio tutelare gliiscritti. Il Responsabile svolge la propria at-tività in modo autonomo e indipendente ri-portando direttamente all’organo ammini-strativo dell’impresa relativamente ai risul-tati dell’attività svolta; provvede all’invio didati e notizie sull’attività del PIP richiestidalla COVIP.

58 I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP)

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Per saperne di più

5Leggi laNota informativa (Caratteristichedella forma pensionistica complementare,sezione Soggetti coinvolti nell’attivitàdella forma pensionistica) – che contieneinformazioni riferite agli organi del PIP, allasocietà promotrice, alla banca deposita-ria, all’impresa di assicurazione incaricatadell’erogazione delle rendite, al revisorecontabile e ai soggetti deputati alla rac-colta delle adesioni.

Vigilanza di settore

I PIP sono iscritti all’Albo dei Fondi pensione esono vigilati dalla COVIP che ne approva i Re-golamenti (ma non le Condizioni generali dicontratto che sono di competenza dell’IVASS,l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).

La COVIP vigila sulla correttezza dei compor-tamenti e sulle condizioni di trasparenza e diofferta al pubblico delle imprese di assicura-zione istitutrici dei PIP. Restano comunqueferme le competenze dell’ISVAP sulle impresedi assicurazione in materia di stabilità delleimprese stesse.

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6I Fondi pensione preesistenti sono formepensionistiche complementari che, comesuggerisce il termine “preesistenti”, operavanoantecedentemente all’emanazione della nor-mativa che per la prima volta ha disciplinatoin modo organico il sistema della previdenzacomplementare, ovvero il decreto legislativon. 124 del ’93. In tale occasione, il legislatoreha consentito a questa tipologia di fondi pen-sione di continuare a operare in deroga alladisciplina generale.

Nel 2005 una legge successiva – il decreto le-gislativo n. 252/2005 (sostitutivo del decretolegislativo n. 124/1993) – ha fissato nuove re-gole per il sistema della previdenza comple-mentare prevedendo anche un graduale ade-guamento alla nuova disciplina per i Fondipensione preesistenti da realizzarsi con unapposito decreto ministeriale (decreto mini-steriale n. 62/2007).

Questi Fondi pensione rappresentano un in-sieme molto eterogeneo di forme di previ-denza complementare a carattere collettivodestinate a specifici ambiti di lavoratori. Essi sidistinguono in:• Fondi pensione preesistenti autonomi -

dotati di soggettività giuridica (associazioninon riconosciute, associazioni riconosciute,fondazioni o enti morali);

• Fondi pensione preesistenti interni –costituiti all’interno di società (banche,imprese di assicurazione) come patrimo-nio separato ex art. 2117 c.c. ovvero sol-tanto come posta contabile del passivo,per i lavoratori occupati nelle stesse so-cietà.

Ecco cosa è importante sapere sui Fondipensione preesistenti

L’adesione

L’adesione a un Fondo pensione preesistenteè volontaria e avviene mediante adesionecollettiva. Ogni Fondo pensione è rivolto adeterminate categorie di lavoratori (di unadata azienda o di un gruppo di aziende o dispecifiche categorie professionali, ad esem-pio dirigenti d’azienda, medici, ecc..).Al fondo pensione di riferimento possonoaderire anche i lavoratori assunti in prova e atempo determinato ovvero assunti in base allenuove tipologie contrattuali se previsto dal-l’accordo istitutivo stipulato tra le parti (rap-presentanti dei lavoratori e datori di lavoro) edallo Statuto. E’ possibile iscrivere anche i fa-miliari a carico (i cosiddetti “fiscalmente a ca-rico”) se lo Statuto del Fondo lo prevede.

Leggi la documentazione informativache il Fondo pensione ti consegna al mo-mento dell’adesione.6Al Fondo pensione preesistente il lavoratoredipendente può aderire anche in modo tacito:se non esprime alcuna scelta sulla destina-zione del proprio trattamento di fine rapporto(TFR) nei termini previsti dalla legge, viene au-tomaticamente iscritto alla forma pensioni-stica collettiva adottata dal contratto nazio-nale di lavoro o dall’accordo aziendale. Tra-scorsi due anni dall’adesione, si può chiedere iltrasferimento della posizionematurata pressoun’altra forma pensionistica complementaresenza sostenere oneri che limitino l’esercizio

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I Fondi pensione preesistenti

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6di tale facoltà. Chi effettua questa scelta deveperò accertarsi che può continuare a usufruiredel contributo del datore di lavoro.

