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1 Servizio di Accompagnamento all’attuazione della politica di acquisti pubblici ecologici nella Regione Sardegna PO FESR Sardegna 2007-2013 Asse IV Linea di intervento 4.1.2.d Inserimento di criteri ambientali nell’appalto del servizio di Lavanolo (Servizio integrato di noleggio, ricondizionamento e logistica dei dispositivi tessili, materasseria, DPI, calzature, nonché dei dispositivi medici sterili per l’allestimento del teatro operatorio e degli accessori) Scheda tecnica

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Servizio di Accompagnamento all’attuazione della politica di acquisti pubblici ecologici nella Regione Sardegna

PO FESR Sardegna 2007-2013 Asse IV Linea di intervento 4.1.2.d

Inserimento di criteri ambientali nell’appalto del servizio di Lavanolo

(Servizio integrato di noleggio, ricondizionamento e logistica dei dispositivi tessili, materasseria, DPI, calzature, nonché dei dispositivi medici sterili per l’allestimento del teatro operatorio e degli accessori)

Scheda tecnica

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Servizio di Accompagnamento all’attuazione della politica di acquisti pubblici ecologici nella Regione Sardegna

PO FESR Sardegna 2007-2013 Asse IV Linea di intervento 4.1.2.d

PREMESSA Nell'ambito del “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”, anche detto Piano d'azione nazionale per il Green Public Procurement (PAN GPP) non sono stati per ora definiti “criteri ambientali minimi” (CAM) specifici per il servizio di “lavanolo”. Per servizio di lavanolo si intende il “Servizio integrato di noleggio, ricondizionamento e logistica dei dispositivi tessili, materasseria, DPI, calzature, nonché dei dispositivi medici sterili per l’allestimento del teatro operatorio e degli accessori”, usando la definizione del servizio contenuta nel “bando tipo” elaborato da ASSOSISTEMA e approvato il 10 dicembre 2013 (http://www.assosistema.it/?action=page&name=proposte-sanita). Questo documento, elaborato nell'ambito del Servizio di Accompagnamento all’attuazione della politica degli acquisti pubblici ecologici nella Regione Sardegna realizzato dall’ATI Ecosistemi srl-Poliste srl, ha l'obiettivo, nell'attuale assenza di CAM nazionali, di definire una prima proposta di criteri ambientali minimi per gli appalti pubblici del servizio di “lavanolo”. Questi criteri potranno essere utilizzati dalle Amministrazioni Pubbliche negli appalti effettuati per soddisfare le loro esigenze di noleggio, ricondizionamento e gestione di prodotti tessili in genere, DPI e calzature, sia del settore sanitario che di altri settori. 1. OGGETTO DELL'APPALTO “Affidamento del servizio integrato di noleggio e ricondizionamento di … a ridotto impatto ambientale” 2. SELEZIONE DEI CANDIDATI Nella selezione dei candidati sono considerate sia capacità tecniche e professionali tipicamente connesse alla gestione ambientale dei concorrenti (vedi punto 1) che capacità relative all'assicurazione della qualità microbiologica dei processi di lavaggio tessile (vedi punto 2). Considerata la rilevanza del tema dal punto di vista della salute sia degli utenti finali del servizio che del personale delle lavanderie industriali, è auspicabile l'applicazione anche del secondo criterio di selezione. La diffusione delle certificazioni/registrazioni citate nei due criteri presso le lavanderie industriali (ISO 14001, ISO 14065 ed EMAS) è tale da poter considerare i due criteri come non eccessivamente selettivi. 1) L'offerente deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da assicurare la conformità normativa alle disposizioni di legge applicabili in materia ambientale e l'impegno verso il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali della propria organizzazione

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PO FESR Sardegna 2007-2013 Asse IV Linea di intervento 4.1.2.d

attraverso l'implementazione di un sistema di gestione ambientale conforme ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001). Verifica: la registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)), o la certificazione di conformità del sistema di gestione ambientale allo standard ISO 14001, in corso di validità e rilasciata da un organismo di certificazione accreditato, rappresentano mezzi di presunzione di conformità. Saranno accettate parimenti altre prove, come una documentazione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente, che comprende: politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione. 2) L'offerente deve dimostrare la propria capacità ad assicurare la qualità microbiologica dei processi di lavaggio tessile attraverso l'implementazione di un sistema di analisi dei rischi e controllo della biocontaminazione (RABC) conforme a norme tecniche riconosciute. Verifica: la certificazione di conformità alla norma UNI EN 14065, in corso di validità, rappresenta mezzo di presunzione di conformità. Saranno accettate parimenti altre prove, come una documentazione dettagliata del sistema di analisi del rischio e controllo della biocontaminazione (RABC) attuato dall'offerente, che comprende: lista dei pericoli microbiologici e lista delle misure di controllo, determinazione dei punti di controllo, definizione dei livelli prefissati e limiti di tolleranza per ogni punto di controllo, definizione di un sistema di monitoraggio per ogni punto di controllo, definizione delle azioni correttive, definizione dei procedimenti di controllo del sistema RABC e definizione di un sistema di documentazione. 3. SPECIFICHE TECNICHE In considerazione del carattere innovativo dell’introduzione di criteri ambientali nell'appalto del servizio di “lavanolo”, le stazioni appaltanti potranno valutare se introdurre specifiche tecniche o criteri di valutazione delle offerte tecniche (ai quali attribuire punteggi ponderativi) valutando i seguenti elementi:

la gradualità nell’introduzione di specifiche tecniche di carattere ambientale;

il livello di “selettività ambientale” desiderato dalla stazione appaltante;

la maturità dello specifico mercato di riferimento (avanzamento tecnologico ed organizzativo delle lavanderie industriali del territorio).

La formulazione delle specifiche tecniche potrà quindi essere ricavata dal testo dei criteri di aggiudicazione di cui ai paragrafi successivi (da 4.1 a 4.16).

