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1 Avv. Luigi Maria Sanguineti Il diritto civile ragionato 100 lezioni ragionate per agevolare la preparazione agli esami/concorsi Settima edizione

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Avv. Luigi Maria Sanguineti

Il diritto civile ragionato

100 lezioni ragionate per agevolare la preparazione agli esami/concorsi

Settima edizione

2

Indice

Prefazione Pag. 7

Libro primo: Interesse dello Stato che nessun bene costituente la ricchezza nazionale resti inutilizzato. 9

Lezione I 11 Lezione II La gestione degli affari altrui 14 Lezione III Cenni sulla dichiarazione di assenza e di morte presunta 21 Lezione IV islatore tutela il possesso 32

Lezione V - La tutela giudiziariatenzione

Lezione VI Usucapione 49

Lezione VII-La prescrizione estintiva

Lezione VIII In facultativis non datur praescriptio 67 Lezione IX- Introduzione ai diritti reali Non sempre la violazione di

un obbligazione contrattuale nuoce all intere Lezione X I diritti reali Lezione XI Il diritto di propr Lezione XII L onere della prova nell azione di rivendicazione Lezione XIII Modi Lezione XIV I diritti reali parziari Premessa Lezione XV Diritto di superficie Lezione XVI - Enfiteusi Lezione XVII Diritto di usufrutto

3

Lezione XVIII I vari tipi di usufrutto L usufrutto successivo Lezione XIX Diritto d uso, diritto di abitazione Lezione XX S prediali Lezione XXI Delle continuazione) Lezione XXII - Comunione Lezione XXIII (Continuazione) Condominio di edifici

Capitolo secondo

Delle obbligazioni

Lezione I : Le disposizioni preliminari al libro quarto sulle obbligazioni.

Lezione II : Le disposizioni di carattere generale

Lezione III : Inadempimento: premessa

Lezione IV : Quando, la mancata esecuzione della prestazione dovuta,

Lezione V : La mora del debitore

Lezione VI : Debiti pecuniari e principio nominalista

Lezione VII : Obbligazioni solidali

Lezione VIII : Obbligazioni divisibili e indivisibili

Lezione IX : Novazione oggettiva

Lezione X : Delegazione

Lezione XI : Cessione dei crediti

Lezione XII : Accollo

Lezione XIII : Cessione del contratto

Lezione XIV : Contratto a favore di terzi

Lezione XV : Pagamento con surrogazione

4

Libro terzo: Dei contratti - Del risarcimento da fatto illecito - Dell'arricchimento senza giusta causa.

Sezione prima : Interesse dello Stato a che i beni costituenti la ricchezza nazionale

vengano al massimo valorizzati.

Lezione I: La funzione sociale del contratto 14

Lezione II: Vizi del consenso e essa. Lezione III: Obbligo di informare la controparte degli errori in cui sta per cadere

Lezione IV: L'errore-vizio del contratto. Individuazione della parte che ha diritto che il contratto abbia il contenuto da lei voluto

Lezione V - ( Continua ) Condizione per l'efficacia del contratto viziato da errore : la non riconoscib

Lezione VI -

Lezione VII -Rettificazione Convalida del contratto Lezione VIII: L'interpretazione del contratto 171 Lezione IX L incapace. Premessa 178 Lezione X urale 181 Lezione XI 183 Lezione XII Possibili cause della n

della causa, dello oggetto 186 Lezione XIII La condizione 201 Lezione XIV La risoluzione del contratto: premessa 209

Lezione XV: Gli effetti della risoluzione del contratto

Lezione XVI: Difesa preventiva della parte contro i danni derivanti dal inadempi-

Lezione XVII: Il diritto alla risoluzione del contratto

Lezione XVIII: La risoluzione di diritto

Lezione XIX e

al debitore e suoi riflessi sul contratto

Lezione XX: Vizi giuridici della res vendita. Garanzia contro

5

Lezione XXI: I vizi non giuridici della res vendita

Lezione XXII: Ris

Lezione XXIII: Promesse unilaterali

Sezione seconda

Interesse dello Stato che i beni costituenti la ricchezza nazionale

( ancorch

Lezione XXIV: La rescissione del contrat

pericolo

Lezione XXV

dolo

Lezione XXVI: Annullamento del contratto quando

con violenza

Sezione terza

Interesse dello Stato che eventuali perdite di beni costituenti la ricchezza

arricchito

Lezione XXVII: I principi che regolano il risarcimento da fatto illecito

Lezione XXVIII: Cenni sui vari tipi di respons

Lezione XXIX: Arricchimento senza giusta causa

Libro quarto ; Diritto di famiglia

Sezione prima: La fonte dei diritti e degli obblighi tra i coniugi: il matrimonio.Le condizioni per la sua celebrazione, la su 245

245 Lezione II: Le condizioni per poter contrarre matrimonio.

6

La nu 251 o del matrimonio:

come il Legislatore cerca di evitarlo 257 Lezione IV: Breve commento agli articoli che prevedono

261 Sezione seconda: Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio 284 Lezione V: Gli obblighi, ne,

alla coabitazione 284 ontribuzione 296

Sezione terza: Disposizioni generali sui regimi patrimoniali Il regime della separazione dei beni. 304 Lezione VII: Disposizioni generali 304 Lezione VIII: Il regime della separazione dei beni 312 Sezione quarta: La comunione legale Pag. 322

322 la comunione 345

Lezione XI: Le obbligazioni 359 Lezione XII: Lo scioglimento della della comunione 368 Lezione XIII: La divisione 378 Sezione quinta: Comunione convenzionale dei beni Fondo patrimoniale 384 Lezione XIV: La comunione convenzionale dei beni 384 Lezione XV: Il fondo patrimoniale 390 Sezione sesta: Rapporti tra genitori e figli. 395 Lezione XVI: Rapporti tra genitori e figli Premessa 395

401 Lezione XVIII: Diritti e obblighi reciproci dei genitori e dei figli 414

432

Sezione settima: Separazione e divorzio 438 Lezione XX: Cause giustificative e iter della separazione e del divorzio 438 Lezione XXI: Diritti e doveri dei coniugi dopo la separazione, in

mancanza di figli 451

7

Lezione XXII: La separazione in presenza di figli 462 Lezione XXIII: Il divorzio 470 Lezione XXIV: I patti tra coniugi 479

Sezione ottava: Le alternative al matrimonio 484 Lezione XXV: Le Unioni civili 484 Lezione XXVI: La convivenza 487

Libro quinto: Diritto ereditario 491 Lezione I: I criteri per la scelta degli eredi 493

501 lanza e

di ammin 517 inventario. Accettazione coatta.

Accettazione con beneficio di inventario 525 Lezione V: Della separazione dei beni del defunto 540 Lezione VI: Petitio hereditatis 548 Lezione VII: Rappresentazione Accrescimento Sostituzione 556 Lezione V

I patti successori 569 Lezione IX: I legittimari

riservata. Pag. 573 Lezione aria Condizioni

Termini Oneri 581 Lezi uesto 592 Lezione XII: La divisione e il suo presupposto: la comunione ereditaria 598 Lezione XIII: La divisione ( lle

quote, dei beni ereditari 601 Lezione XI

605

Libro sesto: Miscellanea: Donazione Tutela diritti 609

8

Titolo I: La donazione e le obbligazioni naturali 611 Lezione I: La donazione 611 Lezione II: Le obbligazioni n 616 Titolo II: La tutela dei diritti 621 Lezione III: Espropriazione ed esecuzione in forma specifica 621 Lezione IV: Tutela e autotutela de 624 Lezione V: Potere del debitore di disporre liberamente del suo

patrimonio 626 Lezione VI: 627 Lezion 628 Lezione VIII: Il pegno 632 Lezione IX: I privilegi 635

zione surrogatoria e revocatoria: premessa 638 639

Lezion 641 Lezione XIII: Divieto del patto commissorio 645

patrimoniale del debitore 64 Libro settimo: Domande e risposte - dominio spiegate con disegni 651

Titolo I- Le domande che un esaminatore potrebbe proporre, le risposte che si at-tende.

1 Domande e risposte in materia d extracontrattuale. 2 Domande e risposte sul possesso.

Titolo 1I: Commento ai 653

Titolo III: Commento ai disegni sulle parti comuni in un condominio 662

Appendice : I disegni a cui fanno riferimento i titoli II e III del Libro settimo

9

Prefazione alla quinta edizione

Il libro, che con le presenti righe offro alla lettura, dercento, dal compattamento di alcuni miei altri precedenti libri, che sono stati pubblicati in un arco di tempo che va dal 2011 al 2014, ma che io, in questa quinta edizione, ho cercato di aggiornare tenendo conto delle modifiche intervenute in sede legislativa fi-no ad oggi.

rse parti del libro: alcune sono dialogate, altre, no; alcune sono fornite di note, altre, no.

La n una esposizione sem-

a tal fine intercalare nel discorso anche disegni (e addirittura filmini: scandalo!!!). Di que-st

colto disegni

10

e fotografie per illustrare, come si costruisce un contratto per atto pubblico, come si fa una ricerca ai registri immobiliari, come si pr

dere. La mia sper ormista e dotato di spirito innovato-

re, accetti da me incompiuta. Se [email protected]). La mia

intenzione sarebbe di fare un passo indietro e di lasciare il volenteroso libero di com-pletare l o come coautore e di

dividere con lui gli utili.

11

LIBRO I

Interesse dello Stato che nessun bene costituente la ricchezza nazionale resti inutilizzato

Lezione I: resse dello Stato allo sfruttamento ottimale dei beni.

12

Doc. Lo Stato, qualsiasi Stato, sia rosso, verde o nero, ha interesse che mercati e ne-gozi siano ben riforniti dei beni, di cui la popolazione desidera fruire e godere. Quindi ha interesse che i campi non siano lasciati incolti e ferme non siano lasciate le mac-chine delle fabbriche.

tenza (aumentando la ricchezza, aumenta il prelievo fiscale e quindi i soldi e quindi i me to, una popolazione

vo-luzioni). E allora il problema: a chi affidare la gestione dei beni costituenti gli strumenti per aumentare la ricchezza nazionale? Questo problema, zione, che recita:

p a o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderl I modi con cui i beni vengono distribuiti tra i vari soggetti, di cui parla il primo com-

acquista per occupazione (923 ss.), per invenzione (927 ss.), per accessione (934 ss.), per specificazione (940), per unione e commistione (934 ss., 939), per usucapione (1158 ss), per effetto di contratti (1321 ss., 1376 ss.) per successione a causa di morte (456 ss,470 ss), e negli altri modi stabiliti dalla legge (1153 ss)

iscono agli articoli del codice civile che li disciplinano e sono stati da noi messi per permettere allo studioso una prima ambientazione nella sistematica del codice).

ivo

questo bene per renderlo al massimo grado produttivo e godibile. erva al proprietario nel godimento e nella di-

sposizione del contenuto del diritto di prop Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclus

13

l

Disc. osizione di un be-ne?