La contribuzione

Per i lavoratori dipendenti la contribuzioneviene stabilita in sede di contrattazione. Il la-voratore versa al Fondo pensione preesi-stente, per il tramite del datore di lavoro:• le quote del TFR che maturano dopo l’ade-

sione;• il contributo a proprio carico nella misura

prevista dall’accordo contrattuale (fermarestando la possibilità di contribuire in mi-sura superiore);

• il contributo del datore di lavoro, il cui im-porto è previsto dall’accordo contrattuale.

È possibile versare soltanto il TFR; in tal casoil datore di lavoro non ha l’obbligo di versareil proprio contributo.

Leggi la documentazione informativache il Fondo pensione ti consegna al mo-mento dell’adesione

Gli investimenti

I Fondi pensione preesistenti possono gestirele risorse finanziarie secondo queste modalità:• in forma diretta – in questo caso la COVIP

può limitare le categorie di attività nellequali il Fondo può investire direttamente lerisorse, in funzione dell’adeguatezza dellastruttura organizzativa preposta alla valuta-zione e alla gestione del rischio degli inve-stimenti (decreto ministeriale n. 62/2007);

• mediante convenzioni – il Fondo pensionenon gestisce direttamente le risorse ma af-fida tale compito a operatori esterni spe-cializzati (banche, assicurazioni, società diinvestimento, società di gestione del rispar-mio) con i quali stipula apposite conven-zioni. Nell’amministrare le risorse affidate, i

gestori devono attenersi alle indicazioni dipolitica di investimento fissate da Consigliodi amministrazione del Fondi pensione;

• mediante la stipula di contratti assicurativilimitati al ramo vita I° assicurazioni sulladurata della vita umana), al ramo III° (unitlinked o index linked) e al ramo V° (opera-zioni di capitalizzazione) del “Codice delleassicurazioni private” (decreto legislativo n.209/2005).

In deroga alla normativa che disciplina gli in-vestimenti consentiti ai Fondi pensione dinuova istituzione (decreto ministeriale n.703/1996), i Fondi pensione preesistenti pos-sono detenere direttamente immobili nei li-miti stabiliti con la normativa di adeguamento(decreto ministeriale n. 62/2007).

I costi

Nella fase di accumulo, l’iscritto annualmentesostiene costi per le attività di amministra-zione, di gestione del patrimonio e per ognialtra spesa necessaria al funzionamento delFondo pensione.I costi non sono predeterminati ma sonoquelli effettivamente sostenuti nel corso del-l’anno; possono quindi essere accertati soloal termine dell’anno stesso.6Leggi la documentazione informativache il Fondo ti consegna al momento del-l’adesione.

Gli strumenti di informazioneper gli iscritti

Ogni anno il fondo pensione invia all’iscrittole informazioni sulla sua posizione individualemediante la Comunicazione periodica checontiene tra l’altro informazioni sulla contri-buzione e sull’andamento dell’investimentoprescelto.

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6Le prestazioni

I Fondi pensione preesistenti si basano sui se-guenti regimi previdenziali:• a contribuzione definita: la rendita pen-

sionistica è commisurata al capitale accu-mulato attraverso l’investimento dei con-tributi versati e i relativi rendimenti, comeaccade nei Fondi pensione di nuova istitu-zione. I regimi a contribuzione definita pos-sono raccogliere nuove adesioni nella pla-tea dei destinatari di riferimento ma nonpossono, di norma, ampliarla ad altreaziende o settori diversi;

• a prestazione definita: l’entità della ren-dita pensionistica è prefissata e corri-sponde a una percentuale del reddito odella pensione obbligatoria: l’ammontaredella contribuzione viene determinato diconseguenza.Per i Fondi pensione preesistenti in regimedi prestazione definita, la normativa di set-tore ha chiuso la platea di riferimento alladata del 28 aprile 1993, caratterizzandoquesti Fondi pensione con una connota-zione “a esaurimento”;di conseguenza i regimi a prestazione defi-nita si qualificano per una crescente pre-senza di pensionati rispetto agli iscritti attivi;

• forme miste: quando all’interno dellostesso Fondo pensione coesistono en-trambi i regimi previdenziali.

