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I tributi locali I tributi locali a cura della dott.ssa Antonella Palma a cura della dott.ssa Antonella Palma Facoltà di economia Seconda Università degli Studi di Napoli 06 Giugno 2011

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Page 1: I tributi locali a cura della dott.ssa Antonella Palma Facoltà di economia Seconda Università degli Studi di Napoli 06 Giugno 2011

I tributi localiI tributi localia cura della dott.ssa Antonella Palmaa cura della dott.ssa Antonella Palma

Facoltà di economia Seconda Università degli Studi di Napoli

06 Giugno 2011

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Negli ultimi trent’anni, l’Italia ha gradualmente implementato un processo di decentramento fiscale, con l’attribuzione di nuove competenze e risorse ai livelli inferiori di governo, che ha avuto un’accelerazione nel corso degli anni ’90, sino ad arrivare alla riforma costituzionale del 2001. Alle origini del processo di decentramento degli anni ’90 vi sono ragioni di varia natura, sia tecniche sia politiche.

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Alla fine degli anni ’80 l’Italia presentava un sistema di finanza pubblica fortemente accentrato dal lato del prelievo, in conseguenza della riforma tributaria degli anni 70 che aveva ridotto fortemente l’autonomia tributaria degli enti locali e soprattutto dei comuni, cancellando gli ampi spazi di autonomia tributaria di cui godevano soprattutto i Comuni, sostituendoli con un sistema di trasferimenti dal Centro alla periferia.

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Questa scelta era stata deliberata, in parte, in risposta all’insoddisfazione per la gestione locale dei tributi: si riteneva che un sistema accentuato del prelievo avrebbe consentito una più giusta distribuzione delle risorse e un maggior controllo sulla dinamica della spesa locale. Si configurava un sistema cosiddetto di “finanza derivata”, dove attraverso i trasferimenti erariali il Centro delineava i livelli di spesa degli enti decentrati ed in parte anche le caratteristiche della stessa spesa.

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Questo sistema incorporava molti punti critici e soprattutto la deresponsabilizzazione nel comportamento degli enti locali, in quanto la modalità di finanziamento dal centro alla periferia era basata sul principio della spesa storica, per cui chi aveva speso di più nel passato ed era riuscito a strappare maggiori risorse, si trovava poi ad essere avvantaggiato rispetto agli altri, anche nel futuro.

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La situazione cambia radicalmente all’inizio degli anni ’90, a causa di una serie di fattori:

• la crisi finanziaria dei primi anni ’90, e l’idea di uscirne, almeno per quanto riguarda la finanza locale, attraverso una maggiore responsabilizzazione, sostenuta da qualche autonomia, dei livelli locali di governo;

• la crisi politica degli stessi anni (a seguito degli interventi dei giudici di mani pulite);

• l’emergere di una forza politica, radicata nel Nord del Paese, che per la prima volta pone con forza il tema della distribuzione delle risorse tra territori come elemento centrale del dibattito politico;

• spinte verso il decentramento si registrano negli stessi anni quasi ovunque in Europa, lo stesso rafforzamento dell’Unione Europea funge da catalizzatore per questi processi, come se la devolution di poteri verso l’alto, dagli stati nazionali all’Unione, richieda come naturale contrappeso, una spinta verso il basso, nel decentramento a favore degli enti territoriali.

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L’obiettivo economico-finanziario del decentramento in Italia è quello di responsabilizzare maggiormente i governi locali rispetto alla gestione del proprio bilancio, riconoscendo loro una maggiore autonomia dal lato tributario e offrendo più spazi di manovra dal lato delle spese.

Per attuare tali politiche, nella seconda metà degli anni ’90, con più provvedimenti legislativi, i trasferimenti vincolati sono sostituiti da trasferimenti liberi e poi da strumenti tributari, compartecipazioni o tributi propri.

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Il processo trova anche sbocco costituzionale con la riforma del Titolo V nel 2001. tale riforma ha fortemente innovato il quadro delle relazioni finanziarie tra Stato ed Enti territoriali in tema sia di allocazione delle funzioni pubbliche tra le competenze legislative di Stato e Regioni, ampliando i poteri di queste ultime, sia di disegno generale del sistema di finanziamento dei livelli di governo sub nazionale, riconoscendo loro maggiore autonomia fiscale, escludendo i trasferimenti erariali quali modalità ordinaria di finanziamento regionale

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La riformulazione dell’art. 117 modifica profondamente il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, affidando alla legislazione esclusiva dello Stato la disciplina del sistema tributario e contabile dello Stato e della perequazione delle risorse finanziarie, mentre inserisce nella legislazione concorrente l’armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, lasciando alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato

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Il nuovo testo dell’art. 199 è invece intervenuto sul quadro delle relazioni finanziarie tra Stato, Regioni ed autonomie locali stabilendo che Regioni ed Enti territoriali hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Tali enti traggono le proprie fonti di finanziamento da tributi ed entrate proprie, dalla compartecipazione al gettito tributario erariale riferibile al territorio e dal fondo perequativo statale. Da queste tre fonti devono derivare le risorse in grado di finanziare completamente le funzioni pubbliche loro attribuite.

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FUNZIONE LEGISLATIVA IN MATERIA TRIBUTARIAFUNZIONE LEGISLATIVA IN MATERIA TRIBUTARIA (L. cost. 3/2001, art. 117)

D e te rm in a z ion e d e l s is te m atrib u ta rio e co n ta b ile d e lloS ta to

D e te rm in a z ion e d e i p rin c ip ifo n d a m e n ta li

L eg is laz io n e esc lu s ivad e llo S ta to

A rm o n izza zio n e d e i b ila n ci p u b b licie co o rd ina m e n to d e lla f in a nza p ub b licae d e l s is te m a trib u ta rio

L eg islaz ion e con corren teS ta to-R egio ni

T u tte le m a te riech e no n sia n o e sp ressa m e n ted i co m p e ten za d e llo S ta to

L eg is laz io n e esc lu s ivad e lle Reg io ni

N el risp e tto d e lla Co s tituz io n e, d e ll'ord in am en to co m un ita rioe d eg li o b b lig h i in te rn azio n a li

FU N ZIO N E LEG ISLATIVA IN M ATER IA TR IB U TAR IAattribuita a S tato e R egioni