Doc. teri assoluti di disposizione su una stessa cosa si blocche-rebbero e paralizzerebbero a vicenda: Tizio vuole coltivare il campo a grano, Caio lo

vuole coltivare a segala: il campo rimane incolto.

Disc. Per pone dei limiti ai poteri del proprietario.

Doc. ili e immaginabili poteri sulla reslare il massimo di poteri su una res, che il legislatore ritiene di conferire a una perso-na. Il diritto iura in re (i vari tipi di diritti di di-sposizione e godimento di una cosa che, come ci riserviamo di vedere meglio in se-guito, lo Stato ritiene possibili) quello che conferisce al suo titolare i maggiori poteri.

Disc. Ma i limiti che il legislatore pone ai poteri del proprietario da che cosa sono dettati.

Doc. del legislatore, ore costituzionale, non si possono mettere restrizioni).

Ma qui riteniamo opportuno far notare che la massima parte di tali limiti sono posti glio con un esempio: il

legislatore fa obbligo al nel suo fondo al vi-

l limite che giova anche a Tizio, mpiere delle riparazioni

cedere in quello del vicino.

Disc. Tu hai detto che il legislatore conferisce a una persona, a Tizio, la libera dispo-nib eresse pub-blico), nella speranza che questi renda al massimo produttivo un bene; ma se questa

la lo rende pro-

14

duttivo?

Doc. A questa domanda Ti ..) quando il pro-prietario abbandona la conservazione, la cosano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della

amministrativa, premesso il pagamento di una g

Disc. Il Legislatore ci va cauto prima di ordinare la espropriazione dei beni che il pro-prietario non

Doc. che chi possiede un patrimonio sia costretto a trascurare la gestione di un bene che lo compone: Tizio ha due campi: il campo A e il campo B; ma non ha i soldi per gestire convenientemente tutti e due i campi (o non ha braccia tanto forti da coltivare tutti e due campi): ha bisogno che la coltivazione del campo A gli renda tanto da poter inve-stire, col suo reddito, anche nella coltivazione del campo B (o che il figlio ancora bambino cresca tanto da aiutarlo nella coltivazione del campo B). Se tu non gli dai tempo e respiro, qualsiasi mastro Don Gesualdo, che come una bestia lavora per ac-cumulare ato dal pericolo di essere espro-

15

Lezione II: La gestione di affari altrui. (Attenzione, le note sono in calce al paragrafo) Abbiamo visto nella precedente lezione che il Legislatore attribuisce al proprietario di

un bene il potere esclusivo di disporne: solo tu, Tizio, proprietario della casa A con annesso terreno circostante, puoi decidere, se coltivare questo, se riparare il tetto di quella, se pitturarne le facciate in rosso o in giallo. E qui possiamo aggiungere che, nel secondo comma di un altro importante articolo del

lo 1372, il legis to non produce effetto rispetto ai

amento di un principio che vieta mo,

sia pure marginalmente, detta: evitare una paralisi nella gestione dei beni costituenti la ricchezza nazionale - paralisi che, nata dai possibili conflitti nella gestione, di coloro che vi fossero contemporaneamente ammessi, finirebbe per diminuire, di tali beni,

to e godimento. i,

brucia, e Tizio si d elefanti: vogliamo dire a Caio, op,

se lo violi, guai a te, rischi di incorrere addirittura nei rigori della legge penale (ad ese danneggiamento, se sfondi una porta per impossessarti di un attrezzo o se calpesti le aiuole dei fiori) e naturalmente, se provochi danni, li devi risarc

Disc. No, di certo: si cer

Prima di tutto assle anche qualora non esistessero gli estremi dello st )

penali previste dal reato di danneggiamento e, per la mancanza del requisi

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In secondo luogo, riconoscendogli un rimborso e un risarcimento per le spese e i dan-

i.

Doc. Bravissimo, ma meno bravo del legislatore il quale si fa carico non solo di veste giuridica che

verrebbe a rivestire il Caio del tuo esempio) in base agli articoli da te con tanta enco-miabile precisione citati, non solo si fa car o andremo

a leggere) di tenere indenne il gestore dalle spese, ma, pt

come si preferisca chiamarlo, insomma di Tizio, fa obbligo a questi di adempiere le obbligazioni che Caio con il contratto ha assunte.

Disc. tratti?

Doc. Ma peposso ula di un con-

un contratto di appalto per riparare un tetto o un muro che minacciano di crollare, pensa al caso in cui Caio trova Tizio, esamine in mezzo alla strada

pensa al caso in cui Caio trova la figlioletta di Tizio piangente sotto la pioggia e in cerca di un riparo, per cui occorra farla ospitare in un albergo, pensa al caso in cui

emer-genza, che porta allo sfascio della sua auto, ntratto con un carrozziere a che la rimetta a posto.

Disc. Ho capito, ma per chiarirmi meglio le idee vorrei leggermi la disposizione di legge, che tali obblighi, al gerito ?

Doc. rticolo 2031, che recita: (Obbli Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata,

deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rim-borsargli tu

17

Disc. incipit Caio del nostro esempio non riuscisse a s io, non verrebbe rimborsato di nessuna spesa.

Doc. No, hai capito male. A che il gestore abbia diritto al rimborso delle spese ecc. ba utiliter coeptum, si apparissero utili: Caio ha cerca

importa, ha di era di spegnimento desse buon risultato.

Disc. Dunque Caio che, visto il tetto di Tizio che fa piovere in casa, incarica una ditta di ripararlo, ha diritto di essere rimborsato di quanto, a tale ditta, pagato. Ma se Caio,

o fare economia, ha provveduto di persona alle ripa-se (per calce e piastrelle ecc.), an-

che a vedersi pagate le ore spese per fare le riparazioni?

Doc. La logica vorrebbe una risposta positiva alla tua domanda, ma secondo alcuni l

re e si trova disoccupato, se vede la facciata della casa di Tizio che avrebbe bisogno di una bella imbiancatura, sarebbe probabil-mente tentato di mettersi, lui, a darle il bianco, qualora sapesse che la sua fatica tro-verebbe una renumerazione, ma ci penserebbe due volte, qualora non avesse a sperare altro che il rimborso delle spese.

Disc. Certo, tenere i ogni persona deve essere li-

bera nella scelta delle spese da fare e lezione. E certo

utiliter coeptum e, come or ora tu mi hai spiegato, dal

pedirebbe, per esempio, a Caio, a cui dispiace vedere maltenuta la facciata della casa del vicino Tizio (anche per ragioni economiche: la vicinanza di una casa brutta svalo-rizza anche una casa bella) di dare lpresentare il conto a Tizio.

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Doc. i al-trui, - limiti ricavabili, con una interpretazione sistematica, basata soprattutto sul pri-

olo 2031 del Codice Ci-

E io ritengo che, a conclusione di tale lavorio interpretativo, si possa dire che presup-posti di u I - Primo presuTale presupposto si argomenta dal secondo c ta:

to al gestore di ottenere un rimborso spese ecc.) non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il teressato, eccetto che tale divieto sia contrario

a riportata si limita, presa alla lettera, solamente ad escludere il diritto al rimborso delle spese, ma essa va chiaramente interpretata in senso estensiescluda tout court d dominus Sempronio di potare gli alberi del suo giardino, in questo entra lo stesso, non solo non

abile dei reati e degli illeciti civili che, per eseguire la potatura, fosse venuto a commettere (si pensi al reato di violazione di domicilio art, 614 C.P per essere entrato nelle

giardino). II- Secondo presupposto: la c.d. absentia dominipossibil

tinuarla e a condurla a termine o non sia in grado di provvedervi da

III - , nel senso che questa, se procra-s e la

cessazione della absentia de r permettergli di deci-

inammissibile. Questo presupposto si argomenta (sia pure facendo za alla logica) dal primo comma dcommesso il fatto per esservi stato costretto dallproprio od altrui contro il pericolo attuale IV- Quarto presupposto: la gestione deve apparire utile. Questo presupposto, come

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rimo comma art. 2031. V Quinto presupposto: la gestione deve mirare solo alla conservazione del patrimo-nio (o, naturalm o di un suo parente verso cui questi ha un obbligo di assistenza: sua moglie, suo figlio). Caio non ha diritto a provvedere nel-la absentia ldi una piscina possa valorizzare il giardino e quindi possa considerarsi come utile), ma

illa di Tizio) che rischia di andare in ro-icolo 48 C.C., che, in caso

persona (e, bada, il caso della sc

u ia il potere di adot-tare provvedivazione del patrimonio dello sc

nio dello di alienazione dei suoi beni (atti che vengono autorizzati, ma con particolari cautele, solo nel caso

- VI- Sesto presupposto: la scientia aliena negotia gerendi, la stare gerendo un affare altrui e (se Caio si mette a riparare il tetto

preso possesso (abusivo) della casa, vuole dormirci senza che vi piova dentro, non scientia aliena negotia gerendi) incipit ue,

vantaggi che il legislatore conc essere rimborsato delle spese (vedi meglio, il primo comma art.2031) anche nel caso che la gestione iniziata utilmente, alla fine non si riveli utile e il vantaggio di vederrato il r guenti a un difetto di quella diligenza che, come detto prima, il dominus negotii avrebbe avuto diritto di pretendere da un suo mandatario.

Disc. gestore, come pri isar-

cimento dei danni, da lui provocati durante la sua gestione.

Doc. Effettivamente avrei dovuto chirisarcimento di quei danni che qualsiasi mandatario, te, avrebbe cau-sato nel contesto

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che un diligente mandatario non avrebbe causato (Caio nel potare un ramo che minac-cia di cadere, calpesta per distrazione i fiori).

del risarcimento da lui dovuto.

Disc. hai fatta, sembrerebbe doversi dedurre che dalla gestione di affari altrui derivano, non solo di-ritti, ma anche obblighi.

Doc. go di eseguirla con la stessa diligenza che si richiede a un mandatario, ma anche

to non sia in grado di provvedervi

Disc. incolare, chi ha iniziato a compiere una buona azione... a conti-nuarla (chi mai penserebbe di obbligare Tizio, che ha dattinu ? ).

