i modulo economia aziendale 2 -...
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ECONOMIA AZIENDALE – II CANALE
PROF. PAOLA DEMARTINI
I MODULO – ECONOMIA AZIENDALE 2
Materiale didattico disponibile sul sito del corso
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Introduzione ed orientamento allo studio delle aziende,
Paoloni M., Paoloni P.
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CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE
Aziende
di erogazione
di produzione per lo scambio e per il mercato (Imprese)
di consumo
di erogazione in senso stretto
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TIPOLOGIE DI AZIENDA DI EROGAZIONE
Sistema socio economico
che produce beni e/o servizi
per soddisfare bisogni di:
Azienda di erogazioneAzienda di consumo
Azienda di erogazione
in senso stretto
• Associazioni culturali
• Associazioni sportive
• Enti morali di assistenza
e beneficenza
• Enti che finanziano le
ricerche economiche o in
campo medico
ESEMPI:
ESEMPI:a) persone che stanno
all’interno dell’azienda
stessa o che comunque
fanno capo ad essa
b) persone esterne
(beneficiari) nell’interesse
delle quali l’azienda è
stata istituita ed opera
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FINE DELLE AZIENDE DI EROGAZIONE
Realizzazione dei
FINI ISTITUZIONALI
(accrescimento delle risorse, dei beni e
dei servizi posti a disposizione dei
soggetti interessati)
- EFFICIENZA (bassi oneri unitari e
alti rendimenti)
- EQUILIBRIO (proventi = spese)
in condizioni di:
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IL CICLO DELLE ATTIVITA’
DELLE AZIENDE DI EROGAZIONE
L’attività delle aziende di erogazione può essere scomposta in 3 cicli fondamentali:
1) Ciclo operativo che si articola in 2 procedimenti:
- procedimento di produzione;
- procedimento di consumo/erogazione.
2) Ciclo finanziario come movimento di:
ENTRATE derivanti da:
- persone interne;
- persone esterne (non dai beneficiari);
- dal patrimonio;
- da una combinazione dei precedenti punti.
USCITE che attivano i processi produttivi.
3) Ciclo economico come movimento di:
- RENDITE/PROVENTI
- SPESE/ONERI
Se E = U →PAREGGIO FINANZIARIO
Se E > U → AVANZO FINANZIARIO
Se E < U → DISAVANZO FINANZIARIO
Se Pr = Sp → EQUILIBRIO ECONOMICO
Se Pr > Sp → AVANZO ECONOMICO
Se Pr < Sp → DISAVANZO ECONOMICO
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OGGETTO DELLA NOSTRA INDAGINE
L’AZIENDA DI PRODUZIONE
soprattutto
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AZIENDA DI PRODUZIONE
Definizione
Un sistema socio-economico che produce per il mercato beni e servizi
IMPRESA
O
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SISTEMA AZIENDALE
INPUT OUTPUT
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SISTEMA AZIENDALE
INPUT OUTPUT
• terra
• lavoro
• capitale
• imprenditorialità
BENI
• prodotti finiti
• merci
• servizi
FATTORI
PRODUTTIVI
FATTORI
PRODUTTIVI
COMBINATI
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IMPRESE
Dallo scambio derivano i RICAVI che devono remunerare i FATTORI PRODUTTIVI utilizzati.
Produzione
C T L I
Vendita
Consumatori
Utilizzatori
Ricavi
Sistema di remunerazione dei fattori di produzione
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MODALITA’ DI REMUNERAZIONE
DEI FATTORI DI PRODUZIONE
Con riguardo alla remunerazione, i fattori di produzione possono essere distinti in due categorie
fondamentali.
1) fattori in posizione contrattuale per i quali la remunerazione è stabilita da contratto e quindi è:
- certa;
- fissa;
- prioritaria.
2) fattori in posizione residuale la cui remunerazione è:
- eventuale;
- variabile;
- successiva.
Es: il lavoro, la materia prima, ecc..
Es: il capitale proprio investito nell’attività.
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RISCHIO DI IMPRESA
La remunerazione di TUTTI i FATTORI PRODUTTIVI, e quindi la realizzazione della
suddetta relazione tra COSTI e RICAVI di ESERCIZIO, non è affatto sicura. Da cui:
Rischio
economico
generale
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I SOGGETTI DELL’IMPRESA
All’interno dell’IMPRESA
è sempre possibile individuare 2 SOGGETTI:
Il SOGGETTO GIURIDICOIl SOGGETTO
ECONOMICO
è il responsabile giuridico
dell’attività svolta
è il responsabile delle scelte economiche
che muovono l’attività di impresa
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Il SOGGETTO GIURIDICO
Il soggetto giuridico consiste nella persona, gruppo di persone o
ente nel cui nome l’attività imprenditoriale viene esercitata e a cui
fanno capo i diritti e gli obblighi che da questa attività derivano
Nel nostro ordinamento il soggetto giuridico può essere:
- una persona fisica;
- una persona giuridica.
