i diritti della personalità -...

28
I diritti della personalità

Upload: ngotram

Post on 18-Feb-2019

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: I diritti della personalità - s3-eu-central-1.amazonaws.coms3-eu-central-1.amazonaws.com/corsogiglia.it/assets/uploads/2014/04... · pregnante) mentre la reputazione ha carattere

I diritti della personalità

Page 2: I diritti della personalità - s3-eu-central-1.amazonaws.coms3-eu-central-1.amazonaws.com/corsogiglia.it/assets/uploads/2014/04... · pregnante) mentre la reputazione ha carattere

I diritti fondamentali

I diritti fondamentali dell’uomo, detti anche diritti della personalità, sono quei diritti che tutelano la persona nei suoi valori essenziali.

Nella nostra Costituzione (art. 2) essi sono previsti come diritti inviolabili.

Page 3: I diritti della personalità - s3-eu-central-1.amazonaws.coms3-eu-central-1.amazonaws.com/corsogiglia.it/assets/uploads/2014/04... · pregnante) mentre la reputazione ha carattere

Teorie

• Teoria monista: configura un unico diritto della personalità considerato alla stregua di diritto assoluto, il quale è ontologicamente uno pur essendo sotto il profilo contenutistico suddiviso in una pluralità di facoltà (Gazzoni);

• Teoria pluralista: ritiene che esistono una pluralità di diritti della personalità se ed in quanto siano previsti e riconosciuti da una pluralità di norme (Messinetti);

Page 4: I diritti della personalità - s3-eu-central-1.amazonaws.coms3-eu-central-1.amazonaws.com/corsogiglia.it/assets/uploads/2014/04... · pregnante) mentre la reputazione ha carattere

Art. 2 Cost.

• L’art. 2 Cost. dichiara che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, in funzione dello sviluppo della sua personalità, in tal modo chiarendo che non si tratta di proteggere questo o quel diritto, ma qualsivoglia interesse funzionalmente collegato alla realizzazione della personalità dell’individuo (Gazzoni).

Page 5: I diritti della personalità - s3-eu-central-1.amazonaws.coms3-eu-central-1.amazonaws.com/corsogiglia.it/assets/uploads/2014/04... · pregnante) mentre la reputazione ha carattere

I caratteri dei diritti della personalità:

1. Diritti assoluti, opponibili erga omnes; 2. Indisponibili, ossia non suscettibili di essere ceduti,

né di essere oggetto di rinuncia. L’indisponibilità dei diritti fondamentali non ne esclude in via assoluta una parziale limitazione o rinuncia. Gli atti che importino parziali limitazioni o rinunzie ai diritti della personalità possono reputarsi validi se alla stregua della coscienza sociale essi siano compatibili con la dignità della persona umana;

3. Non patrimoniali, in quanto non sono suscettibili di valutazione economica (beninteso, anche se il titolare può consentirne l’utilizzo da parte di altri, dietro corrispettivo economico);

4. Imprescrittibili, ossia non si estinguono per non uso prolungato nel tempo;

Page 6: I diritti della personalità - s3-eu-central-1.amazonaws.coms3-eu-central-1.amazonaws.com/corsogiglia.it/assets/uploads/2014/04... · pregnante) mentre la reputazione ha carattere

Strumenti di tutela • Sentenza inibitoria (es. : lesione del diritto al nome, art. 7) • Risarcimento del danno: suscettibile di risarcimento è il danno

patrimoniale, cioè la diminuzione economica del patrimonio del danneggiato e il mancato guadagno (art. 1223 c.c.), e, il danno non patrimoniale, costituito dalla lesione del diritto in se considerata. (C.S.U. 11 novembre 2008 n. 26972: “il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla costituzione è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale.”

• Ulteriore rimedio è la pubblicazione della sentenza, in uno o più giornali, ordinata dal giudice, ovvero, in alcune ipotesi, la rettifica, a cui deve essere data la stessa evidenza grafica già data alla notizia erronea.