Doc. , rischia di trasfor-o

per dargli assistenza: Caio, un altro utente, della strada che, se avesse visto Sempronio bisognoso di assistenza si sarebbe fermato, vedendolo assistito tira dritto. Di conse-

punta-pianto in asso il povero Semproni do in

vantaggio, ma il suo n-

trasse a Tizio che ha iniziata la gestione, per bene svolgere questa dovrebbe sapere to di appalto da lui

so della gestione? per far quindi obbligo, a chi l

Disc. Torniamo un poco indietro. Tu prima hai detto che, presupposto di una lecita prohibitio domini

ma art.2031, risulta c

Doc. prohibitio

21

Si rientra in tale eccezione, ad esempio, nel caso che il proprietario di un muro, che minaccia di crollare sulla pubblica via, fa divieto di ripararlo (col rischio che il muro crolli e uccida dei passanti); sempre in tale eccezione si rientra, nel caso che un padre snaturato, non solo lasci il figlioletto privo del necessario per vivere, ma faccia anche divieto a terzi di alimentarlo e soccorrerlo.

de qua dominus negotii un atto di gestio

sto interessato alla migliore gestione di un affare, sia anche quella chstra fallace in tutti i casi, in cui il dominus negotii non vuole compiere un atto, che lui, il legislatore, ha ritenutcompierl

ori compiuti cont dominus.

Disc. Un altro passo indietro. Abbiamo della gestione; e quindi per avere il diritto: a un rimborso delle spese che questa com-porta, a una esclusione del risarcimento dei danni causadanni non si sarebbero verificati, se la gestione non fosse avvenuta), a una riduzione del risarcimento nel caso di danni causati con colpa. E tra tali presupposti tu hai indi-cato la scientia aliena negotii gerendi. Ma allora, Caio che ha riparato il tetto della casa di Tizio, credendo che fovecchia zia ftre invece lo aveva fatto, diseredandolo a favore mala fede ha preso possesso della miglioramenti, non possono pretendere nessun rimorso delle spese fatte?

Doc. - casi che rientra o - il gestore (anomalo) potrebbe aver diritto a un indennizzo, ma in base a

presupposti divg

adesso, iritto a un rimborso delle spese fatte per la gestione, se questa, ndimostrare lo utiliter coeptum per vantare un diritto a tale rimborso) munque secondo comma art.2030.

22

Disc.

Doc. Evidentemente il legislatore, disciplinand la negotiorum gestio ha avuto in mente il caso di colui che, in granon ha nessun interesse (egoistico) a tale intervento (come invece sarebbe il caso del

cendio sviluppatosi nel fondo del vicino, per im-pedire che il fuoco si propaghi anch

sollecitato solo da un sentimento di altruismo; e, quindi, cerca di creare un incentivo timori (timore di non essere rimborsato delle

spese in caso di gestione fallita, timore di dover risarcire i danni) che potrebbero co-stituire, al compilegislatore non ha ritenuto di creare degli incentivi alla gestione, per chi ad essa sa-rebbe comunque mosso da motivi egoistici.

Disc. arcire i danni compiuti du-rante la gestione?

Doc. i Tizio che si crede erede ab in-testato, mentre in pronio), no: ognuno delle sue cose

scutersi se egli sia tenuto a un obbligo di risarcimento nei casi in gestire un affare proprio, ma per ignoranza colpevole. Mutatis mutandis merita la stessa risposta il caso del gestore anomalo che, dopo aver iniziata una gestione, non la

Disc. Da quanto hai detto consegue che, chi causa dei danni gestendo un affare altrui s nuto al loro risar-

anche nel proprio interesse (sto pensando la caso del vicino che inter-

viene per impedire che il fuoco si propaghi al suo fondo)? A me tale soluzione sem-

n

Doc.

23

grave alla persona e giungere a escl

i, a mio parere, non solo quando si ersona, ma, come si

52 C.P., anche quando si rechi un per impedire un danno alla propria o altrui cosa, e anche se tale danno deriva, non da un comportamento doloso del terzo danneggiato, ma anche da un suo comportamento dovuto a semplice colpa colpa certamente ravvisabile, salvo la prova del fortuito di

una res connessa a una abesntia domini. Note

il fatto per esservi stato costretto dalla ne-cessi (2)Art. 51 C.P.: Ldica o da un ordine legittimo della pubbl

unque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto,

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Lezione III: Cenni sulla dichiarazione di assenza e di morte presunta. Doc. Abbiamo visto come il Legislatore cerca di favorire la gestione di affari altrui (durante la absentia domini)

icchezza dello Stato (in primis, certo, la vita e la salute dei cittadini, ma anche i beni mobili e immobili nel Paese disponibili) resti improdut-tivo o addirittura si deteriori o perisca.

rsi per compiere atti gestori a favore di una persona, trova precise remore

e dei precisi limiti obbliga-- ma non

n contratto, la cui effi-be essere resa dubbia da cavilli e discussioni; certo, il gestore

di questo o quel bene, che gli risulta in pericolo, eppure la salvaguardia del valore di un

patrimonio richiederebbe che un bene fosse venduto, quando la sua esistenza si rive-lasse un peso morto o quando potesse essere scambiato con soldi o un altro bene, che fossero di maggior valore).

La consapevolezza di tali remore e di tali limiti, spinge il legislatore a intervenire con ne nei casi in cui la absentia domini diventa chiaramente patologica (il do-

minus negotii la gestione di questo o quel suo b atta di una persona che, incipit o ul-

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concedendo sedalla scomparsa del dominus.

e: qualcuno (di solito un famigliare) torio al tribunale e

che (con le spalle coperte dalla decisione del tribunale e sicuro di non rimetterci le spese), tale atto gestorio, compia.

he

permettono di riparare il tetto della casa di via Roma, ma che si dimenticano di ri-scuotere quanto dovuto dagli inquilini di via Garibaldi o si dimenticano di seminare il campo della valle del Chianti): occorre che vi sia chi gestisca tutto il patrimonio o al-meno tutto un settore del patrimonio pungolato a una buona gestione dalla speranza di farne suoi i frutti, e, col passare di un certo numero di anni, di diventare proprieta-rio dei beni stessi. anni dal giorno in cui risale

ello scomparso, ne dichiamili eredi (vedi meglio gli artt. 49, 50).

Disc. i assenza?

Doc. tanza di lui in giudizio

-

Disc. limiti, di cui ancora soffre la gestione, non ne possono non limitare la efficacia.

Doc. ci anni dal giorno a

Disc. E che comporta tale dichiarazione?

Doc.

- vedi meglio gli artt.63 e 65).

26

Lezione IV:

( Si suggerisce allo studioso di integrare il presente e i seguenti capitoli sul possesso con quanto detto nel cap.1 Tit ).

Lo studioso

su face-book ( su cui, com pportuno pubblicare scritti troppo ampi )

Prima noterella-

Tizio stanco di rompersi la schiena dando di vanga sul campo, un bel giorno, senza

disoccupato, vede la casa disabitata, il campo incolto, ha bisogno di pane e di compa-mi metto io a

Domanda : farebbe bene , o no, lo Stato a incoraggiare Renzi nella decisione che ha presa ?

hi e ben forniti a che la gente, sazia, faccia funzionare fabbriche e uffici. Quindi lo Stato non

rmettersi che un altro bene, resti inutilizzato.

27

utilizzare il

di questo spogliarlo o molestarlo nella sua utilizzazione ( confronta gli artt. 1168 in seguito

sesso del campo, ne potrebbe venire col tempo proprietario ( confronta gli artt. 1158 ss. sull'usucapione anche su questa ci intratterremo a dire diffusamente in seguito );

t-o del campo, egli ( idest, Renzi ), se ne avesse

potrebbe tenere, se avesse fatto spese per riparazioni, se le vedrebbe rimborsate e se avesse fatti dei miglioramenti, avrebbe diritto di avere, per essi un'indenfronta, ponendo attenzione ai punti in cui il nostro diritto positivo si discosta parzial-mente da quanto ora detto, gli artt. 1148 ss).

Seconda noterella

Ma a tutti quelli che entrano nel campo, lasciato abbandonato dal proprietario, per goderne e in qualche modo utilizzarlo ( metti, coltivandolo o semplicemente co-

lo Stato

Certamente, no : tali tutele i vede animato da un serio proposito ( di utilizzare il campo ).

L'ideale sarebbe che lo Stato, una vfacesse un bel concorso e, tra i vari concorrenti, scegliesse, per attribuirgli il potere di utilizzare tale bene, quellesercitare.

che limitarsi a dare ai suoi magistrati dei criteri sul come individuare, tra le varie persone chli mesuo, ma anche della e in stato di abbandono ).

Il nostro legislatore articolo questo che, direttamente, ci dice solo che cosa

r la chiave per sapere quel che a noi giuristi sopnorme del codice, che attribuiscono questo o quel potere, questa o quella tutela al

28

s a-pere a chi si rfede, ha dche dobbiamo ricorrere.

Ma che dice que ? Ecco quel che dice : nte all'esercizio della

- di altra persona, .

Terza noterella-

si

dentemente con ci il legislatore si riferisce , non a un potere giuridico, ma a un potere dei poteri

da lui non concessi) ma solo dei fatti (da prendere in considerazione per concedere certi poteri giuridici).

Tuttavia una paziente lettura dell'articolo ci permette di cavare, dalle nebbie che lo avvolgono, alcune conclusioni abbastanza certe sulle condizioni che debbono sussi-

zappa nel campo da Tizio abbandonato, se ne possa considerare possessore ( e quindi possa godere dei diritti e delle tutele che, al possessore, il legislatore concede ) .

Primo, egli deve poter disporre ( naturalmente, non giuridicamente ma ) material-mente della cosa senza dipendere dalla autorizzazione o dal consenso di chicchessia: nel campo egli deve poter entrare quando gli pare e piace. La condizione della libera

zione , quella a cui gli antichi giureconsulti alludevano parlando di possessio corpore : tenere il bene in modo che

n (anche se ha in tasca le chiavi necessarie per entrare liberamente nel campo) preoccu-pandosi solo di pagare le imposte dovute per il campo o anche di andarvi di tanto in tanto per controllare che non vada in rovina : no, il legislatore vuole che Renzi utilizzi il l campo corpore . Il legis claris verbis, o del capoverso dell'articolo. Che di-

ttamente o a mezzo di altra persona che ha la detenzione

29

Quindi il legislatore riconosce il possesso anche a chi, dopo averla conseguita, ha metti, Renzi ha affittato il campo a

Bianchi - pur cui e' stata ceduta tale libera nsposto a riconoscere come possessore Renzi solo se la persona da lui immessa nel

questo, signifi a possessio corpore, per L ore ), qualora il nostro Renzi non avesse immesso nel campo altri, non sarebbe disposto a riconoscerlo l caso non

Abbiamo visto come il legislatocon tutte le tutele e i vantaggi relativi ) anche a chi, come il Renzi, avendo immesso

- idest nella -, con

entrare nel fondo una volta che vi ha immesso il Bianchi senza chiedere di questi l'au-fica che per il l animo

tenzione, per il animo, ma non solo animo : il nostro Renzi, se vuole godere dei vantaggi e delle tutele che il legislatore riserva al posses-

e in un ufficio c un bene in suo basta: in tal caso sognerebbe, si illuderebbe: egli o detiene direttamente il

bene o, se ne trasmette la detenzione ad altri (al Bianchi), deve riservarsi il potere di controllare che tale detenzione effettivamente sussista , per intervenire nel caso cessi (

ando il campo in

Renzi, che non detiene ( e quindi non utilizza ) il campo, la stessa tutela che gli ver-rebbe concessa se detenesse ( il campo ) : il fatto che egli ( idest, il Renzi), pur im-

indi presumibilmente controlla ) che il campo non resti inutilizzato. E invero quel che al-

tutela,

Quarta noterella.