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FUNZIONE LEGISLATIVA IN MATERIA TRIBUTARIAFUNZIONE LEGISLATIVA IN MATERIA TRIBUTARIA (L. cost. 3/2001, art. 117)

STATOSTATO STATO - REGIONISTATO - REGIONI REGIONIREGIONI

* Armonizzazionedei bilanci pubblici

e coordinamentodella finanza pubblicae del sistema tributario*

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men

tali * Relativam

ente a tutte le materie

che non siano espressamente di

competenza dello Stato

NEL RISPETTO DELLA COSTITUZIONE, DELL’ ORDINAMENTO NEL RISPETTO DELLA COSTITUZIONE, DELL’ ORDINAMENTO COMUNITARIOCOMUNITARIO

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Il sistema tributario dello Stato è autonomo e separato rispetto a quello delle Regioni

2 sistemi tributari primari

1 sistema tributario secondario (quello locale che si iscrive a sua volta all’interno di quello regionale)

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Autonomia finanziariaDisponibilità dei mezzi necessari per l’esercizio di proprie funzioni

Autonomia tributaria1. Le regioni non possono istituire tributi propri che colpiscono presupposti

espressione di capacità contributiva posta in essere sul proprio territorio. Le regioni hanno il potere di applicare e riscuotere i tributi che lo Stato con

proprie leggi le ha attribuito.

2. Semplice competenza, attribuita alle regioni dalle leggi dello Stato, sulle aliquote o sull’intero tributo

3. Le regioni hanno potestà legislativa di istituire i tributi secondo le modalità delineate dalla legge dello Stato

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AUTONOMIA FINANZIARIA DI COMUNI, PROVINCE, CITTA’ AUTONOMIA FINANZIARIA DI COMUNI, PROVINCE, CITTA’ METROPOLITANE E REGIONIMETROPOLITANE E REGIONI

(L. cost. 3/2001, art. 119)

TRIBUTI ED ENTRATE PROPRI (stabiliti e applicati in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica)

COMPARTECIPAZIONI AL GETTITO DI TRIBUTI ERARIALI RIFERIBILE AL TERRITORIO

FONDO PEREQUATIVO

RISORSE AGGIUNTIVE E INTERVENTI SPECIALI DA PARTE DELLO STATO

PATRIMONIO PROPRIO

INDEBITAMENTO (per finanziare le sole spese di investimento)

Si realizza mediante:

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L’evoluzione della finanza locale

L.281 del 16 maggio 1970 “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario”Vengono assegnati alle regioni ordinarie:-tributi propri (imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile; le tasse sulle concessioni regionali; la tassa regionale di circolazione, la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche regionali) Le regioni in relazione alle spese necessarie allo svolgimento delle normali funzioni di competenza istituiscono facoltativamente tali tributi, ne determinano le aliquote e ne disciplinano i ricorsi amministrativi, l’A,f. dello Stato interviene per la riscossione.-quote di tributi erariali (il gettito delle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati, quota del gettito dei tributi erariali accantonati in un fondo comune istituito ad hoc)-trasferimenti finanziari ( fondo per il finanziamento dei programmi regionali)D.P.R. 616/1977 prevede un ampio trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni stabilendo una procedura di finanziamento per la copertura delle spese occorrenti allo svolgimento delle funzioni delegate.

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Legge delega n.158 del 14 giugno 1990Art.1 Tributi propri e quote di tributi erariali accorpati in un fondo comune destinato ad

assicurare il finanziamento delle spese necessarie ad adempiere tutte le funzioni normali compresi i servizi di rilevanza nazionale

Trasferimenti dello Stato per investimenti accorpati in un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo

Contributi speciali per provvedere a scopi determinati e, per le regioni meridionali alla valorizzazione del Mezzogiorno

Ricorso all’indebitamento Art 4 e 5Viene attributo alle regioni il gettito dei seguenti tributi:- addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano- addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione presso il P.R.A.- imposta regionale sulla benzina per autotrazione

L’evoluzione della finanza locale

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L’evoluzione della finanza locale

1992 crisi economica Legge n.421 del 23 ottobre 1992 OBIETTIVO – limitare il flusso incontrollato di denaro dallo Stato agli enti locali

assicurando a questi autonome entrate a carattere tributario

D.lgs n.504 del 30 dicembre 1992 attribuisce alle regioni ordinarie:- intera tassa automobilistica regionale,soprattassa annuale regionale per gli autoveicoli

azionati con motore diesel ,la tassa speciale regionale per i veicoli alimentati a Gpl Legge n.546 del 28 dicembre 1995 (finanziaria 1996)Le regioni dal 1° gennaio 1996 non usufruiscono più di oltre 11mila miliardi di trasferimenti

erariali ma, possono usufruire di nuove entrate:La quota di accisa sulla benzina, il diritto allo studio universitario, la tassa per il deposito

in discarica dei rifiuti solidiEventuali squilibri derivanti dalla riduzione dei trasferimenti sono compensati da un fondo

perequativo a partire dal 1997 costituito dalla differenza tra l’ammontare del gettito realizzato nel 1996 con l’accisa e l’imposta sulla benzina e l’ammontare dei trasferimenti tagliati

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Legge n.662 del 23 dicembre 1997

Delega il Governo ad emanare decreti atti a modificare l’ordinamento tributario.Obiettivo è quello di attribuire agli Enti locali una più marcata capacità di provvedere con mezzi propri ai fabbisogni finanziari necessari a sopportare l’organizzazione e la gestione della più ampia mole di funzioni e compiti amministrativi.

L’evoluzione della finanza locale

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Dlgs n.446/97Irap e riordino della disciplina dei tributi localiL.133/99 (Collegato alla finanziaria)

Riforma della struttura di finanziamento delle regioni e introduzione di un nuovo sistema di trasferimenti perequativi; abolizione dei trasferimenti Dlgs 56/2000Compartecipazione all’Iva per le regioni dal 2001, aumento dell’addizionale Irpef, aumento della quota di accisa sulla benzina, abolizione della compartecipazione all’Irap per i comuni e le province, estensione dei poteri di accertamento alle regioni sui tributi erariali compartecipanti.E’ istituito un fondo interregionale perequativo al quale affluisce Iva assegnata alle regioni e che servirà a bilanciare la scarsità di entrate fiscali delle amministrazioni più povere.

