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I° FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE Prof. Avv. IGNACIO ARROYO MARTINEZ

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I° FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE

Prof. Avv. IGNACIO ARROYO MARTINEZ

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Prof. Avv. IGNACIO ARROYO.- Iº Forum Giuridico della Neve: Spagna

1

Prof. Avv. IGNACIO ARROYO MARTINEZ

Professore Ordinario di Diritto Commerciale

Universidad Autónoma di Barcellona

Avvocato dello Studio RAMOS & ARROYO*

SPAGNA

Legislazione, Giurisprudenza e Bibliografia sul Diritto dello Sci

(Speciale riferimento alla responsabilità per incidenti sciistici)

Iº Forum Giuridico Europeo della Neve

Dai diritti della neve al diritto della neve

Bormio-Valtellina (Italia), 2-4 diciembre 2005

* RAMOS & ARROYO, Abogados – Paseo de Gracia 92 (Edificio La Pedrera) – 08008 Barcelona (España) – Tel.:

(+34) 934871112 – Fax: (+34) 934873562 – E-mail: [email protected] - Web: http://www.rya.es

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INDICE

I. INTRODUZIONE

1. L’impostazione del problema. Caratteristiche tecniche, sociologiche ed economiche e loro

ripercussione nel sistema di responsabilità civile

II. LEGISLAZIONE

2. La duplice disciplina normativa. Aspetti pubblico-amministrativi ed aspetti privatistici

3. L’organizzazione amministrativa. Federazione statale e Federazioni autonomiche

4. La disciplina privatistica relativa alla responsabilità negli incidenti sciistici

III. GIURISPRUDENZA SPAGNOLA IN MATERIA DI INCIDENTI SPORTIVI SCIISTICI

5. Ambito di applicazione

6. La responsabilità penale

6. 1. Sentenze penali di condanna

6. 2. Sentenze penali assolutorie

7. La giurisprudenza civile

8. Continua.- a) Cadute di sciatori non provocate

8. 1. Sentenze che assolvono da ogni responsabilità la stazione

8. 2. Sentenze favorevoli alla concessione di un risarcimento allo sciatore

9. Continua.- b) Collisioni o scontri con altri sciatori. La Sentenza del Tribunal Supremo del 22

ottobre 1992

9. 1. Sentenze favorevoli al risarcimento

9. 2. Sentenze contrarie al riconoscimento della responsabilità

9. 3. Demande contro la stazione

10. Continua.- c) Danni per collisioni contro oggetti

10. 1. Scontri con edifici (oggetti fissi)

10. 2. Collisioni con pali di segnalazione e gatti delle nevi (oggetti semifissi)

10. 3. Incidente provocati dall’uso di sistemi di risalita meccanici (oggetti mobili)

IV. CONCLUSIONI

V. BIBLIOGRAFIA

VI. ABBREVIAZIONI

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I. INTRODUZIONE

1. L’impostazione del problema. Caratteristiche tecniche, sociologiche ed economiche e loro

ripercussione nel sistema di responsabilità civile

Lo sci sportivo, inteso come attività sportiva anziché come mero spostamento sulla neve con dei

pattini, nacque in Spagna nell’inverno del 1908, precisamente sulle piste dei Pirenei catalani di Rasos de

Peguera. Ciò significa che, alla data di questo Forum (2/12/2005) mancano tre anni alla celebrazione del

primo centenario della sua esistenza.1 Partendo da questa data così remota, lo sviluppo dello sci in Spagna

è stato molto lento, infatti bisogna aspettare fino agli anni 80 e 90 del Ventesimo Secolo prima di poter

considerare lo sci un fenomeno di massa.

Innanzitutto, sarà opportuno ricordare alcuni dati statistici per situare la mia relazione nel suo

contesto socio economico. È noto che la Spagna, la cui superficie è di circa mezzo milione di chilometri

quadrati, è una potenza turistica mondiale. Il Paese ha una popolazione di 45 milioni di abitanti ed

accoglie 40 milioni di turisti all’anno. Questa posizione di leadership a livello turistico generale,

diminuisce vertiginosamente nel settore del turismo invernale. Sicuramente, né le montagne (Pirenei e

Sierra Nevada), né la quantità e la qualità della neve possono competere con altri Paesi europei che, come

l’Austria, la Francia, l’Italia e la Svizzera, ad esempio, vantano una grande tradizione e delle condizioni

geografiche e climatiche migliori. In ogni caso, i dati statistici riguardanti lo sport invernale in Spagna

sono tutt’altro che trascurabili.

Da una parte, vi sono ben 59 aree sciabili attrezzate aperte al pubblico, 2 anche se concentrate

soprattutto in Catalogna (30) ed Aragón (12).3 Nella stagione 2004 si sono registrati più di 6 milioni di

1 Com’è noto, lo sci sportivo nacque in Norvegia, verso la fine del XIX Secolo. Il Club di Kristiania fu fondato ad Oslo

nel 1877. Sulle Alpi, il primo Club francese, il Delfinato, fu costituito nel 1896. Solo nel 1924 venne fondata la FederazioneInternazionale di Sci (FIS), costituita proprio per organizzare, a Chamonix (Francia), le prime Olimpiadi Invernali. Nei primigiochi olimpici vennero ammesse solamente competizioni di sci nordico (sci di fondo e salto). In seguito, lo sci nordicoorganizzò i suoi primi campionati mondiali nel 1925, ma in occasione dei Giochi Olimpici del 1936 lo sci alpino venneammesso come disciplina sportiva.

2 Per usare la stessa espressione dell’art. 2 della legge italiana n. 363, di 24 dicembre 2003, “Norme in materia disicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo” (Gazzeta Ufficiale n. 3, del 5 gennaio 2004).

3 Cfr. http://www.revistaiberica.com/aventura/esqui. L’elenco delle località in cui si trovano le aree sciabili attrezzate ele piste o aree in cui è possibile praticare dello sci è il seguente: Almería: Bayarcal.- Asturias: Lena.- Barcelona: Castellar delRiu.- Burgos: Espinosa de los Monteros.- Cantabria: Cabezón de la Sal.- Gerona: Alp, Queralbs, Guils de Cerdanya, Setcases.-Huesca: Aisa, Anso, Aragnes del Puerto, Benasque, Fanlo, Panticosa, Sallent de Gallego, Valle de Hecho.- La Coruña: Pino.-La Rioja: Ezcaray.- Las Palmas: Eguise.- León: Ponferrada, Puebla de Lillo, Villablino.- Lérida: Alt Àneu, Naut Aran,Barruera, Espot, Esterri de Cardos, Lladorre, Lles, Montferrer y Castellbo, Coma y La Pedra, Rialp, Sort, Viella y Mijaran,

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sciatori, essendovi solo in Catalogna più di un milione di sciatori abituali. 4 Le aree sciabili includono 837

chilometri di piste dotate di segnalizzazione per tutti i livelli, 43 itinerari con 81 chilometri di percorsi, 9

half-pipe e snowpark per la pratica dello snowboard, 152 chilometri per lo sci di fondo ed un totale di

122.144 sistemazioni alberghiere. Sempre nel 2004 sono stati investiti 32 milioni di Euro per migliorare

impianti e servizi, ed adattarli alle persone disabili. Anche se finora la Spagna non ha ospitato le

Olimpiadi Invernali, nel 1996 nella Sierra Nevada (Granada) si è svolto il Campionato Mondiale di Sci

Alpino.

D’altra parte, gli indici di incidenti sciistici sono analoghi a quelli di altri Paesi. Secondo i dati

forniti da Intermundial Seguros, assicurazioni specializzate nel settore, il 6% degli sciatori si procura

qualche tipo di lesione sciando.5

Per formulare meglio i criteri giuridici che dovrebbero ispirare la regolamentazione dello sci,

occorre individuare le caratteristiche tecniche, sociologiche ed economiche fondamentali del fenomeno.

Brevemente le riassumero nei tre punti seguenti.

a) In primo luogo, dalla figura originaria dello sciatore montanaro ed escursionista si è passati ad

uno sciatore veloce, divoratore di piste. Lo sci tradizionale che si realizzava in libertà, soli o

con un gruppo ridotto di amici e come attività complementare rispetto all’alpinismo, è stato

sostituito dallo sci all’interno di piste delimitate, preparate, provviste di segnaletica e gestite da

imprese, le cosiddette aree sciabili attrezzate.

b) In secondo termine, come conseguenza del punto precedente, le tecniche dello sci sono

cambiate, così come i tipi di sci. Le piste sono più impegnative, gli sci sono più rapidi, e la

comparsa dello snowboard (la tavola da neve) ha rivoluzionato le regole di circolazione del

tradizionale sci alpino. Oggi, tutto è più rapido e di massa o collettivo e, di conseguenza, molto

più pericoloso. Basti pensare che persino il tradizionale berrettino di lana è stato sostituito da

un casco protettivo! 6

c) E per ultimo, le stesse piste di sci hanno aumentato la segnaletica (a volte con problemi di

visibilità o di interpretazione), le virate (pali di ferro), le risalite (singole o di gruppo), i mezzi

di spostamento meccanici (treni, funicolari), ed hanno aggiunto nuovi elementi per la

Josa i Tuixen.- Madrid: Rascafría.- Orense: Carballeda.- Palencia: Brañosera.- Salamanca: Peñaranda de Bracamonte.-Segovia: Cerezo de Arriba.- Teruel: Camarena de la Sierra, Valdelinares.

4 Cfr. dati forniti dalla Asociación Catalana de Estaciones de Esquí y Actividades de Montaña (ACEM).

5 V. http://www.consumer.es/web/es/viajes/derechos_del_viajero.6 Così all’art. 8.1 della legge italiana 363/2003, si prevede “Nell’esercizio della pratica dello sci alpini e dello

snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme allecaratteristiche di cui al comma 3”.

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produzione di neve (cannoni di neve, prodotti chimici che mescolati all’acqua mantengono la

temperatura prescelta), introducendo maggiori ostacoli alla libertà di movimento ed

aumentando, di conseguenza, il numero di incidenti provocati da questi stessi mezzi, con un

incremento anche dell’inquinamento (vi sono aree sciabili attrezzate in cui è proibito bere

l’acqua proveniente dalla neve artificiale, per evitare infezioni derivanti dai prodotti chimici

aggiunti per conservare il freddo della neve artificiale). È questo il trade off del progresso, pero

è facile intuire che se, da una parte, i cannoni di neve, i pali, le porte e le recinzioni di

segnalazione, etc., hanno aumentato la qualità e lo spazio disponibili, dall’altra, lo scontro dello

sciatore contro il cannone o il palo purtroppo ha avuto, a volte, delle conseguenze mortali.

Senza la neve artificiale del cannone, si graffierebbero gli sci e non si potrebbe sciare negli

ultimi 200 o 300 metri, ma si eviterebbe di scontrarsi con il cannone, soffrendo delle lesioni,

magari irreparabili.

Concludendo sulla base de i tre punti precedenti (presenza di aree sciabili attrezzate, sci di massa,

e sci come attività divenuta maggiormente rischiosa), vorrei formulare i tre criteri giuridici che

dovrebbero articolare una politica legislativa europea.

a) La prima, che fare dello sci non può più essere un’espressione della libertà individuale,

trattandosi invece di un’attività soggetta ad una disciplina normativa: deve esistere un

regolamento o un codice di circolazione (tra le varie previsioni: senso di marcia, precedenze,

obbligatorietà del casco, revisione e controllo dell’equipaggiamento tecnico, esame o titolo di

abilitazione, limitazioni di accesso a determinate piste in funzione dell’abilità o dell’esperienza

dello sciatore, etc.). 7

7 Come vedremo in seguito, in Spagna non esiste una legge né un regolamento che costituisca un codice di circolazione

per la pratica dello sci. Esiste la Guía Cívica del Esquiador, pubblicata dalla ACEM, che riunisce le Dieci Regole di Condotta

della Federazione Internazionale di Sci (FIS). L’idea centrale è rappresentata dal concetto di rischio inerente allo sci e, diconseguenza, dalla necessità di accrescere la diligenza o le misure di precauzione per evitare incidenti propri e altrui. Indefinitiva, la condotta dello sciatore deve corrispondere ad una pratica dello sci adatta o compatibile con le sue capacità,tecnica e capacità.

