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Il manuale dell’automobilista Il manuale dell’automobilista pag. 1

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Il Manuale Dell’Automobilista

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Il manuale dell’automobilista

Il manuale dell’automobilista

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Il manuale dell’automobilista

Indice

L’Automobile pag. 4 I documenti di circolazione pag. 4 Regole fondamentali pag. 5 Cinture di sicurezza pag. 5 Misure di sicurezza per il trasporto di minori pag. 5 Trasporto di animali pag. 5 Equipaggiamento obbligatorio dell’autoveicolo pag. 6 La patente pag. 6 Requisiti necessari per conseguire la patente pag. 6 Come ottenere la patente pag. 7 Esame di idoneità pag. 7 Esercitazioni alla guida pag. 8 Limitazioni per i neopatentati pag. 8 Guida senza patente pag. 8 La variazione della residenza pag. 9 Patente comunitaria. Riconoscimento e conversione pag. 9 Patente extracomunitaria. Conversione pag. 10 Furto o smarrimento della patente pag. 10 Duplicato della patente pag. 11 Revisione della patente pag. 11 Sospensione della patente pag. 11 Revoca della patente pag. 11 Le multe pag. 12 Chi è tenuto a pagare le multe pag. 12 Come si pagano pag. 12 Pagamento in misura ridotta pag. 12 Ricorso delle multe pag. 13 Quanto può essere presentato il ricorso pag. 13 Facsimile del ricorso pag. 14 Il ricorso al Giudice di Pace pag. 14 Notifica delle multe pag. 15 Acquisto di un auto nuova pag. 16 L’iscrizione al PRA pag. 16 E se non ci si iscrive entro i termini? pag. 17 Consigli utili pag. 17 Acquisto di un auto usata pag. 18 La pratica di passaggio di proprietà al PRA pag. 19 Passaggio di proprietà in base all’art. 2688 del Codice Civile pag. 20 Le pratiche alla Motorizzazione Civile pag. 20 Cessione del veicolo ad un concessionario o ad un rivenditore di auto pag. 20 Vendita ad un privato pag. 21 Prima di comprare pag. 22 Trascrizione “a tutela del venditore” pag. 23 Ricorso alla Magistratura pag. 23 La tassa automobilistica pag. 23 Acquisto di un auto di importazione pag. 24 L’Immatricolazione di veicoli nuovi di provenienza CE pag. 24 L’Immatricolazione di veicoli usati di provenienza CE pag. 24 L’Immatricolazione di un autoveicolo importato da un paese extracomunitario pag. 25

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L’Iscrizione al PRA pag. 26 Ereditare un auto pag. 26 La pratica al PRA pag. 26 La tassazione per la trascrizione al PRA pag. 27 Importi I.P.T pag. 27 Aumento delle tariffe fino ad un massimo del 20% pag. 27 Arrotondamenti pag. 27 Applicazione dell’imposta provinciale di trascrizione pag. 27 Applicazione dell’imposta di registro pag. 28 Trascrizione ex art. 2688 del Codice Civile pag. 28 Atti societari e giudiziari pag. 28 Sanzioni per ritardata trascrizione al PRA pag. 28 Riduzione delle sanzioni per ritardata trascrizione pag. 28 Sono esenti da I.P.T pag. 29 Variazioni di caratteristiche tecniche al veicolo pag. 29 La pratica al PRA pag. 29 Furto, smarrimento o distruzione delle targhe pag. 30 Rinnovo al PRA pag. 30 Furto, smarrimento o distruzione del certificato di proprietà pag. 30 Furto , smarrimento o distruzione della carta di circolazione pag. 30 Cancellazione, demolizione di un veicolo pag. 31 Consigli pratici pag. 31 Esportazione di un veicolo pag. 32 La pratica al PRA pag. 32 Furto di un veicolo pag. 34 L’Annotazione al PRA pag. 34 Se il veicolo viene ritrovato? pag. 34 La pratica al PRA pag. 34

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L’Automobile Nell’ambito dell’economia famigliare, l’automobile ha assunto un ruolo dominante, anche alla luce della sua diffusione: basti considerare che a fronte di neppure 60 milioni di abitanti sulle nostre strade circolano oltre 30 milioni di veicoli. Tra l’altro, la convivenza quotidiani con la propria auto ci impone non solo rilevanti costi in termine di uso e manutenzione, ma anche il possesso di una “cultura” burocratico- amministrativa non indifferente. Prendere la patente e tenerla aggiornata, pagare le tasse di proprietà, farsi trovare sempre a posto nel caso di eventuali controlli stradali, formalizzare nei pubblici registri le vicende relative alla vita del nostro veicolo, come cambi di residenza, vendita ecc., sono solo alcuni dei doveri direttamente derivanti dal possesso e dall’uso dell’automobile. In diversi casi non si tratta di procedure semplici né veloci, tant’è vero che il ricorso alle agenzie di pratiche automobilistiche si manifesta, spesso, come un passaggio inevitabile, pur con l’incremento dei costi che comporta, si colgono recenti segnali che lasciano sperare in un riordino globale della materia “auto”. In questo manuale cercheremo di schematizzare tutti i punti principali che l’automobilista deve sapere e come comportarsi in determinate situazioni. I documenti di circolazione Ai sensi degli articoli 180 e 181 del Nuovo codice della strada, per poter circolare il conducente deve avere in auto i seguenti documenti: 1 – La carta di circolazione o, in caso di ciclomotore, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo; 2 - La patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo oppure il corrispondente "foglio rosa"; 3 - Un documento personale di riconoscimento per i conducenti di ciclomotori o per quelli dotati di "foglio rosa"; 4 - Il certificato di assicurazione obbligatoria dell’autoveicolo;

Si ricorda che il contrassegno dell’assicurazione, per gli autoveicoli e i motoveicoli, deve essere esposto nella parte anteriore o sul vetro parabrezza. I conducenti di

motocicli e ciclomotori sono esonerati dall’obbligo di esporre il contrassegno purché lo abbiano con sé.

Dal 1° gennaio 1998 è cessato l’obbligo di esporre il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica. Per i conducenti di autoveicoli e di motocicli è venuto meno anche l’obbligo di portare con sé il contrassegno. Questo obbligo rimane, invece, per i conducenti di ciclomotori. Il certificato di proprietà, invece, viene emesso, dagli uffici del Pubblico registro automobilistico (i Pra gestiti dall’Aci) e attesta la proprietà del mezzo e la sua situazione giuridico-patrimoniale, nonché l’eventuale esistenza di ipoteche, privilegi, ecc. Questo documento, tuttavia, non è indispensabile per la circolazione e quindi può essere conservato a casa.

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Regole fondamentali Cinture di sicurezza è obbligatorio l’uso delle cinture di sicurezza, se presenti. Se non presenti, ma esistono gli ancoraggi predisposti dal costruttore del veicolo, nel rispetto delle norme di omologazione, è obbligatorio installarle ed utilizzarle. Non sono tenuti all'uso delle cinture di sicurezza: gli appartenenti alle forze di polizia e polizia municipale nell’espletamento di un servizio di emergenza; gli addetti ai servizi di vigilanza; i conducenti e gli addetti ai veicoli antincendio e sanitario in caso di interventi di urgenza; i conducenti di autoveicoli per trasporto persone in servizio pubblico di piazza o adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati; i passeggeri però rimangono obbligati all'uso delle cinture; gli istruttori di guida in servizio; le donne in stato di gravidanza con certificazione medica che attesti uno stato di rischio in caso di uso delle cinture; le persone affette da patologie particolari che, in base ad apposita certificazione medica, costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza. Con circolare del 22 giugno 2000 la Motorizzazione ha affermato l'obbligo di installazione delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori per tutte le autovetture immatricolate dopo il 15 giugno 1976 (se sono presenti gli attacchi anche se ricoperti da elementi interni della carrozzeria), con il conseguente obbligo di utilizzarle. Misure di sicurezza per il trasporto di minori per i bambini di età inferiore ai dodici anni con statura al di sotto di un metro e mezzo devono essere utilizzati particolari sistemi di ritenuta, adeguati al loro peso e statura. Si tratta, a seconda delle diverse classi di peso e/o di età, di seggiolini o di rialzi da applicare al sedile per mezzo delle cinture di sicurezza esistenti e dotati, a loro volta, di cinture proprie. Eccezionalmente, quando nei posti posteriori il veicolo non sia dotato di sistemi di ritenuta a loro adatti e solo quando si tratta di bambini di età fino a tre anni (in particolare quando si tratti di trasporti occasionali su veicolo che normalmente non li trasportano, e quando il sistema di ritenuta eventualmente presente è già occupato da altro bambino), è possibile il trasporto non protetto, purché siano accompagnati sul posto posteriore da un passeggero di età non inferiore a sedici anni. Trasporto degli animali è consentito il trasporto di animali domestici, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio della Motorizzazione civile. Se si tratta di un solo animale domestico non sono necessari gabbia, contenitore o rete divisoria, purché esso non costituisca impedimento o pericolo per la guida. Può costituire impedimento o pericolo, ad esempio, trasportare l’animale sulle ginocchia, oppure il trasporto di animale particolarmente irrequieto.

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Equipaggiamento obbligatorio dell'autoveicolo l'equipaggiamento obbligatorio dell'autoveicolo (secondo quanto previsto dal Codice della strada) comprende: 1 - cinture di sicurezza sui sedili anteriori e per i veicoli predisposti fin dall'origine di punti di attacco omologati, anche sui sedili posteriori 2 - contachilometri 3 - dispositivi silenziatori e di scarico 4 - dispositivo di segnalazione acustica 5 - dispositivi di segnalazione visiva e proiettori anabbaglianti e di profondità 6 - pneumatici o sistemi equivalenti 7 - retrovisori (all’interno della vettura e a lato del posto di guida) 8 - dispositivo di retromarcia 9 - segnalazione mobile di pericolo (triangolo). Per gli autoveicoli immatricolati a partire dal 1 ottobre 1993 il triangolo può essere di due tipi: con un punto esclamativo al centro o con due triangoli concentrici; quelli immatricolati in data precedente possono continuare ad utilizzare il triangolo già in dotazione. I veicoli possono essere equipaggiati con apparecchi per il pagamento automatico dei pedaggi, anche urbani, e per la ricezione di segnali e informazioni sulle condizioni di viabilità. La Patente Il documento di abilitazione alla guida è stato oggetto, negli ultimi anni, di svariati interventi del legislatore. Gli ultimi provvedimenti hanno fra l’altro parzialmente cambiato il look alla patente per adeguarla agli standard europei, per esempio accanto alle lettere indicanti la categoria c’è il simbolo stilizzato dei veicoli che si possono condurre ed è più difficilmente falsificabile grazie alla nuova carta filigranata. Ma la vera rivoluzione è ancora in fase di studio, in quanto molto presto la patente assumerà sembianze di una carta di credito. Essa però non avrà più validità come documento di identità, perché priva di fotografia personale. Inoltre, ai sensi della direttiva europea 439/91, esiste un riconoscimento reciproco nei 15 Paesi dell’Unione Europea per quanto riguarda la validità. Quindi con la patente italiana si può liberamente circolare in quasi tutta Europa. Requisiti necessari per conseguire la patente 1 - Fisici e psichici Per ottenere la patente occorre sottoporsi ad una visita medica di controllo del proprio stato fisico e psichico. La visita deve essere effettuata presso l’ufficio dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, al quale sono attribuite funzioni in materia medico - legale. La visita può, inoltre, essere effettuata da un medico inserito in particolari ambiti del Servizio Sanitario (medico responsabile dei servizi di base, medico militare, ispettore medico delle Ferrovie dello Stato ecc.). Per alcune particolari categorie di persone (mutilati e minorati fisici, coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici faccia sorgere dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida, ecc.), l’esame deve essere sostenuto davanti alle commissioni

mediche locali, costituite in ogni Provincia presso le Aziende Sanitarie Locali, il cui intervento può pertanto essere richiesto anche dal medico di cui sopra.

