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Informazioni generali

ALBANIA Superficie 28.748 km2 Popolazione 3,170 milioni ab. (1° gennaio 2008) Religione Musulmana (70%); Greco-ortodossa (20%); Cattolica (10%) Forma istituzionale Repubblica parlamentare Capitale Tirana Principali città Durazzo (Durrës), Valona (Vlorë), Scutari (Shkodër) Suddivisione amministrativa 12 Prefetture (qarke) Moneta Lek (ALL) PIL pro capite (stima 2009) 4.021 USD Rischio paese Coface C (min A1-max D) Export dell’Italia (2009) 826 mln € Import dell’Italia (2009) 458 mln € Fuso orario: nessuna differenza oraria con l'Italia. Lingue: albanese. Diffusa la conoscenza di italiano e inglese. Passaporto/carta d'identità valida per l'espatrio: è necessario viaggiare con uno dei due documenti che abbia una scadenza superiore di almeno tre mesi alla data di rientro dall‟Albania. Per i cittadini UE non è necessario il visto d'ingresso. Si rammenta tuttavia che la normativa albanese sul soggiorno degli stranieri prevede che non si possa soggiornare nel Paese per un periodo superiore a 90 giorni nell'arco di 6 mesi. Chi deve trattenersi per un periodo superiore deve pertanto chiedere un permesso di soggiorno alle competenti Autorità albanesi. Coloro che non ottemperano a tale obbligo rischiano di vedersi rifiutato il diritto di ingresso in Albania (o di essere espulsi dal Paese, con conseguente divieto di reingresso, nel caso in cui si trovino già in Albania e superino i 90 giorni consentiti nel semestre). Formalità valutarie e doganali: non è permesso uscire dal Paese portando con sé somme che eccedano i 20.000 Dollari USA o il loro controvalore. Per l'assicurazione dei veicoli non è valida la carta verde italiana; all'ingresso nel Paese, direttamente alla frontiera terrestre o marittima, è necessario stipulare una assicurazione temporanea con una compagnia albanese il cui costo medio, per una autovettura per 15 giorni, è di circa 50 Euro.

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SOMMARIO

1. INVESTIMENTI STRANIERI PAG.8

1.1. SETTORI DI INVESTIMENTO 1.1.1. L'INVESTIMENTO STRANIERO È CONSENTITO IN TUTTI I SETTORI 1.1.2. AUTORITÀ COMPETENTI AD AUTORIZZARE GLI INVESTIMENTI STRANIERI 1.1.3. SPECIALI AUTORIZZAZIONI 1.2. REGIMI AGEVOLATIVI 1.2.1. LEGGI CHE AGEVOLANO GLI INVESTIMENTI STRANIERI 1.2.2. REGIME AGEVOLATIVO 1.3. TUTELA DEGLI INVESTIMENTI 1.3.1. LEGGI CHE REGOLAMENTANO GLI INVESTIMENTI STRANIERI 1.3.2. AGENZIA NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI STRANIERI

1.4. PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI 1.4.1. PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI DELL‟INVESTITORE STRANIERO 1.4.2. L'INVESTITORE STRANIERO PUÒ POSSEDERE IL CONTROLLO DI MAGGIORANZA DELL'INVESTIMENTO 1.4.3. LA PARTECIPAZIONE PUÒ RIMANERE STRANIERA A TEMPO INDETERMINATO 1.4.4. NAZIONALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 1.5. CONTENZIOSI E ARBITRATI 1.5.1. CONTENZIOSO DERIVANTE DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE 1.5.2. L‟APPLICAZIONE DEL DIRITTO STRANIERO 1.5.3. CONTROVERSIE DEMANDATE A GIUDICI ORDINARI DI UNO STATO STRANIERO 1.5.4. CONTROVERSIE DEMANDATE AD UN ARBITRATO 1.5.5. CONVENZIONI INTERNAZIONALI SUL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE ARBITRALI 1.6. SISTEMA GIUDIZIARIO 1.6.1. L‟ORDINAMENTO GIUDIZIARIO NEL PAESE 1.6.2. SISTEMA GIURIDICO 1.6.3. GLI AVVOCATI STRANIERI 1.6.4. CONVENZIONE BILATERALE PER L‟ASSISTENZA GIUDIZIARIA 1.7. PRIVATIZZAZIONI 1.7.1. REGIME DELLE PRIVATIZZAZIONI 1.7.2. AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONE 1.8. REGIME DELLA PROPRIETA’ 1.8.1. QUAL È IL REGIME DELLA PROPRIETÀ

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2. SOCIETÀ E CONTRATTI PAG.19

2.1. SOCIETA’ – FORME GIURIDICHE 2.1.1. FORME GIURIDICHE 2.2. SOCIETA’ – COSTITUZIONE 2.2.1. MODALITÀ DI REGISTRAZIONE 2.3. SOCIETA’ DI CAPITALE 2.3.1. SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALE 2.3.2. MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CAPITALE IN DENARO 2.3.3. VENDITA O TRASFERIMENTO QUOTE A/DA ALTRE SOCIETÀ 2.3.4. RIPARTIZIONE UTILI 2.4. BILANCIO E LIBRI CONTABILI 2.4.1. PRINCIPALI OBBLIGHI IN MERITO ALLA FORMAZIONE DEL BILANCIO E ALLA TENUTA DEI REGISTRI E DEI LIBRI CONTABILI 2.4.2. SCADENZE PRESENTAZIONE BILANCIO 2.5. AMMINISTRATORI 2.5.1. LO STRANIERO MEMBRO DEL CONSIGLIO D‟AMMINISTRAZIONE 2.5.2. LO STRANIERO MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE O REVISORE DEI CONTI 2.6. BORSA VALORI 2.6.1. BORSA VALORI 2.7. AUTORITA’ ANTITRUST 2.7.1. AUTORITÀ GARANTI DELLA CONCORRENZA 2.8. CONTRATTI 2.8.1. CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI CONTRATTI DI VENDITA INTERNAZIONALE DI MERCI 2.8.2. RESPONSABILITÀ PER DANNI DA PRODOTTI DIFETTOSI 2.8.3. CONTRATTO DI FRANCHISING 2.8.4. CONTRATTO DI MEDIAZIONE 2.9. CONTRATTO DI AGENZIA 2.9.1. IL CONTRATTO DI AGENZIA 2.9.2. L‟AGENTE COMMERCIALE 2.9.3. LA COMMISSIONE A UN AGENTE COMMERCIALE 2.10. MARCHI 2.10.1. REGOLAMENTAZIONE CHE DISCIPLINA I MARCHI 2.10.2. SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO 2.10.3. TIPI DI MARCHI CHE POSSONO ESSERE REGISTRATI 2.10.4. ORGANISMO DOVE VENGONO REGISTRATI I MARCHI SI

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2.10.5. ACCORDI INTERNAZIONALI SULLA PROTEZIONE DEI MARCHI 2.11. BREVETTI 2.11.1. REGOLAMENTAZIONE CHE DISCIPLINA I BREVETTI 2.11.2. SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE LA REGISTRAZIONE DI UN BREVETTO 2.11.3. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE CHE POSSONO ESSERE BREVETTATI E I REQUISITI PER OTTENERE LA REGISTRAZIONE 2.11.4. ORGANISMO DOVE VENGONO REGISTRATI I BREVETTI 2.11.5. CONVENZIONI INTERNAZIONALI SUI BREVETTI

3. REGIMI DI IMPORT-EXPORT E DEI FLUSSI FINANZIARI PAG.30 3.1. REGIME DI IMPORT-EXPORT 3.1.1. CLASSIFICAZIONE DOGANALE DELLE MERCI 3.1.2. IL REGIME DOGANALE : FRANCHIGIE O RIDUZIONI DEI DAZI O DELLE IMPOSTE A FAVORE DI PARTICOLARI PRODOTTI 3.1.3. CONTINGENTAMENTI, DIVIETI, RESTRIZIONI ALL‟IMPORTAZIONE O MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE 3.1.4. REGIME PER LA TEMPORANEA ESPORTAZIONE 3.2. AREE COMMERCIALMENTE STRATEGICHE 3.2.1. ZONE CHE OFFRONO INCENTIVI, TRATTAMENTI PREFERENZIALI ED AGEVOLAZIONI FISCALI E DOGANALI 3.3. DOGANE 3.3.1. AUTORITÀ DOGANALI COMPETENTI 3.3.2. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLE PROCEDURE DOGANALI 3.3.3. CONTROLLI DEI REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI DI IMPORTAZIONE 3.3.4. IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA DELLE MERCI 3.4. ACCORDI COMMERCIALI 3.4.1. CONVENZIONE PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE FISCALE CON L'ITALIA 3.4.2. CONVENZIONE BILATERALE PER LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 3.4.3. ALTRI ACCORDI DI CARATTERE ECONOMICO E COMMERCIALE SOTTOSCRITTI CON L‟ITALIA 3.4.4. PRINCIPALI ACCORDI DI CARATTERE ECONOMICO E COMMERCIALE SOTTOSCRITTI CON L‟UNIONE EUROPEA 3.4.5. ALTRI PAESI O AREE GEOGRAFICHE CON I QUALI IL PAESE POSSIEDE ACCORDI PREFERENZIALI DI COMMERCIO 3.5. FLUSSI FINANZIARI 3.5.1. REGIME DI IMPORTAZIONE DEI CAPITALI E DELLE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER GLI INVESTIMENTI 3.5.2. REGIME DI ESPORTAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 3.5.3. AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI IMPORT/EXPORT DI RISORSE FINANZIARIE 3.5.4. RIESPORTAZIONE DELLA PRODUZIONE