Page 7: I diritti della personalità - s3-eu-central-1.amazonaws.coms3-eu-central-1.amazonaws.com/corsogiglia.it/assets/uploads/2014/04... · pregnante) mentre la reputazione ha carattere

DIRITTO ALLA VITA

• Il diritto alla vita tutela l’interesse dell’essere umano al godimento del fenomeno naturale della propria esistenza fisica.

• Discusso in dottrina ed in giurisprudenza è il problema delle decisioni di fine vita in caso di malattie terminali ed invalidanti.

Page 8: I diritti della personalità - s3-eu-central-1.amazonaws.coms3-eu-central-1.amazonaws.com/corsogiglia.it/assets/uploads/2014/04... · pregnante) mentre la reputazione ha carattere

Caso Englaro: C. 16 ottobre 2007 n. 21748

• Il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario: senza il consenso informato l'intervento del medico è, al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente; la pratica del consenso libero e informato rappresenta una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi. Il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma - atteso il principio personalistico che anima la nostra Costituzione (la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e guarda al limite del «rispetto della persona umana» in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive) e la nuova dimensione che ha assunto la salute (non più intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgente, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza) - altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale.

Page 9: I diritti della personalità - s3-eu-central-1.amazonaws.coms3-eu-central-1.amazonaws.com/corsogiglia.it/assets/uploads/2014/04... · pregnante) mentre la reputazione ha carattere

Segue: Caso Englaro • Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo

permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice - fatta salva l'applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell'interesse del paziente - può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario, in sé non costituente, oggettivamente, una forma di accanimento terapeutico, unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona. Ove l'uno o l'altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l'autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa.

Page 10: I diritti della personalità - s3-eu-central-1.amazonaws.coms3-eu-central-1.amazonaws.com/corsogiglia.it/assets/uploads/2014/04... · pregnante) mentre la reputazione ha carattere

TAR LOMBARDIA: Sentenza 6 aprile 2016, n. 650

• Il doloso impedimento, frapposto dall’amministrazione sanitaria, all’esecuzione dell’autorizzazione rilasciata dal giudice, volta a interrompere un trattamento sanitario nei confronti di una persona in stato vegetativo e in fase terminale della vita, configura sia l’elemento oggettivo della responsabilità dell’amministrazione stessa, ossia il fatto lesivo e la sua ingiustizia, sia l’elemento soggettivo e il nesso di causalità (in quanto la Regione si è rifiutata deliberatamente e scientemente di dare seguito all’ordine del giudice), con conseguente condanna dell’amministrazione al risarcimento sia del danno patrimoniale sia del danno non patrimoniale cagionato alla paziente e ai suoi congiunti, voce, quest’ultima, da quantificarsi in via equitativa.

Page 11: I diritti della personalità - s3-eu-central-1.amazonaws.coms3-eu-central-1.amazonaws.com/corsogiglia.it/assets/uploads/2014/04... · pregnante) mentre la reputazione ha carattere

Corte europea dei diritti dell’uomo (5 giugno 2015 caso Lambert e altri c. Francia)

• Ha confermato la decisione di un tribunale

francese di permettere ad una persona in stato vegetativo da molti anni, di interrompere l’alimentazione e l’idratazione forzata (la Corte afferma che non sussiste la violazione dell’art. 2 della CEDU, che sancisce il diritto alla vita)

• Secondo i giudici di Strasburgo l’interruzione dell’alimentazione e dell’idratazione non può essere definita come “eutanasia”.

Page 12: I diritti della personalità - s3-eu-central-1.amazonaws.coms3-eu-central-1.amazonaws.com/corsogiglia.it/assets/uploads/2014/04... · pregnante) mentre la reputazione ha carattere

IL DIRITTO ALL’INTEGRITA’ PSICOFISICA E IL DIRITTO ALLA SALUTE

• Il diritto all’integrità psicofisica tutela l’interesse dell’essere umano al godimento del proprio organismo nella sua interezza e sanità.

• L’art. 32, comma 1, Cost. definisce la salute quale fondamentale diritto dell’individuo.