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2 - Morali La patente di guida è revocata dal Prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o preventive, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, nel caso in cui l’utilizzo della patente possa agevolare la commissione di reati della stessa natura. Come ottenere la patente Per ottenere la patente occorre presentare apposita domanda all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione. Ecco i documenti da presentare all’ufficio provinciale dalla Motorizzazione Civile all’atto della domanda: 1 – Certificato di residenza in bollo (salva la progressiva applicazione della legge 127/97, Bassanini, secondo la quale “i dati relativi alle informazioni anagrafiche e di residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità hanno lo stesso valore probatorio dei corrispettivi certificati”) 2 – Certificato medico in bollo con fotografia, che può essere rilasciata da: l’ufficio territoriale dell’Azienda sanitaria locale; un medico responsabile dei servizi del distretto sanitario; un medico appartenente al ruolo dei medici del ministero della Sanità; un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato; un medico militare in servizio permanente effettivo; un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato; un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; un ispettore medico del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 3 – 3 foto formato tessera 4 – Attestato del versamento di £. 20.000 sul c.c. postale n. 9001 per diritti Mctc 5 – Attestato del versamento di £. 40.000 sul c.c. postale n. 4028 per imposta di bollo Documenti per la prenotazione dell’esame di guida: 1 – Attestazione del versamento di £. 70.000 sul c.c. postale n. 8003 intestato all’Ufficio del Registro tasse cc.gg., con la causale “Tassa per l’anno di primo rilascio della patente” Esame di idoneità Il rilascio della patente si ottiene superando un esame di teoria ed una prova pratica di verifica delle capacità e dei comportamenti su strada, che deve essere effettuata su veicoli dotati di doppi comandi, fatta eccezione per i motocicli. Gli esami sono effettuati da dipendenti della Motorizzazione Civile; sono pubblici e possono essere sostenuti dopo 1 mese dalla data di rilascio ed entro i 6 mesi di validità del cosiddetto "foglio rosa" (l’autorizzazione necessaria per esercitarsi alla guida su strada). In tale limite di tempo è possibile ripetere una sola volta una delle due prove d'esame. Per sostenere gli esami occorre prenotarsi non oltre il 5° giorno lavorativo precedente la data della prova; non è possibile prenotare l'esame di guida negli ultimi cinque giorni lavorativi di validità del foglio rosa.

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Esercitazioni alla guida L'autorizzazione ad esercitarsi è valida per sei mesi e consente all'aspirante di far pratica su veicoli della categoria per la quale è stata richiesta la patente (o l'estensione di validità), purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente - valida per la stessa categoria - conseguita da almeno 10 anni, oppure valida per la categoria superiore. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di un contrassegno recante la lettera «P» (principiante). La lettera «P», da esporre nella parte anteriore e in quella posteriore del veicolo, deve essere di colore nero su fondo bianco retroriflettente. Il contrassegno va applicato in posizione verticale in modo che sia ben visibile e in modo tale da non ostacolare la necessaria visibilità del posto di guida e di quello occupato da colui che funge da istruttore. Limitazioni per i neopatentati Dalla data di superamento dell'esame decorrono due limiti per i neo patentati: 1 - I titolari di patente italiana di categoria A (motocicli) non possono, per due anni e comunque non prima di aver raggiunto i 20 anni di età, guidare motocicli di potenza superiore a 25 kw e/o di potenza specifica riferita alla tara superiore a 0,16 Kw/kg; tale limitazione può essere superata se si esegue una specifica prova pratica di controllo della capacità e dei comportamenti e si ha un'età non inferiore ai 21 anni; 2 - I titolari di patente italiana di tipo B (autovetture) non possono, per i primi tre anni, superare i 100 km all'ora sulle autostrade ed i 90 km all'ora sulle strade extraurbane principali. Guida senza patente Chi guida un veicolo (anche trainato o sospinto) senza aver conseguito alcuna patente (o dopo che essa è stata revocata) è punito con la sanzione pecuniaria di almeno quattro milioni di lire; il veicolo è inoltre colpito da "fermo amministrativo" (in pratica, viene sequestrato) per almeno tre mesi. Il proprietario del veicolo è inoltre colpito da una autonoma sanzione amministrativa di almeno lire 606.000. Le stesse pene, nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo, si applicano per chi, in possesso di sola patente A, guida un veicolo per il quale è richiesta la patente B, C o D. Chi invece, essendo in possesso di patente B, guida un veicolo per il quale è richiesta la patente C o D, è punito con una sanzione amministrativa di almeno lire 242.400 e sospensione patente per almeno un mese; non si applica però il fermo amministrativo del veicolo (articoli 116 e 125 del codice della strada). Il rinnovo della patente La patente di guida non ha durata illimitata. In particolare, le patenti di categoria A (motoveicoli) e B (autoveicoli fino a 3,5 tonnellate e con massimo 8 posti a sedere escluso il conducente) sono valide per 10 anni, che scendono a 5 o a 3 qualora siano rilasciate o confermate a chi abbia superato, rispettivamente i 50 o i 70 anni di età. Le patenti C (autoveicoli oltre 3,5 tonnellate) e D (autobus) sono valide per 5 anni (e per chi ha più di 70 anni). Anche sul versante del rinnovo il Dpr 575/94 ha previsto una semplificazione. Infatti, è sufficiente sostenere la visita presso uno degli organi abilitati a effettuarla, secondo i criteri del primo rilascio. A seguito della visita con esito positivo, l'autorità sanitaria rilascia un certificato medico con il quale si può continuare a guidare. Il tagliando adesivo di rinnovo, che va applicato sulla patente, viene poi spedito all'interessato dall'Ufficio della Motorizzazione Civile.

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Alla visita medica l’interessato deve presentare l’attestazione del versamento prescritto di £. 10.000 sul c.c. postale n. 9001 della Motorizzazione Civile, munendosi anche di una marca da bollo di £. 20.000 e portando con sé il codice fiscale. La marca da bollo verrà applicata sul certificato che gli verrà rilasciato, per consentire la circolazione in attesa del tagliando. La procedura dovrebbe concludersi entro un mese e mezzo. Circolare con patente scaduta di validità espone alla sanzione pecuniaria di almeno lire 242.400 nonché al ritiro della patente ed al fermo amministrativo del veicolo per due mesi (art. 126 del codice della strada). La variazione della residenza Dal 1° ottobre 1995, nel caso di trasferimento della residenza da un Comune a un altro o di cambiamenti d’abitazione nell’ambito del medesimo Comune basta recarsi all’anagrafe del Comune di residenza, o nuova residenza, per presentare la domanda, esibendo contestualmente l’attestazione del versamento di £. 10.000 sul c.c. postale n. 9001 della Motorizzazione Civile. Al momento della registrazione del cambio di residenza, infatti, gli interessati dovranno compilare un modulo per l'aggiornamento della patente che verrà spedito dal Comune al competente ufficio della Motorizzazione Civile. Sarà direttamente il Comune, entro un mese dalla data di registrazione della variazione anagrafica, a comunicare l’evento alla Motorizzazione centrale, la quale a sua volta aggiornerà i suoi archivi e trasmetterà via posta all’interessato il tagliando adesivo con i dati aggiornati, da applicare sulla patente La durata massima prevista per l’intero procedimento è di 180 giorni. Patente comunitaria. Riconoscimento e conversione Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri della CE sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da un altro Stato membro della CE che acquisisce in Italia la sua residenza ha due possibilità: 1 - può convertire la sua patente di guida nell’equipollente patente italiana entro un anno dall’acquisizione della residenza in Italia; 2 - può conservare la sua patente originaria, facendola però riconoscere. In tal caso deve, entro 90 giorni dall’acquisizione della residenza in Italia, recarsi presso un ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e presentare richiesta su apposito modulo insieme a:

a. Autocertificazione, in carta semplice, in cui dichiara la propria residenza anagrafica in Italia (si può anche presentare un certificato di residenza); b. Attestazione dei versamenti prescritti (L. 20.000 su c/c 4028; L. 10.000 su c/c n. 9001). In seguito a tale richiesta l’ufficio provinciale della Motorizzazione rilascia un tagliando (nel quale è indicata, tra l’altro, anche la scadenza di validità della patente) che deve essere apposto sul documento di guida. 3 - può conservare la patente originaria, senza procedere ad alcun riconoscimento. In questo caso, si potrebbero tuttavia avere inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione della patente, essendo necessario richiedere notizie allo Stato di rilascio per il tramite delle normali vie diplomatico- consolari.

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Patente extracomunitaria. Conversione I conducenti con patente o permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero non appartenente alla CE possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente (o il permesso) purché non siano residenti in Italia da oltre un anno. Se la patente, o il permesso, non sono conformi a modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui abbia aderito anche l’Italia, devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da documento equivalente. Chi acquisisce la residenza anagrafica in Italia può ottenere, consegnando la patente rilasciata dallo stato estero, la patente di guida italiana della stessa categoria per la quale è valida la sua patente originaria senza dover sostenere l’esame di idoneità, purchè si tratti di patente rilasciata da uno degli stati sotto indicati. Il rilascio avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici stabiliti dal Codice della strada. Elenco degli Stati le cui patenti possono essere convertite: (aggiornato al 25 settembre 1999) Arabia Saudita, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Corea, Croazia, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Iran, Irlanda, Islanda, Isole Mauritius, Israele, Libia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malaysia, Malta, Marocco, Norvegia, Oman, Paesi Bassi, Panama, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, San Marino, Siria, Slovenia, Spagna, Sri-Lanka, Sudan, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria, Vietnam. Stati, le cui patenti possono essere convertite solo per alcune categorie di cittadini: Canada Personale Diplomatico e Consolare; Cile Diplomatici e loro familiari; Stati Uniti Personale Diplomatico e Consolare; Zambia Cittadini in missione governativa e loro familiari. Si precisa che gli elenchi sopra riportati sono suscettibili di variazione in quanto la convertibilità è soggetta all'accertamento della condizione di reciprocità. Si suggerisce pertanto, per accertare eventuali variazioni intervenute, di contattare l'ufficio della Motorizzazione della propria provincia. Furto o smarrimento della patente Nel caso di furto o smarrimento della patente, entro 48 ore dalla constatazione, è necessario presentare denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza, accompagnata da una fotografia che verrà autenticata dalla stessa autorità. Quest'ultima rilascerà contestualmente un permesso provvisorio di guida della validità di 90 giorni. Entro questo termine l'interessato riceverà il duplicato della patente al proprio indirizzo di residenza mediante posta-contrassegno. In ogni caso se il duplicato non perviene entro i 90 giorni previsti, la validità del permesso provvisorio di guida è automaticamente prorogata fino al momento della consegna del duplicato. Si applica la stessa procedura anche quando si denuncia la distruzione della patente. Se il titolare della patente, dopo la denuncia, rientra in possesso della patente di guida (smarrita o rubata), deve provvedere alla sua distruzione. Nel caso di deterioramento della patente di guida, tale da rendere illeggibili i dati in essa contenuti (scoloritura caratteri, fotografia illeggibile ecc.), il rilascio del duplicato avviene sulla base della sola domanda, accompagnata da una fotografia e dalla patente deteriorata, presentata dall'interessato, personalmente o attraverso agenzia autorizzata, all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) che provvede entro 30 giorni a rilasciare il duplicato.