D’altra parte, le aree sciabili attrezzate di sci spagnole membri di ATUDEM approvarono l’11 luglio 2003, un nuovoRegolamento di Funzionamento delle Stazioni di Sci, che insiste nell’idea dell’assunzione del rischio da parte dello sciatore,rendendolo responsabile degli incidenti quando pratica dello sci al di sopra delle sue capacità, possibilità tecniche o perizia. Indefinitiva, si imputa la responsabilità in base al criterio della negligenza.

Per il suo interesse, riportiamo di seguito l’articolo 6º, che dice letteralmente:

Art. 6º.- 1. L’utente che accede ad una Stazione di Sci accetta che si tratta di uno sport la cui pratica implica dei

rischi, che possono aumentare in funzione di diversi fattori, come le condizioni meteorologiche, la neve, il livello tecnico

e il grado di stanchezza dell’utente, il comportamento degli altri utenti, il materiale impiegato, etc.

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b) Gli incidenti possono essere imputati non solo allo sciatore che soffre il danno (criterio

tradizionale) ma agli stessi gestori delle aree sciabili o ad un terzo, che non ha rispettato le

norme di sicurezza e circolazione.

c) Lo sciatore non può ignorare che quella che svolge è un’attività che implica un rischio, per sé e

per gli altri, che egli assume volontariamente, da cui la necessità di esigere la stipulazione di

un’assicurazione obbligatoria, per lo meno di un’assicurazione di responsabilità civile nei

confronti di terzi. Tali riflessioni riguardanti l’assicurazione devono essere applicate anche alle

aree sciabili attrezzate.

II. LEGISLAZIONE

2. La duplice disciplina normativa. Aspetti pubblico-amministrativi ed aspetti privatistici

La disciplina legale dello sci in Spagna presenta due aspetti. Da una parte, la cosiddetta

regolamentazione amministrativa; cioè quella che fa riferimento all’ambito giuridico dell’organizzazione,

struttura e promozione dello sport invernale, inteso come un’attività agonistica. Dall’altra, la

regolamentazione privatistica; vale a dire le norme giuridiche che disciplinano le conseguenze degli

incidenti e le lesioni sportive. Questa dicotomia deriva dai due modi in cui si fa dello sci: quello che si

svolge a livello agonistico, sia professionale che amatoriale, e quello che fa qualsiasi persona in un

contesto meramente ludico, per passatempo o svago.8

Tralasciando la disciplina relativa alle aree sciabili che, ovviamente, sono soggette a norme

diverse e la cui giurisdizione è affidata ai tribunali amministrativi, e limitando il discorso allo sci

agonistico, sia professionale che amatoriale, la legislazione si basa su di una duplice regolamentazione,

statale ed “regionale o autonomica”. La ragione di questa duplicità va ricercata nella configurazione

costituzionale dello Stato spagnolo, che si articola in Comunità Autonome (di seguito “CCAA”). Per

questa ragione, la Costituzione del 1978 assegna e distribuisce le competenze tra l’Amministrazione

centrale dello Stato e le CCAA. In particolare, lo sport è una materia la cui competenza esclusiva spetta

2. La Stazione non dispone di mezzi con cui controllare il livello tecnico degli utenti, per cui essi saranno gli unici

responsabili delle conseguenze derivanti dalla scelta di una discesa non adatta al loro livello.

8 Lo sci come svago non è regolato dal punto di vista legale. Un caso diverso è il fatto che, in seguito ad un incidente, acausa delle lesioni prodotte o da un terzo o dal cattivo funzionamento degli impianti delle stazioni di sci, lo sciatore vittimadell’incidente si rivolga alla giurisdizione ordinaria reclamando il risarcimento dei danni. Di questo importante aspetto,regolato dalla legislazione civile e oggetto di numerose decisioni giurisdizionali, ci occuperemo ampiamente nella presenterelazione.

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alla Comunità Autonoma, salvo che si tratti di competizioni sportive a livello statale, o che interessano

più di una Comunità Autonoma, nel qual caso la competenza spetta all’Amministrazione Centrale.9

3. L’organizzazione amministrativa. Federazione statale e Federazioni autonomiche

Di conseguenza, dal punto di vista dell’organizzazione amministrativa bisogna distinguere:

a) La Real Federación de Deportes de Invierno (FEDI), che è un ente statale e competente su tutto

il territorio nazionale, e le Federazioni Autonomiche di Sport Invernali, che sono 13 nonostante le CCAA

siano 17. La FEDI è un’entità privata, senza fini di lucro, dotata di risorse proprie per il raggiungimento

dei suoi fini, è regolata da statuti propri, fermo restando l’applicazione della Legge n. 10, del 15 ottobre

1990 (“Ley del Deporte”) e del R.D. n. 1835 del 20 dicembre 1991 (“Real Decreto de Federaciones

Deportivas Españolas”)10. La sua sede sociale si trova a Madrid ed essa rappresenta la Spagna nelle

attività e nelle competizioni sportive ufficiali di carattere internazionale, oltre a rappresentare gli sportivi

spagnoli in competizioni all’estero.11

L’obiettivo fondamentale della Legge 10/199012 è disciplinare l’ambito giuridico in cui deve

essere realizzata la pratica sportiva a livello statale, con particolare attenzione nei confronti delle

Federazioni sportive spagnole, che sono delle associazioni di natura giuridica privata, a cui la legge

attribuisce l’esercizio di funzioni pubbliche di carattere amministrativo.13

9 Cfr. l’Art. 148.1.19 della Costituzione spagnola (di seguito: “CE), che dice: “1º.- Le CCAA potranno assumere delle

competenze nelle seguenti materia: 19. Promozione dello sport e di un giusto impiego del tempo libero”. Ciononostante, l’art.43.3 stabilisce con carattere generale che “I poteri pubblici stimoleranno l’educazione fisica e lo sport. Inoltre agevoleranno

un giusto impiego del tempo libero”. La combinazione di entrambe le disposizioni spiega il fatto che la disciplina sia duplice,perché sia l’Amministrazione centrale che quelle autonomiche non hanno rinunciato ai loro rispettivi ambiti di competenze.

Non è necesario dire che tutte le CCAA, senza eccezioni, hanno assunto la competenza in materia di sport nell’ambitodella loro rispettiva Comunità.

10 Cfr. EDL 1991/16026.

11 La FEDI (web: rfedi.es; e-mail: [email protected]) a sua volta è membro della Federazione Internazionale di Sci (FIS)(www. fis-ski.com).

12 Legge n. 10, del 15 ottobre 1990, Ley del Deporte (BOE n. 249, del 17 ottobre).

13 La RFEDI ha i suoi propri statuti – modificati mediante risoluzione del ( RCL 1993\3280 )- ed in essi vengonoregolati tra le altre cose il Regime disciplinare e di competizione. L’organo incaricato di applicare il regime disciplinare è ilComitato Statale di Disciplina Sportiva e Competizione (CEDDC), in base al Regolamento di Disciplina Sportiva approvatodalla Commissione Delegata. Il CEDDC è composto da 4 membri, due laureati in Diritto, e adotta le decisioni permaggioranza, mentre la risoluzione in caso di parità spetta al presidente. Inoltre, il Comitato è competente in relazione airicorsi interposti contro le decisioni dei Club, in materia di disciplina sportiva, sempre che tale competenza non siariconosciuta agli organi disciplinari delle rispettive Federazioni Autonomiche. È competente anche riguardo ai ricorsiinterposti contro delle decisioni dei Comitati Disciplinari delle Federazioni Autonomiche, quando non viene previsto un altroricorso nella legislazione interna della rispettiva Comunità. Si può presentare un ricorso contro le risoluzioni del Comitatopresso il Comitato Spagnolo di Disciplina Sportiva (un organo del Consejo Superior de Deportes), le cui decisioni

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In base all’art. 2º, le modalità sportive, e le corrispondenti specialità, la cui promozione e

sviluppo spetta alla RFEDI, sono le seguenti: a) Modalità sulla neve: Sci Alpino. Sci di Fondo e

Biathlón. Salto con gli Sci. Sci Artistico ed Acrobatico. Snowboard. b) Modalità su Ghiaccio: Hockey

su Ghiaccio. Pattinaggio Artistico e Corse su Ghiaccio. Bobsleigh e Luge.

b) Quando la competizione si svolge esclusivamente nell’ambito di una Comunità Autonoma, si

applicano le leggi ed i regolamenti autonomici e l’autorità superiore è la Federazione della Comunità

Autonoma. Tutte le federazioni autonomiche hanno degli statuti propri, e logicamente non in tutte le

CCAA vi sono delle Federazioni di sport invernali.14

4. La disciplina privatistica relativa alla responsabilità negli incidenti sciistici

In Spagna non esiste una legge speciale che regoli la responsabilità derivante da incidenti sulla

neve.15 Di conseguenza, i tribunali ricorrono alle norme generali, penali o civili, in materia di

responsabilità.

Quando si tratta di fattispecie penali, è applicabile l’art. 621 del Codice penale vigente del 1995,

che contempla il reato di lesioni imprudenti16. Poiché si tratta di una contravvenzione penale leve ( falta),

concludono la via amministrativa o piuttosto federativa. Contro questa risoluzione amministrativa, si apre la viagiurisdizionale, innanzi ai Tribunali amministrativi.

Per ciò che riguarda la struttura della RFEDI, gli organi di rappresentanza sono tre, l’Assemblea Generale, laCommissione delegata e il Presidente della RFEDI. L’Assemblea Generale è composta dai Presidenti delle FederazioniAutonomiche e, eventualmente, dai Delegati della RFEDI nelle CCAA in cui non vi sia una Federazione Autonomica. IlPresidente della RFEDI è l’organo esecutivo che detiene la rappresentanza legale e la direzione economica, amministrativa esportiva. La carica, elettiva, dura 4 anni. Cfr. RCL 1996\47 e Risoluzione del Consejo Superior de Deportes del 20 dicembre1995 (BOE nº 6, 6 gennaio 1996, pag. 461).

14 Anche se la Spagna è costituita da 17 CCAA, esistono 13 Federazioni autonomiche di Sport Invernali, precisamente:Andalucía, Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla-León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Valencianoe País Vasco. È facile comprendere che per ragioni climatiche non vi è una Federazione nelle CCAA delle Baleares, Canarias(anche se esiste una pista praticabile in Eguise, Las Palmas), Castilla-La Mancha ed Extremadura.

Per esempio, in Catalogna esiste la Federación Catalana de Esports de Hivern (FCEH), disciplinata dalla Legge n. 8del 7 aprile 1988 (Llei de L’Esport de Catalunya), e dal Decreto n. 70 del 22 marzo 1994. La FCEH possiede uno statutoproprio e dei regolamenti specifici. (ViDott. www.fceh.org).

15 E non essiste nemmeno una legge come l’italiana. La Legge 24 dicembre 2003, nº 363, Norme in materia disicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo” (Gazzeta Ufficiale n. 3, del 5 gennaio 2004). Questa leggeparla soltanto della responsabilità civile (che non penale) dei gestori delle aree sciabili attrezzate (ex art. 4).

