istruzioni ministero delle finanze per la compilazione ... · compilazione del mod. 760 a decorrere...

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1 PREMESSA Per semplificare la dichiarazione i modelli sono stati predisposti su fogli singoli in modo da consentire la presentazione dei soli qua- dri compilati. É stata introdotta, inoltre la copia della dichiarazione per il contribuente. Per i soggetti che compilano la dichiarazio- ne con strumenti informatici è stato predispo- sto un modello “sintetico” (denominato 760PC) da presentare all’Amministrazione finanziaria in luogo di quello tradizionale. Il Mod. 760PC, stampato su fogli bianchi, contiene i soli dati anagrafici e reddituali del soggetto passivo di imposta, i dati di calcolo delle imposte e la firma della dichiarazione. A garanzia della leggibilità delle informazio- ni contenute nel Mod. 760PC, il contribuen- te deve conservare copia della dichiarazio- ne stampata sul modello normale. 2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MOD. 760 A decorrere dal presente periodo di imposta, il Mod. 760 deve essere presentato - utiliz- zando modelli conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze - sol- tanto dai seguenti soggetti all’imposta sul red- dito delle persone giuridiche (IRPEG): 1) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicura- zione, residenti nel territorio dello Stato; 2) enti commerciali (enti pubblici e privati, di- versi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato; 3) società di ogni tipo (tranne società sempli- ci, società e associazioni ad esse equi- parate ai sensi dell’art. 5 del Tuir) nonchè enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, con stabili organizzazioni nel territorio stesso. I soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, diversi da quelli sopra indicati, de- vono invece presentare il Mod. 760 bis. Essi sono: – enti non commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per og- getto esclusivo o principale l’esercizio di at- tività commerciali), residenti o non residenti nel territorio dello Stato; – società semplici, società e associazioni ad es- se equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir, non residenti nel territorio dello Stato; – società nonché enti commerciali non resi- denti che non hanno esercitato attività in Ita- lia mediante stabili organizzazioni. SOCIETÀ DI CAPITALI RESIDENTI IN ITALIA Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le 2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE Ministero delle Finanze Modello 760 società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi Mod. 760 anche se non hanno conseguito alcun reddito o hanno subito una perdita. Il reddito complessivo di tali società è consi- derato, ai sensi dell’art. 95 del Tuir, reddito di impresa e va determinato con i criteri sta- biliti dagli articoli da 52 a 77, salvo quanto stabilito nelle disposizioni del capo II, suc- cessive al predetto art. 95, prendendo a base l’utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di leggi speciali e apportandovi, nell’ambi- to del Mod. 760/A, le variazioni in aumen- to e in diminuzione conseguenti all’applica- zione dei menzionati criteri. Alla dichiarazione deve essere allegata la copia del bilancio - costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa -, sottoscritta, a pena di nul- lità, dal rappresentante legale o, in mancan- za da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale, cor- redata con le copie delle relazioni degli amministratori e dei sindaci o revisori e della delibera di approvazione. Se dal conto eco- nomico o dalla nota integrativa non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri ele- menti necessari per la determinazione del reddito imponibile secondo le disposizioni del Tuir, gli elementi stessi devono essere indicati in apposito prospetto (da allegare alla dichiarazione stessa). Detti soggetti devono, inoltre, compilare il Mod. 760/P per i redditi di fonte estera per- cepiti direttamente e soggetti a tassazione separata. Si ricorda che ai sensi dell’art. 5, 1° comma, n. 1-bis), del DPR 29 settembre 1973, n. 600, le società a responsabilità limitata devono indicare nominativamente i soci nel Mod. 760/N o in apposito allega- to, specificando il periodo di partecipazio- ne, se inferiore all’esercizio, e la quota per- centuale posseduta. Si fa presente che è in facoltà del contri- buente indicare solo le variazioni delle parte- cipazioni rispetto a quelle indicate nella pre- cedente dichiarazione. ENTI COMMERCIALI RESIDENTI IN ITALIA Tutti gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, sono soggetti all’IRPEG, ad esclusio- ne degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento auto- nomo, anche se dotati di personalità giuridi- ca, dei comuni, delle comunità montane, delle province e delle regioni. L’art. 87, comma 1, del Tuir individua detti enti, classificando sub lett. b), quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e, sub lett. c), quelli che non hanno per oggetto esclusi- vo o principale l’esercizio di attività com- merciali. Si fa presente che l’attività commerciale costituisce “oggetto principale” se rientra fra le finalità istituzionali dell’ente, determi- nate dalla legge istitutiva o dall’atto costitu- tivo, e non se rientra soltanto fra le attività che possono essere svolte in via sussidiaria o meramente strumentale per il consegui- mento delle finalità istituzionali; pertanto, nel caso in cui le finalità istituzionali com- prendano l’esercizio dell’attività commercia- le insieme con l’esercizio di altre attività, non è rilevante la prevalenza quantitativa dell’una rispetto alle altre. Per stabilire se l’ente ha per oggetto esclusi- vo o principale l’esercizio di attività commer- ciale, cioè se l’attività commerciale (come definita nell’art. 51 del Tuir) costituisce l’oggetto esclusivo o principale dell’ente, si deve avere riguardo all’atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittu- ra privata autenticata e, in mancanza, all’attività effettivamente esercitata (art. 87, comma 4, del Tuir). L’Amministrazione finanziaria ha in ogni caso la possibilità di accertare se l’attività effettivamente svolta rispecchi le previsioni dell’atto costitutivo o dello statuto. Gli enti commerciali sono equiparati alle società di capitali; valgono quindi le regole previste per dette società riguardo all’obbli- go della dichiarazione, anche in mancanza di reddito, ai modelli da compilare e alla documentazione da allegare. Alla dichiarazione deve essere altresì allega- ta una copia, anche fotostatica, dell’atto costitutivo o dello statuto aggiornato, se non è stata già allegata ad una precedente dichiarazione e non sono intervenute modifi- cazioni. Se l’atto costitutivo non esiste, o se è stato allegato ad una precedente dichiara- zione, occorre farne menzione nella distinta degli allegati. SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI IN ITALIA Le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territo- rio dello Stato, in quanto per la maggior parte del periodo di imposta non hanno nel territorio stesso la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’attività, sono soggetti ad imposizione in Italia soltanto per i redditi ivi prodotti, ad esclusione dei redditi esenti e di quelli sog- getti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Sono comprese tra le società, a questi effet- ti, anche le società di tipo personale e le società di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana (cfr. art. 2507 del cod. civ.). Il Mod 760 deve essere presentato dalle società nonché dagli enti commerciali che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni. I predetti soggetti, per i quali valgono le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali residenti, determinano il reddito complessivo, secondo le norme con- cernenti il reddito di impresa, assumendo a base l’apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponi- bili in Italia, considerando tali anche le plu- svalenze e le minusvalenze dei beni destina- ti, o comunque relativi alle attività commer- ciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui all’art. 87, comma 1,

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Page 1: ISTRUZIONI Ministero delle Finanze PER LA COMPILAZIONE ... · COMPILAZIONE DEL MOD. 760 A decorrere dal presente periodo di imposta, il Mod. 760 deve essere presentato - utiliz-

1PREMESSA

Per semplificare la dichiarazione i modellisono stati predisposti su fogli singoli in mododa consentire la presentazione dei soli qua-dri compilati.É stata introdotta, inoltre la copia delladichiarazione per il contribuente.

Per i soggetti che compilano la dichiarazio-ne con strumenti informatici è stato predispo-sto un modello “sintetico” (denominato760PC) da presentare all’Amministrazionefinanziaria in luogo di quello tradizionale.

Il Mod. 760PC, stampato su fogli bianchi,contiene i soli dati anagrafici e reddituali delsoggetto passivo di imposta, i dati di calcolodelle imposte e la firma della dichiarazione.A garanzia della leggibilità delle informazio-ni contenute nel Mod. 760PC, il contribuen-te deve conservare copia della dichiarazio-ne stampata sul modello normale.

2SOGGETTI OBBLIGATI ALLACOMPILAZIONE DEL MOD. 760

A decorrere dal presente periodo di imposta,il Mod. 760 deve essere presentato - utiliz-zando modelli conformi a quelli approvaticon decreto del Ministro delle finanze - sol-tanto dai seguenti soggetti all’imposta sul red-dito delle persone giuridiche (IRPEG):1) società per azioni e in accomandita per

azioni, società a responsabilità limitata,società cooperative e di mutua assicura-zione, residenti nel territorio dello Stato;

2) enti commerciali (enti pubblici e privati, di-versi dalle società, che hanno per oggettoesclusivo o principale l’esercizio di attivitàcommerciali), residenti nel territorio delloStato;

3) società di ogni tipo (tranne società sempli-ci, società e associazioni ad esse equi-parate ai sensi dell’art. 5 del Tuir) nonchèenti commerciali non residenti nel territoriodello Stato, con stabili organizzazioni nelterritorio stesso.

I soggetti all’imposta sul reddito delle personegiuridiche, diversi da quelli sopra indicati, de-vono invece presentare il Mod. 760 bis. Essisono:– enti non commerciali (enti pubblici e privati,

diversi dalle società, che non hanno per og-getto esclusivo o principale l’esercizio di at-tività commerciali), residenti o non residentinel territorio dello Stato;

– società semplici, società e associazioni ad es-se equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir, nonresidenti nel territorio dello Stato;

– società nonché enti commerciali non resi-denti che non hanno esercitato attività in Ita-lia mediante stabili organizzazioni.

■ SOCIETÀ DI CAPITALI RESIDENTIIN ITALIA

Le società per azioni e in accomandita perazioni, le società a responsabilità limitata, le

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ISTRUZIONIPER LA COMPILAZIONEMinistero delle Finanze Modello 760

società cooperative e le società di mutuaassicurazione residenti nel territorio delloStato hanno l’obbligo di presentare ladichiarazione dei redditi Mod. 760 anchese non hanno conseguito alcun reddito ohanno subito una perdita.Il reddito complessivo di tali società è consi-derato, ai sensi dell’art. 95 del Tuir, redditodi impresa e va determinato con i criteri sta-biliti dagli articoli da 52 a 77, salvo quantostabilito nelle disposizioni del capo II, suc-cessive al predetto art. 95, prendendo abase l’utile o la perdita risultante dal contoeconomico redatto a norma del codice civileo di leggi speciali e apportandovi, nell’ambi-to del Mod. 760/A, le variazioni in aumen-to e in diminuzione conseguenti all’applica-zione dei menzionati criteri.Alla dichiarazione deve essere allegata lacopia del bilancio - costituito dallo statopatrimoniale, dal conto economico e dallanota integrativa -, sottoscritta, a pena di nul-lità, dal rappresentante legale o, in mancan-za da chi ne ha l’amministrazione anche difatto, o da un rappresentante negoziale, cor-redata con le copie delle relazioni degliamministratori e dei sindaci o revisori e delladelibera di approvazione. Se dal conto eco-nomico o dalla nota integrativa non risultanoi ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri ele-menti necessari per la determinazione delreddito imponibile secondo le disposizionidel Tuir, gli elementi stessi devono essereindicati in apposito prospetto (da allegarealla dichiarazione stessa).Detti soggetti devono, inoltre, compilare ilMod. 760/P per i redditi di fonte estera per-cepiti direttamente e soggetti a tassazioneseparata.Si ricorda che ai sensi dell’art. 5, 1°comma, n. 1-bis), del DPR 29 settembre1973, n. 600, le società a responsabilitàlimitata devono indicare nominativamente isoci nel Mod. 760/N o in apposito allega-to, specificando il periodo di partecipazio-ne, se inferiore all’esercizio, e la quota per-centuale posseduta.Si fa presente che è in facoltà del contri-buente indicare solo le variazioni delle parte-cipazioni rispetto a quelle indicate nella pre-cedente dichiarazione.

■ ENTI COMMERCIALI RESIDENTI INITALIA

Tutti gli enti pubblici e privati, diversi dallesocietà, sono soggetti all’IRPEG, ad esclusio-ne degli organi e delle amministrazioni delloStato, compresi quelli ad ordinamento auto-nomo, anche se dotati di personalità giuridi-ca, dei comuni, delle comunità montane,delle province e delle regioni.L’art. 87, comma 1, del Tuir individua dettienti, classificando sub lett. b), quelli chehanno per oggetto esclusivo o principalel’esercizio di attività commerciali e, sub lett.c), quelli che non hanno per oggetto esclusi-vo o principale l’esercizio di attività com-merciali.Si fa presente che l’attività commercialecostituisce “oggetto principale” se rientrafra le finalità istituzionali dell’ente, determi-nate dalla legge istitutiva o dall’atto costitu-tivo, e non se rientra soltanto fra le attivitàche possono essere svolte in via sussidiaria

o meramente strumentale per il consegui-mento delle finalità istituzionali; pertanto,nel caso in cui le finalità istituzionali com-prendano l’esercizio dell’attività commercia-le insieme con l’esercizio di altre attività,non è rilevante la prevalenza quantitativadell’una rispetto alle altre.Per stabilire se l’ente ha per oggetto esclusi-vo o principale l’esercizio di attività commer-ciale, cioè se l’attività commerciale (comedefinita nell’art. 51 del Tuir) costituiscel’oggetto esclusivo o principale dell’ente, sideve avere riguardo all’atto costitutivo, seesistente in forma di atto pubblico o di scrittu-ra privata autenticata e, in mancanza,all’attività effettivamente esercitata (art. 87,comma 4, del Tuir).L’Amministrazione finanziaria ha in ognicaso la possibilità di accertare se l’attivitàeffettivamente svolta rispecchi le previsionidell’atto costitutivo o dello statuto.Gli enti commerciali sono equiparati allesocietà di capitali; valgono quindi le regolepreviste per dette società riguardo all’obbli-go della dichiarazione, anche in mancanzadi reddito, ai modelli da compilare e alladocumentazione da allegare. Alla dichiarazione deve essere altresì allega-ta una copia, anche fotostatica, dell’attocostitutivo o dello statuto aggiornato, se nonè stata già allegata ad una precedentedichiarazione e non sono intervenute modifi-cazioni. Se l’atto costitutivo non esiste, o seè stato allegato ad una precedente dichiara-zione, occorre farne menzione nella distintadegli allegati.

■ SOCIETÀ ED ENTI NON RESIDENTI INITALIA

Le società e gli enti di ogni tipo con o senzapersonalità giuridica, non residenti nel territo-rio dello Stato, in quanto per la maggiorparte del periodo di imposta non hanno nelterritorio stesso la sede legale o la sededell’amministrazione o l’oggetto principaledell’attività, sono soggetti ad imposizione inItalia soltanto per i redditi ivi prodotti, adesclusione dei redditi esenti e di quelli sog-getti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta oad imposta sostitutiva.Sono comprese tra le società, a questi effet-ti, anche le società di tipo personale e lesocietà di tipo diverso da quelle regolatedalla legge italiana (cfr. art. 2507 delcod. civ.).Il Mod 760 deve essere presentato dallesocietà nonché dagli enti commerciali chehanno esercitato attività in Italia mediantestabili organizzazioni.I predetti soggetti, per i quali valgono leregole previste per le società di capitali e glienti commerciali residenti, determinano ilreddito complessivo, secondo le norme con-cernenti il reddito di impresa, assumendo abase l’apposito conto economico relativoalla gestione delle stabili organizzazioni ealle altre attività produttive di redditi imponi-bili in Italia, considerando tali anche le plu-svalenze e le minusvalenze dei beni destina-ti, o comunque relativi alle attività commer-ciali esercitate nel territorio dello Stato,ancorché non conseguite attraverso le stabiliorganizzazioni, nonché gli utili distribuiti dasocietà ed enti di cui all’art. 87, comma 1,

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lett. a) e b), del Tuir e le plusvalenze relativealle partecipazioni sociali indicate nell’art.20, comma 1, lett. f), del Tuir.Alla dichiarazione devono essere allegatil’apposito conto economico relativo allagestione della stabile organizzazione e alleeventuali altre attività produttive di redditiimponibili svolte in Italia, corredato dellasituazione patrimoniale e la copia anchefotostatica (se non è stata allegata ad unaprecedente dichiarazione) dell’atto costituti-vo, accompagnata dalla traduzione in lin-gua italiana; il bilancio o rendiconto genera-le della società o ente dovrà essere esibitoin qualsiasi momento su richiesta del compe-tente ufficio finanziario.Nella dichiarazione, che va presentataanche in mancanza di reddito, vanno indi-cate le generalità di almeno un rappresen-tante per i rapporti tributari in Italia.

3 VERSAMENTI DELLE IMPOSTE

L’imposta sul reddito delle persone giuridichee l’imposta locale sui redditi devono essereversate, a norma dell’art. 3, 1° comma, nn.3 e 6, e dell’art. 8, 1° comma, n. 3, delDPR 29 settembre 1973, n. 602, allo spor-tello del concessionario del servizio dellariscossione entro il termine stabilito per lapresentazione della dichiarazione; tali impo-ste possono essere versate anche tramiteconto corrente postale, intestato al concessio-nario del servizio della riscossione, ai sensidell’art. 7 dello stesso decreto n. 602 edell’art. 2, comma 1, del DL 23 dicembre1977, n. 936, convertito dalla legge 23febbraio 1978, n. 38 (vedere in Appendicela voce “Versamenti delle imposte”).Il soggetto intestatario di conto fiscale puòeffettuare il versamento delle predette impo-ste anche mediante delega ad un’azienda dicredito, purché ubicata nello stesso ambitoterritoriale del concessionario del serviziodella riscossione, competente secondo ildomicilio fiscale del soggetto stesso (vederein Appendice la voce ”Conto fiscale”).Si ricorda che per effetto dell’art. 43-ter delDPR n. 602 del 1973, le eccedenzedell’IRPEG e dell’ILOR risultanti dalla dichia-razione dei redditi delle società ed entiappartenenti ad un medesimo gruppo posso-no essere cedute, in tutto o in parte, a una opiù società o all’ente dello stesso gruppo:l’ente o le società cessionari possono utiliz-zare dette eccedenze per il versamentodell’IRPEG e/o dell’ILOR da essi dovute.

AccontiPer effetto dell’art. 3, comma 92, dellalegge 28 dicembre 1995, n. 549, ai finidegli acconti dell’IRPEG e dell’ILOR relativi alterzo periodo d’imposta successivo a quelloin corso alla data del 12 giugno 1994(1997, per i soggetti aventi l’esercizio coin-cidente con l’anno solare), l’imposta dovutaper l’esercizio precedente va rideterminatacomputando il reddito d’impresa senza tenerconto delle esclusioni previste dal medesimoart. 3, commi da 85 e 88, e, per effettodell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 1° aprile1996, n. 239, ai f in i del l ’acconto

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ISTRUZIONIPER LA COMPILAZIONEMinistero delle Finanze Modello 760

dell’IRPEG relativo al periodo d’imposta incorso al 1° aprile 1997, non si tiene conto,nella misura del 60 per cento, delle ritenutesugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli dicui all’art. 1 del medesimo decreto legislati-vo, scomputate per il periodo d’imposta pre-cedente; mentre per i successivi periodid’imposta non si tiene conto di tali ritenutenella misura del 70 per cento dell’ammonta-re scomputato per il periodo d’imposta pre-cedente.

4PRESENTAZIONE DEL MOD. 760,DEL MOD. 760/K E DEL MOD. 760/Z

I soggett i, anche non residenti, tenutiall’approvazione del bilancio o del rendicon-to entro un termine stabilito dalla legge odall’atto costitutivo devono presentare ladichiarazione entro un mese dall’approva-zione del bilancio o rendiconto. Se il bilan-cio non è stato approvato nel termine stabili-to dalla legge o dall’atto costitutivo, ladichiarazione deve essere presentata entroun mese dalla scadenza del termine stesso.Gli altri soggetti all’imposta sul reddito dellepersone giuridiche devono presentare ladichiarazione entro sei mesi dalla fine delperiodo di imposta.In ogni altro caso ladichiarazione deve essere presentata entrosei mesi dalla fine del periodo d’imposta.La dichiarazione presentata con ritardo nonsuperiore a un mese è valida, ma si applica-no le pene pecuniarie di cui all’art. 46 delDPR 29 settembre 1973, n. 600, ridotte aun quarto. La dichiarazione presentata entronovanta giorni dalla scadenza del termineprescritto o presentata ad ufficio non compe-tente o non sottoscritta o non redatta su unostampato conforme al modello, non si consi-dera omessa agli effetti penali, ai sensidell’art. 1, 1° comma, del DL 10 luglio1982, n. 429, convertito dalla legge 7agosto 1982, n. 516.Qualora, per effetto dello scomputo delleritenute d’acconto sugli interessi, premi edaltri frutti sui depositi e conti correnti bancarie postali, si pervenga ad un’eccedenza diimposta (credito), i contribuenti interessatipossono, al fine di agevolare la proceduradi rimborso, allegare gli estratti conto banca-ri e/o postali, in originale (o fotocopieautenticate) o, in alternativa, la corrisponden-te certificazione rilasciata dal sostituto diimposta.La dichiarazione deve essere presentataall’ufficio del Comune - che è tenuto a rila-sciare ricevuta - nella cui circoscrizione sitrova il domicilio fiscale della società o ente,tenendo conto che le cause di variazionedel domicilio fiscale hanno effetto dal 60°giorno successivo a quello in cui si sono veri-ficate; può essere altresì spedita per racco-mandata al competente ufficio delle imposteo, se esistente, al Centro di Servizio e si con-sidera presentata nel giorno in cui viene con-segnata all’ufficio postale.La dichiarazione deve essere consegnata ospedita utilizzando l’apposita busta (appro-vata con decreto del Ministro delle finanze)sulla quale vanno indicati tutti i dati richiesti.Se nel periodo di imposta cui si riferisce la

dichiarazione, la società (o ente) dichiaranteè stata interessata da un’operazione di fusio-ne, quale incorporante o risultante dallafusione stessa o da un’operazione di scissio-ne, quale società beneficiaria, deve compi-lare il “Prospetto relativo alle operazioni difusione” o il “Prospetto relativo alle operazio-ni di scissione”, in distribuzione presso gliuffici delle imposte. In tali casi, sulla busta,nella quale va inserita la dichiarazione, vabarrata l’apposita casella.I soggetti che sono stati interessati ad opera-zioni di fusione o di scissione, devono alle-gare alla dichiarazione, ai sensi dell’art. 3,comma 105, della legge 28 dicembre1995, n. 549, un apposito prospetto diriconciliazione (vedere in Appendice la voce“Operazione di fus ione e sciss ione -Prospetto di riconciliazione”).Se il dichiarante, direttamente o indiretta-mente controlla società non residenti o ne ècontrollato, deve barrare l’apposita casellasulla busta nella quale va inserita la dichiara-zione.Unitamente al Mod. 760 deve essere pre-sentato il Mod. 760/K per dichiarare ilpatr imonio net to del le imprese ai f inidell’applicazione dell’imposta sul patrimoniostesso; detto modello va presentato anchequando l’imposta non è dovuta in quantoinferiore a lire 100 mila (per la sua compila-zione si rinvia alle apposite istruzioni).I soggetti che hanno operato le ritenute pre-viste dall’art. 7, comma 5, del DPR n. 600del 1973 e che, ai sensi dell’art. 9, comma6, dello stesso D.P.R. n. 600 hanno l’obbli-go di presentare la relativa dichiarazionedei sostituti di imposta (già Mod. 770 bis)contestualmente alla dichiarazione dei reddi-ti propri, devono compilare, il luogo del770 bis, il Mod. 760 Z.

5COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Il frontespizio del modello di dichiarazionecomprende quattro riquadri: il primo, relativoai dati riguardanti la società o l’ente, ilsecondo, relativo ai dati riguardanti il rap-presentante, il terzo riservato alla sottoscrizio-ne della dichiarazione ed il quarto riservatoal visto di conformità.

■ DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

In tale riquadro, in caso di fusione o di tra-sformazione, vanno indicati i dati relativi allasocietà estinta o trasformata.Codice fiscale: si ricorda che per le nuovesocietà il codice fiscale deve essere richiestoagli uffici provinciali IVA.Denominazione: va indicata la denomina-zione o la ragione sociale risultante dall’attocostitutivo; per le società irregolari o di fattonon residenti, la cui denominazione com-prende cognomi e nomi dei soci, devonoessere indicati, per ogni socio, il cognome eil nome.La denominazione deve essere riportata sen-za abbreviazioni ad eccezione della naturagiuridica che deve essere sempre indicata informa contratta (esempio: S.p.A. per Societàper Azioni).

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Stato estero di residenza: va compilato solodalle Società o enti non residenti; il “codicepaese estero” va desunto dall’elenco deipaesi esteri allegato alle presenti istruzioni. Sede legale: vanno precisati: il Comune(senza alcuna abbreviazione), la sigla dellaprovincia (per Roma: RM), la frazione, lavia, il numero civico, il codice di avviamentopostale ed il numero telefonico. La stabileorganizzazione in Italia delle società o entinon residenti deve essere indicata in luogodella sede legale; in caso di più stabili orga-nizzazioni va indicata quella in funzionedella quale è determinato il domicilio fiscale.La data di variazione va indicata se i datisono mutati rispetto alla precedente dichiara-zione; indicare solo l’anno “97” se non èstata presentata la dichiarazione relativa alperiodo di imposta precedente.Domicilio fiscale: questo dato deve essereindicato soltanto dalle società il cui domiciliofiscale è diverso dalla sede legale.La data di variazione va indicata se i datisono mutati rispetto alla precedente dichiara-zione; indicare solo l’anno “97” se non èstata presentata la dichiarazione relativa alperiodo di imposta precedente.Codici statistici:Stato: il relativo codice deve essere desuntodalla tabella A.Natura giuridica: il relativo codice deveessere desunto dalla tabella B.Situazione: il relativo codice deve esseredesunto dalla tabella D.

TABELLA A

STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL’ATTOCODICE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1 Soggetto in normale attività

2 Soggetto in liquidazione per cessa-zione di attività

3 Soggetto in fallimento o in liquida-zione coatta amministrativa

4 Soggetto estinto

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ISTRUZIONIPER LA COMPILAZIONEMinistero delle Finanze Modello 760

CODICE NATURA GIURIDICA

Soggetti residenti

13 Altre organizzazioni di persone o dibeni senza personalità giuridica(escluse le comunioni)

14 Enti pubblici economici15 Enti pubblici non economici16 Casse mutue e fondi di previdenza,

assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica

17 Opere pie e società di mutuo soc-corso

18 Enti ospedalieri19 Enti ed istituti di previdenza e di as-

sistenza sociale20 Aziende autonome di cura, soggior-

no e turismo21 Aziende regionali, provinciali, co-

munali e loro consorzi22 Società, organizzazioni ed enti co-

stituiti all’estero non altrimenti classi-ficabili, con sede dell’amministra-zione od oggetto principale in Italia

23 Società per azioni, aziende specia-li e consorzi di cui agli artt. 23, 25e 60 della legge 8 giugno 1990,n. 142

Soggetti non residenti

30 Società semplici, irregolari e di fatto31 Società in nome collettivo32 Società in accomandita semplice33 Società di armamento35 Società in accomandita per azioni36 Società a responsabilità limitata37 Società per azioni

Eventi eccezionali: nella casella relativa aglieventi eccezionali deve essere indicato ilcodice:1 dai contribuenti che, esercitando una atti-vità imprenditoriale, commerciale, artigiana-le o comunque economica, ovvero una libe-ra arte o professione, ed avendo opposto unrifiuto a richieste di natura estorsiva o,comunque, non avendovi aderito, subiscononel territorio dello Stato un danno a benimobili o immobili in conseguenza di fattidelittuosi commessi, anche al di fuori dell’esi-stenza di un vincolo associativo, per il perse-guimento di un ingiusto profitto. Per le vittimedelle suddette richieste estorsive l’art. 4-bisdel DL 27 settembre 1993, n. 382, conver-tito dalla legge 18 novembre 1993, n.468, ha disposto la proroga di trecentogiorni dei termini di scadenza degli adempi-menti fiscali ricadenti entro un anno dalladata dell’evento lesivo;2 dai contribuenti colpiti dagli eventi alluvio-nali della prima decade del mese di novem-bre 1994, per i quali è stato disposto conDL 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dallalegge 29 novembre 1995, n. 507, il differi-mento dei termini relativi ai versamenti dinatura tributaria.3 dai contribuenti interessati dagli eventi allu-vionali verificatisi nel mese di giugno 1996,per i quali il D.L. 6 settembre 1996, n. 467,convertito dalla legge 7 novembre 1996, n.569, ha stabilito il differimento dei terminirelativi ai versamenti ed agli adempimenti dinatura tributaria. Con Decreto 25 novembre1996, pubblicato nella G.U. del 30.11.96,n.281, sono stati disciplinati le modalità ed itermini di ripresa della riscossione delleimposte sospese.

■ DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Nel secondo riquadro del frontespizio,riguardante i dati del rappresentante dellasocietà o dell’ente, devono essere indicati idati anagrafici, il codice fiscale e il codicecarica, rivestita all’atto della dichiarazione,del rappresentante s tesso. A tal i f ini,nell’apposito spazio si dovrà barrare ilcodice:1 se si tratta di rappresentante legale o difatto;2 se si tratta di curatore fallimentare;3 se si tratta di liquidatore;4 se si tratta di rappresentante nominato insocietà con sede all’estero.L’apposito spazio riservato alla data di de-correnza della carica, va compilato solo se ilrappresentante è diverso da quello indicatonella dichiarazione relativa al precedente pe-riodo di imposta.Nell’apposito spazio riservato alla indicazio-ne della residenza anagrafica, va indicato ilcomune di residenza del rappresentante; nelcaso in cui il comune di residenza sia diver-so da quello di domicilio fiscale deve essereindicato quest’ultimo.I dati relativi alla residenza anagrafica, o sediverso, al domicilio fiscale, vanno indicatisolo se variati rispetto alla precedentedichiarazione dei redditi o se la dichiarazio-ne stessa non è stata presentata.Quando i rappresentanti sono più di uno, inallegato a parte devono essere indicati gli altri,

TABELLA B

TABELLA D

CODICE NATURA GIURIDICA

Soggetti residenti

1 Società in accomandita per azioni2 Società a responsabilità limitata3 Società per azioni4 Società cooperative e loro consorzi

iscritti nei registri prefettizi e nelloschedario della cooperazione

1 5 Altre società cooperative1 6 Mutue assicuratrici1 7 Consorzi con personalità giuridica1 8 Associazioni riconosciute1 9 Fondazioni

10 Altri enti ed istituti con personalità giuridica

11 Consorzi senza personalità giuri-dica

12 Associazioni non riconosciute e co-mitati

SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE

CODICE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE

1 Periodo d’imposta in cui ha avuto inizio la li-quidazione per cessazione di attività, per falli-mento o per liquidazione coatta amministrativa

2 Periodi d’imposta successivi a quello di di-chiarazione di fallimento o di messa in liqui-dazione

3 Periodo d’imposta in cui ha avuto termine la li-quidazione per cessazione di attività, per falli-mento o per liquidazione coatta amministrativa

4 Periodo d’imposta in cui si è verificata l’estin-zione del soggetto per fusione o incorpora-zione

5 Periodo d’imposta in cui è avvenuta la trasfor-mazione da società soggetta ad IRPEG in so-cietà non soggetta ad IRPEG o viceversa

6 Periodo normale d’imposta

7 Periodo d’imposta in cui si è verificata l’estin-zione del soggetto per scissione totale

8 Periodo di imposta in cui si è deliberato lo scio-glimento agevolato ai sensi dell’art. 3 comma38, della legge n. 662 del 1996.

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fornendo, per ciascuno, i medesimi dati richiestinel riquadro riportato nel frontespizio. I suddettidati devono essere riportati solo se variati rispet-to alla precedente dichiarazione dei redditi.

■ SOTTOSCRIZIONE DELLADICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere sottoscritta nelfrontespizio del Mod. 760, a pena di nullità,dal rappresentante legale della società o en-te dichiarante e in mancanza da chi ne hal’amministrazione anche di fatto, o da un rap-presentante negoziale; per le società o entiche non hanno in Italia la sede legale o am-ministrativa né l’oggetto principale dell’attivitàla dichiarazione può essere sottoscritta da unrappresentante per i rapporti tributari in Italia.Tale sottoscrizione deve essere ripetuta anchenei singoli modelli aggiuntivi compilati.Si richiama l’attenzione sull’obbligo di indi-care nel Mod. 760 quali modelli sono staticompilati.Se presso la società o l’ente esiste il collegiosindacale o altro organo di controllo ladichiarazione deve essere sottoscritta anchedal presidente del collegio sindacale odell’organo di controllo (ovvero, se questonon è collegiale, da tutti i componenti). Ovemanchi tale sottoscrizione la dichiarazione èugualmente valida ma si applica la penapecuniaria da lire 300 mila a 3 milioni.Si richiama l’attenzione sulle sanzioni penalicomminate dagli articoli 1 e 4 del DL 10luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge7 agosto 1982, n. 516, a carico di coloroche omettono di presentare una dichiarazio-ne cui sono obbligati ai fini delle imposte suiredditi o indicano nelle scritture contabili cor-rispettivi in misura inferiore a quella reale perun ammontare superiore ai limiti fissati dallalegge ovvero che danno luogo alle fattispe-cie elencate nel citato art. 4.L’ultimo riquadro, che interessa le societàcooperative e loro consorzi, è riservato alvisto di conformità del centro autorizzato diassistenza o di un professionista che prestal’assistenza fiscale.

6LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DELREDDITO D’IMPRESA

La disciplina applicabile al reddito d’impresaha subito importanti modifiche per effettodell’emanazione dei seguenti provvedimenti:– legge 28 dicembre 1996, n. 549, riguar-

dante misure di razionalizzazione della fi-nanza pubblica;

– decreto-legge 20 giugno 1996, n.323, convertito della legge 8 agosto1996, n. 425, riguardante disposizioniurgenti per il risanamento della finanzapubblica;

– legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguar-dante misure di razionalizzazione della fi-nanza pubblica per l’anno 1997;

– decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,riguardante disposizioni urgenti in materiatributaria, a completamento della manovradi finanza pubblica per l’anno 1997.

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ISTRUZIONIPER LA COMPILAZIONEMinistero delle Finanze Modello 760

1. Ammortamento finanziario dei benigratuitamente devolvibili

L’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 31dicembre 1996, n. 669 ha apportatomodificazioni all’art. 69 del Tuir, che disci-plina l’ammortamento finanziario dei benigratuitamente devolvibili, e al comma 2dell’art. 73 dello stesso Tuir, relativo allospeciale regime di accantonamento previ-sto per le imprese concessionarie dellacostruzione e dell’esercizio di opere pubbli-che.Con riguardo all’art. 69 si rileva che, inbase alla nuova formulazione del comma 1di detta norma, l’ammortamento finanziariodei beni gratuitamente devolvibili è oraconsentita soltanto in alternativa (e non piùin aggiunta) all’ammortamento tecnico dicui agli artt. 67 e 68 del Tuir.Si fa presente che l’alternatività tra ammor-tamento finanziario e ammortamento tecni-co può operare anche per singolo bene oper categoria omogenea di beni, al fine ditener conto della difformità tra il normaleperiodo di deperimento e consumo deibeni (come stimato dai coefficienti tabellari)e durata (maggiore o minore) della conces-sione.Qualora nel corso dell’ammortamento finan-ziario il bene venga sostituito, si procederàad ammortizzare il costo del nuovo benecomputando le quote costanti di ammorta-mento finanziario sulla base del numero deiresidui anni di durata della concessione e ilcosto non ammortizzato del bene sostitutivopotrà essere dedotto nell’esercizio di sostitu-zione.Considerato che la modifica in esameopera a decorrere dall’esercizio in corsoalla data del 31 dicembre 1996, anche inrelazione ai beni il cui processo di ammor-tamento sia iniziato in periodi di impostaprecedenti, il comma 2 del citato art. 1contiene disposizioni di carattere transitoriovolte a disciplinare le situazioni in cui leimprese abbiano dedotto negli esercizi pre-cedenti quote di ammortamento finanziarioin aggiunta a quelle di ammortamento tec-nico.In tal caso, relativamente a ogni singolobene o categoria omogenea di beni,occorrerà confrontare il costo e l’ammonta-re delle quote complessivamente dedotte(che si considera già ammortizzato): l’ecce-denza, se positiva, costituisce il costo nonammortizzato, che potrà essere dedotto aisensi dell’art. 69 ovvero a scelta ai sensidegli artt. 67 o 68 (computando le quotedi ammortamento con riferimento al costodei beni al lordo delle quote di ammorta-mento già dedotte); se invece l’eccedenzaè la stessa, concorrerà a formare il redditonel periodo di imposta in corso alla datadel 31 dicembre 1996, indipendentementedalla modalità di contabilizzazione adotta-ta.Si abbia, ad esempio, il caso di un bene,gratuitamente devolvibile al termine di unaconcessione iniziata nel 1992 e di durataventennale.Detto bene, di costo 1.000, è stato ammor-tizzato fino al 1995, ai sensi dell’art. 67del Tuir. per 400 e, ai sensi del successivoart. 69, per 200.

Qualora il contribuente scelga l’ammorta-mento tecnico, il cui coefficiente sia, adesempio, del 10 per cento, la quota massi-ma deducibile nei periodi 1996, 1997,1998 e 1999 sarà di 100. Qualora, inve-ce, venga scelto l’ammortamento finanzia-rio, il contribuente potrà dedurre in ciascunperiodo, dal 1996 al 2003, una quotapari a 50 (in tal caso l’ammortamentofinanziario sarà esaurito prima della sca-denza della concessione) ovvero potrà ride-terminare la quota costante in funzione deiresidui anni della concessione.Si fa presente che il computo dell’ecceden-za potrà essere effettuato anche con riferi-mento all’intera concessione (considerandocioè il complesso dei beni). In tal casol’eccedenza positiva, che rappresental ’ammontare compless ivo ancora daammortizzare, potrà essere attribuita a cia-scun bene o categoria di beni in proporzio-ne all’importo da ammortizzare di ciascunodi essi.Si fa presente che con l’ulteriore modificarecata al comma 2 dello stesso art. 69 èstato stabilito che, ai fini dell’individuazionedella quota costante di ammortamentofinanziario, il numero di anni di duratadella concessione per cui suddividere ilcosto dei beni deve essere determinatoconteggiando come tali anche le frazioni dianno. Detta modifica, che decorre dalperiodo di imposta in corso al 31 dicem-bre 1996, esplica effetti con riferimentoalle concessioni che abbiano inizio in taleperiodo.Per quanto attiene alle modifiche apportateallo speciale regime di accantonamentoprevisto dal comma 2 dell’art. 73 del Tuirnei confronti delle imprese titolari di conces-sioni per la costruzione e l’esercizio diopere pubbliche, si rileva che la deduzionedell’accantonamento ad apposito fondo afronte delle spese di ripristino o di sostitu-zione di ciascun bene gratuitamente devol-vibile è ridotta dal 10 al 5 per cento delcosto e non è più ammessa quando ilfondo ha raggiunto l’ammontare complessi-vo delle spese relative al bene medesimosostenute negli ultimi due esercizi (1995 e1996).

2. Contributi o liberalità (art. 55, comma 3,lett. b), del Tuir)

A decorrere dal periodo di imposta in corsoalla data di entrata in vigore della legge 28dicembre 1995, n. 549, i contributi spettan-ti a norma di legge esclusivamente in contoesercizio, anche se erogati da soggettidiversi dallo Stato o da altri enti pubblici,sono considerati ricavi; ciò per effetto dellemodifiche recate dall’art. 3, comma 103,lett. a), della predetta legge all’art. 53,comma 1, lett. f), del Tuir.Va ricordato che, ai sensi dell’art. 9, comma1, lett. a), del DL 20 giugno 1996, n.323, convertito dalla legge 8 agosto 1996,n. 425, i proventi di cui all’art. 55, comma3, lett. b), del Tuir, incassati a decorrere dalperiodo di imposta in corso al 20 giugno1996, per la parte che non è accantonatain un’apposita riserva, concorrono a formareil reddito nell’esercizio in cui sono stati incas-

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sati o in quote costanti nell’esercizio in cuisono stati incassati e nei successivi ma nonoltre il quarto anziché, come nella previgen-te normativa, non oltre il nono.

3. Regime della ritenuta applicabile sui ca-pitali derivanti da contratti di assicura-zione sulla vita e di capitalizzazione (art.3, comma 113, legge n. 549 del 1995)

L’art. 3, comma 113, della legge 28 dicem-bre 1995, n. 549 ha modificato il regimedella ritenuta applicabile sui capitali corri-sposti in dipendenza di contratti di assicura-zione sulla vita e di capitalizzazione, dispo-nendo che, nei confronti dei soggetti chepercepiscono i suddetti capitali nell’eserciziodi attività commerciali, la ritenuta del 12,50per cento prevista dell’art. 6 della legge 26settembre 1985, n. 482, si applica a titolodi acconto.La modifica in questione riguarda i contrattistipulati a decorrere dalla data di entrata invigore della legge n. 549 del 1995.Pertanto, sui capitali derivanti da contratti sti-pulati anteriormente a tale data la ritenutacontinuerà ad applicarsi a titolo d’impostaanche se percepiti successivamente.

4. Erogazioni liberali a favore delle fonda-zioni di diritto privato operanti nel setto-re musicale (art. 25, comma 2, D.Lgs n.367 del 1996)

L’art. 25, comma 2, del Decreto Legislativo29 giugno 1996, n. 367 stabilisce che illimite del 2 per cento previsto dagli artt. 13bis, comma 1, lettera i) e 65, comma 2, let-tera c-quinques) del Tuir è elevato al 30 percento per le somme versate al patrimoniodella fondazione di diritto privato derivantedalla trasformazione degli enti di prioritariointeresse nazionale operanti nel settore musi-cale al momento della sua costituzione, perle somme versate come contributo allagestione della fondazione nell’anno in cui èpubblicato il decreto che approva la trasfor-mazione e per le somme versate come con-tributo alla gestione della fondazione per itre periodi di imposta successivi alla data dipubblicazione del decreto che approva latrasformazione.

5. Soppressione agevolazioni tributarie afavore delle cooperative (art. 3, comma47, legge n. 662 del 1996)

A decorrere dal periodo d’imposta in corsoalla data del 31 dicembre 1996, sono sop-presse, per effetto dell’art. 3, comma 47,della legge 23 dicembre 1996, n. 662, leagevolazioni tributarie previste dal primo esecondo comma dell’art. 12 del DPR n. 601del 1973.Pertanto, per le società cooperative e loroconsorzi, diversi da quelli indicati negli artt.10 e 11 del DPR n. 601, non sarà più ope-rante la riduzione di un quarto delle aliquoteIRPEG e ILOR ovvero, in luogo di detta ridu-zione ai fini ILOR, l’applicazione delle dedu-zioni previste dall’art. 120, , comma 4, delTuir .

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ISTRUZIONIPER LA COMPILAZIONEMinistero delle Finanze Modello 760

6. Limiti di deducibilità previsti per i costi ele spese relativi alle autovetture, agliautoveicoli, ai ciclomotori e ai motocicli.

L’art. 3, comma 33, della legge 23 dicem-bre 1996, n. 662, ha disposto la estensio-ne alle società in nome collettivo e in acco-mandita semplice dei limiti di deducibilitàprevisti per le imprese individuali dal comma10, primo periodo, dell’art. 67 del Tuir rela-tivamente alle autovetture, agli autoveicoli,ai motocicli e ai ciclomotori. Per effetto delledisposizioni di cui all’art. 95, comma 2, delTuir tali limiti si applicano anche alla societàdi capitali ed enti commerciali.Tale limitazione opera a decorrere dal perio-do d’imposta in corso alla data del 31dicembre 1996 e si applica anche ai veico-li acquisiti in periodi d’imposta precedenti.Si precisa che i limiti di decucibilità di cui alcomma 10, primo periodo, dell’art. 67 delTuir si applicano anche alle società aventiad oggetto l’attività di agenzia o di rappre-sentanza di commercio.La riduzione al 50 per cento dell’ammontaredelle spese deducibili riguarda esclusiva-mente gli autoveicoli ed autovetture indicatinell’art. 54, comma 1, lettere a), c) ed m),del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, di cilindrata non superiore a 2000centimetri cubici ovvero a 2500 centimetricubici se con motore diesel nonché ai ciclo-motori e ai motocicli di cilindrata non supe-riore a 350 centimetri cubici.Resta salva la facoltà di richiedere la classi-ficazione degli autoveicoli indicati nell’arti-colo 54, comma 1, lett. c), del nuovo codi-ce della strada tra quelli di cui alla lett. d)dello stesso articolo (autocarri) qualora lepersone che viaggiano sull’autoveicolo assu-mano una funzione di servizio rispetto aibeni trasportati. La diversa classificazionepuò essere richiesta a cura dell’interessatosottoponendo gli autoveicoli a visita e provapresso gli uffici provinciali della motorizza-zione civile.In ordine alla individuazione dei costi edelle spese oggetto di limitazione si precisache la riduzione al cinquanta per centodell’ammontare deducibile riguarda i costirelativi all’acquisto (quota di ammortamento)nonché le spese relative ai canoni di loca-zione anche finanziaria e di noleggio eall’impiego dei beni suddetti intendendosiper tali tutte le spese necessarie per l’utilizzodel bene. Rientrano quindi nelle spese diimpiego, ad esempio, le spese per il carbu-rante e i lubrificanti che, per effetto delladisposizione in commento, sono deducibilial cinquanta per cento, mentre restano dedu-cibili nella misura del cento per cento lespese di manutenzione, riparazione e custo-dia, nonché le altre spese relative ai veicoli(quali assicurazione R.C. auto, tassa di pos-sesso, di immatricolazione e pedaggi auto-stradali).Per espressa previsione normativa sonocomunque esclusi dalla disciplina limitativain oggetto gli autoveicoli, i ciclomotori e imotocicli adibiti a uso pubblico, quelli desti-nati a essere utilizzati esclusivamente comestrumentali nell’attività propria dell’impresa equelli dati in uso promiscuo ai dipendenti,intendendo per tali quelli senza i quali l’atti-vità stessa non può essere esercitata, quali,

ad esempio, le autovetture delle imprese cheeffettuano noleggi ovvero attività di scuolaguida.Per effetto della prevista limitazione delladeducibilità delle quote di ammortamento iveicoli in questione devono considerarsirelativi all’impresa nella medesima misura.Pertanto, anche la plusvalenza o la minusva-lenza derivante dalla cessione del veicolorileva ai fini fiscali al cinquanta per cento.Qualora il veicolo sia ad uso promiscuosolo in alcuni dei periodi di tempo in cui èposseduto, la plusvalenza o la minusvalenzarileva ai fini fiscali in misura proporzionaleal rapporto tra ammortamento dedotto equello complessivamente effettuato. Adesempio, nel caso in cui la plusvalenza rea-lizzata sia di 1.200, l’ammortamento com-plessivo di 10.000, di cui 7.500 giàdedotto, la quota di plusvalenza rilevante aifini fiscali sarà pari a 1.200 x 7.500 :10.000 = 900.

7. Veicoli concessi in uso ai dipendenti

Per quanto riguarda i veicoli concessi in usoai dipendenti occorre distinguere le seguentitre ipotesi di utilizzo:• qualora i veicoli siano stati concessi in uso

esclusivo ai dipendenti, ferma restandol’assoggettabilità a tassazione in capo aidipendenti medesimi di un importo deter-minato secondo il criterio del costo specifi-co di cui all’art. 48, comma 3, del Tuir,l’impresa potrà far concorrere i costi e lespese sostenuti alla determinazione delreddito, quale spesa per prestazione dilavoro dipendente, ai sensi dell’art. 62,comma 1, del Tuir, indipendentementedalla cilindrata dei veicoli nei limiti delcosto specifico che costituisce reddito peril dipendente;

• qualora i veicoli siano usati dai dipendentipromiscuamente per l’uso personale e perquello aziendale, è necessario anzituttooperare una distinzione tra il criterio di tas-sazione applicabile ai dipendenti e quellodi deduzione appl icabi le da par tedell’impresa che ha concesso in uso ilbene stesso.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, aifini della tassazione per il periodo d’imposta1996 deve essere assunto, quale compensoin natura, il costo specifico sostenuto daldatore di lavoro determinato ai sensidell’art. 48, comma 3, del Tuir mentre, adecorrere dal periodo d’imposta 1997, ilcompenso in natura da attribuire a dettidipendenti deve invece essere stabilito aisensi dell’art. 48, comma 3-bis, dello stessoTuir (vedi circolare n. 29/E del 7 febbraio1997).Per quanto riguarda l’impresa, se i veicoli dicui trattasi sono di cilindrata superiore a2000, a 2500 se con motore diesel, ovve-ro a 350 centimetri cubici per i motocicli,l’ammontare dei costi e delle spese imputabi-le all’uso personale o familiare del dipen-dente può essere dedotto dall’impresa, aisensi dell’art. 62, comma 1, del Tuir, per laparte eccedente il costo specifico che costi-tuisce reddito per il dipendente; la restanteparte dei costi e spese relativi agli stessi vei-coli non sono deducibili.

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Qualora, invece, siano dati in uso promi-scuo veicoli di cilindrata non superiore a2000 o a 2500 se con motore diesel, ovve-ro a 350 centimetri cubici, se trattasi dimotocicli, ferma restando la deduzione dellaparte di costi e spese quale retribuzione innatura al dipendente, secondo le modalitàsopra esposte, le società possono fruiredella deduzione in misura integrale dellarestante parte degli stessi. Tuttavia, anche con riferimento a questi ultimisoggetti, se i veicoli sono stati concessi inuso promiscuo soltanto per una parte delperiodo d’imposta, la deducibilità dei costie delle spese riferentesi al periodo in cui nonvi è stato tale uso promiscuo è ammessa inmisura non superiore al 50 per cento delloro ammontare;• qualora, infine, i veicoli siano stati conces-

si ai dipendenti per uso esclusivamenteaziendale, ai fini della deduzione deicosti e delle spese da parte dell’impresa sirende applicabile il regime fiscale previstodall’art. 67, comma 8 bis, del Tuir, se sitratta di veicoli di cilindrata superiore a2000 o a 2500 se con motore diesel,ovvero a 350 centimetri cubici per i moto-cicli, e quello previsto dallo stesso art. 67,comma 10, se trattasi di veicoli con moto-re non superiore alle predette cilindrate.

8. Contributo del 15 per cento dovuto daidatori di lavoro

Il comma 194 dell’art. 1 della citata leggen. 662 del 1996 ha previsto che i datori dilavoro che non abbiano versato i contributidi previdenza e assistenza sociale sulle con-tribuzioni e somme di cui all’art. 9-bis,comma 1, del d.l. 29 marzo 1991, conver-tito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166,come sostituito dal comma 193 dell’art. 1della stessa legge n. 662 del 1996, sonotenuti al pagamento di un importo pari al 15per cento dei predetti contributi e somme.Il pagamento dell’importo in questione deveessere effettuato in 18 rate bimestrali conse-cutive di eguale importo, a partire dal 20febbraio 1997.Il predetto importo, ove imputato al contoeconomico, è deducibile ai fini della deter-minazione del reddito d’impresa ai sensidell’art. 62 del Tuir (spese per prestazioni dilavoro). Si ricorda, tuttavia, che per espressaprevisione del quarto periodo dello stessocomma 194 dell’art. 1 della legge n. 662,è possibile imputare il predetto importo, inparti uguali, al conto economico degli eser-cizi nei quali abbiano scadenza le rate dipagamento. Per tanto, la deducibi l i tàdell’importo in questione può essere operataanche nel periodo d’imposta in cui abbiainizio la procedura di rateizzazione e neisuccessivi periodi in cui la stessa proceduraabbia corso.

9. Disciplina delle società non operative

La disciplina delle società non operative, dicui all’art. 30, della legge 23 dicembre1994, n. 724, è stata modificata dall’art.3, comma 37, della legge 23 dicembre1996, n. 662.

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ISTRUZIONIPER LA COMPILAZIONEMinistero delle Finanze Modello 760

Le modifiche introdotte incidono, fra l’altrosull’ambito soggettivo della disciplina stessa(la cui applicazione viene estesa anche allesocietà in nome collettivo e alle società inaccomandita semplice), sui criteri di indivi-duazione delle società non operative e, inol-tre, sulle modalità di determinazione del red-dito imponibile minimo. Tali modifiche siapplicano a decorrere dal periodo d’impo-sta in corso alla data del 15 settembre1996.Sono definite società non operative lesodietà e gli enti che, ove ricorrano i presup-posti di carattere oggettivo, rivestano unadelle seguenti forme giuridiche: società perazioni, società in accomandita per azioni,società a responsabilità limitata, società innome collettivo, società in accomandita sem-plice e società ad esse equiparate ai sensidell’art. 5 del Tuir (società di armamento esocietà di fatto), società ed enti di ogni tiponon residenti, con stabile organizzazione nelterritorio dello Stato. A tali soggetti si appli-ca la suddetta disciplina indipendentementedal regime contabile adottato.Sono esclusi dalla disciplina delle societànon operative:1) i soggetti ai quali per la particolare atti-

vità svolta, è fatto obbligo di costituirsisotto forma di società di capitali, come,ad esempio:

• le società finanziarie di cui all’art. 106del D.Lgs n. 385 del 1993;

• i Centri autorizzati di assistenza alleimprese e ai lavoratori dipendenti e pen-sionati cui all’art. 78 della legge n. 413del 1991;

• le società sportive che, dovendo stipularecontratti con atleti professionisti, sonocostituite nella forma di società per azionio di società a responsabilità limitata aisensi dell’art. 10 della legge 23 marzo1981, n. 91;

• le società per azioni costituite da enti loca-li territoriali di cui all’art. 22 della legge 8giugno 1990, n. 142, e dell’art. 12,comma 1, della legge 23 dicembre1992, n. 498;

2) i soggetti che non si trovano in un perio-do di normale svolgimento dell’attività.

Si precisa che va considerato periodo dinormale svolgimento dell’attività quello in cuiè stata svolta l’attività produttiva previstadall’oggetto sociale. Pertanto, non si consi-dera periodo di normale svolgimentodell’attività:• quello da cui decorre la messa in liquida-

zione ordinaria, ovvero l’inizio della pro-cedura di liquidazione coatta amministrati-va o fallimentare. In proposito si precisache il periodo che precede quello in cuiha avuto inizio la liquidazione è conside-rato “normale” anche se di durata inferio-re a quella prevista ordinariamente. Va,altresì, considerato periodo di normalesvolgimento dell’attività quello relativo adun esercizio di durata inferiore a quellastabilita nell’atto costitutivo a causa dimodifiche che interrompono la duratadell’esercizio medesimo senza incidere sultipo di attività svolta, come avviene, adesempio, nei casi di trasformazione, fusio-ne e scissione;

• que l l i success iv i a l pr imo per iodod’imposta qualora la società, in tali

periodi, non abbia ancora iniziato l’atti-vi tà produtt iva prevista dall ’oggettosociale ad esempio perché: la costruzio-ne dell’impianto da utilizzare per lo svol-gimento dell’attività si è protratta oltre ilprimo periodo di imposta – per causenon dipendenti dalla volontà dell’impren-ditore –; non sono state concesse leautorizzazioni amministrative necessarieper lo svolgimento dell’attività, a condi-zione che le stesse siano state tempesti-vamente richieste; viene svolta esclusiva-mente una attività di ricerca propedeuti-ca allo svolgimento di altra attività pro-duttiva di beni e servizi, sempreché l’atti-vità di ricerca non consenta di per sé laproduzione di beni e servizi e quindi larealizzazione di proventi.

Si fa presente, inoltre, che va consideratoperiodo di normale svolgimento dell’attivitàanche quello in cui la società ha affittato oconcesso in usufrutto l’unica azienda posse-duta ovvero ha affittato i terreni agricoli diproprietà;3) i soggetti che si trovano nel primo perio-

do d’imposta coincidente con l’aperturadella partita I.V.A., a prescindere dall’ini-zio dell’attività produttiva;

4) le società in amministrazione controllata ostraordinaria, relativamente ai periodi diimposta interessati da tali procedure;

5) le società e gli enti i cui titoli sono nego-ziati nei mercati regolamentati italiani;

6) le società esercenti pubblici servizi di tra-sporto.

Sono, inoltre, escluse dalla disciplina inesame le società cooperative e le società dimutua assicurazione, gli enti commerciali enon commerciali residenti nel territorio delloStato, le società consortili, le società e glienti non residenti privi di stabile organizza-zione nel territorio dello Stato.Il verificarsi dei casi di esclusione sopra elen-cati comporta la non applicazione della nor-mativa concernente le società non operative,senza pertanto che occorra a tal fine fornirela prova contraria prevista dal secondoperiodo del comma 1 dell’art. 30 dellalegge n. 724 del 1994.Si ricorda che le società considerate nonoperative nel periodo d’imposta in corso alladata del 15 settembre 1996 nonché quelleche a tale data si trovano nel primo periododi imposta possono fruire, ricorrendone lecondizioni, della disciplina di scioglimentoagevolato di cui ai commi 38 e seguentidello stesso art. 3 della legge n. 662 del1996, deliberando lo scioglimento entro il31 maggio 1997 e richiedendo la cancella-zione dal registro delle imprese a normadell’art. 2456 del cod. civ., entro un annodalla dellibera di scioglimento.Ne discende, che le società interessate alsuddetto scioglimento sono soggette, ove nericorrano i presupposti, alla disciplina dellesocietà non operative in riferimento ai perio-di d’imposta antecedenti lo scioglimentostesso (sempre che, beninteso, la societànon si trovi nel primo periodo d’imposta).Si precisa, inoltre, che la disciplina dellesocietà non operative si applica sia ai sog-getti che svolgono la loro attività in regimedi contabilità ordinaria, sia a soggetti chesono ammessi alla tenuta della contabilitàsemplificata.

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Sono qualificate come non operative lesocietà che hanno conseguito un ammontarecomplessivo di ricavi, incrementi di rimanen-ze e proventi, esclusi quelli straordinari, risul-tanti dal conto economico, ove prescritto,inferiore alla somma degli importi che risulta-no applicando:a) l’1 per cento al valore dei beni indicatinell’articolo 53, comma 1, lett. c), del Tuir,anche se costituiscono immobilizzazionifinanziarie, aumentato del valore dei crediti;b) il 4 per cento al valore delle immobilizza-zioni costituite da beni immobili e da beniindicati nell’articolo 8-bis, comma 1, letteraa), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,(navi destinate all’esercizio di attività com-merciali o della pesca o ad operazioni disalvataggio o di assistenza in mare ovveroalla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971,n. 50), anche in locazione finanziaria;c) il 15 per cento al valore delle altre immo-bilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

I componenti da considerare ai fini dellaverifica dell’ammontare complessivo dei rica-vi, degli incrementi delle rimanenze e deiproventi, esclusi quelli straordinari, sonoquelli desumibili dal conto economico.

In particolare, per i soggetti tenuti alla reda-zione del bilancio, occorre tener conto:a) per i ricavi, della somma degli importirisultanti dalle voci 1 e 5 dello schema diconto economico previsto dall’articolo 2425del cod. civ., e, cioè:• ricavi delle vendite e delle prestazioni;• altri ricavi e proventi, compresi i contributi

in conto esercizio; b) per gli incrementi di rimanenze, dellasomma delle variazioni positive delle voci 2,3 e 11 e cioè:• variazioni delle rimanenze di prodotti in

corso di lavorazione, semilavorati e finiti;• variazione dei lavori in corso su ordinazione;• variazioni delle rimanenze di materie

prime, sussidiarie, di consumo e merci.