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4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE I criteri di aggiudicazione 4.1, 4.2 e 4.4 fanno ricorso ad aspetti ambientali (consumo energetico, consumo idrico e emissioni di gas a effetto serra) che sono riportati alla stessa unità di riferimento, ossia il “kg. di prodotto tessile trattato”. La quantità di kg. di prodotti tessili trattati non è un dato di difficile reperimento per una lavanderia industriale, poiché questi dati sono utilizzati dalle lavanderie come unità di contabilizzazione interna. L'applicazione di criteri di aggiudicazione e/o di specifiche tecniche che si riferiscono a questo dato non costituisce quindi una criticità in una procedura d'appalto. I tre criteri citati fanno riferimento ai requisiti di assegnazione del “Nordic Label” (detta anche “Nordic Swan”), cioè all'etichetta ambientale ISO di Tipo I di cinque Paesi del Nord Europa (Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca e Islanda). I valori di riferimento relativi al consumo energetico, alle emissioni di gas a effetto serra nella fase di trattamento e al consumo idrico per ogni kg. di prodotto trattato che sono riportati nel testo dei criteri 4.1, 4.2 e 4.4 sono quindi stati elaborati sulla base delle prestazioni ambientali medie delle lavanderie industriali nord-europee. Non sono ad oggi disponibili dati nazionali italiani relativi ai valori di riferimento citati. Da una prima analisi di dati parziali, puntuali e non pubblici, emerge, in prima approssimazione, un'assimilabilità dei dati delle lavanderie industriali italiane rispetto a quelle nord europee (alcuni consumi idrici per kg. di prodotto tessile trattato riscontrabili in alcune lavanderie industriali italiane risultano essere inferiori a quelli di riferimento riportati nella tabella 6). Tuttavia, la formulazione dei tre criteri in questione, che si basa in sostanza sulla distanza da un valore di riferimento (distance to target) non determina discriminazioni di sorta nella valutazione delle offerte e quindi i valori di riferimento, seppur ricavati da realtà produttive diverse da quelle italiane, possono essere utilizzati senza che questo aspetto costituisca una criticità nella loro applicazione. 4.1 Consumo energetico per kg. di prodotto tessile trattato Saranno attribuiti … punti tecnici proporzionalmente al minor consumo annuo di energia elettrica e di combustibili per ogni kg di prodotto tessile trattato dall'offerente rispetto alla soglia di consumo energetico di riferimento (Senergia). Il consumo di energia elettrica e di combustibili (Aenergia) è calcolato su base annua ed è espresso in kWh per ogni kg di prodotto tessile trattato dalla lavanderia (kWh/kg). Per il calcolo del consumo energetico l'offerente deve compilare la tabella 1 e applicare le formule sottostanti la tabella. Tabella 1 – Valori di riferimento del consumo energetico, peso e quota di prodotti tessili trattati per ogni categoria di prodotto

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PO FESR Sardegna 2007-2013 Asse IV Linea di intervento 4.1.2.d

N. Categoria di prodotto tessile Valore di riferimento del

consumo energetico per

ogni kg di prodotto tessile

trattato

[Renergia]

(kWh/kg)

Peso dei prodotti tessili

trattati annualmente

per ogni categoria di

prodotto tessile

(kg)

Quota di prodotti tessili

trattati annualmente

per ogni categoria di

prodotto tessile

[Quota]

(%)

1 Abiti da lavoro per uso industriale/cucina/macellazione, tessili da cucina (tessuti, asciugamani)

2,70 ... ...

2 Abiti da lavoro per servizi all'industria, commercio, hotel, ospedali, case di cura e altre istituzioni, calzature

2,60 ... ...

3 Tessili da hotel (es.: lenzuola e asciugamani)

1,65 ... ...

4 Tessili da ristorante (es: tovaglie e tovaglioli)

2,75 ... ...

5 Tessili da ospedali e case di cura (biancheria da letto, tessili per il paziente) esclusi abiti da lavoro del personale, materassi, coperte e cuscini

2,50 ... ...

6 Coperte, cuscini, materassi (es.: da ospedali e case di cura)

3,00 ... ...

7 Tappeti e tessili per le pulizia dell'industria offshore

1,00 ... ...

8 Tappeti per ingressi 0,90 ... ...

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PO FESR Sardegna 2007-2013 Asse IV Linea di intervento 4.1.2.d

N. Categoria di prodotto tessile Valore di riferimento del

consumo energetico per

ogni kg di prodotto tessile

trattato

[Renergia]

(kWh/kg)

Peso dei prodotti tessili

trattati annualmente

per ogni categoria di

prodotto tessile

(kg)

Quota di prodotti tessili

trattati annualmente

per ogni categoria di

prodotto tessile

[Quota]

(%)

9 Asciugamani a rotoli 1,80 ... ...

10

Tessuti per pulizie industriali 3,10 ... ...

11

Tessili lavati a secco 0,00 ... ...

12

Abiti personali (es.: per persone che hanno bisogno di assistenza per il lavaggio degli indumenti)

3,20 ... ...

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Altro (non comprese nelle altre categorie)

0,90 ... ...

(indicare “0”, zero, per le categorie di prodotti tessili che non vengono trattate dall'offerente)

Senergia = Σ (Quota i · Renergia

i)

Aenergia = 2,5 · Ael + Acomb Legenda: Senergia = soglia limite per il consumo totale di energia, per ogni kg di prodotto tessile trattato, calcolata su base annua, espressa in kWh/kg.

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Aenergia = consumo totale di energia della lavanderia, per ogni kg di prodotto tessile trattato, calcolato su base annua, espresso in kWh/kg.

Renergia = valore di riferimento del consumo di energia per ogni kg di prodotto tessile trattato in lavanderia per categoria di prodotto tessile, calcolato statisticamente su base annua, espresso in kWh/kg; il valore è riportato in tabella e non è modificabile dall’offerente.

Acomb = il consumo di combustibile utilizzato dalla lavanderia per ogni kg di tessile trattato, calcolato su base annua, espresso in kWh/kg. Per calcolare il consumo di combustibile è necessario moltiplicare la quantità di combustibile consumato nell’anno (dato rilevabile dalle fatture di pagamento dei servizi di fornitura dei combustibili) per il fattore energetico di riferimento riportato nella tabella 2. Per calcolare il consumo di combustibile utilizzato dalla lavanderia per ogni kg di tessile trattato è necessario dividere il consumo di combustibile per il numero di kg. di tessile trattato.