16 Approvato mediante Legge Organica n. 10, del 23 novembre 1995, L.O. del Código Penal (BOE nº 281, del 24novembre 1995; corretta nel BOE nº 54, del 2 marzo 1996).

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e non di un reato (delito), la pena è di solito una multa compresa tra uno e due mesi, secondo il criterio di

6 Euro al giorno.17

In materia di responsabilità civile si applica l’art. 1902 del Codice Civile, relativo alla

responsabilità extra-contrattuale, che dice testualmente:

“Colui che per azione o omissione provoca un danno ad un’altra persona, per colpa o

negligenza, è tenuto a riparare il danno causato”.

Desidero sottolineare che tale disposizione non ha subito modificazioni dal momento della sua

redazione originale nel 1898, quando venne approvato il Codice Civile vigente18.

III. GIURISPRUDENZA SPAGNOLA IN MATERIA DI INCIDENTI SPORTIVI SCIISTICI

5. Ambito di applicazione

Se l’esame della legislazione precedentemente citata è utile per offrire una visione dell’ambito

normativo in termini generali, e spiegare al tempo stesso la peculiare struttura del sistema regionale (sic.

autonomico) spagnolo, maggiore interesse presenta, visti gli obiettivi di questo Congresso, l’esposizione

delle decisioni adottate dai Tribunali spagnoli riguardo ai danni ed alle lesioni degli sciatori. La casistica

non è molto abbondante, ma il materiale è comunque sufficiente per elaborare dei principi che spieghino

il funzionamento del sistema di responsabilità civile per incidenti sciistici.

Resta inteso che si tratta di casi in cui l’azione legale viene intrapresa nell’ambito privato. Non si

tratta, pertanto, di reclami in competizioni sportive, ma di esporre la casistica degli incidenti, i danni

provocati e i criteri seguiti dai Tribunali per riconoscere o rifiutare il risarcimento richiesto.

6. La responsabilità penale

Lo studio della Giurisprudenza spagnola sulla responsabilità per incidenti sciistici può essere

classificata in due blocchi: la responsabilità penale e la responsabilità civile.

17 Nel testo originale spagnolo, uso i termini “falta” e “delito”, che ho tradotto come “contravvenzione penale” e

“delitto penale”, rispettivamente. Ambedue costituiscono violazione della legge penale, e quindi la responsabilità è criminale.La differenza fra “delito” e “falta” è la gravità della condotta, e quindi della pena, più leve nella “falta” (contravvenzione) epiù severa nel delitto. L’art. 13 definisce il reato (delito) come la contravvenzione che la legge (penale) punisce con una penagrave (delito grave) o meno grave (delito menos grave), mentre la falta pur essendo una contravvenzione viene punita con unapena lieve. Cfr. I reati (delitos) sono regolati nel Libro II (arts. 138 a 616) e le contravvenzioni (faltas) sono regolate nel LibroIII (arts. 617 a 639).

18 Sono state approvate delle leggi speciali sulla responsabilità civile extracontrattuale in determinati settori (nucleare,veicoli di circolazione, caccia, pesca e navigazione aerea) che non sono applicabili in questi casi. Solamente possono essereapplicati, riguardo al traffico di massa e alla responsabilità per danni, gli artt. 25-29 della Legge n. 26 del 19 luglio 1984, Ley

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (BOE nº 176, del 24 luglio), e la Legge n. 22, del 6 luglio 1994,sulla responsabilità per i danni derivanti da prodotti difettosi (BOE nº 161, del 7 luglio).

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In particolare abbiamo selezionato un totale di sessantadue (62) sentenze: dodici (12) sentenze

pronunciate da Tribunali penali e cinquanta (50) sentenze pronunciate da Tribunali civili.19

Gli incidenti sciistici sono generalmente di natura civile, e solo eccezionalmente di natura penale.

A questo proposito è opportuno ricordare che, nell’ordinamento giuridico spagnolo, dalla responsabilità

penale deriva sempre una responsabilità civile, ma non viceversa.20 Va sottolineato, inoltre, che non tutte

le sentenze penali assolutorie implicano automaticamente l’esclusione della responsabilità civile. Si tratta,

come è ben noto, di azioni e responsabilità distinte, benché vi sia una relazione complessa tra di esse.

Basti citare, a titolo di esempio, la pregiudizialità dell’azione penale rispetto a quella civile ed il principio

secondo cui i fatti dichiarati provati nel processo penale sono vincolanti nell’ambito civile. Però solo i

fatti, non la natura della responsabilità. L’azione penale e l’azione civile, derivante da un delitto o da una

contravvenzione, hanno natura giuridica distinta.

L’esame della giurisprudenza penale permette di anticipare le conclusioni seguenti.

a) In primo luogo, le sentenze penali di condanna sono molto scarse. Se ne contabilizzano solo 3 nel

periodo compreso tra il 1996 e il 2005.

b) In secondo luogo, si nota un aumento dei processi penali, anche se, come si è già detto,

normalmente si concludono con una sentenza assolutoria. Ciononostante, nel processo penale, i

fatti che si dichiarano provati sono vincolanti nel processo civile di responsabilità civile.

c) In terzo luogo, anche se l’istruzione della causa spetta al Tribunale Penale di Primo Grado

(“Juzgado Penal de 1ª Instancia”), che quasi sempre dichiara l’archiviazione degli atti,

paralizzando pertanto la continuazione del procedimento, le Corti d’Appello (“Audiencias

Provinciales”) sono maggiormente disposte a revocare la risoluzione di archiviazione ed esigono

di proseguire l’istruzione, fino alla celebrazione del processo, anche se di solito – come si è detto

– si conclude con una sentenza assolutoria. Il fine ultimo è chiarire, nell’ambito del processo

penale, se l’incidente di sci costituisce o meno una contravvenzione (falta) o un reato (delito). 21

19 In particolare, cinque (5) Sentenze spettano alla Corte di Cassazione (Tribunal Supremo) , e le trentotto (38) restanti

alle Sentenze pronunciate dalle Corti di Appello (Audiencias Provinciales). Si tratta ovviamente di sentenze pronunciate inmateria di responsabilità civile derivante da incidenti sciistici.

20 Art. 116.- 1. Ogni persona responsabile penalmente per un delitto o un reato lo è anche civilmente se dal fatto

derivano dei danni o pregiudizi. Ovviamente, perché vi sia una responsabilità civile devono essere stati provocati dei danni,elemento essenziale nel concetto di responsabilità civile. Il Codice Penale spagnolo vigente è stato approvato mediante laLegge Organica n. 10, del 23 novembre 1995, L.O. del Código Penal (BOE nº 281, del 24 novembre 1995).

21 Vid. Supra nota 14

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d) In quarto luogo, e come conclusione, possiamo dire che i Tribunali spagnoli non sono favorevoli a

trattare penalmente gli incidenti sciistici, dato che il sistema penale si basa sul principio della

presunzione di innocenza, impone l’onere della prova a chi accusa e il suo fine ultimo non è il

risarcimento economico della vittima. 22E per questo che, le fattispecie corrispondono meglio con

lo schema della responsabilità civile.

5.1. Sentenze penali di condanna

In ogni caso, nel periodo della rassegna (1996-2005), le sentenze penali di condanna sono tre.

1. La Sentenza della Corte di Appello (Audiencia Provincial) (in seguito: “SCA”) di Huesca del 16

luglio 2002 condannò penalmente uno sciatore, imponendogli una multa di 30 giorni, per un

importo di 6.- Euro al giorno. I fatti provati, e costitutivi dal punto di vista penale di un reato di

lesioni per imprudenza (reato colposo), furono i seguenti. Lo sciatore che scendeva a gran velocità

lungo un percorso di scarsa visibilità, in cui era impossibile reagire per evitare collisioni con altri

sciatori, investì una ragazzina di 7 anni, che si trovava nella parte inferiore della pista,

provocandole la rottura della clavicola e la paralisi del braccio sinistro con sequele permanenti.

Oltre alla citata condanna penale, venne condannato a pagare un risarcimento, a titolo di

responsabilità civile sussidiaria, di 138.077.- . 23

2. La SCA di Huesca del 14 aprile 2003, condannò, allo stesso modo, uno sciatore che commise un

reato di lesioni per imprudenza lieve. Gli impose una multa di 20 venti giorni, per un importo di

6.- al giorno e la responsabilità civile sussidiaria pari ad un importo di 11.594.- . L’imprudenza

penale fu determinata dal fatto che lo sciatore scendeva con una tavola da neve o snowboard ed

investì il denunciante, che si trovava fermo al margine della pista. La stazione di Cerler venne

assolta.24

3. La SCA di Teruel (Sezione 1ª) del 14 aprile 2005, emise una condanna per un reato contro il

patrimonio, e cioè per appropriazione indebita, sanzionata dall’art. 623.4 del Codice penale. 25

Non si tratta di una sentenza sulla responsabilità penale per imprudenza derivante da un incidente,

ma di una condanna penale basata sul fatto che il condannato si era appropriato di tre paia di

22 Naturalmente questi principii si applicanno a tutti tipi di delitti (reati gravi, meno gravi e reati colposi) ed anche a lecontravvenzioni semplici (faltas).

23 JUR 2002\227655. Ricorso d’appello n. 28/2002. Condanna civile a 138.077 . Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott.Antonio Angós Ullate.

24 JUR 2003\143471. Ricorso n. 15/2003. Condanna civile di 11.594 . Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Antonio AngósUllate.

25 Tecnicamente è una contravvenzione penale (falta) e non un reato (delito). Vid. supra nota 14

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scarponi e di tre paia di sci noleggiati per uso giornaliero in una stazione di sci. Penalmente gli

venne imposta una multa di due mesi per un importo giornaliero di 6.- , fermo restando la

possibilità di un’azione civile per esigere l’importo corrispondente al valore provato degli oggetti

indebitamente sottratti.26

5.2. Sentenze penali assolutorie

La rassegna di alcune sentenze assolutorie in materia penale presenta forse un interesse maggiore

rispetto a quella delle sentenze di condanna. 27 Per esigenze di brevità ci limitiamo ad esporre,

sinteticamente, un riassunto dei fatti e dei fondamenti giuridici.

1. La SCA di Girona del 17 luglio 2002, assolse il responsabile della stazione sciistica della Masella

per le lesioni sofferte da uno sciatore che si scontrò con le barriere laterali di protezione della

pista. Il denunciante sosteneva che era stato commesso per lo meno un reato penale per

imprudenza lieve, dato che la cosiddetta “protezione” era costituita da alcune travi taglienti e

senza protezione. Lo sciatore era scivolato involontariamente sulla pista e si era scontrato con la

palizzata, che gli aveva provocato un taglio trasversale nel polpaccio.28

2. La SCA di Girona del 6 settembre 2002, assolse penalmente un’istruttrice che provocò dei danni

ad un’altra sciatrice esperta, anche se non professionista. Lo scontro si produsse mentre scendeva

lungo le piste della stazione di sci “La Molina”. Risultò provato che entrambe le sciatrici erano

esperte, la visibilità buona, la giornata soleggiata e la neve in perfette condizioni, mentre invece

non fu accertato alcun tipo di imprudenza da parte dell’istruttrice che provocò lo scontro.29

3. La SCA di Girona del 3 dicembre 2002 assolse l’istruttore e il direttore della stazione da ogni

responsabilità di carattere penale. I fatti sono i seguenti. Un bambino di sette anni risaliva la pista

insieme ad un’amica di tredici anni in seggiovia, seguiti a loro volta dall’istruttore di entrambi che

occupava il seggiolino successivo. Nella stazione intermedia, i bambini cercarono di scendere, ma

26 Cfr. JUR 2005/102755. SCA Teruel nº 8/2005 (Sezione 1ª), del 14 aprile. Relatore Ill.ma Sig.ra Mag. Dott.ssa María

Teresa Rivero Blanco.