L’evoluzione della finanza locale

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L’evoluzione della finanza locale

Legge 5 maggio 2009, n. 42

"Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

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Deleghe attuate

artt. 11, 12 e 13i decreti legislativi di cui all'art. 2 disciplinano il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali; entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 21 maggio 2011)D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216"Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province"

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Segue…

art. 19i decreti legislativi di cui all'art. 2 disciplinano i princìpi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio; entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 21 maggio 2011)D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85"Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

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Segue…

art. 24, co. 5con uno o più decreti legislativi[1] adottati ai sensi dell'art. 2 è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale; entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 21 maggio 2011)D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156"Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale"

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Segue

Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale –

D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011

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Quadro delle principali entrate locali

LE ENTRATE TRIBUTARIE DEI COMUNI Il sistema attuale - Ici (che si paga sugli immobili di pregio e quelli diversi dall'abitazione principale)- Addizionale Irpef- Compartecipazione Irpef- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), che si paga in base alla superficie dei locali, oppure tariffa di igiene ambientale (Tia) che è parametrata sulla spesa dei comuni per il servizio e sui consumi dell'utente- Addizionale sulla fornitura di energia elettrica

Per le Province:a) Imposta sulle assicurazioni RCA;b) Imposta provinciale di trascrizione;

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L’ICI: la genesi dell’impostaL’ICI: la genesi dell’imposta L'Ici, imposta comunale sugli immobili, nata come Imposta straordinaria sugli immobili, istituita con il D. Lgs. 504/1992 , è la prima delle imposte con le quali si è attribuita una maggiore autonomia impositiva agli enti locali. Sin dal 1994, infatti, l'introito dell'Ici viene destinato integralmente ai bilanci dei Comuni (che, con le ultime disposizioni, hanno acquistato un ampio margine di autonomia nella gestione di questo tributo).

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L’ICI: la natura dell’impostaL’ICI: la natura dell’impostaL'ICI è qualificata dalla dottrina come

un'imposta ordinaria sul patrimonio immobiliare, intendendo per imposta sul patrimonio quel tributo, avente carattere di periodicità e commisurato al valore del bene, cui è tenuto il soggetto passivo per il solo fatto di essere titolare di un patrimonio.

Essa non è, dunque, un’imposta progressiva come le imposte sul reddito.

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La costituzionalità dell’ICIL’Ici è stata oggetto di forti critiche, non solo di carattere politico, a

causa degli effetti negativi generati dalla imposizione patrimoniale, ma anche di natura giuridico – costituzionale. Numerose sono state nel tempo le questioni di legittimità costituzionali sollevate nei confronti della disciplina dell'ICI. Si cita, ad esempio, la limitazione dell’oggetto della tassazione ad una sola componente del patrimonio del soggetto passivo, oppure le modalità di determinazione del valore imponibile, le quali non tengono conto delle eventuali passività che il proprietario ha dovuto contrarre per acquistare o costruire il bene; o ancora la vincolatività dei valori dei fabbricati, ottenuti attraverso la capitalizzazione, con moltiplicatori fissi, delle rendite catastali, ed infine l’ elevatezza delle aliquote che, assommata all'esistenza di ulteriori imposizioni fiscali sugli immobili, condurrebbe ad un effetto espropriativo .

La Corte Costituzionale si, però, sempre pronunciata dichiarando la infondatezza delle sollevate questioni e, quindi, riconoscendo la conformità con le norme ed i principi costituzionali della struttura sostanziale dell'ICI.

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L’ICI: caratteristiche generaliL’ICI: caratteristiche generali

L’ICI è dovuta annualmente per il possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato. Essa viene determinata in relazione alle caratteristiche degli immobili e alla situazione di possesso ed è pagata a ciascun comune in cui è sito l’immobile stesso.

I comuni hanno il potere di fissarne l’aliquota, e di disciplinarne, con regolamento, diversi profili. Essi possono dettare regola in materia di presupposto, esenzione, base imponibile, accertamento e riscossione.

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Il presuppostoIl presuppostoIl presupposto dell'imposta è il mero possesso,

che può essere a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, delle seguenti tipologie di immobili, a prescindere dall’uso cui sono destinati:

fabbricati ; aree fabbricabili ; terreni agricoli 

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I fabbricati I fabbricati Per fabbricato si intende l'unità immobiliare

iscritta o che deve essere iscritta nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

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Le aree fabbricabiliLe aree fabbricabiliPer area fabbricabile si intende l'area

utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi in vigore, indipendentemente dalla tipologia edilizia realizzabile e dalle ulteriori attività che debbano porsi in essere perché possa essere assentita l'edificazione, quali, a titolo esemplificativo, l'accorpamento, il rilascio di nulla osta da parte delle competenti autorità, la stipula di convenzioni, la riunificazione delle aree in comprensori.

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I terreni agricoliI terreni agricoli

Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicultura, allevamento del bestiame ed attività connesse).

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I soggetti passiviI soggetti passivi

Soggetti passivi dell'imposta, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, sono:

• il proprietario dell'immobile;

• il titolare di un diritto reale sull’immobile quale usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

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I soggetti passiviI soggetti passiviNel caso di concessioni su aree demaniali (es. stabilimenti balneari),

soggetto passivo è il concessionario.

Nel caso di immobili concessi in leasing finanziario, soggetto passivo è il conduttore del leasing e non il titolare del diritto di proprietà sul bene, a differenza di quanto accade nel caso in cui l’immobile è dato in affitto, ove non è previsto che il proprietario possa rivalersi sul conduttore.

A proposito del diritto di superficie occorre effettuare una distinzione: prima che su di un suolo venga costruito un fabbricato, soggetto passivo del tributo è il proprietario del suolo; dopo che è stato costruito il fabbricato soggetto passivo è il titolare del diritto di superficie.

Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.

 

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Il soggetto attivoIl soggetto attivoL'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun

comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.

In seguito al D. Lgs. 446/97 che ha operato il riordino della finanza locale, attuando la riforma dei tributi locali in senso federalistico, “le province ed i comuni possono disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”.

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La determinazione dell’imposta

L’imposta viene quantificata moltiplicando l’aliquota vigente nel Comune in cui è ubicato l’immobile con la base imponibile.