Ael = il consumo totale di energia elettrica della lavanderia, per ogni kg di tessile trattato, calcolato su base annua, espresso in kWh/kg.

Quota i = quota di ogni categoria di tessile i, ottenuta dividendo la quantità annuale di tessili trattati per la quantità di tessili trattati della categoria i, espressa in %.

Esempio: se la lavanderia tratta per l'80% prodotti tessili della categoria n. 2, e per il 20% prodotti tessili della categoria n. 4, la soglia limite del consumo totale di energia per ogni kg di prodotto trattato (Senergia) è pari a 3,01 kWh/kg: Senergia = (2,70 kWh/kg x 80%) + (2,75 kWh/kg x 20%) = 3,01 kWh/kg Tabella 2 - Fattori energetici Combustibile Fattori energetici Unità di misura

Gas naturale 11,00 kWh/m3-N

Olio combustibile 11,29 kWh/kg

GPL 12,78 kWh/kg

Coke petrolifero (petcoke) 8,72 kWh/kg

Carbone 8,14 kWh/kg

Lignite (mattonelle) 5,08 kWh/kg

Paglia 4,03 kWh/kg

Pellets 4,86 kWh/kg

Scarti di legname 4,08 kWh/kg

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Trucioli di legno 0,78 kWh/dm3

Biogas 6,39 kWh/m3

Teleriscaldamento 1,00 kWh/kWh

Elettricità 2,50 kWh/kWh L'attribuzione dei punteggi avviene secondo la seguente tabella (minore è il consumo energetico rispetto alla soglia, maggiori sono i punti attribuiti): Tabella 3 - Punteggi per il minor consumo energetico Aenergia è inferiore al 50% della soglia Senergia … punti

Aenergia è inferiore al 60% della soglia Senergia … punti

Aenergia è inferiore al 70% della soglia Senergia … punti

Aenergia è inferiore al 80% della soglia Senergia … punti

Aenergia è inferiore al 90% della soglia Senergia … punti

Verifica: l'offerente deve dimostrare il consumo energetico e la quantità di prodotti tessili trattati attraverso appropriata documentazione fiscale e gestionale (es: fatture e altri documentazioni rilasciate dai fornitori di energia elettrica e di combustibili, fatture di vendita del servizio di lavaggio e noleggio di prodotti tessili, documentazione interna, ecc.), oppure attraverso appropriata documentazione elaborata nell'ambito del sistema di gestione ambientale certificato (es.: procedure, programma di miglioramento ambientale, audit, registrazioni, documenti). Sarà accettata una dichiarazione ambientale di Tipo III (detta anche Dichiarazione Ambientale di Prodotto – DAP, oppure Environmental Product Declaration – EPD) conforme allo norma UNI EN ISO 14025, validata da organismo di certificazione accreditato e riportante le informazioni del criterio (consumo energetico nella fase di trattamento per kg. di prodotto tessile trattato, espresso in kWh/kg). 4.2 Emissioni di gas a effetto serra nella fase del trattamento, per kg. di prodotto trattato Saranno attribuiti … punti tecnici proporzionalmente alle minori emissioni di gas a effetto serra, nella fase del trattamento dei prodotti tessili (lavaggio, essiccazione, stiraggio, ecc.),

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per ogni kg di prodotto tessile trattato dall'offerente rispetto alla soglia delle emissioni di gas a effetto serra di riferimento (SGWP). Le emissioni di gas a effetto serra nella fase di trattamento (AGWP) sono calcolate su base annua ed espresse in grammi di anidride carbonica equivalente per ogni kg di prodotto tessile trattato dall'offerente (gCO2 eq/kg). Per il calcolo del consumo energetico l'offerente deve compilare la tabella 4 e applicare le formule sottostanti la tabella. Tabella 4 - Valori di riferimento delle emissioni di gas a effetto serra in fase di trattamento dei prodotti tessili, peso e quota di prodotti tessili trattati per ogni categoria di prodotto N. Categoria di prodotto tessile Valore di

riferimento delle emissioni di gas a effetto serra nella fase di trattamento,per ogni kg di

prodotto tessile trattato

[RGWP]

(gCO2 eq/kg)

Peso dei prodotti tessili

trattati annualmente

per ogni categoria di

prodotto tessile

(kg)

Quota di prodotti tessili trattati per ogni

categoria di prodotto tessile

[Quota]

(%)

1 Abiti da lavoro per uso industriale/cucina/macellazione, tessili da cucina (tessuti, asciugamani)

530 ... ...

2 Abiti da lavoro per servizi all'industria, commercio, hotel, ospedali, case di cura e altre istituzioni, calzature

510 ... ...

3 Tessili da hotel (es.: lenzuola e asciugamani)

310 ... ...

4 Tessili da ristorante (es: 540 ... ...

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N. Categoria di prodotto tessile Valore di riferimento

delle emissioni di gas a effetto serra nella fase di trattamento,per ogni kg di

prodotto tessile trattato

[RGWP]

(gCO2 eq/kg)

Peso dei prodotti tessili

trattati annualmente

per ogni categoria di

prodotto tessile

(kg)

Quota di prodotti tessili trattati per ogni

categoria di prodotto tessile

[Quota]

(%)

tovaglie e tovaglioli)

5 Tessili da ospedali e case di cura (biancheria da letto, tessili per il paziente) esclusi abiti da lavoro del personale, materassi, coperte e cuscini

490 ... ...

6 Coperte, cuscini, materassi (es.: da ospedali e case di cura)

590 ... ...

7 Tappeti e tessili per le pulizia dell'industria offshore

180 ... ...

8 Tappeti per ingressi 160 ... ...

9 Asciugamani a rotoli 340 ... ...

10

Tessuti per pulizie industriali 610 ... ...

11

Tessili lavati a secco 0 ... ...

12

Abiti personali (es.: per persone che hanno bisogno di assistenza per il lavaggio degli indumenti)

670 ... ...