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Duplicato della patente Ecco i documenti da presentare all’ufficio della Motorizzazione Civile per ottenere il duplicato della propria patente di guida: Furto o Smarrimento. 1 - Certificato di residenza in bollo. 2 - Certificato medico in bolo. 3 - Denuncia resa alle autorità di pubblica sicurezza (Polizia o Carabinieri), in originale, se non è stata già presentata per la richiesta del permesso provvisorio. 4 – 2 fotografie uguali, di cui una autenticata in bollo. 5 – Attestazione di versamento di £. 10.000 sul c.c. postale n. 9001 della Motorizzazione Civile. Revisione della patente gli Uffici Provinciali della Motorizzazione o il Prefetto possono disporre che entro un termine da essi stabilito il titolare di patente di guida si sottoponga a visita medica (presso la Commissione medica locale) o ad esame di idoneità qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'abilità alla guida oppure in caso di incidente o in caso di ragionevole sospetto di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Guidare senza sottoporsi alla visita o all'esame implica una sanzione e il ritiro della patente. Sospensione della patente La sospensione della patente è disposta dagli Uffici provinciali della Motorizzazione se, durante gli accertamenti per la sua conferma di validità o revisione, l'interessato risulta, temporaneamente, privo dei requisiti fisici e psichici previsti. Questo tipo di sospensione è a tempo indeterminato e perdura fino a quando l’interessato non produca certificazione della Commissione medica provinciale che attesti il recupero dei requisiti prescritti. La sospensione viene disposta invece dal Prefetto quando costituisce sanzione amministrativa accessoria e ha la durata stabilita dal Prefetto stesso. La patente viene inoltre sospesa dal Prefetto in caso di incidente con danni a persone, quando vi siano fondati elementi di evidente responsabilità. Guidare nonostante la sospensione della patente implica una sanzione e la revoca della patente. Revoca della patente Gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione possono disporre la revoca della patente di guida, se il titolare:

1 - Non è in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;

2 - Non risulta idoneo alla visita per la revisione della patente; 3 - Ha ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero. La revoca viene disposta dal Prefetto: 1 - quando costituisce sanzione amministrativa accessoria; 2 - ai i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o preventive, nonché alle persone

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condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, nel caso in cui l’utilizzo della patente possa agevolare la commissione di reati della stessa natura. Per riottenere la patente occorre di nuovo sostenere gli esami. Le Multe Alzi la mano chi non è mai stato colto, nella sua carriera di automobilista a infrangere una delle norme che regolano la circolazione stradale? Questa esperienza rappresenta, spesso, il giusto esito di un comportamento non irreprensibili; ma può capitare di essere raggiunti da una contravvenzione per un’infrazione mai commessa, o a fronte di un’auto da tempo venduta. Come regolarsi in questi casi? Chi è tenuto a pagare le multe In primo luogo, naturalmente, l'autore materiale dell'infrazione, cioè il conducente. Ma anche il proprietario del veicolo (o, in sua vece, l'usufruttuario o l'utilizzatore nel leasing) viene considerato obbligato, con l'autore dell'infrazione, a pagare la somma da questo dovuta per le violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria (multa), a meno che non provi che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Le eventuali sanzioni accessorie (sospensione o ritiro patente) si applicano però solo al conducente autore dell'infrazione. Per le violazioni commesse da conducenti capaci di intendere e di volere ma soggetti ad altrui autorità, direzione o vigilanza (minori di età) la responsabilità ricade sulla persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza, che è obbligata in solido con l'autore dell'infrazione. il principio della responsabilità solidale si applica anche nell'ipotesi in cui la violazione sia commessa dal rappresentante o dal dipendente di un'impresa o di un ente o associazione. Nella circolazione dei ciclomotori condotti da minorenni, responsabile in solido con il conducente è chi esercita la "potestà" sul minore, ma anche il titolare del "contrassegno di circolazione". Il primo che, tra gli "obbligati in solido", paga la contravvenzione , "libera" anche gli altri ed ha il diritto di rivalersi verso l'autore della violazione. Come si pagano Non è possibile pagare la contravvenzione direttamente agli agenti verbalizzanti, ma solo attraverso conto corrente, versamento bancario o allo sportello cassa dell'autorità che l'ha emessa. Non è ammesso il pagamento con carta di credito. Il pagamento immediato è invece l'unico possibile per i conducenti di veicoli con targa straniera oppure EE. L'obbligo di pagamento si prescrive decorsi cinque anni dalla data della violazione. Questo termine si interrompe però in presenza di ogni atto formale con il quale l'amministrazione richiede il pagamento. L'obbligo di pagamento non si trasmette agli eredi. È opportuno conservare per almeno 5 anni (termine di prescrizione delle contravvenzioni) la ricevuta che prova l'avvenuto pagamento. Pagamento in misura ridotta Tutte le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, possono essere pagate in misura ridotta - cioè il minimo fissato dalle singole norme - entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al

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minimo fissato dalle singole norme. Il pagamento in misura ridotta va effettuato presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, o, ancora - se l'Amministrazione lo prevede - a mezzo di conto corrente bancario. Non è consentito il pagamento in misura ridotta: 1 - Quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi; 2 - Quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo). Se il pagamento in misura ridotta non viene effettuato entro il termine previsto, e non sia stato proposto ricorso, il verbale con il quale è stata accertata la violazione diventa titolo esecutivo per una somma pari alla metà dell'importo massimo previsto dalla legge per quella violazione, più le spese di procedimento. Il mancato pagamento di tali somme comporta che la riscossione avviene secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette con l'iscrizione a ruolo e trasmissione di questo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione. Contro la cartella esattoriale, entro sessanta giorni dalla sua notificazione può essere proposta opposizione al Giudice di pace, oltre che per vizi propri della cartella esattoriale, solo per motivi riguardanti la mancanza o l'invalidità della notifica del provvedimento originale sanzionatorio o della ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto a seguito del ricorso presentatogli contro il provvedimento originale. Ricorso delle multe Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica di una violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta - nei casi consentiti - è prevista la possibilità di ricorrere al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il ricorso va presentato all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore (ad esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.), oppure può essere inviato agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. L'organo accertatore, nei trenta giorni successivi, trasmetterà al Prefetto il ricorso, accompagnato dalle proprie osservazioni. Con il ricorso al Prefetto possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Nel caso in cui il ricorso venga respinto, il Prefetto ordina il pagamento nel limite non inferiore al doppio del minimo previsto per le violazioni contestate. Quando può essere presentato il ricorso Il ricorso può essere, ad esempio, proposto nei seguenti casi: 1 - I dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione; 2 - Manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione; 3 - Manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola); 4 - Manca l'indicazione della norma violata; 5 - Notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 150 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione. Oltre a questi motivi "formali", si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali: 1 - Mancanza di un segnale;

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2 - Fatto svoltosi diversamente da quanto descritto; 3 - Errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt'altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni di testimoni od indicando altre prove). E’ bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla "fiducia preferenziale" che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali. Facsimile del ricorso Al signor Prefetto di................................................................................................................. Tramite...................................................................................................................................... (Comando dei Vigili urbani, Polizia stradale, Carabinieri, ecc.) Via/Piazza.................................................................................................................................. Città..................................................................................................CAP.................................. In riferimento alla contravvenzione numero........................................................................................................................................ notificata il ................................................................ si osserva che è stata illegittimamente erogata in quanto ................................................................................................................(indicare le motivazioni). Data .................................... Firma.................................... Dati anagrafici (Nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, patente di guida o altro documento d'identità). Allegati (copia del verbale, altro) Il Prefetto deve emettere la propria decisione nel termine complessivo di 210 giorni dalla ricezione del ricorso da parte dell'organo accertatore. Se l'ordinanza-ingiunzione con la quale respinge il ricorso viene emessa dopo tale termine, essa è invalida. Tuttavia tale invalidità dovrà essere fatta valere con un successivo e specifico ricorso al Giudice di pace, senza attendere l’avvio della fase esecutiva (cartella esattoriale), poiché in quella sede non sarà più possibile utilizzare questo motivo di impugnativa. Il ricorso al Giudice di pace In alternativa al ricorso al Prefetto è sempre possibile, in qualunque fase del procedimento, il ricorso/opposizione al Giudice di pace competente per il luogo della commessa violazione. Si consiglia, in caso di ricorso al Giudice di Pace, di prendere contatto con la Cancelleria competente, cioè quella del luogo dove è stata commessa la violazione, per avere indicazioni circa le modalità di

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presentazione del ricorso ed evitare così irregolarità che potrebbero comportarne l'inammissibilità (di regola non è consentita la presentazione del ricorso al Giudice di pace per posta con raccomandata r.r., ma occorre depositarlo presso la cancelleria). L'opposizione può essere proposta anche quando sia stata disposta una "sanzione amministrativa accessoria" (sospensione patente, sospensione carta di circolazione, ecc.) e può riguardare sia la sanzione nel suo insieme che la sola sanzione accessoria, anche quando il "pagamento in misura ridotta" sia già stato eseguito. Può essere oggetto di ricorso davanti al Giudice di pace anche il provvedimento con il quale il Prefetto ha respinto il ricorso presentatogli in precedenza. L'opposizione davanti al Giudice di pace non determina sospensione dell'esecuzione del provvedimento, a meno che questa non sia stata espressamente richiesta in base a "gravi motivi" ed il Giudice non la disponga con propria ordinanza. Il ricorso al Giudice di pace, nel temine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento oggetto del ricorso, si propone in carta semplice, allegando il provvedimento impugnato; non è necessaria l'assistenza di avvocato o procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice. Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa. Il Giudice di pace accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierla solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione. Gli atti del giudizio sono esenti da tasse od imposte, ma in caso di rigetto sono a carico del ricorrente le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte. La sentenza del Giudice di pace è appellabile solo in Corte di Cassazione. Nel caso in cui, invece, la contravvenzione riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione, l'art. 386 del Regolamento stabilisce che è sufficiente l'invio (consigliamo con raccomandata a.r.) all'autorità che ha emesso il verbale di una lettera con fotocopia della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico o della Motorizzazione Civile dell'avvenuta trascrizione. In questo caso l'autorità deve infatti provvedere all'auto-annullamento della contravvenzione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'effettivo proprietario. Poiché tuttavia l'esito favorevole di tale procedura non può essere garantito in tutti i casi, è consigliabile presentare - anche in questa ipotesi - un regolare ricorso al Prefetto, al fine di ottenere un inoppugnabile accertamento della non titolarità del veicolo. Notifica delle Multe Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato entro centocinquanta giorni (360 giorni se la notifica è all'estero) all'effettivo trasgressore oppure - applicando il principio di responsabilità solidale visto prima - all'intestatario del veicolo, risultante dai registri del Pra o della Motorizzazione. La Corte Costituzionale, con sentenza 198/1996, ha stabilito che il termine dei 150 giorni, nel caso in cui l'identificazione dell'effettivo trasgressore avvenga successivamente rispetto al momento in cui la violazione è stata commessa, decorre dalla data in cui l'autorità è in grado di identificarlo.