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Periodo d’impostaPeriodo d’impostaIl periodo di imposta è stabilito dall'anno solare, e dura quindi

dal 1º gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il versamento del tributo.

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Ad esempio, l'imposta su un fabbricato venduto da Tizio a Caio il 14 gennaio verrà pagata da Caio per 12 mesi; se la vendita avviene il 15 gennaio Tizio pagherà un mese e Caio i restanti 11.

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La base imponibileLa base imponibile

La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili secondo le regole di seguito esposte.

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La base imponibile

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La base imponibile per i La base imponibile per i fabbricatifabbricati

Per i fabbricati regolarmente iscritti in catasto il valore è costituito da quello che risulta applicando alla rendita catastale vigente al 1º gennaio dell'anno di imposizione, come determinata dall'Agenzia del Territorio competente, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:

• 100 per gli immobili appartenenti al gruppo A (abitazioni di vario genere con esclusione della categoria A/10) e C (magazzini, laboratori, ecc. con esclusione della categoria C/1);

• 140 per gli immobili appartenenti al gruppo B (scuole, ospedali, biblioteche, ecc.);

• 50 per gli immobili appartenenti alla categoria A/10 (uffici e studi privati) ed al gruppo D (alberghi, opifici, banche, ecc.);

• 34 per gli immobili appartenenti alla categoria C/1 (negozi e botteghe).

Per i fabbricati non iscritti in catasto, si tiene conto della rendita attribuita a fabbricati similari.

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La base imponibile per i La base imponibile per i fabbricatifabbricati

Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore della rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

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La base imponibile per i La base imponibile per i fabbricatifabbricati

Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore è calcolato direttamente partendo dal costo di acquisto al lordo delle quote di ammortamento, maggiorato con l’applicazione di appositi coefficienti di attualizzazione che variano in relazione all’anno di acquisto ; questa procedura deve essere utilizzata fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene attribuita la rendita catastale.

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La base imponibile per i fabbricati

Il fabbricato rurale strumentale per l’esercizio dell’attività agricola non è autonomamente soggetto ad imposta ma è parte integrante del terreno agricolo.

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La base imponibile per le aree La base imponibile per le aree fabbricabilifabbricabili

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1º gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il Comune può determinare dei valori minimi al metro quadrato ai quali i contribuenti si possono uniformare. Se viene dichiarato un valore uguale al valore minimo il Comune non procederà ad alcun accertamento, e se viene dichiarato un valore superiore il contribuente non avrà diritto ad alcun rimborso.

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La base imponibile per i La base imponibile per i terreni agricoliterreni agricoli

Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, un coefficiente moltiplicatore pari a 75.

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Esempi di calcolo della base Esempi di calcolo della base imponibileimponibile

Di seguito alcuni esempi di calcolo della base imponibile:

Civile abitazione con una rendita catastale pari ad euro 500

500 * 1,05 * 100 = 52.500 euro

Ufficio con rendita catastale pari ad euro 700

700 * 105% * 50 = 36.750 euro

Terreno agricolo con reddito dominicale pari ad euro 100

100 * 125% * 75 = 9.375 euro

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Le aliquote Le aliquote

In seguito alla riconosciuta potestà regolamentare degli enti locali in materia di tributi la definizione esatta delle aliquote diventa il risultato della combinazione tra la legislazione nazionale e la regolamentazione attuata dal singolo Comune.

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Le aliquote Le aliquote

Le aliquote vengono determinate annualmente dal Consiglio comunale di ogni singolo Comune con una apposita delibera da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.Non esiste un'aliquota unica nazionale poiché l'art. 6 del D. Lgs. 504/1992 si limita a prevedere un minimo del 4 per mille ed un massimo del 7 per mille.

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Le aliquote: casi particolariLe aliquote: casi particolariPer favorire la stipula di contratti di locazione con affitto più contenuto rispetto a

quello libero, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote Ici anche inferiori al limite minimo del 4 per mille per quei proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni previste dagli accordi locali definiti fra le organizzazioni della proprietà e dell'inquilino.

Un altro caso in cui i comuni possono fissare aliquote Ici anche inferiori al 4 per mille, è quello in cui i proprietari abbiano eseguito interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, oppure interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, oppure qualora i contribuenti effettuino interventi volti alla realizzazione di autorimesse e posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo abitativo di sottotetti.

I comuni ad alta densità abitativa possono aumentare fino al limite del 9 per mille l'aliquota Ici, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

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Le esenzioniLe esenzioniSono esenti dall'ICI:

• immobili posseduti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

• fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (fabbricati destinati all'esercizio del culto, e per altre specifiche esigenze pubbliche);

• fabbricati di proprietà dello Stato della Città del Vaticano, appositamente indicati nei Patti Lateranensi;

• fabbricati appartenenti a Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali;

• fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati per essere destinati ad attività assistenziali;

• terreni agricoli situati nelle aree montane o di collina definite dall'art. 15 della L. 984/1977;

• fabbricati posseduti da enti non commerciali e destinati esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

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Le esenzioniLe esenzioni sono ispirate a criteri oggettivi, in quanto sono

subordinate alla condizione che gli immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti, siano destinati esclusivamente all'espletamento dei compiti istituzionali di tali soggetti.

Pertanto, ai fini ICI, non si ha diritto all'esenzione quando manca "la necessaria connessione tra ente proprietario e destinazione dell'immobile a compito istituzionale dell'ente medesimo" (risoluzione ministeriale n. 201/E del 7 ottobre 1997). Così, ad esempio, l'esenzione non si applica per gli edifici di proprietà della provincia, concessi in locazione o in uso gratuito allo Stato e da questo adibiti a caserma dei carabinieri o dei vigili del fuoco ovvero ad uffici per la questura e la prefettura. Questo perché il proprietario dell'immobile è la provincia, mentre il relativo uso è destinato a funzioni dello Stato.

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Le esclusioni

Sono inoltre esclusi dal campo di applicazione dell'ICI:• terreni diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengono

svolte attività agricole (terreni incolti);• terreni diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività

agricole sono esercitate in forma occasionale;• fabbricati rurali (fabbricati destinati ad agriturismo,

magazzini, cantine);• fabbricati posseduti da cooperative agricole e consorzi agrari.• immobili e relative pertinenze destinati ad abitazione

principale, per la quale si intende l'unità immobiliare dove il contribuente ha la residenza anagrafica o effettiva, fatta eccezione per quelli di categoria catastale A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (castelli).