27 La spiegazione è dovuta al fatto che le sentenze delle Corti d’Appello sono più numerose e più elaborate. Nellamaggioranza dei casi, i giudici di primo grado chiudono la causa con un decreto di archivio (auto de archivo), senza quindiportare avanti tutto il processo. Questa decisione è normalmente appellata, e le Corti d’Appello revocano la decisione delGiudice di primo grado, e riaprono la causa per determinare se veramente i fatti hanno o meno conseguenze di natura penale.E’ anche vero che nella maggioranza dei casi si finisce con una sentenza assolutoria. In definitiva, dal punto di vista pratico siarriva allo stesso risultato.

28 JUR 2002\270922. Ricorso d’appello n. 24/2002. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Miguel Pérez Capella.29 JUR 2003\22709. Ricorso n. 238/2002. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Miguel Pérez Capella.

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disgraziatamente un cordoncino dell’impermeabile si agganciò al seggiolino, facendo sì che il

bambino non potesse scendere. Quando l’addetto bloccò il seggiolino, il bambino rimase appeso

per il cordoncino e poi cadde da un’altezza di quattro metri. L’accusa sosteneva che se ci fossero

state delle reti di protezione si sarebbe potuto evitare l’incidente, e inoltre fondava la negligenza

sul fatto che il minorenne non era continuamente accompagnato dall’istruttore, che avrebbe

dovuto sedersi insieme a lui sullo stesso seggiolino.30

4. La SCA di Granada del 3 aprile 2003 esonerò da ogni responsabilità il direttore delle piste di

Sierra Nevada perché i denuncianti, che soffrirono delle gravi lesioni, mantennero una condotta

negligente andando tutti e tre insieme su di una stessa slitta. La collisione con un palo di

segnalazione del livello della neve fu una conseguenza della loro imperizia, non del

comportamento del responsabile della stazione.31

5. La SCA di Segovia del 14 aprile 2003, assolse penalmente il direttore delle piste della stazione di

Navacerrada per le lesioni sofferte da un istruttore che si scontrò con il pilone della sciovia di una

pista che da cinque anni era chiusa e non preparata per la pratica dello sci. L’istruttore, le cui

lesioni furono così gravi da inabilitarlo allo svolgimento del suo lavoro, era entrato nella pista

saltando una rete che ne bloccava l’accesso.32

6. La SCA di Granada del 7 ottobre 2002 assolse l’istruttrice ed il direttore della stazione (area

sciabile) di Sierra Nevada accusati di un delitto di lesioni colpose. Si trattava di uno sciatore che

rimase paralizzato in seguito alla caduta lungo un terrapieno, situato fuori dalle piste. La vittima

era una sciatrice esperta che, insieme ad altri sciatori, aveva ingaggiato un’istruttrice per praticare

dello sci fuori pista. Ovviamente, il gruppo entrò nella zona saltando il recinto di segnalazione,

poiché in caso contrario non avrebbe potuto sciare fuori pista, che era ciò che avevano accordato.

La sciatrice scivolò su di una zona ghiacciata, cadendo nel terrapieno e, durante la caduta ricevette

dei colpi di varia considerazione in seguito ai quali rimase paralizzata. La Sentenza afferma che la

sciatrice esperta assunse un rischio non attribuibile né all’istruttrice né al responsabile della

stazione.33

7. La SCA di Huesca (Sezione 1ª) del 31 gennaio 2005 emise una sentenza assolutoria dall’accusa di

lesioni per imprudenza dell’art. 621 del Codice penale, imponendo le spese processuali di ufficio

30 JUR 2003\64201. Ricorso d’appello n. 306/2002. Relatore Ill.mo. Sig. Mag. Dott. Miguel Pérez Capella.31 JUR 2003\200102. Ricorso d’appello n. 14/2003. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Carlos Rodríguez Valverde.32 JUR 2003\188498. Ricorso d’appello n. 46/2003. Relatore Ilma. Sig.ra. Mag. Dott.ssa Mª José Villalain Ruiz.33 ARP 2002/721. Ricorso d’appello n. 180/2002. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Eduardo Rodríguez Cano.

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alla querelante-ricorrente. La Corte di Apello (Audiencia Provincial) conferma la Sentenza del

Tribunale che respinse sia l’imposizione della pena di due mesi di multa per un importo di 6.- al

giorno, che il risarcimento di 11.770.- per le lesioni sofferte, perché non si riuscì a provare che

la “buca”, o sprofondamento improvviso del terreno, fosse la causa delle lesioni. Furono

l’imperizia dello sciatore, che non fu capace di affrontare le difficoltà di un terreno irregolare, con

poca neve e ghiacciato, e non la cura e la manutenzione delle piste, il fattore che provocò

l’incidente. Lo sciatore deve assumere il rischio che suppone la pratica dello sci. E inoltre non

venne accertato che la stazione avrebbe dovuto segnalare con una recinzione tale buca, o ripararla,

perché non si poté provare che esistesse tale buca nel terreno. In ogni caso, l’imperizia in ambito

penale deve essere superiore a quella che si richiede nell’ambito della responsabilità civile.34

8. La SCA di Huesca dell’8 luglio 2005, emise sentenza assolutoria dalla responsabilità penale per

un possibile reato di lesioni per imprudenza. Il denunciato, oltre a querelare lo sciatore che gli

aveva provocato le lesioni, denunciò anche la Federazione Aragonese di Sport Invernali, e le

rispettive compagnie di assicurazione. L’incidente avvenne quando il denunciato, che stava

seguendo una lezione di sci, esattamente come il denunciante, che però si trovava in un altro

gruppo, si scontrò con la vittima, provocandogli delle lesioni di diversa entità. Anche se la vittima

si trovava più in basso, la Sentenza non riconosce la responsabilità del denunciato perché non

venne provato al di là di ogni dubbio che il denunciato stava scendendo lungo la pista di sci. La

Corte disse testualmente che “non fu possibile provare l’imprudenza del querelato e quindi deve

essere assolto perché nell’ambito penale prevale il principio della presunzione di innocenza”. 35

7. La giurisprudenza civile

Gli incidenti di sci, oltre a dare origine al materiale giurisprudenziale citato, hanno dato ben più

lavoro ai tribunali civili spagnoli. Un esame approfondito di questo ricco materiale giurisprudenziale,

costituito da quasi una cinquantina di sentenze, consente di trarne le seguenti conclusioni:

a) In primo luogo, la dottrina giurisprudenziale civile si fonda sul “principio di assunzione del

rischio”. Ciò significa, in altre parole, che lo sciatore vittima di un incidente, che soffre delle

lesioni o dei danni fisici, come conseguenza della pratica dello sci deve assumere, in linea di

principio, tali danni, poiché si presume che accetta volontariamente un’attività rischiosa. Perciò,

se intende imputare la responsabilità ad un terzo (la stazione di sci o un altro sciatore), deve

34 SCA Huesca nº 16/2005/92452. Ricorso n. 8/2005. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Santiago Serena Puig.35 JUR 2005/180184. SCA Huesca Ricorso n. 48/2005. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Antonio Angós Ullate.

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provare che egli (la vittima) ha agito con la dovuta diligenza; vale a dire, in base ai parametri, test

o standard di perizia, tecnica o abilità, necessari all’utilizzazione degli sci in modo sicuro. In ogni

caso, per poter valutare la colpa o negligenza (assenza di diligenza) bisognerà tener conto delle

caratteristiche concrete di ogni caso (età dello sciatore, attrezzatura, condizioni meteorologiche,

livello di difficoltà della pista, etc.). Torneremo in seguito su codesto importante quesito.

b) In secondo luogo, i casi sottoposti al giudizio dei Tribunali sono molto eterogenei, però possono

essere classificati in tre categorie distinte: i) cadute di sciatori; ii) collisioni o scontri tra sciatori; e

iii) collisioni contro oggetti fissi (edifici e casette), semifissi (pali segnaletici e recinzioni), o

mobili (risalite meccaniche e gatto delle nevi).

c) In terzo luogo, le decisioni giudiziarie mostrano una percentuale leggermente superiore favorevole

all’accoglimento delle domande, riconoscendo così un risarcimento allo sciatore leso o ferito. In

particolare, su di un totale di quarantacinque (45) sentenze, venticinque (25) concedono il

risarcimento, e venti (20) lo rifiutano. Vale a dire che il 55% delle sentenze sono di accoglimento,

contro un 43% avverso alla concessione del risarcimento.

d) In quarto luogo, la dottrina giurisprudenziale applicata nei casi di danni provocati da collisioni con

oggetti fissi, semifissi e mobili – cioè, rispettivamente, casette e cannoni di neve, pali di

segnalazione e risalite meccaniche -, ha avuto un effetto positivo e favorevole alla prevenzione

poiché le aree sciabili attrezzate hanno risposto, installando, da una parte, protezioni morbide, e

dall’altro, annunci, cartelloni e segnali di precauzione come “pericolo”, “solo per sciatori esperti”,

“pista pericolosa”, etc., che ovviamente contribuiscono ad uno sci più sicuro.

8. Segue.- a) Cadute di sciatori non provocate

Il primo gruppo di sentenze si riferisce a lesioni provocate da cadute degli stessi sciatori.

Naturalmente, il fatto determinante è l’assenza di collisioni, sia tra sciatori che contro oggetti. Lo sciatore

scia da solo e si fa male quando cade da solo. Ovviamente, le domande si presentano quando lo sci viene

praticato in una stazione di sci e colui che ha sofferto la lesione ritiene che la caduta è avvenuta per colpa

della stazione. In particolare di solito viene allegata la negligenza della stazione nella cura e nel

mantenimento delle piste, soprattutto per averle aperte in situazioni di pericolo. Secondo le domande, la

diligenza della stazione consigliava di non aprire la pista, poiché la nebbia, le lastre di ghiaccio, le pietre,

e perfino la scarsità della neve aumentavano inutilmente la situazione normale di rischio. In definitiva, la

caduta è imputabile, secondo gli sciatori-parte attrice, alla stazione.

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Ciononostante, il criterio preponderante della giurisprudenza è contrario al risarcimento, con

conseguente assoluzione nella maggioranza dei casi delle aree sciabili attrezzate, non essendo stata

constatata della negligenza per il mero fatto di essere competenza delle stazioni il mantenimento delle

piste, o per non aver adottato la decisione di chiuderle. Come regola generale, i Tribunali ritengono che la

caduta dello sciatore è avvenuta per colpa sua, perché sciava con una perizia insufficiente. Naturalmente,

nemmeno il caso fortuito o la mera fatalità sono un fattore che giustifica l’attribuzione della

responsabilità alla stazione. Lo sciatore deve assumere le conseguenze della caduta poiché lo sci è uno

sport rischioso.

In ogni caso, esporremo alcuni dei casi più frequenti, evidenziando due gruppi di sentenze: a)

quelle che assolvono da ogni responsabilità la stazione, e b) quelle favorevoli alla concessione di un

risarcimento allo sciatore.

8. 1. Sentenze che assolvono da ogni responsabilità la stazione

1. La Corte di Appello di Girona pronunciò il 2 febbraio 1996 una Sentenza nella quale respinse la

domanda dei genitori di una giovane che perse la vita mentre sciava nella stazione di Vallter. La

morte – afferma la Sentenza – non fu determinata da una manutenzione insufficiente delle piste,

ma bensì da una caduta fortuita, con conseguenze mortali per la sciatrice.36

2. Il medesimo criterio favorevole all’assoluzione della stazione, in questo caso quella di Candanchú

(Pirenei di Lérida), venne seguito dalla Corte di Appello di Huesca nella Sentenza del 18 febbraio

1997. L’attore cadde e si fece male, sciando in una pista nera. La Corte di Appello respinse la tesi

dello sciatore, che sosteneva vi fosse della negligenza da parte della stazione poiché “non c’erano

reti di protezione lungo i margini di tutta la pista”. Al contrario, lo sciatore assunse il rischio

rappresentato dalla pista nera e dalla mancanza delle reti di protezione, soprattutto trattandosi di

uno sciatore esperto.37

3. Nella Sentenza della Corte di Appello di Granada del 27 giugno 2001, l’attore scivolò e cadde su

di una pista rossa coperta da neve gelata, riportando delle lesioni di diversa considerazione.