Al riguardo si fa presente che l’ammontaredelle predette voci va assunto quale risultadal conto economico anche quando il relati-vo importo deriva dalla somma algebrica disottovoci con opposto segno algebrico.Per le società e gli enti non residenti chesvolgono attivi tà commerciale in I taliamediante stabile organizzazione si devetener conto dei soli ricavi, incrementi di rima-nenze e proventi, esclusi quelli straordinari,conseguiti dalla stabile organizzazione.c) per i proventi, i soggetti tenuti a redigereil bilancio secondo lo schema previstodall’articolo 2425 del cod. civ. devonotener conto di quelli che nel conto economi-co vanno indicati alle voci C15 e C16. Peri soggetti che redigono il bilancio secondole regole stabilite dal D.Lgs. n. 87 del 1992e dal provvedimento della Banca d’Italia del31 luglio 1992, rilevano gli importi risultantidalle voci 10, 20, 30, 40 e 70.Per i soggetti esonerati alla redazione delbilancio ai fini fiscali il valore dei ricavi,degli incrementi di rimanenze e dei proventi,esclusi quelli straordinari, va desunto dallescritture contabili previste dall’art. 18 delD.P.R. n. 600 del 1973.

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ISTRUZIONIPER LA COMPILAZIONEMinistero delle Finanze Modello 760

Le società commerciali di persone che affitta-no terreni ogricoli devono fare riferimento alcanone risultante dal conto economico ovve-ro, qualora non siano tenute alla redazionedel bilancio, a quello risultante dalla conta-bilità semplificata.Per quanto riguarda l’individuazione deibeni di cui all’art. 53, comma 1, lett. c) delTuir, occorre fare riferimento alle azioni, allequote di partecipazione in società ed entiindicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1dell’art. 87 del Tuir, comprese quelle nonrappresentate da titoli, nonchè alle obbliga-zioni ed agli altri titoli in serie o di massache devono essere presi in considerazionesia se costituiscono attivo circolante, sia secostituiscono immobilizzazioni finanziarie.In proposito, per quanto riguarda i soggettitenuti alla redazione del bilancio secondoD.Lgs n. 127 del 1991, tali beni sono allo-cati, come immobilizzazioni finanziarie, neiseguenti punti dello schema di stato patrimo-niale di cui all’art. 2424 del c.c.:

- B, III, 1) - partecipazioni;- B, III, 3) - altri titoli;- B, III, 4) - azioni proprie;

ovvero come attivo circolante, nei seguentipunti del predetto schema di stato patrimo-niale:- C, III, 1), 2), 3) e 4) - partecipazioni;- C, III, 5) - azioni proprie;- C, III, 6) - altri titoli.Con riferimento alle azioni proprie, si rilevache, anche se si tratta di titoli richiamatidall’art. 53 del Tuir, esse, ai sensi dell’art.2357-ter del c.c. non danno diritto all’utileche è attribuito proporzionalmente alle altreazioni e, pertanto, non essendo idonee aprodurre proventi, non rilevano ai fini inesame.Per quanto riguarda le quote di partecipa-zioni in società di persone va evidenziatoche esse, non essendo ricomprese fra i beniindicati nell’art. 53 comma 1, lettera c), delTuir, sono rilevanti ai fini della disciplina inesame come altre immobilizzazioni su cui siapplica la percentuale del 15 per cento,sempreché evidentemente costituiscanoimmobilizzazioni finanziarie.Si precisa, inoltre, che, con riferimento alvalore dei crediti, rientrano nella base dicomputo i crediti derivante da operazioni difinanziamento. Non devono essere inclusinel computo in esame i depositi bancari, inquanto i medesimi costituiscono disponibilitàliquide e, come tali, vanno indicate nell’atti-vo circolante al punto IV, 1.Per i soggetti non tenuti alla redazione delbilancio ai fini fiscali il valore dei beni edelle immobilizzazioni va desunto dalle scrit-ture contabili previste dall’art. 18 del D.P.R.n. 600 del 1973. Ne discende che, ai finidella disciplina in esame, non si tiene contodei crediti, in quanto gli stessi non emergonoda tali scritture contabili.Per quanto riguarda la determinazione delvalore delle immobilizzazioni costituite dabeni immobili e dai beni indicati nell’articolo8-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. n.633 del 1972, anche in locazione finanzia-ria, stante il tenore letterale della normaoccorre tener conto, oltre che dei beni immo-bili costituiti da terreni e fabbricati, anche

dei già menzionati beni indicati nell’art. 8-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633del 1972.Stante il tenore letterale della norma, ai finidi cui trattasi, rilevano soltanto i beni acqui-siti in locazione finanziaria e non anchequelli in locazione, in comodato o presi anoleggio.In particolare, tali beni emergono, comeimmobilizzazioni materiali, dalle seguentivoci dello schema di stato patrimoniale dicui all’art. 2424 del c.c.:– B, II, 1) - i terreni e i fabbricati;– B, ll, 4) - i beni di cui al citato art. 8 bis.Per i soggetti esonerati dalla redazione del bi-lancio ai fini fiscali, il valore dei beni e delleimmobilizzazioni va desunto dalle scritturecontabili previste dall’art. 18 del D.P.R. n.600 del 1973.Rientrano nella voce ”altre immobilizzazioni”gli impianti e i macchinari (B, II, 2)), nonchéle attrezzature industriali e commerciali (B, II,3)) e gli altri beni di cui alla voce B, II, 4), di-versi dalle navi, alle quali si applica la per-centuale del 15 per cento.Ai sensi del comma 2 dell’art. 30 in esame,ai fini della determinazione del valore deibeni, trova applicazione l’articolo 76, com-ma 1, del Tuir; (quindi il costo dei beni am-mortizzabili va assunto al lordo delle quotedi ammortamento già dedotte e degli even-tuali contributi), per i beni in locazione fi-nanziaria si assume il costo sostenutodall’impresa concedente ovvero, in mancan-za di documentazione, la somma dei cano-ni di locazione e del prezzo di riscatto risul-tanti dal contratto, mentre per quelli per iquali sia stata esercita l’opzione di riscattova assunto, quale valore di riferimento, ilprezzo di riscatto.Per quanto riguarda le attività finanziarie, di-verse da quelle indicate nell’art. 53, comma1, lettera c) del Tuir (come ad esempio lepartecipazioni in società personali), va pre-cisato che esse rilevano ai fini in esame so-lo se costituiscono immobilizzazioni. Relati-vamente alle immobilizzazioni immateriali,si precisa che, ai fini in questione, devono ri-tenersi suscettibili di produrre ricavi o pro-venti sia quelle rappresentate da veri e pro-pri beni (diritti di brevetto, concessioni, li-cenze etc...) sia quelle rappresentate da co-sti ad utilità pluriennale (quali, ad esempio,l’avviamento, i costi di impianto e di am-pliamento, le spese di pubblicità etc...). Aquesto ultimo riguardo l’ammontare da assu-mere ai fini dell’aplicazione delle percen-tuali previste dalla norma in esame é quelloal netto degli importi già dedotti in prece-denti esercizi.Sono da considerare tra le altre immobilizza-zioni anche i beni strumentali di valore infe-riore al milione.Per i soggetti esonerati dalla redazione del bi-lancio ai fini fiscali il valore dei beni e delleimmobilizzazioni va desunto dalle scritturecontabili previste dall’art. 18 del D.P.R n.600 del 1973.Per quanto riguarda sia le immobilizzazionimateriali che quelle immateriali, si precisache vanno comunque escluse quelle ”in cor-so”, in quanto le medesime si trovano in unafase non idonea a produrre alcun tipo di pro-vento. Analogamente non rilevano, ai fini inesame, “gli acconti”.

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■ MODALITÀ DI CALCOLO

Per verificare se la società è da considerare,o meno, non operativa occorre mettere a raf-fronto l’ammontare compessivo dei ricavi, deiproventi e dell’incremento delle rimanenzecon quello risultante dalla somma degli im-porti ottenuti dall’applicazione delle previstepercentuali al valore dei beni indicati nelcomma 1 del citato art. 30, lett. a), b) e c).A tal fine i ricavi, i proventi e gli incrementi di ri-manenze nonchè i valori dei beni e delle immo-bilizzazioni vanno assunti in base alle risultanzemedie dell’esercizio e dei due precedenti.Nel caso in cui un bene non sia stato possedu-to per l’intera durata dell’esercizio il suo valoredovrà essere ragguagliato al periodo di pos-sesso. Analogamente nel caso in cui l’esercizioabbia durata inferiore o superiore all’anno do-vrà essere operato il ragguaglio all’anno.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITOIMPONIBILE MINIMO

Il reddito imponibile minimo che, salva la pro-va contraria, deve essere dichiarato dalle so-cietà non operative si presume non inferioreall’ammontare della somma degli importi de-rivanti dall’applicazione, ai già menzionativalori delle categorie di beni possedutinell’esercizio, delle percentuali dello 0,75per cento (sul valore dei beni indicati nell’art.53, comma 1 lettera c), del Tuir anche se co-stituiscono immobilizzazioni finanziarie au-mentato del valore dei crediti), 3 per cento(sul valore delle immobilizzazioni costituite dabeni immobili e dai beni indicati nell’art. 8-bis, comma 1, letterra a), del D.P.R. n. 633del 1972) e del 12 per cento (sul valore com-plessivo delle altre immobilizzazioni).Nel caso in cui l’esercizio interessato risulti didurata diversa da 12 mesi, il reddito presun-to va ragguagliato a tale diversa durata.Infine, si fa presente che, in luogo della com-pilazione del prospetto per la verificadell’operatività e determinazione del redditoimponibile minimo, il soggetto interessato puòallegare alla dichiarazione dei redditi una at-testazione, redatta nelle forme della dichiara-zione sostitutiva di atto di notorietà, di cui al-la legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la qua-le dichiara di possedere i requisiti per essereconsiderato società operativa sulla base diquanto disposto dall’art. 30, comma 1, dellalegge 23 dicembre 1994, n. 724, come mo-dificato da ultimo dall’art. 3, comma 37, del-la legge 23 dicembre 1996, n. 662; la stes-sa autocertificazione può essere resa per di-chiarare di non possedere i requisiti previstidalla menzionata disposizione e, conseguen-temente in quanto società non operativa diapplicare la disciplina di cui al comma 3 del-la disposizione medesima. In tal caso deveessere barrata l’apposita casella posta nel ri-go 019 del Mod. 750 base

■ PERDITE DELL’ESERCIZIOE DEGLI ESERCIZI PREGRESSI

In conformità a quanto già precisato nellacircolare n. 140/E del 15 maggio 1995,si ribadisce che la disciplina delle società di

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ISTRUZIONIPER LA COMPILAZIONEMinistero delle Finanze Modello 760

comodo non implica il venir meno delle age-volazioni fiscali previste da specifiche dispo-sizioni di legge.Le perdite d’impresa in contabilità ordinaria-degli esercizi precedenti possono esserecomputate in diminuzione soltanto dellaparte di reddito eccedente quello minimocome sopra determinato.In conseguenza dell’estensione dell’ambitosoggettivo di applicazione della norma allesocietà in nome collettivo e in accomanditasemplice - le quali, ai fini Irpef, imputano ilreddito o la perdita ai soci proporzionalmen-te alla quota di partecipazione agli utili diciascuno di essi - la locuzione «perdite diesercizi precedenti» riguarda tutte le perditepregresse d’impresa in contabilità ordinaria-conseguite dai soci, incluse, anche quelleeventualmente derivanti dallo svolgimento diun’attività imprenditoriale autonoma delsocio o quelle derivanti dalla partecipazionea società di persone, anche se considerate«operative», così come risultano dal relativoprospetto contenuto nei modelli di dichiara-zione (mod. 740 base).Conclusivamente, le perdite di esercizi pre-cedenti, risultanti dal relativo prospetto, pos-sono essere portate in diminuzione soltantoper la parte eccedente il totale delle quotedi reddito «minimo» determinate secondo leindicazioni già fornite. Eventuali perditedell’esercizio (evidenziate, ad esempio, nelquadro F o G ovvero nello stesso quadro Hcon riferimento alla partecipazione in altresocietà di persone) possono, invece, esserecomputate in diminuzione del reddito imputa-to al socio.

■ PROVA CONTRARIA

Gli uffici delle imposte possono rettificare ilreddito qualora lo stesso sia stato dichiaratoin misura inferiore a quella stabilita dallanormativa in esame anche mediante l’appli-cazione della procedura di accertamentoparziale prevista dall’art. 41-bis del D.P.R.n. 600 del 1973, senza pregiudiziodell’ulteriore azione accertatrice.A pena di nullità dell’accertamento, gli ufficidevono richiedere al contribuente, ancheper lettera raccomandata, chiarimenti dainviare per iscritto entro sessanta giorni dalladata di ricezione della richiesta. Nella rispo-sta devono essere indicati i motivi posti afondamento della prova contraria di cui alcomma 1 del medesimo art. 30. I motivi nonaddotti nelle risposte non possono esserefatti valere in sede di impugnazione dell’attodi accertamento.Analogamente a quanto previsto nelle altreipotesi di accertamento parziale di cuiall’art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973,anche per gli accertamenti effettuati nei con-fronti delle società non operative per deter-minare il maggior reddito rispetto a quellodichiarato, gli uffici procederanno all’iscri-zione provvisoria a ruolo del 50 per centodella maggiore imposta dovuta.La prova contraria, che può essere fornitadal soggetto per vincere la presunzione dinon operatività, deve essere sostenuta dariferimenti ad oggettive situazioni di caratterestraordinario che hanno reso impossibile ilconseguimento di ricavi, di proventi e di

incrementi di rimanenze di ammontare alme-no pari a quello presunto, il cui raggiungi-mento è richiesto perchè la società possaessere esclusa dalla disciplina in esame.La prova contraria può essere fornita ogniqualvolta si verifichino situazioni di caratterestraordinario da cui scaturiscono conseguen-ze obiettivamente riscontrabili, non suscettibi-li di valutazioni soggettive.In base a tali principi si può affermare, adesempio, che costituisce valida prova contra-ria:• la circostanza, obiettivamente provata,

che una società non abbia potuto conse-guire maggiori ricavi, incrementi di rima-nenze o proventi a causa di una crisi disettore che assume carattere straordinario.Naturalmente il contribuente deve altresìdimostrare che, in assenza di detta situa-zione di carattere straordinaria, avrebbeconseguito un ammontare di ricavi, incre-menti di rimanenze e proventi non inferio-re a quello presunto (facendo, ad esem-pio, riferimento all’ammontare degli stessirisultante dai bilanci relativi agli esercizinei quali non sussisteva la situazione dicrisi);

• la circostanza che una società finanziariaabbia conseguito minori proventi a causadella mancata distribuzione di dividendida parte delle società controllate interessa-te, ad esempio, da crisi di settore, sem-prechè, naturalmente, si possa presumereche sarebbero stati, altrimenti, distribuitidividendi il cui conseguimento avrebbeconsentito alla società controllante di rag-giungere il limite dei proventi presunti;

• la circostanza che la società abbia subi-to un furto che ha inciso in misura rile-vante sulla entità delle rimanenze finali osui ricavi in misura tale da impedire ilraggiungimento del limite dei ricavi,incrementi di rimanenze e proventi mini-mi presunti.

7MOD. 760/A - REDDITOCOMPLESSIVO

Il presente modello deve essere compilato te-nendo conto di quanto di seguito specificato.

Il rigo A1 interessa i soggetti:1) che direttamente o indirettamente sono

controllati da società non residenti;2) che direttamente o indirettamente control-

lano società non residenti;3) che direttamente o indirettamente sono

controllati da società che controllanosocietà non residenti.

A tal fine si precisa che la nozione di con-trollo include ogni ipotesi di influenza econo-mica potenziale o attuale anche al di fuoridei casi contemplati dall’art. 2359 del cod.civ.. Trattasi di ipotesi che concretano moda-lità di direzione unitaria delle attività, qualiad esempio la vendita esclusiva di prodottifabbricati dall’altra impresa, l’impossibilità difunzionamento dell’impresa senza il capita-le, i prodotti e la cooperazione tecnicadell’altra impresa (fattispecie comprensivadella joint venture), il diritto di nomina della

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maggioranza dei componenti degli organidi amministrazione o direttivi della società,l’esistenza di membri comuni dei consigli diamministrazione, la dipendenza finanziaria,la partecipazione a centrali di approvvigio-namento e vendita ovvero a cartelli e consor-zi, in particolare se finalizzati alla fissazionedi prezzi, ecc.Pertanto i soggetti interessati devono barrare:– La casella A, se si tratta di impresa diretta-

mente o indirettamente controllata dasocietà non residente;

– la casella B, se si tratta di impresa chedirettamente o indirettamente controllasocietà non residente;

– la casella C, se si tratta di impresa cheintrattiene rapporti con società non resi-dente, entrambe direttamente o indiretta-mente controllate da un’altra società.

In tal caso, sulla busta nella quale va inseritala dichiarazione, va barrata l’appositacasella.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITOCOMPLESSIVO AI FINI DELL’IMPOSTASUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il reddito d’impresa è determinato, ai sensidell’art. 52, apportando all’utile o alla perdi-ta risultante dal conto economico, da indica-re nel rigo A2 o A3, le variazioni in aumentoe in diminuzione conseguenti all’applicazio-ne delle disposizioni del testo unico.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al rigo A4, si fa presenteche, ai sensi dell’art. 54, comma 4, le plu-svalenze realizzate, determinate a normadel comma 2 dello stesso articolo, concorro-no a formare il reddito per l’intero ammonta-re nell’esercizio in cui sono realizzate, ovve-ro, se i beni sono stati posseduti per unperiodo non inferiore a tre anni, a scelta delcontribuente, in quote costanti nell’eserciziostesso e nei successivi, ma non oltre il quarto(vedere in Appendice la voce “Plusvalenzepatrimoniali“).Il medesimo trattamento si applica, ai sensidell’art. 55, comma 2, alle sopravvenienzeattive costituite dalle indennità di cui allalett. b) del comma 1 dell’art. 54, conseguiteper ammontare superiore a quello che haconcorso a formare il reddito in precedentiesercizi.La scelta per il differimento della tassazio-ne e per il numero di quote costanti vaeffettuata nella dichiarazione dei redditirelativa all’esercizio in cui le plusvalenzesono state realizzate o le sopravvenienzesono state conseguite, compilando il pro-spetto delle plusvalenze e delle sopravve-nienze attive contenuto nel presente Mod.760/A.In tal caso, occorre apportare una variazio-ne in diminuzione, da indicare nel rigoA32, per l’intero ammontare delle plusvalen-ze patrimoniali e delle sopravvenienze attiveda rateizzare indicate nel predetto prospetto(rigo A68), ed una variazione in aumento,da indicare nel rigo A4, per l’ammontaredella quota costante evidenziata nel predet-to prospetto (rigo A69).

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ISTRUZIONIPER LA COMPILAZIONEMinistero delle Finanze Modello 760

Nello stesso rigo A4 va indicata la sommadelle quote costanti imputabili al redditodell’esercizio di plusvalenze realizzate edelle predette sopravvenienze attive conse-guite in precedenti periodi d’imposta.Con riferimento al rigo A5, si fa presenteche, ai sensi dell’art. 55, comma 3, lett. b),i proventi in denaro o in natura conseguiti atitolo di contributo o di liberalità, esclusi icontributi di cui alle lett. e) e f) del comma 1dell’art. 53, concorrono a formare il redditonell’esercizio in cui sono stati incassati o inquote costanti in tale esercizio e nei succes-sivi ma non oltre il quarto; tuttavia, il loroammontare, nel limite del 50 per cento e seaccantonato in apposita riserva concorre aformare il reddito nell’esercizio e nella misu-ra in cui la riserva stessa sia utilizzata perscopi diversi dalla copertura di perdite diesercizio o i beni ricevuti siano assegnati aisoci o destinati a finalità estranee all’eserci-zio dell’impresa.La scelta per il differimento della tassazionee per il numero di quote costanti va effettua-ta nella dichiarazione dei redditi relativaall’esercizio in cui i proventi sono stati incas-sati compilando il prospetto delle plusvalen-ze e delle sopravvenienze attive contenutonel presente Mod. 760/A.L’ammontare dei proventi non accantonatinell’apposita riserva, che si intende rateizza-re, va evidenziato nel predetto prospetto(rigo A70). In tal caso l’importo imputato alconto economico va indicato nel rigo A33 equello della quota costante, evidenziato nelprospetto stesso (rigo A71), va indicato nelrigo A5, unitamente alla quota costante,imputabile al reddito dell’esercizio, dei pro-venti conseguiti a titolo di contributo o diliberalità nei precedenti periodi d’imposta(vedere in Appendice la voce “Contributi oliberalità”).Nel caso di partecipazione della società oente in società di tipo personale, residentinel territorio dello Stato, o in GEIE - Gruppoeuropeo di interesse economico - residentenel territorio dello Stato, si deve tener contodella quota di reddito imputata alla societào ente dichiarante, ai sensi dell’art. 5, cheva indicata nel rigo A6 o della perdita impu-tata a tali soggetti dal GEIE, che va indicatatra le altre variazioni in diminuzione, mentrel’ammontare degli utili, o delle perdite, impu-tati al conto economico va indicato nelrigo A34, o tra le altre variazioni in aumen-to (vedere in Appendice la voce“Partecipazione di società di capitali insocietà di persone”).I redditi dei terreni e dei fabbricati che noncostituiscono beni strumentali per l’eserciziodell’impresa né beni alla cui produzione o alcui scambio è diretta l’attività dell’impresa,concorrono a formare il reddito secondo lerisultanze catastali per gli immobili situati nelterritorio dello Stato (salvo il disposto degliartt. 34, comma 4-bis, e 129) o a normadell’art. 84, per quelli situati all’estero.Pertanto nei righi A8 e A35 vanno indicati,rispettivamente, le spese e i proventi conta-bilizzati e nel rigo A7 va indicato il redditodeterminato in base alle risultanze catastalio alle norme sopra menzionate tenendoanche conto dell’eventuale maggiorazioneprevista per le unità immobiliari a disposi-zione.

Al riguardo si fa presente che, per effettodell’art. 31 della legge 23 dicembre 1994,n. 724, ai soli fini della determinazionedelle imposte sui redditi, i redditi dominicalie agrari sono rivalutati rispettivamente del55 e del 45 per cento.Nel rigo A9 vanno indicati i ricavi nonannotati nelle scritture contabili qualora ilcontribuente intenda avvalersi dei cosiddetti“ravvedimenti operosi” o adeguarsi ai ricaviderivanti dall’applicazione dei parametri(vedere “Le novità della disciplina del reddi-to d’impresa”).

”Ravvedimento operoso” ai fini penali(Art. 1, 4° comma, DL 10 luglio 1982,n. 429, convertito dalla legge 7 agosto1982, n. 516)

Tale norma prevede la non punibilità aglieffetti penali della omessa annotazione nellescritture contabili obbligatorie ai fini delleimposte sui redditi di corrispettivi da cui deri-vano componenti positivi, a condizione chele annotazioni siano state effettuate in talunadi tali scritture contabili ovvero che i datidelle operazioni risultino da documenti la cuiemissione e conservazione è obbligatoria anorma di legge e che i corrispettivi nonannotati risultino compresi nella dichiarazio-ne dei redditi e sia versata l’imposta global-mente dovuta.Tuttavia, nel caso in cui non siano state effet-tuate le annotazioni in una delle scritturecontabili di cui sopra o i dati relativi alleoperazioni non annotate non risultino dadocumenti la cui emissione e conservazioneè obbligatoria a norma di legge, è sufficien-te che i corrispettivi risultino compresi nelladichiarazione e sia versata l’imposta global-mente dovuta.Occorre peraltro che le annotazioni sianostate effettuate o i documenti siano statiemessi o i corrispettivi siano compresi nelladichiarazione dei redditi prima che la viola-zione sia stata constatata e che siano inizia-te ispezioni o verifiche.Si rileva che ai sensi dell’art. 1, 4° comma,lett. c), del DL n. 429 del 1982, non si con-siderano omesse le annotazioni relative adoperazioni che non danno luogo all’applica-zione delle relative imposte.

”Ravvedimento operoso” ai fini ammini-strativi(Art. 55, 4° comma, DPR 29 settembre1973, n. 600)

Tale norma prevede che se i ricavi non an-notati nelle scritture contabili sono specifi-camente indicati nella relativa dichiarazio-ne dei redditi e sempre che le violazionipreviste dall’art. 51 dello stesso decretonon siano già state constatate, non si fa luo-go all’applicazione delle relative pene pe-cuniarie qualora, anteriormente alla presen-tazione della dichiarazione, sia stato ese-guito ai sensi dell’art. 4, comma 1, letterad), della legge n. 413 del 1991, il versa-mento diretto al concessionario del serviziodella riscossione di una somma pari ad unventesimo dei ricavi non annotati nelle scrit-ture contabili.

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Adeguamento ai ricavi determinati in baseai parametri(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicem-bre 1996, n. 662)

Tale norma prevede che ai contribuenti cheindicano nella dichiarazione dei redditi rica-vi non annotati nelle scritture contabili perevitare l’accertamento induttivo sulla basedei parametri, previsto dall’art. 3, comma181, della legge n. 549 del 1995 (richia-mato dall’art. 3, comma 125, legge 23dicembre 1996, n.662), si applicano ledisposizioni di cui al l ’ar t. 55, quartocomma, del DPR n. 600 del 1973 (c.d.“ravvedimento operoso“ ai fini amministrativi)ma non è dovuto il versamento della sommapari ad un ventesimo dei ricavi non annotati.Pertanto, il contribuente, senza l’applicazio-ne di sanzioni, può incrementare i ricavi peradeguarli alle risultanze dei parametriapprovati con il DPCM 29 gennaio 1996come modificato per effetto delle disposizio-ni previste dall’art. 3, comma 125, ultimoperiodo, della citata legge n. 662 del1996. L’importo di tale adeguamento vaanche evidenziato nell’apposito spazio.Nei righi A10, A11 e A12 devono essereindicati gli ammontari delle rimanenze finaliche concorrono a formare il reddito a normadegli artt. 59, 60 e 61, qualora non sianostate imputate al conto economico o vi sianostate imputate per importi inferiori a quellideterminati in base agli stessi articoli, tenen-do conto in tal caso della differenza. Si fa presente che ai soggetti che valutanole rimanenze ai sensi dell’art. 60, è fattoobbligo di allegare, distintamente per cia-scuna opera, fornitura o servizio, un prospet-to recante gli estremi del contratto, dellegeneralità e della residenza del committente,della scadenza prevista, degli elementi tenu-ti a base per la valutazione e della colloca-zione di tali elementi nei conti dell’impresa(vedere in Appendice la voce “Opere, forni-ture e servizi di durata ultrannuale”).In relazione al rigo A13 si osserva che anorma dell’art. 62, comma 3, i compensispettanti agli amministratori, determinati inmisura fissa o a titolo di partecipazione agliutili, sono deducibili nell’esercizio in cuisono corrisposti. Pertanto, i compensi imputa-ti al conto economico dell’esercizio ma noncorrisposti entro la chiusura dell’esercizio,devono formare oggetto di variazione inaumento.Nel rigo A14 deve essere indicata la partedell’ammontare contabilizzato degli interessipassivi, inclusi quelli relativi ai contratti diconto corrente e alle operazioni bancarieregolate in conto corrente (compresi i conticorrenti reciproci per servizi resi intrattenutitra aziende e istituti di credito) compensati anorma di legge o di contratto, eccedenti laquota deducibile ai sensi dell’art. 63,commi 1, 2 e 3 (vedere in Appendice lavoce “Deducibilità degli interessi passivi”).Nel rigo A15 vanno indicate le imposteindeducibili e quelle per le quali non è statoef fe t tuato i l pagamento (vedere inAppendice la voce “Imposte indeducibili”).Per effetto dell’art. 64, comma 2, l’INVIMdecennale di cui all’art. 3 del DPR n. 643del 1972 è ammessa in deduzione perquote costanti nell’esercizio in cui avviene il

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ISTRUZIONIPER LA COMPILAZIONEMinistero delle Finanze Modello 760

pagamento e nei quattro successivi. Pertantonel rigo A16 va indicato l’intero importodell’INVIM decennale imputata al conto eco-nomico e nel rigo A37 la quota pari ad1/5 dell’importo pagato nell’esercizio, uni-tamente alla quota costante imputabile alreddito dell’esercizio relativa all’INVIMdecennale pagata negli esercizi precedenti.Nel rigo A17 vanno indicate le spese inde-ducibili relative ad opere o servizi - fornitidirettamente o indirettamente - utilizzabilidalla generalità dei dipendenti o categoriedi dipendenti volontariamente sostenute perspecifiche finalità di educazione, istruzione,ricreazione, assistenza sociale e sanitaria oculto. Si ricorda che dette spese sono dedu-cibili per un ammontare complessivo nonsuperiore al 5 per mille dell’ammontare dellespese per prestazioni di lavoro dipendenterisultante dalla dichiarazione dei redditi.Nel rigo A18 va indicato l’ammontare ditutte le erogazioni liberali, ad esclusione diquelle previste dall’art. 65, comma 2, lett. c-quater).Nel rigo A19 va indicato l’ammontare delleminusvalenze patrimoniali, sopravvenienzepassive e perdite, diverse da quelle indicatenell’art. 66 e/o l’eccedenza di quelle conta-bilizzate in misura superiore a quella risultan-te dall’applicazione dei criteri ivi previsti.Nei righi da A24 ad A27 vanno indicate levariazioni in aumento dipendenti da svaluta-zioni ed accantonamenti non deducibili intutto o in parte (vedere in Appendice la voce“Operazioni in valuta”, relativamente agliaccantonamenti per rischi di cambio nondeducibili in tutto o in parte).Nel rigo A29 va indicata la parte dellespese ed altri componenti negativi afferentiindistintamente ad attività o beni produttivi diproventi computabili e ad attività o beni pro-duttivi di proventi non computabili nelladeterminazione del reddito, che eccede laparte deducibile ai sensi dell’art. 75, commi5 e 5-bis.Nel rigo A30 vanno indicate le variazioni inaumento diverse da quelle espressamenteelencate. Si comprendono in tali righi, fral’altro:– la sopravvenienza attiva derivante dalla

rideterminazione, effet tuata ai sensidell’art. 3, comma 89, della legge n.549 del 1995, del reddi to esclusodall’imposizione ai sensi dell’art. 3 del DLn. 357 del 1994 e dell’art. 3, comma88, della legge n. 549 del 1995, qualo-ra i beni oggetto dell’investimento agevo-lato ai sensi della predetta norma, sianostati ceduti entro il secondo periodo diimposta successivo a quello in cui gli inve-stimenti sono stati realizzati. Ai fini delladeterminazione della citata sopravvenien-za si rinvia all’apposito prospetto conte-nuto nel presente Mod. 760/A1 (vederein Appendice la voce “Detassazione delreddito d’impresa reinvestito”);

– il valore normale dei beni assegnati aisoci o ai partecipanti (art. 53, comma 2);

– le plusvalenze patrimoniali e le sopravve-nienze attive determinate ai sensi degliartt. 54 e 55, qualora non siano stateimputate al conto economico o vi sianostate imputate in misura inferiore a quelladeterminata in base agli stessi articoli,tenendo conto in tal caso della differenza;

– la differenza tra il valore normale dei beniceduti e/o dei servizi prestati e il ricavocontabilizzato (ovvero la differenza tra ilcosto contabilizzato e il valore normaledei beni e/o dei servizi ricevuti), nell’ipo-tesi di cui all’art. 76, comma 5;

– le spese e gli altri componenti negativi direddito, derivanti da operazioni intercorsetra imprese residenti e società domiciliatefiscalmente in Stati o territori non apparte-nenti alla UE e aventi un regime fiscale pri-vilegiato, le quali direttamente o indiretta-mente controllano l’impresa, ne sono con-trollate o sono controllate dalla stessasocietà che controlla l’impresa, ai sensidell’art. 2359 del cod. civ., che sonoindeducibili per effetto del comma 7-bisdell’art. 76 (al riguardo si veda il D.M.24 aprile 1992);

– l’ammontare indeducibile dei contributi deldatore di lavoro al fondo pensione (art.13, comma 2, del decreto legislativo 21aprile 1993, n. 124).