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Le riduzioni di imposta e le detrazioniLe riduzioni di imposta e le detrazioni

Le riduzioni di imposta e le detrazioni di imposta sono previste per immobili aventi particolari caratteristiche e/o funzioni. Le detrazioni e le riduzioni di imposta operanti sono valide per le seguenti tipologie di immobili:

• unità immobiliari e relative pertinenze adibite a prima abitazione di categorie catastali A1, A8, A9 - detrazione di Euro 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per queste tipologie di immobili il comune può deliberare anche una riduzione d'imposta fino al 50% ed una detrazione fino a Euro 258,22;

• fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati - Riduzione dell'imposta del 50% rapportata al periodo di effettiva inagibilità o inabitabilità;

• unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite a prima abitazione dai soci assegnatari, e unità immobiliari assegnati dagli IACP - Riduzione dell'imposta fino al 50% e, in alternativa detrazione di

Euro 258,22.

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Dalla detrazione all’esenzione per Dalla detrazione all’esenzione per abitazione principaleabitazione principale

Secondo la previgente normativa, per l’ abitazione adibita a dimora abituale del soggetto passivo – intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica – e per le relative pertinenze (per qualificare un immobile come pertinenza, è sufficiente che esistano un rapporto oggettivo di asservimento rispetto al bene principale e la volontà del possessore di adibire la pertinenza a servizio e ornamento dello stesso bene; non ha alcuna rilevanza, invece, la circostanza che la pertinenza sia dotata di rendita catastale autonoma, e non sia "graffata" catastalmente al bene principale) spettava la detrazione d’imposta pari a 103,29 € da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protraeva tale destinazione.

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Dalla detrazione all’esenzione per abitazione principale

Con la legge finanziaria del 2008 venne introdotta una ulteriore detrazione per l'abitazione principale pari all'1,33 per mille del valore imponibile, ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9. L'importo di questa ulteriore detrazione non poteva essere superiore a 200 euro. Anche questa detrazione era ripartita in parti uguali tra i contribuenti dimoranti nell'abitazione. Tale normativa oggi è soppressa.

Con l'entrata in vigore del D.L. 93/2008 in materia di disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, poi convertito in legge L. 126/2008, è stata sancita l'abolizione del pagamento dell'ICI sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, così come inquadrate dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. L’abolizione non riguarda le abitazioni principali di lusso (categoria A01, A08 e A09), per le quali continua comunque ad applicarsi la detrazione comunale vigente.

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Dalla detrazione all’esenzione per abitazione principale

L'esenzione per l'abitazione principale opera solamente nei casi di assimilazione stabiliti da specifiche disposizioni di legge, e precisamente per:

• l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stessa non risulti locata;

• le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

Le assimilazioni eventualmente deliberate dai Comuni al di fuori di tale normativa non comportano l'applicazione dell'esonero; e pertanto le Amministrazioni locali dovranno provvedere al recupero dell'imposta non versata dai contribuenti che avevano ritenuto, sulla base delle prime indicazioni ministeriali, di rientrare nelle condizioni di esenzione.

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Esempi di calcolo dell’impostaEsempi di calcolo dell’imposta

Esempio n.1

Fabbricato di rendita catastale di 342 euro, di categoria catastale A/8 (abitazioni in ville), destinato dal soggetto passivo ad abitazione principale.

Il Comune ha deliberato per l'abitazione principale l'aliquota del 5 per mille. Allo stesso modo ha deliberato una detrazione di 130,25 euro.

Il risultato del calcolo è dunque il seguente:• Calcolo della base imponibile: 342 * 105% * 100 = 35.910 euro • Determinazione dell’imposta lorda:35.910 * 5‰ = 179,55 euro • Determinazione dell’imposta netta:179,55 - 130,25 (detrazione) =

49,3 euro

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Esempi di calcolo dell’impostaEsempi di calcolo dell’imposta

Esempio n. 2

Lo stesso Comune ha previsto che lo stesso fabbricato, se usato per scopi diversi dall'abitazione principale, sconta l'aliquota del 7 per mille e non può usufruire della detrazione.

Si procede con il calcolo:• Base imponibile invariata - la determinazione della base

imponibile è la medesima che nell’esempio precedente: 35.910 Euro;

• Determinazione dell’imposta lorda 35.910 * 7‰ = 251,37 euro • Determinazione dell’imposta netta: non essendoci detrazioni

l’imposta lorda e l’imposta netta coincidono = 251,37 euro .

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VersamentiVersamenti

IN DUE RATE

IN UN’UNICA SOLUZIONE

Dal 1° al 16 giugno

Dal 1° al 16 dicembre

50% dell’imposta dovuta

calcolata utilizzando

l’aliquota e le detrazioni

dei 12 mesi dell’anno

precedente

Dal 1° al 16 giugno

Saldo dell’imposta dovuta

per l’intero anno calcolata

in base alle aliquote e alle

detrazioni per l’anno in

corso, con eventuale

conguaglio sulla prima

rata versata

Pagamento dell’imposta dovuta per l’intero anno calcolata in

base alle aliquote e alle detrazioni per l’anno in corso

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Esempio di calcolo dell’imposta e versamenti ad acconto e a saldo

Ipotesi: fabbricato diverso dall'abitazione principale - unico proprietario - periodo di possesso nell'anno 12 mesi

rendita fabbricato € 1.000,00

ACCONTO* Calcolo della base imponibile: (1.000,00 + 5%) x 100 =

105.000,00* Imposta dovuta in acconto (arrotondata): 105.000,00 x 6/12 x

5,0‰ = 263,00SALDO* Calcolo della base imponibile: (1.000,00 + 5%) x 100 =

105.000,00* Determinazione dell'imposta annua: 105.000,00 x 5,0‰ = 525,00* Imposta dovuta per il primo semestre: 263,00* Importo da versare a saldo arrotondata: 262,00