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Decorsi i 150 giorni (o i 360 giorni, per le notifiche all'estero) dall'avvenuta violazione, a meno che tale ritardo non sia giustificato da circostanze che lo legittimano (ad esempio per la necessità di accertare l'effettivo proprietario del veicolo, a seguito della comunicazione da parte di un precedente proprietario, raggiunto da una notifica precedente, della vendita del veicolo in data anteriore alla violazione), l'obbligo di pagare si estingue per la persona che ha ricevuto la notifica tardiva. Ogni atto successivo da parte dell'amministrazione sarebbe quindi invalido. È opportuno tuttavia che tale circostanza sia oggetto di ricorso per questo motivo specifico, al Prefetto o al Giudice di pace. Non costituisce notifica e non è richiesto dalla legge l'avviso lasciato sul parabrezza, anche se corredato di istruzioni per il pagamento; tuttavia, il pagamento della multa nei tempi indicati dall'avviso blocca la notifica "formale" e le maggiori spese ad essa connesse. Acquisto di un auto nuova Avete deciso di acquistare un veicolo nuovo? Vediamo, passo dopo passo, cosa bisogna fare per essere in regola. Le pratiche amministrative per l'acquisto di un veicolo nuovo di fabbrica, normalmente, sono a cura del concessionario dal quale si acquista il veicolo. Il concessionario, di solito, incarica uno studio di consulenza automobilistica ("agenzia di pratiche auto") di effettuare le operazioni necessarie per la cosiddetta "messa su strada", il cui costo viene calcolato nel prezzo complessivo di vendita del veicolo, c.d. "prezzo "chiavi in mano". La prima pratica da svolgere riguarda l’assegnazione della targa. Per far ciò, chi acquista deve fornire al concessionario il proprio certificato di residenza ed il Codice fiscale, per avviare la pratica di immatricolazione presso l’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e per redigere l'atto di vendita, che deve essere registrato al PRA (Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall’ACI). il certificato di residenza può essere sostituito da una dichiarazione sottoscritta dall’interessato. La sottoscrizione, di norma, deve avvenire davanti al funzionario incaricato di ricevere la domanda di immatricolazione e l’interessato deve farsi riconoscere con un documento d’identità. Con una circolare del 30 giugno '97, tuttavia, la Motorizzazione civile ha precisato che l’autocertificazione può essere resa anche non in presenza dell’addetto alla ricezione purché venga esibito un documento di identità, se l’interessato presenta la pratica di persona, o venga allegata una fotocopia del documento stesso, se a presentare la pratica è un delegato o un agenzia. La circolare, infine, vieta di chiedere il certificato di residenza se quest’ultima è contenuta in un valido documento di riconoscimento, anche allegato in fotocopia. L'Ufficio della Motorizzazione Civile rilascia le targhe e la carta di circolazione. Quest'ultima è generalmente quella "provvisoria" - "foglio di via" -, ha validità 90 giorni e deve, poi, essere sostituita dal documento definitivo. L'iscrizione al PRA Entro sessanta giorni dalla data di rilascio della Carta di circolazione definitiva, occorre presentare la richiesta di iscrizione al PRA. La registrazione al PRA è importante perché attua quella forma di pubblicità legale delle situazioni giuridico - patrimoniali prevista dalla legge a tutela dei proprietari e dei terzi. Tutti gli uffici del PRA sono stati integralmente informatizzati ed operano con procedure automatizzate che consentono di rilasciare rapidamente agli automobilisti i documenti di cui hanno bisogno, con consegna anche a vista per singole pratiche (cioè in un tempo massimo di norma di circa 15 minuti dalla presentazione della domanda) oppure con invio a domicilio dei certificati richiesti.

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L'iscrizione al PRA si effettua presentando, all'ufficio della provincia in cui risiede l'acquirente del veicolo, la richiesta su un apposito modulo, denominato "nota di iscrizione", che è distribuito, gratuitamente, presso lo stesso PRA. Sul retro della nota di iscrizione deve essere redatta la dichiarazione unilaterale di vendita con la firma del venditore (che, di regola, è il concessionario), autenticata da un notaio. Alla nota di iscrizione e alla dichiarazione di vendita deve essere allegata la copia della carta di circolazione rilasciata dalla Motorizzazione Civile. Questi documenti debbono essere presentati al PRA, che provvede a riscuotere anche gli importi, a titolo di imposta, dovuti per la registrazione della proprietà dei veicoli. Il gettito dell’imposta di registrazione è destinato alle Province. Sulla base della richiesta, il PRA registra la proprietà del veicolo e gli altri eventuali diritti reali e rilascia il "Certificato di proprietà" (Cdp), che attesta lo stato giuridico patrimoniale del veicolo e che ha sostituito il foglio complementare. Il certificato di proprietà deve essere custodito con cura dall'automobilista, perché necessario per effettuare ogni successiva formalità presso il PRA, ma, non essendo un documento necessario per la circolazione, può tranquillamente ed opportunamente essere conservato a casa piuttosto che nell’autovettura. E se non ci si iscrive entro i termini? Anche trascorsi i 60 giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione, è possibile procedere alla presentazione della richiesta di iscrizione a PRA; in questo caso, tuttavia, la legge prevede l'applicazione di alcune sovrattasse, che possono giungere fino al doppio delle imposte dovute, oltre agli interessi moratori. Se, invece, l’iscrizione non è effettuata entro 90 giorni, la Direzione della Motorizzazione Civile provvede - su segnalazione del PRA - tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione su strada. Consigli utili poiché a fine anno si moltiplicano le offerte di interessanti sconti speciali per l'acquisto di veicoli nuovi o "a chilometri zero" (cioè già immatricolati, ma con pochissima percorrenza), è bene sapere che attualmente e fino al 31/12/2000 è possibile trovare sul mercato vetture omologate, per quanto riguarda le emissioni, sia secondo la "norma Euro2" sia secondo la "norma Euro3" e persino "Euro 4". Con questi termini si indicano due diverse direttive di omologazione:

- La Euro 2 indica l'insieme delle direttive 93/59 e 94/12: i veicoli omologati secondo questa direttiva non potranno più essere immatricolati come nuovi dopo l'1/1/2001; - La Euro 3 indica la direttiva 98/69: a partire dall'1/1/2001 potranno essere immatricolate come nuove solo autovetture omologate secondo questa direttiva.

Esiste anche una "norma Euro 4", costituita dalla seconda parte della tabella dei limiti di emissione compresa nella medesima direttiva 98/69, che sarà obbligatoria per le autovetture immatricolate come nuove a partire dall'1/1/2006. Il fatto che siano contemporaneamente in vendita vetture omologate secondo direttive diverse è perfettamente legittimo, fino al momento in cui il rispetto della direttiva successiva diventa obbligatorio ai fini dell'immatricolazione del veicolo nuovo; è insomma un "fenomeno di transizione" da una direttiva a quella successiva. Tuttavia, per chi:

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- Utilizza il veicolo in zone soggette a provvedimenti di blocchi selettivi della circolazione (secondo le caratteristiche del veicolo) per motivi di tutela della qualità dell'aria, ed inoltre - E’ intenzionato a tenere il veicolo per un discreto numero di anni (almeno 5 o 6), ed

Inoltre - Considera il veicolo un mezzo di trasporto irrinunciabile e quindi eccessivamente onerosa la prospettiva di essere soggetto a "blocchi della circolazione" può essere importante acquistare una vettura già adeguata a direttive che, per quanto riguarda l'immatricolazione, saranno obbligatorie solo in tempi successivi. In questo modo potrà evitare con presumibile maggiore facilità i rischi di blocco della circolazione che, in prospettiva, potrebbero colpire - in ragione dei superiori valori di emissioni inquinanti - anche le vetture Euro2 od Euro 1, finora esenti da limitazioni (salvo in casi sporadici). In questo caso è necessario controllare, prima di impegnarsi nell'acquisto, secondo quale direttiva o "norma" è stato omologato il veicolo. Il venditore è sempre in grado - eventualmente consultando la Casa - di stabilire se il veicolo che si sta acquistando (identificato con il numero di telaio) è omologato secondo Euro2, 3 oppure 4. In caso di dubbio è opportuno far inserire nel contratto o nella "commissione di acquisto" la clausola che il rispetto dei limiti di cui alla direttiva 98/69 parte A oppure B (Euro 3 e 4, rispettivamente) è requisito indispensabile. Sui veicoli già immatricolati occorre controllare quanto indicato al rigo V.9 della "parte tecnica" della carta di circolazione, dove appunto sono indicate le sigle della direttiva secondo la quale, per quanto riguarda le emissioni, è stato omologato il veicolo. Acquisto di un auto usata Se avete deciso di acquistare un'auto, una moto o un altro veicolo usato, dovete presentare la pratica di passaggio di proprietà presso il PRA e aggiornare la carta di circolazione presso gli Uffici della Motorizzazione Civile. Di seguito sono indicate le informazioni utili per garantire una corretta presentazione della pratica e, soprattutto, per porsi al riparo o per sanare qualunque inconveniente che potrebbe eventualmente derivare dall'acquisto o dalla vendita di un veicolo. La pratica di passaggio di proprietà al PRA La pratica deve essere presentata all'Ufficio Provinciale ACI della provincia di residenza dell'intestatario del veicolo risultante al PRA. Il termine per la presentazione, per non incorrere in sanzioni, è di 60 giorni dalla data dell'atto di vendita. La documentazione da presentare è la seguente: Se il veicolo è dotato di foglio complementare:

1- mod. NP - 3 compilato (stampato in distribuzione gratuita presso il PRA); 2- Foglio complementare; 3- Atto di vendita del veicolo, in una delle seguenti forme:

- dichiarazione unilaterale di vendita (scrittura privata con firma autenticata del venditore) in duplice originale in bollo; - dichiarazione di vendita verbale in forma bilaterale (con firma autenticata sia del venditore che dell'acquirente) in duplice originale in bollo; - atto pubblico, in originale;

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- sentenza, in originale. Se il veicolo è dotato di certificato di proprietà (Cdp): Il CdP, che costituisce il documento di proprietà, deve essere utilizzato sia per redigere nell'apposito spazio previsto sul "retro" la dichiarazione di vendita con firma autenticata dal notaio, sia come nota di richiesta della pratica al PRA. Nel caso in cui l'atto di vendita sia redatto in forma bilaterale o sia un atto pubblico o una sentenza, il CdP deve essere comunque presentato in allegato alla seguente documentazione cartacea:

1 - mod. NP - 3 compilato (stampato in distribuzione gratuita presso il PRA); 2 - Atto di vendita del veicolo, in una delle seguenti forme: - dichiarazione bilaterale di vendita verbale (con firma autenticata sia del venditore - che dell'acquirente) in duplice originale in bollo;

- atto pubblico, in originale; - sentenza, in originale.