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4. REGIME FISCALE PAG.44

4.1. TABELLA RIASSUNTIVA DELLE IMPOSTE 4.2. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 4.2.1. DISCIPLINA DELL‟IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 4.2.2. ALIQUOTE IVA 4.2.3. L‟APPLICAZIONE DELL‟IVA 4.2.4. IL TRATTAMENTO DELLE IMPORTAZIONI/ESPORTAZIONI AI FINI DELL‟IVA 4.2.5. PRINCIPALI ADEMPIMENTI CONTABILI RELATIVI ALL‟IVA 4.2.6. GLI UFFICI COMPETENTI IN MATERIA DI IVA 4.3. IMPOSTE DIRETTE SULLE PERSONE GIURIDICHE 4.3.1. APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE SULLE PERSONE GIURIDICHE 4.3.2. LE IMPOSTE APPLICABILI 4.3.3. CRITERI TERRITORIALI PER L‟APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE SULLE PERSONE GIURIDICHE 4.3.4. AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI INVESTITORI 4.4. TASSAZIONE DELLE ATTIVITA’ D’IMPRESA 4.4.1. IL LIVELLO ORDINARIO DI TASSAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI IMPRESA PER LE SOCIETÀ DI PERSONE E PER LE SOCIETÀ DI CAPITALE 4.4.2. I COSTI INDEDUCIBILI 4.4.3. LE ALIQUOTE DI DEDUZIONE 4.4.4. ALTRE IMPOSTE NAZIONALI E LOCALI APPLICABILI ALL‟ATTIVITÀ DI IMPRESA 4.5. IMPOSTE DIRETTE SULLE PERSONE FISICHE 4.5.1. REGIME DELLE IMPOSTE SULLE PERSONE FISICHE 4.5.2. LE ALIQUOTE APPLICATE- I DIVIDENDI- LE CESSIONI DELLE PARTECIPAZIONI 4.6. ALTRE IMPOSTE INDIRETTE 4.6.1. ATTI SOGGETTI AD IMPOSTE INDIRETTE

5. LAVORO PAG.57 5.1. CONTRATTI 5.1.1. CONTRATTI DI LAVORO E TIPOLOGIE 5.1.2. PERIODO DI PROVA 5.1.3. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 5.1.4. LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ED IL C.C.L. 5.1.5. TASSE SUL LAVORO 5.2. COSTO DEI FATTORI DI PRODUZIONE 5.2.1. ENERGIA ELETTRICA 5.2.2. GAS NATURALE 5.2.3. CARBURANTE 5.2.4. ACQUA 5.2.5. TELECOMUNICAZIONI

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5.3.TRASPORTI 5.4.COSTO DEGLI INSEDIAMENTI 5.4.1. CAPANNONI INDUSTRIALI 5.4.2. LOCALI COMMERCIALI

6. SERVIZI ALLE IMPRESE PAG.66 6.1. BANCHE 6.1.1. LE PRINCIPALI BANCHE COMMERCIALI OPERANTI CON L'ESTERO 6.1.2. LE PRINCIPALI BANCHE COMMERCIALI PARTECIPATE DA BANCHE STRANIERE 6.1.3. LE BANCHE STRANIERE CHE POSSIEDONO FILIALI O RAPPRESENTANZE NEL PAESE 6.2. APERTURA DI CONTI ALL’ESTERO 6.2.1. LE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L‟APERTURA DI CONTI PRESSO BANCHE STRANIERE O LOCALI DA PARTE DI SOGGETTI STRANIERI 6.2.2. I SOGGETTI NAZIONALI POSSONO APRIRE E DETENERE CONTI IN VALUTA STRANIERA SU BANCHE LOCALI 6.2.3. I SOGGETTI STRANIERI POSSONO APRIRE O DETENERE CONTI IN VALUTA LOCALE SU BANCHE LOCALI 6.2.4. I SOGGETTI STRANIERI POSSONO APRIRE O DETENERE CONTI IN VALUTA ESTERA SU BANCHE LOCALI 6.3. OPERAZIONI BANCARIE 6.3.1. LE BANCHE STRANIERE POSSONO CONCEDERE PRESTITI 6.3.2. LE BANCHE LOCALI POSSONO CONCEDERE CREDITI E/O FINANZIAMENTI NEL BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE 6.3.3. LE BANCHE ORDINARIE POSSONO ACQUISIRE PARTECIPAZIONI DIRETTE AL CAPITALE DI IMPRESE 6.3.4. ESISTONO OPERAZIONI O CATEGORIE DI OPERAZIONI RISERVATE AD UNA BANCA O A UN GRUPPO DI BANCHE ABILITATE 6.4. LINEE DI CREDITO 6.5. ENTI FIERISTICI

7. QUADRO ECONOMICO PAG.72

7.1. INDICATORI DEMOGRAFICI E SOCIALI 7.1.1. L‟ANDAMENTO DEI PRINCIPALI INDICATORI DEMOGRAFICI E SOCIALI DEL PAESE RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI 7.2. INDICATORI ECONOMICI E DI SPESA 7.2.1. L‟ANDAMENTO DEI PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI DEL PAESE RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI 7.3. STRUTTURA DELLE IMPORTAZIONI

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7.3.1. LA STRUTTURA DELLE IMPORTAZIONI PER SETTORE MERCEOLOGICO E PER PAESE DI PROVENIENZA 7.4. INVESTIMENTI STRANIERI 7.5. ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE 7.5.1. QUALI SONO I PRINCIPALI SETTORI PRODUTTIVI DEL PAESE 7.5.2. QUAL È L‟ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE NEI DIVERSI SETTORI RISPETTO AGLI ANNI PRECEDENTI 7.6. ANDAMENTO DEI CAMBI 7.6.1. CORSO DEI CAMBI DELLA MONETA NAZIONALE RISPETTO ALLE PRINCIPALI DIVISE MONDIALI 7.6.2. POLITICA MONETARIA

8. PRINCIPALI COSTI DI ATTIVITÀ PAG.79 8.1. AVVIO ED ESERCIZIO ATTIVITA' 8.2. IMMOBILI

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1.INVESTIMENTI STRANIERI 1.1.SETTORI DI INVESTIMENTO

1.1.1. L’investimento straniero è consentito in tutti i settori. L‟art. 11 paragrafo 3 della nuova Costituzione della Repubblica di Albania stabilisce che possono essere poste delle limitazioni alla libertà di iniziativa economica solo su base di legge e per importanti motivi di interesse pubblico. L‟art. 16 stabilisce inoltre che i diritti fondamentali, le libertà e i doveri riconosciuti ai cittadini albanesi si applicano anche agli stranieri, a meno che non sia diversamente previsto dalla Costituzione. L‟art. 18 dichiara pure che “nessuno può essere ingiustamente soggetto a discriminazione per motivi relativi a sesso, razza, fede, etnia, lingua, appartenenza a partiti politici, fede religiosa o filosofica, stato economico, istruzione, sociali o famigliari”. Nella legge n. 7764 del 02.11.1993 “Sugli Investimenti Stranieri” non è prevista alcuna limitazione per gli investimenti esteri,ferme restando le disposizioni amministrative che regolano, indipendentemente dalla nazionalità dell'investitore,i singoli settori economici in cui avviene l‟investimento. In caso di produzioni soggette a restrizioni nei Paesi europei, è bene richiedere un parere preventivo alle competenti autorità albanesi. 1.1.2. Le autorità competenti ad autorizzare gli investimenti stranieri. La Legge n. 7764 del 02.11.1993 “Sugli Investimenti Stranieri”, all'art. 2,dichiara che "gli investimenti esteri non sono condizionati ad una autorizzazione preliminare", abolendo in questo modo la precedente normativa. Per quanto riguarda i settori ritenuti strategici, in caso di società mista con un‟azienda di Stato o di sfruttamento delle risorse naturali, è necessaria una delibera del Consiglio dei Ministri, che non riguarda l'investimento ma l'autorizzazione alle suddette attività. 1.1.3. Autorizzazioni. L‟art. 2 della Legge n. 7764 del 02.11.1993 “Sugli Investimenti Stranieri”dichiara che gli investimenti stranieri non sono soggetti ad autorizzazioni preventive. Tuttavia la legislazione albanese richiede speciali autorizzazioni e licenze per particolari attività: ad esempio, per la maggior parte delle attività imprenditoriali (ufficio cambi, trasporti, costruzioni ed ingegneria, attività medica privata, professione legale e notarile, produzione e vendita di prodotti farmaceutici, panifici,telecomunicazioni, ecc.) è richiesta una licenza commerciale rilasciata dal Ministero competente. La Legge n. 9662 del 18.12.2006, che ha sostituito la precedente Legge n.8365 del 02.07.1998 sul “Sistema Bancario della Repubblica Albanese”, prevede che le banche straniere che desiderino costituire in Albania una sede secondaria, un'agenzia o altro tipo di ufficio bancario, debbano preventivamente ottenere l'approvazione della Banca d‟Albania. La Legge n. 9734 del 15.05.2007 “Per il turismo”, modificata dalla Legge n.9930/2008, la Decisione del Consiglio dei Ministri n. 89 del 01.03.1993 sulla Concessione di Licenze per l‟Esercizio di Attività Turistiche e relativi regolamenti d‟attuazione stabiliscono che per esercitare determinate attività nel settore turistico (agenzie turistiche, ristoranti, alberghi, bar, taxi e trasporto passeggeri) è necessario ottenere un‟apposita licenza da parte del Comitato per il Turismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero dalle autorità locali.