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VersamentiLe persone fisiche residenti all'estero possono effettuare il versamento

dell'imposta dovuta in unica soluzione ( acconto e saldo ) anche entro la scadenza di dicembre, con applicazione degli interessi del 3% da calcolare sull'imposta che si sarebbe dovuta versare in sede di acconto. Per tutti i tributi locali, infatti, il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, e per eccesso se superiore.I calcoli dell'Ici dovuta sui singoli beni, invece, dovrebbero essere fatti con arrotondamento al centesimo di euro: per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 (ad esempio, euro 28,405 va arrotondato a 28,41) o per difetto se la terza cifra è inferiore a 5 (ad esempio, euro 25,822 va arrotondato a 25,82). Fino al 2006 l'imposta non andava pagata se l'ICI dovuta era uguale o inferiore a 2,07 euro (pari a 4.000 delle vecchie lire). In proposito, la Finanziaria 2007 (comma 168) ha precisato che i Comuni stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applicano le regole valide per le imposte statali. Quindi anche per l'Ici, come hanno deciso molti Comuni, si applica il valore minimo di 12 euro, fino al quale l'imposta non deve essere versata né richiesta a rimborso. Il pagamento minimo, dunque, è di 13 euro; ma prima di pagare, è bene informarsi in Comune.

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Modalità ricorrenti in casi particolari di versamento

In caso di possesso di più immobili situati nello stesso Comune si deve effettuare un unico versamento.

In caso di contitolarità (p.es: comproprietà, usufrutto, proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità.

In caso di successione, l'erede è tenuto ad effettuare il versamento dell'imposta come segue:

1. A nome del de cuius, calcolando l'importo sulla base dei mesi e della quota di possesso fino alla data del decesso:

2. A nome dell'erede (o degli eredi), calcolando l'imposta sulla base dei mesi e della quota di possesso dalla data del decesso fino alla fine dell'anno (o fino alla data di vendita).

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Modalità di versamento Modalità di versamento

L'imposta può essere corrisposta in uno dei seguenti modi, che non sono a scelta del contribuente, ma dipendono dall'eventuale esistenza di norme regolamentari:

• versamento diretto al concessionario:in assenza di modifiche regolamentari da parte del comune, l' ICI continua ad essere pagata con versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune creditore del tributo, oppure su conto corrente postale intestato al concessionario stesso, in ogni caso indicando con precisione il comune al quale è dovuta l'imposta;

• pagamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune;

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Modalità di versamento: segue• pagamento diretto presso la tesoreria del Comune;• pagamento tramite modello F24. Possibilità di

compensazione"F 24" utilizzato per i versamenti in favore dell'Erario e di altri Enti, ma con un'apposita sezione denominata "Ici e altri tributi locali". L'F24 permette di immettere l'Ici nel giro della compensazione. Ad esempio, il credito Irpef risultante da Unico può servire per pagare, in tutto o in parte, il debito con il Comune. A questo scopo è stato inserito nel modello 730 il quadro contrassegnato dalla lettera I. Analoga procedura è stata prevista per il modello Unico. I contribuenti possono così scegliere di destinare al pagamento dell'Ici l'intero credito eventualmente risultante dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi o, in alternativa, specificare l'importo dell'Ici che intendono compensare.

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La dichiarazione ICI

Ai sensi dell’ art. 10, comma 4 del D.Lgs. 504/92 i soggetti passivi devono presentare una dichiarazione con l’indicazione dei dati degli immobili nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta.

La dichiarazione ICI non va presentata necessariamente tutti gli anni, infatti la prima dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi, se non ci sono state variazioni nei dati e negli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

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La dichiarazione ICIA partire dall’anno 2008, la dichiarazione ICI deve essere presentata nei casi in

cui le modificazioni che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo attengono a riduzioni d’imposta e nei casi in cui dette modificazioni non sono direttamente conoscibili dai Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

Si sono infatti realizzate le condizioni che hanno reso possibile la semplificazione prevista dall’art. 37 comma 53 del D.L. 04.07.06 n. 223, convertito dalla legge 04.08.06 n. 248, che ha stabilito la soppressione della dichiarazione ICI a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione dei dati catastali.

La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dalla disciplina del modello unico informatico (MUI) che i notai utilizzano per effettuare la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

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Quando presentare la dichiarazione ICI

L’elenco completo dei casi in cui si deve presentare la dichiarazione ICI è contenuto nelle istruzioni ministeriali per la compilazione del modello dichiarazione ICI.

La dichiarazione ICI deve essere presentataquando:• GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL’IMPOSTA (es. i

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati)• GLI IMMOBILI SONO STATI OGGETTO DI ATTI PER I QUALI

NON È STATO UTILIZZATO IL MUI;• IL COMUNE NON È COMUNQUE IN POSSESSO DELLE

INFORMAZIONI NECESSARIE PER VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA ( il contribuente può assumere le necessarie informazioni sul corretto adempimento dell’obbligazione tributaria presso il competente ufficio del comune di ubicazione degli immobili).

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Il modello

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Chi deve presentare la dichiarazione ICI

I mutamenti di soggettività passiva avvenuti nel corso dell’anno a cui si riferisce la dichiarazione devono essere dichiarati, nei soli casi in cui sussiste il relativo obbligo, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo.

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A chi va presentata la dichiarazione

La dichiarazione ICI deve essere presentata, al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se l’immobile è situato nel territorio di più comuni lo si considera interamente situato nel comune nel quale

si trova la maggior parte della sua superficie.Se gli immobili sono ubicati in più comuni devono essere compilate tante

dichiarazioni per quanti sono i comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del comune al quale la dichiarazione viene inviata).

NOTA BENE:– nel caso in cui più persone siano titolari di diritti reali sull’immobile (es.: più

proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la

quota ad esso spettante. Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari;

– la dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti all’estero che posseggono immobili in Italia.

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Modalità e termini di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione deve essere consegnata direttamente al comuneindicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta.La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo

del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione ICI, con l’indicazione dell’anno di riferimento.

In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento.

ATTENZIONEIl comune, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, può

stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione, come anche fissare un diverso termine di presentazione della dichiarazione, più adeguato alle proprie esigenze organizzative, del quale deve dare capillare informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

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Accertamento dell’impostaL’imposta è liquidata, accertata e riscossa da

ciascun Comune per gli immobili insistenti sul proprio territorio.