ATTENZIONE In entrambi i casi, se l'acquirente è un cittadino italiano nato all'estero o un cittadino straniero residente in Italia occorre integrare la documentazione con: 1 - autocertificazione comprovante la residenza in Italia, oppure: 2 - copia della carta di circolazione già aggiornata dagli Uffici della Motorizzazione, oppure: 3 - certificato di residenza, oppure: 4 - certificato di cittadinanza. In caso di furto o smarrimento del foglio complementare o del CdP è necessario richiedere il duplicato del foglio complementare o del CdP che può essere richiesto contestualmente al passaggio di proprietà. In tal caso occorre integrare la documentazione con: 1 - mod NP - 3 (per richiedere il duplicato del foglio complementare o del certificato di proprietà); 2 - Denuncia sporta dall'intestatario del veicolo, presso gli organi di pubblica sicurezza in originale o copia conforme all'originale o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia. È importante che sulla nota o sul retro del CdP siano inseriti i codici fiscali sia dell'acquirente che del venditore. Passaggio di proprietà a favore di un cittadino italiano residente all'estero (iscritto all'A.I.R.E.) Se l'acquirente è un cittadino italiano residente all'estero ed iscritto all'A.I.R.E. occorre produrre al PRA: 1 – Certificazione di residenza indicante l'iscrizione all'A.I.R.E., la circoscrizione consolare di residenza e l'indirizzo all'estero, oppure: 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 3 comma 10 della L.

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127/97, oppure (nel caso in cui l'acquirente si presenti personalmente agli sportelli del PRA): 3 - Documento di riconoscimento in corso di validità. Passaggio di proprietà in base all'art. 2688 del codice civile Si può verificare il caso che l'effettivo proprietario del mezzo non sia la persona o la società cui è intestato il veicolo al PRA. In questo caso l'effettivo proprietario può comunque vendere il proprio veicolo ed ottenere la trascrizione al PRA. Anche se si è in possesso del CdP, questo non può essere utilizzato né come nota di presentazione né per redigere l'atto di vendita. Andrà pertanto utilizzato il mod. NP - 3, sul quale si dovrà barrare la casella "Iscriz./Trascriz. ex Art. 2688". L'atto dovrà essere in forma bilaterale (con firma sia del proprietario non intestatario del veicolo sia dell'acquirente) in duplice originale in bollo e dovrà contenere la dichiarazione che la vendita viene effettuata da proprietario non intestatario e la trascrizione avverrà ai sensi dell'art. 2688 C.C. Dal 1° gennaio 1999 questi atti sono soggetti al raddoppio della I.P.T.(Imposta Provinciale di Trascrizione, che sostituisce I.E.T. e A.P.I.E.T.) Agevolazioni per i portatori di handicap ed esenzione dal pagamento della I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione) per i motocicli. La legge finanziaria 1998 ha previsto delle agevolazioni da applicarsi alle cessioni di motoveicoli ed autoveicoli adattati per la locomozione dei soggetti portatori di handicap. Pertanto gli atti di natura traslativa o dichiarativa formati dal 1° gennaio 1998 aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli adattati sono esenti dal pagamento della I.P.T. Per godere delle agevolazioni l'interessato deve richiedere espressamente sulla nota di formalità "l'esenzione I.P.T. di cui all'art.8 comma 4 della Legge finanziaria 1998". Inoltre per le formalità diverse dalla prima iscrizione, al fine delle verifica della rispondenza della caratteristiche tecniche del veicolo all'indicazione di legge, deve essere allegata alla usuale documentazione anche la fotocopia della carta di circolazione. La stessa legge prevede l'esenzione dal pagamento della I.P.T. per i motocicli di qualsiasi tipo. Pertanto, sia per le formalità di prima iscrizione sia per i passaggi di proprietà, l'importo da versare nel momento della presentazione della formalità agli Uffici della Sede Provinciale corrisponde a L. 100.500 (nel caso di prime iscrizioni o di passaggi di proprietà con allegato il Foglio Complementare) o di L. 80.500 (nel caso di passaggi di proprietà presentati sul Certificato di proprietà). Le pratiche alla Motorizzazione Civile oltre alla trascrizione del passaggio di proprietà al PRA, a norma dell'art. 94 del Codice della Strada, l'acquirente è tenuto a richiedere (sempre entro i citati 60 giorni dalla data dell'atto) ad un Ufficio della Motorizzazione Civile l'aggiornamento della Carta di Circolazione del veicolo Cessione del veicolo ad un concessionario o ad un rivenditore di auto Se si consegna il veicolo ad un concessionario o ad un rivenditore di auto, sono possibili due eventualità: il veicolo viene venduto al concessionario/rivenditore oppure viene affidato a questi per la successiva rivendita ad un terzo. 1) In caso di vendita: 1 - Deve essere redatto l’atto di vendita in favore della concessionaria;

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entro 60 giorni, l’acquirente (cioè la concessionaria) deve richiedere la trascrizione dell’atto al PRA competente (e, cioè, all’Ufficio Provinciale ACI del Pubblico Registro Automobilistico della provincia in cui è residente l’intestatario del veicolo risultante dagli archivi del PRA). 2 - Il venditore è tenuto a consegnare alla concessionaria il documento di proprietà del veicolo ( Certificato di Proprietà o Foglio Complementare) e la Carta di Circolazione. Gli atti di vendita di veicoli usati a favore dei rivenditori di mezzi di trasporto godono di particolari agevolazioni fiscali: in particolare, per la trascrizione di tali atti al PRA, è prevista l’esenzione dal pagamento della Imposta Provinciale di Trascrizione ed il pagamento dei diritti ACI in misura ridotta (£. 14.400 anziché £. 40.500). 2) In caso di consegna per la rivendita: 1 - Deve essere redatta la "procura a vendere" in favore della concessionaria. Per effetto della procura il concessionario/rivenditore non acquista direttamente la proprietà del bene ma è delegato a rivendere a un terzo soggetto il veicolo ritirato. In questo caso, è necessario accertarsi che : 1 - Il concessionario inserisca il veicolo ritirato in permuta nell’elenco "esenzioni" e che lo trasmetta alla Direzione Regionale delle Entrate (o agli Uffici delle Entrate, se istituiti): soltanto questa operazione, infatti, fa scattare l’interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica (c.d. "bollo auto"); 2 - Che il concessionario o il nuovo acquirente trascrivano al PRA il successivo passaggio di proprietà. In caso contrario, il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico: per effetto di questa intestazione, può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo (es: danni provocati a cose o persone, tasse automobilistiche non versate, contravvenzioni al Codice della Strada). E’ pertanto sempre preferibile e consigliabile, quando si lascia un veicolo da un concessionario/rivenditore, effettuare un passaggio di proprietà, perché, intestando il mezzo alla concessionaria, viene meno per chi ha ceduto il mezzo ogni forma di responsabilità connessa al veicolo. Vendita ad un privato Se si vende un veicolo ad un privato, occorre: 1 - Redigere l’atto di vendita in favore dell’acquirente; 2 - Consegnare all’acquirente il documento di proprietà del veicolo (il Certificato di Proprietà o il Foglio Complementare) e la Carta di Circolazione. E’ infatti l’acquirente del veicolo che, secondo quanto previsto dal Codice della Strada (art. 94), è tenuto a richiedere – entro 60 giorni dalla data dell’atto di vendita – la trascrizione al PRA dell’atto stesso e l’aggiornamento della carta di circolazione ad un Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

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ATTENZIONE Trascorsi 60 giorni dalla data dell’atto di vendita, è buona regola accertarsi che l’acquirente abbia provveduto ad effettuare la trascrizione al PRA del passaggio di proprietà. In caso contrario, il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico: per effetto di questa intestazione, può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo (es. danni provocati a cose o persone, tasse auto non versate, contravvenzioni al Codice della Strada). Per verificare l’avvenuta trascrizione basta richiedere all’Ufficio Provinciale del PRA, in base alla targa del mezzo venduto, una "visura": questa infatti riporta tutte le informazioni giuridico- patrimoniali, relative al veicolo, di rilevanza attuale. Anche se il Codice della Strada pone in capo all’acquirente l’obbligo di richiedere al PRA la trascrizione dell’atto di vendita, acquirente e venditore possono comunque accordarsi in modo che la pratica sia presentata da quest’ultimo (il Pubblico Registro Automobilistico accetta infatti richieste di trascrizione presentate anche dal venditore); poiché il costo della trascrizione è piuttosto elevato – sono infatti dovute le imposte di bollo e l’imposta provinciale (I.P.T.) – se si sceglie la presentazione della pratica a cura del venditore, è opportuno che sia concordata con l’acquirente l’anticipazione o il rimborso della spesa per la trascrizione. Prima di comprare prima di dare il consenso all’acquisto e di versare l’importo pattuito al venditore, è opportuno accertarsi che il veicolo sia libero da qualsiasi gravame o vincolo e che possa circolare su strada pubblica. Più esattamente occorre, in primo luogo, verificare che sul veicolo non risultino iscritte ipoteche; infatti, tale forma di garanzia reale (dal latino "res" = cosa) consente al creditore ipotecario di soddisfare il proprio credito, in modo privilegiato rispetto ad altri creditori, vendendo il bene all’asta, anche se nel frattempo il veicolo è divenuto di proprietà di un soggetto diverso dal debitore ipotecario. In secondo luogo, si deve controllare che sul veicolo non siano stati trascritti vincoli: sequestri, pignoramenti, fallimenti, fermi amministrativi. Infine, soprattutto nel caso si voglia acquistare un veicolo immatricolato da molti anni (magari di interesse storico o collezionistico), è opportuno verificare che lo stesso non risulti essere stato cancellato dal PRA (ad esempio, a causa del mancato pagamento, per più anni, della tassa automobilistica). Quando un veicolo risulta cancellato dagli archivi del PRA, non può più circolare su strada, a meno che non ottenga una nuova immatricolazione ( da richiedere ad un Ufficio provinciale della Motorizzazione con successiva iscrizione al PRA). Anche a prescindere dal costo delle pratiche, si fa presente che la suddetta re-immatricolazione non sarà facile da ottenere, in quanto la stessa risulta possibile solo se il veicolo rispetta la normativa vigente in tema di emissioni inquinanti e di sistemi di sicurezza; in ogni caso, non sarà possibile mantenere la targa originale. Tutte queste verifiche possono essere svolte con facilità: basta richiedere all’Ufficio Provinciale del PRA, sulla base alla targa del mezzo che si vuole acquistare, una "visura": questa infatti riporta tutte le informazioni giuridico- patrimoniali, relative al veicolo, di rilevanza attuale.