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Allo stesso modo, la Legge n. 7796 del 17.01.1994 (come modificata) sulle Risorse Minerarie in Albania stabilisce che per esercitare attività di estrazione,esplorazione e ricerca mineraria è necessaria la licenza del Ministero dell‟economia. Disposizioni analoghe si possono rinvenire nella Legge n. 8402 del 10.09.1998“Sul controllo e la disciplina delle costruzioni” (come modificata dalla Legge n. 9200 del 26.02.2004, dalla Legge n. 9794 del 23.07.2007, dalla Legge n. 9826 del 01.11.2007 e dalla legge 10137 del 11.05.2007) e nei relativi regolamenti di attuazione, che richiedono la licenza del Ministero dei lavori pubblici per le imprese che esercitano l'attività edilizia, nonché l‟autorizzazione dell'Ufficio urbanistico del Comune per le costruzioni, e nella Legge n. 10033 del 11.12.2008 “Sull‟esercizio di giochi di fortuna” (come modificata) che richiede l‟autorizzazione del Ministero delle finanze per l‟organizzazione di giochi di fortuna e promozioni, mentre per l‟esercizio di attività di casinò e lotteria nazionale l‟autorizzazione viene rilasciata dall‟Autorità nominata dal Consiglio dei Ministri sulla base di apposita gara pubblica. Lo sfruttamento delle risorse idriche in Albania è soggetto alla disciplina delle concessioni, come disposto dalla Legge n. 9663 del 18.12.2006 “Sulle concessioni” e dalla decisione del Consiglio dei Ministri n. 27 del 19.01.2007 “Per l‟approvazione delle regole di valutazione e di attribuzione delle concessioni” (e loro successive modifiche). In base alla Legge sulle concessioni, la Concessione è l‟Accordo tra l‟Autorità contraente ed il Concessionario, per il quale, quest‟ultimo: 1. realizza un‟attività economica che in caso contrario sarebbe realizzata all‟Autorità contraente. 2. assume i rischi dell‟attività economica. 3. realizza degli utili. Autorità Contraente è ogni Ministero o ente locale responsabile dell‟attività economica oggetto della concessione. Il Concessionario è ogni persona giuridica, di diritto albanese o straniero, che sottoscrive un accordo di concessione. Le concessioni si applicano in settori economici come ad esempio: energia, trasporti,telecomunicazioni, sanità, turismo, ecc.. La procedura di concessione si avvia con l‟identificazione del progetto di concessione. L‟identificazione di una possibile concessione può essere realizzata da: 1. l‟Autorità Contraente – in tal caso si parla di “proposta richiesta”. 2. qualsiasi soggetto interessato – in tale caso si parla di “proposta non richiesta”. Si osserva, inoltre, che l‟esercizio di particolari attività è soggetto in generale a una specifica licenza.

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1.2.REGIMI AGEVOLATIVI

1.2.1. Regimi agevolati. La legislazione albanese in materia garantisce un identico trattamento agli investitori stranieri e agli investitori locali. Le società a partecipazione straniera possono usufruire di tutte le agevolazioni attualmente vigenti in Albania. Si noti tuttavia che i maggiori vantaggi fiscali finora esistenti nel Paese sono stati abrogati con la Legge n. 8438 del 28.12.1998 “Sulle imposte sui redditi”, entrata in vigore il 21.01.1999. Il Primo Ministro ha annunciato l‟iniziativa “Albania 1 Euro” con l‟obiettivo di rendere il paese più attrattivo per gli investitori stranieri offrendo loro ad esempio terreni ad 1 Euro, assistenza ad 1 Euro, ingresso in Albania e costituzione delle loro imprese ad 1 Euro. Zone economiche. La legge n. 9789 del 19 luglio 2007 “Per la costituzione ed il funzionamento delle zone economiche” prevede due tipi di zone economiche: (i) Parchi Industriali e (ii) Zone Libere. Ai sensi della suddetta Legge, “Zona Libera” e‟ quella zona (superficie circoscritta di terreno) destinata ad attività produttive, commerciali e/o servizi che e‟ fisicamente parte del territorio doganale della Repubblica d‟Albania, ma che, dal punto di vista fiscale e doganale, costituisce un‟entità‟ separata da quest‟ultimo. Per quanto riguarda il “Parco Industriale”, la Legge n. 9789 non riconosce alcuna esenzione fiscale per le attività economiche esercitate al suo interno. In base alla predetta legge, ogni persona fisica e/o giuridica di nazionalità albanese o estera può esercitare qualsiasi attività economica all‟interno della Zona Libera (incluse le operazioni di vendita aventi ad oggetto qualsiasi merce indipendentemente dalla sua natura,qualità, origine, provenienza o luogo di destinazione, tranne le merci la cui importazione,esportazione o transito nel territorio della Repubblica dell‟Albania e‟ vietata dalla legge). In Albania non sono state ancora costituite “zone economiche” che abbiano lo status di Zona Libera. Tuttavia, segnaliamo che nella zona di Vlore (Albania) sono state avviate le procedure per costituire la prima Zona Libera. Attualmente esistono in Albania solamente Magazzini Liberi. Sgravi fiscali. -5 anni di esenzione fiscale,dal momento di inizio dell‟attività,ed un‟ulteriore riduzione fiscale fino al 50% per gli altri anni di attività in caso di re-investimento dei profitti nell‟azienda, per società che esercitino attività di promozione nelle zone di sviluppo turistico (Legge n. 7665 del 21.01.1993, la quale subordina la concessione di tale esenzione al compimento di determinate condizioni e requisiti); -esenzione triennale da dazi doganali e dazi sull‟importazione di beni da utilizzare ai fini dell‟attività per le società che esercitino attività di promozione nelle zone di sviluppo turistico (Legge n. 7665 del 21.01.1993, la quale subordina la concessione di tale esenzione al compimento di determinate condizioni e requisiti); -sgravi doganali sull‟importazione di materiali destinati ad essere riesportati (perfezionamento attivo) e sui macchinari in importazione temporanea.

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1.1. TUTELA DEGLI INVESTIMENTI

1.3.1. Leggi che regolamentano gli investimenti stranieri. Tra l‟Italia e l‟Albania è in vigore l‟Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti del 12.09.1991. L‟Albania partecipa alla Convenzione di Washington 1965 (ICSID –International Centre for Settlement of Investment Disputes) e alla Convenzione di Seul 1985 (MIGA – Multilateral Investment Guarantee Agency). La Legge n. 7764 del 02.11.1993 “Sugli Investimenti Stranieri” all'art. 4 esclude che l'esproprio o la nazionalizzazione possano avvenire discriminando l'investitore estero; inoltre all'art. 9 comma 2, essa dichiara che "se le disposizioni di questa legge non sono conformi agli accordi internazionali ratificati dal Parlamento albanese, dei quali l‟Albania è parte, questi ultimi prevarranno finché garantiranno maggiori diritti o una maggiore protezione per gli investimenti esteri di quelli previsti nella presente legge". 1.3.2. Agenzia nazionale per la promozione degli investimenti stranieri. La Legge n. 9497 del 20.03.2006, abrogando la precedente Legge n. 8877 del 04.04.2002 sull‟Istituzione dell‟Agenzia per la Promozione degli Investimenti Stranieri,ha istituito l‟Agenzia Albanese dell‟impresa e degli investimenti. Questa nuova Agenzia (denominata AlbInvest) svolge le seguenti funzioni: a) realizzare politiche e strategie, sviluppare programmi e progetti, a sostegno dello sviluppo del settore privato; b) studio, ricerca, analisi, e conclusioni sul clima nell‟imprenditoria; c) promuovere, attrarre e sostenere gli investimenti stranieri in conformità ai programmi d‟investimento della Repubblica d‟Albania; d) identificare le opportunità di investimento in Albania e loro promozione; e) promozione della produzione interna e dei prodotti destinati all‟export; f) promozione e sostegno delle piccole e medie imprese; g) sviluppare le attività di promozione all‟interno e fuori del Paese al fine di contribuire a migliorare l‟immagine dell‟Albania; h) fornire assistenza per l‟agevolazione degli investimenti, albanesi e stranieri; i) collaborare con le istituzioni pubbliche e finanziarie, gli organismi imprenditoriali albanesi o stranieri, allo scopo di identificare le barriere allo sviluppo dell‟impresa; j) provvedere alla pubblicazione dell‟informazione ufficiale relativa agli investimenti in Albania.

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1.2. PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI

1.4.1. Partecipazione agli investimenti dell’investitore straniero. La Legge n. 7764 del 02.11.1993 “Sugli investimenti stranieri” non contiene alcuna previsione in materia. Riguardo a questo punto, peraltro, si applica la Legge n.9901/2008 “Sugli imprenditori e le società commerciali”, che non detta alcuna indicazione sulla nazionalità dei Soci, ma rinvia agli accordi fra le parti riportati nell'Atto costitutivo e nello Statuto. Si tenga tuttavia presente che la normativa sulle Società Commerciali stabilisce che per conseguire il controllo di una società a responsabilità limitata (Sh.p.k.) o di una società per azioni (Sh.A.) è necessario il 75% del capitale sociale. 1.4.2. L'investitore straniero può possedere il controllo di maggioranza dell'investimento. La Legge n. 7764 del 02.11.1993 “Sugli Investimenti Stranieri” non prevede alcun vincolo in materia. Riguardo a questo punto, si applica la Legge n. 9901/2008 “Sugli imprenditori e le società commerciali”, che non specifica alcuna indicazione sulla nazionalità dei Soci, ma rinvia agli accordi fra le parti riportati nell'Atto costitutivo e nello Statuto. Nel caso di società mista con un partner pubblico, fermo restando che la ripartizione del capitale sociale è rimessa agli accordi fra i Soci, esiste una limitazione che riguarda non tanto l'investitore estero quanto il partner pubblico, la cui assunzione di partecipazione attraverso il conferimento dell'azienda è regolamentata dalla Decisione del Consiglio dei Ministri n. 93 del 28.02.1994 e successivi emendamenti,che stabilisce le relative modalità e condizioni. Non esiste alcuna disposizione di legge che vieti all'investitore straniero di operare con un controllo del 100% dell'investimento senza associarsi con un partner locale. 1.4.3. La partecipazione può rimanere straniera a tempo indeterminato. La Legge n. 7764 del 02.11.1993 non prevede alcun limite temporale per la partecipazione straniera. 1.4.4. Nazionalizzazione degli investimenti. L'espropriazione e la nazionalizzazione della proprietà privata sono regolate dagli artt. 11 e 41 della nuova Costituzione albanese, approvata con referendum popolare il 22.11.1998. La Costituzione prevede che tali operazioni possano essere stabilite esclusivamente con legge dello Stato per motivi di interesse pubblico e dietro equo indennizzo. La legge che disciplina l'esproprio o la limitazione dei diritti di proprietà è la Legge n. 8561 del 22.12.99 sulla "Espropriazione e Confisca per uso temporaneo delle Proprietà Private per Interesse Pubblico". L'espropriazione e la nazionalizzazione sono inoltre regolate dagli artt. 4 e 5 della Legge n. 7764 del 02.11.1993 Sugli investimenti stranieri, che limitano queste fattispecie ai soli casi di interesse nazionale, da eseguirsi con apposita legge e senza alcuna differenziazione basata sulla nazionalità dell'investitore, valutando il compenso secondo i valori di mercato e condizionando tali operazioni all'avvenuta liquidazione del giusto compenso all'investitore estero.