– il costo sostenuto per l’acquisizione dibeni o di servizi ceduti o prestati dai con-tribuenti in regime sostitutivo di cui all’art.1 del DL n. 357 del 1994, che non costi-tuiscono componenti negativi deducibili aifini della determinazione del reddito deicessionari o committenti.

Nel rigo A36 vanno indicate le quote di utilidell’esercizio spettanti ai lavoratori dipen-denti e agli associati in partecipazione, chesono deducibili indipendentemente dallaloro imputazione al conto economico, non-ché i compensi corrisposti agli amministratoridelle società e degli enti commerciali impu-tati al conto economico in un esercizio pre-cedente (ad esclusione di quelli che doveva-no essere fiscalmente dedotti nell’esercizio dicompetenza).Nel rigo A38 va indicata la quota costanteimputabile al reddito dell’esercizio delle sva-lutazioni dei crediti indicati nell’art. 71,comma 3, effettuate da enti creditizi e finan-ziari di cui al D.Lgs. n. 87 del 1992 per laparte eccedente quella dedotta nel prece-dente esercizio nonché la seconda quotacostante dell’ammontare determinato ai sensidell’art. 3, comma 107, della legge n. 549del 1995 relativo alle svalutazioni e agliaccantonamenti ad appositi fondi di copertu-ra per rischi su crediti non dedotti finoall’esercizio anteriore a quello di primaapplicazione del la disciplina previstadall’art. 71 (rigo A122 del Mod. 760/96).Nel rigo A41 va indicato il 60 per centodegli utili distribuiti da società collegate aisensi dell’art. 2359 del cod. civ., non resi-denti nel territorio dello Stato, i quali sonotassabili, in base all’art. 96, per il 40 percento del loro ammontare nel periodo diimposta nel quale sono percepiti (ma si com-putano per l’intero ammontare ai fini delledisposizioni relative alla maggiorazione diconguaglio di cui agli artt. 105, 106 e107). Per il computo del credito per le impo-ste pagate all’estero, di cui all’art. 15,l’imposta pagata all’estero va assunta nellostesso limite del 40 per cento.Nel rigo A42 va indicato il 95 per centodegli uti l i distribuiti da società cc.dd.“figlie” residenti in Paesi della UE, che frui-scono dell’esenzione di cui all’art. 96-bis,comma 1 [vedere in Appendice la voce

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“Dividendi distribuiti da società non residen-ti (art. 96-bis)”].Nel rigo A43 va indicato, qualora imputatoal conto economico, l ’ammontare deiseguent i credi t i d’ imposta (vedere inAppendice la rispettiva voce ”Crediti diimposta”):– credito d’imposta sui dividendi;– credito d’imposta relativo ai proventi per-

cepiti in rapporto alle partecipazioni afondi comuni di investimento mobiliareaperti e alle società di investimento acapitale variabile (SICAV) di diritto nazio-nale;

– credito d’imposta relativo ai proventi per-cepiti in rapporto alle partecipazioni afondi comuni di investimento mobiliarechiusi;

– credito di imposta relativo ai proventi per-cepiti in rapporto alle partecipazioni afondi comuni di investimenti immobiliarichiusi.

Nel rigo A44 va indicato l’ammontare direddito esente ai fini IRPEG, per il qualedeve essere compilato il prospetto delleagevolazioni territoriali e settoriali postonella quarta pagina del modello basesecondo le istruzioni alla compilazione didetto prospetto.Nel rigo A45 va indicato il reddito agevola-to a fronte degli investimenti effettuati aisensi dell’art. 3, comma 88, della legge n.549 del 1995. Detto reddito è pari alla dif-ferenza tra l’importo di rigo A1-95, colonna5, del “Prospetto per la determinazione delreddito reinvestito”, collocato nel Mod.760/A1 (vedere in Appendice la rispettivavoce “Detassazione del reddito d’impresareinvestito”) e il reddito escluso dall’imposi-zione nel periodo d’imposta precedente aisensi dell’art. 3 del DL n. 357 del 1994, dicui al Mod. 760/A/96, rigo A88.I soggetti che hanno realizzato investimenti eche fruiscono dell’agevolazione previstadall’art. 3, comma 85, della legge n. 549del 1995, devono indicare, nel medesimorigo A45, il 50 per cento della differenzatra l’ammontare degli investimenti realizzatinel secondo periodo d’imposta successivo aquello in corso alla data del 12 giugno1994, assunto al netto delle cessioni di benistrumentali effettuate nel medesimo periodo ela media degli investimenti realizzati nei cin-que per iodi precedent i (vedere inAppendice la rispettiva voce ”Detassazionedel reddito d’impresa reinvestito”).Nel rigo A46 vanno indicate le variazioni indiminuzione diverse da quelle espressamen-te elencate.Si fa presente che per effetto dell’art. 75,comma 4, tra le altre variazioni in diminu-zione possono essere indicate le spese egli oneri specificamente afferenti i ricavi ealtri proventi, che pur non risultando imputa-ti al conto economico concorrono a forma-re il reddito dell’esercizio, se dette spese eoneri risultino da elementi certi e precisi. Inogni caso non sono deducibili i costi e glioneri che non sono stati registrati nelleapposite scritture contabili prescritte ai finidelle imposte sui redditi (registro dei beniammortizzabili).Si fa presente che, ai sensi dell’art. 1 del DL30 dicembre 1995, n. 566, convertitodalla legge 10 febbraio 1996, n. 58, per il

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ISTRUZIONIPER LA COMPILAZIONEMinistero delle Finanze Modello 760

periodo d’imposta in corso alla data del 31dicembre 1995 e per i due successivi, ilreddito degli esercenti impianti di distribuzio-ne di carburanti per uso di autotrazione èridotto a titolo di deduzione forfetaria, dellepercentuali ivi indicate applicate ai ricavi dicui all’art. 53, comma 1, lett. a), costituitisoltanto da quelli relativi all’attività di cessio-ne di carburante, restando, quindi, esclusi iricavi derivanti da altre attività, anche acces-sorie, esercitate (quali, ad esempio, gestionidi bar, officina e altre prestazioni di servizi).Nel rigo A48 va indicato il reddito o la per-dita, risultante dalla somma algebrica tral’utile (o la perdita) di rigo A2 (o A3) e ladifferenza tra le variazioni in aumento e levariazioni in diminuzione.Nell’ipotesi in cui nel rigo A48 è stato indi-cato un reddito, tale importo, al netto delleeventuali erogazioni liberali di cui al rigoA49, va riportato nel rigo A50.L’ammontare delle erogazioni liberali di cuiall’art. 65, comma 2, (ad esclusione di quel-le previste dalla lett. c-quater) dello stessocomma), e quelle di cui all’art. 25, comma2, del D.Lgs. 28 giugno 1996, n. 367(vedere la voce “Erogazioni liberali a favoredelle fondazioni di diritto privato operantinel settore musicale” nelle “Novità del reddi-to di impresa”) va determinato applicando lepercentuali previste da tali norme al redditodi rigo A48, assunto al netto delle erogazio-ni stesse.

■ DETERMINAZIONE DEL REDDITOCOMPLESSIVO AI FINI DELL’IMPOSTALOCALE SUI REDDITI

Agli effetti dell’ILOR, il reddito va determina-to con i criteri stabiliti nel titolo II del Tuir(relativi alla determinazione del reddito com-plessivo ai fini IRPEG).Pertanto, assumendo a base il reddito (o laperdita) di r igo A48, da indicare nelrigo A52, occorre considerare quegli ele-menti reddituali che differenziano, aumentan-dolo o diminuendolo, il reddito ai finidell’ILOR rispetto a quello determinato ai finidell’IRPEG.Tra le variazioni in diminuzione vanno indi-cati, nel rigo A57 i redditi dei fabbricati aqualsiasi uso destinati, compresi quelli stru-mentali o oggetto di locazione, i redditidominicali delle aree fabbricabili e dei terre-ni agricoli e i redditi agrari, in quanto taliredditi sono esclusi dall’ILOR, per effettodell’art. 17, comma 4, del decreto legislati-vo n. 504 del 1992.Occorre tener presente che in caso di ricavio altri proventi che concorrono a formare ilreddito solo ai fini ILOR o solo ai fini IRPEG,l’ammontare degli interessi passivi e dellespese e altri componenti negativi, che si rife-riscono indistintamente ad attività o beni pro-duttivi di proventi computabili e ad attività obeni produttivi di proventi non computabilinella determinazione del reddito ai finidell’ILOR, va calcolato rideterminando il rap-porto di deducibilità di cui all’art. 63.A tal fine, i redditi esclusi dall’ILOR ai sensidell’art. 17, comma 4, del decreto legislati-vo n. 504 del 1992, non vanno consideratiné al numeratore né al denominatore delpredetto rapporto di deducibilità, in confor-

mi tà a quanto previs to dal l ’ar t . 118,comma 2.I redditi derivanti dalla partecipazione insocietà ed enti residenti vanno invece consi-derati sia al numeratore che al denominatoredel predetto rapporto di deducibilità, pereffetto delle norme contenute nell’art. 3,comma 104, della legge n. 549 del 1995che ha esteso anche a tali redditi, oggettiva-mente esclusi dall’ILOR ai sensi dell’art. 115del Tuir, il criterio previsto per i dividendi egli interessi di provenienza estera che, purconcorrendo solo in parte a formare redditoai fini IRPEG, sono computati, ai fini del rap-porto di deducibilità di cui all’art. 63, perl’intero ammontare.La differenza (posit iva o negativa) tral’ammontare degli interessi passivi (e dellespese e altri componenti negativi) deducibileai fini IRPEG e quello deducibile ai fini ILORva indicata nel rigo A55 o nel rigo A63.Nel rigo A61 va indicato il residuo 40 percento non dedotto nel rigo A41 nonché ilresiduo 5 per cento non dedotto nel rigoA42.Nel rigo A62 va indicato l’ammontare delreddito esente ai fini dell’ILOR per il qualedeve essere compilato il prospetto delle age-volazioni territoriali e settoriali posto nellaquarta pagina del modello base, secondo leistruzioni alla compilazione del prospettostesso.Nel rigo A66 va indicato l’importo delle ero-gazioni liberali di cui all’art. 65, comma 2,(ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater dello stesso comma), e quelle di cuiall’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 28 giugno1996, n. 367 (vedere la voce “Erogazioniliberali a favore delle fondazioni di dirittoprivato operanti nel settore musicale” nelle“Novità del reddito di impresa”) applicandole percentuali previste da tali norme al reddi-to di rigo A65, assunto al netto delle eroga-zioni stesse.Nel rigo A67 va indicata la differenza tra ilreddito di rigo A65 e l’importo di rigo A66.

■ PROSPETTO DEI DATI CONCERNENTI LAMAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO

Il presente prospetto, che va compilato dallesocietà ed enti di cui al comma 1, lettere a)e b), dell’art. 87, è formato da due sezioni.Nella Sezione 1 (calcolo della maggiorazio-ne di conguaglio) vanno indicate:– rigo 01, le somme distribuite ai soci o par-

tecipanti sull’utile dell’esercizio, al nettodella parte assegnata alle azioni di rispar-mio al portatore;

– rigo 02, le somme distribuite sull’utiledell’esercizio non soggette a maggiorazio-ne di conguaglio, in quanto non eccedo-no il 64 per cento del reddito dichiaratodell’esercizio (al lordo delle perdite ripor-tate da precedenti esercizi) o, per la parteeccedente, in quanto coperta dalla fran-chigia non utilizzata negli esercizi prece-denti, indicata nel rigo 12 ovvero in quan-to corrispondente agli utili fruenti dell’age-volazione di cui all’art. 14, comma 5,della legge 1° marzo 1986, n. 64 o agliutili esenti ex art. 96-bis, comma 1;

– rigo 03, le somme distribuite sull’utiledell’esercizio soggette a maggiorazione

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di conguaglio e l’importo della maggiora-zione stessa;

– rigo 04, le riserve o altri fondi distribuitinel corso dell’esercizio, al netto dellaparte assegnata alle azioni di risparmio alportatore;

– rigo 05, le riserve o altri fondi di rigo 04,per la parte non soggetta a maggiorazio-ne di conguaglio;

– rigo 06, riserve o altri fondi di rigo 04,per la parte soggetta a maggiorazione diconguaglio e l’importo della maggiorazio-ne stessa.

Nella Sezione 2 (entità delle riserve) neirighi da 07 a 11 vanno indicate, per grup-pi, le riserve esistenti alla data di chiusuradell’esercizio a seconda della categoria diappartenenza.Con riguardo agli incrementi, va tenuto pre-sente che le riserve formate con gli utili diesercizio in sede di approvazione del bilan-cio si intendono costi tui te nel periodod’imposta in cui è intervenuta la relativa deli-bera e pertanto vanno evidenziate nell’anzi-detta sezione seconda, nella dichiarazionerelativa allo stesso periodo d’imposta.Si ricorda che in conformità a quanto stabili-to con la circolare n. 310/E del 4 dicembre1995, la distribuzione di riserve e fondi dirigo 07, deliberata entro il secondo eserci-zio successivo a quello in corso alla datadel 24 febbraio 1995, deve intendersi riferi-ta innanzitutto alle riserve e fondi di cui aicommi 1 e 2 dell’art. 22 del DL n. 41 del1995, fino a concorrenza dell’ammontarecorrispondente alle riserve e fondi stessi alnetto dell’imposta sostitutiva e quindi alleriserve e fondi di cui all’art. 8, comma 1,della legge n. 408 del 1990, fino a con-correnza dell’importo delle riserve e fondistessi al net to del l ’ imposta sosti tut iva.Analogamente, la distribuzione di riserve efondi di rigo 07, deliberata entro il terzoesercizio successivo a quello in corso alladata del 24 febbraio 1995, deve intendersiriferita innanzi tutto alle riserve e fondi che siconsiderano affrancati ai sensi del comma 4dell’art. 22, fino a concorrenza dell’ammon-tare corrispondente alle riserve e fondi stessial netto dell’imposta sostitutiva, e quindi alleriserve e fondi di cui all’art. 8, comma 1,della legge n. 408 del 1990, fino a con-correnza delle riserve e dei fondi stessi alnetto dell’imposta sostitutiva.Nel rigo 07-bis, vanno indicate le riserve oaltri fondi che si considerano formati con gliutili generati da dividendi “comunitari” distri-buiti, da società cc. dd. ”figlie” residentinella UE di cui all’art. 96-bis.Con riguardo a tali utili, si fa presente che:– il loro importo va determinato tenendo

conto che essi concorrono alla formazionedell’utile civilistico per la parte che eccedel’utile che si sarebbe formato in assenzadei dividendi fruenti del regime di cuiall’art. 96-bis;

– essi si devono considerare distribuiti, qua-lora la società non disponga di utili assog-gettati all’IRPEG e, in ogni caso, primadella distribuzione degli utili assoggettabilialla maggiorazione di conguaglio.

Ai fini dell’applicazione del comma 8dell’art. 105 si precisa che le riserve forma-te con i dividendi “comunitari” di cui al rigo07-bis si presumono distribuite dopo le riser-

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ISTRUZIONIPER LA COMPILAZIONEMinistero delle Finanze Modello 760

ve formate con gli utili già assoggettatiall’IRPEG (di cui al rigo 07).Poiché l ’u l t imo periodo del comma 4dell’art. 96-bis dispone che le regole innanziillustrate trovano applicazione nei confrontidi ogni successivo percettore di utili diretta-mente o indirettamente formati con i dividen-di fruenti del regime di cui all’art. 96-bis, leregole medesime devono essere osservateanche dalle società che hanno percepito utilidalle società cc.dd. ”madri” o da società aloro volta socie di queste.Si precisa inoltre che gli utili che si conside-rano formati con i dividendi ”comunitari“devono essere indicati in apposita distintada allegare alla dichiarazione.Con riferimento al rigo 12, relativo alla franchi-gia non utilizzata nell’esercizio, si precisa che:– in base all’art. 105, comma 3, ed in ade-

renza a quanto già affermato con la circo-lare n. 8 del 16 marzo 1984, detta fran-chigia si evidenzia nella sola ipotesi in cuil’utile di esercizio, quale che sia la suadestinazione, risulti inferiore al 64 percento del reddito dichiarato al lordo delleperdite riportate da precedenti esercizi esi quantifica nella differenza tra i predettiimporti;

– ove la società già detenga riserve e fondisoggetti a maggiorazione di conguaglionella misura ordinaria, la predetta franchi-gia dovrà essere utilizzata per affrancaredette riserve e fondi dalla maggiorazionecon conseguente trasferimento, per un pariimporto, di dette riserve e fondi dal rigo08 al rigo 07 del prospetto e potrà essereutilizzata per affrancare riserve o fondiche si considerano formati direttamente oindirettamente con gli utili generati da divi-dendi “comunitari” con conseguente trasfe-rimento, per un pari importo, di dette riser-ve e fondi dal rigo 07 bis al rigo 07;

– solo quando non esistano riserve e fondisoggetti a maggiorazione ovvero quandoquesti non siano sufficienti ad assorbirel’intero ammontare della suindicata fran-chigia, quest’ultima troverà collocazionenel rigo 12 in attesa di essere utilizzataper affrancare utili di esercizi successivieccedenti il limite del 64 per cento delpredetto reddito.

Tale collocazione dovrà essere evidenziatanella dichiarazione dei redditi relativa alperiodo d’imposta nel corso del quale èstato approvato il bilancio.

8MOD. 760/A1/97PROSPETTI RELATIVI AI REDDITID’IMPRESA

Il presente modello si compone dei seguentiprospetti.“Dati relativi all’attività“;“Dati di bilancio“;“Perdite di impresa in contabilità ordinarianon compensate nell’anno“;“Conferimenti agevolati“;“Enti creditizi e finanziari“;“Soggetti diversi dagli enti creditizi e finan-ziari“;“Dati rilevanti ai fini dei parametri“;

“Agevolazioni territoriali e settoriali“;“Determinazione del reddito reinvestito“;“Sopravvenienza relativa ai beni oggetto diinvestimenti agevolati“.In caso di esercizio di più attività, per lequali è stata tenuta la contabilità separata,va compilato un Mod. 760/A1 per ogniattività esercitata e nel rigo A1-1 di ciascunmodello va descritta l’attività esercitata eindicato il relativo codice.I prospetti relativi al reddito d’impresa com-pilati nel Mod. 760/A1 relativo all’attivitàprevalente devono contenere i dati relativiall’intera attività esercitata, ad eccezione delprospetto dei dati rilevanti ai fini dei para-metri in cui vanno indicati i dati riferibili allasola attività non prevalente. Nei modelli760/A1 relativi a ciascuna attività prevalen-te, vanno invece compilati solo i prospettidei dati rilevanti ai fini dei parametri concer-nenti ciascuna attività non prevalente.

■ DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ

Nel rigo A1-1 vanno indicati:– la descrizione dell’attività esercitata, indivi-

duata in conformità alla classificazionedel le at t iv i tà economiche di cui aiDD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicem-bre 1992;

– il codice di attività in vigore dal 1° gen-naio 1993 rilevabile in base alla predettaclassificazione delle attività economiche,consultabile presso gli uffici finanziari.

In caso di esercizio di più attività per lequali non è stata tenuta contabilità separata,i dati relativi vanno riferiti alla attività preva-lente sotto il profilo dell’entità dei ricavi con-seguiti.Nel rigo A1-1 vanno indicati solo i dativariati rispetto a quelli evidenziati nella pre-cedente dichiarazione. Se nel periodo d’imposta precedente non èstata presentata la dichiarazione, tale rigova integralmente compilato.Ovviamente il contribuente può indicareanche i dati non variati se questa modalitàdi compilazione risulta più agevole.Nel rigo A1-2 va indicato:– campo 1, barrando l’apposita casella, se

trattasi di nuove iniziative produttive intra-prese da meno di cinque periodi di impo-sta. Gli anni vanno computati consideran-do soltanto i periodi d’imposta maturatianter iormente al l ’ inizio del periodod’imposta 1996, assumendo come annointero anche quello nel corso del quale èiniziata l’attività. La casella non va barratase le attività intraprese erano già esistentio in caso di subentro nelle stesse in conse-guenza, ad esempio, di cessioni, conferi-menti, fusioni e affitto d’azienda;

– campo 2, la quota percentuale del -l’ammontare dei ricavi, conseguiti in rela-zione ad attività di sola lavorazione,senza alcun utilizzo di materiali o impie-gando materiali forniti dai committenti;

– campo 3:– per i rivenditori in base a contratti esti-

matori di giornali, di libri e di periodici,anche su supporti audiovideomagneticie per rivenditori di carburante, i ricavi alnetto del prezzo corrisposto al fornitoredi detti beni;

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– per i rivenditori di generi di monopolio,valori bollati e postali, marche assicurati-ve e valori similari, gli aggi spettanti.

■ PROSPETTO DEI DATI DI BILANCIO

Il prospetto deve essere compilato dai sog-getti tenuti alla redazione del bilancio secon-do lo schema di bilancio previsto dal decre-to legislativo 9 apri le 1991, n. 127.Pertanto sono esclusi dall’obbligo della com-pilazione di tale prospetto gli enti creditizi efinanziari e gli altri soggetti non tenuti allaredazione del bilancio secondo lo schemaprevisto dal suddetto provvedimento.Gli ammontari da indicare nei righi devonoessere desunti dagli schemi di stato patrimo-niale e di conto economico redatti secondo icriteri indicati negli articoli 2424 e seguentidel cod. civ., con l’avvertenza che alcunevoci vanno esposte nel prospetto secondo lediverse aggregazioni richieste.Quanto alle voci dello stato patrimonialedeve essere indicato l’importo della voce cor-rispondente dell’esercizio precedente. In casodi non comparabilità, le voci relative all’eser-cizio precedente devono essere adattate.Si precisa che nella sezione “Altri dati”vanno indicati sia gli ammortamenti anticipa-ti effettuati nell’esercizio secondo i criteri dicui all’art. 67, comma 3, del Tuir sial’ammontare delle plusvalenze realizzate edelle sopravvenienze attive conseguitenell’esercizio, ad esclusione di quelle di cuiall’art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.

■ PROSPETTO DELLE PERDITE

Nel prospetto delle perdite, nei righi da A1-42 a A1-47 vanno indicate, secondo ilperiodo d’imposta di formazione, a partireda quello più recente, le perdite fiscali cheresiduano, dopo la compensazione effettuatanel rigo 15 del Mod. 760/M con l’interoimporto della somma algebrica, se positiva,dei righi da 11 a 14 del medesimo modello.

■ PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

Questo prospetto interessa le imprese che inesercizi precedenti hanno operato conferi-menti agevolati ai sensi dell’art. 34 dellalegge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogatodall’art. 10 della legge 16 dicembre 1977,n. 904) e quelli che hanno operato conferi-menti agevolati ai sensi della legge 30luglio 1990, n. 218, tenendo conto delleseguenti istruzioni:– nel rigo A1-48 va indicato in colonna 1, il

codice fiscale e in colonna 2, la denomi-nazione della società conferitaria;

– nel rigo A1-49 va indicato il valore riferibi-le alla quota posseduta alla data di chiu-sura dell’esercizio precedente, che risultadalla somma algebrica delle attività e pas-sività conferite ai sensi di una delle predet-te leggi, assunte nei valori ad esse fiscal-mente attribuiti alla data del conferimento,eventualmente aumentato dell’importo delfondo, in cui è stata accantonata la plu-svalenza agevolata (in regime di sospen-

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ISTRUZIONIPER LA COMPILAZIONEMinistero delle Finanze Modello 760

sione d’imposta), acquisito a tassazione inprecedenti esercizi;

– nel rigo A1-50 va indicato il valore riferibi-le alla partecipazione posseduta alla datadi chiusura dell’esercizio precedente cherisulta in bilancio a tale data;

– nel rigo A1-51 va indicato l’importo dellaplusvalenza realizzata nel corso dell’eser-cizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi sifa rinvio alle istruzioni contenute nella circo-lare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sonostate trattate le ipotesi che danno luogo arealizzo della plusvalenza in sospensioned’imposta.A titolo esemplificativo, si rammenta checostituiscono realizzo:– la vendita e la distribuzione delle azioni o

quote ricevute a seguito del conferimento;– la destinazione delle azioni o quote ricevu-

te da parte della società o ente a finalitàestranee all’esercizio dell’impresa;

– la distribuzione ai soci o ai partecipantidei fondi che sono stati eventualmenteiscritti in bilancio per effetto del conferi-mento.

Nel caso in cui l’operazione di conferimentoriguardi più complessi aziendali apportati asocietà diverse, si deve provvedere allacompilazione di un apposito allegato ripor-tando nei righi da A1-49 a A1-51 i dati rie-pilogativi mentre il rigo A1-48 non deveessere compilato.

■ PROSPETTO DEI CREDITI

In relazione alle modifiche apportate alladisciplina dell’art. 71 del Tuir, dall’art. 3,comma 103, lett. d), della legge n. 549 del1995, il prospetto dei crediti è stato suddivi-so in due riquadri: il primo riservato agli enticreditizi e finanziari e il secondo riservatoagli altri soggetti, (vedere in Appendice lavoce “Svalutazione dei crediti”).

Enti creditizi e finanziari

Nella Sezione I del riquadro vanno indicati idati rilevanti per l’applicazione delle disposi-zioni di carattere transitorio dettate dalcomma 108 dell’art. 3 della legge n. 549del 1995.Nel rigo A1-54, colonna 1, va indicatol’ammontare delle perdite su crediti imputateal conto economico dell’esercizio relative aicrediti indicati nel rigo A1-52, e, nella colon-na 2, quello delle perdite computate con rife-rimento al valore fiscale (indicato al rigo A1-52, colonna 2), per la parte che eccedel’importo imputato al conto economicodell’esercizio; tali perdite sono comprensivedi quelle che sono state imputate al contoeconomico di precedenti esercizi, per lequali la deduzione è stata rinviata in confor-mità alle disposizioni dell’art. 66, comma 3.Nel rigo A1-55, colonna 2, va indicata ladifferenza degli importi dei righi A1-53 eA1-54. Se tale differenza è negativa, la stes-sa è deducibile tra le altre variazioni in dimi-nuzione e nel rigo va indicato zero.Nella Sezione II del riquadro vanno indicatii dati relativi alle svalutazioni rilevanti ai finidell’applicazione della normativa a regime.

Nel rigo A1-56, colonna 1, va indicatol’importo di tutti i crediti iscritti nel bilanciodel periodo d’imposta cui si riferisce ladichiarazione, e, in colonna 2, il valorenominale o di acquisizione degli stessi.Nel rigo A1-57, colonna 1, va indicatol’ammontare delle svalutazioni dirette (com-prese quelle forfetarie effettuate ai sensidell’art. 20, comma 5, del decreto legisla-tivo n. 87 del 1992) diminuite delle rivalu-tazioni iscritte in bilancio; in colonna 2 vaindicato l’ammontare delle svalutazionistesse fiscalmente deducibili nell’esercizio,pari allo 0,50 per cento del valore deicrediti risultanti in bilancio al lordo dellesvalutazioni e al netto delle rivalutazioni,assunto:– al netto dei risconti passivi e al lordo dei

ratei attivi calcolati sui crediti stessi;– al netto delle perdite dedotte sui medesimi

redditi nel periodo di imposta e in quelliprecedenti, ai sensi dell’art. 66;

– al lordo dei crediti impliciti nei contratti dilocazione finanziaria;

– al lordo della contropartita contabile dellerivalutazioni delle operazioni “fuori bilan-cio” iscritta nell’attivo in applicazione deicriteri previsti dall’art. 103-bis.