Durante il processo venne accertato che lo sciatore si era tolto gli sci per aiutare un altro sciatore

caduto. La Corte di Appello) si pronunciò contro l’attore poiché ritenne, da un lato, che la stazione

36 Actualidad Civil (AC) 1996\440. Atti d’appello n. 269/1995. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. José Isidro Rey

Huidobro.37 Actualidad Civil (AC) 1997\355. Atti d’appello n. 66/1996. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Ángel Iribas Genua.

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di Sierra Nevada (Granada) non fu negligente rispetto alle cause dell’incidente, e dall’altra, che

l’attore invece fu negligente togliendosi gli sci in una zona ghiacciata.38

4. La Sentenza della Corte di Appello (Audiencia) di Madrid del 22 dicembre 2001, rigettò la

domanda degli eredi di uno sciatore deceduto a causa dell’impatto contro alcune rocce situate

fuori dalla pista. Lo sciatore scendeva lungo le piste della stazione di Valdesquí (in provincia di

Madrid), a gran velocità ed entrò in una zona di separazione tra piste in cui la neve non era

battuta. Gli si staccarono gli sci, saltò in aria e ricadde a terra, sbattendo la testa contro delle rocce

situate fuori pista e perdendo tragicamente la vita. Anche se la pista era segnalata con dei pali,

questi non impedivano l’accesso alla pista, né vi erano reti o barriere protettive. Il Tribunale

ritenne che non si può chiudere la montagna, rivertendo le condizione di normalità la presenza di

alberi o sassi nelle zone fuori pista, elementi questi, da soli, non sono sufficienti per determinare

la responsabilità in caso di incidente39.

5. La Corte di Appello di Huesca, nella sua Sentenza del 18 febbraio 2002, assolse la stazione di

Candanchú dall’accusa di responsabilità per i danni sofferti da uno sciatore che cadde lungo una

discesa fuori dalla pista, e, una volta fuori pista, andò a sbattere contro delle rocce.40

6. La Sentenza della Corte di Appello di Huesca, del 18 febbraio 2003, respinse la domanda per

danni riportati da un veicolo che si trovava nel parcheggio della stazione di Astún. L’attore

sosteneva che i danni erano dovuti al forte vento e che inoltre la stazione era stata negligente

poiché non aveva chiuso gli accessi. Ciononostante, il Tribunale rigettò la domanda,

qualificandola come infondata e temeraria, poiché seguendo il ragionamento in essa contenuto, la

stazione, per evitare il danno, avrebbe dovuto chiudere tutti i Pirenei o la provincia di Huesca.

Inoltre, quasi sicuramente, i danni erano derivati da atti di vandalismo41.

8.2. Sentenze favorevoli alla concessione di un risarcimento allo sciatore

Ciononostante, in tre occasioni le Corti di Appello si sono pronunciate a favore dello sciatore,

concedendogli un risarcimento, poiché ritennero che vi fu della negligenza da parte delle stazioni

38 JUR 2001\249983. Ricorso d’appello n. 1115/2000. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Juan Francisco Ruiz-Rico Ruiz.39 JUR 2001\249983. Ricorso n. 1390/1998. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Ramón Fernando Rodríguez Jackson.40 Cfr. Sentenza Corte di Appello di Huesca del 25 maggio1996. L’attore cadde e scivola contro le rocce mentre stava

sciando. La Sentenza denego la domanda, assolvendo la stazione di sci perché la diligenza che le viene imposta non puòarrivare fino al limite estremo di dover chiudere tutta la montagna. L’attore, invece, deve assumere tale rischio (la caduta e lapresenza di rocce).

AC 2002\793. Ricorso d’appello n. 125/2001. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. José Tomás García Castillo.41 JUR 2003/85033. Ricorso d’appello n. 291/2002. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Gonzalo Gutiérrez Celam.

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sciistiche nella manutenzione delle piste. La caduta dello sciatore a causa della cattiva manutenzione della

pista, implica il risarcimento dei danni sofferti a causa di tale caduta.

1. La Sentenza del 16 febbraio 1999 della Corte di Appello di Granada condannò, in parte, la

stazione sciistica di Sierra Nevada (Granada) a risarcire uno sciatore che perse un rene in seguito

al colpo riportato in una caduta mentre sciava. L’attore sostenne che le piste si trovavano in

cattive condizioni per la pratica dello sci, dato che vi era dell’abbondante neve dura. Anche se la

Sentenza non riscontra in modo diretto ed esclusivo negligenza da parte della stazione, ritiene che

l’attore ha riportato dei danni eccessivamente gravi, che dimostrano che vi fu una collisione con

qualche corpo contundente che si trovava nella pista. In base alle prove esaminate, viene

riconosciuto il concorso di colpa, essendo la colpa attribuibile per un 40% alla stazione e per un

60% allo sciatore.42

2. La Sentenza del 19 gennaio 2000, pronunciata dalla Corte di Appello di Cantabria, condannò la

stazione di Brañavieja-Alto Campoo (Santander) a pagare un risarcimento per i danni sofferti da

uno sciatore che cadde in un burrone vicino ad una pista.43

3. La Sentenza del 26 marzo 2003, pronunciata dalla Corte di Appello di Lérida, condannò la

stazione di Espot pagare alla parte attrice 8.796.- per i danni riportati scivolando, a causa del

ghiaccio, su uno delle strade di accesso alla stazione, dopo aver comprato lo skypass.

Ciononostante, l’accoglimento della domanda fu parziale, poiché venne riscontrato un concorso di

colpa, 75% della stazione e 25% dello sciatore. La Corte di Appello afferma che la stazione fu

negligente perché avrebbe dovuto mantenere gli accessi sicuri, adeguandosi al clima, cosa che

implica, in caso di lastre di ghiaccio, spargere del sale lungo la strada; e negligente fu anche lo

sciatore, che, SCAendo che c’è del ghiaccio e che lo sci è un’attività pericolosa, deve raddoppiare

le sue precauzioni in funzione delle circostanze meteorologiche e delle condizioni delle piste e

delle vie di accesso. È importante sottolineare che la sentenza riconosce il risarcimento per i danni

riportati prima di accedere alle piste in senso stretto.44

4. La Sentenza della Corte di Appello di Granada del 10 maggio 2003 condannò, in solidum, il

conducente di un battipista, la stazione di Sierra Nevada e la sua compagnia di assicurazione, a

pagare 10.758.- come risarcimento dei danni. Una sciatrice di 16 anni, che si scontrò con il

battipista, posteggiato in modo non corretto in una delle piste abilitate alla pratica dello sci.

Ciononostante, anche la giovane fu negligente, tenendo conto delle circostanze seguenti: non

42 Actualidad Civil (AC) 1999\3827. Ricorso d’appello n. 527/1998. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Domingo Bravo

Gutiérrez.43 ED 2000/9545. Condanna in solido a pagare 10.758,11 . Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Miguel Fernández Díez.44 JUR 2003\110535. Ricorso n. 591/2002. Condanna a 8.796 . Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Albert Montell García.

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aveva comprato lo skypass e faceva dello snowboard in modo non corretto, poiché, oltre a saltare,

lo faceva in un posto non adeguato. Una volta riscontrato il concorso di colpa, il Tribunale ridusse

il risarcimento del 50%.45

5. La SCA di Salamanca del 25 aprile 2005 condanna la stazione perché la caduta della denunciante

nella strada di accesso ad un bar, anche se non si trattava della strada di accesso alle piste di sci, fu

una conseguenza delle sue cattive condizioni e del fatto che non vennero adottate le misure

necessarie a mantenere senza ghiaccio la strada.46

9. Continua.- Collisioni o scontri con altri sciatori. La Sentenza del Tribunal Supremo del 22

ottobre 1992

Nel paragrafo precedente abbiamo esaminato i casi di danni e lesioni riportate da sciatori in

seguito a cadute e, pertanto, il dibattito giuridico si svolgeva tra lo sciatore parte attrice e la stazione di

sci, che era la convenuta. Adesso invece si tratta di danni in seguito a collisioni tra sciatori e, pertanto, il

dibattito si produce tra sciatori, restando esclusa l’eventuale responsabilità della stazione.

Dall’esame dei repertori di giurisprudenza si osserva che il primo processo per responsabilità

civile sportiva, fu precisamente un caso di incidente tra due sportivi. Mi riferisco ad un caso che fece

scuola nella giurisprudenza spagnola. Il leading case del diritto spagnolo continua ad essere la Sentenza

del Tribunal Supremo (di seguito: “STS”) del 22 ottobre 1992.47

In sintesi, si trattava di una partita amichevole di palla, in cui un giocatore perse un occhio dopo

essere stato colpito di rimbalzo dalla palla lanciata da uno degli avversari. 48La vittima denunciò

l’avversario e la compagnia di assicurazione, reclamando un risarcimento di 60.324.- . Il Tribunale di

Primo Grado accolse parzialmente la domanda e condannò in solido i convenuti a pagare 12.243.- . Una

volta interposto un ricorso di appello, la Corte di Appello lo accolse, aumentando il risarcimento a

30.273.- . Ciononostante, la Corte di Cassazione rigettò definitivamente la tesi della domanda,

assolvendo lo sportivo che provocò il danno.

45 JUR 2003\229070. Ricorso d’appello n. 1005/2002. Condanna in solido 10.759,12 . Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott.

Carlos José de Valdivia y Pizcueta.46 JUR 2005/134297. Ricorso d’appello n. 179/2005. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Ildefonso García del Pozo.47 V. Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia (RJ) , 1992/8399. Il Relatore fu l’ Ill.mo Sig. Mag. Dott. Rafael Casares

Córdoba. Le parti della controversia erano il Sig. Ricardo V.O. c/ Sig. José O.R. e la Compañía Nacional Hispánica

Aseguradora, S.A. Il Tribunale di Primo Grado accolse parzialmente la domanda, che venne in seguito revocata in parte nelricorso d’appello, poiché la Corte di Appello aumentò il risarcimento. La Cassazione rigettò definitivamente la tesi delladomanda e assolse i convenuti.

48 Il gioco della palla riferito nel testo è tipico dei Paesi Baschi, dove i giocatori colpiscono con la mano la palla, moltodura e piccola, contro il muro (frontón).

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L’aspetto rilevante di questa sentenza, a parte l’assoluzione, è la consacrazione del principio

dell’“assunzione del rischio da parte dello sportivo che ha subito la lesione”, cosa che implica l’esonero

da ogni responsabilità dell’avversario che ha provocato il danno.49 Ciononostante, la tesi dell’“assunzione

del rischio” non è assoluta: viene limitata dalle “regole di prudenza che i giocatori devono seguire”.