13

Altro (non comprese nelle altre categorie)

160 ... ...

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(indicare “0”, zero, per le categorie di prodotti tessili che non vengono trattate dall'offerente)

SGWP = Σ (Quota i · RGWP i)

AGWP, ossia le emissioni di gas a effetto serra nella fase di trattamento, sono calcolate moltiplicando il consumo di combustibili, espresso in kWh, per i fattori di emissione di CO2

eq specifici per ogni tipologia di combustibile riportati nella tabella 5. Tabella 5 - Fattori delle emissioni di gas a effetto serra Combustibile Fattori di emissioni di CO2

eq Unità di misura

Gas naturale 204,4 g/kWh

Olio combustibile 280,8 g/kWh

GPL 234,0 g/kWh

Coke petrolifero (petcoke) 331,2 g/kWh

Carbone 388,8 g/kWh

Lignite (mattonelle) 340,6 g/kWh

Paglia 0 g/kWh

Pellets 0 g/kWh

Scarti di legname 0 g/kWh

Trucioli di legno 0 g/kWh

Biogas 0 g/kWh

Teleriscaldamento Dati del fornitore g/kWh

Elettricità 385 g/kWh Legenda: SGWP = soglia limite delle emissioni di gas a effetto serra nella fase di trattamento dei prodotti tessili, per ogni kg di prodotto tessile trattato, calcolata su base annua, espressa in gCO2 eq/kg.

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AGWP = quantità di gas a effetto serra emessi nella fase di trattamento dei prodotti tessili per ogni kg di prodotto tessile trattato, calcolate su base annua, espressa in gCO2 eq/kg.

Quota i = quota di ogni categoria di tessile i, ottenuta dividendo la quantità annuale di tessili trattati per la quantità di tessili trattati della categoria i, espressa in %.

Verifica: l'offerente deve dimostrare le emissioni di gas a effetto serra nella fase di trattamento dei prodotti tessili e la quantità di prodotti tessili trattati attraverso appropriata documentazione fiscale e gestionale (es: fatture e altri documentazioni rilasciate dai fornitori di energia elettrica e di combustibili, fatture di vendita del servizio di lavaggio e noleggio di prodotti tessili, documentazione interna, ecc.), oppure attraverso appropriata documentazione elaborata nell'ambito del sistema di gestione ambientale certificato (es.: procedure, programma di miglioramento ambientale, audit, registrazioni, documenti). Per la dimostrazione della quantità delle emissioni di gas a effetto serra sarà accettata una certificazione della quantificazione delle emissioni dirette (Scope 1) ed indirette (Scope 2) di gas a effetto serra (GHG) dell'organizzazione dell'offerente, effettuata da una terza parte indipendente e in conformità alla norma UNI EN ISO 14064-1, o equivalenti. Per la dimostrazione del criterio sarà accettata una dichiarazione ambientale di Tipo III (detta anche Dichiarazione Ambientale di Prodotto – DAP, oppure Environmental Product Declaration – EPD) conforme allo norma UNI EN ISO 14025, validata da organismo di certificazione accreditato e riportante le informazioni del criterio (emissioni di gas a effetto serra nella fase di trattamento per kg. di prodotto tessile trattato, espresse in gCO2 eq/kg.). 4.3 Progetto per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del servizio (carbon footprint, CFP) Progetto per la riduzione delle emissioni di gas a effetto sera (GHG, greenhouse gases) prodotte lungo il “ciclo di vita” del servizio oggetto della presente procedura. Il progetto può comprendere azioni di tipo organizzativo e tecnologico che determinino risultati scientificamente misurabili nell'arco della durata del contratto oggetto della presente procedura (... anni). I punteggi saranno attribuiti alla quota percentuale delle emissioni di gas a effetto serra che si intende ridurre con il progetto. Verifica: la quantificazione delle emissioni di GHG e della loro riduzione deve essere effettuata, da parte di una terza parte indipendente, in conformità con uno dei seguenti standard:

PAS 2050 - Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services;

PEF - Product Environmental Footprint (Raccomandazione della Commissione del 9 aprile 2013 relativa a relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e

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comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni);

UNI EN ISO 14064-1 - Gas ad effetto serra - Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione (considerando le emissioni dirette di GHG - Scope 1 - , indirette di GHG dovute al consumo energetico - Scope 2 - e le altre emissioni indirette di GHG - Scope 3);

UNI ISO/TS 14067 - Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) - Requisiti e linee guida per la quantificazione e comunicazione.

La terza parte indipendente deve essere accreditata per la verifica e la convalida delle dichiarazioni ambientali di prodotto (UNI EN ISO 14025) o per la certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 14064-1. 4.4 Consumo idrico per kg. di prodotto tessile trattato Saranno attribuiti … punti tecnici proporzionalmente al minor consumo di acqua in ingresso per ogni kg. di prodotto tessile trattato dall'offerente rispetto alla soglia di consumo idrico di riferimento (Sacqua). Il consumo di acqua (Aacqua) è calcolato in litri per ogni kg di prodotto tessile trattato dalla lavanderia (l/kg), su base annua. Per il calcolo del consumo idrico l'offerente deve far riferimento alla tabella 6 a applicare la formula sottostante la tabella. Tabella 6 – Valori di riferimento del consumo idrico, peso e quota di prodotti tessili trattati per ogni categoria di prodotto N. Categoria di prodotto tessile Valore di

riferimento del consumo idrico per ogni kg. di

prodotto tessile trattato

[Racqua]

(l/kg)

Peso dei prodotti tessili

trattati annualmente

per ogni categoria di

prodotto tessile

(kg)

Quota di prodotti tessili trattati per ogni

categoria di prodotto tessile

[Quota]

(%)

1 Abiti da lavoro per uso industriale/cucina/macellazione

19,5 ... ...