L’attività di accertamento viene svolta dai Comuni, soggetti attivi d’imposta, sulla base delle informazioni fornite direttamente dai contribuenti tramite le dichiarazioni, o dall’Amministrazione finanziaria, in merito all’ammontare delle rendite catastali per i fabbricati e del reddito domenicale per i terreni.

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Accertamento dell’imposta

Dal 2007, l’Amministrazione finanziaria, durante il controllo delle dichiarazioni dei redditi verifica il versamento dell’ICI relativo a ciascun fabbricato e l’esito del controllo è trasmesso ai Comuni competenti.

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I poteri del ComuneNell’attività di accertamento il Comune può riscontrare:• errori materiali e di calcolo: in tal caso provvede a

correggerli, procedendo alla liquidazione dell’imposta e all’emissione del relativo avviso di liquidazione contenente i criteri adottati per la determinazione della maggiore o minore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi applicati;

• infedeltà, incompletezza o omissione della dichiarazione: in tal caso provvede alla sua rettifica, o in caso di omissione, all’accertamento d’ufficio e all’emissione dell’avviso di accertamento motivato con la liquidazione della’imposta o della maggiore imposta dovuta, delle relative sanzioni e interessi.

Il comune può procedere alla rettifica delle dichiarazioni omesse o infedeli, notificando avviso di accertamento motivato entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata

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I rimborsi ICIL'articolo 1, comma 173, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ha

abrogato l'articolo 13 del Dlgs 504/1992, rubricato ai “Rimborsi”. Di conseguenza, il comma 164 della Finanziaria 2007 stabilisce che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni (non più 3) dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'apposita istanza.Ai sensi della Finanziaria 2007, il quinquennio da considerare per la richiesta dell'Ici a rimborso include gli anni a partire dal 2002 compreso.Contro l'inerzia o il rifiuto tacito della restituzione da parte dell'amministrazione comunale, il contribuente può proporre ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Dlgs 546/1992.

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Le sanzioniLe sanzioni riguardanti l'ICI sono disciplinate dall'art.

14 del D.Lgs. 504/1992, e le principali sono le seguenti:

• Omessa dichiarazione ICI - Sanzione dal 100% al 200% dell'imposta dovuta. Se l'omissione non incide sull'ammontare dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa da Euro 51 a Euro 258;

• Infedele dichiarazione ICI - Sanzione dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta. Se l'errore doloso non incide sull'ammontare dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa da Euro 51 a Euro 258;

• Omesso o ritardato o insufficiente versamento, alle prescritte scadenze in acconto o a saldo dell’imposta - Sanzione del 30% dell'imposta non versata.

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Il ravvedimento operosoL'istituto del ravvedimento operoso trova applicazione anche in materia di ICI. Il

contribuente o il trasgressore possono fruire di tale istituto, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

In tal caso, la sanzione amministrativa "ordinaria" è ridotta: a) a 1/12 (8,33%) del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un

acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;

b) a 1/10 (10%) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno durante il quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

c) a 1/12 (8,33%) del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

Il comune, nell' esercizio della sua potestà regolamentare, può stabilire altre ipotesi di ravvedimento, come previsto dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 .

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La fiscalità locale a seguito del federalismo fiscale

Il nuovo fisco municipale

Con il federalismo fiscale viene ridato ai comuni il potere di “imposizione fiscale su immobili e territorio

Il decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo fiscale municipale interviene sull’assetto delle competenze fiscali tra Stato ed enti locali, a decorrere, in una prima fase di avvio triennale, dal 2011, e poi disciplinato a regime a decorrere dal 2014

3 tipologie di imposte1. IMU (Imu propia ed Imu secondaria)2. Imposta di soggiorno3. Imposta di scopo

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L’IMUL’Imposta municipale unica, che dovrebbe diventare

operativa nel 2014, ingloberà l’Ici e l’Irpef sui redditi fondiari delle seconde case, e l’Ici sugli immobili “strumentali”: capannoni, uffici e laboratori.L’aliquota sarà fissata allo 0,76%, e i sindaci potranno effettuare variazioni fino a un più o meno 0,3%.

Diversamente da come si era detto in un primo momento, l’Imu, (che inizialmente doveva essere l’acronimo di imposta municipale unica) non includerà la tassa sui rifiuti, che sarà riformulata con un decreto a parte. Questo perché altrimenti si sarebbero fusi tributi con anime differenti, cioè tributi di periodo con tributi da atto La nuova imposta interesserà quindi i proprietari di immobili residenziali, eccetto la prima casa, e di immobili commerciali.

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L’IMUVediamo in sintesi le caratteristiche della nuova imposta municipale.Soggetti interessati:

• proprietari di immobili o titolari di altri diritti reali (es. usufrutto),• locatari solo in caso di locazione finanziaria (leasing);• concessionari di aree demaniali (es. stabilimenti balneari).

Immobili interessati:• fabbricati (residenziali, commerciali o industriali),• terreni (agricoli o edificabili).

Immobili esclusi:gli stessi già previsti per l'Ici:• abitazione principale (prima casa) salvo che appartenga alle categoria A1, A8, A9 (edifici di pregio, ville, castelli),• immobili della Chiesa cattolica: non solo i luoghi di culto (come previsto nella prima bozza del decreto) ma anche gli ospedali, le scuole, gli alberghi ecc. (anche con finalità di lucro) appartenenti a organismi religiosi.

Aliquota:inizialmente era stabilito che questa venisse fissata ogni anno dalla legge di stabilità (Finanziaria) e che i comuni potessero aumentarla o diminuirla al massimo dello 0,3% (attualmente i comuni possono fissare l'aliquota Ici tra lo 0,4 e lo 0,7% del valore catastale dell'immobile). Successivamente è stato disposto che l’aliquota sia pari all0 o,76%.Per gli immobili dati in affitto (con regolare registrazione) l'aliquota sarà dimezzata.

Pagamento:una novità sta nella possibilità di versare l'Imu il quattro rate (anziché le attuali due dell'Ici) e cioè• 31 marzo,• 16 giugno (questa è anche la data per l'eventuale versamento in unica soluzione),• 30 settembre,• 16 dicembre.