La differenza fra gli importi di colonna 1 edi colonna 2 del rigo A1-57, da indicarenel rigo A1-58, è ammessa in deduzione insette quote costanti a decorrere dall’eserci-zio successivo.Nel rigo A1-59 va indicato, in colonna 1,l’importo degli accantonamenti agli appositifondi di copertura per rischi su crediti impu-tati al conto economico dell’esercizio e, incolonna 2, quello fiscalmente dedotto.Nel rigo A1-60 va indicato, in colonna 1,l’importo complessivo del fondo per rischi sucrediti risultante in bilancio e, in colonna 2,quello fiscalmente dedotto. Si fa presenteche quest’ultimo importo non può eccedere illimite del 5 per cento del valore dei creditiindicati nel rigo A1-56, colonna 1.Le colonne 3 e 4 dei predetti righi vanno uti-lizzate per indicare i dati richiesti per l’appli-cazione della normativa a regime relativa-mente ai crediti per interessi di mora, tenen-do conto delle precisazioni che seguono.Nel rigo A1-53 va indicato, in colonna 3,l’ammontare complessivo degli accantona-menti ad appositi fondi di copertura perrischi su crediti risultanti in bilancio al terminedell’esercizio precedente e, in colonna 4, laparte di tale importo che è stata dedotta.Nel rigo A1-54 vanno indicate, in colonna3, le perdite su crediti per interessi di moradell’esercizio computate con riferimento alvalore di bilancio e, in colonna 4, quellededucibili ai sensi dell’art. 66, comma 3,computate con riferimento al valore di bilan-cio dei crediti stessi, aumentato delle svaluta-zioni non dedotte.Nel rigo A1-55 va indicata, in colonna 4,la differenza tra l’importo di rigo A1-53 equello di rigo A1-54. Se detta differenza ènegativa, nel rigo va indicato zero.Nel rigo A1-56 va indicato, in colonna 3, ilvalore dei crediti per interessi di mora indi-cato in bilancio e, in colonna 4, il valorenominale dei crediti stessi diminuito dellesvalutazioni fiscalmente dedotte.Nel rigo A1-57 va indicato, in colonna 3,l’importo delle svalutazioni dei crediti per

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interessi di mora dell’esercizio e, in colonna4, quello fiscalmente dedotto.Nel rigo A1-59 va indicato, in colonna 3,l’ammontare degli accantonamenti ad appo-siti fondi di copertura per rischi su creditirisultanti in bilancio e, in colonna 4, quellofiscalmente dedotto.Si ricorda che la somma degli importi dicolonna 4 dei righi A1-57 e A1-59 non puòeccedere l’ammontare dei crediti per interes-si di mora maturati nell’esercizio.Nel rigo A1-60 va indicato, in colonna 3,l’ammontare complessivo del fondo di coper-tura per rischi su crediti per interessi di morarisultanti in bilancio e, in colonna 4, quellofiscalmente dedotto.

Soggetti diversi dagli enti creditizi e finan-ziari

Per tali soggetti il parametro da assumere, inbase all’art. 71, comma 1 per il computodel limite delle svalutazioni fiscalmente dedu-cibili, che comprende anche gli eventualiaccantonamenti ad appositi fondi di copertu-ra per rischi su crediti effettuati in conformitàa disposizioni di legge, è il valore nominaleo di acquisizione dei crediti stessi, ancorchélo schema di bilancio introdotto dal decretolegislativo n. 127 del 1991 preveda che icrediti devono essere iscritti secondo il valo-re presumibile di realizzazione.Pertanto nel prospetto occorre indicare glielementi richiesti, che consentono di esporrele svalutazioni e gli accantonamenti operatiin bilancio e la loro parte deducibile. Nel rigo A1-61, va indicato, in colonna 1,l’ammontare complessivo delle svalutazionidirette e quello complessivo degli accanto-namenti ad appositi fondi di copertura perrischi su crediti risultanti in bilancio al terminedell’esercizio precedente e, in colonna 2, laparte di tale importo che è stata dedotta(rigo A134, colonne 1 e 2, del prospettodei crediti del Mod. 760/A/96).Nel rigo A1-62 vanno indicate, incolonna 1, le perdite su crediti dell’eserciziocomputate con riferimento al valore di bilan-cio e, in colonna 2, quelle deducibili aisensi dell’art. 66, comma 3, computate conriferimento al valore nominale o di acquisi-zione dei crediti stessi; tali perdite sono com-prensive di quelle che sono state imputate alconto economico di precedenti esercizi, perle quali la deduzione è stata rinviata inconformità alle disposizioni del medesimoart. 66.Nel rigo A1-63 va indicata, in colonna 2,la differenza degli importi dei righi A1-61 eA1-62. Se detta differenza è negativa, nelrigo va indicato zero.Nel rigo A1-64 va indicato, in colonna 1,l’importo delle svalutazioni dei crediti e degliaccantonamenti agli appositi fondi di coper-tura per rischi su crediti imputati al contoeconomico dell’esercizio e, in colonna 2,quello fiscalmente dedotto. A tal fine l’impor-to delle svalutazioni e degli accantonamentiimputati a conto economico va assunto alnetto delle rivalutazioni dei crediti iscritti inbilancio. Si fa presente che l’importo dicolonna 2 di rigo A1-64 non può eccedereil limite dello 0,50 per cento del valore deicrediti indicati nel rigo A1-66 della medesi-ma colonna.

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ISTRUZIONIPER LA COMPILAZIONEMinistero delle Finanze Modello 760

Nel rigo A1-65 va indicato, in colonna 1,l’ammontare complessivo delle svalutazionidirette e degli appositi fondi di coperturaper rischi su crediti risultanti in bilancio e, incolonna 2, la parte di detto importo fiscal-mente dedotta.Si fa presente che l’importo di rigo A1-65,colonna 2, non può eccedere il limite del5 per cento dei crediti risultanti in bilancio,indicati nel rigo A1-66 della medesimacolonna, e che detto importo non può esseresuperiore a quello di colonna 1 dello stessorigo A1-65.Nel rigo A1-66, va indicato, in colonna 1,il valore dei crediti iscritti in bilancio e, incolonna 2, il valore nominale o di acquisi-zione dei crediti per i quali è ammessa, aisensi del comma 1 dell’art. 71, la deducibi-lità delle svalutazioni e degli accantonamen-ti per rischi su crediti.I medesimi criteri per raccordare, nellecolonne 3 e 4, i dati fiscali a quelli di bilan-cio valgono anche per i crediti per interessidi mora.

■ PROSPETTO DATI RILEVANTI AI FINIDELL’APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

Nel presente prospetto devono essere indi-cati i dati necessari per l’applicazione deiparametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio1996, come modificato per effetto delledisposizioni contenute nell’art. 3, comma125, della legge 23 dicembre 1996, n.662. Non sono obbligati alla compilazione delpresente prospetto i contribuenti con ricavi dicui all’art. 53 del Tuir, esclusi quelli di cuialla lett. c) del comma 1, di ammontaresuperiore a 10 miliardi di lire.

Nel rigo A1-67 va indicato l’ammontare deiricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1dell’art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi dicessioni di beni e delle prestazione di servizialla cui produzione o al cui scambio è diret-ta l’attività dell’impresa e dei corrispettividelle cessioni di materie prime e sussidiarie,di semilavorati e di altri beni mobili, esclusiquelli strumentali, acquistati o prodotti peressere impiegati nella produzione.Non si deve tenere conto, pertanto:– dei ricavi derivanti dalla cessione di azio-

ni o quote di partecipazione in società edenti indicati alle lettere a), b) e d) delcomma 1 dell’articolo 87 del Tuir, com-prese quelle non rappresentate da titoli,nonché di obbligazioni e di altri titoli inserie o di massa, che non costituisconoimmobilizzazioni finanziarie, anche senon rientrano tra i beni al cui scambio èdiretta l’attività dell’impresa;

– delle indennità conseguite a titolo di risar-cimento, anche in forma assicurativa, perla perdita o il danneggiamento di beni dacui originano ricavi.

Non vanno, altresì, presi in considerazionegli altri componenti positivi che concorronoa formare il reddito, compresi i proventi con-seguiti in sostituzione di redditi derivantidall’esercizio di attività di impresa e leindennità conseguite, anche in forma assicu-rativa, per il risarcimento dei danni consi-stenti nella perdita dei citati redditi, con

esclusione dei danni dipendenti da invaliditàpermanente o da morte.Nell’apposito spazio all’interno del rigo ilcontribuente ha facoltà di indicare l’ammon-tare di detti ricavi per i quali è stata emessafattura, anche in sospensione d’imposta.

Nel rigo A1-68 va indicato l’ammontaredegli altri proventi considerati ricavi, diversida quelli di cui alle lettere a), b) e c) delcomma 1 dell’art. 53 del Tuir, evidenziandonell’apposito spazio quelli di cui alla letterad) del comma 1 del menzionato art. 53(indennità conseguite a titolo di risarcimentoanche in forma assicurativa, per la perdita oil danneggiamento di beni da cui originanoricavi).

Nel rigo A1-69 va indicato il valore dellerimanenze finali relative a: 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati,

prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1,del Tuir);

2) prodotti in corso di lavorazione e servizinon di durata ul t rannuale (art. 59,comma 5, del Tuir). Nell’apposito spazioil contribuente ha facoltà di indicare ilvalore delle sole rimanenze finali relativea prodotti finiti.

Nel rigo A1-70 va indicato il valore dellerimanenze finali di opere, forniture e servizidi durata ultrannuale in corso di esecuzione(art. 60 del Tuir) evidenziando nell’appositospazio il valore delle rimanenze in esamevalutate ai sensi dell’art. 60, comma 5 dellostesso Tuir.

Nel rigo A1-71 vanno indicate le esistenzeiniziali al 1° gennaio 1996 relative a materieprime e sussidiarie, semilavorati, prodotti fini-ti e merci nonchè ai prodotti in corso di lavo-razione e ai servizi non di durata ultrannuale.Nell’apposito spazio il contribuente ha fa-coltà di indicare le esistenze iniziali relative aprodotti finiti.Nel rigo A1-72 vanno indicate le esistenzeiniziali al 1° gennaio 1996 relative aopere, forniture e servizi di durata ultrannua-le, evidenziando nell’apposito spazio il valo-re delle esistenze in esame valutate ai sensidell’art. 60, comma 5, del Tuir.

Nel rigo A1-73 va indicato il costo perl’acquisto di materie prime e sussidiarie,semilavorati e merci, incluse le spese soste-nute per le lavorazioni effettuate da terziesterni all’impresa.

Nel rigo A1-74 vanno indicati i costi relativiall’acquisto di beni e servizi strettamente cor-relati alla produzione dei ricavi che origina-no dall’attività di impresa esercitata.Non vanno considerati tra i costi presi inconsiderazione ai fini della compilazionedel rigo in esame quelli di tipo gestionaleche riguardano il complessivo svolgimentodell’attività, quali, ad esempio, quelli relativialle tasse di concessione governativa, allatassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urba-ni e, in genere, alle imposte e tasse nondirettamente correlate alla produzione deiricavi.Per attività di produzione di servizi devonointendersi quelle aventi per contenuto presta-

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zioni di fare ancorché, per la loro esecuzio-ne, siano impiegati beni, materie prime omateriali di consumo. A titolo esemplificativo, in questo rigo vannoincluse: le spese per i carburanti e i lubrifi-canti sostenute dalle imprese di autotrasportodi cose per conto di terzi, dagli agenti erappresentanti di commercio e dai titolari dilicenza per l’esercizio taxi; le spese perl’appalto di trasporti commissionati a terzidalle imprese di autotrasporto; i costi soste-nuti per l’acquisto di materiale elettrico dagliinstallatori di impianti elettrici; i diritti pagatialla SIAE dai gestori delle sale da ballo; icosti sostenuti per il pagamento delle scom-messe e per il prelievo UNIRE dalle agenzieippiche; le spese per i pedaggi autostradalisostenute dalle imprese di autotrasporto dicose per conto di terzi. Devono essere inclu-se nel rigo in oggetto anche le spese soste-nute per prestazioni di terzi ai quali vieneappaltata in tutto o in parte la produzionedel servizio.Le spese per consumi di energia vanno, diregola, computate nella determinazione delvalore da indicare al rigo A1-81 «spese peracquisti di servizi». Tuttavia, qualora in con-tabilità le spese sostenute per il consumo dienergia direttamente utilizzata nel processoproduttivo siano state rilevate separatamenteda quelle sostenute per l’energia non diretta-mente utilizzata nell’attività produttiva, leprime possono essere collocate all’internodel rigo in esame. A titolo esemplificativo,nel caso in cui un’impresa utilizzi energiaelettrica per “usi industriali” ed energia elet-trica per “usi civili” e contabilizzi separata-mente le menzionate spese, può inserire ilcosto per l’energia ad uso industriale tra lespese da indicare nel rigo in oggetto.

Nel rigo A1-75 va indicato l’ammontaredelle spese per prestazioni di lavoro e, inparticolare:1. le spese per prestazioni di lavoro, inclusequelle sostenute per i contributi e per i premiINAIL, rese da lavoratori dipendenti a tempopieno e a tempo parziale e dagli apprendi-sti che abbiano prestato l’attività per l’interoanno o per parte di esso comprensive deglistipendi, salari e altri compensi in denaro oin natura, delle quote di indennità di quie-scenza e previdenza maturate nell’anno,nonché delle partecipazioni agli utili, adeccezione delle somme corrisposte ai lavora-tori che hanno cessato l’attività eventualmen-te dedotte in base al criterio di cassa;2. le spese per altre prestazioni di lavoro,diverse da quelle di lavoro dipendente (cioèquelle sostenute per i lavoratori autonomi,collaboratori coordinati e continuativi, ecc.),direttamente afferenti all’attività esercitata dalcontribuente, comprensive delle quote diindennità di fine rapporto dei collaboratoricoordinati e continuativi maturate nel perio-do di imposta ad eccezione delle sommecorrisposte ai lavoratori che hanno cessatol’attività eventualmente dedotte in base al cri-terio di cassa.Si precisa, altresì, che vanno considerati nelcomputo delle spese per prestazioni di lavo-ro di cui ai punti precedenti anche i costisostenuti per le trasferte effettuate fuori dalterritorio comunale dai lavoratori dipendentie dai titolari di rapporti di collaborazione

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ISTRUZIONIPER LA COMPILAZIONEMinistero delle Finanze Modello 760

coordinata e continuativa nel rispetto deilimiti stabiliti dall’art. 62, comma 1-ter, delTuir. In relazione ai criteri da adottare per ladeterminazione del valore da inserire nelrigo in esame si rileva, inoltre, che per pre-stazioni di lavoro direttamente afferentiall’attività svolta dal contribuente si devonointendere quelle rese dai prestatori al di fuoridell’esercizio di un’attività commerciale, acondizione che abbiano una diretta correla-zione con l’attività svolta dal contribuentestesso e, quindi, una diretta influenza sullacapacità di produrre ricavi. Al riguardo siprecisa che si considerano spese direttamen-te afferenti all’attività esercitata, ad esempio,quelle sostenute: da una impresa edile perun progetto di ristrutturazione realizzato daun architetto; da un laboratorio di analisi perle prestazioni rese da un medico che effettuai prelievi; da un fabbricante di mobili per unprogetto realizzato da un designer. Non possono, invece, essere consideratespese direttamente afferenti all’attività quellesostenute, ad esempio, per le prestazioni diun legale che ha assistito il contribuente perun procedimento giudiziario, ne’ quellesostenute per prestazioni rese nell’ eserciziodi una attività d’impresa (pertanto non vannoconsiderate nel rigo in oggetto, ad esempio,le provvigioni corrisposte dalle case man-danti agli agenti e rappresentanti di commer-cio). Si fa presente, infine, che non vannocomputate nel valore da inserire nel rigo inesame le spese indicate al rigo A1-81«Spese per acquisti di servizi» quali, adesempio, quelle corrisposte ai professionistiper la tenuta della contabilità.

Nel rigo A1-76 vanno indicati gli utili spet-tanti agli associati in partecipazione cheapportano prevalentemente lavoro. Con rife-rimento al requisito della prevalenza, si pre-cisa che, non è possibile, in concreto, più diuna partecipazione prevalente agli utili conriferimento alla medesima persona.

Nel rigo A1-77 va indicato l’ammontaredelle quote di ammortamento del costo deibeni materiali ed immateriali, strumentali perl’esercizio dell’impresa, determinate ai sensidegli art. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione diquelle relative ad ammortamenti anticipatied accelerati, nonché le spese per l’acquistodi beni strumentali di costo unitario non supe-riore ad 1 milione di lire. Negli appositispazi va indicata la quota di ammortamentorelativa al valore di avviamento e agli immo-bili.

Nel rigo A1-78 vanno indicate le maggioriquote dedotte a titolo di ammortamento anti-cipato.

Nel rigo A1-79 vanno indicate le maggioriquote dedotte a titolo di ammortamentoaccelerato ai sensi dell’art. 67, comma 3,primo periodo, del Tuir.

Nel rigo A1-80 vanno indicati i canoni dilocazione finanziaria relativi a beni strumenta-li esclusi gli immobili, riportando nell’appositospazio l’ammontare degli oneri finanziari.I contribuenti che non sono a conoscenzadell’ammontare degli oneri finanziari gravan-

ti sui canoni di locazione finanziaria, peresigenze di semplificazione, in luogo deimedesimi possono indicare un ammontarepari alla differenza tra i canoni di competen-za del periodo di imposta e l’importo risul-tante dal seguente calcolo: costo sostenutodalla società concedente (preso in conside-razione ai fini della determinazione del“valore dei beni strumentali” da indicare alrigo A1-82, colonna 1) diviso il numero deigiorni di durata del contratto di locazionefinanziaria e moltiplicato per il numero deigiorni del periodo d’imposta compresi nelperiodo di durata del contratto di leasing.Si precisa, altresì, che i canoni di locazionefinanziaria relativi ai beni di cui alle letterea), b) e c) dell’articolo 67, comma 8-bis, delTuir non rilevano ai fini della compilazionedel rigo in esame, sempreché non sianodestinati a essere utilizzati esclusivamentecome beni strumentali nell’attività propriadell’impresa.

Nel rigo A1-81 vanno indicate le spesesostenute per: l’acquisto di servizi inerentiall’amministrazione; la tenuta della contabi-lità; il trasporto dei beni connesso all’acqui-sto o alla vendita; i premi di assicurazionerelativi alla attività; i servizi telefonici, com-presi quelli accessori; i consumi di energia; icarburanti, lubrificanti e simili destinatiall’autotrazione.Con riferimento a tale elencazione di spese,

da ritenersi tassativa, si precisa che:– le spese per l’acquisto di servizi inerenti

all’amministrazione non includono le spesedi pubblicità, le spese per imposte etasse, nonché le spese per l’acquisto dibeni, quali quelli di cancelleria. Rientrano,invece, in tali spese, ad esempio, le prov-vigioni attribuite dalle case mandanti agliagenti e rappresentanti di commercio equelle attribuite dagli agenti di assicura-zione ai propri sub-agenti e i compensiagli amministratori;

– le spese di tenuta della contabilità includo-no quelle per la tenuta dei libri paga eper la compilazione delle dichiarazionifiscali; non comprendono, invece, quellesostenute, ad esempio, per l’assistenza insede contenziosa;

– le spese per il trasporto dei beni vanno con-siderate tra le spese in oggetto solo se lestesse non sono state comprese nel costodegli stessi beni quali oneri accessori;

– non si tiene conto dei premi riguardanti leassicurazioni obbligatorie per legge,ancorché l’obbligatorietà sia correlataall’esercizio dell’attività d’impresa (quali,ad esempio, i premi riguardanti l’assicura-zione delle autovetture, comprendendo tragli stessi, ai fini di semplificazione, oltrealla RCA, anche quelli per furto e incen-dio, e i premi Inail relativi ai soci);

– tra i consumi di energia vanno ricompresele spese sostenute nel periodo d’impostaper qualsiasi tipo di fonte energetica (ener-gia elettrica, metano, gasolio, ecc) utiliz-zata per consentire lo svolgimento del pro-cesso produttivo, con esclusione dellespese per il riscaldamento dei locali.Rientrano tra i consumi in esame anchequelli relativi al gasolio utilizzato per inatanti delle imprese esercenti l’attività dipesca;

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– i costi relativi a carburanti e simili includo-no tutto ciò che serve per la trazione degliautomezzi (benzina, gasolio, metano, gasliquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che nonrientrano tra le spese in oggetto quelle dirappresentanza, di custodia, di manutenzio-ne e riparazione e per viaggi e trasferte.

Nel rigo A1-82, colonna 1, va indicato ilvalore dei beni strumentali ottenuto somman-do:a) il costo storico, comprensivo degli oneriaccessori di diretta imputazione e deglieventuali contributi di terzi, dei beni materialie immateriali, escluso l’avviamento, ammor-tizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir,da indicare nel registro dei beni ammortizza-bili, al lordo degli ammortamenti e tenendoconto delle eventuali rivalutazioni a norma dilegge;b) il costo di acquisto sostenuto dal conce-dente per i beni acquisiti in dipendenza dicontratti di locazione finanziaria. A tal finenon assume alcun rilievo il prezzo di riscatto,anche successivamente al l ’eserciziodell’opzione di acquisto;c) il valore normale al momento dell’immis-sione nell’attività per i beni acquisiti in como-dato ovvero in dipendenza di contratti dilocazione non finanziaria. In caso di affittoo usufrutto d’azienda, va considerato il valo-re attribuito ai beni strumentali nell’atto diaffitto o di costituzione in usufrutto o, in man-canza, il loro valore normale determinatocon r i fer imento al momento di s t ipuladell’atto.Nella determinazione del “Valore dei benistrumentali” : – non si tiene conto degli immobili, incluse le

costruzioni leggere aventi il requisito dellastabilità, e dei beni di cui all’articolo 67,comma 8-bis, del Tuir, semprechè nonsiano destinati a essere utilizzati esclusiva-mente come beni strumentali nell’attivitàpropria dell’impresa;

– va computato il valore dei beni il cui costounitario non è superiore ad un milione dilire, ancorchè gli stessi beni non sianostati rilevati nel registro dei beni ammortiz-zabili;

– il valore dei beni posseduti per unaparte dell’anno deve essere ragguaglia-to a i g io rn i d i possesso r i spe t toall’anno, considerando quest’ultimo paria 366 giorni, anche in caso di inizio ocessazione dell’attività nel corso delperiodo d’imposta.

In merito ai criteri da osservare per la deter-minazione degli importi da attribuire a talevoce, va sottolineato che per i beni acquisitiin dipendenza di contratti di locazione finan-ziaria, ivi comprese le autovetture, il costorilevante ai fini del computo del valore deibeni strumentali è costituito da quello soste-nuto dal concedente, al netto dell’impostasul valore aggiunto.Per i beni strumentali acquisiti nei periodi1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) eb) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del20 per cento. La riduzione è attribuita a tuttigli esercenti attività di impresa e, quindi,anche a coloro che di fatto non hanno fruitodella agevolazione prevista dall’art. 3 deldecreto-legge n. 357/1994 convertito

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ISTRUZIONIPER LA COMPILAZIONEMinistero delle Finanze Modello 760

dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489.Nella colonna 2, va indicato il valore deibeni strumentali riferibile a macchine di uffi-cio elettromeccaniche ed elettroniche com-presi i computers ed i sistemi telefonici elet-tronici.Nella colonna 3, per i settori individuati nelDPCM da emanare in applicazione dell’arti-colo 3, comma 125, ultimo periodo, dellalegge 23 dicembre 1996, n. 662, va indi-cato il valore dei beni strumentali per i qualispetta la relativa riduzione.

■ PROSPETTO DELLE AGEVOLAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

In questo prospetto non vanno indicati i datiriguardanti le esenzioni relative ai redditi deiterreni e dei fabbricati.Nella colonna 1 le società o enti che richie-dono l’agevolazione o che l’hanno giàrichiesta devono indicare la disposizionelegislativa che la prevede, apponendo nellaapposita casella il codice individuato nellatabella E).Le società o enti che hanno più attività age-volate devono indicare per ciascuna di essele disposizioni agevolative anche nell’ipotesiin cui si tratti delle medesime disposizioni.Nella colonna 2 deve essere indicato lostato dell’agevolazione, utilizzando i codicidi cui alla tabella F) a seconda che l’agevo-lazione sia richiesta nella presente dichiara-zione per la prima volta, che sia stata giàrichiesta nella dichiarazione relativa a prece-denti periodi, che sia stata già richiesta conapposita istanza, che sia stata riconosciutacon provvedimento dell’Ufficio, che sia statanegata con provvedimento in contestazione.Nella colonna 3 va indicato l’anno a decor-rere dal quale opera l’agevolazione.Nella colonna 4 va indicato l’anno in cui èstata richiesta l’agevolazione. I contribuentiche richiedono l’agevolazione per la primavolta nella presente dichiarazione indiche-ranno l’anno 1996.Nella colonna 5 va indicata la provincia(sigla) nel cui territorio viene prodotto o rein-vestito il reddito agevolato.Nella colonna 6 va indicato l’ammontaredel reddito agevolato o reinvestito.Le colonne 3 e 4 non devono essere utilizza-te per le agevolazioni degli utili reinvestiti.Se la richiesta dell’agevolazione è fatta perla prima volta nella dichiarazione dei reddi-ti, è opportuno che sia informato il compe-tente Ufficio delle imposte al quale (e non alCentro di Servizio cui è stata inviata ladichiarazione dei redditi contenente larichiesta dell’agevolazione) deve essereinviata, con plico separato, a mezzo racco-mandata A.R., la documentazione di rito.Ai fini dell’applicazione del DPCM 29 luglio1993, concernente ”Modalità di concessio-ne delle agevolazioni contributive e fiscalia l le piccole e medie imprese del laValtellina”, in sede di richiesta delle agevo-lazioni, devono essere indicate le agevola-zioni di diversa natura eventualmente giàrichieste o ottenute, assicurando il rispettodei limiti d’importo di cui all’art. 3, comma1, del DPCM medesimo. Per ulteriori chiari-menti vedere la circolare n. 88/E del 14giugno 1994.

Tabella E) - Tipo di agevolazione

Codice Leggi agevolativeMezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218

e legge 1° marzo 1986, n.64; DL 11 luglio 1988, n.258, conv. in legge 5 ago-sto 1988, n. 337; art. 18,DL 23 giugno 1995, n.244, conv. in legge 8 ago-sto 1995, n. 341)

01 Esenzione totale ILOR (art.101, 1° comma, T.U. 6marzo 1978, n. 218)

02 Esenzione parziale ILOR (art.101, 2° comma, T.U. 6marzo 1978, n. 218)

10 Esenzione totale IRPEG (art.14, 5° comma, legge 1°marzo 1986, n. 64)

11 Riduzione IRPEG (art. 105,1° comma, T.U. 6 marzo1978, n. 218)

Zone depresse Centro Nord e Polesine(art. 30, 1° e 2° comma,DPR 29 settembre 1973, n.601; legge 1° dicembre1986, n. 879)

20 Esenzione totale ILOR21 Esenzione parziale ILOR

Province di Trieste e Gorizia; Comuni diMonfalcone, S. Canzian d’Isonzo,Staranzano, Ancona, zona portuale AussaCorno (art. 29 DPR 29 settembre

1973, n. 601; art. 4 legge27 dicembre 1975, n.700; art. 30, 2° comma,D.P.R. 29 settembre 1973,n. 601; art. 9, 2° comma,legge 2 maggio 1983, n.156; legge 29 gennaio1986, n. 26)

30 Esenzione totale ILOR31 Esenzione parziale ILOR40 Riduzione IRPEG (art. 2, 1°

comma, legge 29 gennaio1986, n. 26).

Altri territori (art. 1, 9° comma, DL 22dicembre 1981, n. 790,conv. in legge 23 febbraio1982, n. 47; art. 3-terde-cies, DL 1° ottobre 1982, n.696, conv. in legge 29novembre 1982, n. 883;art. 73 del D.Lgs. 30 marzo1990, n. 76; legge 10maggio 1983, n. 190; art.11, comma 1, legge 2 mag-gio 1990, n. 102; DPCM29 luglio 1993).

50 Esenzione totale ILOR51 Esenzione parziale ILOR60 Esenzione IRPEG61 Riduzione IRPEG

Utili reinvestiti in settori agevolati72 Esenzione ut i l i reinvest i t i

(art. 8, comma 6, DL 23gennaio1993, n. 16, conv.in legge 24 marzo 1993,n. 75).