• L’art. 32, comma 2, Cost., afferma che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge . La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

• Il diritto all’integrità fisica è tutelato dall’art. 5 c.c. che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. La legge ha derogato a questa norma in casi di particolare rilevanza sociale e morale come quello della c.d. donazione del rene o di parte del fegato, atto necessariamente gratuito e revocabile.

• Gli atti di disposizione consentiti riguardano parti del corpo destinati comunque all’eliminazione (ad es. capelli, unghia).

Anche gli atti dispositivi che comportano una menomazione permanente, talvolta, non si pongono in contrasto con la dignità umana. Basti pensare agli interventi medici compiuti nell’interesse del soggetto. Per gli interventi medici, seppur invasivi, il consenso dell’avente diritto si pone quale specifica scriminante.

• Siffatti interventi possono compiersi anche senza la volontà del soggetto se si tratta di un mezzo normalmente idoneo a salvaguardarlo dal pericolo attuale di un più grave danno alla persona (art. 54 c.p.) La Cassazione, a tal proposito, ha affermato che qualora il medico esegua un intervento diverso da quello per il quale era stato prestato il consenso informato, e nel farlo salva la vita della persona, non può sussistere il reato di lesioni personali (C. pen. S.U., 18 dicembre 2008, n. 2437)

Page 13: I diritti della personalità - s3-eu-central-1.amazonaws.coms3-eu-central-1.amazonaws.com/corsogiglia.it/assets/uploads/2014/04... · pregnante) mentre la reputazione ha carattere

Integrità morale • Il diritto all’integrità morale tutela l’esigenza

dell’essere umano al godimento del suo onore e del suo decoro come singolo e come membro di una collettività.

• L’onore si identifica con il sentimento soggettivo della propria dignità (di cui il decoro è manifestazione meno pregnante) mentre la reputazione ha carattere obiettivo dipendendo dalla fama pubblica di cui si gode.

• Il codice penale punisce l’ingiuria (art 594 c.p.) a tutela dell’onore e del decoro; e la diffamazione (art. 595 c.p.) a tutela della reputazione sociale.

Page 14: I diritti della personalità - s3-eu-central-1.amazonaws.coms3-eu-central-1.amazonaws.com/corsogiglia.it/assets/uploads/2014/04... · pregnante) mentre la reputazione ha carattere

Il diritto alla riservatezza • Il diritto alla riservatezza ha un duplice significato come diritto alla protezione

dei dati personali e come diritto al rispetto della propria vita privata.

• L’art. 8 della CEDU prevede che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio (art. 14 Cost.) e della sua corrispondenza (art. 15 Cost.).

• In Italia il trattamento dei dati personali è stato disciplinato dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, modificata ed integrata dal codice in materia di protezione dei dati personali emanato con il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

• La tutela dei fatti privati è anche di carattere penalistico. L’art. 615 bis c.p. punisce con la reclusione chi si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi di privata dimora. Gli artt. 616 ss. c.p. tutelano la segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni o conversazioni. Gli artt. 266 ss. c.p.p. prevedono una disciplina peculiare con riguardo alle intercettazioni telefoniche.

Page 15: I diritti della personalità - s3-eu-central-1.amazonaws.coms3-eu-central-1.amazonaws.com/corsogiglia.it/assets/uploads/2014/04... · pregnante) mentre la reputazione ha carattere

Segue: il diritto alla riservatezza • Il diritto alla riservatezza comprende anche il rispetto della vita privata della

persona. I due diritti (diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali) sono connessi, poiché la violazione del diritto al rispetto della vita privata può essere la conseguenza di un abusivo trattamento dei dati personali.

• Il diritto all’oblio tutela l’interesse del soggetto a che informazioni relative alla propria immagine o ai propri dati personali del passato siano attualizzate o cancellate. Si tratta di un diritto di creazione giurisprudenziale che trova la propria fonte nella disciplina sul trattamento dei dati personali (d.lgs. N. 196/2003) ed, in particolare, nell’art. 7 che prevede il diritto di cancellazione, trasformazione, blocco, rettificazione, aggiornamento e integrazione dei propri dati personali, e nell’art. 11, co. 1, lett. e, il quale prevede che le informazioni non siano conservate in forma che consenta l’individuazione dell’interessato per un periodo superiore a quello necessario al raggiungimento degli scopi per i quali erano state raccolte.