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N. Categoria di prodotto tessile Valore di riferimento del consumo idrico per ogni kg. di

prodotto tessile trattato

[Racqua]

(l/kg)

Peso dei prodotti tessili

trattati annualmente

per ogni categoria di

prodotto tessile

(kg)

Quota di prodotti tessili trattati per ogni

categoria di prodotto tessile

[Quota]

(%)

, tessili da cucina (tessuti, asciugamani)

2 Abiti da lavoro per servizi all'industria, commercio, hotel, ospedali, case di cura e altre istituzioni, calzature

16,5 ... ...

3 Tessili da hotel (es.: lenzuola e asciugamani)

10,0 ... ...

4 Tessili da ristorante (es: tovaglie e tovaglioli)

17,0 ... ...

5 Tessili da ospedali e case di cura (biancheria da letto, tessili per il paziente) esclusi abiti da lavoro del personale, materassi, coperte e cuscini

13,5 ... ...

6 Coperte, cuscini, materassi (es.: da ospedali e case di cura)

24,0 ... ...

7 Tappeti e tessili per le pulizia dell'industria offshore

7,0 ... ...

8 Tappeti per ingressi 6,5 ... ...

9 Asciugamani a rotoli 9,5 ... ...

10

Tessuti per pulizie industriali 11,0 ... ...

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N. Categoria di prodotto tessile Valore di riferimento del consumo idrico per ogni kg. di

prodotto tessile trattato

[Racqua]

(l/kg)

Peso dei prodotti tessili

trattati annualmente

per ogni categoria di

prodotto tessile

(kg)

Quota di prodotti tessili trattati per ogni

categoria di prodotto tessile

[Quota]

(%)

11

Tessili lavati a secco 0,0 ... ...

12

Abiti personali (es.: per persone che hanno bisogno di assistenza per il lavaggio degli indumenti)

17,0 ... ...

13

Altro (non comprese nelle altre categorie)

7,0 ... ...

(indicare “0”, zero, per le categorie di prodotti tessili che non vengono trattate dall'offerente)

Sacqua = Σ (Quota i · Racqua

i)

Legenda: Racqua = valore di riferimento del consumo di acqua per ogni kg. di prodotto tessile trattato in lavanderia per categoria di prodotto tessile, calcolato su base annua, espresso in l/kg. Quota = quota di ogni categoria di tessile i trattata annualmente dall'offerente, ottenuta dividendo la quantità complessiva annuale di tessili trattati (in peso, kg) per la quantità di tessili trattati della categoria i (in peso, kg), espressa in %.

Sacqua = soglia limite per il consumo idrico per ogni kg di prodotto tessile trattato, calcolata su base annua, espressa in l/kg.

Aacqua = consumo idrico per ogni kg di prodotto tessile trattato dall'offerente, calcolato su base annua, espresso in kWh/kg.

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Quota i = quota di ogni categoria di tessile i, ottenuta dividendo la quantità annuale di tessili trattati per la quantità di tessili trattati della categoria i, espressa in %.

L'attribuzione dei punteggi avviene secondo la tabella 7 (minore è il consumo idrico rispetto alla soglia, maggiori sono i punti attribuiti). Tabella 7 - Punteggi per il minor consumo idrico per kg. di prodotto trattato Aacqua è inferiore al 50% della soglia Sacqua … punti

Aacqua è inferiore al 60% della soglia Sacqua … punti

Aacqua è inferiore al 70% della soglia Sacqua … punti

Aacqua è inferiore al 80% della soglia Sacqua … punti

Aacqua è inferiore al 90% della soglia Sacqua … punti

Verifica: l'offerente deve dimostrare il consumo idrico e la quantità di prodotti tessili trattati attraverso appropriata documentazione fiscale e gestionale (es: fatture e altri documentazioni rilasciate dai fornitori del servizio idrico, fatture di vendita del servizio di lavaggio e noleggio di prodotti tessili, documentazione interna, ecc.) oppure attraverso appropriata documentazione elaborata nell'ambito del sistema di gestione ambientale certificato (es.: procedure, programma di miglioramento ambientale, audit, registrazioni, documenti). Sarà accettata una dichiarazione ambientale di Tipo III (detta anche Dichiarazione Ambientale di Prodotto – DAP, oppure Environmental Product Declaration – EPD) conforme allo norma UNI EN ISO 14025, validata da organismo di certificazione accreditato e riportante le informazioni del criterio (consumo idrico per kg. di prodotto tessile trattato, espresso in l/kg).

4.5 Interventi per la minimizzazione del consumo energetico, del consumo di acqua e dell'inquinamento idrico

Saranno attribuiti … punti tecnici (min: … ; max: …) all'efficacia degli interventi di tipo tecnologico e organizzativo mirati alla riduzione del consumo energetico, delle emissioni di gas a effetto serra, del consumo di acqua e dell'inquinamento idrico. Verifica: l'offerente deve dimostrare con appropriata documentazione elaborata nell'ambito del sistema di gestione ambientale certificato (es.: procedure, programma di miglioramento ambientale, audit, registrazioni, documenti), l'efficacia misurabile con evidenze oggettive del miglioramento delle prestazioni ambientali connesse ad interventi effettuati per la minimizzazione del consumo energetico, delle emissioni di gas a effetto

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serra, del consumo di acqua e dell'inquinamento idrico. Sarà altresì valutata documentazione prodotta da tecnici e imprese che hanno effettuato gli interventi. 4.6 Utilizzo di detersivi conformi a una selezione dei criteri dell'etichetta Ecolabel Europeo

Saranno attribuiti … punti tecnici proporzionalmente alla quota espressa in percentuale (%) della gamma delle tipologie di detersivi utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto che sono conformi alla selezione dei criteri di cui di seguito stabiliti per l'assegnazione dell'etichetta “Ecolabel Europeo” ai detersivi per bucato per uso professionale con Decisione n. 2012/721/UE del 14.11.2012 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 326 del 24.11.2012). La quota percentuale è data dal rapporto tra il numero delle tipologie di detersivi per bucato per uso professionale utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto e conformi alla selezione dei criteri dell'Ecolabel Europeo e il numero totale delle tipologie di detersivi per bucato per uso professionale utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto.