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1.3. CONTENZIOSI E ARBITRATI

1.5.1. Contenzioso derivante da inadempimento contrattuale. Ai sensi dell‟art. 476 del Codice Civile albanese, qualsiasi ingiustificato inadempimento di una obbligazione contrattuale comporta il diritto della controparte di domandare (i) l‟adempimento in forma specifica dell‟obbligazione (se possibile),ovvero (ii) il risarcimento per equivalente monetario. In entrambi i casi, peraltro, la procedura contenziosa da seguire è quella ordinaria prevista dal Codice di procedura Civile Albanese. Essa consiste in un processo ordinario di cognizione introdotto da un atto ad impulso di parte (la cd. citazione) volto ad ottenere il riconoscimento dell‟inadempimento di controparte e l‟adozione da parte del giudice dei provvedimenti consequenziali (ad es., la condanna ad un facere, la condanna al pagamento di una somma di denaro). 1.5.2. Applicazione del diritto straniero. In materia di applicazione del diritto straniero, l'ordinamento albanese è strutturato in modo molto simile all'ordinamento italiano: l'applicazione degli istituti giuridici di diritto straniero è pertanto preclusa in presenza di circostanze analoghe a quelle previste dal nostro diritto internazionale privato (ad es.: contrarietà all'ordine pubblico, conflitto con norme di applicazione necessaria del diritto albanese, ecc.). 1.5.3. Controversie rimesse a giudici ordinari di uno Stato straniero. In base all‟art. 37 del Codice di Procedura Civile albanese, è possibile deferire le controversie nascenti da un contratto ai giudici di uno Stato straniero se: (i) il processo ha ad oggetto un rapporto contrattuale tra soggetti stranieri, o tra uno straniero ed un cittadino albanese non domiciliato o residente in Albania; (ii) se tale deroga sia stata prevista negli accordi internazionali ratificati dalla Repubblica d'Albania. 1.5.4. Arbitrato. La Legge n. 7764 del 02.11.1993 sugli “Investimenti stranieri” consente agli investitori stranieri di scegliere liberamente una procedura di risoluzione delle controversie, ivi incluso l‟arbitrato commerciale (Camera Internazionale di Commercio). La Repubblica d‟Albania ha aderito alla Convenzione Europea sull‟Arbitrato Commerciale del 1961 (ratificata con Legge n. 8687 del 09.11.2000) e dalla Convenzione di New York per il riconoscimento e l‟esecuzione dei lodi arbitrali stranieri del 1958 (ratificata con Legge n. 8688 del 2000). Inoltre la Legge n. 9090 del26.06.2003 sulla risoluzione delle dispute private mediante mediazione segue le linee guida della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (Uncitral) e stabilisce servizi di arbitrato e mediazione indipendenti per la risoluzione privata di dispute commerciali e di altra natura sorte in Albania. La citata Legge n. 7764, peraltro, impone alla Repubblica albanese di riconoscere qualsiasi lodo arbitrale internazionale relativo ad una controversia su investimenti esteri. Inoltre, il Codice di Procedura Civile albanese garantisce l‟applicazione di clausole arbitrali contrattuali e disciplina arbitrati vincolanti in Albania se concordati tra le parti per la soluzione di controversie commerciali o di proprietà. Sembra importante aggiungere che una controversia può essere devoluta ad un arbitrato anche dopo che una delle parti abbia già adito la giustizia ordinaria. Per quanto riguarda le controversie che coinvolgono parti albanesi, il Codice di Procedura Civile stabilisce le modalità con cui gli arbitri devono essere nominati e come deve essere condotto l‟arbitrato. La decisione arbitrale può essere

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appellata solo in determinate circostanze e solo di fronte alla Corte d‟Appello, la cui decisione è definitiva. Secondo quanto previsto dal Codice di Procedura Civile albanese, se entrambe le parti dell‟arbitrato sono residenti in Albania, il collegio dovrà applicare la legge albanese; se una delle due parti è straniera, il tribunale applicherà la legge prescelta dalle parti in sede di contratto. La Legge n. 9640 del 09.11.2006 “Sulle camere di commercio e dell‟industria”modificata dalla Legge n. 9897/2008, prevede anche che le Camere di Commercio possano stabilire dei meccanismi per risolvere controversie inerenti al commercio estero. Il Consiglio dei Ministri non ha però ancora adottato la necessaria normativa di attuazione per permettere l‟arbitrato attraverso le Camere di Commercio locali. 1.5.5. Convenzioni internazionali sul riconoscimento delle sentenze arbitrali. La Repubblica d‟Albania ha aderito alla Convenzione Europea sull‟Arbitrato commerciale del 1961 (Legge n. 8687 del 09.11.2000) ed il 27.06.2001 alla Convenzione di New York per il riconoscimento e l‟esecuzione delle sentenze arbitrali straniere del 1958 (Legge n. 8688 del 09.11.2000). Il Paese ha sottoscritto la Convenzione di Washington del 18.03.1965 sul"Regolamento delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati". La ratifica è stata depositata il 16.10.1991 e la Convenzione è entrata in vigore in Albania il 14.11.1991. Inoltre la Convenzione è espressamente richiamata nell'art. 8comma 2 della Legge n. 7764/1993 sugli Investimenti Stranieri che la dichiara completamente e senza alcuna riserva applicabile in caso di controversia fra investitore estero e pubblica amministrazione albanese.

1.4. SISTEMA GIUDIZIARIO

1.6.1. Ordinamento giudiziario. L‟ordinamento Albanese prevede tre gradi di giudizio. Il Tribunale è il giudice di prima istanza e giudica in composizione monocratica o in composizione collegiale di tre membri. Della giurisdizione del Tribunale civile fanno parte tutte le questioni civili e le altre questioni previste nel Codice Civile e nelle leggi speciali. La competenza del Tribunale si suddivide per materia e per territorio. Contro le decisioni del Tribunale è ammesso ricorso presso la Corte d‟Appello. La Corte d‟Appello giudica in composizione collegiale di tre membri. Il ricorso contro la decisione di primo grado si presenta presso il Tribunale che ha pronunciato la sentenza appellata, la quale invia gli atti alla Corte d‟Appello della propria circoscrizione. La decisione della Corte d‟Appello è immediatamente esecutiva.L‟ordinamento albanese prevede un terzo grado di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione può essere adita per pronunciarsi sia sulle decisioni del Tribunale sia sulle decisioni della Corte d‟Appello, in base alle prescrizioni del Codice Civile. Anche in questo caso il ricorso si deposita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza – Tribunale o Corte d‟Appello. Successivamente gli atti vengono trasmessi alla Segreteria della Corte di Cassazione. 1.6.2. Sistema giuridico. Il sistema giuridico albanese è strutturato sull‟impronta del Civil Law. I giudici pronunciano le loro sentenze esclusivamente in base a diritto codificato e leggi particolari. Come in

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Italia, le decisioni della Corte di Cassazione, specialmente le decisioni a collegi unificati, assumono il valore di precedente, ma solo in via indiretta.

1.5. PRIVATIZZAZIONI

1.7.1. Regime delle privatizzazioni. Un programma di privatizzazione di massa basato sulla distribuzione di voucher era stato approvato all'inizio del 1995. La distribuzione dei voucher a circa un milione di cittadini era iniziata nel giugno 1995. Il progetto aveva riguardato la privatizzazione di circa 1.000 aziende statali nel settore estrattivo e petrolifero con una forza lavoro di circa 160.000 unità. Erano state escluse le aziende sotto il controllo del Ministero della difesa. Avendo quasi completato il processo di privatizzazione delle piccole e medie imprese (la maggior parte di esse è stata venduta mediante asta), il governo sta attualmente conducendo la privatizzazione su larga scala delle imprese operanti nei settori strategici come la vendita della ALBTELECOM perfezionata a metà 2007. Il nuovo governo ha approvato nel 2007 una serie di norme riguardanti la privatizzazione delle reti elettrica e idrica, come pure delle quote detenute da società commerciali operanti nell‟industria estrattiva e petrolifera con la vendita della ARMO (raffinazione e vendita di petrolio). La normativa di riferimento principale è la seguente. Nel marzo 1998 il Parlamento ha approvato la Legge n. 8306 “Sulle Strategie di Privatizzazione dei Settori di Primaria Importanza” (emendata dalla Legge n. 8459 del 02.11.1999 e dalla Legge n. 8582 del 23.02.2000). Tale legge disciplina i primi meccanismi per l‟avvio della privatizzazione delle società commerciali di proprietà interamente statale che esercitino le loro attività nel campo delle telecomunicazioni, dell‟energia elettrica,dell‟estrazione petrolifera e del gas, dei trasporti. In base alle ultime modifiche alla Legge n. 8306/1998, apportate dalla Legge n. 10166 del 15.10.2009: anche le banche di secondo livello e le compagnie di assicurazione costituiscono oggetto di applicazione della Legge 8306. La privatizzazione in questo settore è aperta agli investitori stranieri selezionati dal Consiglio dei Ministri, ai quali verrà offerto almeno il 30% delle azioni. È inoltre possibile utilizzare voucher di privatizzazione, ma in tal caso la partecipazione non potrà essere superiore al 20% del capitale. La legge riserva inoltre allo Stato il diritto di mantenere una “golden share” o un determinato pacchetto azionario. Il Ministero delle finanze è responsabile per la privatizzazione delle banche di secondo livello e delle società di assicurazione partecipate totalmente dallo Stato. In particolare, all‟inizio del 2004 il governo albanese aveva portato a termine il processo di privatizzazione della Cassa di Risparmio, la principale banca pubblica albanese, il cui pacchetto azionario era stato rilevato dalla Raiffeisen Zentralbank Österreich, banca austriaca presente in vari mercati nell‟est Europa e nel mondo. Tale privatizzazione aveva fatto seguito a quella della Banca Nazionale Commerciale, la seconda principale banca pubblica albanese, portata a termine nel corso del 2002, il cui pacchetto di maggioranza era stato rilevato dalla banca turca Kent Bank, mentre la BERS e l'IFC avevano acquistato partecipazioni di minoranza.Il Governo italiano, nel contesto dell'assistenza alla realizzazione del programma di privatizzazioni, ha finanziato - attraverso un "trust fund" per la Banca Mondiale - il progetto di "Consulenza per la Privatizzazione dei Settori Strategici",inizialmente del valore di 1 milione di Dollari, cui si sono successivamente aggiunti altri 929.160 Dollari. Nell'ambito di questo progetto sono stati finora ultimati il necessario quadro legale, la valutazione delle società che verranno privatizzate, la disposizione delle procedure di privatizzazione, la divulgazione di informazioni sulle imprese da privatizzare ed i negoziati e la realizzazione dei contratti di vendita.A seguito di