Page 16: I diritti della personalità - s3-eu-central-1.amazonaws.coms3-eu-central-1.amazonaws.com/corsogiglia.it/assets/uploads/2014/04... · pregnante) mentre la reputazione ha carattere

Segue: il diritto alla riservatezza

A partire dalla completa acquisizione della notizia sorge il diritto all’oblio.

Cass., sez. 1, Sentenza 24 giugno 2016, n. 13161: “La persistente pubblicazione e diffusione, su un giornale "on

line", di una risalente notizia di cronaca (riguardante, nella specie, una vicenda giudiziaria per un fatto accaduto circa due anni e mezzo prima della instaurazione del relativo procedimento ex art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003) esorbita, per la sua oggettiva e prevalente componente divulgativa, dal mero ambito del lecito trattamento di archiviazione o memorizzazione "on line" di dati giornalistici per scopi storici o redazionali, configurandosi come violazione del diritto alla riservatezza quando, in considerazione del tempo trascorso, sia da considerarsi venuto meno l'interesse pubblico alla notizia stessa.”

Page 17: I diritti della personalità - s3-eu-central-1.amazonaws.coms3-eu-central-1.amazonaws.com/corsogiglia.it/assets/uploads/2014/04... · pregnante) mentre la reputazione ha carattere

Il diritto di cronaca • Il diritto di cronaca è una particolare espressione della libertà di stampa, la

quale rientra nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).

• Cass. Sentenza 4 settembre 2012, n. 14822 (c.d. Decalogo del giornalista): “La divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore è scriminata per legittimo esercizio del diritto di cronaca se ricorrono: a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b) l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza; c) la forma "civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, cioè la cosiddetta continenza.”

Page 18: I diritti della personalità - s3-eu-central-1.amazonaws.coms3-eu-central-1.amazonaws.com/corsogiglia.it/assets/uploads/2014/04... · pregnante) mentre la reputazione ha carattere

Diritto di critica • Viene considerato come una particolare

espressione del diritto di cronaca, che come questo trova fondamento nella libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), e, incontra le stesse limitazioni. Tuttavia il diritto di critica si sostanzia, a differenza del diritto di cronaca, in un’opinione e in un giudizio necessariamente soggettivo dei fatti. Pertanto il diritto di critica può anche essere esercitato attraverso espressioni lesive della reputazione altrui, purchè esse siano strumento di manifestazione di un ragionato dissenso e non si risolvano in una gratuita aggressione distruttiva dell’onore (Cass., 22 marzo 2012, n. 4545)

Page 19: I diritti della personalità - s3-eu-central-1.amazonaws.coms3-eu-central-1.amazonaws.com/corsogiglia.it/assets/uploads/2014/04... · pregnante) mentre la reputazione ha carattere

Diritto di satira

È una particolare espressione del diritto di critica che trova fondamento, oltre che nella libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), anche nella libertà di manifestazione artistica (art. 33 Cost.).

A differenza del diritto di cronaca, il diritto di satira, quale modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, è sottratto al parametro della verità, in quanto esprime, mediante il paradosso e la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto, ma, appunto per questo, ne ricorre l'esercizio solo se il fatto è espresso in modo apertamente difforme dalla realtà, sicché possa apprezzarsene subito l'inverosimiglianza e il carattere iperbolico.(C. 4 settembre 2012, n. 14822).

Page 20: I diritti della personalità - s3-eu-central-1.amazonaws.coms3-eu-central-1.amazonaws.com/corsogiglia.it/assets/uploads/2014/04... · pregnante) mentre la reputazione ha carattere

Diritto all’immagine • Tutela l’interesse del soggetto a che la sua immagine non

venga diffusa o esposta pubblicamente. • La legge tutela il diritto all’immagine all’art. 10 c.c.,

nonché con la l. sul diritto d’autore, 22 aprile 1941, n. 633 (artt. 96 e 97).

• L’art. 96 L. A. prevede la necessità del consenso della persona ritratta per la esposizione, riproduzione o messa in commercio del ritratto stesso.

• Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (art. 97 L.A.).

Page 21: I diritti della personalità - s3-eu-central-1.amazonaws.coms3-eu-central-1.amazonaws.com/corsogiglia.it/assets/uploads/2014/04... · pregnante) mentre la reputazione ha carattere

Diritto all’identità personale

• Il diritto all’identità personale è il diritto del soggetto ad essere identificato e riconosciuto nella sua realtà individuale.

• L’identità della persona è tutelata: dal diritto al nome , dal diritto all’identità sessuale, dal diritto all’identità morale.

Page 22: I diritti della personalità - s3-eu-central-1.amazonaws.coms3-eu-central-1.amazonaws.com/corsogiglia.it/assets/uploads/2014/04... · pregnante) mentre la reputazione ha carattere

Diritto al nome

• Il nome è l’appellativo che identifica socialmente la persona. Esso consta, ex art. 6 c.c., del prenome e del cognome.

• La persona alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome, o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento del danno (art. 7 c.c.). Il soggetto agirà con l’azione di reclamo se la controversia ha ad oggetto la contestazione del legittimo uso; mentre agirà con l’azione di usurpazione se si controverte in merito all’uso indebito che terzi facciano del nome.

• La legge prevede che la cessazione del fatto abusivo possa essere chiesta anche da chi non porti il nome contestato, o indebitamente usato, se sussista un interesse fondato su ragioni familiari degne di essere protette (art. 8 c.c.)

Page 23: I diritti della personalità - s3-eu-central-1.amazonaws.coms3-eu-central-1.amazonaws.com/corsogiglia.it/assets/uploads/2014/04... · pregnante) mentre la reputazione ha carattere

COGNOME MATERNO (iter normativo/giurisprudenziale) • La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 61 del 2006 afferma che è inammissibile la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 143- bis , 236, 237, secondo comma, 262, 299, terzo comma, del codice civile, e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre, anche quando vi sia in proposito una diversa volontà dei coniugi, legittimamente manifestata. Infatti, l'intervento che si invoca con l'ordinanza di rimessione richiede una operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte. Nonostante l'attenzione del rimettente a circoscrivere il petitum , viene comunque lasciata aperta una serie di opzioni, che vanno da quella di rimettere la scelta del cognome esclusivamente alla volontà dei coniugi, ovvero di consentire ai coniugi che abbiano raggiunto un accordo di derogare ad una regola pur sempre valida, a quella di richiedere che la scelta dei coniugi debba avvenire una sola volta, con effetto per tutti i figli, ovvero debba essere espressa all'atto della nascita di ciascuno. Tenuto conto del vuoto di regole che determinerebbe una caducazione della disciplina denunciata, non è ipotizzabile neppure una pronuncia che, accogliendo la questione di costituzionalità, demandi ad un futuro intervento del legislatore la successiva regolamentazione organica della materia. - Nel richiamare i propri precedenti in materia, ossia le ordinanze n. 176 e n. 586/1988, la Corte ha rimarcato che l'attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'eguaglianza fra uomo e donna.

• La Corte europea dei diritti dell'uomo , con la sentenza 7 gennaio 2014 77/2007 Pres. Karakas, n.77/2007, afferma che Precludere ai coniugi la possibilità di attribuire ai propri figli il solo cognome materno, viola l’art. 8 CEDU, sul diritto al rispetto della vita privata e familiare e l’art. 14 CEDU, sul divieto di ogni forma di discriminazione.

Page 24: I diritti della personalità - s3-eu-central-1.amazonaws.coms3-eu-central-1.amazonaws.com/corsogiglia.it/assets/uploads/2014/04... · pregnante) mentre la reputazione ha carattere

Segue: COGNOME MATERNO (iter normativo/giurisprudenziale)

• Il legislatore, a seguito dell’intervento della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo, con il Dpr 13 marzo 2012, n. 54, ha apportato modifiche all’ordinamento dello stato civile (dpr 396/2000) anche con riferimento al cambio del cognome: chiunque può chiedere di aggiungere il cognome materno a quello paterno (c.d. doppio cognome). Le modifiche, tuttavia, non hanno attinto la disciplina dell’attribuzione “originaria” del cognome, effettuata al momento della nascita.