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Tabella F) - Stato dell’agevolazione

CodiceA Agevolazione richiesta in dichiarazione

per la prima voltaB Agevolazione già richiesta nelle prece-

denti dichiarazioni dei redditiC Agevolazione già richiesta con apposi-

ta istanzaD Agevolazione riconosciuta con provve-

dimento dell’ufficioE Agevolazione negata dall’ufficio con

provvedimento in contestazione

■ PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONEDEL REDDITO REINVESTITO (art. 3, legge28 dicembre 1995, n. 549)

Il prospetto deve essere utilizzato dai sogget-ti che hanno realizzato investimenti agevola-bili ai sensi dell’art. 3, commi da 85 a 87,legge 28 dicembre 1995, n. 549.Il medesimo prospetto deve essere utilizzatoanche dai soggetti che, sussistendo le con-dizioni previste dal comma 88 del citato art.3 della legge n. 549 del 1995, hanno ef-fettuato investimenti che si considerano rea-lizzati nel periodo di imposta successivo aquello in corso alla data del 12 giugno1994, pur se il reddito agevolato è esclusodall’imposizione nel secondo periodo di im-posta successivo a quello in corso alla pre-detta data.Nel rigo A1-88, colonne 1, 2 e 3 deve es-sere indicato l’importo degli investimenti age-volati realizzati, rispettivamente, nelle areeterritoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del re-golamento CEE n. 2052/88; nella colonna4 deve essere indicato l’importo degli investi-menti agevolati realizzati nella restante partedel territorio nazionale dai soggetti aventi lecaratteristiche dimensionali previste dal citatocomma 85 dell’art. 3 della legge n. 549 del1995. La colonna 5 del predetto rigo vacompilata agli effetti dell’applicazionedell’art. 3, comma 88, della legge n. 549del 1995, indicando l’intero importo degli in-vestimenti che si considerano effettuati nel pri-mo periodo di imposta successivo a quello incorso al 12 giugno 1994, ai sensi dell’art. 3del D.L. n. 357 del 1994 e del citato art. 3,comma 88, della legge n. 549 del 1995.Si precisa, peraltro, che per gli investimentirealizzati nel predetto periodo di imposta aisensi del citato comma 88, è possibile avva-lersi, anche in parte, delle disposizioni di cuiall’art. 3, comma 85, della legge n. 549 del1995. In tale ipotesi, l’importo da indicare incolonna 5 va ridotto della quota degli investi-menti agevolabili ai sensi del comma 85.Nei righi da A1-89 a A1-93, colonne da 1a 3, vanno distintamente indicati gli investi-menti realizzati nelle aree territoriali di cui aipredetti obiettivi 1, 2 e 5b in ciascuno dei pe-riodi di imposta precedenti al secondo perio-do di imposta successivo a quello in corso al-la data del 12 giugno 1994, al netto dellecessioni effettuate nei periodi stessi; nella co-lonna 4 i soggetti aventi le caratteristiche di-mensionali previste dal medesimo comma 85devono indicare gli investimenti nel restanteterritorio nazionale, in ciascuno dei periodi diimposta precedenti a quello agevolato al net-

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ISTRUZIONIPER LA COMPILAZIONEMinistero delle Finanze Modello 760

to delle cessioni effettuate nei periodi stessi.Nella colonna 5, vanno indicati gli investi-menti realizzati in ciascuno dei periodi di im-posta precedenti a quello in corso alla datadel 12 giugno 1994, al netto delle cessionieffettuate nei periodi stessi; per i soggetti esi-stenti alla data del 12 giugno 1989 i cinqueperiodi di imposta di riferimento sono quelliche precedono l’esercizio in corso alla datadel 12 giugno 1994; per i soggetti non esi-stenti al 12 giugno 1989 i periodi di impostadi riferimento sono quelli che precedonol’esercizio cui si applica l’agevolazione.Si fa presente che se in un periodo d’impostanon sono stati realizzati investimenti o se l’am-montare delle cessioni di beni strumentali su-pera il costo degli investimenti realizzati, l’im-porto da indicare in tali righi è pari a zero enel calcolo della media dovranno essere con-siderati anche tali periodi.Nel rigo A1-94 deve essere indicato il nume-ro dei periodi di imposta in base al quale èstata calcolata la media degli investimenti de-gli esercizi precedenti.Nel rigo A1-95, colonne da 1 a 5, deve es-sere indicato il 50 per cento della differenzafra l’importo di rigo A1-88 e la media degliimporti indicati nei righi A1-89 a A1-93 cherappresenta l’ammontare del reddito agevo-lato.Si ricorda che il reddito agevolato da esclu-dere dall’imposizione (da indicare nel rigoA45 del Mod. 760/A/97) va assunto al net-to del reddito agevolato nel periodo di impo-sta precedente.

Prospetto per la determinazione della soprav-venienza attiva relativa ai beni oggetto di in-vestimenti agevolati (art. 3, comma 89, dellalegge n. 549 del 1995).

Si ricorda che, a decorrere dal 15 settembre1995, la cessione dei beni oggetto degliinvestimenti agevolati, ai sensi dell’art. 3 delD.L. n.357 del 1994 e dell’art. 3, comma88, della legge n. 549 del 1995, entro ilsecondo periodo d’imposta successivo aquello in cui gli investimenti si consideranorealizzati, comporta l’applicazione dell’art.3, comma 89, della legge n. 549 del1995.Ai sensi di tale norma il reddito esclusodall’imposizione, si ridetermina diminuendol’ammontare dei predetti investimenti di unimporto pari alla differenza tra i corrispettividerivanti dalle cessioni e i costi sostenutinello stesso periodo d’imposta per la realiz-zazione degli investimenti indicati nell’art. 3del D.L. n. 357 del 1994, diversi dagliimmobili strumentali per natura non utilizzatiesclusivamente per l’esercizio dell’impresada parte del soggetto che ha effettuatol’investimento.L’importo del minor beneficio costituiscesopravvenienza attiva del periodo d’impostain cui i predetti beni sono ceduti.Ai fini della compilazione del presente pro-spetto si precisa quanto segue:– nel rigo A1-96 vanno indicati i corrispettivi

derivanti dalle cessioni dei beni oggettodegli investimenti agevolati di cui all’art. 3del D.L. n. 357 del 1994 e dell’art. 3,comma 88, del la legge n. 549 del1995, effettuate nel presente periodo diimposta;

– nel rigo A1-97 vanno indicati i costi soste-nuti per la realizzazione degli investimentiindicati nell’art. 3 del D.L. n. 357 del1994, diversi dagli immobili strumentaliper natura non utilizzati esclusivamenteper l’esercizio dell’impresa da parte delsoggetto che ha effettuato l’investimento,sostenuti nello stesso periodo di imposta;

– nel rigo A1-98 va indicato il 50 per centodella differenza tra rigo A1-96 e rigo A1-97 che costituisce la sopravvenienza atti-va del periodo d’imposta in cui i benisono ceduti. Si precisa che tale sopravve-nienza rileva in misura non eccedentel’importo del reddito agevolato nei periodid’imposta precedenti.

Se l’importo di rigo A1-97 è superioreall’importo di rigo A1-96, nel rigo A1-98 vaindicato zero.

9MOD. 760/P - REDDITI DI FONTEESTERA ASSOGGETTABILIA TASSAZIONE SEPARATA

Nel presente modello vanno indicati i red-diti di fonte estera diversi dai redditi relati-vamente ai quali si rende applicabile inItalia la ritenuta a titolo d’acconto percepitidirettamente dal contribuente senza l’inter-vento di intermediari residenti ovvero quan-do tale intervento non ha comportatol’applicazione della ritenuta alla fonte. Sutali redditi si rende applicabile l’impostanella stessa misura della ritenuta alla fontea titolo di imposta che sarebbe stata effet-tuata in Italia.Nella colonna 1 va specificato il tipo direddito; nella colonna 2 lo Stato estero incui il reddito è stato prodotto; nella colon-na 3 il soggetto che ha erogato il reddito;nella colonna 4 l’ammontare del reddito,al netto di eventuali ritenute subite nelloStato estero; nella colonna 5 l’aliquotaapplicabile.Per detti redditi può essere esercitata, bar-rando l’apposita casella nella colonna 6,l’opzione per la tassazione ordinaria aisensi dell’art. 8, comma 1, del DL n. 167del 1990. In tal caso, i redditi sono detti, allordo delle eventuali ritenute subite all’estero,concorrono alla formazione del reddito com-plessivo e vanno indicati nel Mod. 760/Aper essi spetta il credito di imposta per i red-diti all’estero.

10MOD. 760/R- CREDITI DI IMPOSTA

Generalità

Il Mod. 760/R va utilizzato per l’indicazio-ne e l’utilizzo dei crediti d’imposta concessi:– alle imprese di autotrasporto di cose per

conto terzi;– alle piccole e medie imprese per gli investi-

menti innovativi e le spese di ricerca;

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– ai titolari di licenza per l’esercizio del servi-zio di taxi o di autorizzazione per l’eserciziodel servizio di noleggio con conducente;

– ai datori di lavoro per l’incremento della ba-se occupazionale (premio di assunzione);

– alle imprese rivenditrici di prodotti audiovi-sivi e cinefotoottici;

– alle imprese operanti nei bacini minerari.

Il Mod. 760/R contiene infine il prospettoper l’indicazione della sospensione dei ver-samenti di imposta dei creditori verso l’EFIM.

Si precisano le seguenti regole di caratteregenerale applicabili alle imprese che fruisco-no dei benefici sopra indicati:– il credito d’imposta non dà diritto a rimbor-

so (neanche qualora non risulti completa-mente utilizzato);

– in caso di utilizzo del credito d’imposta nonspettante o spettante in misura inferiore, sirendono applicabili le sanzioni ordinaria-mente previste a seguito della liquidazionedelle imposte dovute in base alla dichiara-zione dei redditi ai sensi dell’art. 36-bis delD.P.R. n. 600 del 1973 (soprattassa del40 per cento ovvero pena pecuniaria dal40 al 120 per cento).

■ CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE DIAUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTODI TERZI

Il presente prospetto deve essere utilizzatodalle imprese autorizzate all’eserciziodell’autotrasporto di cose per conto di terzi,iscritte all’albo degli autotrasportatori di cuialla legge 6 giugno 1974, n. 298, per laindicazione dell’utilizzo del credito di impo-sta ad esse spettante ai sensi dell’art. 13,comma 1, del DL 27 aprile 1990, n. 90,convertito dalla legge 26 giugno 1990,n.165, e successive integrazioni.Tale credito d’imposta, che non concorrealla formazione del reddito imponibile, valeai fini del versamento dell’IRPEG, dell’ILOR,dell’IVA e delle ritenute alla fonte operatesulle retribuzioni dei dipendenti e sui com-pensi di lavoro autonomo.

Il prospetto in esame, composto da 2 riqua-dri, riferiti rispettivamente all’anno 1996 eall’anno 1997, va compilato ai fini dell’uti-lizzo del credito d’imposta residuo risultantedalla precedente dichiarazione fino alladata di presentazione della presente dichia-razione.

Nel primo riquadro, relativo al 1996, va in-dicato:

– nel rigo R1, il credito d’imposta residuo ri-sultante dal rigo R11 del Mod. 760/R del-la precedente dichiarazione;

– nel rigo R2, colonna 1, l’ammontare delcredito d’imposta di cui al rigo R1, utilizza-to per il versamento nel 1996, a decorreredalla data di presentazione della prece-dente dichiarazione, delle ritenute alla fon-te operate sulle retribuzioni dei dipendenti esui compensi di lavoro autonomo; nella co-lonna 2, l’ammontare del credito d’impostadi cui al rigo R1, utilizzato a compensazio-ne dell’IVA dovuta nel 1996 a decorrere

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ISTRUZIONIPER LA COMPILAZIONEMinistero delle Finanze Modello 760

dalla data di presentazione della prece-dente dichiarazione; nella colonna 3, l’am-montare del credito d’imposta di cui al rigoR1, utilizzato a compensazione dell’accon-to dell’IRPEG dovuto nel 1996 e relativo alperiodo d’imposta cui si riferisce la presen-te dichiarazione; nella colonna 4, l’am-montare del credito d’imposta di cui al rigoR1, utilizzato a compensazione dell’accon-to dell’ILOR dovuto nel 1996 e relativo alperiodo d’imposta cui si riferisce la presen-te dichiarazione;

– nel rigo R3, l’ammontare del credito d’impo-sta residuo del 1996 risultante dalla differen-za tra l’importo di rigo R1 e la somma degliimporti di rigo R2, colonne 1, 2, 3 e 4.

Nel secondo riquadro, relativo al 1997, vaindicato:

– nel rigo R4, colonna 1, l’ammontare delcredito d’imposta di cui al rigo R3 utilizza-to per il versamento a decorrere dal 1° gen-naio 1997 e fino alla data di presentazio-ne della presente dichiarazione, delle rite-nute alla fonte operate sulle retribuzioni deidipendenti e sui compensi di lavoro auto-nomo; nella colonna 2, l’ammontare delcredito d’imposta di cui al rigo R3 utilizza-to a compensazione dell’IVA dovuta a de-correre dal 1° gennaio 1997 e fino alla da-ta di presentazione della presente dichiara-zione; nella colonna 3, l’ammontare delcredito d’imposta di cui al rigo R3, utilizza-to nel 1997 a compensazione del saldodell’IRPEG dovuto per il 1996; nella co-lonna 4, l’ammontare del credito d’impostadi cui al rigo R3, utilizzato nel 1997 acompensazione del saldo dell’ILOR dovutoper il 1996 e relativo al periodo di impostacui si riferisce la presente dichiarazione;

– nel rigo R5, l’ammontare del credito d’im-posta residuo risultante dalla differenza tral’ammontare di rigo R3 e la somma degliimporti di rigo R4, colonne 1, 2, 3 e 4.

■ CREDITO D’IMPOSTA CONCESSO A FA-VORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE,AI SENSI DEGLI ARTT. 5, 6 E 8 DELLA LEG-GE n. 317 del 1991

I presenti prospetti devono essere compilatidalle piccole e medie imprese cui è statoconcesso il credito di imposta previsto dagliarticoli 5 e 6 e dall’articolo 8 della legge n.317 del 1991. Si fa presente che detto credito di impostadeve essere indicato, a pena di decadenza- e quindi anche nel caso in cui esso nonvenga utilizzato - nella dichiarazione deiredditi relativa al periodo di imposta nelcorso del quale è concesso il beneficio.Tale credito può essere fatto valere ai fini delversamento dell’IRPEG e dell’ILOR, fino a con-correnza delle imposte dovute per il periodo diimposta nel corso del quale il credito è conces-so; l’eccedenza è computata in diminuzionedelle imposte relative ai periodi di imposta suc-cessivi ma non oltre il quarto, ovvero è compu-tata indifferentemente in diminuzione, nei mede-simi periodi di imposta, dai versamenti dell’IVAsuccessivi alla presentazione della dichiarazio-ne dei redditi nella quale il credito è indicato.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 11,comma 1, della citata legge n. 317 del1991, il credito d’imposta di cui agli artt.5, 6 e 8 è considerato sopravvenienza atti-va del periodo in cui è stato concesso, aisensi dell’art. 55, comma 3, lett. b), delTuir.

• Credito d’imposta concesso per investi-menti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n.317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:– nel rigo R6, colonne 1, 2, 3 e 4, gli am-

montari del credito d’imposta residuo risul-tante dalla precedente dichiarazione e rile-vati dal rigo R17, colonne 2, 3, 4 e 5 delMod. 760/R/96.

– nel rigo R7, l’ammontare del credito con-cesso nel periodo d’imposta cui si riferiscela presente dichiarazione;

– nel rigo R8, distintamente per ognuna dellecolonne 1, 2, 3, 4 e 5, gli ammontari delcredito di cui alle corrispondenti colonnedel rigo R6 e del rigo R7, utilizzati ai fini delversamento dell’IRPEG relativa al periodod’imposta cui si riferisce la presente dichia-razione;

– nel rigo R9, distintamente per ognuna dellecolonne 1, 2, 3, 4 e 5, gli ammontari delcredito di cui alle corrispondenti colonnedel rigo R6 e del rigo R7, utilizzati ai finidel versamento dell’ILOR relativa al periodod’imposta cui si riferisce la presente dichia-razione;

– nel rigo R10, distintamente per ognuna del-le colonne 1, 2, 3 e 4, l’ammontare del cre-dito residuo di cui alle corrispondenti co-lonne del rigo R6, utilizzato ai fini del ver-samento dell’IVA relativa al periodo d’im-posta cui si riferisce la presente dichiara-zione;

– nel rigo R11, colonna 2, la differenza tral’ammontare della corrispondente colonnadi rigo R6, e la somma degli importi dei ri-ghi R8, R9 e R10, che può essere utilizzataa compensazione dell’IRPEG, dell’ILOR edell’IVA relativamente al periodo d’impostasuccessivo a quello cui si riferisce la pre-sente dichiarazione;

– nel rigo R11, colonna 3, la differenza tral’ammontare della corrispondente colonnadi rigo R6 e la somma degli importi dei ri-ghi R8, R9 e R10, che può essere utilizzataa compensazione dell’IRPEG, dell’ILOR edell’IVA relativamente ai periodi d’impostasuccessivi a quello cui si riferisce la presen-te dichiarazione, ma non oltre il secondo;

– nel rigo R11, colonna 4, la differenza tral’ammontare della corrispondente colonnadi rigo R6, e la somma degli importi dei ri-ghi R8, R9 e R10, che può essere utilizzataa compensazione dell’IRPEG, dell’ILOR edell’IVA relativamente ai periodi d’impostasuccessivi a quello cui si riferisce la presen-te dichiarazione, ma non oltre il terzo;

– nel rigo R11, colonna 5, la differenza tral’ammontare della corrispondente colonnadi rigo R7 e la somma degli importi dei ri-ghi R8 e R9, che può essere utilizzata acompensazione dell’IRPEG, dell’ILOR edell’IVA relativamente ai periodi di impostasuccessivi a quello cui si riferisce la presen-te dichiarazione, ma non oltre il quarto.

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• Credito d’imposta concesso per le spesedi ricerca (art. 8)

Nel prospetto va indicato:– nel rigo R12, colonne 1 e 2, gli ammonta-

ri del credito d’imposta residuo risultantedalla precedente dichiarazione e rilevatidal rigo R23, colonne 4 e 5, del Mod.760/R/96;

– nel rigo R13, l’ ammontare del credito con-cesso nel periodo d’imposta cui si riferiscela presente dichiarazione;

- nel rigo R14, distintamente per ognuna del-le colonne 1, 2 e 3, gli ammontari del cre-dito di cui alle corrispondenti colonne del ri-go R12 e del rigo R13, utilizzati ai fini delversamento dell’IRPEG relativa al periodod’imposta cui si riferisce la presente dichia-razione;

– nel rigo R15, distintamente per ognuna del-le colonne 1, 2 e 3, gli ammontare del cre-dito di cui alle corrispondenti colonne del ri-go R12 e del rigo R13, utilizzati ai fini delversamento dell’ILOR relativa al periodod’imposta cui si riferisce la presente dichia-razione;

– nel rigo R16, distintamente per ognuna del-le colonne 1 e 2, gli ammontari del credi-to di cui alla corrispondente colonna di rigoR12, utilizzati a compensazione dell’IVA re-lativa al periodo d’imposta cui si riferisce lapresente dichiarazione;

– nel rigo R17, colonna 1, la differenza tral’ammontare della corrispondente colonnadi rigo R12, e la somma degli importi deirighi R14, R15 e R16, che può essere uti-lizzata a compensazione dell’IRPEG,dell’ILOR e dell’IVA relativamente ai periodid’imposta successivi a quello cui si riferiscela presente dichiarazione, ma non oltre ilsecondo;

– nel rigo R17, colonna 2, la differenza tral’ammontare della corrispondente colonnadi rigo R12, e la somma degli importi deirighi R14, R15e R16, che può essere utiliz-zata a compensazione dell’IRPEG,dell’ILOR e dell’IVA relativamente ai periodid’imposta successivi a quello cui si riferiscela presente dichiarazione, ma non oltre ilterzo.

– nel rigo R17, colonna 3 la differenza tral’ammontare della corrispondente colon-na di rigo R13 e la somma degli importidei righi R14e R15, che può essere utiliz-zata a compensazione dell’IRPEG,dell’ILOR e dell’IVA relativamente ai pe-riodi d’imposta successivi a quello cui si ri-ferisce la presente dichiarazione, ma nonoltre il quarto.

■ CREDITO D’IMPOSTA CONCESSO AI TI-TOLARI DI LICENZA PER L’ESERCIZIODEL SERVIZIO TAXI (art. 20 del DL n.331/93)

Le imprese titolari di licenza per l’eserciziodel servizio di taxi o di autorizzazione perl’esercizio del servizio di noleggio con con-ducente devono indicare, ai sensi del DM29 marzo 1994, a pena di decadenza -quindi anche nel caso in cui esso non vengautilizzato- nel presente Mod. 760/R il credi-to d’imposta concesso per l’anno 1996.Tale credito d’imposta può essere fatto vale-

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ISTRUZIONIPER LA COMPILAZIONEMinistero delle Finanze Modello 760

re ai f in i del versamento del l ’ IRPEG,dell’ILOR e dell’IVA fino a concorrenzadell’imposta dovuta per il periodo d’impostacon riferimento al quale il credito è conces-so, nonché per il versamento delle ritenutealla fonte operate sulle retribuzioni deidipendenti e sui compensi di lavoro autono-mo; l’eccedenza può essere computata indiminuzione dei versamenti successivi oppu-re, ai sensi del DM 27 settembre 1995, uti-lizzata mediante rilascio di buoni d’impostada parte delle circoscrizioni doganali com-petenti per territorio.

Pertanto, nel prospetto vanno indicati:– nel rigo R18, l’ammontare del credito d’im-

posta costituito dalla differenza tra l’impor-to di rigo R27 e quello di rigo R28 delMod. 760/R/96;

– nel rigo R19, l’ammontare del credito d’im-posta spettante, determinato dalla circoscri-zione doganale alla quale il titolare di li-cenza o autorizzazione ha presentatol’istanza di concessione;

– nel rigo R20, colonna 1, l’ammontare delcredito d’imposta di cui alla somma di ri-go R18 e di rigo R19, utilizzato per il ver-samento delle ritenute alla fonte sulle re-tribuzioni dei dipendenti e sui compensidi lavoro autonomo la cui scadenza èsuccessiva alla data di presentazione del-la precedente dichiarazione e fino alladata di presentazione della presente di-chiarazione;

– nel rigo R20, colonna 2, l’ammontare delcredito d’imposta di cui alla somma di rigoR18 e di rigo R19, utilizzato a compensa-zione dei versamenti dell’IVA dovuti a parti-re dalla data di presentazione della prece-dente dichiarazione dei redditi e fino alladata di presentazione della presente di-chiarazione;

– nel rigo R20, colonna 3, l’ammontare delcredito d’imposta di cui alla somma di rigoR18 e rigo di R19, utilizzato a compensa-zione dell’IRPEG dovuta per il presente pe-riodo d’imposta;

– nel rigo R20, colonna 4, l’ammontare delcredito d’imposta di cui alla somma di rigoR18 e rigo R19 utilizzato a compensazionedell’ILOR dovuta per il periodo d’imposta1996;

– nel rigo R21, la differenza tra la somma deirighi R18 e R19 e la somma degli importidi credito d’imposta utilizzati, indicati nel ri-go R20, colonne 1, 2, 3 e 4;

– nel rigo R22, l’ammontare, anche parziale,del credito d’imposta residuo per il quale sichiede il rilascio del buono d’imposta;

– nel rigo R23, la differenza tra l’importo dirigo R21 e quello di rigo R22, che potrà es-sere utilizzata ai fini dei versamenti dell’IR-PEG, dell’ILOR, dell’IVA e delle ritenute, suc-cessivamente alla data di presentazionedella presente dichiarazione.

■ CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE AISENSI DEL DL N. 357 DEL 1994(PREMIO DI ASSUNZIONE)

L’articolo 2 del DL 10 giugno 1994, n.357, convertito dalla legge 8 agosto 1994,n. 489, ha previsto l’attribuzione di un credi-to di imposta, denominato “premio di assun-

zione”, in favore dei datori di lavoro cheincrementano la base occupazionale esisten-te alla data del 12 giugno 1994 assumen-do, con contratti di lavoro a tempo indeter-minato, lavoratori in possesso di particolarirequisiti.Tale credito di imposta, che non costituiscecomponente positivo di reddito per i perci-pienti, compete per il periodo d’imposta incorso al 12 giugno 1994 e per i due suc-cessivi e può essere utilizzato, a partiredall’inizio del periodo di imposta successivoa quello di formazione del credito stesso, insede di versamento dell’IVA, dell’IRPEG,dell’ILOR e delle ritenute alla fonte operatesu qualsiasi tipo di reddito. Il credito forma-tosi nel corso del 1995 può essere quindiutilizzato a partire dal 1° gennaio 1996mentre quello formatosi nel corso del 1996potrà essere utilizzato a partire dal 1° gen-naio 1997 (vedere in Appendice la voce“Credito d’imposta spettante ai sensi dell’art.2 del D.L. n. 357 del 1994”).

Nel prospetto va indicato:– nel rigo R24, l’ammontare del credito resi-

duo risultante dalla precedente dichiarazio-ne di cui al rigo R32 del Mod. 760/R/96;

– nel rigo R25, l’ammontare del credito spet-tante per il periodo d’imposta 1996 deter-minato sulla base delle istruzioni fornite nell’Appendice;

– nel rigo R26, colonna 1, l’ammontare delcredito di cui alla somma di rigo R24 e ri-go di R25, utilizzato per il versamento del-le ritenute alla fonte di qualsiasi tipo la cuiscadenza è successiva alla data di presen-tazione della precedente dichiarazione efino alla data di presentazione della pre-sente dichiarazione;

– nel rigo R26, colonna 2, l’ammontare delcredito di cui alla somma di rigo R24 e dirigo R25, utilizzato a compensazionedell’IVA dovuta dalla data di presentazionedella precedente dichiarazione e fino alladata di presentazione della presente di-chiarazione;

– nel rigo R26, colonna 3, l’ammontare delcredito di cui alla somma di rigo R24 e ri-go di R25, utilizzato ai fini dell’IRPEG rela-tiva al periodo d’imposta cui si riferisce lapresente dichiarazione;

– nel rigo R26, colonna 4, l’ammontare delcredito di cui alla somma di rigo R24 e ri-go di R25, utilizzato ai fini dell’ILOR relati-va al periodo d’imposta cui si riferisce lapresente dichiarazione;

– nel rigo R27, l’ammontare del credito resi-duo risultante dalla differenza tra la sommadi rigo R24 e di rigo R25 e la somma degliimporti dei crediti d’imposta utilizzati indi-cati nel rigo R26, colonne 1, 2, 3 e 4, chepotrà essere utilizzato ai fini dei versamentidell’IRPEG, dell’ILOR, dell’IVA e delle rite-nute successivi a quelli del sopra menzio-nato rigo R26.

■ CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESERIVENDITRICI DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E CINEFOTOOTTICI (ART. 35 DEL DL N. 331/93)

Le imprese commerciali che hanno detenutoper uso commerciale alla data del 1° gen-

Page 20: ISTRUZIONI Ministero delle Finanze PER LA COMPILAZIONE ... · COMPILAZIONE DEL MOD. 760 A decorrere dal presente periodo di imposta, il Mod. 760 deve essere presentato - utiliz-

naio 1993, presso magazzini o esercizi divendita, prodotti audiovisivi e cinefotoottici,devono compilare il presente prospetto perl ’ indicazione del l ’u t i l izzo del credi tod’imposta concesso nell’anno 1993, aisensi dell’art. 35, comma 4, del DL 30agosto 1993, n. 331, convertito dallalegge 29 ottobre 1993, n. 427, e noncompletamente utilizzato; detto creditodoveva essere indicato, a pena di deca-denza nella dichiarazione Mod. 760/Rdei redditi 1993.Si ricorda che in caso di dichiarazioni infe-deli, volte ad ottenere un credito d’impostaper importi superiori a quelli spettanti, siapplicano le sanzioni previste per la sottra-zione dei prodotti all’accertamento e alpagamento dell’imposta.Ai fini della compilazione del prospetto si fapresente che il credito d’imposta può esserefatto valere ai fini dei versamenti dell’IRPEGe dell’ILOR effettuati a decorrere dalla datadi presentazione della precedente dichiara-zione e relativi al periodo d’imposta cui siriferisce la presente dichiarazione, nonchédell’IVA dovuta fino alla data di presentazio-ne della presente dichiarazione.

Pertanto va indicato:– nel rigo R28, il credito d’imposta residuo ri-

sultante dalla precedente dichiarazione e ri-levato dal rigo R35 del Mod. 760/R/96;

– nel rigo R29, colonna 1, l’ammontare delcredito d’imposta di cui al rigo R28 utiliz-zato ai fini dei versamenti IVA dovuti a de-correre dalla data di presentazione dellaprecedente dichiarazione dei redditi e finoalla data di presentazione della presente di-chiarazione;

– nel rigo R29, colonna 2, l’ammontare delcredito d’imposta di cui al rigo R28 utiliz-zato a compensazione dell’IRPEG relativaal periodo d’imposta cui si riferisce la pre-sente dichiarazione;

– nel rigo R29, colonna 3, l’ammontare delcredito d’imposta di cui al rigo R28 utiliz-zato a compensazione dell’ILOR relativa alperiodo d’imposta cui si riferisce la presen-te dichiarazione;

– nel rigo R30, la differenza tra l’importo dirigo R28 e la somma degli importi delle co-lonne 1, 2 e 3 del rigo R29, che potrà es-sere utilizzata ai fini dei versamenti dell’IR-PEG, dell’ILOR e dell’IVA successivi a quellidel sopra menzionato rigo R29.

■ CREDITO D’IMPOSTA CONCESSO ALLE IMPRESE OPERANTI NEI BACINI MINERARI (ART. 8 DEL DL N. 16/93)

Il presente prospetto è riservato alle impreseche fruiscono delle agevolazioni previstedall’art. 8, comma 6-bis, del D.L. 23 gen-naio 1993, n. 16, convertito dalla legge24 marzo 1993, n. 75.Tale norma prevede, in alternativa all’esen-zione dal pagamento dell’IRPEG e dell’ILORsugli utili reinvestiti, il riconoscimento per iperiodi d’imposta 1992-1996 di un creditod’imposta ai soggetti titolari della concessio-ne di coltivazione dell’attività mineraria e adaltri soggetti che intraprendono attività sosti-tutive o alternative nel territorio dei comunisui quali insiste l’attività mineraria o di comu-

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ISTRUZIONIPER LA COMPILAZIONEMinistero delle Finanze Modello 760

ni limitrofi individuati dalle delibere del CIPEdel 30 luglio 1991, del 20 dicembre 1991e del 25 marzo 1992, secondo i criteri e lemodalità stabilite con decreti del Ministrodell’industria, del commercio e dell’artigiana-to, di concerto con il Ministro del lavoro edella previdenza sociale e con il Ministrodelle finanze.Detto credito spetta nella misura del 30 percento del costo degli investimenti e può esse-re fatto valere ai fini del versamento, anchein acconto dell’IRPEG e dell’ILOR a decorre-re dal periodo d’imposta nel quale vengonoeffettuati gli investimenti.