Abbiamo visto nella precedente noterella la prima condizione necessaria a che a una persona, al Renzi, il protagonista dei possessore: la possessio corpore ( o quella che si potrebbe chiamare una pos-

e con questo termine ci riferiama Bianchi il campo in cui si era immesso

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sieguo ci dimenticheremo di tale ipotesi e ci riferiremo solo al caso di una detenzione diretta : Renzi , ma lo coltiva direttamente ).

Tanto premesso, passiamo a dire della seconda condizione necessaria a che a una re.

Seconda condizione. Renzi non solo deve avere del campo, non solo deve detenerlo, deve anche utilizzarlo : da che risulta comma dell'articolo 1140, l'articolo che stiamo cercando di interpretare : per tale

sessore chi compie sul bene deten corrispondenti all'eser-

legislatore riconosce i poteri e le tutele riservate al possessore solo a chi pondente a quella , l'usufrut-

tuario, il titoe

slatore non vuole riconoscere , gli importanti diritti e tutele che ri-conosce al possessore, se non a chi ha un programma di ampio respiro nella utilizza-zione del fondo.

vi avvenire, ma solo in casi rarissimi, dato che gli atti con cui l'affittuario utilizza un fondo, solo in casi eccezionali si di-stinguono da quelli con cui il proprietario lo utilizza ( per tali casi eccezionpensare al taglio di un albero di alto onsentito all'affittuario ). Il programma di ampio respiro in parola, piuttotentore del bene per salvaguardare la sua detenzione ( pensiamo alla recinzione del campo con filo spinato...) o da spese che si giustificano solo con una sua intenzione di una lunga permanenza nel campo ( riparazione del tetto, semina del campo, acqui-sto di una mucca...).

Terza condizione : le opere, da cui risulta il programma di ampio respiro nell'utilizza-zione quivis de populo deve poterne avere conoscenza semplicementpubblici....).

Questa condizione noi la ripo fettivamente risulta dal'articolo ; ma a nostro modesto pardiritti concessi dal legislatore : la tutela data dall'azione di reintegra, l'usucapione. Mentre non ha ragione di essere per altre tutele e diritti : i diritti del possessore al

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rimborso da parte del proprietario di alcune spese, l'azione di manutenzione. In parti-

semplice detentore, ma aver egli il possesso corrispondente a un diritto reale ) si po-tranno (e dovranno ) dimostrare semplicemente con la produzione del titolo che giu-stifica il possesso.

In subiecta materia nti la pos-sessio corpore e l' animus possidendi. Sul primo concetto ci siamo

n concetto ( non da sopravalu-tare ma ) utile: ad esempio per spiegare quando il possessore che ha immesso un terzo nella detenzione continua a essere considerato possessore; e anche per spiegare la ri-levanza che ha il programma il che vale a dire l'intenzione del detentore - di pro-cedere a una utilizzazione di ampio respiro del bene.

Quinta noterella -

Abbiamo detto che il Legislatore concede dei poteri e delle tutele al possessore. Ora dobbiamo aggiungere che li concede per gradi.

Una volta che Renzi ha acquisita la detenzione del campo, lo possiede corpore ( il che non significa che egli debba stare tutte le 24 ore di un giorno o tutti i sette giorni della settimana nel campo, basta che non lo perda d'occhio - come il viaggiatore in

che altri non lo occupi ); una volta che ha svolto ache egli vuole utilizzarlo campo sia con l'essere un barbone che entra nel campo solo per prendervi la legna o la frutta e maga-ri anche per dormirci, ma pensando di andarsene dopo pochi giorni o anche dopo pochi mesi ; allora il legislatore comincia a tutelare Renzi : come ? Impedendo ad altri di ostacolarlo nella utilizzazione depren

le mele e il grano che dal campo p godere, come il dormire in un buon letto nella casa annessa al campo ).

anche quei comportamenti che impediscono una utilizzazione un pastore di far pascolare le sue greggi

in quella parte del campo in cui

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incoraggiare Renzi a coltivare tutto il campo e non solo una sua parte.

Nasceranno in Renzi dal suo possesso del campo anche dei diritti verso il suo vicino ? Certo: nasceranno quei diritti del vicino : Renzi, se gli vola il capello nel campo del vicino pderselo ( art. 843 ), se il vicino fa n844 ), se il vicino non si preoccupa di evitare che dal suo campo derivino danni a quello da lui ( idest, da Renzi ) occupato ( si pensi al muro di Caio che minaccia di franare, all'albero di Caio che mitutelare il suo bene con l'esercizio delle c.d. azioni nunciatorie, azione di danno temu-to e di nuova opera ( artt. 1171, 1172 ).

Sesta noterella -

e del campo, impedire - o- a

i ), ma rappresenfondo del vic suo possessore di prendere l'acqua necessaria per le sue bestie, di portare

perseverare nel possesso almeno per un tempo apprezzabile ( un anno ), non nell'utilizzazione del fondo.

e per cui il legislatore do-vrebbe negare al vicino Di Renzi, Caio quel che ha concesso a Renzi : quando Tizio (

avesse lasciata una tavola imbandita alla discrezione di chiunque avesse fame : Ren-

impedire a Caio, il suo vicino, di prendere la frutta e il dessert?

Secondo motivo : e' vero che il peso imposto da Caio sul fondo di Renzi ne diminui-sce dere che il Renzi dopo aver impedito a Caio di prendere acqua dal suo fondo, di passare con il suo a -

sperso il beneficio dato dall'aumen do di Caio, senza avere, in compenso, il beneficio di un aumento di produtti

perseverando nel possesso almeno per un anno ata i suoi propositi, solo allora gli itto di impedire al

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tti che Caio abbia iniziato il no di pos-

sesso ne dire a Caio di proseguire nel possesso del-

Lezione V: La tutela giudizia reintegrazione e la

Settima noterella-

detentore ) il beneficio di una parti-

sta scorciatoia per tutelare ogni e qualsiasi suo interesse ( che venga leso ). E infatti

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non tutte le lesioni agli interessi del possessore richiedono un rapido intervento della Giustizia : il vicino immette fastidiose nubi di fumo nel campo detenuto da Renzi op-pure impedisce a Renzi di raccogliere le mele cadute dal suo albero ( idest, dall'albero di Renzi ) nel suo terreno ( idest nel terreno del vicino ) ? sarebbe meglio che la sen-tenza ci fosse gdue ! ). Metti invece che Pinco Pallino abbia tenuto un comportamento che ha co-stretto Renzi ad abbanad abbandonare il c

sotto le stelle !

Tanto premesso, vediamo cosa dice l'articolo che prevede la azione di reintegrazione , l'articolo 1168.

Art. 1168 : entro l'anno del sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. - L'aziotranne il caso che l'abbia destino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. - La reintedel fatto senza dilazio

Di seguito un commento, brevissimo, data la natura della presente opera.

p o nella utilizzazione ( anche nella utilizzazione parziale precedente noterella ) del bene posseduto.

. Che lo spoglio gli antichi giureconsulti romani,

importante impedire gli atti che po-tevano turbare l'ordine pubblico ( per cui occorreva un rapido intervento della Autori

Nella nostra soci ci-vile

se di reale e vero impedi-mento si tratta ) non rilevano : l'impedire il turbamento dell'ordine pubblico essendo riservato alle norme del codice penale : tu, Renzi, sei minacciato nel tuo fondo da Pinco Pallino ? chiama i carabinieri . Quindi esempi di impedimenti giustificanti il ri-corso all'azione rev quello di Pinco Pallino che, con la pistola in pu-gno ha estromesso Renzi dal fondo, ma anche quello di Pinco Pallino che con molta

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una tenda in mezzo al campo ( posseduto da Renzi ) con la chiara intenzione di restarvi per un tempo indeterminato ma prevedibilmente lungo. E infatti,

casa ad aggredirmsi a seminare il g

ciso a scavare una piscina dove ho seminato? Inutile che mi affatichi domani a gettar pogliato dal campo non meno

che se questo Pinco Pallino lo avesse scacciato con la rivoltella in pugno.

Ottava noterella

L'articolo 1168 ammette all'esercizio dell'azione di reintegra , non solo il possessore, Che deve intender

Per tale deve intendersi chi ha un interesse suo proprio alla detenzione, come il locatario, l'affittu

i servizio o per

Ora , per ualificato viene ammesso all'esercizio dell'azione di reinte-grazione contro gli spogdell'azione di manutenzione contro le semplici turbative cosa per cui, per farle ces-

tto a contare solo sull'intervento di chi lo ha immesso nella detenzione ( il locatore...) ? La rispos

zio dell'azione dappresenta una les

richiede quell'intervento rapido, che non sarebbe possibile se per ottenerlo il detentore dovesse subire la lungaggine di richiedere l'interessamento di un terzo ( il locatore...).

L'azione di dell'articolo in e

, avviene senza che il possessore ne possa aver conoscenza, ancorcdecorrere, dal

ona venga spogliata di un bene senza che ne possa essere : si pensi a Pinco Pallino che ai margini del latifondo posse-

duto da Renzi,

Nona noterella-

Il legislatore concede al possessore ( ma non al detentore ) di tutelare i suoi interessi ( meglio, alcuni suoi interessi) tramite una procedura dotata, come quella che abbiamo

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visto nelle noterell a questa procedura ci si riferisce tradizionalmente con il no

Vediamo cosa dice l'articolo 1170 che la disciplina.

i un diritto reale so-

chiedere la manutenzione del possesso medesimo. -

se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non stato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato

acquistato in modo violento o clandestino, l'azione so un anno dal gio -

Anche colui che ha subito uno essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate nel comma preceden-

Due parole di commento.

Autorevolmente, e secondo noi giustamente, si ritiene che l'azione di manutenzione presenti due aspetti : uno, previsto dal primo comma, conservativo, in quanto mira a

facendo chiudere una veduta non regolamentare, facendo demolire un fabbricato costruito in violazione delle distanze legali....) ; l'altro, previsto dato, il possesso, anche nelle ipotesi e la domanda di reintegra, mancandone i presupposti ( presupposti che, secondo la lettera della legge,

mente una situazione che impedisce la utilizzazione del bene ).

