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Economy & Finance


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http://www.suva.ch/qSRPm9q - SuvaRisk tutela gli assicurati dalle ripercussioni economiche degli infortuni sul lavoro e nel tempo libero e delle malattie professionali. La Suva è tenuta per legge a far fonte agli obblighi risultanti dall’attività assicurativa in ogni momento con gli investimenti attuati.

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Page 1: La copertura assicurativa della Suva - Suva - SuvaRisk

La preghiamo di esporre le presenti informazioni in un luogo ben visibile a tutti i dipendenti della Sua azienda

La copertura assicurativa della Suva

Page 2: La copertura assicurativa della Suva - Suva - SuvaRisk

Le cose importanti da sapere

Copertura assicura tiva

I dipendenti di un’azienda sono au-tomaticamente assicurati alla Suvacontro gli infortuni e le malattie pro-fessionali. Per i cittadini dell’UE oper i cittadini svizzeri domiciliati in unpaese dell’UE vi possono essere di-sposizioni particolari. Per eventualichiarimenti consigliamo di rivolgersiall’Ufficio del personale.

Sicurezza sul lavoro

I lavoratori sono tenuti per legge adassecondare il datore di lavoro nel-l’attuazione delle disposizioni antin-fortunistiche. In particolare, devonoado perare i dispositivi di protezioneindividuale e usare correttamente idispositivi di sicurezza; questi ultiminon vanno rimossi o mo di ficati senzal’autorizzazione del datore di lavoro.Il datore di lavoro deve inoltre infor-mare, consultare e coinvolgere i la-voratori prima di prendere una deci-sione in merito alla sicurezza sullavoro.

Notificare quanto prima possibile gli infortuni

Gli infortuni sul lavoro, gli infortuni nonprofessionali e le malattie professionalivanno notificati al superiore diretto oalla direzione aziendale – e questo an-che se non comportano l’interruzionedel lavoro. Il ritardo della notifica potràcomportare la riduzione parziale delleprestazioni assicurative.

Premi

Il datore di lavoro paga i premi perl’assicurazione obbligatoria contro gliinfortuni. Egli può comunque dedurredal salario del lavoratore i premi perl’assicurazione contro gli infortuni nonprofessionali. Per conoscere l’attualeimporto della detrazione dal salario,potrà rivolgersi al Suo datore di lavo-ro o all’Ufficio del personale.

Effetti della coperturaassicurativa

Infortuni sul lavoro e malattieprofessionaliI lavoratori, gli apprendisti e i praticantisono assicurati d’obbligo contro gliinfortuni sul lavoro e le malattie pro-fessionali durante l’esercizio della lo-ro attività lavorativa.

Infortuni non professionaliI dipendenti che lavorano presso undatore di lavoro per almeno 8 ore lasettimana sono assicurati d’obbligoanche contro gli infortuni non profes-sionali. I dipendenti occupati a tem-po parzi a le, la cui durata di lavoropresso uno stesso datore di lavoro èinferiore alle 8 ore settimanali, sonoassicurati contro gli infortuni sul lavo-ro, le ma lattie professionali e gli infor-tuni mentre ci si reca o si ritorna dallavo ro; non sono assicurati, invece,contro gli infortuni non professionali.

Durata della coper-tura assicurativa

Per il lavoratore assicurato contro gliinfortuni professionali e non profes- sio nali, l’assicurazione

inizia il giorno in cui comincia oavrebbe dovuto cominciare l’attivitàlavorativa. Se deve intraprendere iltragitto per recarsi al lavoro già ilgiorno precedente, l’assicurazioneinizia nel momento in cui egli si av-via al lavoro;

termina allo spirare del 30º giornosusseguente a quello in cui cessa ildiritto ad almeno la metà del salarioo alle prestazioni sostitutive del sala-rio (indennità giornaliera in caso di in-fortunio, malattia ecc.). Le indennitàgiornaliere per malattia versate daun’assicurazione indennità giornalie-ra collettiva o individuale non sonopiù considerate come salario sostitu-tivo dopo l’avvenuta risoluzione delrapporto di lavoro.

Page 3: La copertura assicurativa della Suva - Suva - SuvaRisk

Per il lavoratore assicurato soltantocontro gli infortuni sul lavoro e le ma- lat tie professionali, l’assicurazione

inizia nel momento in cui egli si avvia al lavoro e

termina nel momento in cui l’assicu-rato, cessato il lavoro, ha concluso il tragitto che deve compiere per tor-nare a casa.

Prestazioni assicurative

In caso di malattia professionale o diinfortunio, i lavoratori assicurati allaSuva hanno diritto alle seguenti pre- stazioni:

Prestazioni sanitarie e rimborsodelle spese– cura medica ambulatoriale o in o-

spedale (sala comune), con liberascelta del medico, del dentista ecc.

– mezzi o apparecchi idonei a com-pensare un pregiudizio fisico o funzio nale (per es. protesi)

– risarcimento del danno alle coseche sostituiscono una parte delcorpo o una sua funzione (per es.protesi)

– spese di viaggio, di trasporto e disalvataggio (comprese le spese diricerca e di recupero) in Svizzeranella misura in cui sono necessarie;spese di sepoltura.