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questo lavoro è stata realizzata la privatizzazione della società pubblica AMC e sono stati sviluppati i processi di privatizzazione dell'ALBTELECOM e della ARMO (Legge n. 8810 del maggio2001 “Sulle procedure di avvio per la privatizzazione dell‟operatore Albtelecom” come emendata dalla Legge n. 9127 del 29.07.2003; Legge n. 9117 del 24.07.2003 “Sulla definizione della forma e della struttura delle privatizzazione della società per azioni Armo sh.a.”). Il Governo albanese ha richiesto che venga esplorata la possibilità di un'ulteriore assistenza dell'Italia nei processi di privatizzazione e nella fase successiva alle privatizzazioni dei settori strategici, e si è impegnato ad adottare tutte le misure opportune per incentivare la partecipazione delle aziende italiane e/o a capitale misto al processo di privatizzazione. La Parte italiana ha d'altro canto insistito sulla necessità che si crei un quadro normativo di riferimento che faciliti la gestione delle attività offerte in concessione, con particolare riguardo al settore elettrico, ed ha espresso l'intenzione di stimolare le proprie aziende, sia piccole che medie e grandi, a partecipare più intensamente al processo di privatizzazione dell'economia albanese. Privatizzazione su piccola scala Questo tipo di privatizzazione è regolata dalla delibera n. 203 del Consiglio dei Ministri del 3.05.1995 “Sulla privatizzazione delle piccole e medie imprese”. La privatizzazione si è sviluppata rapidamente nel corso degli anni 1991-1992,soprattutto attraverso il procedimento di “employees buy-out”. La privatizzazione di negozi per la vendita al dettaglio è di fatto completata. Dalla metà del 1993 la responsabilità del Programma di privatizzazione su piccola scala è diventata di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Privatizzazione. Il Programma include società con meno di 300 dipendenti o con un valore contabile inferiore ai 0,5milioni di USD. Esistono ancora diverse società di medio-piccole dimensioni in cui lo Stato detiene una partecipazione, che saranno soggette a prossima privatizzazione. Le società in questione operano nei settori più disparati, tra cui, alimentari (Konservim Adriatik), calzature (Fabrika e kepuceve), carburante e minerali (Butan Gaz), materiali edili (Euroteorema, Inerton Beton, Superabetoni), cultura e spettacolo (QTZHK, DiscoBar Lux), tabacco (Argijro Tabak).

1.6. REGIME DELLA PROPRIETA’

1.8.1.Regime della proprietà.

Terreno agricolo Le aziende agricole e le cooperative di proprietà dello Stato sono state privatizzate in breve tempo. La Legge n. 7699 del 21.04.1993 sulla “Compensazione dei Precedenti Proprietari di Terreno Agricolo” (abrogata dalla Legge n. 9235/2004)prevedeva che i terreni agricoli, più che restituiti, venissero compensati attraverso l'emissione di voucher per un valore determinato in base alla Legge n. 7836 del 22.06.1994 sul “Prezzo del Terreno Agricolo ai fini della Compensazione” e successivi emendamenti. Tuttavia la compensazione in voucher non era ben accetta dai precedenti proprietari (*), con il risultato di molte dispute irrisolte. La Legge n. 8312 del 26.03.1998 “Per i Terreni Agricoli Indivisi” ha incaricato i consigli comunali di risolvere le dispute, dando indicazioni per i casi di uso ed occupazione illegale. Una nuova legge approvata nel luglio 1995 ha reso possibile la vendita dei terreni agricoli, che può venire effettuata attraverso contratti di vendita ai sensi del Codice Civile.

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Nel 2004 è stata approvata la Legge n. 9244 del 17.06.2004 “Per la tutela dei terreni agricoli". Con questa legge si determinano gli enti statali responsabili per la tutela dei terreni agricoli e i loro doveri in tal senso. Si stabilisce l‟obbligo, per tutti i soggetti che, attivamente o passivamente, hanno a che fare con terreni agricoli, di prevenire i danni e di provvedere alla riabilitazione del terreno agricolo danneggiato. La legge prevede un sistema di sanzioni per i comportamenti illeciti. (*) Con il termine “precedenti proprietari” si indicano i proprietari della terra fino all‟espropriazione compiuta dal dittatore Enver Hoxha nella seconda metà degli anni „40, in seguito all‟avvento del comunismo in Albania. Terreno edificabile I terreni situati in aree urbane possono essere edificabili solo all'interno della Linea Gialla di urbanizzazione. I terreni edificabili situati all'interno della Linea Gialla possono essere restituiti ai proprietari che siano in grado di dimostrare i rispettivi titoli di proprietà. Tuttavia, data la difficoltà di poter provare il proprio titolo, sussistono numerose controversie per l'accertamento del legittimo proprietario dei terreni e si consiglia di usare la massima cautela nell'acquisto di proprietà immobiliari, dato l'alto rischio di truffe e contenziosi. Secondo la “Legge sulla compravendita di terreni” n. 7980 del 27.07.1995,modificata dalla Legge n. 8260/1997 le persone fisiche e giuridiche straniere possono essere proprietarie di terreni edificabili a patto che costruiscano sul terreno un immobile che abbia un valore tre volte superiore al valore del terreno. In particolari casi in cui non sia possibile la restituzione del terreno, i precedenti proprietari ed i loro eredi possono pretendere una compensazione. Per le proprietà che sono già state privatizzate le legge dispone una comproprietà tra il nuovo ed il vecchio proprietario. Immobili ad uso abitativo, commerciale ed industriale Gli immobili ad uso abitativo, commerciale ed industriale possono essere acquistati liberamente da persone fisiche e giuridiche, locali e straniere. In questo caso, se la proprietà dell'immobile appartiene ad un privato, il prezzo viene definito secondo la libera contrattazione tra le parti; nel caso in cui la proprietà dell'immobile appartenga allo Stato, il prezzo deve essere stabilito in base ad una decisione del Consiglio dei Ministri. Regolamentazione delle garanzie reali Le principali garanzie reali nel diritto albanese, come nel diritto italiano, sono il pegno e l‟ipoteca, regolati dal Codice Civile e, per il pegno, anche dalla Legge n.8537 del 18.10.1999 “Sulle garanzie reali”, entrata in vigore il 01.01.2000, modificato dalla Legge n. 9524/2006 e Legge n. 10022/2008. In base a tale legge, oggetto del pegno possono essere beni mobili presenti e futuri, azioni e beni immateriali come, ad es., crediti d‟impresa, diritti di brevetto,marchi, quote di società. Il pegno può essere costituito con il contratto da cui deriva il credito o con un contratto autonomo, che in ogni caso deve essere stipulato per iscritto e deve contenere una dettagliata descrizione dei beni sottoposti a pegno. Se il contratto prevede che il creditore consegua il possesso dei beni sottoposti a pegno,egli è tenuto alla loro custodia ed al pagamento delle relative spese di conservazione,e può trattenere i frutti. Tuttavia, se i frutti consistono in somme di denaro, il creditore deve restituirle al debitore o ridurre in misura corrispondente l‟ammontare del credito garantito.

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Se il debitore non adempie, il creditore può far vendere i beni sottoposti a pegno ed ha il diritto di conseguire il pagamento, con prelazione rispetto agli altri creditori, sul prezzo ricavato dalla vendita. La prelazione sorge quando è soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti: a) quando il creditore registra il pegno nel Registro dei Pegni; b) quando il creditore ottiene il possesso dei beni sottoposti a pegno; c) se il pegno è costituito su beni che rimangono in possesso del debitore (ad es., in una vendita con riserva della proprietà), quando il debitore rilascia al creditore una dichiarazione attestante i diritti di quest‟ultimo su tali beni. Sebbene la registrazione del pegno nel Registro dei Pegni non sia obbligatoria,se il pegno non è registrato il creditore perde il diritto di prelazione se il debitore perde i beni sottoposti a pegno. Il conflitto tra i differenti creditori dello stesso debitore è risolto in favore del creditore privilegiato, se questi sono due o più. In favore del creditore che per primo ha soddisfatto una delle condizioni sopra indicate in a), b), e c). Se il debitore non adempie, i beni sottoposti a pegno possono essere pignorati e venduti a richiesta del creditore; quest‟ultimo può evitare la vendita forzata proponendo al debitore di acquistare egli stesso i beni. La vendita forzata può svolgersi ai pubblici incanti o con una trattativa privata; la legge prevede che i beni debbano essere venduti ad un prezzo commercialmente ragionevole.