Entrambi hanno la capacità giuridica cioè l’attitudine ad essere
titolari di diritti da non confondere con la capacità di agire, cioè la
capacità di costituire, modificare, estinguere rapporti giuridici.
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Il SOGGETTO GIURIDICO
Persona fisica
Secondo l’art. 1 c.c. una persona fisica acquista la
capacità giuridica al momento della nascita.
Alcune persone fisiche sono limitate nella loro capacità di agire:
Secondo l’art. 2 c.c. una persona fisica acquista la
capacità d’agire al raggiungimento della maggiore età
(18 anni).
- minore - interdetto
- inabilitato
- l’assente
o perché non hanno
raggiunto la maggiore età
o perché detta capacità è stata
limitata successivamente da appositi
provvedimenti di un giudice
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Il SOGGETTO GIURIDICO
Persona fisica
minore
Può essere soggetto giuridico ma deve operare tramite un curatore.
Se contrae matrimonio, diventa emancipato: - acquista la capacità di compiere atti di
ordinaria amministrazione;
- può compiere atti di straordinaria
amministrazione solo con il consenso del
curatore e l’autorizzazione del giudice tutelare;
- può esercitare un’impresa commerciale
(acquistando così piena capacità di agire) solo
se autorizzato dal Tribunale.
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Il SOGGETTO GIURIDICO
Persona fisica
interdetto
Può essere interdetto il maggiore di età o il minore emancipato che si trovi in condizioni di
abituale infermità che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi.
inabilitato
Può essere soggetto giuridico ma deve operare tramite un curatore.
Può essere interdetto il maggiore di età la cui infermità non è tale da far luogo all’interdizione.
Può essere soggetto giuridico ma deve operare tramite un curatore.
assente
Viene dichiarata assente una persona di cui non si abbia notizia da oltre due anni.
I suoi beni vengono gestiti sotto il controllo del Tribunale dai presunti successori legittimi o da
chiunque ragionevolmente creda di avere diritti sui beni dello scomparso.
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Il SOGGETTO GIURIDICO
Persona giuridica
- nascono in seguito alla manifestazione di
volontà di un ente pubblico, mediante
l’emanazione di leggi o provvedimenti speciali
La capacità giuridica si acquista in base alla legge e in base ad un
particolare iter, diverso in funzione delle due seguenti fattispecie:
- sono soggette alle leggi e agli usi di diritto
pubblico
- sono regolate, nella costituzione e nel funzionamento,
dal codice civile
- perseguono fini di interesse generale - perseguono scopi privati
- nascono per una manifestazione di volontà privata
- hanno un atto costitutivo non standardizzato
Sono:
- gli enti pub. territoriali (Regioni, Province, Comuni)
- gli enti pubblici economici (Istituti di credito di diritto pubblico)
- gli enti pubblici non economici (INPS, Università, Camere di Commercio)
- hanno una procedura di costituzione standardizzata
Sono:
- le associazioni
- le fondazioni
- le imprese commerciali con personalità giuridica
persone giuridiche pubbliche persone giuridiche private
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PROCEDURE STANDARDIZZATE
per le persone giuridiche private
Associazioni Fondazioni
(complesso di persone che si associano
per realizzare finalità private)
(patrimonio fruttifero che, per donazione
o testamento, è permanentemente
vincolato ad uno scopo predeterminato)
Nascono in seguito ad una manifestazione della
volontà privata iscritta in un atto pubblico.
Sono sottoposti al controllo da parte dei pubblici poteri, per verificarne la loro
non contrarietà alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.
Con decreto del Presidente della Repubblica (o della Regione, se l’ente
opera a livello regionale, o del Prefetto, se l’ente opera a livello
provinciale o comunale) acquistano la personalità giuridica.
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PROCEDURE STANDARDIZZATE
per le persone giuridiche private
Imprese commerciali con personalità giuridica (società di capitali)
(Società per Azioni, Società a Responsabilità Limitata,
Società in Accomandita per Azioni, Società Cooperative)
Nascono mediante un contratto di società(art. 2447 c.c.: contratto mediante il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per
l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili)
che si concretizza in un atto costitutivo redatto nella forma di atto pubblico.