I detersivi per bucato per uso professionale comprendono i prodotti detergenti per il bucato usati da utilizzatori professionali nel settore industriale e delle comunità, inclusi i sistemi a più componenti per formare un detersivo completo o un programma di lavaggio per sistemi di dosaggio automatico.

Selezione dei criteri Ecolabel Europeo:

Criterio 3 – Biodegradabilità

a) Biodegradabilità dei tensioattivi

b) Biodegradabilità delle sostanze organiche

Criterio 4 – Sostanze e miscele escluse o limitate

a) Sostanze specifiche escluse

b) Sostanze e miscele pericolose

c) Sostanze elencate conformemente all'articolo 59, par. 1 del Regolamento (CE) n. 1907/2006

d) Sostanze impiegate specifiche soggette a limitazioni – fragranze

e) Biocidi

Verifica: i detersivi in possesso dell'Ecolabel Europeo sono necessariamente presunti conformi ai criteri stabiliti per la sua assegnazione. L'offerente deve fornire l'elenco e le schede tecniche di tutti i detersivi utilizzati. L'offerente deve indicare i detersivi in possesso dell'Ecolabel Europeo o che sono conformi alla suddetta selezione dei criteri dell'Ecolabel

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Europeo. Per i detersivi in possesso dell'Ecolabel Europeo, l'offerente deve fornire appropriata documentazione attestante, come copia del certificato della licenza d'uso dell'etichetta o documentazione informativa del produttore attestante il possesso dell'etichetta. Per i detersivi non in possesso dell'etichetta ma conformi alla suddetta selezione dei criteri, l'offerente deve fornire appropriata documentazione, facendo riferimento a quella indicata nella Decisione n. 2012/721/UE del 14.11.2012 in corrispondenza delle sezioni “Valutazione e accertamento” (oppure “Valutazione e verifica”) relativi ai criteri di cui alla suddetta selezione. 4.7 Utilizzo di detersivi conformi ai criteri dell’etichetta Ecolabel Europeo Saranno attribuiti … punti tecnici proporzionalmente alla quota espressa in percentuale (%) della gamma delle tipologie di detersivi utilizzati che sono conformi ai criteri di assegnazione dell'etichetta “Ecolabel Europeo” (o criteri equivalenti) ai detersivi per bucato per uso professionale, stabiliti con Decisione n. 2012/721/UE del 14.11.2012 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 326 del 24.11.2012). La quota percentuale è data dal rapporto tra il numero delle tipologie di detersivi per bucato per uso professionale utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto conformi ai criteri dell'Ecolabel Europeo, e il numero totale delle tipologie di detersivi per bucato per uso professionale utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto. I detersivi per bucato per uso professionale comprendono i prodotti detergenti per il bucato usati da utilizzatori professionali nel settore industriale e delle comunità, inclusi i sistemi a più componenti per formare un detersivo completo o un programma di lavaggio per sistemi di dosaggio automatico. Verifica: i detersivi in possesso dell'Ecolabel Europeo sono necessariamente presunti conformi ai criteri stabiliti per la sua assegnazione. L'offerente deve fornire l'elenco e le schede tecniche di tutti i detersivi utilizzati. L'offerente deve indicare i detersivi in possesso dell'Ecolabel Europeo o che sono conformi ai criteri dell'Ecolabel Europeo. Per i detersivi in possesso dell'Ecolabel Europeo, l'offerente deve fornire appropriata documentazione attestante, come copia del certificato della licenza d'uso dell'etichetta o documentazione informativa del produttore attestante il possesso dell'etichetta. Per i detersivi non in possesso dell'etichetta ma conformi ai criteri stabiliti per la sua assegnazione, l'offerente deve fornire appropriata documentazione, facendo riferimento a quella indicata nella Decisione n. 2012/721/UE del 14.11.2012 in corrispondenza delle sezioni “Valutazione e accertamento” (oppure “Valutazione e verifica”) dei singoli criteri. Nel caso l'offerente indichi la conformità a criteri equivalenti, deve dimostrare, con appropriata documentazione, l'equivalenza tra i criteri indicati e quelli dell'Ecolabel Europeo.

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4.8 Utilizzo di prodotti tessili conformi alle “specifiche tecniche di base” dei criteri ambientali minimi (CAM) per i prodotti tessili di cui all'Allegato 1 al DM Ambiente 22 febbraio 2011 Saranno attribuiti … punti tecnici proporzionalmente alla quota espressa in percentuale (%) della gamma delle tipologie di prodotti tessili utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto che sono conformi alle “specifiche tecniche di base” di cui al DM Ambiente 22 febbraio 2011, allegato 1, punti 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8 e 5.2.9. La quota percentuale è data dal rapporto tra il numero delle tipologie di prodotti tessili utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto conformi ai suddetti criteri e il numero totale delle tipologie di prodotti tessili utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto. Verifica: l'offerente deve dimostrare la conformità ai criteri attraverso appropriata documentazione, secondo le indicazioni riportate nella parte di “verifica” di ognuno dei punti 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8 e 5.2.9 di cui all'allegato 1 del DM Ambiente 22 febbraio 2011. 4.9 Utilizzo di prodotti tessili conformi ai “criteri premianti” dei criteri ambientali minimi (CAM) per i prodotti tessili di cui all'Allegato 1 al DM Ambiente 22 febbraio 2011 Saranno attribuiti … punti tecnici proporzionalmente alla quota espressa in percentuale (%) della gamma delle tipologie di prodotti tessili utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto che sono conformi ai “criteri premianti” di cui al DM Ambiente 22 febbraio 2011, allegato 1, punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3. La quota percentuale è data dal rapporto tra il numero delle tipologie di prodotti tessili utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto conformi ai suddetti criteri e il numero totale delle tipologie di prodotti tessili utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto. Verifica: l'offerente deve dimostrare la conformità ai criteri attraverso appropriata documentazione, secondo le indicazioni riportate nella parte di “verifica” di ognuno dei punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3 di cui all'allegato 1 del DM Ambiente 22 febbraio 2011. 4.10 Utilizzo di prodotti tessili conformi ai criteri dell’etichetta Oeko-Tex Standard 100 Saranno attribuiti … punti tecnici proporzionalmente alla quota espressa in percentuale (%) della gamma delle tipologie di prodotti tessili utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto che sono conformi ai criteri stabiliti per l'assegnazione dell'etichetta Oeko-Tex Standard 100. La quota percentuale è data dal rapporto tra il numero delle tipologie di

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prodotti tessili utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto conformi ai criteri stabiliti per l'assegnazione dell'etichetta Oeko-Tex Standard 100 e il numero totale delle tipologie di prodotti tessili utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto.