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2. SOCIETÀ E CONTRATTI 2.1. SOCIETA’ – FORME GIURIDICHE

2.1.1. Forme giuridiche. Nel 2008 è stata introdotta in Albania una nuova legge sulle società commerciali, armonizzata alla legislazione UE. La Legge n. 9901 del 14.04.2008 “Sugli imprenditori e le società commerciali” disciplina lo status di commerciante, la costituzione e l‟amministrazione delle società commerciali, i diritti e doveri dei soci fondatori, dei soci, degli azionisti e la riorganizzazione e liquidazione delle società commerciali. Le novità principali, con riferimento alle Società a responsabilità limitata (Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, Sh.p.k.), riguardano l’abbattimento del capitale sociale minimo richiesto per la costituzione da 100.000 Lek (ca. 800 Euro) a 100 Lek (ca. 1 Euro). Mentre con riferimento alle Società per azioni (Shoqëri Anonime, Sh.A.) le novità riguardano il sistema di amministrazione: ad un livello oppure a due livelli. Il sistema di amministrazione ad un livello prevede la nomina di un Consiglio di Amministrazione il quale avrà funzioni di controllo e supervisione nell‟attuazione delle politiche commerciali della società da parte degli amministratori. Gli amministratori a loro volta, devono seguire le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione. Nel sistema di amministrazione a due livelli invece, gli amministratori dirigono la società e decidono sulle modalità di attuazione delle politiche commerciali della società mentre, il Consiglio di Supervisione esercita funzioni di supervisione sull‟attuazione delle politiche commerciali della società secondo la legge e lo statuto sociale. In base alla Legge n. 9901 del 14.04.2008 “Sugli imprenditori e le società commerciali”, tutte le società devono essere costituite in una delle seguenti forme: 1. Società collettiva (Shoqëri Kolektive) equivalente alla nostra società in nome collettivo; 2. Società in accomandita (Shoqëri Komandite) equivalente alla nostra S.a.s.; 3. Società a responsabilità limitata (Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, Sh.p.k.) equivalente alla nostra S.r.l., con un capitale sociale minimo di 100 Lek (ca. 1 Euro); 4. Società per azioni (Shoqëri Anonime, Sh.A.) di due tipi: -senza offerta pubblica (pa ofertë publike), con capitale sociale minimo di 2.000.000 Lek (circa 16.000 Euro); almeno il 25% del capitale (solo per quanto riguarda i contributi in denaro) deve essere versato all'atto della costituzione e prima della registrazione della società con il registro commerciale; -con offerta pubblica (me ofertë publike) e un capitale sociale minimo di 10.000.000 Lek (circa 80.000 Euro); almeno il 25% del capitale (solo per quanto riguarda i contributi in denaro) deve essere versato all'atto della costituzione e prima della registrazione della società nel registro commerciale. Esistono infine tre altri tipi di società commerciali regolamentate da leggi speciali: 1. Fondi di Investimento - costituiti solamente sotto forma di S.p.a.con offerta pubblica. Il capitale sociale minimo,denominato in Lek,deve essere pari a non meno di 20.000 USD. In caso di capitale misto (nazionale e straniero) almeno il 50% del capitale sociale deve appartenere ad una persona straniera. 2. Società di Credito e Risparmio (Shoqëritë e kursim-kreditit). 3. Società Cooperative (Shoqëritë e bashkëpunimit reciprok).

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Queste società vengono regolamentate in modo diverso rispetto alle società sopra menzionate e le relative disposizioni contenute nelle leggi speciali prevalgono su quelle della Legge n. 9901 del 14.04.2008 “Sugli imprenditori e le società commerciali”. La legislazione albanese, prevede anche la possibilità di aprire filiali ed uffici di rappresentanza di società straniere, con le stesse procedure di registrazione delle società commerciali. 2.2. SOCIETA’ – COSTITUZIONE 2.2.1. Modalità di registrazione delle società. Con Legge n. 9723 del 03.05.2007 sono state apportate delle rilevanti modifiche al sistema di registrazione delle società commerciali in Albania. La suddetta normativa prevede la costituzione di un Centro Nazionale per la Registrazione (QKR). La Legge, composta di 79 articoli, è suddivisa in 8 Capitoli: il 1° con le Disposizioni Generali; il 2° sulla creazione, organizzazione e funzionamento del QKR,con sede centrale a Tirana e uffici periferici in tutta l‟Albania; il 3° capitolo contiene 4 sezioni; l‟art. 26 comma 4 della sezione II, in particolare, stabilisce che la registrazione iniziale delle società albanesi e di quelle straniere si effettua tramite un rappresentante legale di tali società. I documenti accompagnatori per la registrazione delle società straniere (sez. III - Registrazione Iniziale), debitamente tradotti e legalizzati in albanese, devono contenere l'atto di costituzione e/o lo statuto della società del paese d‟origine, il capitale sociale, la documentazione comprovante la registrazione, l‟ultimo bilancio, la decisione dell‟organo competente della società che decide di investire in Albania, la denominazione e la sede dell‟ufficio di rappresentanza, la durata dell‟attività di tale ufficio. Il QKR è un ente pubblico centrale, con personalità giuridica, alle dipendenze del Ministro dell‟economia, commercio ed energia. Il QKR ha la sede principale a Tirana e sedi distaccate nei comuni più importanti d‟Albania. Il QKR è competente in tutto il territorio della Repubblica d‟Albania e svolge le seguenti funzioni: a. amministra il Registro delle Società Commerciali; b. esegue le registrazioni nel registro commerciale; c. esegue le registrazioni delle società commerciali ai fini fiscali,previdenziali e sanitari e dell‟ispettorato del lavoro; d. rilascia certificati, estratti o copie autentiche degli atti depositati; e. pubblicizza i dati del registro e permette il libero accesso del pubblico a questi dati; f. accetta richieste per licenze, permessi, autorizzazioni, secondo le previsioni della Legge n. 9723; g. presta assistenza nelle procedure di registrazione e di licenziamento. A seguito delle suddette modifiche normative, il Registro Commerciale in Albania è amministrato dal QKR. E‟ possibile la cancellazione dal registro commerciale o volontariamente, o per decisione del tribunale o in base alle leggi speciali (Sezione IV-Altre Registrazioni); il 4° capitolo contiene norme relative alla decisione e alla pubblicazione e la Sez. 1 stabilisce che il Centro Nazionale di Registrazione (QKR), dopo le verifiche, effettui la registrazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. E‟ previsto anche il silenzio-assenso se, entro il termine stabilito, il Centro Nazionale di Registrazione QKR non dovesse effettuare la registrazione, non notificando la sospensione o il rifiuto della domanda.

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Infine, gli ultimi 4 capitoli contengono norme relative all‟accesso per il pubblico, all‟autorizzazione, al ricorso amministrativo ed altre disposizioni finali. In precedenza le registrazioni si effettuavano presso il Tribunale di primo grado di Tirana. Questa riforma è un passo significativo da parte del Governo Albanese per migliorare il clima del business ed apportare diversi benefici a favore degli investimenti esteri in Albania per i seguenti motivi: -facilita e velocizza il processo di registrazione di nuove attività; -viene effettuata la registrazione in simultanea presso l‟Ufficio Imposte e Tasse, Ufficio Oneri fiscali e sociali, l‟Ispettorato del Lavoro,semplificando così tutte le procedure; -gli sportelli aperti su tutto il territorio albanese rendono possibile la registrazione di nuove attività anche a livello locale; -l‟accesso al registro commerciale via internet, libero al pubblico, dà maggiore trasparenza a tutta la procedura di nascita di nuovi business. In Albania l'esercizio di attività commerciali, finanziarie e produttive in settori particolari di mercato (per esempio, attività finanziarie, bancarie, ospedaliere, ecc.) organizzate sotto forma di impresa, è soggetto ad una licenza rilasciata dalle autorità competenti. Con l‟entrata in vigore della Legge n. 10081, del 23.02.2009, “Sulle licenze e le autorizzazioni ed i permessi nella Repubblica d‟Albania” ed il completamento del quadro regolamentare con la DCM n. 538 del 26.05.2009 “Sulle licenze ed i permessi che saranno trattati da o attraverso il CNL ed alcuni altri regolamenti comuni”, a partire dal 09.06.2009 è stato introdotto il sistema “one stop shop” in materia di autorizzazione alle società. Da questa data tutti i soggetti giuridici che secondo la legislazione in vigore hanno l‟obbligo di ottenere una licenza/permesso per l‟esercizio della propria attività devono presentare la richiesta presso il Centro Nazionale delle Licenze - CNL (istituzione di diritto pubblico dipendente da METE). In alcuni settori di attività come ad esempio il settore delle costruzioni, liberi professionisti, ecc. il sistema “one stop shop” non trova attualmente applicazione e, pertanto, le richieste di licenza devono essere temporaneamente inoltrate presso le singole autorità di competenza (Ministero dei Lavori Pubblici, Trasporti e Telecomunicazioni, ecc.) e non al CNL. Generalmente l'ottenimento di una licenza commerciale è subordinato alla presentazione,presso l'Autorità competente,della seguente documentazione: 1.una richiesta scritta firmata dall'Amministratore(società a responsabilità limitata) o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione (società per azioni); 2. una descrizione dettagliata dell‟attività commerciale che si intende svolgere; 3. la denominazione e la sede principale della società; 4. la documentazione relativa alla società, inclusa una copia dell‟atto costitutivo, statuto e decisione sulla registrazione della società presso il QKR; 5. la descrizione dell‟esperienza della società e dei suoi principali soci nell‟attività per cui si chiede la licenza; 6. una lista degli impiegati e mezzi della società che dimostrano di avere l‟esperienza e la capacità richiesta nell‟attività per cui si chiede la licenza; 7. lo stato finanziario; ecc.. In genere, la richiesta e la documentazione per ottenere la licenza commerciale vanno presentate dopo la costituzione (sottoscrizione dell‟atto costitutivo,statuto) e iscrizione della società presso il Centro Nazionale di Registrazione. Considerato che, per determinate licenze, si richiede che la licenza sia rilasciata prima dell‟iscrizione della società, mentre l‟autorità competente per il rilascio della licenza