L’atto costitutivo va depositato entro 30 giorni
presso l’Ufficio del Registro delle Imprese per i controlli di legittimità.
Se il controllo dà esito positivo, la società viene iscritta nel Registro
dall’Ufficio del Registro delle Imprese e acquista così la personalità giuridica.
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Il SOGGETTO GIURIDICO
nelle società di capitali
una persona fisica
(proprietario)
nelle società di persone
una persona giuridica
(la società stessa)
una o più persone fisiche
(soci solid. e illimit. responsabili)
nell’impresa individuale
PERSONA FISICA O GIURIDICA
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Il SOGGETTO ECONOMICO
Il soggetto economico è la persona o il gruppo di persone che di
fatto:
1) detiene il supremo potere volitivo in azienda e determina gli
indirizzi di fondo della gestione;
2) prende le decisioni strategiche;
3) determina gli obiettivi generali.
Per far ciò il soggetto economico deve:
- avere la volontà di governare l’azienda;
- avere le competenze manageriali (capacità di programmazione,
organizzazione, controllo, leadership);
- disporre del potere sufficiente per imporre la propria volontà.
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Il SOGGETTO ECONOMICO
nelle società di capitali nelle società di persone nell’impresa individuale
SEMPRE PERSONA FISICA
una persona fisica
(il proprietario se ha la
volontà di governare e le
competenze)
una o più persone fisiche
(i soci se hanno la volontà di
governare, le competenze e la
maggioranza dei voti in assem.)
una o più persone fisiche
(i soci se hanno la volontà di
governare, le competenze e la
maggioranza dei voti in assem.)
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Il SOGGETTO ECONOMICO
ESISTONO DEI CASI IN CUI L’ESISTENZA DEL
SOGGETTO ECONOMICO PRESCINDE DAL POSSESSO
DELLA MAGGIORANZA DEI VOTI IN ASSEMBLEA
CONTROLLO
CON ALIQUOTA DI CAPITALE
INFERIORE AL 50%
CONTROLLO
SENZA INVESTIMENTI
DIRETTI DI CAPITALE
CONTROLLO
SENZA INVESTIMENTI
DI CAPITALE
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Il SOGGETTO ECONOMICO
CONTROLLO CON ALIQUOTA DI CAPITALE INFERIORE AL 50%
- presenza di azioni privilegiate (art. 2351 c.c.);
- regole di funzionamento dell’assemblea (art. 2368, 2369, 2369-bis c.c.);
- mancanza della volontà di governare o delle competenze professionali da
parte di coloro che avrebbero i requisiti patrimoniali;
- possibilità di acquisire deleghe (nei limiti previsti dall’art. 2372 c.c.);
- integrazione della propria quota di capitale con acquisizioni di quote
mediante pegno (art. 2784 c.c.), usufrutto (art. 2352 c.c.), riporto (art. 1548
c.c.);
- dispersione degli azionisti o polverizzazione della proprietà azionaria.
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Il SOGGETTO ECONOMICO
CONTROLLO SENZA INVESTIMENTO DIRETTO
Società B Società C
Società A
holding
Gruppo con controllo
diretto
Società B 1
Società B Società C
Società A
Holding
Gruppo con controllo
diretto e indiretto
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Il SOGGETTO ECONOMICO
CONTROLLO SENZA INVESTIMENTO DI CAPITALI
- influenza dominante (art. 2359 c.c.) controllo di una società in
virtù di particolari vincoli contrattuali;
Società A Società B Società C
soggetto economico
- impresa pubblica governata da manager pubblici, che sono
nominati in genere da pubblici poteri e governano senza aver effettuato
alcun investimento nell’azienda, ma unicamente in virtù del possesso di
competenze professionali.
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ECONOMICITA’
Tutta l’attività dell’impresa deve svolgersi ispirandosi ad un criterio: quello dell’
convenienza ad avviare e/o continuare una data attività imprenditoriale
o la validità di un progetto di investimento
ECONOMICITA’
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L’economicità può essere valutata a livello di:
- impresa singolarmente considerata giudizio di
ECONOMICITA’ AZIENDALE;
- impresa in relazione ad altre economie giudizio di ECONOMICITA’ SUPERAZIENDALE.
In particolare se si considera l’:
- impresa come elemento del gruppo di appartenenza giudizio di
ECONOMICITA’ DI GRUPPO;
- impresa inserita nell’ambito di una vasta economia territoriale
ECONOMICITA’ COLLETTIVA O MACROECONOMICITA’.