L’applicazione di questa dottrina, vale a dire quella dei limiti o eccezioni alla tesi dell’assunzione del

rischio, venne evidenziata dalla SCA di Navarra del 11 gennaio 200150, che dichiarò la responsabilità di

colui che provocò il danno perché –anche in questo caso si trattava di un gioco-, le lesioni furono

provocate dall’impatto della racchetta di legno con la bocca dell’avversario. 51 Benché l’azione non fosse

intenzionale, si ritenne che tale condotta era “contraria alle regole di prudenza”, dato che un colpo di

rimbalzo ed un colpo diretto non sono la stessa cosa.52

Applicando tale dottrina ai casi risolti in materia di sci possiamo dire che la giurisprudenza segue

due parametri o criteri complementari. a) Da una parte, lo sciatore assume il rischio di uno scontro con

altri sciatori. b) Dall’altra, lo sciatore deve moderare ed adattare la sua velocità ed il suo percorso, non

solo alla sua perizia, ma anche alle condizioni della pista (condizioni della neve, visibilità, pendenza,

difficoltà, livello o categoria, segnali, etc.). Naturalmente, l’infrazione delle regole rompe il principio

dell’assunzione del rischio e si situa, prima facie, contro le regole di prudenza, infrangendo in questo

modo il principio generale di assunzione del rischio e imponendo la responsabilità all’investitore (per

esempio, lo sciatore investito si trovava più in basso rispetto al livello della pista, non diminuì la velocità

in prossimità di un incrocio tra piste, sciava a gran velocità in una pista per principianti, non rispettò i

segnali investendo degli sciatori che sostavano fuori dalla pista, l’investitore era un principiante che non

conosceva la tecnica dello sci sulla neve dura e inoltre sciava su di una pista indicata come “riservata a

sciatori esperti”, etc.).

49 È interessante trascrivere una parte dei Fondamenti Giuridici della Sentenza, secondo la quale: “in materia di giochi o

sport di questo tipo l’idea del rischio che implicano – strappo dei legamenti, fratture, etc.-, è ad essi intrinseca e di conseguenzacoloro che si dedicano alla loro pratica lo assumono, purché, ovviamente, le condotte dei partecipanti non eccedano i limitinormali, poiché in tal caso si potrebbe addirittura entrare nell’ambito delle condotte costitutive di un reato doloso o colposo(...)”, e in questa materia bisogna fare riferimento alle “regole di prudenza che i giocatori devono seguire”.

50 Actualidad Civil (AC) 2001\691. Ricorso n. 279/2000. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Fermín Zubiri Oteiza.

51 Per capire meglio la diferenza fra le due sentenze bisogna dire che in questo caso, i giocatori colpiscono la palla conuna piccola racchetta di legno, e no con la mano, come nel primo caso risolto dalla Cass. 22.ott.1992.

52 Cfr. i commenti di VERDERA SERVER, Rafael: “Una aproximación a los riesgos de deporte”, in InDret, working

paper nº 116, Barcelona, gennaio 2003, p. 6 e ss. (www.indret.com).

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9.1. Sentenze favorevoli al risarcimento

1. La SCA di Huesca del 25 ottobre 1999 dichiara la responsabilità del convenuto che investì un

altro sciatore, l’attore, mentre questi stava per salire su di una sciovia. Il Tribunale applica la tesi

della negligenza, come eccezione all’assunzione del rischio da parte della vittima, poiché il

convenuto non fu in grado di controllare i suoi movimenti e non adattò la velocità alla difficoltà

della pista. La Sentenza assolve anche la stazione, che a sua volta era stata denunciata.53

2. La SCA Rioja del 19 ottobre 2001, confermò la domanda e riconobbe il diritto ad essere risarcito

con 53.047.- a favore di uno sciatore che fu investito da un altro mentre faceva la fila per salire

sulla sciovia. Un’altra volta, la Sala applica la tesi della negligenza, contro l’assunzione

automatica del rischio, che era invece il ragionamento seguito dal convenuto.54

3. La SCA di Girona del 11 luglio 2002, condannò uno sciatore a pagare 9.826,31.- ad un altro

sciatore che soffrì delle lesioni perché il convenuto entrò a gran velocità da un lato della pista,

procedente da una zona di neve fresca fuori pista. Ciononostante, il Tribunale applica la tesi della

compensazione di colpa, dato che la vittima sciava in una zona la cui difficoltà era superiore al

suo livello.55

4. La SCA di Cantabria (Santander) del 22 gennaio 2003, condannò lo sciatore a risarcire la vittima

(un altro sciatore) con 40.946.- . Il convenuto effettuava la discesa e la vittima delle lesioni si

trovava nella parte inferiore della pista.56

9.2. Sentenze contrarie al riconoscimento della responsabilità

1. La SCA Alicante del 11 marzo 1999, esonerò da qualunque responsabilità la convenuta, che

scivolò sulla pista e provocò delle lesioni ad un altro sciatore, poiché ritenne che non vi fu

negligenza. Scivolò in modo inevitabile o fortuito, e non si riscontrarono indizi di negligenza. La

vittima, la quale a sua volta nemmeno fu negligente, deve assumere le conseguenze di un’attività

rischiosa come lo sci.57

53 Actualidad Civil (AC) 1999\6363. Ricorso n. 124/1999. Condanna a 29.606,28 . Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott.

Gonzalo Gutiérrez Celma.

54 JUR 2002\16422. Ricorso n. 227/2001. Condanna a 53.047,41 . Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. José Félix MotaBello.

55 Actualidad Civil (AC) 2002\1642. Ricorso d’appello n. 138/2000. Condanna dello sciatore a pagare 9826,31 .Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Isidro Rey Huidobro.

56 JUR 2003\147892. Ricorso n. 241/2001. Condanna in solidum di 40.946,16 . Relatore Ill.ma Sig.ra Mag. Dott.ssaMaría Rivas Díaz de Antoñana.

57 Actualidad Civil (AC) 1999\4898. Ricorso d’appello n. 410-B/1997. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Andrés Sánchez-Medina y Medina.

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2. La SCA Granada del 17 luglio 2003, rifiutò il risarcimento per le lesioni riportate nella collisione

contro un altro sciatore poiché non riscontrò alcuna negligenza da parte del convenuto.58

3. La SCA Madrid del 20 luglio 2005, non riscontra responsabilità perché la collisione si produce tra

due sciatrici, entrambe esperte, e non viene dimostrata la negligenza o l’imperizia della parte

convenuta.59

9.3. Domande contro la stazione

D’altra parte, meritano una considerazione speciale quei casi decisi dalla giurisprudenza in cui,

essendosi verificati degli scontri o collisioni tra sciatori, la domanda si dirige contro le stazioni di sci e/o

le loro compagnie assicuratrici. È importante sottolineare che i casi risolti sono stati favorevoli

all’esonero della stazione da ogni responsabilità. Probabilmente, il nucleo centrale della decisione deve

essere ricercato nel fatto che non era stato denunciato anche lo sciatore che materialmente provocò il

danno.

1. La SCA di Huesca del 1º aprile 1996 assolse la stazione denunciata da uno sciatore che venne

investito da un altro sciatore, mentre salivano sulla sciovia. Il Tribunale ritiene che non vi fu

negligenza da parte della stazione per il fatto di non aver chiuso tutta la zona del percorso della

sciovia, mentre invece vi fu negligenza da parte dell’altro sciatore, che non si fermò a soccorrere

la vittima, e che non poté nemmeno essere identificato.60

2. La SCA di Huesca del 8 luglio 1999 rigetta la domanda presentata solamente contro la stazione di

sci di Candanchú e la compagnia assicuratrice poiché uno sciatore investì l’attore e sostenne che

la causa dell’incidente fu la nebbia, oltre alla scarsità della neve che copriva le piste. L’attore

riteneva che la prudenza o diligenza della stazione obbligava a chiudere le piste. La Corte di

Appello rigettò la domanda, assolvendo la stazione e la loro assicuratrice, perché non era

necessario chiudere la stazione, e inoltre l’attore avrebbe dovuto adattare i suoi movimenti alle

circostanze del momento. È importante sottolineare che la Sentenza afferma anche che la vittima

avrebbe dovuto denunciare in ogni caso lo sciatore che lo investì, cosa che non fece.61

3. La SCA di Huesca, del 5 aprile 2001 respinge la domanda perché la collisione dello sciatore con

alcuni addetti alla manutenzione della pista (pisters), che al momento dell’incidente stavano

lavorando e preparando le piste della stazione di Candanchú, evidenzia che la parte attrice vittima

58 JUR 2002\202401. Ricorso n. 118/2002. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. José María Jiménez Burkhardt.59 Actualidad Civil (AC) 2005/1285. Ricorso d’appello n. 401/205. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Nicolás Díaz

Méndez.60 ED 12916. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Santiago Serena Puig.61 Actualidad Civil (AC) 1999\1583. Ricorso n. 520/1998. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Antonio Angós Ullate.

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della lesione non adottò alcuna precauzione per evitare lo scontro con quelli che si trovavano più

in basso e, pertanto, non controllò come dovuto i suoi sci.62

4. La SCA di Barcellona del 20 marzo 2001 esonerò dal ogni responsabilità la stazione de La Molina

per i danni riportati da uno sciatore (attore) che venne investito dalla slitta di un altro sciatore

mentre passeggiava vicino alla stazione.63

10. Continua.- Danni per collisioni contro oggetti

Il terzo gruppo di casi riguarda i danni provocati da collisioni contro oggetti, nell’ambito dei quali

si distingue quando gli oggetti sono fissi (casette e cannoni da neve), semifissi (pali di segnalazione e reti)

e mobili (risalite meccaniche e macchine spazzaneve).

10.1. Scontri con edifici (oggetti fissi)

1. La Sentenza della Cassazione (STS Sala 1ª), del 18 marzo 1999, respinse il ricorso di cassazione e

confermò definitivamente il rigetto della demanda, come in precedenza fecero il Tribunale di

Primo Grado e la Corte di Appello, assolvendo la stazione di sci di Candanchú. I fatti che

portarono al processo sono i seguenti. Una donna scivolava sulla neve con un oggetto di plastica,

fuori dalle piste di sci. Disgraziatamente, non essendo in grado di controllare i suoi movimenti, si

scontrò con una casetta di trasformatori elettrici, che era sprovvista di protezione, colpendosi il

capo, cosa che ne provocò la morte per trauma cranico. La Cassazione ritenne che la colpa era

esclusivamente della vittima, poiché scivolare afferrati ad un oggetto di plastica non significa

praticare dello sci, inoltre la donna venne avvertita del pericolo e la casetta si trovava fuori dalle

piste.64

2. La Sentenza della Cassazione (STS Sala 1ª) del 26 giugno 2001 ravvisando un concorso di colpa,

condannò la stazione di La Molina (Gerona) a pagare il 70% e l’attore il restante 30%. L’attore

soffrì delle lesioni scontrandosi contro una casetta di ventilazione vicina alle piste di sci, che era

sprovvista della protezione sufficiente. La negligenza della stazione consiste nel fatto che non

vennero adottate le misure necessarie ad evitare, o almeno a ridurre, il pericolo di collisioni e/o

diminuire o ridurre il danno o le sue conseguenze. D’altra parte, la Cassazione riscontra una

62 Actualidad Civil (AC) 2001\2063. Ricorso n. 417/2000. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Gonzalo Gutiérrez Celma.63 JUR 2001\170530. Ricorso n. 279/2000. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Vicente Conca Pérez.64 RJ 1999\1658. Ricorso di Cassazione n. 3065/1994. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Alfonso Barcalá Trillo-Figueroa.