Nel caso l’iscritto abbia partecipato alla previ-denza complementare per almeno cinque anni,al termine dell’attività lavorativa può trasfor-mare la sua posizione individuale in rendita.L’iscritto può anche optare per la liquidazionein capitale della posizione individuale fino aun massimo del 50% del capitale accumulato.Nel caso in cui la conversione in rendita del70% del montante accumulato risulti infe-riore alla metà dell’importo annuo dell’asse-gno sociale la prestazione può essere erogatainteramente in capitale.

I Fondi pensione preesistenti possono effet-tuare direttamente il pagamento della rendita,oppure avvalersi di imprese di assicurazionecon le quali stipulano apposite convenzioni.L’iscritto che ha maturato il diritto alla presta-zione pensionistica può trasferire la propriaposizione individuale presso un’altra formapensionistica complementare per avvalersidelle condizioni di erogazione della renditapraticate da quest’ultima se più favorevoli.

Nel corso della fase di accumulo, nei soli casiprevisti dalla legge e in funzione delle carat-teristiche del Fondo pensione, l’iscritto puòchiedere:• anticipazioni sulla propria posizione indivi-

duale;• il riscatto parziale o totale della posizione

individuale; per riscattare la posizione indi-viduale prima del pensionamento occorreche cessino i requisiti di partecipazione alFondo (oltre ai casi previsti dalla legge, il ri-scatto totale può avvenire anche a seguitodi licenziamento o dimissioni, se previstodallo statuto del Fondo).

Leggi la ddooccuummeennttaazziioonnee iinnffoorrmmaattiivvaa checontiene informazioni di dettaglio sulleprestazioni.6I profili organizzativi

I Fondi pensione preesistenti autonomi sonodotati di organi di amministrazione e con-trollo nella cui composizione deve essere as-sicurato il rispetto del criterio della parteci-pazione paritetica dei rappresentanti dei la-voratori e dei datori di lavoro; essi sono inol-tre tenuti alla nomina di un Responsabile delFondo pensione.Nei Fondi pensione costituiti in forma di as-sociazione, l’organizzazione interna è com-pletata dall’assemblea che può essere costi-tuita da tutti gli iscritti o da rappresentanti deilavoratori e delle imprese.

62 I Fondi pensione preesistenti

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6I Fondi pensione preesistenti interni sono do-tati di organismi rappresentativi degli iscritti,generalmente a composizione paritetica; taliorganismi possono non essere presenti neiFondi pensione rivolti soltanto a pensionati.Essi nominano il Responsabile del Fondo (chepuò essere scelto anche tra gli esponentidella società all’interno della quale è istituitoil Fondo pensione).

Vigilanza di settore

I Fondi pensione preesistenti sono iscritti al-l’Albo dei Fondi pensione e sono vigilati dallaCOVIP. Il decreto legislativo n. 252/2005 hatrasferito alla COVIP anche la vigilanza suiFondi interni bancari e assicurativi, in prece-denza sottoposti rispettivamente alla super-visione della Banca d’Italia e dell’IVASS.

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664 I Fondi pensione preesistenti

L’adeguamento alla nuova normativa di settore

L’eterogeneità dei Fondi pensione preesistenti ha reso necessario un complessivo percorsodi adeguamento alle nuove regole del settore secondo una particolare tempistica che haprevisto:

Dall’entrata in vigore del Decreto ministeriale n. 62/2007

• Organizzazione e funzionamentoIn linea generale, tutti i Fondi pensione preesistenti hanno dovuto adeguare i propri Sta-tuti alle disposizioni di cui agli articoli 5 (assetto organizzativo), 8 (finanziamento), 11 (pre-stazioni) e 14 (riscatti e trasferimenti) del decreto legislativo n. 252/2005, fatte salve al-cune specifiche possibilità di deroga previste nel decreto ministeriale n. 62/2007.Vi sono Fondi pensione preesistenti che, anche a seguito degli interventi realizzati nelcorso degli ultimi anni, si presentano del tutto allineati al modello tipico delle formecomplementari di nuova istituzione; in tale ambito, l’assetto ordinamentale è stato, inmolti casi, impostato secondo lo schema di statuto previsto per i Fondi negoziali.In relazione a questi adeguamenti, alla COVIP è attribuito il potere di consentire specifi-che deroghe per i regimi previdenziali a prestazione definita e per i regimi previdenzialiconnotati da particolari specificità, in funzione di esigenze connesse all’equilibrio tec-nico, al rispetto del criterio di sana e prudente gestione e alla tutela degli interessi degliiscritti, ivi incluso il contenimento dei costi.

• Conferimento del TFRPer poter accogliere il conferimento del TFR i Fondi pensione preesistenti hanno dovutodotarsi, se non già esistente, di una sezione a contribuzione definita e, in caso di Fondipensione interni bancari o assicurativi, comunque costituire, se non già esistente, un pa-trimonio separato.Per il conferimento del TFR con modalità tacite, i Fondi pensione preesistenti devonoosservare la disposizione dell’articolo 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252/2005che stabilisce la creazione a tale fine di una linea di investimento a contenuto più pru-denziale che garantisca rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR; i Fondipreesistenti che fanno ricorso a gestioni assicurative possono adempiere questa dispo-sizione anche mediante inserimento (ove non già esistenti) di apposite clausole nei con-tratti assicurativi.

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• Limiti agli investimentiI Fondi pensione aziendali devono contenere entro il limite del 5% del patrimonio delfondo l’investimento in strumenti finanziari emessi dall’impresa sponsor, oppure entro illimite complessivo del 10% in caso di strumenti emessi da società del gruppo di appar-tenenza della stessa (art. 6, comma 13, lett. c, del decreto legislativo n. 252/2005).

Entro 2 anni dall’entrata in vigore del Decreto ministeriale n. 62/2007 (maggio 2009)

• Natura giuridicaAi Fondi pensione preesistenti istituiti all’interno di soggetti diversi da quelli bancari e as-sicurativi era chiesto di acquisire soggettività giuridica; ai Fondi pensione preesistenti co-stituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti era chiesto di acquisire la per-sonalità giuridica (l’obbligo non riguarda i fondi aziendali e di gruppo).

Entro 3 anni dall’entrata in vigore del Decreto ministeriale n. 62/2007 (maggio 2010)

• Limiti agli investimentiAi Fondi pensione preesistenti era chiesto di adeguarsi ai criteri e ai limiti di investimentooperanti per i Fondi pensione di nuova istituzione (art. 6, comma 13, lettere a, b e c-bis deldecreto legislativo n. 252/2005 e disposizioni decreto ministeriale n. 703/1996).

Entro 5 anni dall’entrata in vigore del Decreto ministeriale n. 62/2007 (maggio 2012)

• Modelli gestionali e banca depositariaI Fondi pensione preesistenti devono adeguarsi alle altre disposizioni degli artt. 6 (regimedelle prestazioni e modelli gestionali) e 7 (banca depositaria) del decreto legislativo n.252/2005, compatibilmente con il modello gestionale adottato.

• Investimenti immobiliari direttiI Fondi pensione preesistenti che investono direttamente in immobili devono conteneretale investimento entro il limite del 20% del patrimonio del fondo pensione stesso. LaCOVIP può accordare deroghe per specifiche esigenze coerenti con la politica di gestionee la situazione complessiva del Fondo pensione.

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COVIP SUI FONDI PENSIONECOMMISSIONE DI VIGILANZA

Con questa Guida la COVIPintende illustrarti, con unlinguaggio semplice el’aiuto di alcuni esempi,cos’è la previdenzacomplementare, quali sonole forme pensionistichecomplementari cui puoiaderire e cosa è necessarioconoscere per scegliereil piano previdenzialepiù adatto alle tue esigenze

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