Verifica: i prodotti tessili in possesso dell'Oeko-Tex Standard 100 sono necessariamente presunti conformi ai criteri stabiliti per la sua assegnazione. L'offerente deve fornire l'elenco e le schede tecniche di tutti i prodotti tessili utilizzati. L'offerente deve indicare i prodotti tessili in possesso dell'Oeko-Tex Standard 100 o che sono conformi ai criteri dell'Oeko-Tex Standard 100. Per i prodotti tessili in possesso dell'Oeko-Tex Standard 100, l'offerente deve fornire appropriata documentazione attestante, come copia del certificato della licenza d'uso dell'etichetta o documentazione informativa del produttore attestante il possesso dell'etichetta. Per i prodotti tessili non in possesso dell'etichetta ma conformi ai criteri stabiliti per la sua assegnazione, l'offerente deve fornire appropriata documentazione, facendo riferimento a quella indicata nelle “Condizioni generali e particolari” relative all'ottenimento dell'autorizzazione ad utilizzare l'Oeko-Tex Standard 100. Nel caso l'offerente indichi la conformità a criteri equivalenti, deve dimostrare, con appropriata documentazione, l'equivalenza tra i criteri indicati e quelli dell'Oeko-Tex Standard 100.

4.11 Utilizzo di prodotti tessili conformi ai criteri all'etichetta Ecolabel Europeo

Saranno attribuiti … punti tecnici proporzionalmente alla quota espressa in percentuale (%) della gamma delle tipologie di prodotti tessili utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto che sono conformi ai criteri di assegnazione dell'etichetta “Ecolabel Europeo” (o criteri equivalenti) ai prodotti tessili, stabiliti con Decisione n. 2009/567/CE del 09.07.2009 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 197 del 29.07.2009), come modificata dalla rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 142 del 29.05.2013. La quota percentuale è data dal rapporto tra il numero delle tipologie di prodotti tessili utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto conformi ai criteri dell'Ecolabel Europeo, e il numero totale di prodotti tessili utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto. Verifica: i prodotti in possesso dell'Ecolabel Europeo sono necessariamente presunti conformi ai criteri stabiliti per la sua assegnazione. L'offerente deve fornire l'elenco e le schede tecniche di tutti i prodotti tessili utilizzati. L'offerente deve indicare i prodotti tessili in possesso dell'Ecolabel Europeo o che sono conformi ai criteri dell'Ecolabel Europeo. Per i prodotti tessili in possesso dell'Ecolabel Europeo l'offerente deve fornire appropriata documentazione attestante, come copia del certificato della licenza d'uso dell'etichetta o documentazione informativa del produttore attestante il possesso dell'etichetta. Per i prodotti tessili non in possesso dell'etichetta ma conformi ai criteri stabiliti per la sua assegnazione, l'offerente deve fornire appropriata documentazione, facendo riferimento a quella indicata nella Decisione n. 2009/567/CE (come modificata dalla rettifica pubblicata

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sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 142 del 29.05.2013) in corrispondenza delle sezioni “Valutazione e accertamento” (oppure “Valutazione e verifica”) dei singoli criteri. Nel caso l'offerente indichi la conformità a criteri equivalenti, deve dimostrare, con appropriata documentazione, l'equivalenza tra i criteri indicati e quelli dell'Ecolabel Europeo. 4.12 Utilizzo di calzature conformi ai criteri dell’Ecolabel Europeo I criteri dell'Ecolabel Europeo per le calzature sono stati stabiliti con Decisione n. 2009/563/CE del 09.07.2009; con la Decisione n. 2013/295/UE sono stati prorogati fino al 30.06.2015. La stazione appaltante dovrà verificare l'aggiornamento dei criteri prima di applicare il presente criterio e quindi indicare correttamente il riferimento alla Decisione vigente.

Saranno attribuiti … punti tecnici proporzionalmente alla quota % della gamma delle tipologie di calzature di proprietà dell'offerente utilizzate nella prestazione del servizio in oggetto (zoccoli, scarpe, stivali, scarponcini, ecc.) che sono conformi ai criteri stabiliti per l'assegnazione dell'etichetta “Ecolabel Europeo” alle calzature con Decisione n. 2009/563/CE del 09.07.2009 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 196 del 28.07.2009). La quota percentuale è data dal rapporto tra il numero delle tipologie di calzature utilizzate per la prestazione del servizio in oggetto conformi ai criteri dell'Ecolabel Europeo, e il numero totale delle tipologie di calzature utilizzate per l'esecuzione del servizio in oggetto. Verifica: l'offerente deve fornire l'elenco e le schede tecniche di tutte le calzature utilizzate per la prestazione del servizio. L'offerente deve indicare le calzature in possesso dell'Ecolabel Europeo o che sono conformi ai criteri dell'Ecolabel Europeo. Per le calzature in possesso dell'Ecolabel Europeo, l'offerente deve fornire appropriata documentazione attestante, come copia del certificato della licenza d'uso dell'etichetta o documentazione informativa del produttore attestante il possesso dell'etichetta. Per le calzature non in possesso dell'etichetta ma conformi ai criteri stabiliti per la sua assegnazione, l'offerente deve fornire appropriata documentazione, facendo riferimento a quella indicata nella Decisione n. 2009/563/CE del 09.07.2009 in corrispondenza delle sezioni “Valutazione e accertamento” (oppure “Valutazione e verifica”) dei singoli criteri. Nel caso l'offerente indichi la conformità a criteri equivalenti, deve dimostrare, con appropriata documentazione, l'equivalenza tra i criteri indicati e quelli dell'Ecolabel Europeo.