Riabilitazione globaleLa persona vittima di un grave infor-tunio che, dopo la dimissione dal-l’ospedale per casi acuti necessitadi riabilitazione globale, potrà usu-fruire della necessaria assistenzanelle Cliniche di riabilitazione dellaSuva a Bellikon e Sion. L’obiettivo èquello di recuperare quanto più pos-sibile lo stato di salute dell’infortuna-to e di favorirne il reinserimento so-ciale e professionale.

Prestazioni in contantiIndennità giornaliera: 80 % dell’ul-timo salario percepito prima dell’infor-tunio a partire dal 3° giorno susse-guente l’infortunio e scalata in fun-zione del grado dell’inabilità lavorati-va.

Rendita d’invalidità: fino a massi-mo l’80 % del guadagno assicurato,scalata in funzione del grado dell’in-capacità di guadagno. Se sono sod-disfatti i relativi requisiti di legge siversano inoltre gli assegni per grandiinvalidi.

Indennità per menomazione del-l’integrità: prestazione unica in con-tanti per una menomazione impor- tante e durevole all’integrità fisica omentale conseguente ad in fortunio oa malattia professionale. L’indennitànon deve superare l’ammontare mas-simo del guadagno annuo assicuratoil giorno dell’infortunio ed è scalatasecondo la gravità della menomazio-ne.

Rendita per i superstiti: le vedovee i vedovi hanno diritto al 40 % delguadagno assicurato; gli orfani di ungenitore al 15 % e gli orfani di entram-bi i genitori al 25 % del guadagno as-sicurato; ai coniugi divorziati aventi di-ritto al sostentamento spetta sino al20 % del guadagno assicurato. L’am-mon tare globale di tali rendite nonpuò su perare il 70 % (ovvero il 90 %nel caso di coniugi divorziati aventidiritto al sostentamento) del guada-gno assicurato.

Indennità di rincaro: chi beneficiadi una rendita d’invalidità, di una ren -dita vedovile o di una rendita per or-fani ha diritto all’indennità di rincaro.

Per il calcolo dell’indennità giornalie-ra è considerato guadagno assicura-to l’ultimo salario percepito primadell’infortunio; per il calcolo delle ren-dite fa stato il guadagno realizzatodurante l’anno precedente l’infortu-nio. Il Consiglio federale fissa l’impor-to massimo del guadagno assicurato.

Riduzione delle pre-stazioni assicurative

Per gli infortuni professionali e gli in-for tuni non professionali si possonoridurre o rifiutare le prestazioni:

eccetto il contributo alle spese fune-rarie fissato per legge in caso di de-cesso, non vi è diritto a prestazioniassicurative per le lesioni che l’assi-curato si è procurato intenzional-mente;

Page 4: La copertura assicurativa della Suva - Suva - SuvaRisk

le prestazioni in contanti possonoessere ridotte – o rifiutate nei casiparticolarmente gravi – se l’assicura-to si infortuna commettendo un cri-mine o un delitto.

Nel caso di infortuni non professionalivale inoltre:se l’assicurato ha provocato l’infortu-nio per negligenza grave, le indennitàgiornaliere sono ridotte per legge durante i primi due anni successiviall’infortunio;

se l’assicurato si infortuna perché siè esposto a un pericolo straordinarioo in seguito a un atto temerario, vipotrà essere – a seconda della fatti-specie – o il rifiuto totale delle presta-zioni assicurative o la ri du zione di almeno il 50 % delle pres tazioni incontanti.

Assicurazione me-diante convenzione

Il lavoratore assicurato d’obbligocon tro gli infortuni non professionalipuò prolungare l’assicurazione, me-diante convenzione, fino a un massi-mo di sei mesi consecutivi oltre loscadere dell’assicurazione obbligato-ria. In tale modo egli evita di restaresenza cope r tura assicurativa, cosache potrebbe accadere ad esempioin caso di congedo non pagato op-pure se – nel caso di inabilità lavora-tiva parziale o totale – il salario o leprestazioni sostitutive del salario nonraggiungono insieme il 50 per centodell'ultimo salario percepito.

Il premio – attualmente pari a 25 fran-chi mensili – va pagato al più tardientro il 30° gior no successivo a quel-lo in cui cessa il diritto ad almeno lametà del salario. Le polizze di versa-mento prestampate sono disponibiliin tutte le agenzie Suva.

L’assicurazione mediante convenzio-ne accorda le medesime prestazionigarantite dall’assicurazione obbliga-toria contro gli infortuni non profes-sionali. L’assicurazione convenziona-le non copre il rischio di infortunioprofessionale durante l’esercizio diun’attività lucrativa dipendente o in-dipendente.

Assicurazione facoltativa per imprenditori

Chi svolge attività lucrativa indipen-dente nella sfera di competenza dellaSuva può stipulare l’assicurazioneper imprenditori (assicura zione facol-tativa se con do LAINF).

Assicurazione infor-tuni per disoccupati

La persona disoccupata che ha dirit-to all’indennità per disoccupazione èassicurata d’obbligo alla Suva controgli infortuni.

Assistance

Per notifiche di casi o per emergenzeal di fuori degli orari d’ufficio ci si po-trà rivolgere ad Assistance SuvaCare tel. 0848 724 144.

Informazioni

Se desidera maggiori informazioni,potrà rivolgersi al Suo datore di lavo-ro oppure alla più vicina agenzia Suva (tel. 0848 820 820).

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SuvaCasella postale, 6002 LucernaTelefono 041 419 58 51www.suva.ch

Codice1807.i – 09.10