Circa l'aspetto consersolo per far cessacorrispondente all'esercizio di un rbative di altro genere ( quelle ad esempio generatfatte cessare, ma agendo per le vie ordinarie. Ricordiamo, poi, che le turbative che il

endere di far cessare, sono solo quelle nate dopo maturato l'anno del suo possesso.

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E veniamo a dire due parole sull'azione di manutenzione nel suo aspetto recuperatorio. Con tutta evidenza essa si rivela utile solo nei casi in cui per recuperare il possesso di cu esercitare l'azione di reintegra. Ma quali sono questi casi ? Sono, a nostro parere, solo quelli in ccompiuto senza un vero animus spoliandi. E infatti quando manca questo animus la

esercitare.

Due esempi di una mancanza dell'animus spoliandi nello spoliator . Primo esempio: Renzi se ne parte dal fondo posseduto, per un lungo viaggio. Sempronio vede sempre le finestre chiuse, nessuna anima viva che entra e esce: pensa che la casa sia disabita-ta, entra e si immette nel possesso ( in nessun modo pensando di stare ledendo il pos-sesso altrui ). Secondo esempio : Renzi vende il fondo posseduto a Sempronio, che naturalmente si immette nel suo possesso. Il contratto per un qualche vizio viene an-nullato.

In tali casi Renzi , per rientrare nel possesso, non potrebbe utilizzare l'azione di rein-

e senza nessunissimo animus spoliand e il possesso con l'azione di manutenzione

Lezione VI: Usucapione.

Doc. Lo Stato conferisce a Se,

possesso c

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onio la spada di Damocle di quel ri-torno, del legittimo titolare del diritto, che lo priverebbe del bene posseduto, egli non

io, Sempronio, debbo spendere tempo e denaro per fare questo e quello miglioramen-to, questo e quel atto dio e i miei figli, ma il prop Non deve stupire, quindi, che lo Stato non dia la possibili a quei titolari

di diritti reali, oteca e il pegno, costituiti solo a garanzia di un credito; e in-enza che, titolari di diritti su beni al cui godimento non

hanno interesse, abbiano interesse al loro miglioramento (e non deve trarre in inganno il fatto sesso di uno di tali diritti, il pegno: e infatti, con tale articolo, il legislatore solo si preoccupa di rendere rapido e sicuro rti diritti, e tra di essi ben pustare il diritto di pegno - e non di incentivare la migliore gestione dei beni oggetto di tali diritti).

Disc. - resse alla migliore gestione dei beni?

Doc. osso anche - dicare, davanti a un giudice, la sua - quella probatio diabolica, che diverrebbe la prova di questo suo diritto, se egli non potesse giovarsi

one.

Disc. rivendica, provare, che egli ha posseduto per un certo numero di anni tal diritto.

Doc. gi, essendo agevo o 1146, di sommare, al tempo del suo possesso, quello del suo dante causa.

Disc. Che dice precisamente tale articolo 1146?

Doc. Successione nel possesso. Accessione nel possesso Il po

con effetto dall

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o quello del suo autore

Applicazione del primo comma. Cornelio aveva acquistato in mala fede la del fondo A quattro anni prima d

l possesso del de cuius? forse che questi non era in

pecie ione ordinaria ventennale previst icolo 1158? ).

Applicazione del secondo comma. Sempronio ha acquistato il fondo A da Cornelio. Egli ha acquistato in buona fede il fondo, mentre Cornelio era in perfetta mala fede quando due anni prima lo aveva acquistato da Lucrezia. In questo caso, Sempronio

gliere varsi del beneficio del termine abbreviato to a

mgiungere il suo al possesso di Cornelio, reviato di cui

Disc. Proprio vero che la vita i zione a conservare

e migliorare i beni, che costituiscono la ricchezza nazionale. Mi pare che tale scopo dovrebbe indurre il legislatore a ridurre al massimo il tempo necessario per usucapire.

Doc. se esagerasse (nel ridurre il tempo ne-cessario a usucapire), finirebbe per scoraggiare la classe dei proprietari; e Mastro don Gesualdo, se avesse a tedella vita lo costringessero a trascurare un bene, rischierebbe di perderlo, non vivreb-be sonni tranquilli e soprattutto non spenderebbe tempo e fatica per acquisire dei beni

e per conservarli e migliorarli.

data dalla prescr ella estintiva. E se Sempronio in base alla prescrizione acquisitiva (alias, usucapione) acquisisce la Mastro Don Gesualdo, in forza della prescrizione estintiva automaticamente perde la

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e aveva sullo stesso fondo A.

Disc. Ma in di cui stiamo parlando.?

Doc. Dalle stesse disposizioni che regolano la prescrizione estintiva (forse che pre-scrizione estintiva e acquisitiva non sono aspetti diversi dello stesso fenomeno giuri-dico?).

Applicazione di norme sulla prescrizione Le disposizioni generali sulla prescri-

zione, quelle relative alle cause di sospensione e e al computo dei ter-mini si osservano in

a parte del dominus con una domanda un nuovo periodo di

prescrizione acquisitiva (art. 2945). E intercorrono tra parte usucapente e dominus

re, del dominus (vedi meglio

Disc. Ma risulta, dallo stesso articolo 1166 da te riportato, che vi possono essere di-sposizioni dettate per la prescrizione estintiva, che non sono applicabili per quella ac-quisitiva.

Doc. E in effetti vi sono. Ti cito le p tazione pi

Ed effettivamente bisogna riconoscere che - mentre il riconoscimento del debito svol-grealizzo del suo credito, in una situazione in cui egli e il debitore avrebbero interesse a prorogarne il pagamento - invece, il riconoscimento del diritto del dominus, fatto dal

di una interruzione realizzata in modo diverso dalla proposi-zione di una domanda giudiziale (metti, realizzata con una diffida a lasciare

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che, costringere il dominus a proporre una domanda giudiziale per impedire la pre-scrizione despossessamento), a subire un ulteriore torto, quello di esborsi pecuniari anche non in-differenti (spese per un avvocato, spese giudizi

nterruzione di una usucapione non sembra opportuna, a meno che il dominus dimo-stri con una sua energic

, tiene davvero, per cui si ha da sperare davvero che, una v

fruttare.

Disc. Queprescrizione estintiva?

Doc. No, ce ne sono altre, risultanti da precisi articoli del codice.

Disc. Che aspetti a riportare e a fare un breve commento di tali articoli?!

Doc. e rispetto al terzo

possessore entennale non hanno luogo, riguardo al terzo posses-sore di un immobile o di un diritto reale sopra un

l pedimento derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione men-

zionate da detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella pre-

Sappiamo che in base ai princ La prescrizione comincia a decor-- se Caio ha acquistato

to di acquisto si stabilisce che gli effetti di tale atto si produrranno solo dal gennaio 2021 - si dovrebbe pensare che solo dal gennaio 2021 decorra la prescrizione

nel caso che, il ile A da parte di Sem-a in commento, nel

caso che tale termine fosse invece ventennale, ritiene giusto, proprio in considerazione della lunghezza di tale termine, di far decorrere la prenaio 2016.

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Mutatis mutandis il discorso va ripetuto per il caso che Caio vanti un diritto reale, io: quando Caio

eredita il fondo B servito da una passo sul fondo A, mancano ancora dieci

ore non sospende il corso della prescrizione estintiva del d

grado di tutelare i suoi interessi, per cui il C to maggiorenne

osimile chuzione della prescrizione, e proprio in tale inverosimi-

glianza sta la ratio della norma).

Disc. Forza, passa ad altri articoli, che contemplano una deroga alle disposizioni sulla prescrizione estintiva dei crediti-

Doc. Se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non pu

stare il ga ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il i successori a titolo universale Art.1164: Chi ha il possesso corrispondente

di un diricosa stessa, se il titolo del terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario

Con le disposizioncompia senza che il dominus, ancorch bonus pater familias, sia posto in grado di av-vertirla. Quindi, lo dico subito, le disposizioni de quibus hanno la stessa ratio, che va attribuita al

Disc. le che il dominus non si accorga, che hanno iniziato a eserci-tare il loro possesso come se fossero proprietari, Sempronio che detiene il bene solo come affittuario o Cornelio che lo detiene solo come usufruttuario (e mi permetto di qualificare Cornelio com tuario, pe

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egli effettivamente, rispetto al dominus, vada considerato come detentore)?

Doc. cui il legislatore invece di due norme avrebbe potuto limitarsi a for-

mularne una sola). Ma chiudo la parentesi e vengo alla risposta alla tua domanda. Il dominus, dere come proprietari, per la semplice atti di gestione di

Pertanto occorre che la mutatio animi (nel possesso o nella detenzione) risulti al do-minus da fittuario o usufruttuario - dominus concesso e sia al dominus portato a conoscenza.

Disc. bastare un atto di gestione incompatibile col diritto

981) oppure taglia alberi di alto fusto (art. 990) -?

Doc. Non (di abusiva gestione) possa bonus pater familias (dato

bonus pater familias, che stia sempre con gli occhi addosso al usuf suo bene, per controllare che non abusi del diritto concessogli) Nel condominio, in cui tale pericolcadere sotto gli occhi di un condomino quel che nel condominio accade), bastare, a mutare il titolo del possesso del comunista (pur in assenza di una sua oppo-sizione formale al diritto degli altri partecipanti alla comunione), anche un suo atto di gestione, che ecceda chiaramente i suoi poteri: e infatti il sec1102 si limita a dcomune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso

Disc. tra norma, che deroga alle disposizioni sulla prescrizione estintiva dei crediti.

Doc. Atti di tolleranza Gli atti compi

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Disc. Un articolo strano quell bra considerare a favore del dominus, quella tolleranza del possesso altrui, che invece ritenevo fosse la giusti-ficazione della spogliazione del dominus a favore del possessore tollerato.

Doc. za e tolleranza: isinteressamento del dominus poglia-

zione del dominusporta Sempronio a dare il buon giorno, e con un bel sorriso, a Caio che passa sul suo

del dominus tollerante. Tutela contro che cosa? Anche qui, come nei due articoli pre-cedentemente esaminati, contro il pericolo che si attui a danno del dominus una usu-

terreno di Sempronio con la sua tolleranza, decide di usucapire il diritto di passo e comincia a transitare sul ter-reno animus possidendi. a come fa Sempronio a saperlo?

animus solus deus est scrutator cordium.

Disc. e palese il suo animus possi-dendi (ad esempio rifiutando a Sempronio il saluto)

Doc. sentiero grazie

Disc. Un altro articolo, sempre derogante alle disposizioni sulla prescrizione estintiva.

Doc. Vizi del possesso Il possesso acquistato in modo

lenza e l

Disc. e articolo deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2934 e ss.?