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richiede che la società sia già iscritta prima di rilasciare la licenza,normalmente si usa adottare una procedura in due fasi. L‟autorità competente rilascia una licenza “temporanea” la quale non autorizza lo svolgimento dell‟attività, ma è sufficiente all‟iscrizione della società presso il QKR. In seguito, in virtù del certificato di iscrizione della società (partita IVA), viene rilasciata la licenza “permanente” per lo svolgimento dell‟attività. Per la registrazione della società presso il QKR è necessario: 1. stipulare,in presenza del notaio,l‟atto costitutivo e lo statuto della società; 2. depositare,insieme alla documentazione necessaria,l'atto costitutivo e lo statuto della società presso il QKR. Al termine della predetta procedura la società neo costituita sarà munita del NUIS (Numero Unico di Identificazione del Soggetto Fiscale, ovvero partita IVA). La documentazione - necessaria per la costituzione di ogni tipo di società,che si è tenuti a presentare presso il QKR,consiste di: 1. modulo standard di richiesta, compilato in tutte le sue voci e debitamente sottoscritto da tutti gli amministratori/direttori; 2. atto costitutivo della società; 3. statuto della società; 4. versamento del capitale sociale (secondo lo statuto per le società a responsabilità limitata mentre, per le società per azioni, prima della registrazione presso il QKR, deve essere versato il 25% del capitale per i contributi in denaro); 5. in caso di socio–società, tutta la documentazione necessaria che prova l‟esistenza della società che intende partecipare a titolo di socio nella costituenda società. Filiali e rappresentanze Secondo la Legge sulle Società albanesi, la stessa procedura per la costituzione delle società deve applicarsi anche alla costituzione di filiali o sedi secondarie di società straniere, salvo la redazione dell‟atto di costituzione, dello statuto e del conferimento del capitale sociale.

2.3. SOCIETA’ DI CAPITALE

2.3.1. Sottoscrizione delle quote di una società di capitale. Il capitale sociale può essere versato presso una banca o un notaio albanese. 2.3.2. Versamento del capitale sociale in valuta estera. E‟ consentito versare e mantenere il capitale sociale in valuta estera ma ai fini fiscali tali valori devono essere mantenuti e presentati anche in Lek Albanesi. 2.3.3. Vendita o trasferimento quote e/o azioni. Tanto nelle società a responsabilità limitata quanto nelle società per azioni, il trasferimento della proprietà delle quote o azioni è consentito nei vari modi previsti dalla legge, che sono analoghi all‟ordinamento italiano (contratto, successione mortis causa, ecc.). 2.3.4. Ripartizione utili. Tanto nelle società a responsabilità limitata quanto nelle società per azioni, la ripartizione degli utili è deliberata dall‟Assemblea dei soci/azionisti. La Legge n. 9901 del 14.04.2008 “Sugli imprenditori e le società commerciali”prevede che le società per azioni possano emettere azioni privilegiate, che attribuiscono ai titolari particolari vantaggi (ad es. privilegio nella ripartizione degli utili o nel rimborso delle azioni allo scioglimento della società).

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2.4. BILANCIO E LIBRI CONTABILI 2.4.1. Obblighi in merito alla formazione del Bilancio e alla tenuta dei registri e dei libri contabili. Anche nel diritto albanese, come nel diritto italiano, l‟imprenditore commerciale – persona fisica o società - deve tenere le scritture contabili previste dalla legge, che sono il libro giornale,l‟inventario, il libro mastro e le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell‟impresa. In particolare,secondo la Legge n. 9228 del 29.04.2004, ”Sulla contabilità e tavole finanziarie”(modificata con Legge 10110/2009), il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all‟esercizio dell‟impresa, mentre l‟inventario deve essere redatto all‟inizio dell‟esercizio dell‟impresa e successivamente ogni anno e deve contenere l‟indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all‟impresa. Il libro giornale, l‟inventario e le altre scritture contabili devono essere conservate per un periodo di 10 anni dall‟ultima registrazione. Inoltre nel diritto albanese il bilancio di esercizio costituisce il principale documento che illustra la situazione patrimoniale e finanziaria dell‟impresa o della società. È redatto annualmente su moduli predisposti dal Ministero delle finanze, le cui voci rispecchiano la struttura ed i contenuti dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, come descritti nel nostro Codice civile. È da sottolineare che il Parlamento albanese con la Legge n. 9228, del29.04.2004 “Sulla contabilità e tavole finanziarie”ha approvato un nuovo sistema di contabilità, il quale richiede che i contribuenti redigano i propri bilanci in base ai principi contabili internazionali. L‟obbligo di certificare il bilancio sussiste per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata, quando concorrono alcune particolari condizioni previste dalla legge (ad es.,entrate annuali superiori a 12 milioni di Lek e numero di dipendenti pari o superiore a 10). Il bilancio annuale deve essere depositato presso l‟Ufficio delle Tasse di Competenza entro il 31 marzo dell‟anno successivo al periodo di riferimento. Il bilancio annuale deve essere depositato inoltre presso il QKR entro il 31 Luglio dell‟anno successivo al periodo di riferimento. 2.5. AMMINISTRATORI 2.5.1. Lo straniero può essere membro del Consiglio d’Amministrazione. 2.5.2. Nel diritto albanese non esiste il Collegio Sindacale. Il cittadino straniero può essere Revisore dei conti. E‟ necessario tuttavia che egli sia in possesso di laurea o di altro titolo accademico rilasciato da un‟università albanese, o comunque riconosciuto dalle autorità albanesi, e che sostenga e superi l‟apposito esame di abilitazione presso le autorità competenti albanesi. 2.6. BORSA VALORI 2.6.1. Borsa Valori albanese La Borsa di Tirana è stata aperta nel 1997 ed è soggetta al controllo ed alla sorveglianza della Banca d‟Albania. Essa è stata fondata con capitale pubblico (fondi del bilancio) nell‟intento di utilizzare questo strumento per lo scambio di quote delle imprese di Stato e poi di titoli pubblici nel mercato secondario, per addivenire infine alla creazione di un mercato obbligazionario Il mercato borsistico è tuttavia poco sviluppato e non offre garanzie di efficienza e trasparenza agli investitori, soprattutto stranieri: attualmente i soli

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titoli ammessi alla quotazione sono i titoli di Stato, mentre il mercato secondario non si è ancora concretizzato anche perché i titoli pubblici hanno maturità a breve. 2.7. AUTORITA’ ANTITRUST 2.7.1. Autorità garanti della concorrenza. Così come nel diritto italiano,anche nel diritto albanese esiste un‟autorità garante della concorrenza, l‟Autorità della Concorrenza, istituita dalla Legge n. 9121 del 28.07.2003 “Sulla protezione della concorrenza”, nonché varie autorità di settore,preposte al controllo ed alla tutela della concorrenza in attività economiche di particolare rilevanza pubblica. Ad es., nel settore delle telecomunicazioni opera l‟Autorità delle Comunicazioni Elettroniche e Postali, la cui attività è disciplinata dalla Legge n. 9918 del 19.05.2008, “Sulle Comunicazioni Elettroniche nella Repubblica d‟Albania”, mentre nel settore delle assicurazioni, settore delle pensioni supplementari, settore del mercato dei titoli e dell‟attività di questo mercato e per quanto riguarda le altre attività finanziarie non-bancarie, opera l‟Autorità di Supervisione Finanziaria, istituita e regolata dalla Legge n. 9572 del 3.07.2006, “Sull‟Autorità per la Supervisione Finanziaria”. 2.8. CONTRATTI 2.8.1.Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Vienna, 1980). Con la legge n. 10092 del 09.03.2009 l‟Albania ha aderito alla convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci. La legge n.09.03.2009 e‟ stata pubblicata nella GU n. 27 del 02.04.2009 ed e‟ entrata in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione. 2.8.2.Disciplina sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi. La responsabilità per danno da prodotti è disciplinata dagli artt. 628-634 del Codice civile albanese, in modo simile a quanto previsto dal diritto italiano. In particolare: 1) il prodotto è ogni bene mobile, anche se incorporato in un altro bene mobile o immobile, nonché l‟elettricità; non si considerano prodotti i prodotti agricoli del suolo e quelli derivati dalla caccia; 2) il produttore è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima e chi si presenta come produttore apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione, nonché chi importa il prodotto nel territorio della Repubblica d‟Albania nell‟esercizio di un‟attività commerciale. Quando il produttore non sia individuato è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore, se abbia omesso di comunicare al danneggiato, entro un ragionevole periodo di tempo, l‟identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto; 3) il prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) la sua presentazione; b) l‟uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato; c) il tempo in cui è stato messo in circolazione; 4) le cause di esclusione della responsabilità sono analoghe a quelle previste dal nostro ordinamento (ad es., la responsabilità è esclusa se il produttore non ha messo in circolazione il prodotto, se il difetto non esisteva o è probabile non esistesse al momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione, ecc.); 5) i termini di prescrizione e decadenza dal diritto al risarcimento del danno sono analoghi a quelli previsti dal nostro ordinamento.