Pertanto va indicato:– nel rigo R31, l’ammontare del creditod’imposta residuo risultante dalla precedentedichiarazione e rilevato dal rigo R39 delMod 760/R/96;– nel rigo R32, il credito spettante sulla basedegli investimenti effettuati nel corso delperiodo d’imposta cui si riferisce la dichiara-zione;– nel rigo R33, colonna 1, il credito utilizza-to ai fini del versamento dell’IRPEG relativaal periodo d’imposta cui si riferisce la pre-sente dichiarazione; – nel rigo R33, colonna 2, il credito utilizza-

to ai fini del versamento dell’ILOR relativa alperiodo d’imposta cui si riferisce la presen-te dichiarazione;

– nel rigo R34, la differenza tra la somma de-gli importi dei righi R31 e R32 e la sommadegli importi di cui al rigo R33, colonne 1e 2 che potrà essere utilizzata ai fini dei ver-samenti dell’IRPEG e dell’ILOR da effettuaresuccessivamente alla data di presentazionedella presente dichiarazione.

■ RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI IMPOSTA DEI CREDITORI VERSO L’EFIM

Il presente prospetto va utilizzato dalle pic-cole e medie imprese, individuate nella deci-sione della Commissione delle ComunitàEuropea 92/C 213/02, adottata in data20 maggio 1992, creditrici del soppressoEFIM e delle società dal medesimo controlla-te, per le quali a norma dell’articolo 6 delDL 19 dicembre 1992, n. 487, convertitodalla legge 17 febbraio 1993, n. 33,opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, lasospensione del pagamento dei crediti daesse vantati.Per effetto dell’art. 1 del DL 23 dicembre1993, n. 532, convertito dalla legge 17febbraio 1994, n. 111, nei confronti deimenzionati soggetti sono sospesi i terminirelativi ai versamenti delle imposte sui reddi-t i , del l ’ imposta su l patr imonio net todell’impresa, dell’imposta sul valore aggiun-to, nonché delle ritenute dovute in qualità disostituto d’imposta, da versare o iscritte aruolo. (cfr.Circolare n. 110/E del 18 luglio1994).La sospensione dei versamenti è ammessafino a concorrenza dell’ammontare dei cre-diti vantati, come risultano dai decreti delMinis t ro del tesoro di approvazionedell’elenco dei crediti ammessi, ovvero dadocumentazione avente data certa e asseve-rata dagli amministratori responsabili delle

società creditrici.Ai sensi dell’art. 6 del DL 2 ottobre 1995,n. 415, convertito dalla legge 29 novembre1995, n. 507, il versamento delle impostesospese da parte delle imprese ai sensidell’art. 1 del citato DL n. 532 del 1993deve essere effettuato entro 30 giorni dalladata in cui, per effetto di pagamenti definiti-vi, totali o parziali, da parte degli enti debi-tori, comprese le imprese poste in liquidazio-ne coatta amministrativa, viene ad esaurirsi ilcredito vantato.Pertanto, i soggetti interessati devono indica-re:– nel rigo R35, l’importo del credito per il

quale è operante la sospensione del paga-mento dei debiti dell’EFIM e delle societàda questa controllate, al netto degli importiper i quali si è fruita della sospensione deiversamenti ai fini dell’IRPEG, dell’ILOR,dell’imposta sul patrimonio netto, dell’IVA edelle ritenute nonché delle iscrizioni a ruolo,nella dichiarazione dei redditi relativa al1995 e di quelle precedenti;

– nel rigo R36, l’importo del credito eventual-mente rimborsato;

– nel rigo R37, colonna 1, l’importo delle ri-tenute dovute in qualità di sostituto d’impo-sta per il periodo d’imposta cui si riferisce lapresente dichiarazione, per la quale si frui-sce della sospensione;

– nel rigo R37, colonna 2, l’importo dell’IVAdovuta dalla data di presentazione dellaprecedente dichiarazione e fino alla datadi presentazione della presente dichiara-zione per la quale si fruisce della sospen-sione;

– nel rigo R37, colonna 3, l’importo dell’IR-PEG dovuta per il periodo d’imposta cui siriferisce la presente dichiarazione;

– nel rigo R37, colonna 4, l’importo dell’ILORdovuta per il periodo d’imposta cui si riferi-sce la presente dichiarazione per la qualesi fruisce della sospensione;

– nel rigo R38, l’importo complessivo delle ci-tate imposte iscritte a ruolo per le quali sifruisce della sospensione;

– nel rigo R39, l’importo dell’imposta sul pa-trimonio netto dell’impresa dovuta per il pe-riodo di imposta cui si riferisce la presentedichiarazione per la quale si fruisce dellasospensione.

– nel rigo R40, la differenza tra l’importo dirigo R35 e la somma degli importi dei righiR36, R37, colonne 1,2, 3 e 4, R38 e R39.

11MOD. 760/S - DISTINTE

Il Mod. 760/S contiene:la distinta degli interessi, premi e altri fruttidelle obbligazioni e titoli similari, compresele accettazioni bancarie soggetti a ritenutadi acconto;la distinta degli interessi, premi e altri fruttida depositi e conti bancari e postali soggettia ritenuta di acconto;la distinta dei prospetti e documenti allegatialla dichiarazione Mod. 760/96;l’elenco degli amministratori e componentidel collegio sindacale o di altro organo dicontrollo; in tale elenco devono essere ripor-

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tati i dati anagrafici e il codice fiscale degliamministratori e dei componenti del collegiosindacale o di altro organo di controllo dellasocietà o ente.Con riguardo alla qualifica va indicato:A se trattasi di socio amministratore;B se trattasi di amministratore non socio;C se trattasi di componente il collegio sinda-

cale o altro organo di controllo dellasocietà o dell’ente.

12MOD. 760/V - CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL’ILOR E/ODELL’IRPEG NELL’AMBITO DEL GRUPPO

Il presente modello deve essere utilizzato:– dalle società o dall’ente appartenenti ad

un gruppo, come definito dal comma 4dell’art. 43-ter, del DPR n. 602 del 1973,in caso di cessione delle eccedenzedell’IRPEG e dell’ILOR, risultanti dalladichiarazione dei redditi presentata daipredetti soggetti cedenti;

– dalle società o dall’ente appartenentiad un gruppo, come definito dal predet-to comma 4, cessionari delle ecceden-ze dell’IRPEG e dell’ILOR, risultanti dallad ich ia raz ione de i r edd i t i d i a l t rasocietà o ente appartenente al medesimogruppo.

Si ricorda che, a norma del comma 2dell’art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973,la compilazione del presente modello daparte del cedente è condizione di effica-cia della cessione delle eccedenze di cuitrattasi.Nel caso in cui non sia sufficiente un unicomodello per l’elencazione dei soggetti ces-sionari o cedenti, dovranno essere utilizzatialtri modelli, avendo cura di numerare distin-tamente ciascuno di essi e riportare la nume-razione progressiva nella casella posta inalto a destra.Nella Sez. I, la società o l’ente cedentedeve indicare:– nel rigo V1, l’ammontare dell’eccedenza

del l ’ I LOR, indicata nel r igo 40 delMod. 760/M, ceduta ad altra società oall’ente appartenenti allo stesso gruppo;

– nel rigo V2, l’ammontare dell’eccedenzadell ’ IRPEG, indicata nel r igo 44 delMod. 760/M, ceduto ad altra società oall’ente appartenenti allo stesso gruppo;

– nel rigo V3, l’ammontare totale delle ecce-denze cedute;

– in ciascuno dei righi da V4 a V9 devonoessere riportati i dati relativi ai soggetti cuisono cedute le predette eccedenze.

Nella Sez. II, la società o l’ente cessionaridell’eccedenza dell’ILOR e dell’IRPEG, deveindicare:– nei righi da V10 a V16, i dati relativi ai

soggetti cedenti e le date da cui le cessio-ni si considerano effettuate (data di presen-tazione della dichiarazione dei redditi deicedenti);

– nel rigo V17, l’ammontare totale delleeccedenze dell’ILOR e dell’IRPEG ricevutodai soggetti cedenti, indicati nei righi daV10 a V16;

– nel rigo V18, l’importo residuo delle ecce-denze dell’ILOR e dell’IRPEG ricevute nel

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ISTRUZIONIPER LA COMPILAZIONEMinistero delle Finanze Modello 760

precedente periodo di imposta (rigo V20del Mod. 760/V/96).– nel rigo V19, la somma degli importi dei

righi V17 e V18;– nel rigo V20 la parte dell’importo di rigo

V19, utilizzata in diminuzione dei versa-menti dell’ILOR, relativa alla presentedichiarazione;

– nel rigo V21, la parte dell’importo di rigoV19, utilizzata in diminuzione dei versa-menti dell’IRPEG, relativa alla presentedichiarazione;– nel rigo V22, la parte dell’importo di rigoV19 che residua dopo l’utilizzo indicato neirighi V20 e V21, che il dichiarante intendecomputare in diminuzione dei versamentidell’IRPEG e/o dell’ILOR relative ai successi-vi periodi di imposta;– nel rigo V23, la parte dell’importo di cuial rigo V19 che residua dopo l’utilizzo indi-cato nei righi V20 e V21, di cui si chiede ilrimborso.

13MOD. 760/M - CALCOLO DELLE IMPOSTEED ESTREMI DEI VERSAMENTI

■ ILOR

Nel rigo 01 va indicato il reddito di rigoA115 del Mod. 760/A.Nel rigo 02 va indicato il reddito soggettoall’aliquota ordinaria del 16,2 per cento enel rigo 03 quello soggetto ad aliquota age-volata.Nel rigo 05 va indicato, fino a concorrenzadell’importo di rigo 04, l’ammontare dei se-guenti crediti d’imposta (vedere Mod.760/R):– credito d’imposta per le imprese di autotra-

sporto di cose per conto di terzi;– credito d’imposta per le piccole e medie im-

prese;– credito d’imposta a favore di titolari della li-

cenza per l’esercizio del servizio di taxi oper l’esercizio del servizio di noleggio;

– credito d’imposta a favore dei datori di la-voro ai sensi dell’art. 2 del DL n. 357 del1994;

– credito d’imposta per le imprese rivenditricidi prodotti audiovisivi e cinefotoottici;

– credito d’imposta per le imprese operantinei bacini minerari.

Nel rigo 06 va indicato l’ammontare dell’ec-cedenza dell’ILOR e/o dell’IRPEG, delle qua-li, nella precedente dichiarazione, il contri-buente ha chiesto la computazione in diminu-zione delle imposte dovute, utilizzato ai finidel versamento dell’ILOR.Nei rigo 07 e 08, campo 1, va indicato l’im-porto delle eccedenze dei crediti dell’IRPEG e/o dell’ILOR, cedute al dichiarante dall’enteo società appartenenti allo stesso gruppo, pereffetto dell’applicazione dell’art. 43-ter delDPR n. 602 del 1973, utilizzate per il versa-mento della prima e della seconda rata di ac-conto dell’ILOR (vedere in Appendice la voce“Cessione dei crediti nell’ambito del gruppo(art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973)” ).Qualora l’importo indicato in tali campi sia in-feriore alle rate d’acconto dovute, indicate

nel campo 5, la differenza, da versare con lemodalità previste per le imposte sui redditi, vaindicata nel campo 4.Nel rigo 09 o nel rigo 10 va indicato l’im-porto dell’ILOR dovuta o dell’ILOR a credito,corrispondente alla differenza tra l’importo dirigo 04 e la somma dei righi da 05 a 08.Per la determinazione dell’ILOR da versare asaldo ovvero da computare in diminuzionedelle imposte relative al periodo successivo oda chiedere a rimborso, occorre compilare irighi da 36 a 44.

■ IRPEG

Nel rigo 11 o 12 va indicato il reddito o laperdita di rigo A95 o A98.Nel rigo 13 va indicato il credito d’impostasui dividendi distribuiti ai soci o partecipantidalle società o dagli enti indicati alle letterea) e b) del comma 1 dell’art. 87 (vedere inAppendice la voce “Crediti di imposta”).Nel rigo 14 va indicato il credito di impostasui proventi percepiti in rapporto alla parteci-pazione a fondi comuni di investimento (ve-dere in Appendice la voce “Crediti di impo-sta”).Nel rigo 15 va indicato l’ammontare delleperdite di periodi di imposta precedenti (manon oltre il quinto), per l’intero importo che tro-va capienza in quello risultante dalla sommaalgebrica dei righi da 11 a 14. Detto am-montare può tuttavia essere computato in di-minuzione del reddito in misura tale che l’im-posta corrispondente al reddito imponibile ri-sulti compensata da eventuali crediti di impo-sta (compreso l’importo relativo ai crediti d’im-posta indicato nell’apposito spazio di rigo20, riferibili agli utili ex 96-bis, comma 4), ri-tenute alla fonte a titolo di acconto, versa-menti in acconto e dalle eccedenze di impo-sta del precedente periodo.Nel rigo 16 va indicato il reddito imponibileo la perdita, risultante dalla somma algebricatra l’importo di rigo 11 o di rigo 12 e gli im-porti dei righi da 13 a 15.Qualora detto risultato sia una perdita, la stes-sa va diminuita dei proventi esenti dall’impo-sta, per la parte del loro ammontare - da in-dicare nell’apposito spazio - che eccede icomponenti negativi non dedotti per effettodell’applicazione degli artt. 63 e 75, commi5 e 5-bis.

• Riservato ai soggetti non operativi

Le società per azioni, in accomandita perazioni e a responsabilità limitata nonché lesocietà e gli enti commerciali non residenti,con stabile organizzazione nel territorio delloStato che sono considerati, agli effetti dell’art.30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,come sostituito dall’art. 3, comma 37, dellalegge n. 662 del 1996, non operativi e chedichiarano, nel rigo 16, un reddito che, puraumentato degli importi che non concorronoa formare il reddito per effetto di specifiche di-sposizioni agevolative, è inferiore al redditoimponibile minimo (rigo 04, colonna 5, del“Prospetto per la verifica dell’operatività e perla determinazione del reddito imponibile mi-nimo dei soggetti considerati non operativi“),sono soggette, ai sensi del comma 4 del ci-

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tato art. 30, alla determinazione induttiva delreddito anche mediante l’applicazione delledisposizioni di cui all’art. 41-bis del DPR n.600 del 1973, fermo restando la possibilitàdi fornire la prova contraria.Al fine di evitare l’accertamento induttivo dicui al menzionato comma 4, il contribuentepuò adeguare l’importo di rigo 16 al pre-detto reddito imponibile minimo anche me-diante la riduzione delle perdite di periodidi imposta precedenti di rigo 15, che, in talcaso, vanno indicate per un importo corri-spondente all’eccedenza del reddito com-plessivo (rigo 11 o 12 aumentato dei righi13 e 14) rispetto al suddetto reddito impo-nibile minimo.

Nel rigo 17 va indicato il reddito soggettoall’aliquota ordinaria del 37 per cento e nelrigo 18 quello soggetto ad aliquota agevola-ta. Si ricorda che l’aliquota è ridotta al 21 percento per le società e gli enti che hanno otte-nuto, a partire dal 12 giugno 1994 e fino al31 dicembre 1997, l’ammissione alla quota-zione alla borsa o negli altri mercati regola-mentati in quanto, in tal caso, l’art. 5 del DLn. 357 del 1994 stabilisce che l’aliquotadell’IRPEG è ridotta di 16 punti. Per i sogget-ti che fruiscono anche delle agevolazioni pre-viste dall’art. 105 del DPR n. 218 del 1978o dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26, la ri-duzione a metà dell’IRPEG opera con riferi-mento all’aliquota ridotta di 16 punti percen-tuali.Nel rigo 20 va indicato l’importo di rigo 13. I soggetti che hanno percepito utili distribuitida società “madri” derivanti da dividendi disocietà “figlie” residenti nella UE, per i qua-li si rende applicabile il comma 4 dell’art.96-bis, devono indicare nell’apposito spa-zio la parte di credito di imposta riferibile adetti utili.Nel rigo 22 va indicato l’importo di rigo 14.Nel rigo 23 va indicato il credito per le im-poste pagate all’estero sui redditi prodottiall’estero compresi nella presente dichiara-zione o in precedenti dichiarazioni; detto cre-dito va determinato, ai sensi dell’art. 15, sul-la base delle imposte pagate all’estero dal di-chiarante e, pro-quota, di quelle pagate dal-le società di persone o dai GEIE cui esso par-tecipa, così come risulta dall’apposito pro-spetto rilasciato dai citati soggetti (vedere inAppendice la voce “Crediti di imposta”).Nel rigo 24 vanno indicati:– il credito d’imposta di cui agli artt. 4, com-

ma 5, della legge n. 408 del 1990 , 26,comma 5, della legge n. 413 del 1991 e3, comma 142, della legge n. 662 del1996, nel caso in cui il saldo attivo di riva-lutazione o la riserva di regolarizzazioneprevisti da tali leggi vengano attribuiti ai so-ci o partecipanti;

– il credito d’imposta per i registratori di cas-sa, nei casi previsti dall’art. 14, comma15, della legge 24 dicembre 1993, n.537 (vedere in Appendice la voce ”Creditidi imposta“).

Nel rigo 28 va indicata la maggiorazione diconguaglio di cui all’art. 105. Detta maggio-razione è dovuta dalla società o ente ero-gante nelle ipotesi e nei limiti sottoindicati:– nella misura pari ai 9/16 della differenza

tra l’utile di esercizio distribuito ai soci opartecipanti ed il 64 per cento del reddito

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ISTRUZIONIPER LA COMPILAZIONEMinistero delle Finanze Modello 760

dichiarato al lordo delle perdite riportate daprecedenti esercizi e aumentato del 60 percento degli utili distribuiti da società collega-te ai sensi dell’art. 2359 del cod. civ. non re-sidenti nel territorio dello Stato (reddito di rigo16 aumentato delle perdite di rigo 15 e de-gli utili indicati nel rigo A84 del Mod.760/A);– nella misura pari ai 9/16 delle somme di-

stribuite prelevate da riserve o altri fondi(esclusi quelli che in caso di distribuzioneconcorrono a formare il reddito imponibiledella società o dell’ente e quelli che in ca-so di distribuzione non concorrono a for-mare il reddito imponibile dei soci o parte-cipanti) formati a partire dall’esercizio incorso al 1° dicembre 1983 per le societàdi capitali, e dall’esercizio in corso al 1°gennaio 1988 per gli enti commerciali dicui all’art. 87, comma 1, lett. b), con utili oproventi non assoggettati all’IRPEG;

– nella misura pari al 15 per cento delle som-me distribuite prelevate da riserve o altri fon-di (esclusi quelli che in caso di distribuzioneconcorrono a formare il reddito imponibiledella società o dell’ente e quelli che in ca-so di distribuzione non concorrono a for-mare il reddito imponibile dei soci o parte-cipanti) già esistenti alla fine dell’eserciziochiuso prima del 1° dicembre 1983 odell’esercizio chiuso prima del 1° gennaio1988 per gli enti commerciali di cui all’art.87, comma 1, lett. b), o formate con utili oproventi dell’esercizio stesso;

– nella misura pari ai 9/16 delle somme di-stribuite qualora sia stata omessa l’indica-zione delle riserve.

Se gli utili d’esercizio, le riserve o altri fondidai quali sono prelevate le somme distribuitedalle società costituite anteriormente alla da-ta di entrata in vigore della legge 1° marzo1986, n. 64 o dalle società operanti nelleprovince di Trieste e Gorizia, sono formaticon utili fruenti dell’agevolazione di cui all’art.105 del DPR 6 marzo 1978, n. 218 o all’art.2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, lamaggiorazione di conguaglio è ridotta allametà.Si fa presente che se la società cosiddetta“madre” ha percepito utili di cui all’art.96-bis, comma 1, che non concorrono allaformazione del reddito per il 95 per centodel loro ammontare, la stessa, a norma delsuccessivo comma 3, può distribuire dettiutili, nel medesimo ammontare del 95 percento senza applicazione della maggiora-zione di conguaglio; nell’ipotesi in cui lamaggiorazione venga applicata, non ope-rano le disposizioni previste dal comma 4dell’art. 96-bis.In caso di successivo accertamento del reddi-to imponibile in misura più elevata e di suc-cessivo recupero a tassazione delle riserve,l’IRPEG dovuta dalla società o dall’ente neiperiodi di imposta in cui il relativo accerta-mento si è reso definitivo è ridotta, ai sensidell’art. 107, di un importo pari, rispettiva-mente, all’imposta sulla differenza tra redditoaccertato e reddito dichiarato e comunquenon superiore alla maggiorazione di congua-glio a suo tempo operata, e all’imposta corri-spondente all’ammontare recuperato a tassa-zione, aumentato degli interessi di cui all’art.44 del DPR n. 602 del 1973. L’importo di ta-le riduzione va indicato nel rigo 28.

In tale rigo va altresì indicato l’ammontare del-la maggiorazione di conguaglio che la so-cietà ha eventualmente pagato, in aggiuntaai dividendi, a soci residenti in Francia, Ger-mania, Paesi Bassi in applicazione delle vi-genti Convenzioni per evitare le doppie im-posizioni sui redditi. Si precisa che l’ammon-tare dell’imposta di conguaglio pagata aipredetti soci può essere scomputata sempre-ché il dichiarante abbia correttamente indica-to detta imposta, afferente i dividendi eroga-ti, nella presente o in una precedente dichia-razione.Nel rigo 31 va indicato, fino a concorrenzadell’importo di rigo 29, l’ammontare dei se-guenti crediti di imposta (vedere Mod.760/R):– credito d’imposta per le imprese di autotra-

sporto di cose per conto di terzi;– credito d’imposta per le piccole e medie im-

prese;– credito d’imposta a favore di titolari della li-

cenza per l’esercizio del servizio di taxi oper l’esercizio del servizio di noleggio;

– credito d’imposta a favore dei datori di la-voro ai sensi dell’art. 2 del DL n. 357 del1994;

– credito d’imposta per le imprese rivenditricidi prodotti audiovisivi e cinefotoottici;

– credito d’imposta per le imprese operantinei bacini minerari.

Nel rigo 32 va indicato l’ammontare dell’ec-cedenza dell’ILOR e/o dell’IRPEG, delle qua-li il contribuente ha chiesto nella precedentedichiarazione, la computazione in diminuzio-ne delle imposte dovute, utilizzato ai fini delversamento dell’IRPEG.Nei rigo 33 e 34, campo 1, va indicato l’im-porto delle eccedenze dell’IRPEG e dell’ILORche sono state cedute al dichiarante dall’enteo società appartenenti allo stesso gruppo, pereffetto dell’applicazione dell’art. 43-ter delDPR n. 602 del 1973 e che il dichiarante uti-lizza per il versamento della prima e della se-conda rata di acconto dell’IRPEG (vedere inAppendice la voce “Cessione dei creditinell’ambito del gruppo (art. 43-ter del D.P.R.n. 602 del 1973)”). Qualora l’importo indi-cato in tali campi sia inferiore alle rate di ac-conto dovute, di cui al campo 5, la differen-za, da versare con le modalità previste per leimposte sui redditi, va indicata nel campo 4.Si precisa che la somma degli importi indica-ti nei righi 06 e 31 deve in ogni caso corri-spondere alla somma dei crediti ILOR e IR-PEG, dei quali, nella precedente dichiarazio-ne, il contribuente ha chiesto la computazio-ne in diminuzione delle imposte dovute.Nel rigo 35 o nel rigo 36 va indicato l’im-porto dell’IRPEG dovuta o dell’IRPEG a credi-to, corrispondente alla differenza tra l’importodi rigo 30 e la somma dei righi da 31 a 34.Con riguardo al rigo 36, si fa presente che lesocietà e gli enti che espongono un’ecceden-za d’imposta e che hanno percepito utili chesi considerano, in tutto o in parte, formati condividendi cosiddetti ”comunitari”, devono ri-determinare l’eccedenza stessa, per effettodell’art. 96-bis, comma 4, confrontando ilcredito d’imposta sui dividendi cosiddetti ”co-munitari” indicato nell’apposito spazio di rigo21, con l’ammontare dell’imposta di rigo 19.Se l’imposta di rigo 19 è superiore o ugualeal credito d’imposta sui dividendi ”comunita-ri”, spetta l’eccedenza di rigo 35; se è infe-

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riore a detto credito, occorre calcolare la mi-sura dell’eccedenza e ridurre l’importo di rigo35 dell’eccedenza medesima.Per la determinazione dell’IRPEG da versare asaldo ovvero da computare in diminuzionedelle imposte relative al periodo di impostasuccessivo o da chiedere a rimborso, occorrecompilare i righi da 37 a 44.I righi da 37 a 45 vanno compilati per de-terminare l’ILOR e l’IRPEG da versare ovveroda chiedere a rimborso o da computare in di-minuzione delle imposte relative all’eserciziosuccessivo. Si ricorda che per effetto dell’art. 2 del DL n.417 del 1991, convertito dalla legge 6 feb-braio 1992, n. 66, il contribuente può ope-rare la compensazione tra l’IRPEG e l’ILOR.I soggetti per i quali non si verifica il presup-posto per operare detta compensazione, oche non intendono avvalersene, devono com-pilare:– il rigo 38, campo 5, per l’ILOR dovuta in-

dicata nel rigo 09. Nel campo 1 di tale ri-go va indicato l’importo delle eccedenzedell’IRPEG e dell’ILOR che sono state cedu-te al dichiarante dall’ente o società appar-tenente allo stesso gruppo, per effettodell’applicazione dell’art. 43-ter del DPR n.602 del 1973 e che il dichiarante utilizzaper il versamento del saldo dell’ILOR. Qua-lora l’importo indicato in tale campo sia in-feriore a quello di cui al campo 5, la diffe-renza da versare con le modalità previsteper le imposte sui redditi, va indicata nelcampo 4 (vedere in Appendice la voce“Cessione dei crediti nell’ambito del grup-po (art 43-ter del D.P.R. n. 602 del1973)”);

– il rigo 39, per la parte dell’ILOR a credito,indicato nel rigo 10 da computare in dimi-nuzione dell’ILOR e/o dell’IRPEG, relativeal periodo d’imposta successivo e il rigo40, per la parte di cui si chiede il rimborso;

– il rigo 41, per la parte dell’ILOR a creditoche il dichiarante cede a società e ente ap-partenenti allo stesso gruppo, ai sensidell’art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973(vedere in Appendice la voce “Cessionedei crediti nell’ambito del gruppo (art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973)”);

– il rigo 42, campo 5, per l’IRPEG dovuta in-dicata nel rigo 34. Nel campo 1 di tale ri-go va indicato l’importo delle eccedenzedell’IRPEG e dell’ILOR che sono state cedu-te al dichiarante dall’ente o società appar-tenente allo stesso gruppo, per effettodell’applicazione dell’art. 43-ter del DPRn. 602 del 1973 e che il dichiarante utiliz-za per il versamento del saldo dell’IRPEG.Qualora l’importo indicato in tale camposia inferiore a quello di cui al campo 5, ladifferenza da versare con le modalità pre-viste per le imposte sui redditi, va indicatanel campo 4 (vedere in Appendice la voce“Cessione dei crediti nell’ambito del grup-po (art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del1973)”);

– il rigo 43, per la parte del credito dell’IR-PEG, indicato nel rigo 35 da computare indiminuzione dell’ILOR e/o dell’IRPEG, rela-tive al periodo successivo e il rigo 43, perla parte di cui si chiede il rimborso;

– il rigo 45, per la parte dell’IRPEG a creditoche il dichiarante cede a società e ente ap-partenenti allo stesso gruppo, ai sensi

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ISTRUZIONIPER LA COMPILAZIONEMinistero delle Finanze Modello 760

dell’art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 (ve-dere in Appendice la voce “Cessione dei cre-diti nell’ambito del gruppo (art. 43-ter del DPRn. 602 del 1973)”).I soggetti che, ricorrendone le condizioni, siavvalgono della compensazione tra l’ILOR acredito e l’IRPEG dovuta o tra l’ILOR dovuta el’IRPEG a credito, devono indicare, nel ri-go 36, l’importo della imposta compensata,costituito dal minor importo (in valore assolu-to) tra l’ILOR a credito (dovuta) e l’IRPEG do-vuta (a credito).La compensazione, una volta effettuata, puòdeterminare l’ILOR dovuta o a credito ovverol’IRPEG dovuta o a credito e, a secondadell’ipotesi che si verifica, va compilato il pro-spetto tenendo conto dei chiarimenti sopraforniti.Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2 della legge18 aprile 1986, n. 121, l’imposta sul reddi-to delle persone giuridiche e l’imposta localesui redditi risultanti dalla dichiarazione an-nuale non sono dovute o, se il saldo è nega-tivo, non sono rimborsabili se i relativi importinon superano lire 20.000.

Prospetto per la verifica dell’operatività eper la determinazione del reddito imponibi-le minimo dei soggetti considerati non ope-rativi

Le colonne 1, 2 e 3 del presente prospettodevono essere compilate, per la verificadell’operatività secondo le previsioni dell’art.30 della legge n. 724 del 1994, come mo-dificato dall’art.3, comma 37, della legge n.662 del 1996, dalle società per azioni, inaccomandita per azioni e a responsabilità li-mitata nonché dalle società e dagli enti nonresidenti, con esclusione dei seguenti sogget-ti:a) quelli ai quali per la particolare attività

svolta è fatto obbligo di costituirsi sotto for-ma di società di capitali;

b) quelli che non si trovano in un periodo dinormale svolgimento dell’attività;

c) quelli che si trovano nel primo periodod’imposta;

d) le società in amministrazione controllata estraordinaria.

e) le società ed enti i cui titoli sono negoziatiin mercati regolamentati italiani;

f) le società esercenti pubblici servizi di tra-sporto.