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Cosa fare se l'acquirente non trascrive al PRA il passaggio di proprietà se l’acquirente non trascrive al PRA il passaggio di proprietà, il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico: per effetto di questa intestazione, può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo (es. danni provocati a cose o persone, tasse auto non versate, contravvenzioni al Codice della Strada). Per ovviare a queste sgradevolissime evenienze, sono previsti una serie di rimedi. Trascrizione "a tutela del venditore" Innanzitutto il venditore può richiedere la trascrizione di un nuovo atto, rinnovando la dichiarazione di vendita (con scrittura privata autenticata in duplice originale): in questo caso non occorre presentare il documento di proprietà (CdP o Foglio Complementare). Sono però a carico del venditore tutte le spese (imposta di bollo e IPT ed emolumenti ACI) previste per la trascrizione al PRA. Ricorso alla Magistratura E’ possibile ricorrere al giudice per ottenere una sentenza che riconosca l’avvenuta vendita a favore di un soggetto che non ha provveduto a trascrivere l’atto al PRA. Poiché nella grande maggioranza dei casi l’importo non pagato al PRA (comprese le sanzioni previste dalla legge a titolo di tardività e gli interessi di mora) non raggiunge i 5 milioni, ci si può rivolgere al Giudice di Pace evitando, quindi, i tempi lunghi del Tribunale. Dev’essere evidenziato lo svolgersi dei fatti, la mancata trascrizione al PRA (attestata con certificato cronologico relativo al veicolo – costo £. 32.000 – da richiedere agli sportelli del PRA) da parte dell’acquirente (del quale devono essere indicati tutti i dati) e devono essere prodotte tutte le prove possibili (es: documenti in originale o in copia, estratti conto da cui risulti un pagamento effettuato per l’acquisto del veicolo) anche testimoniali, e dev’essere richiesto al Giudice di pronunciarsi con sentenza o ordinanza che, da un lato costituisca titolo per la trascrizione al PRA e, dall’altro, ordini al Conservatore del PRA di trascrivere il passaggio di proprietà senza oneri a carico del venditore. Si può ricorrere al Giudice di Pace anche nel caso in cui per il disbrigo delle pratiche relative ad un passaggio di proprietà ci sia rivolti ad una Agenzia di pratiche auto che non abbia provveduto e risulti poi fallita. In tal caso, è determinante produrre come mezzo di prova la ricevuta dei pagamenti all’Agenzia per l’effettuazione delle pratiche al PRA ed alla Motorizzazione Civile. La tassa automobilistica Per quanto riguarda infine il "bollo auto", si può ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse non versate presentando idonea documentazione di data certa che dimostri l’indisponibilità del veicolo. Si può quindi essere esonerati dal versamento dei bolli auto - con decorrenza dalla data dell’atto– se si esibisce un atto di vendita redatto nelle forme di legge, anche se non trascritto al PRA. E’ quindi buona norma, quando si vende un veicolo, conservare copia fotostatica di tutti i documenti consegnati all’acquirente (carta di circolazione, documento di proprietà) e in particolare dell’atto di vendita. E’ infine possibile, in mancanza di altra documentazione, al fine di interrompere l’obbligo di versare le tasse automobilistiche, annotare al PRA la perdita di possesso del veicolo sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Quest’ultima però fa cessare l’obbligo tributario

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dal momento in cui viene presentata mentre restano dovute le tasse automobilistiche relative ai precedenti periodi d’imposta. Si fa riferimento, in concreto, alla seguente casistica esplicativa: 1 - Consegna del veicolo a concessionario poi fallito o resosi irreperibile; 2 - Vendita a favore di persona della quale si ignorino in tutto o in parte i dati essenziali per la trascrizione al PRA; 3 - Cessazione della circolazione effettuata in data anteriore al 30.06.1998 con indisponibilità della documentazione consegnata al demolitore; 4 - Cessazione della circolazione per cessione a favore di soggetto che ha esportato il veicolo all’estero. Acquisto di un auto di importazione se volete trasferire in Italia un'auto o una moto acquistata all'estero, dovete provvedere dapprima all’immatricolazione del veicolo e successivamente all’iscrizione dello stesso presso il PRA. Per poter adempiere a questi obblighi occorre essere in possesso dell'originale (o copia conforme) della carta di circolazione estera da depositare presso l'Ispettorato della Motorizzazione Civile. L'immatricolazione di veicoli nuovi di provenienza CE Per i veicoli di provenienza CE non si provvede a collaudo tecnico e le procedure di immatricolazione sono semplificate. Dal 1° gennaio 1996 per i veicoli privati (cioè i veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre quello del conducente) è divenuta obbligatoria l’omologazione CE, che è valida in tutti gli Stati membri. Se si acquista in uno Stato membro un veicolo nuovo con omologazione CE, si può immatricolarlo in un altro stato membro senza che sia necessario sottoporre il mezzo ad alcuna prova di collaudo circa le sue caratteristiche tecniche. Anche nel caso di acquisto di un veicolo nuovo che non è dotato di omologazione CE ma di omologazione nazionale, l’immatricolazione ha luogo senza particolari formalità. Se invece l’omologazione nazionale è stata ottenuta nello Stato in cui si procede all’acquisto e non in quello di destinazione, si deve soltanto richiedere al rappresentante del costruttore nello Stato di destinazione un certificato attestante che il veicolo è simile al tipo omologato nello Stato di destinazione, salvo che per alcuni dettagli (ad esempio è a tre e non a cinque porte) che non incidano sulla sicurezza: l’immatricolazione sulla base di tale documento deve essere immediatamente concessa. L'immatricolazione di veicoli usati di provenienza CE I veicoli usati, quelli, cioè, immatricolati in via definitiva con targa civile in uno stato membro della CE, dal momento che sono già stati autorizzati a circolare in un paese comunitario, hanno i requisiti per circolare in un qualsiasi altro stato della Comunità. L’immatricolazione in Italia costituisce, pertanto, una re-immatricolazione sulla base del documento di circolazione definitivo rilasciato dall’autorità del paese da cui il veicolo proviene. In base a recenti disposizioni non è più necessario sottoporre il veicolo usato all’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (collaudo) previsti dall’art. 75 del C.d.S. se dalla documentazione risulta la validità dell’ultimo controllo tecnico effettuato all’estero. Se quest’ultimo, invece, è scaduto di validità il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova. Quindi lo Stato di destinazione può esigere un controllo tecnico solo se questo è previsto, alle stesse condizioni e in circostanze analoghe (ad esempio in ragione dell’età del veicolo) per i veicoli già immatricolati nel suo territorio. Come regola generale è da tenere presente che gli Stati membri non possono opporsi all’immatricolazione di un veicolo precedentemente immatricolato in altro Stato

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membro se non per motivi attinenti gravi rischi alla salute ed alla vita delle persone o per esigenze imperative che spetta loro precisare e motivare. Tuttavia tale favorevole trattamento subisce delle deroghe nei seguenti casi particolari: 1 - Veicoli provenienti da paesi terzi e immatricolati in altro Stato della CE prima della richiesta di immatricolazione in Italia. In questo caso, se dalla documentazione prodotta risulta che la precedente immatricolazione è avvenuta in deroga alle direttive comunitarie in materia di omologazione e caratteristiche tecniche e di sicurezza, è molto probabile che la Motorizzazione richieda un esame tecnico molto più approfondito; 2 - Veicoli cancellati dal PRA in Italia, esportati e immatricolati in altro Stato e per i quali si richiede la re-immatricolazione in Italia. In questo caso se la precedente cancellazione è avvenuta "per esportazione", la re-immatricolazione potrà essere eseguita senza difficoltà. Se, invece, la precedente cancellazione dal PRA è avvenuta "per demolizione" la re-immatricolazione sarà subordinata alla verifica della esistenza dei requisiti tecnici e di sicurezza in vigore al momento della richiesta di re-immatricolazione in Italia. Tale verifica sarà eseguita dalla Motorizzazione. Se la precedente cancellazione dal PRA è avvenuta "per rottamazione", godendo quindi degli incentivi statali, la re-immatricolazione verrà bloccata e il caso segnalato alla Guardia di Finanza. L'immatricolazione di un autoveicolo importato da un paese extracomunitario Vi rientrano i casi di autovetture, anche nuove di fabbrica, non munite, però, dalla casa costruttrice di dichiarazione di conformità ad un tipo omologato in Italia in quanto non destinate al mercato italiano. In questi casi per poter essere immatricolato il veicolo d’importazione deve essere prima sottoposto a collaudo da parte della Motorizzazione Civile, in modo da ottenerne l’autorizzazione alla circolazione in Italia. Se, però, il veicolo può essere ritenuto assimilabile ad un tipo omologato in Italia, allora è sufficiente un controllo della sua corrispondenza al tipo omologato relativamente alle caratteristiche essenziali. Si fa anche riferimento a quanto dichiarato dal costruttore (ad es. rispondenza di determinati dispositivi alla normativa CE) o, in sua vece, da altro soggetto debitamente autorizzato. Deve essere cura dell’interessato produrre tutta la documentazione volta a facilitare e snellire la procedura di immatricolazione. Il primo passo da compiere è, quindi, quello di recarsi, munito del certificato di origine rilasciato dalla fabbrica costruttrice e, qualora sia possibile, della dichiarazione di rispondenza alle norme CE rilasciata dal costruttore, presso gli uffici della Motorizzazione Civile che, a seconda dei casi, procederanno ad un controllo tecnico effettivo oppure semplicemente documentale sul veicolo e, in caso di esito positivo, provvederanno a restituire all'utente la documentazione, completa del proprio visto, e a rilasciare targhe e carta di circolazione, come per ogni nuova immatricolazione. L'iscrizione al PRA Con i documenti rilasciati dalla Motorizzazione, occorre successivamente recarsi presso gli uffici del PRA ed effettuare la prima iscrizione del veicolo (considerata, in questo caso, come prima iscrizione di veicolo usato).