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L’IMUL’IMUL’aliquota dell'Imu è pari al 7,6 per mille

anche per gli immobili strumentali delle imprese, che finora sono stati tassati con l'Ici, la cui aliquota può variare tra il 4 e il 7 per mille (l'aliquota media sul territorio nazionale è del 6,4 per mille). Pertanto l'aumento medio dell'Imu sull'Ici attuale ammonterebbe al 18,75%.

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L’IMU SECONDARIAL'Imu secondaria, sempre a decorrere dal 2014,

sarà invece un'imposta facoltativa per i comuni da introdursi con deliberazione del consiglio comunale (che potrà anche prevederne esenzioni ed agevolazioni) in sostituzione di un'altra rosa di tributi locali "minori" quali la Tosap (tassa di occupazione aree pubbliche), tassa per le pubblicità e le affissioni, ecc. In sostanza sarà una tassa per l'utilizzo di aree demaniali. Le aliquote e il regime di applicazione specifico verranno decisi con successivi regolamenti.

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L’ imposta di soggiornoImposta di soggiorno. L'imposta di soggiorno è

un'altra delle novità legate al federalismo fiscale: sarà pagata in percentuale sul costo di una notte in albergo, con un tetto di 5 euro (salta invece, rispetto alla versione precedente, il minimo di 0,5 centesimi). L'imposta, limitata nella prima versione del decreto ai capoluogo di provincia, viene invece estesa a tutti i Comuni "turistici". Gli introiti vanno a manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e ai relativi servizi pubblici locali. Sono possibili esenzioni o riduzioni per particolari fattispecie o determinati periodi di tempo.

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L’IMPOSTA DI SCOPO

Imposta di scopo. Con il decreto modificato torna anche l’imposta di scopo prevista dalla Finanziaria 2007. Darà ai Comuni la possibilità di finanziarie specifiche opere pubbliche chiedendo il "contributo" dei cittadini.

Limite di tale imposta: è stata prefigurata come addizionale all’ICI/IMU per cui sarà di difficile applicazione.

Allo stato attuale solo 8 Comuni in Italia l’hanno applicata

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LEVE FISCALI A LEVE FISCALI A DISPOSIZIONE DEI COMUNIDISPOSIZIONE DEI COMUNIPrima leva: addizionale comunale all’IrpefSeconda leva: gettito della fiscalità

immobiliareTerza leva: compartecipazione al gettito

IVAQuarta leva: partecipazione dei Comuni ai

risultati dell’accertamento

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Addizionale irpefAddizionale irpefSblocco delle addizionali dal 2011. Via libera allo sblocco delle

addizionali Irpef già da quest'anno: i sindaci l'avevano chiesto con insistenza, vista l'urgenza di far quadrare i bilanci senza aspettare l'entrata a regime della riforma, nel 2014, con una compartecipazione all'Irpef del 2%. I Comuni possano sbloccare le addizionali Irpef arrivando a un tetto massimo dello 0,4%, e purché abbiano un'aliquota inferiore allo 0,4%. In ogni caso, si prevede nel testo, "l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2% annuo". In particolare, i Comuni avranno tempo fino al 31 marzo anche per aumentare l'addizionale retroattivamente, a valere sull'anno 2010. Inoltre, dal 2014 i centri con più di 10mila abitanti potranno introdurre gli scaglioni di reddito sulla loro addizionale.

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Gettito della fiscalità immobiliareDal 2011 vengono attribuiti ai Comuni: a) l’intero gettito dell’Irpef sui redditi

fondiari (escluso il reddito agrario) e quello relativo alle imposte di registro e bollo sui contratti di locazione immobiliare; b) una quota, pari al 30%, del gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sugli atti di trasferimento immobiliare ed una quota, pari al 21,7% nel 2011 ed al 21,6% dal 2012, del gettito della cedolare secca sugli affitti. I gettiti in questione affluiscono ad un Fondo sperimentale di riequilibrio, di durata triennale, finalizzato a realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione dei gettiti medesimi ai Comuni; il Fondo verrà ripartito sulla base di un accordo in sede di Conferenza Stato-città, nell’osservanza, comunque, di due specifici criteri: una quota del 30% del Fondo andrà ripartita in base al numero dei residenti e, al netto di tale quota, una ulteriore percentuale del 20% dovrà essere destinata ai piccoli comuni.

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Compartecipazione all’IVALa compartecipazione all'Iva dovrà essere determinata

con apposito DPCM in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito dell’IRPEF. I criteri di attribuzione del gettito ai singoli Comuni dovranno essere stabiliti con apposito DPCM, che dovrà assumere a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al versamento dell’imposta; in prima applicazione l’assegnazione ai Comuni avverrà sulla base del gettito IVA per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun ente locale.

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La partecipazione dei Comuni La partecipazione dei Comuni all’accertamento erarialeall’accertamento erariale

…SEGUE

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La partecipazione dei Comuni La partecipazione dei Comuni all’ accertamento erariale all’ accertamento erariale

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La partecipazione dei Comuni La partecipazione dei Comuni all’ accertamento erariale all’ accertamento erariale

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La partecipazione dei Comuni La partecipazione dei Comuni all’ accertamento erariale all’ accertamento erariale

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La partecipazione dei Comuni La partecipazione dei Comuni all’ accertamento erariale all’ accertamento erariale

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La partecipazione dei Comuni La partecipazione dei Comuni all’ accertamento erariale all’ accertamento erariale

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La partecipazione dei Comuni La partecipazione dei Comuni all’ accertamento erariale all’ accertamento erariale

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La partecipazione dei Comuni La partecipazione dei Comuni all’ accertamento erariale all’ accertamento erariale

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La partecipazione dei Comuni La partecipazione dei Comuni all’ accertamento erariale all’ accertamento erariale

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La partecipazione dei Comuni La partecipazione dei Comuni all’ accertamento erariale all’ accertamento erariale

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La partecipazione dei Comuni La partecipazione dei Comuni all’ accertamento erariale all’ accertamento erariale

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La partecipazione dei Comuni La partecipazione dei Comuni all’ accertamento erariale all’ accertamento erariale

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La partecipazione dei Comuni La partecipazione dei Comuni all’ accertamento erariale all’ accertamento erariale

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La partecipazione dei Comuni La partecipazione dei Comuni all’ accertamento erariale all’ accertamento erariale

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La partecipazione dei Comuni La partecipazione dei Comuni all’ accertamento erariale all’ accertamento erariale