Doc. violenza, intesa a impedire la interruzione della prescrizione, ciamo co ritto di credito. Caio minaccia il suo creditore Sempronio di ucci-

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l giudice la sua condanna al pagamento del debito? La pre-scrizione corre lo stesso, anche se la violenza subita impedisce a Sempronio di eserci-tare il suo diritto (

mancato realizzo del credito) . Cornelia addirittura sottrae al suo creditore il documento che prova il suo credito? Idem come sopra, la prescrizione corre lo stesso.

Disc.

per nascondere al dominus la usucapione?

Doc. animus celandi del possessore, e si ha semplicemente quando ranza del possesso da parte del dominus e tale

alla gestione del bene. Per avere un esempio di possesso clandestino, pensa a Caio che, in un remoto angolo di un grande fondo, si mette a coltivare dei pomodori o

colo angolo di questo! Altro esempio adprehensio di un appartamento, che viene utilizzato dal proprietario

solo di estate e si trova in un remoto paesello di montagna.

Disc. Voltiamo pagina: parliamo degli elementi che costituiscono il presupposto ne-

Doc. sesso continuo; 3) otto; 4) l

durata del possesso per un certo tempo.

Disc.

Doc. Quando il possessore dopo essersi spogliato del possesso lo riprende. In tal caso con la nuova adprehensio si ha un nuovo possesso; che potrebbe essere caratterizzato in modo diverso dal primo (possesso): il primo potrebbe essere possesso di buona fede

e il secondo di mala fede. Metti, Sempronio, quando ha acquistato e preso possesso di quel tale immobile, er a domino - e quindi va considerato, come vedremo, possessore in buona fede; al momento, inve-ce, della seconda adprehensio, sa che chi gli ha venduto non era il in mala fede e come in mala fede va considerato.

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Disc. ?

Doc. corpus possessionis: Sempronio che, dopo essersi fatte le sue brave ferie estive nella sua casetta in montagna, se ne

te, non basta il solo animus possidendinequivoci d di tornare nel possesso pieno (c animo et corpore) del

bene.

Disc. Quando si ha interruzione del possesso?

Doc. t one diretta a ri-

cuperare il possesso e ques - co. 2 sempre art. 1167).

esta incide sul tempo neces-sario a usucapire (che deve riprendere ex novomala fede) del possesso (per il che possiamo rinviare a quanto detto poco sopra a

Disc. Della del posses

d

Doc. La durata pi .1158,co.1, art. 1160 o e

art.1161c.1, art. 1162 c.2). usucapione che si compie in venti anni si c

Disc. Da che dipende la durata della usucapione?

Doc. mobile registrato, ben sistenza o meno dei seguenti

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o usucapito, tra-scrizione del titolo.

Disc. Quando si ha buona fede?

Doc. recita. ssessore in buona fede chi possiede ignoran

.

egli articoli 1158 e ss. (diversa soluzione potrebbe adottarsi

o

stare . Stante il disposto del terzo comma (sempre del sopra riportato articolo), secondo cui

ta importante stabili-simpliciter a

una compravendita) e la consegna del bene non coincidono cui si riferiscono gli articoli 1159 e ss., si perfeziona solo con

Disc. Quando dif il bene?

Doc. capione (ad esempio, nel titolo si trasferiva un diritto di usufrutto mentre il di-

p

Disc. E annullabile?

Doc.

Disc. Ma per

Doc. re, da una parte, titolo per impedirgli di produrre effetti giuridici, e in primis

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Disc. E se il titolo annullabile viene effettivamente annullato?

Doc. le a usucapire, viene meno.

Disc.

Doc. Naturalmente per pungolare le parti alla trascrizione; e questo, a sua volta, per-io (il vero proprietario! )

In altre parole, il sub mine ad usucapionem. alla tra-

ne solo quando

litica che il legislatore dichiara inusucapibili vedi art. 1061 - ti? ).

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Lezione VII: Prescrizione estintiva Doc.- Poniamo che Tizio sia debitore di centomila euro a Caio ; questi potrebbe esi-

gere il pagamento da subito, ma non si fa mesi e gli anni. Tizio nel timore che Caio un bel giorno si faccia vivo e gli chieda i centomila eurovivo. Certo Tizio potrebbe , farsi avanti, bussare alla porta di Caio e ...pagarlo ( op-

fare

Risultato : centomila euro che potrebbero essere utilmente impiegati, metti, per un opera edilizia o comunque per dar del lavoro a tante braccia, che un lavoro l'aspetta-no e invece sono lasciate inoperose , giacciono inutilizzati in una cassaforte.

lerare questo ? Certamente, no. Per questo lo Stato, dopo un certo periodo di tempo che il creditore non ha esercitato il suo diritto, lo estingue. Dis

Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge Disc.- Ma il diritto si prescrive anche se, prima del termine indicato dal legislatore, Caio, il creditore, ha iniziato un giudizio per avere i suoi soldi ? Doc- Naturalmente in tal caso il termine fissato dal legislatore per la prescrizione si considera interrotto. Infatti la prescrizione del diritto

nifica che egli non saprebbe come utilizzarli : lasciamo allora che a utilizzarli pensi il suo debitore, Ti-

scuotere i soldi ( una domanda giudiziaria, come tu hai detto, ma anche un qualsiasi altro atto che valga a costituire in mora il suo debitore v. art. 2943 ) o se il debitore

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riconosce formalmente e chiaramente il un accordo tra quello e questo per prorogare la scadenza del debito ) il Legislatore considera interrotto il tempo stabilito per la prescrizione : questo tempo era di dieci anni e Caio ha notificata la sua domanda giudiziaria il 10 settembre ? Ebbene dal 10 settembre ricominciano a decorrere i dieci anni. Vi da aggiungere che il legislatore prevede anche de

che ha il creditore ad esercitare il suo diritto ) ( v. art. 2941 ).

Disc.- Questo vale per ogni caso in cui il mancato esercizio di un diritto nel tempo determinato dal legislatore determina la sua estinzione ? Doc.- No, questo vale solo nei casi in cui l'estinzione del diritto mira a sbloccare soldi ed energie che invece il persistere del diritto lascerebbe inutilizzati.

inzione del diritto, se non esercitato entro il termine dato dal legislatore, non mira a sbloccare soldi ed energie, ma a permettere il tempestivo compimento di operazioni ( che fatte oltre un certo tempo perderebbero di vcomunque diventerebbero 1495 al compratore per denunziare i vizi della cosa : questo termine ha la sua ragion d'essere nel fatto che un'operazione di verifica fatta oltre un certo tempo non potrebbe

i vizi sono imputabili al venditore o al mal uso della cosa fatto dal compratore ). In tali casi ( cas

vedi l'art. 2964 e segg. ) naturalmente non avrebbe senso riconoscere al titolare del diritto il potere di rinviare la scadenza del termine con un suo atto ( interruttivo di questo termine ).

Lezione VIII: In facultativis non datur praescriptio

ico e normale che una persona non usi di tutti i beni, che vengono a formare il suo patrimonio. A maggior ragione Egli non pu non ritenere fisiologico e normale che un proprietario

(oggetto del suo diri rre della somma necessaria per co-struire nel suo fondo quel grattacielo, che o, se non

dere la (preziosa)

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facostruire una casupola invece che un grattacielo o a venire a patti cmobiliare strozzina!).

uso di un diritto (in re aliena), ma solo per un certo periodo di vece per la

diritto (in re aliena) non usato, apre la possibilitrio) d one di una facolt

comporterebbe sic et simpliciter ancora offrire): se, ragionando ad absurdo, Caio, il proprietario, perdesse la facultas aedificandi dopo 20 anni che non ne avesse usato, il suo terreno diventerebbe sic et simpliciter inedificabile, mentre invece se Sempronio perdesse per non uso il suo di-ritto di usufrutto sul campo A, ci penserebbe Caio, il proprietario, a cogliervi le mele e a seminarvi il grano.

p stinzione (per non uso) di una ser-energie e

iniziative economiche nel proprietario del fondo servente (Caio il proprietario del fondo servente potrebbe decidersi a fare una veranda o, addirittura, a costruire una

tuno bal-

aprire una veduta? Evidentemente ecco la risposto meno soddisfacente, ma la migliore che noi si sappia trovare perche egli, il Legi-slatore, p veduta col rispetto delle distanze legali non sia sentito dal vicino come un pericolo tale da fargli astenere da una qual-siasi apprezzabile forma di utilizzazione del fondo.

Lezione IX: Introduzione ai diritti reali Non sempre la violazione di

Doc.- Poniamoci in questo caso: lbulloni da Sempronio al prezzo di cento ciascuno, data di consegna, il 15 settembre

.

52

Un altro imprenditore, Caio II, avendo anc ci quintali di bulloni e di averli per il 15 settembre, propone a Sempronio di vendergli i dieci quin-tali di bulloni promessi a Caio I, pronto a pagarli duecento. Sempronio accetta e con-segna a Caio II i bulloni che si era obbligato a dare a Caio I.

Senzgiuridico, ma, dal suo inadempimento, ualche danno? Al con-

I cio: infat

, II sia disposto a pagare per i bulloni il doppio di quel che offre Caio I, fa ben presu-

li oggetti pepagare il doppio del prezzo degli oggetti che fabbricherebbe Caio I, e questo

.

Nel caso ora visto, , ontratto nullo. Probabil-

(artt.1418 e 1345), dato che, sia Sempronio che Caio II, nati a concluderlo per un motivo illecito comune ad , volen-do, Caio I potrebbe farlo dichiarare nullo - una volta ottenuto il risarcimento del danno, egli potrebbe ben ritenersi soddisfatto!).

Ma vi sono dei casi in cui senza alcun dubbio il legislatore considera valido un con-tratto, la cui fedele esecuzione porterebbe sicurame dempimento di una ob-bligazione giuridica ( e, si badi, il legislatore lo considera valido anche se entrambi i contraenti sono di c iaro esempio di tale (apparente) anomalia lo danno gli articoli , 1379, 1380,2644.

ha effetto solo tra le parti tamquam non esset pe se non

n apprezzabile in-teresse .

che, se Sempronio e Caio hanno convenuto che il quadro og-getto del contratto non possa essere venduto prima di cinque anni e, invece, Caio lo vende subito a Mevio, il contratto tra Caio e Mevio alido

53

gio a un obbligo giuridico contratto da Caio e

contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento

to di via Roma e, poi, il primo ot-

tobre, stipula dimento dello stesso appartamento di via Roma, e Mevio occupa tale appartamento prima di Caio, il legislatore considera legittimo condutt Mevio ( anche se Sempronio blighi assunti verso Caio e nulla rilevando che fosse o no consapevole ).