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Ereditare un auto Se avete deciso di accettare un veicolo in eredità, dovete provvedere a trascrivere negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico l’accettazione di eredità e ad aggiornare la carta di circolazione presso gli Uffici della Motorizzazione Civile. La pratica al PRA La pratica deve essere presentata all’Ufficio Provinciale ACI della provincia in cui era residente la persona deceduta. Il termine per la presentazione, per non incorrere in sanzioni, è di 60 giorni dalla data dell’autentica delle firme sull’atto. La documentazione da presentare è la seguente: Se il veicolo è dotato di foglio complementare: 1 - mod. NP-3 compilato (stampato in distribuzione gratuita presso il PRA); 2 - Foglio complementare; 3 - Accettazione di eredità nella forma di scrittura privata autenticata in duplice originale in bollo, oppure: 4 - Copia autenticata del testamento ed atto di accettazione di eredità nella forma di scrittura privata autenticata in duplice originale in bollo; 5 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (se si tratta di discendente, ascendente o coniuge), oppure: 6 - Certificato di morte in carta semplice (se si tratta di persona diversa dalle precedenti). Se il veicolo è dotato di certificato di proprietà (CdP): Anche se si è in possesso del CdP, questo non può essere utilizzato né come nota di presentazione né per redigere l’atto di vendita, in questo caso la documentazione da presentare è la seguente: 1 - CdP; 2 - mod. NP-3 (stampato per la presentazione al PRA di questa pratica); 3 - Accettazione di eredità nella forma di scrittura privata autenticata in duplice originale in bollo, oppure: 4 - Copia autenticata del testamento ed atto di accettazione di eredità nella forma di scrittura privata autenticata in duplice originale in bollo; 5 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (se si tratta di discendente, ascendente o coniuge), oppure: 6 - Certificato di morte in carta semplice (se si tratta di persona diversa dalle precedenti). Se l’erede è un cittadino italiano nato all’estero o un cittadino straniero residente in Italia integrare la documentazione con: 1 - Autocertificazione, oppure: 2 - Copia della carta di circolazione già aggiornata dagli Uffici della Motorizzazione, oppure: 3 - Certificato di residenza, oppure: 4 - Certificato di cittadinanza. Se l’erede è un cittadino italiano residente all’estero ma iscritto all’A.I.R.E., occorre produrre al PRA:

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1 - Certificato di residenza indicante l’iscrizione all’A.I.R.E., la circoscrizione consolare di residenza e l’indirizzo all’estero, oppure: 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 3 comma 10 L. 127/97, oppure (nel caso in cui l’erede si presenti personalmente agli sportelli del PRA): 3 - Documento di riconoscimento in corso di validità. E' importante che sulla nota siano inseriti i codici fiscali sia della persona deceduta sia dell'erede. In caso di più eredi, se solo uno di essi desidera intestarsi il veicolo, è necessario effettuare due successivi passaggi di proprietà: il primo secondo le modalità sopra descritte, il secondo a favore dell’unico erede che intende risultare intestatario del veicolo La tassazione per la trascrizione al PRA l'Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.), è entrata in vigore dal 1° gennaio 1999 in sostituzione dell’Imposta Erariale di Trascrizione (I.E.T.) e della relativa Addizionale Provinciale (A.P.I.E.T.). L'Imposta ricalca sostanzialmente, nei suoi principi base, la preesistente Imposta Erariale di Trascrizione ma, comunque, presenta numerosi elementi innovativi, che vengono di seguito richiamati. Importi I.P.T. Con il Decreto del Ministero delle Finanze n° 435 del 27/11/98 (pubblicato sulla G.U. n° 294 del 17/12/98) sono stati stabiliti gli importi dell'Imposta Provinciale di Trascrizione. Aumento delle tariffe fino ad un massimo del 20% Si evidenzia che le singole Amministrazioni Provinciali hanno la facoltà di aumentare gli importi I.P.T. fino alla misura massima del 20%. Poiché alcune province hanno già deliberato tale aumento dele tariffe, viene pubblicata una tabella riassuntiva attraverso la quale è possibile determinare l'importo da pagare in ciascuna provincia. Arrotondamenti Gli importi da versare a titolo di Imposta Provinciale di Trascrizione e Sanzioni I.P.T. (con o senza ravvedimento) dovranno essere arrotondate, eventualmente (salvo diversa decisione della singola Amministrazione Provinciale), alle 1.000 lire inferiori o superiori, a seconda che l’importo sia fino a lire 500 o superiore. Gli interessi moratori (dovuti solo in caso di "ravvedimento") devono invece essere arrotondati - in ogni caso - alle 5 lire superiori. Applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione Si sottolinea che l’I.P.T. è dovuta per tutte le formalità presentate al P.R.A. a partire dal 1° gennaio 1999, a prescindere da una precedente presentazione.La legge, infatti, recita: "le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all’imposta provinciale. L’imposta erariale di trascrizione e l’addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall’amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati " (D. Lgs.

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446/97, art.56 comma 10). Pertanto, per le formalità ripresentate al PRA dal 1° gennaio 1999, si dovrà pagare per intero l’importo della I.P.T., salvo il diritto al rimborso di quanto pagato a titolo di I.E.T. e A.P.I.E.T. fino al 31/12/98. IPT in sostituzione dell'imposta di registro Gli ATTI PUBBLICI e le SENTENZE aventi per oggetto i veicoli non sono più soggetti a registrazione e, quindi, per le formalità presentate dal 1° gennaio 1999, l’utente è tenuto a versare al P.R.A. la relativa I.P.T.. Quindi, sempre dal 01/01/99, per la trascrizione al PRA di atti pubblici o sentenze dovrà essere assolta la Imposta Provinciale di Trascrizione, a prescindere dal fatto che si sia già provveduto alla registrazione. Trascrizione ex art. 2688 Codice Civile Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell’art. 2688 c.c. (vendita da parte del proprietario non intestatario al PRA) si applica un’imposta pari al doppio della relativa tariffa. Atti societari e giudiziari Si evidenzia che, relativamente alla trascrizione di tali specifici atti, la data da cui calcolare i 60 giorni per non incorrere nelle sanzioni per tardiva richiesta di trascrizione è diversa da quella di formazione del titolo. "Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti " (D. Lgs 446/97, art.56 comma 8). Sanzioni per ritardata trascrizione al PRA La sanzione per ritardato pagamento I.P.T. per le formalità presentate dal 17 gennaio p.v. è fissata nella misura del 30% dell'importo dovuto, unica per tutte le Province. Riduzione delle sanzioni per ritardata trascrizione al P.R.A. per effetto del C.D. "Ravvedimento" E’ applicabile l’istituto del "ravvedimento" di cui all’art.13 del D. Lgs. 472/97, in materia di sanzioni tributarie amministrative. In sintesi, la sanzione prevista dalla singola Amministrazione Provinciale per la ritardata trascrizione al P.R.A. è ridotta: 1 - ad 1/8, se la presentazione della formalità avviene dal 61° al 90° giorno; 2 - ad 1/6, se la presentazione della formalità avviene dal 91° giorno e fino ad un anno dalla data in cui è stata commessa la violazione (cioè, 60 gg + 365 gg). Il versamento della sanzione ridotta (per effetto del "ravvedimento") deve avvenire contestualmente al pagamento della somma I.P.T., dovuta in base alla tariffa vigente nella singola Provincia, nonché al pagamento degli interessi legali. Tali interessi devono essere conteggiati (in base al tasso legale: 5% fino al 31/12/98 e 2,5% dal 01/01/99) sul solo importo dell’Imposta base (cioè, sull’importo IPT senza sanzione).

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Sono esenti da I.P.T.: Motocicli Per le formalità riguardanti i motocicli non è dovuta alcuna somma a titolo di I.P.T.; C.D. Minivolture (vendite ai concessionari) Vengono confermate le agevolazioni (di cui alla legge 85/95) per le cessioni di veicoli usati a favore di contribuenti che ne fanno commercio: pertanto, i relativi atti non sono soggetti al pagamento dell’Imposta Provinciale di Trascrizione mentre gli emolumenti ACI sono dovuti nella misura ridotta (L. 14.400); Portatori di handicap Sono esenti dall’IPT gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli adattati in favore di soggetti portatori di handicap. Riferimenti normativi Ai sensi dell’ art.51 del D. Lgs. 446/97, dal 1° gennaio 1999 sono abolite I.E.T. e A.P.I.E.T. (di cui rispettivamente alle leggi 952/77 e 549/95). Ai sensi dell’ art.56 del D. Lgs. 446/97, le Province possono istituire, a partire dalla suddetta data del 1° gennaio 1999, l’Imposta Provinciale di Trascrizione ( I.P.T.). Il D.M. 435/98 ha stabilito le misure dell’Imposta Provinciale di Trascrizione. L'art.56 del D. Lgs. 506/99 ha fissato la sanzione per ritardato pagamento I.P.T. nella misura del 30% dell'importo dovuto (unica per tutte le Province). Variazioni di caratteristiche tecniche al veicolo L’automobilista che varia le caratteristiche tecniche del proprio veicolo (es. variazione alimentazione, ecc.) deve solo recarsi presso gli Uffici della Motorizzazione Civile per effettuare il collaudo. La Motorizzazione, registrata la variazione tecnica sulla carta di circolazione, provvede ad inviare comunicazione al P.R.A. che aggiorna d’ufficio i propri archivi. Con la variazione di caratteristiche tecniche effettuata d'ufficio il Certificato di Proprietà o Foglio Complementare continuerà a riportare i vecchi dati: ciò comunque non pregiudica in alcun modo la validità di tale documento. La pratica al PRA Non occorre svolgere alcuna pratica al P.R.A.: se tuttavia il cittadino desidera veder aggiornato anche il Certificato di Proprietà, può presentare presso gli sportelli del Pubblico Registro Automobilistico la seguente documentazione: Se il veicolo è dotato di Foglio Complementare: 1 - mod. NP-3 (stampato per la presentazione al P.R.A. di questa pratica); 2 - Foglio complementare; 3 - Copia della carta di circolazione già aggiornata dagli Uffici della Motorizzazione;

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Se il veicolo è dotato di Certificato di Proprietà (CdP): 1 - Certificato di Proprietà (usato anche come nota di presentazione); 2 - Copia della carta di circolazione già aggiornata dagli Uffici della Motorizzazione. Furto, smarrimento o distruzione delle targhe Nel caso di furto o smarrimento di una o entrambe le targhe l'intestatario deve, entro 48 ore dalla constatazione, presentare denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza. Trascorsi 30 giorni senza che ci sia stato ritrovamento, si deve richiedere una nuova immatricolazione e nuove targhe alla Motorizzazione Civile. Bisogna presentare (personalmente o attraverso agenzia autorizzata) una apposita domanda, su modulo in distribuzione gratuita presso la Motorizzazione Civile, cui allegare l’originale o copia autenticata della denuncia, le ricevute dei versamenti prescritti e la vecchia carta di circolazione, qualora quest'ultima non sia stata oggetto del furto. L’Ufficio rilascia subito le nuove targhe. Si applica la stessa procedura anche quando si denuncia la distruzione di una od entrambe le targhe. In caso di deterioramento (targa deformata, con numeri illeggibili ecc.) la nuova targatura avviene sulla base della sola domanda presentata alla Motorizzazione, allegando le targhe precedenti. Rinnovo al PRA Alla nuova targatura dovrà seguire la conseguente nuova iscrizione (rinnovo) al PRA, con le modalità descritte per il veicolo nuovo al paragrafo "Iscrizione al PRA". Quattro sono le differenze: 1 - Occorre restituire il vecchio foglio complementare o il certificato di proprietà; 2 - Non si pagano le imposte di trascrizione, poiché l'intestatario è quello precedente; 3 - Non serve la redazione dell’atto; 4 - Non serve la dichiarazione di conformità. Furto, smarrimento o distruzione del certificato di proprietà Nel caso di furto, smarrimento o distruzione del foglio complementare o del certificato di proprietà occorre subito presentare denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza e poi richiedere al PRA il rilascio di un duplicato mediante le note di richiesta con firma autenticata cui va allegato l'originale o copia autenticata della denuncia presentata all'autorità di Pubblica Sicurezza (o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia). Le note di richiesta sono in distribuzione gratuita presso il PRA. Se invece questi documenti sono solo gravemente deteriorati, ma consentono almeno la leggibilità del numero di targa, non è necessaria la denuncia ed è sufficiente la richiesta di duplicato, allegando il documento deteriorato. Furto, smarrimento o distruzione della carta di circolazione Nel caso di furto o smarrimento della carta di circolazione, è necessario che l'intestatario, entro 48 ore dalla constatazione, presenti denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza. Quest'ultima rilascerà contestualmente un permesso provvisorio di circolazione della validità di 90 giorni. Entro questo termine l'intestatario riceverà il duplicato della carta di circolazione al proprio indirizzo di residenza mediante posta-contrassegno. In ogni caso, se il duplicato non perviene entro i 90 giorni previsti, la validità del permesso provvisorio di circolazione è automaticamente prorogata fino al momento della consegna del duplicato. La stessa procedura viene seguita quando si denuncia la distruzione