• La Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza del 21 dicembre 2016, n. 286, ha affermato che “é costituzionalmente illegittimo, in quanto pregiudica il diritto all'identità personale del minore e costituisce ­ contemporaneamente ­ una irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, la norma desumibile dagli articoli 237, 262 e 299 del Cc, 72 del regio decreto n. 1238 del 1939 e 33 e 34 del Dpr n. 396/2000, nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome della madre. In via consequenziale ­ ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 83 del 1953 ­ sono costituzionalmente illegittimi, altresì, l'articolo 262, comma 1°, del Cc nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno, nonché l'articolo 299, comma 3°, del Cc, nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione. ”

Page 25: I diritti della personalità - s3-eu-central-1.amazonaws.coms3-eu-central-1.amazonaws.com/corsogiglia.it/assets/uploads/2014/04... · pregnante) mentre la reputazione ha carattere

Lo pseudonimo

• Ai sensi dell’art. 9 c.c. lo pseudonimo può assumere l’importanza del nome, svolgendo, in tal modo, la funzione di identificazione sociale della persona. In tale ultimo caso esso è tutelato, al pari del nome, contro la contestazione e l’uso indebito.

Page 26: I diritti della personalità - s3-eu-central-1.amazonaws.coms3-eu-central-1.amazonaws.com/corsogiglia.it/assets/uploads/2014/04... · pregnante) mentre la reputazione ha carattere

Diritto all’identità sessuale • Il sesso rileva come primo segno di identificazione della persona nel contesto sociale.

• In tema di diritto all’identità sessuale occorre ricordare la disciplina legislativa che prevede l’attribuzione giudiziale alla persona di un sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali (l. 14 aprile 1982, n. 164, mod. e integr. dall’art. 31 del d.lgs 150/2011)

• Cassazione 20 luglio 2015, n. 15138: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1, l. 164/1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.”

• Corte costituzionale 11 giugno 2014 n. 170: “Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 2 Cost., gli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione del sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti e gli obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore.”

• Con la sentenza n. 8097 del 21 aprile 2015: “La rettificazione di attribuzione di sesso di persona coniugata non può comportare, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164, operata con la sentenza, additiva di principio, n. 170 del 2014 della Corte costituzionale, la caducazione automatica del matrimonio, poiché non è costituzionalmente tollerabile, attesa la tutela di cui godono le unioni tra persone dello stesso sesso ai sensi dell'art. 2 Cost., una soluzione di continuità del rapporto, tale da determinare una situazione di massima indeterminatezza del nucleo affettivo già costituito, sicché il vincolo deve proseguire, con conservazione ai coniugi del riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti al matrimonio, sino a quando il legislatore non intervenga per consentire alla coppia di mantenere in vita il rapporto con altra forma di convivenza registrata che ne tuteli adeguatamente diritti ed obblighi.”

Page 27: I diritti della personalità - s3-eu-central-1.amazonaws.coms3-eu-central-1.amazonaws.com/corsogiglia.it/assets/uploads/2014/04... · pregnante) mentre la reputazione ha carattere

Diritto all’identità morale

• Designa il diritto della persona a non vedere alterata la verità della propria vita e delle proprie idee.

• Il rispetto di tale diritto impone che la divulgazione di fatti e idee della persona non avvenga in maniera falsa o distorsiva. Es.: manipolazione di un’intervista televisiva che pur riportando le parole dette dalla persona intervistata, le aveva assemblate in modo tale da distorcerne il senso (C. 22 giugno 1985, n. 3769).

Page 28: I diritti della personalità - s3-eu-central-1.amazonaws.coms3-eu-central-1.amazonaws.com/corsogiglia.it/assets/uploads/2014/04... · pregnante) mentre la reputazione ha carattere

Corte di Cassazione, Sezione U civile: Sentenza 25 gennaio 2017, n. 1946

• In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorchè la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in séguito all'interpello e persista in diniego della madre di svelare la propria identità.