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negligenza parziale (corrispondente ad un 30%) da parte dello sciatore, che pur trovandosi su una

pista per principianti, sciava a gran velocità.65

3. La Sentenza della Corte di Cassazione del 20 luglio 2005 (Sala Civile. Sezione 1ª) riconosce il

concorso di colpa, condannando solamente la stazione al risarcimento del 25% dei danni,

attribuendo alle vittime il 75% rimanente. I danni furono una conseguenza dello scontro degli

sciatori, che scendevano con una slitta di plastica, contro la casetta di cronometraggio. Anche se la

costruzione era di cemento e priva di protezioni, si trovava su di una pista chiusa, secondo quanto

indicato in un cartello visibile all’inizio della pista. Inoltre, era proibito l’uso della slitta, cosa che

veniva comunicata mediante un altro cartello che diceva letteralmente e in modo visibile “proibite

le slitte”. La Cass. riscontra, nonostante, la concorrenza di colpa della stazione poiché la casetta

non aveva alcuna protezione e la proibizione non era sufficientemente efficace. La Guardia Civil

–polizia- dichiarò che anche in altre occasioni, nonostante la proibizione, lo sci e la discesa in

slitta erano normali ed abituali.66

10.2. Collisioni con pali di segnalazione e gatti delle nevi (oggetti semi-fissi)

1. La Cass. (Sala 1ª), del 20 marzo 1996, condannò la stazione di Sierra Nevada, confermando la

decisione della Corte di Appello di Granada e rigettando quella del Tribunale di Primo Grado, per

le lesioni riportate dall’attore in seguito alla collisione con un palo di segnalazione nelle piste.67

2. La Cass. (Sala 1ª) del 27 aprile 1998 rigettò la richiesta dell’attore che sollecitava la condanna

della stazione di sci di Astún. Rigettando il ricorso di cassazione, e confermando completamente

le sentenze del giudice a quo e ad quem, venne stabilito che la colpa era esclusivamente della

vittima, che si scontrò con un palo della recinzione che separava la pista da un dirupo. La manovra

fu un tentativo dello sciatore di evitare lo scontro con un bambino che stava fermo nelle vicinanze.

La velocità eccessiva dello sciatore in una pista per principianti fu una negligenza da parte sua:

uno sciatore diligente deve sciare con la prudenza (leggi, a velocità ridotta) necessaria ad evitare

incidenti prevedibili.68

65 2001\5082. Ricorso n. 1594/1996. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Antonio Romero Lorenzo.66 RJ 2005\4369. Ricorso n. 294/1999. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. José Almagro Nocete.67 RJ 1996\2244. Ricorso n.2736/1992. Relatore Excmo. Sig. Mag. Dott. Antonio Gullón Ballesteros.68 RAJ 3262. Ricorso n. 1027/1994. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Antonio Gullón Ballesteros.

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3. La SCA di Orense del 29 ottobre 2001, condannò la stazione sciistica di Manzaneda a risarcire i

danni fisici riportati nello scontro di uno sciatore con un palo di ferro, che sosteneva una rete di

segnalazione e di protezione da eventuali cadute in un burrone.69

4. La SCA di Lérida del 18 aprile 2002, condannò la stazione di Baqueira Beret (Lérida) a pagare

7.061,89.- per i danni riportati da uno sciatore che si scontrò con un palo poco visibile, al

momento della chiusura delle piste. Secondo la Sentenza, era compito della stazione rafforzare le

misure di precauzione verso sera, un momento in cui vi è un gran numero di sciatori nella parte

finale delle piste, cosa che non venne fatta, ragion per cui fu dichiarata colpevole di negligenza.70

5. La SCA di Gerona, del 2 dicembre 1999, dichiarò il concorso di colpa in parti uguali (al 50%)

dello sciatore e della stazione nello scontro con un palo di una rete di protezione. Il concorso di

colpa della vittima deriva dall’assunzione del rischio di scontri con elementi naturali ed artificiali

e dalla necessità di controllare i suoi movimenti sulla pista di sci.71

6. La SCA di Granada del 1º marzo 2000, dichiarò il concorso di colpa in parti uguali (al 50%) dello

sciatore e della stazione di Sierra Nevada per i danni riportati nello scontro con un palo situato al

margine della pista.72

7. La SCA di Huesca, del 26 giugno 2001, condannò la stazione di Astún, e la sua compagnia

assicurativa, a risarcire i danni riportati perché un “half-pipe di snowboard” si trovava in mezzo

alla pista con una segnaletica decisamente insufficiente.73

8. La SCA di Huesca, del 6 novembre 2001, assolse la stazione di sci di Cerler per i danni riportati

nella collisione dell’attrice con un palo di segnalazione di una pista. La sentenza indica che “la

minima diligenza impone allo sciatore di evitare tali collisioni e, se si producono, va inteso che

derivano dall’assunzione di un rischio da parte della vittima nella pratica dello sci”.74

69 JUR 2001\332815. Ricorso d’appello n. 281/2000. Condanna a 6.866,56 . Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Abel

Carvajales Santa Eufemia.70 Actualidad Civil (AC) 2002\800. Ricorso d’appello n. 58/2002. Condanna a 7.061,89 . Relatore Ill.mo Sig. Mag.

Dott. Albert Montell García.71 Actualidad Civil (AC) 1999\2267. Ricorso d’appello n. 709/1998. Condanna in solido a pagare 6.605,12 . Relatore

Ill.mo Sig. Mag. Dott. José Isidro Rey Huidobro.72 Actualidad Civil (AC) 2000\3806. Ricorso d’appello n. 463/1999. Condanna a 5471,07 . Relatore Ill.mo Sig. Mag.

Dott. Moisés Lazuen Alcón.73 JUR 2001\292192. Ricorso n. 102/2001. Condanna a 24.065,32 . Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. José Tomás García

Castillo.74 È interessante trascrivere una parte del Fondamento Giuridico nº 2 della Sentenza citata, il cui contenuto è il

seguente:

“Non si può esigere che le stazioni siano delimitate da recinzioni morbide e siano protette in tutti i punti e

luoghi naturali e nelle costruzioni o impianti senza alcuna eccezione, in modo tale che le protezioni siano in grado di

ammortizzare completamente qualunque colpo o caduta, se si esigesse una cosa simile (...) si arriverebbe

all’assurdità, impossibile da realizzare in spazi di tale vastità, di avvolgere con del materiale di protezione tutta la

montagna, dovendo costruire lungo tutta la superficie sciabile degli autentici tunnel di reti, recinzioni, imbottiture ed

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9. La SCA di Granada del 6 marzo 2002, condanna la stazione di Sierra Nevada ad un risarcimento

di 1.507.039,87.- . La vittima soffrì delle gravi lesioni alla colonna vertebrale per l’impatto con

un palo di segnalazione.75

10. La SCA di Granada del 16 marzo 2005, assolse la stazione perché l’incidente in cui uno sciatore si

scontrò con un traliccio, che era opportunamente protetto, non fu dovuto al mantenimento degli

impianti. Al contrario, oltre ad andare ad una velocità inadeguata, la vittima non poteva affermare

che la segnaletica fosse pericolosa, dato che il traliccio era protetto. 76

10.3. Incidenti provocati dall’uso di sistemi di risalita meccanici (oggetti mobili)

Colui che pratica lo sci alpino al giorno d’oggi è una persona che di solito cammina poco o niente

ed utilizza con frequenza gli impianti di risalita meccanici che offre la stazione, i quali senza compiere

sforzi (senza contare la noia dovuta alle file) lo portano nella parte superiore della pista. È un dato

facilmente osservabile che lo sciatore si limita a scendere, essendosi ormai trasformato in un’ossessione il

fatto che bisogna effettuare quante più discese possibili e alla maggior velocità possibile. Lo sport

invernale ha progressivamente eliminato quelle bellissime e atletiche risalite lungo i fianchi della

montagna incontaminata, nell’attesa di essere ricompensati con una o due discese lungo lo stesso o un

altro fianco, ugualmente vergine. Una giornata intera, completa, offriva allo sciatore solo la ricompensa di

una o due discese, pero ciò era compensato dallo sforzo richiesto nella risalita, dalla contemplazione di

paesaggi vergini, dal ritmo lento del cammino, dalle sorpresa che riservava la risalita, e anche – perché no

– dalla pace e dall’assenza di elementi artificiali installati dall’uomo (mi riferisco ai rumorosi ed

antiestetici impianti di risalita). I pericoli erano costituiti da elementi naturali (l’albero, la roccia, la

pendenza, il burrone), e non elementi artificiali, in conseguenza di uno sci che si pratica grazie a impianti

meccanici.

altri mezzi di protezione per consentire il passaggio di coloro che praticano tale sport, che è uno sport rischioso in

cui contano anche la bellezza del paesaggio e della stessa montagna che, nelle piste, almeno durante tutta la stagione

invernale, resterebbe completamente nascosta tra plastica, protezioni e reti tese e resistenti di una gran altezza, con i

suoi pali di sostegno, in grado di offrire protezione malgrado lo spessore del manto nevoso. (...) la montagna non può

né deve trasformarsi in una specie di parco giochi di plastica blindato contro qualunque eventuale caduta. Si suppone

che i rischi di una caduta vengono assunti da chi decide di praticare e di godere uno sport rischioso”.

Actualidad Civil (AC) 2002\829. Ricorso d’appello n. 480/2000. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Gonzalo GutiérrezCelma.

75 JUR 2002\127493. Ricorso d’appello n. 879/2001. Condanna di 1.507.039, 87 . Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott.Antonio Gallo Ereña.

76 JUR 2005/138862. Ricorso d’appello n. 565/2004. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Antonio Mascaró Lazcano.

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In queste nuove condizioni, è logico che gli incidenti si producano a causa dei sistema meccanici

di risalita che consentono di accedere alle piste. Le circostanze più frequenti nei casi analizzati dalla

giurisprudenza presentano delle caratteristiche simili, per non dire identiche: danni riportati salendo o

scendendo dalla sciovia, quando si cerca di rimediare alla mancanza di neve sulle piattaforme di entrata e

di uscita mettendo della paglia o un tappeto scorrevole. In questo capitolo, le decisioni dei tribunali, che

condannano o assolvono la stazione, hanno avuto a loro volta un effetto positivo nella diminuzione degli

incidenti.77 Attualmente, le stazioni cercano di mantenere un livello minimo di neve sulle piattaforme di

uscita e di arrivo, aggiungendo la manodopera sufficiente a provvedere la neve necessaria. Poco alla volta

sono stati eliminati la paglia e i tappeti scorrevoli.

Ciononostante, la casistica è molto varia e sarebbe un errore affermare che i Tribunali condannano

automáticamente la stazione per il semplice fatto che vi sia della paglia o dei tappeti scorrevoli. La colpa

o negligenza costituisce una valutazione soggettiva della condotta, e lo sciatore assume un rischio per

definizione. La fatalità, l’imperizia o la stessa negligenza dello sciatore possono provocare l’incidente,

indipendentemente dalla circostanza oggettiva della mancanza di neve, e dalla presenza di altri elementi

aggiunti dalla stazione (paglia, tappeti scorrevoli, etc.). In ogni caso, sull’attore ricade l’“onus probandi”

che le condizioni degli impianti siano state la causa dell’incidente. Così, possiamo citare dei casi in cui i

giudici hanno rifiutato dei risarcimenti per danni provocati dall’uso della sciovia.

1. La Cass. (Sala 1ª) del 21 novembre 1996, in relazione alla domanda presentata da uno sciatore che

cadde e si lesionò salendo sulla seggiovia nella stazione di Formigal, afferma che “l’attore doveva

mantenere l’equilibrio e il controllo della situazione, e a maggior ragione considerando che invece

della neve vi era della paglia, cosa che non aumenta il rischio di un incidente”. Di conseguenza,

assolve la stazione da qualsiasi responsabilità nell’incidente.78

2. La SCA di Huesca del 16 settembre 1998 rigettò la domanda perché una sciatrice con trentacinque

anni di esperienza non poteva sostenere di essere caduta, salendo sulla seggiovia, a causa del

tappeto scorrevole.79

77 I cambiamenti nell’atteggiamento delle stazioni di sci non sono una conseguenza solamente di sentenze di condanna.

Il mero fatto di venir denunciate e di essere esposte alle argomentazioni delle vittime ha portato ad una revisione delle politichedi sicurezza. I casi trattati in questo capitolo sono un buon esempio di tale affermazione. Si noti che le tre sentenze citateassolsero le stazioni di sci, anche se l’attore dimostrò l’esistenza di paglia e di tappeti scorrevoli.