4.13 Utilizzo di materassi conformi ai criteri dell’Ecolabel Europeo I criteri dell'Ecolabel Europeo per i materassi sono stati stabiliti con Decisione n. 2009/598/CE del 09.07.2009; con la Decisione n. 2013/295/UE sono stati prorogati fino al 30.06.2014. La stazione

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appaltante dovrà verificare l'aggiornamento dei criteri prima di applicare il presente criterio e quindi indicare corretamente il riferimento alla Decisione vigente. Saranno attribuiti … punti tecnici proporzionalmente alla quota espressa in percentuale (%) della gamma delle tipologie di materassi da letto di proprietà dell'offerente utilizzati per la prestazione del servizio che sono conformi ai criteri di assegnazione dell'etichetta “Ecolabel Europeo” (o criteri equivalenti) ai materassi da letto, stabiliti con Decisione n. 2009/598/CE del 09.07.2009 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 203 del 05.08.2009). La quota percentuale è data dal rapporto tra il numero totale delle tipologie di materassi da letto di proprietà dell'offerente utilizzati per la prestazione del servizio in oggetto conformi ai criteri dell'Ecolabel Europeo, e il numero totale delle tipologie di materassi da letto di proprietà dell'offerente utilizzati per l'esecuzione del servizio in oggetto. Verifica: l'offerente deve fornire l'elenco e le schede tecniche di tutti i materassi utilizzati per la prestazione del servizio. L'offerente deve indicare i materassi in possesso dell'Ecolabel Europeo o che sono conformi ai criteri dell'Ecolabel Europeo. Per i materassi in possesso dell'Ecolabel Europeo, l'offerente deve fornire appropriata documentazione attestante, come copia del certificato della licenza d'uso dell'etichetta o documentazione informativa del produttore attestante il possesso dell'etichetta. Per i materassi non in possesso dell'etichetta ma conformi ai criteri stabiliti per la sua assegnazione, l'offerente deve fornire appropriata documentazione, facendo riferimento a quella indicata nella Decisione n. 2009/598/CE del 09.07.2009 in corrispondenza delle sezioni “Valutazione e accertamento” (oppure “Valutazione e verifica”) dei singoli criteri. Nel caso l'offerente indichi la conformità a criteri equivalenti, deve dimostrare, con appropriata documentazione, l'equivalenza tra i criteri indicati e quelli dell'Ecolabel Europeo. 4.15 Utilizzo di autoveicoli a ridotto impatto ambientale Saranno attribuiti … punti tecnici proporzionalmente alla minore quantità media di emissioni di CO2 della flotta di autoveicoli utilizzati dall'offerente (di sua proprietà o di terzi) nella fase di consegna e ritiro dei prodotti oggetto del servizio presso le sedi ove lo stesso viene prestato. La quantità media di emissioni di CO2 è espressa in gCO2/Km ed è data dal rapporto tra la somma delle emissioni di CO2 di ogni autoveicolo utilizzato, espresse in gCO2/km, e il numero degli autoveicoli utilizzati per la prestazione dello specifico servizio oggetto dell'appalto. Per gli autoveicoli a doppia alimentazione, le emissioni di CO2 da considerare sono quelle correlate all'alimentazione da carburante alternativo al gasolio o alla benzina (es.: GPL e metano). Al le offerte vengono attribuiti punteggi in modo inversamente proporzionale (più bassa è la media delle emissioni di CO2, maggiore sarà il punteggio attribuito).

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Verifica: nella fase della presentazione delle offerte, le ditte offerenti (oppure la ditta

provvisoriamente aggiudicataria, prima dell'aggiudicazione definitiva), dovranno produrre documentazione del costruttore degli autoveicoli che riporti il valore delle emissioni di CO2 degli stessi (copia della carta di circolazione, documentazione tecnica o materiale promozionale del costruttore, come brochure, depliant, ecc.);

nella fase di esecuzione contrattuale è possibile verificare a campione la corretta esecuzione contrattuale da parte dell’aggiudicatario che abbia proposto un’offerta tecnica relativa al criterio in questione (es.: rilevazione di marca e modello degli autoveicoli utilizzati durante la distribuzione dei pasti e verifica della corrispondenza con quanto dichiarato nell’offerta tecnica).

4.16 Tracciabilità di ogni prodotto oggetto del servizio Il criterio ha una ricaduta in termini ambientali poiché la tracciabilità dei prodotti premette di ridurre i rischi di errori di trattamento, dai quali possono derivare necessità di doppi trattamenti (es.: rilavaggi) e quindi assicurano un trattamento più eco-efficiente. Saranno attribuiti … punti tecnici all'offerta tecnica che comprende un sistema di tracciabilità di ogni prodotto oggetto del servizio.

5. CONDIZIONI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

5.1 Report annuale L'aggiudicatario deve elaborare ed inviare a scadenza annuale, a partire dalla data dell'avvio del contratto, un report contenente indicazioni relative a: - quantità di tessuto di proprietà dell'offerente (espressa in kg.) che viene smaltita a “fine vita”, per ogni categoria di prodotto tessile, specificando il sistema di smaltimento: incenerimento, riuso, riciclaggio, ecc. - quantità di acqua consumata per ogni kg di prodotto tessile trattato (l/kg); - quantità di energia consumata (da combustibili ed elettrica) per ogni kg di prodotto tessile trattato (kWh/kg); - quantità di rifiuti prodotti nei locali delle sedi oggetto del servizio, ritirati e avviati a riciclo.

5.2 Ritiro e avvio al riciclaggio dei rifiuti prodotti con il servizio

L'aggiudicatario ritirerà i rifiuti prodotti durante la prestazione del servizio nei locali delle sedi ove lo stesso si svolgerà, come gli imballaggi in plastica utilizzati per il trasporto dei

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prodotti tessili trattati. L'aggiudicatario, secondo le indicazioni che saranno date dal personale delle sedi stesse, predisporrà un sistema per la loro raccolta differenziata dei rifiuti e per il loro ritiro. L'aggiudicatario dovrà inviare al riciclo i rifiuti così raccolti.