La casella posta nel rigo 01 deve essere bar-rata qualora il soggetto si sia avvalso dellapossibilità di allegare alla dichiarazione deiredditi la dichiarazione sostitutiva nella qualesi attesta il possesso o meno dei requisiti di“operatività“. Maggiori informazioni in meritosono contenute nel paragrafo 6 de “Le novitàdella disciplina del reddito d’impresa“.

Nel rigo 02, colonna 1, va indicato il valoredei beni di cui all’articolo 53, comma 1, lett.c), del Tuir, anche se costituiscono immobiliz-zazioni finanziarie, aumentato del valore deicrediti.Nel rigo 03, colonna 1, va indicato il valoredelle immobilizzazioni costituite da beni im-mobili e da beni indicati nell’art. 8 bis, primocomma, lett. a), del DPR n. 633 del 1972,anche in locazione finanziaria.

Nel rigo 04, colonna 1, va indicato il valoredelle altre immobilizzazioni, anche in loca-zione finanziaria.Relativamente alle immobilizzazioni materialie immateriali, si precisa che sono esclusequelle in corso nonché gli acconti.I valori dei beni e delle immobilizzazioni dariportare nei righi da 02 a 04 vanno assuntiin base alle risultanze medie dell’esercizio edei due precedenti. Ai fini del computo di det-ta media il valore dei beni e delle immobiliz-zazioni acquistate o cedute nel corso di cia-scun esercizio dovrà essere ragguagliato alperiodo di possesso.Ai fini della determinazione del valore dei be-ni si applica l’articolo 76, comma 1, del Tuir.Il valore dei beni condotti in locazione finan-ziaria è costituito dal costo sostenuto dall’im-presa concedente, ovvero in mancanza didocumentazione, dalla somma dei canoni dilocazione e del prezzo di riscatto risultanti dalcontratto.Nel rigo 05, colonna 2, va indicata la som-ma degli importi determinati applicando lepercentuali di cui all’art. 30, comma 1, dellalegge n. 724 del 1994, come modificatadall’art. 3, comma 37, della legge n. 662del 1996, prestampate nel prospetto, ai va-lori indicati in colonna 1.Nel rigo 05, colonna 3, vanno indicati i ri-cavi, gli incrementi di rimanenze e i proven-ti, esclusi quelli straordinari, assunti in base al-le risultanze medie del conto economicodell’esercizio e dei due precedenti.Qualora nel rigo 05 l’importo indicato in co-lonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, ilsoggetto è considerato non operativo. In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fi-ni IRPEG è determinato applicando al valoredei medesimi beni considerati ai fini dellacompilazione di colonna 1, possedutinell’esercizio, le percentuali previste dall’art.30, comma 3, della legge n. 724 del 1994,come modificata dall’art. 3, comma 37, del-la legge n. 662 del 1996 e prestampate nelprospetto.Ai fini dell’adeguamento del reddito da di-chiarare, tenuto conto che la disciplina nor-mativa in esame non implica il venir meno del-le agevolazioni fiscali previste da specifichedisposizioni di legge, i soggetti interessati do-vranno procedere al raffronto tra il reddito im-ponibile minimo indicato nel rigo 05, colon-na 5, e il reddito indicato nel rigo 16 delMod. 760/M, aumentato degli importi chenon concorrono a formare il reddito imponi-bile per effetto di specifiche disposizioni age-volative, quali, ad esempio:– proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla

fonte a titolo di imposta o ad imposta sosti-tutiva;

– 60 per cento degli utili distribuiti da societàcollegate ai sensi dell’articolo 2359 delcod. civ., non residenti nel territorio delloStato;

– 95 per cento degli utili distribuiti da società“figlie” residenti in paesi della UE.;

– reddito esente ai fini IRPEG;– reddito agevolato ai sensi dell’articolo 3,

commi 85 e 88, della legge n. 549 del1995.

Se tra i due termini posti a raffronto il primo ri-sulta superiore al secondo, l’adeguamento alreddito imponibile minimo può essere opera-to integrando il reddito imponibile di rigo 16

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del Mod. 760/M di un importo pari alla dif-ferenza dei due predetti termini.

Scioglimento agevolato dei soggetti non ope-rativiI soggetti, considerati non operativi nel perio-do di imposta in corso al 15 settembre 1996e quelli che a tale data si trovano nel primoperiodo di imposta, possono procedere, ri-correndo le condizioni previste dall’art. 3,comma 38, della legge n. 662 del 1996, al-lo scioglimento agevolato, qualora ne faccia-no richiesta, a pena di decadenza, nella di-chiarazione dei redditi relativa al periodocompreso tra l’inizio dell’esercizio e l’iniziodella liquidazione barrando l’apposita casel-la posta in calce al prospetto.

14MOD. 760/K - IMPOSTASUL PATRIMONIO NETTO

Il Modello 760/K va utilizzato per dichiara-re il patrimonio netto su cui applicare l’impo-sta istituita dal DL 30 settembre 1992, n.394, convertito dalla legge 26 novembre1992, n. 461.Si ricorda che l’applicazione dell’imposta sulpatrimonio netto delle imprese, già proroga-ta all’esercizio in corso al 30 settembre1995, è stata ulteriormente prorogata dal-l'art. 3, comma 110, della legge 28 dicem-bre 1995, n. 549, fino all'esercizio in corsoal 30 settembre 1997.Sono escluse da tali proroghe le societàcooperative agricole, di piccola pesca esociali di cui alla legge 8 novembre 1991,n. 381, e loro consorzi, nonché le coopera-tive di garanzia e i consorzi di garanzia col-lettiva fidi, costituiti anche sotto forma disocietà cooperative o consortili di cui all’art.155, comma 4, del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385.In base alle disposizioni dell’art. 9 del DM7 gennaio 1993, concernente le modalitàdi attuazione delle disposizioni recate dalcitato DL n. 394 del 1992, il Mod. 760/Kdeve essere presentato unitamente al model-lo di dichiarazione dei redditi nel quale vainserito.Il Modello si compone di due sezioni: laprima riguarda la determinazione dell’impo-nibile e la seconda il calcolo dell’impostapatrimoniale dovuta, nonché i versamentidell’imposta stessa.

■ Imposta patrimoniale

Nella sezione I va indicato il patrimonionetto, come risulta dal bilancio, diminuitodell’utile dell’esercizio.Qualora il bilancio non sia stato redatto,non sussistendone l’obbligo, come nel casodi fusione o di trasformazione, o non siastato approvato, essendo scaduti i termini diapprovazione dello stesso, occorre assumeregli elementi desumibili dalle scritture contabilialla data di chiusura del periodo d’imposta.Nei righi da K1 a K11 vanno indicati gliammontari delle voci ivi previste.Al fine di stabilire quali fondi vanno inclusi,nel rigo K7, tra le poste del patrimonio

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ISTRUZIONIPER LA COMPILAZIONEMinistero delle Finanze Modello 760

netto, occorre avere riguardo alla naturadegli stessi, nel senso che essi vanno ricom-presi allorché non siano destinati alla coper-tura di specifici oneri o passività ovvero noncostituiscano poste rettificative dell’attivo.Si ricorda che l’art. 2, comma 1, del DL 30settembre 1994, n. 564, convertito dallalegge 30 novembre 1994, n. 679 ha previ-sto che, a decorrere dall’esercizio in corsoal 1° ottobre 1994, le società cooperative eloro consorzi sono assoggettati all’impostasul patrimonio netto delle imprese anche perla parte, costituita dalle riserve indivisibili dicui all’art. 12 della legge 16 dicembre1977, n. 904.Per i soggetti indicati nell’art. 87, comma 1,lett. a) e b), del Tuir che hanno procedutoalla regolarizzazione delle scritture contabiliai sensi dell’art. 2, comma 141, della legge23 dicembre 1996, n. 662, l’ammontare sucui va calcolata l’imposta patrimoniale èassunto al lordo dell’imposta sostitutiva dovu-ta ai fini della regolarizzazione.Nel rigo K12 va indicato l’importo esclusodall’imponibile in applicazione delle disposi-zioni contenute nell’art. 3, comma 111,della legge n. 549 del 1995.Per effetto di tale norma, in caso di incre-mento dell’ammontare complessivo del capi-tale sociale (o del fondo di dotazione) edelle riserve aventi natura di capitale di cuiall’art. 44, comma 1, del Tuir, rispetto alcorrispondente ammontare complessivo risul-tante dal bilancio dell’esercizio in corso alladata del 30 settembre 1995, non si tieneconto, nel computo della base imponibile,della parte di detto incremento derivante daconferimenti in denaro. A tali fini si precisa che l’esclusione in paro-la opera anche nell’ipotesi in cui i conferi-menti in denaro siano utilizzati a parziale ototale copertura di perdite di bilancio ovveroper la ricostituzione del capitale socialeridotto ai sensi degli artt. 2446 o 2447 delcod. civ.Con specifico riferimento alle banche edalle società cooperative e loro consorzi sonostate previste due ulteriori regole di esclusio-ne. In particolare, per le banche non concor-re alla formazione della base imponibile ilvalore di bilancio delle passività, anchesotto forma di obbligazioni o di altri titolisimilari, indicate nell’art. 1, comma 3-ter,del DL n. 394 del 1992, emesse successiva-mente al 31 dicembre 1995.Per le società cooperative e loro consorzinon si tiene conto dell’incremento delle riser-ve indivisibili di cui all’art. 12 della legge n.904 del 1977.Si ricorda, inoltre, che il decremento dellabase imponibile, prevista dall’ art. 3,comma 111, della legge n. 549 del 1995,non si applica per i soggetti che si sonocostituiti dopo il 15 settembre 1995.

Il rigo K14 va compilato dai soggetti chealla fine dell’esercizio possiedono da alme-no tre mesi direttamente o indirettamente,cioè tramite soggetti non residenti, azioni,titoli similari o quote di partecipazione insocietà o enti soggetti alla stessa imposta.A tal fine hanno rilevanza anche le azioni sot-toscritte, per effetto dell’esercizio del diritto diopzione e nei limiti del diritto medesimo, nelcorso dell’ultimo trimestre dell’esercizio, ma in

relazione ad azioni possedute da almeno tremesi alla fine dell’esercizio stesso.Per i suddetti soggetti il comma 4 dell’art. 1del citato DL n. 394 del 1992 stabilisce cheil patrimonio netto deve essere diminuito delvalore contabile delle azioni, titoli similari oquote o, se minore, di un valore pari allacorrispondente frazione del patrimonio nettodella società o ente partecipato direttamenteo indirettamente tramite soggetto non resi-dente.Pertanto, l’importo di rigo K13 deve esserediminuito del minor importo tra il valore con-tabile delle azioni, titoli similari o quote pos-seduti e quello corrispondente alla percen-tuale di possesso, diretto o indiretto, applica-ta al patrimonio netto della società o entepartecipato direttamente o indirettamente,risultante dall’ultimo bilancio approvato.

Nella Sezione II va indicato l’ammontaredell’imposta dovuta, l’eccedenza d’impostarisultante dalla precedente dichiarazione, gliestremi dei versamenti degli acconti e delsaldo dell'imposta nonché le eventualisomme da chiedere a rimborso o da compu-tare in diminuzione dell’imposta relativa all'e-sercizio successivo.Nel rigo K16 va indicata l’imposta che risul-ta dall’applicazione dell’aliquota del 7,5per mille all’importo di rigo K15.Si ricorda che in caso di compilazione delrigo K14 l ’ imposta dovuta, per effettodell’art. 1, comma 4, ultimo periodo, del DLn. 394, non può comunque essere inferioreall’1 per mille del patrimonio netto indicatonel rigo K13, quindi senza tener conto dellediminuzioni dipendenti dalle partecipazionipossedute.Se il periodo di imposta è superiore o infe-riore ai dodici mesi, l’imposta da indicarenel rigo K16 va ragguagliata alla durata didetto periodo, considerando come meseintero la frazione di esso superiore a 15giorni.L’imposta non è dovuta se l’ammontare di dettorigo non supera l’importo di lire centomila.

Nel rigo K17 va indicato l’importo dellaeccedenza di imposta risultante dalla prece-dente dichiarazione.

Nei righi K18 e K19 vanno indicati gliimporti della prima e seconda rata di accon-to versati, riportando, negli appositi spazi,gli estremi dei versamenti, cioè la data e ilcodice dell'ufficio postale o del concessiona-rio desunti dalle attestazioni e/o dalle distin-te di versamento.La differenza tra l’importo indicato nel rigoK16 e il totale degli importi indicati nei righiK17, K18 e K19 va indicata, se positiva,nel rigo K20 in quanto costituisce l’impostada versare a saldo, e va indicata, se negati-va, nel rigo K21 e/o nel rigo K22.Qualora l’importo di rigo K16 sia non supe-riore a lire 100.000, il totale degli importidei righi K17, K18 e K19 va indicato, ascelta del contribuente, nel rigo K21 e/o nelrigo K22.Si ricorda che, per effetto dell’art. 20 del DLn. 41 del 1995, e dell’art. 3, comma 6,del DL n. 394 del 1992, gli acconti e ilsaldo devono essere versati con le medesi-me modalità previste dalle norme che disci-

Page 25: ISTRUZIONI Ministero delle Finanze PER LA COMPILAZIONE ... · COMPILAZIONE DEL MOD. 760 A decorrere dal presente periodo di imposta, il Mod. 760 deve essere presentato - utiliz-

plinano la riscossione delle imposte sui red-diti, tenendo presente che tali versamentinon vengono annotati sul conto fiscale.Pertanto le società e gli enti devono effettua-re i pagamenti solamente al concessionariodella riscossione, compilando la distintaMod. 8 o il bollettino di conto correntepostale Mod. 11.In entrambi i casi occorre far riferimento aiseguenti codici-tributo:codice 2417 - Imposta sul patrimonio nettodelle imprese - Società di capitali ed enti -Acconto.codice 2415 - Imposta sul patrimonio nettodelle imprese - Società di capitali ed enti.Il periodo di riferimento, da riportare nellaforma AA.AA. nella distinta (Mod. 8) di ver-samento o nel bollettino di conto correntepostale (Mod. 11) è l’anno per il quale siversa l’imposta. Se l’esercizio sociale coinci-de con l’anno solare, le due ultime cifredell’anno vanno ripetute due volte; nel casodi esercizio sociale non coincidente conl’anno solare, vanno, invece, riportate le ulti-me due cifre di ciascuno dei due anni.In caso di omesso, tardivo o insufficienteversamento dell’imposta patrimoniale dovutain base alla dichiarazione, i competenti uffi-ci finanziari provvederanno a recuperare gliimporti non versati e applicheranno lasoprattassa e gli interessi nella misura rispet-tivamente del 40 per cento e del 5 percento annuo; la soprattassa è ridotta al 3per cento se il versamento viene eseguitoentro i 3 giorni successivi a quello di sca-denza.Si fa presente che agli effetti sanzionatori,l’art. 3, comma 5, del citato DL n.394, farinvio alle disposizioni contenute negli artt.46 e seguenti del titolo V del DPR 29 settem-bre 1973, n. 600, per l’omissione, l’incom-pletezza e l’infedeltà della dichiarazione. Aisensi dell’art. 11, comma 2, del DM 7 gen-naio 1993, la dichiarazione si consideraomessa se non è stato presentato o compila-to il relativo modello, incompleta se nonreca tutti gli elementi che costituiscono labase imponibile e infedele se i predetti ele-menti sono indicati in misura inferiore a quel-la accertata.

■ Acconto patrimoniale

Si ricorda che l’art. 3, comma 112, dellalegge n. 549 del 1995, ha previsto, per iperiodi d'imposta successivi a quello incorso alla data del 30 settembre 1995,l'obbligo di versare, a titolo di acconto, unimporto pari al 55 per cento dell'impostapatrimoniale relativa al periodo precedente,nei termini e con le modalità previste per leimposte sui redditi.L’acconto deve essere versato in unica solu-zione nell’undicesimo mese dell’esercizio odel periodo di gestione, se l’importo è infe-riore a lire 502.000, o in due rate, di cuila prima, nella misura del 40 per cento,entro il termine di presentazione delladichiarazione dei redditi e la seconda,nella restante misura del 60 per cento,nell’undicesimo mese dell’esercizio o perio-do di gestione. L’acconto non va versato sel’imposta dovuta per il periodo precedentenon supera lire centomila.

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ISTRUZIONIPER LA COMPILAZIONEMinistero delle Finanze Modello 760

15MOD. 760/Z - DICHIARAZIONE DEI SO-STITUTI D’IMPOSTA RELATIVA A INTERES-SI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITIDIVERSI,

Il Mod. 760/Z deve essere compilato daisoggetti che hanno corrisposto interessi, altriredditi di capitale e redditi diversi soggetti aritenuta alla fonte. Tale modello deve essere presentato conte-stualmente alla dichiarazione dei redditi,Mod. 760, in luogo della presentazione delMod. 770-bis.In particolare, il presente modello deve esse-re compilato per l’indicazione dei dati relati-vi a:• interessi, premi e altri frutti di depositi e

conti correnti bancari e postali;• interessi, premi e altri frutti di titoli obbli-

gazionari e similari;• interessi corrisposti ai propri soci dalle

società cooperative;• proventi derivanti da titoli obbligazionari

emessi da non residenti esteri e da altridepositi e conti correnti;

• altri redditi di capitale corrisposti a nonresidenti;

• premi e vincite;• proventi delle accettazioni bancarie e

cambiali finanziarie;• proventi derivanti dalla cessione a termi-

ne di obbligazioni e titoli similari;• plusvalenze derivanti dalla cessione a ter-

mine di valute estere;• proventi derivanti da depositi a garanzia

di finanziamenti;• interessi, premi e altri frutti di obbligazio-

ni rimborsate anticipatamente.

Tutti gli importi da indicare nei prospetti delpresente modello, compresi i totali, vannoesposti in migliaia di lire mediante tronca-mento delle ultime tre cifre. Trattandosi disola operazione di troncamento da effettuar-si autonomamente per ogni importo desuntodalle scritture contabili del sostituto d’impostae da esporre nel modello, vanno tolte le ulti-me tre cifre dell’importo stesso senza doverprocedere preventivamente al relativo arro-tondamento.

Prospetto A – Interessi, premi ed altri fruttidi depositi e conti correnti bancari e posta-li, nonché di certificati di deposito

Nel presente prospetto, devono essere indi-cati, avendo cura di inserire nella colonna 1(Causale) il corrispondente codice:A interessi, premi e altri frutti sui depositi

nominativi e vincolati, sui conti correntibancari e postali, nonché sui certificati dideposito con scadenza non superiore adodici mesi, maturati precedentemente al20 giugno 1996 e sui quali si applical’aliquota del 30 per cento;

B interessi, premi e altri frutti sui depositinominativi e vincolati, nonché sui certifi-cati di deposito con scadenza non supe-riore a dodici mesi, maturati a decorrere

dal 20 giugno 1996 e sui quali si applical’aliquota del 27 per cento;C interessi, premi e altri frutti sui depositi

a risparmio postale raccolti preceden-temente al 17 agosto 1996 e suiquali si applica la ritenuta del 25 percento;

D interessi, premi e altri frutti sui depositi arisparmio postale raccolti a partire dal 17agosto 1996 e sui quali si applica la rite-nuta del 27 per cento;

E deposito e sui depositi nominativi e vinco-lati per un periodo non inferiore a 12mesi e non superiore a 18 mesi, emessi oraccolti precedentemente al 20 giugno1996 e sui quali si applica la ritenuta del25 per cento;

F interessi, premi e altri frutti sui certificati dideposito e sui depositi nominativi e vin-colati per un periodo non inferiore a 12mesi e non superiore a 18 mesi, emessio raccolti a decorrere dal 20 giugno1996 e sui quali si applica la ritenutadel 27 per cento;

G interessi, premi e altri frutti sui certificati dideposito con scadenza non inferiore a18 mesi, emessi a decorrere dal 20 giu-gno 1996 e sui quali si applica la ritenu-ta del 27 per cento.

ATTENZIONESi ricorda che l’articolo 7, comma 11,del D.L. 20 giugno 1996, n. 323 hasoppresso, con effetto dal 20 giugno1996, l’articolo 41, comma 2, letteraa), del Tuir che equiparava alle obbliga-zioni i certificati di deposito con scaden-za non inferiore a 18 mesi. Pertanto, gliinteressi, i premi e gli altri frutti sui certifi-cati di deposito con scadenza non infe-riore a 18 mesi, emessi prima della pre-detta data del 20 giugno 1996, devo-no essere indicati nel successivo pro-spetto B.

Si ricorda altresì che gli interessi, premi e altrifrutti assoggettati a ritenuta e da indicarenella colonna 2 sono quelli addebitati alconto economico dell’azienda o istituto dicredito dichiarante, ancorché non corrisposti.

Prospetto B – Interessi, premi e altri fruttidi titoli obbligazionari e similari

Nel presente prospetto devono essere indi-cati gli interessi, premi e altri frutti di titoliobbligazionari e similari, emessi da soggettiresidenti e soggetti alle disposizioni dell’arti-colo 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre1973, n. 600 e successive modificazioni eintegrazioni.Devono essere altresì indicati gli interessi, ipremi e gli altri frutti di buoni fruttiferi postalie sui quali si applica la ritenuta del 12,50per cento.

ATTENZIONENella colonna 2 del presente prospettoindicare gli interessi delle cedole dei tito-li obbligazionari e similari scadute nelperiodo d’imposta, nonché i premi e glialtri frutti dei medesimi titoli divenuti esi-gibili nel periodo stesso, ancorché noncorrisposti.

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Prospetto C - Interessi corrisposti ai proprisoci dalle società cooperative

Nel presente prospetto devono essere indicatigli interessi corrisposti nel 1996 da societàcooperative ai propri soci persone fisicheresidenti nel territorio dello Stato e assogget-tati alla ritenuta di cui all’articolo 20, comma8, della legge 7 giugno 1974, n. 216.

Prospetto D – Proventi derivanti da titoliobbligazionari emessi da non residenti eda altri depositi e conti correnti

Nel presente prospetto devono essere indi-cati i dati relativi agli interessi, premi ed altrifrutti delle obbligazioni e titoli similari emessida soggetti non residenti e sui depositi econti correnti costituiti presso soggetti nonresidenti o derivanti da obbligazioni e altrititoli di cui all’articolo 31 del D.P.R. 29 set-tembre 1973, n. 601 e di quelli con regimefiscale equiparato emessi all’estero a decor-rere dal 10 settembre 1992, corrisposti nel1996 e assoggettati alla ritenuta di cuiall’articolo 26, comma 3, del D.P.R. 29 set-tembre 1973, n. 600.

Prospetto E – Altri redditi di capitale corri-sposti a non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati:• gli interessi e i redditi di capitale corri-

sposti nel 1996 a non residenti, soggettialla ritenuta a titolo d’imposta di cuiall’articolo 26, ultimo comma, del D.P.R.29 settembre 1973, n. 600 ivi compresii proventi corrisposti a soggetti non resi-denti per il tramite di stabili organizzazio-ni estere di imprese residenti maturati adecorrere dal 20 giugno 1996 (art. 7,commi 5 e 13, del D.L. 20 giugno1996, n. 323, convertito dalla legge 8agosto 1996, n. 425; art.13 del D.L.30 agosto 1996, n. 449; art. 13 D.L23 ot tobre 1996, n. 547; ar t . 2,comma 158, della legge 23 dicembre1996, n. 662);

• i proventi delle operazioni di prestito titolie di finanziamento in valori mobiliari,corrisposti nel 1996, soggetti alla ritenu-ta a titolo d’imposta di cui all’articolo 7del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, converti-to dalla legge 6 marzo 1996, n. 110;

Prospetto F – Premi e vincite

Nel presente prospetto devono essere indi-cati i premi e le vincite, soggetti alla ritenutadi cui all’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre1973, n. 600, divenuti esigibili nel periodod’imposta, ancorché non corrisposti.

Prospetto G – Proventi da accettazionibancarie e cambiali finanziarie

Nel presente prospetto devono essere indi-cati i proventi, corrisposti nel 1996, dellecambiali di cui all’articolo 10-bis della tariffaAllegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre1972, n. 642, come disciplinate dall’artico-

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ISTRUZIONIPER LA COMPILAZIONEMinistero delle Finanze Modello 760

lo 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n.546 convertito dalla legge 1° dicembre1981, n. 692 (accettazioni bancarie), non-ché delle cambiali finanziarie di cui allalegge 13 gennaio 1994, n. 43.

Prospetto H – Proventi da cessione a termi-ne di obbligazioni e titoli similari

Nel presente prospetto devono essere indi-cati i proventi, corrisposti nel 1996, derivan-ti dalla cessione a termine di obbligazioni etitoli similari ai quali si applica la disciplinaprevista dall’articolo 2, comma 2, del D.L.17 settembre 1992, n. 378, convertitodalla legge 14 novembre 1992, n. 437 esuccessive modificazioni.

Prospetto I – Plusvalenze dalla cessione atermine di valute estere

Nel presente prospetto devono essere indi-cate le plusvalenze, realizzate nel 1996, aseguito di cessioni a termine di valute estere,ovvero conseguite nel medesimo anno attra-verso contratti che assumono, anche inmodo implicito, valori a termine delle valutecome riferimento per la determinazione delcorrispettivo in base all’articolo 81, comma1, lettera c-ter), del Tuir, soggette alla ritenu-ta del 12,50 per cento di cui all’articolo 3del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, con-vertito dalla legge 14 novembre 1992, n.437 e successive modificazioni e integrazio-ni (D.L. 31 dicembre 1992, n. 513; D.L. 2marzo 1993, n. 47; D.L. 28 aprile 1993,n. 131; D.L. 30 giugno 1993, n. 213; D.L.30 agosto 1993, n. 331, convertito dallalegge 29 ottobre 1993, n. 427).

Prospetto L – Proventi da depositi a garan-zia di finanziamenti

Nel presente prospetto devono essere indi-cati i proventi, maturati a decorrere dal 1°luglio 1996, derivanti da depositi di dena-ro, titoli o valori mobiliari costituiti a garan-zia di finanzaimenti concessi a imprese resi-denti sui quali è stato operato il prelievo del20 per cento ai sensi dell’articolo 7, commi1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323,convertito dalla legge 8 agosto 1996, n.425 (cfr. circolare del Ministero delleFinanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

Prospetto M – Rimborso anticipato diobbligazioni e titoli similari

Il presente prospetto deve essere compilatoqualora obbligazioni e titoli similari con sca-denza non inferiore a 18 mesi, emesse apartire dal 20 giugno 1996, siano state rim-borsate entro 18 mesi dall’emissione.Indicare nella colonna 1, gli interessi, ipremi e gli altri frutti maturati fino al momen-to dell’anticipato rimborso.Nella colonna 2, indicare il 20 per centodovuto sui proventi di colonna 1 (art. 7,comma 9, del D.L. 20 giugno 1996, n.323, convertito dalla legge 8 agosto 1996,n. 425; art. 26, comma 1, del D.P.R. n.600 del 1973, come modificato dall’art. 2,comma 160, n. 662).

Importo del credito d’imposta ex art. 2 delD.L.. 10 giugno 1994, n. 357.

Nel rigo Z41 indicare l’importo del creditod’imposta utilizzato ai sensi dell’art. 2 delD.L. 10 giugno 1994, n. 357, ai fini delversamento delle ritenute alla fonte operatedi cui al successivo prospetto N.

Prospetto N – Ritenute alla fonte operate erelativi versamenti

Nel presente prospetto vanno indicati, possi-bilmente in ordine cronologico di versamen-to, tutte le ritenute effettuate, i relativi importiversati (comprensivi degli eventuali interessi)e gli estremi dei conseguenti versamenti.

Per ogni versamento effettuato, il periodo diriferimento da riportare nel punto 1 è quellorelativo al mese ed anno di decorrenzadell’obbligo di effettuazione della ritenutaalla fonte.Nel caso di somme per cui è prescritto il ver-samento delle ritenute entro un mese dallachiusura dell’esercizio, va indicato il mese dichiusura dell’esercizio.Per i versamenti al concessionario il periododi riferimento va desunto dalla distinta di ver-samento.Per la compilazione del punto 5 ”Note“,devono essere utilizzati i seguenti codici:A - se il sostituto d’imposta ha barrato la

casella “Eventi eccezionali“ del frontespi-zio in quanto ha fruito delle provvidenzedi cui all’art. 4-bis del D.L. n. 382 del1993;

B - se il sostituto d’imposta ha utilizzato aversamento delle ritenute alla fonte opera-te il credito d’imposta di cui all’art. 2 delD.L. 10 giugno 1994, n. 357;

C - se il sostituto d’imposta ha barrato lacasella “Eventi eccezionali“ del fronte-spizio e ha fruito della sospensione deitermini relativi ai versamenti delle rite-nute alla fonte prevista dall’art. 1 delD.L. 2 dicembre 1993, n. 532, con-vertito dalla legge 17 febbraio 1994,n. 111.

Se in una stessa riga si devono indicare piùcodici, elencarli in ordine alfabetico.Nel punto 6 deve essere indicato, C se ilversamento è stato effet tuato presso i lConcessionario della riscossione, T se effet-tuato in Tesoreria.Nel punto 7 deve essere indicato, D se ilversamento è stato effettuato tramite distinta,C per il versamento in conto corrente posta-le, B per il versamento tramite azienda dicredito.Nel punto 8 deve essere indicato il codicetributo utilizzato per i versamenti effettuatipresso il Concessionario della riscossione ocon delega all’azienda di credito di versa-mento al Concessionario (in caso di soggettititolari di conto fiscale).Se il versamento viene effettuato presso lesezioni di Tesoreria provinciale dello Statoindicare il capitolo e, distintamente, l’articolodi bilancio sul quale è stato effettuato il ver-samento.Nel punto 10 riportare nel caso di versa-mento tramite l’azienda di credito il codiceA.B.I. e, distintamente, il codice C.A.B. indi-cato nella attestazione rilasciata.