2644 recedente ( idest, i contratti che trasferiscono che costituiscono il diritto di usufrutto su beni immobili ecc.ecc. ) non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualun-que titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto ant

Caio e dopo un mese lo vende a Mevio e questi trascrive ( art. 2643 ) il suo contratto prima che Caio trascriva il suo, il legislatore riconosce il diritche questi sapesse o no della precedente alienazione ).

Volendo trarre delle conclusioni, domandiamoci, che cosa abbiamo visto avvenire nei tre casi prima considerati? Abbiamo visto che - a prescinder

n mala fede ( negli esempi, Mevio ) il legislatore, volendo tutelare certi interessi da lui ritenuti di particolare importanza

( interessi che, nei casi sopra considerati, erano con tutta evidenza quelli di agevolare al massimo la circolazione dei beni , sollevando il potenziale avente causa dal peso di verificare oggetto), tra due diritti in conflitto fa prevalere, a certe condizioni, quello fetto di un contratto posteriore questo in eclatante deroga ai principi consacrati in

, secondo comma )

54

Sul punto torneremo nel paragrafo seguente in cui vedremo, come il legislatore, sem-pre per tutelare certi determinati interessi ( so al pisfruttamento dei beni costituenti la ricchezza nazionale ) si spche deroghe di quelle viste nel presente paragrafo.

Lezione X: I diritti reali

Le note sono in calce al paragrafo

Poniamoci in questo caso: temporibus illisCalcit il diritto di giocare in un campo sportivo che ha nel suo fondo : atimi tot e

nel mio campo sportivo . Poi, un bel giorno, si presenta a lui il rappre e gli propo-ne: il diritto di costruire un grattacielo sul terreno che osportivo, e noi vi daremo mille volte tot naturalmente , che

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vi proponiamo, condizione la so-Calcit sia estromessa dal fondo, che, insomma, il diritto di godimento (sia pur

periodico ) Calcit sia considerato tamquam non esset, e quel che diciamo Calcit deve valere per qualsiasi diritto che, a dei terzi, voi abbiate, nel

passato, concesso, re, che ora do-

vrebbe essere riservata alla Calcit voi non concediate a qualcuno un diritto che prevalga sul nostro , e ci costringa a sbarac-care, demolendo quel grattacielo la cui costruzione costa miliardi

nteresse di Sempronio acce esse dello Stato, che la proposta sia accettata: e, infatti, la costruzione del grattacielo signi-fica nuovi posti di lavoro per centinaia di persone: sarebbe assurdo che si rinunciasse

solo per permettere a una decina di ragazzi di i legittimi Sem-

pronio cie, che 52 segg. e che a tempo debito approfondiremo ) che

A) il potere di costruire, cio, il suo grattacielo; B) il potere di disporre di tale area

( ai fini di tale costruzione ) senza essere intralciata da eventuali diritti personali su questa eventualmente prima costituiti ( certo, i titolari di tali diritti avranno diritto a un risarcimento per la perdita dei diritti prima loro concessi, a questione da risolvere tra loro e Sempronio, potere di non essere pregiudi , da eventuali diritti che nel futuro Sempronio ( o un suo avente causa ) costituisse su tale area a favore di terzi ( tu, Sempron

).

La soluzione che abbiamo visto adesso, son che vuol co- chiedesse a

Sempronio di transitare con i suoi autocarri sul campo di calcio al fine di rifornire una fabbrica, che essa ha costruito su un suo finitimo fondo : in namento le-

Granai

campo di calcio; b) il potere di non essere intralciata ecc. ecc.; C) il potere di non es-

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sere pregiudicata da eventuali diritti che in futuro a favore di terzi fossero costituiti ecc.ecc.

lo studioso deve sapere che c la cui costituzione, da una parte, fa

di tutti i preesistenti diritti personali (diritti personali = diritti che non sono diritti reali) e, , costituzione in futuro di altri diritti con essi incompatibili, anche se si tratti di diritti reali. e se tali diritti reali avessero una particolare e , che li fa prevalere sui diritti preesi-stenti ed evita che siano pregiudicati da diritti futuri.(2) Oltre a questo carattere

, tali diritti ne hanno anche altri ( di minore importanza ).Di seguito indichiamo i principali di tali altri caratteri (dei diritti reali) : essi sono usucapibili (

to, un diritto reale vedi artt. 1158 e segg), godono di una piena tutela possessoria ( mentre i diritti di credito godono, , di una tutela possessoria , ma solo nei limi

sono tutelati dalle azioni nunciatorie previste dagli artt.1171,1172 ( mentre i diritti di credito non lo sono ) .

, non-reali) che condividono con i diritti reali una o caratteristiche. E di essi i

certamente dal diritto di godimento del locatario sulla res locata. Tale diritto, infatti, prima di tutto, ha anch esso una durezza superiore a quella degli altri diritti personali, come risulta dal fatto che la sua fonte, il contratto di locazione, opponibile al terzo acquire ( vedi co.1 art. 1599 la sua costituzione, al contrario di quella dei diritti reali, non fa piazza pulita di tutti gli altri diritti di credito preesistenti : se Sempronio concede a Caio il diritto di giocare a bocce ogni giovecazione a Mevio villa e annesso giardino, Mevio, avuta la sgradita sorpresa del fatto

re a giocare nel suo giardino, deve trangugiare il rospo e rispettare il diritto di Caio ). Ma, non solo il diritto del locatario ha una durezza su-periore a quella degli altri diritti personali ( anche se, come or durezza monca rispetto a quella dei diritti reali), ma, il contratto che lo costituisce,

gravato e ha una durata superiore ai nove anni, vedi n.8 art. 2643 ) del ascrizione ( un o , che anche un grosso vantag-gio: infatti comporta che in parziale deroga a quanto da noi or ora detto - il di-ritto di godimento del locatarioche, pur essendo stati costituiti prima di esso, dopo di esso sono stati trascritti

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( co.1 art. 2644 ) : Sempronio costituisce il diritto di usufrutto a favore di Caio sul suo campo B , per nove anni, lo stesso campo B a Mevio, che tra-scrive il suo contratto prima che Caio trascriva il proprio, ebbene il diritto reale di C credito di Mevio ).

, che vi siano diritti che hanno le stesse caratteristiche dei diritti reali, non d pre-gio alla pretesa (di alcuni Studiosi) di inserire, tali diritti, nella categoria dei diritti reali. Tale prete egoria delle scim-mie anche le balene, (pur avendo moltissime caratteristiche diverse dalle scimmie) allattano, come le scimmie, i loro neonati: tali generi di pretese servono solo a creare confusione.

A questo punto passiamo a dare una risposta ad alcuni interrogativi che lo studioso

Primo interrogativo dice che questo o qure Risposta ( per me mortificante) : una norma che papale papale dica che sono diritti reali i diritti A,B,C eccetera, zione e, forse, a una interpretazione sistematica del codice ( partente in primis

), il legislatore, quando parla di diritti reali, intende rife-rirsi solo ai seguenti diritti :

udiritto di ipoteca, diritto di pegno ( i primi sette diritti sono classificati dagli Studiosi come diritti reali di godimento, gli ultimi due, come diritti reali di garanzia ).

Il fatto, di non aver elencato in un articolo ad hoc, con precisione, quelli che vuole considerare ce al legislatore di far riferimento

, in numerosi articoli; ad esempio negli articoli : 817 co2, 1100, 1158,1171,1172,1465 co1, del codice 619 del codice di procedura civile.

Secondo interrogativo: il legislatore attribuisce ai diritti reali con chiare norme il ca-ra la tutela possessoria e le altre caratteristiche di cui sopra abbiamo parlato, ma in quale norma il codice attribuisce ai diritti reali quella che piaciuto chi Risposta: in nessuna norma chiara ed esplicita (che io conosca), il legislatore riconosce, ai diritti reali, tale caratteristica, che pure aratteristica principale dei diritti reali: quindi anche qui per riconoscere, ai diritti reali, tale caratteristica , ci si deve fondare sulla tradizione e, forse, su una

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stressante, e, per quel che io sappia, mai seriamente tentata, interpretazione sistemati-ca.

Terzo interrogativo: possono di comune accordo le parti di un contratto attribuire al diritto, che vanno a costituire, contemplato dal legislatore tra i diritti reali) ? Risposta: no, non possono. Mentre le parti ( di un contratto ) possono escludere per il diritto che vanno a costituire quel ca-

: ad esempio, Sempronio concede il di-ritto di passo sul suo terreno a Mevio proprietario del fondo vicino (3) , ma nel fa esclude che il dir possa considerarsi un diritto reale,(4) esse

( idest, le parti di un contratto) non possono attribuire il carattere della reritto, a cui il legislatore non lo riconosce : ad esempio, usufruttuario Caio, stipulando un contratto di locazione non possono stabilire, che il diritto di go-dimento, che ne arsi un diritto reale, con la conseguenza: che revale diritto personale di un terzo che con esso sia in conflitto; con la ulteriore conseguenza usucapito, in danno del proprietario del fondo, non abbia partecipato al contratto; con la ancora ulteriore conseguenza che il suo titol

, h a sono

impediti da quella disposizione del secondo comma art. 1372, che chiaramente e ine-che

nei casi stabiliti dalla legge

arattere della real , che non rientra tra quelli diritto, non possono attribuirgli il nomen di un diritto reale e poi, disciplinarlo in modo da travolgerne la natura ( di diritto reale) ; ad esempio, non possono attribuire, al di-ritto da loro costituito, il nomen , e poi, derogando a questa e a quella norma con cui il legislatore disciplina il diritto di usufrutto, depotenziarlo talmente da rendere ingiustificati tutti quei privilegi ( e mi riferisco alla usucapibi-

, eccetera), che il legislatore riconosce al diritto di usufrutto (5).

Quarto interrogativo: ma quali sono gli interessi la cui tutela il legislatore riconosce tanto importanti, da costruire a loro difesa quelle armature (che dovrebbero essere a prova di ogni aggressione) che in buona sostanza sono i diritti reali? Risposta: so-

riguarda

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valorizzazione dei beni costituenti la ricchezza nazionale, per tutti gli altri diritti reali.

eali, ela degli interessi ora detti, costituisce la ragione che porta il legislatore a configurare i diritti reali, ma poi essi vengono riconosciuti anche a chi neanche ci pensa a realizzare quegli interessi, che tanto premono al legislatore Ad esempio, la protezione connessa al diritto di usufrutto dovrebbe invogliare il suo titolare a coltivare la terra, a miglio-rare il fondo eccetera, sapendo che - avendo egli citare le azioni possessorie, non potendo il proprietario privarlo del suo diritto nean-che alienando ad altri il fondo - liergli il frutto del suo lavoro ;

il caso che il diritto di usufrutto sia attribuito a chi, a coltivare e migliorare il fondo, neanche ci pensa. nonostante, anche in tal caso, il diritto di usufrutto non viene meno. E allora sar come aver fornito una costosa armatura a chi, lungi dal voler andare in battaglia, preferisce andare per i prati a raccogliere le mar-gherite. una grave anomalia del sistema. Anche se, vedremo, qualche rimedio contro tale anomalia il legislatore dottato.