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della carta di circolazione. Nel caso di deterioramento della carta di circolazione, tale da rendere illeggibili i dati in essa contenuti, l'intestatario deve presentare, personalmente o attraverso agenzia autorizzata, apposita domanda all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) che, entro 30 giorni, provvede a rilasciare il duplicato. Cancellazione, demolizione di un veicolo Dal 30 giugno 1998, la cancellazione per demolizione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli a motore e dei rimorchi deve avvenire - entro sessanta giorni dalla consegna del veicolo per la demolizione - esclusivamente a cura dei titolari dei centri di raccolta o dei concessionari o dei titolari della succursale. Appare evidente la ragione della norma: assicurare che alla cancellazione dei veicoli dal Pubblico Registro corrisponda l’effettiva consegna a determinati soggetti autorizzati per lo smaltimento. Quindi, se si intende cancellare dal PRA un veicolo (auto, moto o rimorchio) non si può più provvedere "in proprio" ma si deve consegnare il mezzo o direttamente ad un centro di raccolta (demolitore) autorizzato oppure al concessionario o succursale di una casa automobilistica (ad esempio, nel caso di acquisto di un veicolo nuovo); è poi il gestore del centro di raccolta o il titolare della concessionaria/succursale della casa automobilistica a provvedere alla cancellazione del veicolo dal PRA. A tale scopo, si deve consegnare al demolitore autorizzato o alla concessionaria/succursale automobilistica, insieme al veicolo da rottamare, anche le targhe, la Carta di Circolazione ed il Certificato di Proprietà (o Foglio Complementare), documenti necessari, appunto, alla cancellazione dal PRA. nel caso in cui non si abbia il possesso di uno o più dei suddetti documenti, si deve consegnare denuncia di smarrimento o furto (in originale o in copia conforme), sporta alla Autorità di Pubblica Sicurezza. I centri di raccolta o i concessionari o le succursali sono tenuti a rilasciare al proprietario del veicolo consegnato un apposito "certificato" dal quale deve risultare la data di consegna, gli estremi dell’autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo nonché l’assunzione, da parte del gestore del centro stesso o del concessionario o del titolare della succursale, dell’impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal PRA. Tale certificato solleva da ogni responsabilità (civile, penale e amministrativa) il proprietario del veicolo. Inoltre - come stabilito dalla circolare del Ministero delle Finanze n° 122/E del 11 maggio 1998 - dalla data di consegna del veicolo, purché dichiarata nel suddetto certificato, viene a cessare anche l’obbligo fiscale del pagamento della Tassa Automobilistica posto a carico dell’intestatario al PRA. Consigli pratici A partire dal 30 giugno 1998, il proprietario del veicolo - intestatario al PRA o "avente titolo" - non ha più (salvo la casistica evidenziata in precedenza) la possibilità di radiare "in proprio" l’auto dal PRA. Per effettuare la cancellazione dal PRA per demolizione si deve consegnare il veicolo (e la relativa documentazione) ad un centro di raccolta autorizzato o a concessionario/succursale della casa automobilistica. Resta, invece, in capo al proprietario del veicolo - intestatario o avente titolo - l’onere di effettuare "in proprio" la cancellazione dal PRA per tutte le altre possibili motivazioni: (es.: definitiva esportazione all’estero, circolazione solo su aree private). Pertanto, è importantissimo: 1 - Assicurarsi che il centro di raccolta o concessionario/succursale della casa automobilistica che ritira il veicolo per la demolizione rilasci il certificato di presa in consegna; 2 - Conservare il suddetto certificato di consegna per qualsiasi evenienza (in primo luogo per problemi di ordine fiscale);

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3 - Assicurasi che il demolitore cui si consegna il veicolo sia in possesso della prevista autorizzazione. Riferimenti normativi (Decreto Legislativo 22/97 "Decreto Ronchi", modificato dal Decreto Legislativo 389/97) Esportazione di un veicolo se si esporta definitivamente un veicolo all’estero, occorre presentare al PRA la pratica di cessazione della circolazione per esportazione. Il PRA provvede a cancellare il veicolo dai propri archivi ed emette il Certificato di Radiazione (documento che attesta il buon esito della pratica). La pratica al PRA La nota di richiesta (mod. NP - 3) deve essere firmata dall'intestatario del veicolo, dall'erede o dal proprietario che, per qualsiasi motivo, non risulti intestatario al PRA. Se non viene sottoscritta davanti all'impiegato addetto alla ricezione della pratica, occorre allegare fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore. La richiesta può essere presentata direttamente agli sportelli del PRA dell’ultima provincia di residenza dell'intestatario oppure può essere inoltrata, a mezzo posta, tramite il Consolato d'Italia nel Paese in cui si esporta definitivamente il veicolo. Pratica presentata: Dall'intestatario al PRA Se il veicolo è dotato di foglio complementare: 1 - mod. NP - 3; 2 - Foglio complementare; 3 - Targhe; 4 - Carta di Circolazione. Se il veicolo è dotato di Certificato di Proprietà: 1 - CdP; 2 - Carta di circolazione; 3 - Targhe. N.B. In caso di mancata riconsegna dei documenti o delle targhe, deve essere allegata la denuncia di smarrimento o di furto sporta all'autorità di P.S. o l'eventuale dichiarazione di ritiro, corredata di traduzione, da parte dell'autorità estera che ha provveduto alla nazionalizzazione del veicolo. Dall'erede dell'intestatario del veicolo Oltre alla ordinaria documentazione occorre allegare: Se si tratta di discendente, ascendente o coniuge:

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1 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art.4 L. 15/68 contenente l'attestazione sia della qualità di erede che la data della morte. Se si tratta di persona diversa dalle precedenti: 1 - Certificato di morte in carta semplice; 2 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art.4 L. 15/68 contenente l'attestazione della qualità di erede. N.B. La nota dovrà essere compilata con i dati della persona deceduta e con il suo codice fiscale. Dal proprietario non intestatario al PRA Oltre alla ordinaria documentazione occorre allegare: 1 - Titolo di acquisto del bene, autenticato nelle forme vigenti o dichiarazione sostitutiva di atto notorio in bollo da cui risulti l'acquisto ed i motivi per cui non si è in possesso del titolo di acquisto. Tale dichiarazione deve contenere le generalità complete e la residenza del proprietario e i dati del veicolo. N.B. Se il proprietario non ha acquistato il veicolo dall'intestatario al PRA non è possibile sostituire il foglio complementare o il Certificato di Proprietà con la relativa denuncia di furto o smarrimento. Tramite le autorità consolari A partire dal 1° marzo 1998, è possibile radiare dal PRA un veicolo esportato all’estero tramite Autorità Consolare, senza necessità di recarsi personalmente agli sportelli. La richiesta viene infatti trasmessa dal Consolato all’Ufficio Provinciale ACI del PRA competente, che quello dell’ultima Provincia di residenza in Italia dell’intestatario del veicolo. Insieme alla richiesta l’Autorità Consolare deve inviare al sopra indicato Ufficio ACI le targhe e i documenti (carta di circolazione e Foglio Complementare o Certificato di Proprietà), che, se non disponibili, potranno essere sostituiti o dall’attestazione dello Stato estero che ha provveduto al relativo ritiro in fase di immatricolazione nel Paese straniero ( con relativa traduzione in italiano) o da denuncia di smarrimento sporta agli Organi di Pubblica Sicurezza di quel Paese, se smarriti. Per effettuare il pagamento al PRA dell’imposta di bollo e degli emolumenti previsti, deve essere utilizzato un vaglia internazionale intestato " Al Conservatore del PRA di....., pari a £. 74400, se si dispone di Foglio Complementare, o di £: 54400, se si dispone di Certificato di Proprietà, aggiungendo una quota, per rimborso spese, di: - L. 1.900 per l'Europa, - L. 2.600 per l'Africa, - L. 2.700 per America e Asia, - L. 2.900 per l'Oceania. Laddove non si possa utilizzare il vaglia internazionale, è necessario che l'utente effettui il pagamento delle suddette somme con bonifico bancario sul conto di tesoreria dell'Ente, le cui coordinate sono: - Banca Nazionale del Lavoro Filiale di Roma;

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- Conto Corrente n. 218160; - Codice ABI 01005; - Codice CAB 03382. La causale di versamento in questo caso dovrà avere la seguente dicitura: "Italiani all'estero - Radiazione per esportazione." L’originale del bonifico bancario deve essere allegato alla documentazione da inviare al PRA. Furto di un veicolo Nel malaugurato caso in cui il veicolo venga rubato, l'intestatario deve provvedere subito a denunciare il furto alle autorità di Pubblica sicurezza. Dopo la denuncia, è necessario ottemperare ad alcune norme che ci consentono di evitare problemi per il futuro. Vediamo, dunque, i passi da seguire per essere in regola. L'annotazione al PRA Innanzitutto è necessario, producendo l'originale della denuncia, recarsi al PRA per richiedere la "Annotazione di perdita di possesso", la cui registrazione è indispensabile per sospendere, per i periodi successivi a quelli in corso, l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica (bollo). Se l'intestatario è in possesso del certificato di proprietà, la richiesta di annotazione della perdita di possesso può essere effettuata utilizzando la nota sul retro del certificato di proprietà. Se il certificato di proprietà si trovava all'interno del veicolo quando è avvenuto il furto, ed è stato quindi rubato, occorre utilizzare un modello di note libere in distribuzione presso il PRA. In entrambi i casi, al modulo di presentazione deve essere allegata, in originale o copia autentica, la denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza. Nel secondo caso la denuncia deve fare esplicito riferimento anche al furto del certificato di proprietà. Una volta espletata la pratica, il PRA rilascia un certificato di proprietà aggiornato, da cui risulta l'avvenuta annotazione del furto, un documento indispensabile nel caso di eventuale ritrovamento del veicolo. Se il veicolo viene ritrovato? In questo caso, entro 40 giorni dal ritrovamento, deve essere richiesta al PRA l'annotazione del "rientro in possesso". La pratica deve essere obbligatoriamente presentata quando sia stata annotata una precedente perdita di possesso. La pratica al PRA La pratica deve essere presentata all’Ufficio PRA della provincia in cui è residente la persona intestataria del veicolo entro quaranta giorni dal riacquisto del possesso del veicolo. La documentazione da presentare è la seguente: 1 - Certificato di Proprietà su cui è stata annotata la perdita di possesso; 2 - Provvedimento emesso dalle Autorità competenti con il quale si dispone la riconsegna del veicolo; 3 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si dichiari la causa del rientro in possesso da parte dell’intestatario o dell’acquirente. N.B. In mancanza del Certificato di Proprietà è necessario presentare una denuncia di smarrimento dello stesso: in tal caso per la presentazione della pratica va utilizzato il mod. NP-3.

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