78 RJ 1996\9195. Ricorso n. 144/1993. Relatore Ill.mo. Sig. Mag. Dott. Alfonso Villagómez Rodil.79 ED 27652. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Antonio Angós Ullate.

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3. La SCA di Barcellona del 27 luglio 1999, rigettò per gli stessi motivi una domanda poiché l’attore

non poté provare la negligenza della stazione. Lo sciatore venne colpito dalla seggiovia che lo

lasciava sulla piattaforma di arrivo, e sosteneva che c’era poca neve e la presenza di paglia sulla

piattaforma.80

4. La SCA di Huesca del 3 maggio 2005, esonera da qualsiasi responsabilità, perché la caduta dalla

seggiovia ed i conseguenti urti che provocarono le lesioni alla vittima vanno imputati alla sua

imperizia, dovendo essere esonerato da ogni responsabilità il personale della stazione

denunciata.81

Le Sentenze che riconoscono il diritto ad un risarcimento a favore dello sciatore pongono in

rilievo la negligenza della stazione per non aver adottato le misure necessarie ad evitare l’incidente, sia

perché la caduta non sarebbe stata di per sé così grave, se si fossero adottate alcune precauzioni

aggiuntive nei confronti delle rocce vicine alla sciovia, sia perché producendosi uno scontro tra due

sciatori che scendevano contemporáneamente dalla seggiovia, questo a sua volta, avrebbe potuto essere

evitato dalla stazione.

1. La SCA di Cantabria del 10 dicembre 1997 stabilì che la stazione avrebbe dovuto adottare delle

misure di sicurezza perché la neve era piuttosto dura e la sciovia presentava una forte pendenza. Si

trattava di una sciatrice che cadde da una sciovia con una sfortuna tale che la neve dura la fece

scivolare fino a scontrarsi con delle rocce vicine, che le provocarono delle ferite di una certa

gravità, il cui risarcimento le venne concesso.82

2. La SCA di Barcellona del 2 aprile 2003 risolse un caso piuttosto singolare, perché pur trattandosi

di una denuncia in seguito ad un incidente provocato dall’uso di un sistema di risalita meccanico,

la discussione non è tra lo sciatore e la stazione (Baqueira Beret), ma tra due sciatori. Si trattava,

in effetti, delle lesioni che uno sciatore provocò ad un altro che scendeva in modo scorretto da un

impianto di risalita meccanico. Il Tribunale condannò il convenuto e la sua compagnia di

assicurazione a pagare 96.773.- per i danni riportati dall’attore, che si scontrò con gli sci del

convenuto, mentre entrambi scendevano dalla seggiovia. Il Tribunale valutò che vi fu della

80 ED 30189. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. Jordi Seguí Puntas.81 JUR 2005/113213. Ricorso d’appello n. 346/2004. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. José Tomás García Castillo.82 Actualidad Civil (AC) 19972409. Ricorso d’appello n. 461/1996. Condanna a pagare 13.053, 98 . Relatore Ill.mo

Sig. Mag. Dott. Agustín Alonso Roca.

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negligenza da parte di uno degli sciatori che mantenne un comportamento totalmente scorretto nel

modo in cui utilizzò il mezzo di risalita.83

3. La SCA di Huesca del 3 maggio 2005, considera che le lesioni riportate cadendo dalla seggiovia

sono una conseguenza della mancanza di manutenzione della stazione, che avrebbe dovuto

collocare delle reti di protezione nelle vicinanze delle piattaforme di salita.84

4. La SCA di Granada del 21 febbraio 2005, si riferisce alla responsabilità della stazione per i danni

provocati ad una sciatrice da un gatto delle nevi. Non si tratta di un caso di collisione con un

elemento di indicazione o segnalazione delle piste, nel qual caso lo sciatore deve agire con la

dovuta diligenza, ma piuttosto della negligenza del conducente del gatto delle nevi, che investì da

dietro la vittima mentre questa stava sciando. La negligenza della stazione consiste nel fatto di

permettere agli operai di circolare con dei gatti delle nevi tra gli sciatori, senza le dovute

precauzioni per evitare degli incidenti.85

83 JUR 2003\245417. Ricorso d’appello n. 390/2002. Condanna in solido a 96.773 . Relatore Ilmo Sig. Mag. Dott. José

Antonio Ballester Llopis.84 JUR 2005/113271. Ricorso d’appello n. 325/2004. Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. José Tomás García Castillo.85 JUR 2005 139485. Ricorso d’appello n. 103/2005 (Sezione 4ª). Relatore Ill.mo Sig. Mag. Dott. A ntonio Molina

García.

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IV. CONCLUSIONI

Per completare la mia relazione, desidero sottolineare le conclusioni più importanti che si possono

trarre dal regime giuridico dello sci in Spagna.

Prima.- La Spagna è un Paese in cui lo sci si è trasformato in un fenomeno di massa. Ciononostante,

esiste un certo squilibrio tra la notevole dotazione di mezzi, umani (6 milioni di sciatori all’anno) e

materiali (57 aree sciabili attrezzate e 837 km di piste), e la scarsa attenzione legislativa, accademica e

bibliografica riservata agli aspetti giuridici dello sci.

Seconda.- Non esiste una normativa o una legge speciale che regoli la responsabilità civile o penale nello

sci. La disciplina è generale e si riferisce, da una parte, agli aspetti amministrativi e all’attribuzione di

competenze tra la Federazione statale (RFES) e le altre Federazioni regionali (Cataluña, Aragón, etc.), e

dall’altra (art. 1902), agli aspetti privatistici della responsabilità, sia penale che civile, che sono regolati

dalle disposizioni del Codice penale (reato di lesioni per imprudenza) o del Codice civile.

Terza.- In contraddizione con tale penuria normativa, vi è un materiale di giurisprudenza sufficiente (62

sentenze pronunciate dalla Cassazione e dalle Corti d’ Appello tra il 1996 e il 2005), che rappresenta un

corpus dottrinale chiaro e congruente al servizio di risarcimenti o di esoneri giusti. Le sentenze sono state

pronunciate sia in materia penale (12) che civile (50). Statisticamente, le decisioni si inclinano

leggermente a favore delle vittime (55%), ma la percentuale di sentenze assolutorie è ugualmente

rilevante (45%).

Quarta.- La casistica è molto eterogenea, e la soluzione dipende dalle circostanze di ogni caso.

Nonostante la varietà, la dottrina giurisprudenziale ruota intorno a due principi complementari. a) Da una

parte, lo sci è uno sport a rischio e, pertanto, lo sciatore deve assumerne le conseguenze in base alla

propria abilità. b) Dall’altra, l’assunzione del rischio da parte dello sciatore non è una licenza, o causa di

esonero automatico della stazione di sci, né di terzi, i quali a loro volta devono comportarsi con diligenza.

In conclusione, il sistema spagnolo di responsabilità civile per lesioni sciistiche si fonda sul sistema della

colpa o negligenza, con un’inversione dell’onere della prova. È lo sciatore vittima delle lesioni che deve

provare la colpa di colui che ha denunciato (la stazione di sci o un terzo).

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Quinta.- Le sentenze di condanna per responsabilità hanno contribuito ad aumentare le misure di

sicurezza nelle aree sciabili attrezzate sciistiche (annunci visibili, protezioni morbide su recinzioni e pali,

miglioramento della manutenzione delle piste e delle sue vie di accesso).

Sesta.- Da un punto di vista di lege ferenda siamo favorevoli ad una disciplina comune a livello europeo,

di applicazione diretta in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Poiché i problemi comuni esigono

delle soluzioni a loro volta comuni. E nessuno può sostenere che i problemi giuridici che pone la pratica

dello sci cambiano in funzione del colore dei capelli, della lingua, del modo di vestire o delle tradizioni

culinarie e culturali, caratteristiche queste che d’altra parte devono continuare a rimanere distinte, in

un’Europa ricca e plurale. Né il luogo in cui si produce l’incidente, né la provenienza delle parti della

controversia, né certamente la giurisdizione competente possono essere dei fattori che giustifichino una

soluzione (leggi “una giustizia”) distinta. Costruiamo quindi tutti insieme un Diritto della Neve europeo

ed uniforme!

Molte grazie per la vostra attenzione e, ovviamente, sarò a vostra completa disposizione per qualunque

chiarimento durante il dibattito.

Prof. Avv. Ignacio Arroyo Martínez

Barcellona, 1º novembre 2005

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V. BIBLIOGRAFIA

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Bilbao, 1993, p. 1103.

CABANILLAS MÚGICA, Santiago: “Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de octubre

de 1992”, in Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, 1992, nº 30, settembre-dicembre, p. 949-958.

DÍAZ ROMERO, María del Rosario: “La responsabilidad civil extracontractual de los deportistas”, in

Anuario de Derecho Civil, 2000, p. 1483-1546.

DÍEZ BALLESTEROS, Juan Alberto: “La asunción del riesgo por la víctima en la responsabilidad

extracontractual: Un estudio jurisprudencial”, in Actualidad Civil, 2000, nº 37, p. 1343-1382.

LAMARCA MARQUÉS, Alberto: “Accidentes de esquí”, InDret , 2002, nº 4, novembre

(http://www.indret.com), p. 16.

IDEM: “Accidentes de esquí. Guía de jurisprudencia, segunda edición”, InDret, Facoltà di Diritto.

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(http://www.indret.com).

ORTÍ VALLEJO, Antonio: “Responsabilidad en la explotación y práctica de actividades de riesgo”, in

AAVV.: Tratado de responsabilidad civil, coord. dal Prof. Luis Fernando Reglero Campos, Pamplona

(Editorial Aranzadi), 2002, p. 1357-1389.

VERDERA SERVER, Rafael: “Una aproximación a los riesgos del deporte”, InDret, Facoltà di Scienze

Giuridiche. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Working Paper nº 116, Barcelona, gennaio

2003, (http://www.indret.com).

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VI. ABBREVIAZIONI

AC: Actualidad Civil (Rivista giuridica “Actualidad Civil”)

ACEM: Asociación Catalana de Estaciones de Esquí y Actividades de Montaña

AP: Audiencia Provincial (Corte di Appello)

CC: Código civil (Codice civile)

Cass.: Sentenza della Corte di Cassazione

CA: Comunidad Autónoma (Regione)

CCAA: Comunidades Autónomas (Regioni)

CE: Constitución española de 1978 (Costituzione spagnola di 1978)

CEDDC: Comité Estatal de Disciplina Deportiva y Competición

CP: Código penal (Codice penale)

D: Decreto (Decreto)

FCEH: Federación Catalana de Esports de Hivern (Federazione Catalana di Sport d’Inverno)

JPI: Juzgado de Primera Instancia (Tribunale unipersonale di Primo Grado)

JUR: Jurisprudencia (Giurisprudenza)

LECr: Ley de Enjuiciamiento Criminal (Codice di Procedura Criminale)

RD: Real Decreto (Reale Decreto Governativo)

RDL: Real Decreto Ley (Reale Decreto Legge)

RFEDI: Real Federación Española de Deportes de Invierno

RJ: Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (Repertorio di Giurisprudenza Aranzadi)

S: Sentencia (Sentenza)

SCA: Sentencia de la Corte de Apelación (Sentenza della Corte di Appello)

SAP: Sentencia de la Audiencia Provincial (Sentenza della Corte di Appello)

STS: Sentencia del Tribunal Supremo (Sentenza della Corte di Cassazione)

SSTS: Sentencias del Tribunal Supremo (Sentenze della Corte di Cassazione)

TS: Tribunal Supremo (Corte di Cassazione)