Note

1) Salvo, come vedremo in seguito, che per il diritto di godimento derivante da un contratto di locazione.

2) Va rilevato che, diritti preesistenti, costituisce una deroga al principio espresso dal secondo comma

i effetti per loro pregiudizievoli derivanti dalla costituzione di futuri diritti ( anche di futuri diritti reali)

eccezione al gli ef-

fetti negativi di altri diritti reali futuri, acquista carattere eccezionale, beninteso carat-

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5) Certo capire quando un diritto reale, in seguito alle manipolazioni delle parti con-iura in re aliena, sempre cosa facile, specie per

quelli di loro che non sono fortemente caratterizzati, si pensi al diritto di usufrutto, di

Lezione XI:

Definire il diritto ,

teri cambiano, di ampiezza e di numero, di tempo in tempo, eologia di chi detiene il potere. Que , dei diritti reali: se immaginiamo i diritti reali come tanti contenitori, variamente ca-

poteri di disposizione su una res, possiamo dire che il diritto

olo :

prietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i

.

, , non incontra altri li-miti nel godimento e nella disposizione della res, se non quelli che la legge gli pone

(anche indirettamente, come accade quando il proprietario, con un contratto come potrebbe essere quello costitutivo di un usufrutto viene a gravare la res di un diritto altrui).

. Infatti

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oche quello di nuoce

Dunque due sono gli eleme animus nocendi e . Siccome

animus, con cui si compie un atto,

( Solus Deus est scrutator cordium), , a provare il carattere emulativo di un atto, il secondo elemento, i

il guadagno che, Caio, proprietario di A, potrebbe ricavare, subor-dinando il proprio consenso, a che Sempronio usi di A, al pagamento di una somma,

da Caio a Sem-pronio di usare della res senza il suo consenso ) ? No, non lo potrebbe; e tale risposta negativa si argomenta facilcomma, usque ad infera et usque ad coelum, nel sedi terzi che si svolgo

vie-tare a un aereo di sorvolare il mio fondo o a un treno di passare nel mio sottosuolo (ancorch be utile poterlo vietare, per lucrare un utile dalla revoca del mio divieto). mi-nimamente coltivare tale csposizione ( nel caso, al divieto, fatto da Sempronio a Caio, di entrare nel campo ) va intesa in senso ampio, e quindi si

schio dei danni, che Caio entrando nel campo potrebbe provocare ).

Allo ius excludendi del proprietario il codice prevede varie eccezioni. E di esse le principali sono quelle stabilite dagli articoli 842, 843, 844.

pesca ).

necemuro di cinta ).

62

r dovendosi intendere, non solo le immissioni di fumi o di odori, ma anche quelle do-vute a rumori, scuotimenti del terreno et similia. Questo, a meno che non superino la

iscano a una persona sana ed equilibrata di gode

Il secondo comm le

porta a concludere che le immproduttive ( di ricchezza ) vanno tollerate anche se ( entro certi limiti, che spetta

) codice non prevede espressamente ore di chi subisce le immissioni.

, a nostro modesto parere, dovrebbe ritenersi nonostante il silenzio del codice sul punto, ma in analogia a quanto dispone il codice negli articoli 908,912,913 (che disciplinano quelle particolari immissioni, che conseguono a uno stillicidio o a uno scolo naturale di acque) - che spetti a chi subisce le immissioni il diritto a tale inden-

to a che vengano adottate, da chi le provoca, le misure atte ad eliminarle , se tale misure non comportano un sacrificio di molto superiore al fastidio che il vicino deve sopportare : u ami sentire della musica? sentila pure, ma chiudi la

.

, di solito sgradita, lo sguardo del vicino che cade nel proprio fondo. Certo, il legislaguardare, mentre passeggia nel suo giardino, nel fondo limitrofo del cavalier Bianchi, se la conformazione dei terreni gliel , si propone di di-min meno molesta, po-

stinate a permettere il comodo guardare erno di una casa ( e, quindi, anche nel fondo del vicino )terminate distanze tra tali costruzioni e il fondo del vicino. La trattazione di tali limiti lo riserviamo pertanto a quelle lezioni dedicate alle distanze legali.

Diverse destinate, come abbiamo prima detto, a permettere il comodo guardare da una casa al sono le luci , che invece sono quelle aperture fatte solo per

( . Stando tale loro unico scopo, quel rispetto delle distanze (dal fondo vicino), e ,

, da portarlo a guardare

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i fatti altrui anche da posizioni non comode o addirittura scomode, il legislatore as-soggetta ) lcuni limiti volti, bile scomodo, , mpre possibile.

Tra i poteri concessi al proprietario sulla res, va annoverato anche quello di distrug-gerla? Certamente, - e non a caso i giuristi medioevali parlavano del diritto di

ius utendi et abutendi , distruggere la sua res, ma non per puro vandalismo, dato che

, che la Costituzione, nel suo articolo 42, comma 2, attribuisce alla pro-

Il proprietarisic et simpliciter (fatti una cosa, abbandonata a, p causare dei danni e

rietario il diritto di goderne ed usarne, ma gli

2052, 2semplice suo : tu sei proprietario di un fondo che non ti

, ad esempio, minacciando di franare sulla strada pubblica, ti grava delle spese necessarie per impedire are pazienza e tenertelo ( se non trovi lo sprovveduto che accetta di divenirne il proprietario ). Per-tanto va interpretato cum grano salis o

abbandonata, puoi, occupandolasolo

nel momento in cui tu,

Lezione XII: one di rivendicazione

( Attenzione : le note sono in calce ) Che un bene? come norma, significa provare

oprio dante causa o al dante causa del proprio dante causa e

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via: una prova senza dubbio difficile e gravosa, anche se mitigata nel suo rigore dagli istituti della successio e della accessio possessionis (art. 1146) di giovarsi come prove, non solo di scritti e documenti, ma anche di testimonianze e presunzioni. Ma vi sono dei casi in cui, in via eccezionale, si a tale gravoso onere probatorio. Si pensi al caso di A, che conviene in giudizio B, che come lui ha acquistato da C: se

da C, ma ammette l

ita a non conte-st

isto (2)). E se invece B (il convenuto in rivendica) contesta il diritto del suo stesso dante causa (idest, di C)? Qui secondo noi bisogna distinguere: se esso del bene, la

, se invece B npossesso del bene (3), la sua contestazione non grava (necessariamente) (4) A, il ri-vendicante di tale prova.(5). Si pensi ancora (per avere un altro esempio di esenzione dalla prova gravosa di cui si detto all inizio) ad A, che conviene in giudizio B, a cui ebbe precedentemente a dare

in comodato (o in locazione o in dep ta di restituir-glielo, contestando il suo dirittenere la condanna alla restituzione del bene, la prova di averlo prima dato in como-dato (o in locazione si costringesse, chi ha stipulato un contratto, che implica il trasferimento al ova

giuridico si bloccherebbe: tutti esiterebbero a stipulare simili contratti per il timore di perdere definitivamente il bene trasferito. A questo punto lo studiofinora fatti sono bei Ebbene il codice sul focale della reivindicatio) nulla dice. Infatti ne di rivendicazione). Il

rosegui- dopo la domanda, ha cessato, per fatto pro-

prio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il conve proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a ri-

sa 8, se non aiuta il giurista a risolvere il problema della to

azione nei confronti sia del

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possessore che del detentore (6). In secondo luogo, stabilendo la perpetuatio legitima-tionis one della rivendica contro il possessore, che, do-po la proposizione della domanda, abbia cessato di possedere. Note. (1) Infatti presumere che B contest ficherebbe presu-

acquisto di C, in quanto solo un uomo di mala a comprare da chi sa non essere il proprietario. Questo mentre invece la buona fede va sempre

presunta. (2) In definitiva, nella fattispecie in esame (diverso il discorso per la fattispecie che dopo esamine-remo), non si fa altro che applic va dei fatti, dal convenuto, non contestati. Nella dottrina e nella giurisprudenza francese ha buon

condo cui ragioni pratiche ed equitative convincono in certi casi ad attenuare il rigore della prova e a plus prob In Italia tale teoria e a scanso di equivoci, condividiamo le affermazioni giurispruse il convenuto non vanti su di essa (idest, sulla cosa) un proprio dirinuto abbia in i nere

- cfr su tali citazioni S. Ferrari (Rivendicazione, dir. Vig., in Enc. Dir., p. 56).

casi ora citati (a differenza del caso esemplificato nel test ssione, neppure implicita, del convenuto sulla esistenza del diritto del dante c iritto

i ento giurisprudenziale che, il ridella singola controversia, dovendo il giudice tenere conto delle ammissioni del convenuto (Cass. 24 Dicembre 1977 n. 5669) e c

subire opportuni temperamenti a seconda della linea di Cass. 10 Marzo 1969 n. 771). Nella Dottrina, il Martino ( , in Commentario Scialoja-Branca, 1964, p. 415) ritiene

d luzi re della prova, che deve essere valutato sempre in relazione alle pretese delle parti.

(3) Caso in cuicertamento. (4) E non lo graver ha, ad esempio, acquistato in buona fede, mentre B era in mala fede.

dichiarare

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il dir ) necessiti di una a.

n linea col principio, secondchiedergli una pro tale domanda, deriverebbero al convenuto. Ora appunto, una sentenza che accolga una rivendica, ri a certamento: nel primo caso infatti si ha uno spossessamento del convenuto, nel secondo no.

siti di prova meno rigorosa vedi Silvia Ferrari (Riven-dicazione, p. 56) con numerose citazioni di Autori pro e contro. Ve

la tesi del minor rigore di prova per il fatto cmendella loro au pio fatto nel testo (in cui si subiano ancora conseguito il possesso della res).

rnativa consentita - spiega Silvia Ferrari (Rivendicazione, p. 52) essere nello scop

la natura to nei confronti della cosa rivendi-

Ta anciata dalla pos(dalla giurisprudenza) al detentore convenuto in giudizio, di effettuare la c.d. laudatio actoris: il de-tentore io indicando il soggetto in nome del quale de-tiene. Le ragioni della concessione al detentore di tale possibildei g procurare un nuovo titolo esecutivo nei confronti del possessore mediato, ove questi abbia ottenuto la restituzione del b

el detentore a sottrarsi al giudizio e al rischio di dover risarcire al proprio autore, nel casi di so sul punto cfr. Silvia Ferrari (Rivendica-zione, cit., p.53). Lezione XIII:

acquista, per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commi-stione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte, e ne-

Nella presente lezione noi ci limiteremo a dare qualche chiarime