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2.8.3. Regolamentazione del contratto di franchising. In base al Codice civile albanese (artt. 1056-1064), il franchising è il contratto con cui una parte (il franchisor) attribuisce all‟altra parte (il franchisee) il diritto di sfruttare determinati diritti (ad es., brevetti, marchi, nome, ditta, insegna ecc.),contro un compenso rappresentato da una quota fissa (entry fee) e da un canone periodico (royalty). Sia il franchisor che il franchisee sono imprese o società commerciali. Le principali norme che disciplinano il franchising nel Codice civile albanese sono le seguenti: a) il franchisor è obbligato a supportare il franchisee con istruzioni ed informazioni; b) il contratto deve essere redatto per iscritto; c) la durata del contratto deve essere concordata tra le parti; se non è espressamente prevista o quando la durata è superiore ad un periodo di 10 anni, ciascuna delle parti ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di almeno un anno rispetto alla data in cui il recesso deve avere esecuzione, e ciò salvo il caso di inadempimento; d) il franchisor risponde dell‟esistenza dei diritti che trasferisce al franchisee; e) le parti hanno un obbligo di non concorrenza anche dopo la cessazione del rapporto fino ad 1 anno. 2.8.4. Regolamentazione del contratto di mediazione. Il contratto di mediazione è disciplinato dal Codice civile albanese (art. 973-981). Il mediatore è rappresentato dalla persona che mette in collegamento due o più parti per la conclusione di un accordo, senza che questa persona abbia con nessuna delle parti una relazione di collaborazione, dipendenza o di rappresentanza. Nel caso in cui non ci siano accordi o quando le tariffe professionali o gli usi non determinino le tariffe, l‟ammontare del compenso del mediatore ed il rapporto di distribuzione dello stesso tra le parti vengono determinati dal tribunale. Le principali norme che disciplinano il contratto del mediatore nel Codice civile albanese sono le seguenti: a) Il diritto del mediatore al compenso nasce nel momento in cui il contratto di mediazione produce i suoi effetti indipendentemente dai successivi avvenimenti; questa disposizione non viene applicata nei casi di proclamazione dell‟invalidità del contratto di mediazione, a condizione che il mediatore fosse a conoscenza delle ragioni di invalidità. b) Il mediatore ha il diritto al compenso per le spese effettuate per conto della persona committente, salvo patti o usi diversi. c) Il mediatore deve notificare alle parti le circostanze che riguardano la valutazione e l‟affidabilità dell‟accordo di cui lui è a conoscenza e che possono avere un impatto circa la sua risoluzione. d) Il mediatore deve conservare i campioni dei beni venduti fino al momento in cui esiste la possibilità di controversie tra le parti per quanto riguarda l‟identità dei beni. Il mediatore che non manifesta ad una parte contraente il nome dell‟altra parte risponde per l‟esecuzione del contratto, e nel caso in cui lo abbia eseguito,subentra nei diritti verso la parte contraente non nominata (tale testo del Codice civile albanese, ripropone pressoché fedelmente l‟art. 1762, primo comma, del Codice civile italiano). 2.9. CONTRATTO DI AGENZIA 2.9.1. Regolamentazione del contratto di agenzia. Il contratto di agenzia viene regolamentato dal Capitolo 13 del Codice Civile della Repubblica di Albania e - analogamente al contratto di agenzia regolato nel Codice Civile

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italiano -viene definito come il contratto con il quale una parte si impegna a promuovere la stipulazione di contratti in favore dell'altra parte nell'ambito di uno specifico territorio, in modo costante e dietro remunerazione. 2.9.2. Status dell’agente commerciale. L‟attività dell'agente commerciale viene considerata come attività autonoma. L'agente commerciale viene quindi trattato come un lavoratore autonomo. 2.9.3. Percentuale riconosciuta a un agente commerciale. Data la limitata diffusione del contratto di agenzia, non sono disponibili dati certi sulla percentuale normalmente riconosciuta all‟agente commerciale. In ogni caso,in base al Codice civile, l‟agente ha diritto ad una provvigione solo per i contratti che hanno avuto regolare esecuzione; se tali contratti hanno avuto esecuzione solo in parte, la provvigione è dovuta in proporzione alla parte eseguita. L‟agente non ha diritto al rimborso delle spese d‟agenzia. Secondo il Codice civile albanese, all'agente spetta la provvigione solo per i contratti andati a buon fine, ovvero per i contratti che non siano andati a buon fine per cause imputabili al preponente, ovvero siano stati risolti. Inoltre, in caso di risoluzione del rapporto contrattuale, all'agente spetta: -l'indennità di mancato preavviso, se la risoluzione del contratto di agenzia a tempo indeterminato è avvenuta senza il rispetto del termine di preavviso previsto dalla legge (un mese per ogni anno di durata del contratto); -l'indennità di fine rapporto, per un importo non superiore alla media annua delle provvigioni complessivamente percepite negli ultimi cinque anni, se l'agente ha ampliato la clientela e ha stipulato nuovi contratti producendo un aumento di profitti a beneficio del preponente. Tuttavia, tale indennità non è dovuta se la risoluzione è avvenuta a causa di grave inadempimento da parte dell'agente, ovvero per recesso da parte dell'agente (salvo che ciò non sia giustificato da particolari circostanze), o a seguito di cessione del contratto a favore di un terzo da parte dello stesso agente. 2.10. MARCHI 2.10.1. Regolamentazione sui marchi. In base alla Legge n. 9947 del 07.07.2008 "Sulla proprietà industriale" (che è entrata in vigore dal 01.11.2008 e che ha abrogato la vecchia Legge n. 7819 del27.04.1994), che tutela i diritti di proprietà industriale sulle invenzioni e modelli d'uso,marchi commerciali e di servizi, disegni industriali e denominazioni originali, l‟autorità che si occupa delle procedure di registrazione è la Direzione Generale dei Marchi e dei Brevetti. La Direzione si avvale di propri agenti autorizzati, i quali presentano le domande presso la Commissione delle licenze, che compie le opportune verifiche sulla documentazione e provvede al rilascio del brevetto o alla registrazione del marchio. Il titolare del marchio registrato ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, mentre è fatto divieto a terzi di usarlo per prodotti identici o affini, o comunque in modo tale da trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, danneggiando il titolare. Il divieto opera anche a beneficio del titolare del marchio non registrato,rispetto ad eventuali riproduzioni, imitazioni o traduzioni, purché tale marchio sia definito, con decisione della Direzione, come marchio notorio nella Repubblica d‟Albania. La registrazione del marchio dura 10 anni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta e può essere rinnovata.

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Il marchio registrato può essere trasferito o concesso in licenza, per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato;non è necessario che insieme al marchio sia trasferita anche l‟azienda del titolare. 2.10.2. Soggetti autorizzati a richiedere la registrazione di un marchio. Sia per i brevetti che per i marchi non esiste alcuna differenza di trattamento fra soggetti albanesi e stranieri, purché questi ultimi appartengano a Stati che aderiscono alle convenzioni internazionali di cui è parte l‟Albania (ad es. la Convenzione di Parigi (1883) per la protezione della proprietà industriale, ratificata anche dall‟Italia con la Legge n. 424 del 28.04.1976) o applichino il principio di reciprocità per il riconoscimento di marchi o brevetti di soggetti albanesi. 2.10.3.Requisiti per ottenere la registrazione. La procedura di registrazione per i marchi prevede, per ogni marchio, il deposito di 10 originali sul supporto sul quale verranno impiegati, la richiesta di registrazione e un versamento (50 USD per la prima classe merceologica, 25 USD per ogni classe ulteriore, più 20 USD per la verifica della originalità del marchio). La Direzione decide sulla registrazione entro 5 mesi dal deposito della richiesta e dispone l‟iscrizione del marchio nel Registro dei Marchi; in caso di rigetto della richiesta, è possibile proporre ricorso alla Commissione d‟Appello, istituita presso la stessa Direzione. La registrazione è subordinata al pagamento di una specifica tassa.In base alla Legge n. 9947, il marchio decade se non è stato oggetto di un uso effettivo da parte del suo titolare, senza un motivo legittimo, per un periodo di 5anni. La decadenza è pronunciata dal Tribunale, su ricorso di qualunque interessato. Il titolare può altresì rinunciare al marchio registrato, e la registrazione può essere annullata dal Tribunale qualora, in qualsiasi momento successivo, sia accertato che non ne sussistevano i requisiti (ad es., perché il marchio era privo del carattere distintivo, o perché erano state rilasciate precedenti registrazioni per lo stesso marchio, ecc.). 2.10.4. Organismo di tutela del marchio. Per l‟organismo di registrazione dei marchi, si veda il paragrafo 3.10.1. Il titolare del marchio registrato – o anche del marchio non registrato, purché notorio (si veda il paragrafo 3.10.1) – ha diritto di rivolgersi all‟autorità giudiziaria, e precisamente al Tribunale, per tutelare i propri diritti sia in sede civile che penale. La risoluzione delle controversie per quanto riguarda la tutela dei diritti sulle invenzioni e modelli d'uso, marchi commerciali e di servizi, disegni industriali e denominazioni originali, sono di competenza del tribunale di Primo Grado di Tirana. 2.10.5. Accordi internazionali sulla protezione dei marchi. Oltre alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale,l‟Albania aderisce anche all‟Accordo di Madrid (1984) per la registrazione internazionale dei marchi, al Protocollo dell‟Accordo di Madrid (1989) per la registrazione internazionale dei marchi, all‟Accordo di Nizza (1957) sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi per effetti della registrazione dei marchi. 2.11. BREVETTI 2.11.1. Regolamentazione che disciplina i brevetti e il loro uso. In base alla Legge n. 9947 del 07.07.2008 "Sulla proprietà industriale", che tutela i diritti di proprietà industriale sulle invenzioni e modelli d'uso, marchi commerciali e di servizi,

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disegni industriali e denominazioni originali, l‟autorità che si occupa delle procedure di registrazione è la Direzione dei Marchi e dei Brevetti. La Direzione si avvale di propri agenti autorizzati, i quali presentano le domande presso la Commissione delle licenze, che compie le opportune verifiche sulla documentazione e provvede al rilascio del brevetto. 2.11.2. Registrazione di un brevetto da parte di stranieri. Sia per i brevetti che per i marchi, secondo la Legge n. 9947, non esiste alcuna differenza di trattamento fra soggetti albanesi e stranieri, purché questi ultimi appartengano a Stati che aderiscono alle convenzioni internazionali di cui è parte l‟Albania (ad es. la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale,ratificata anche dall‟Italia con la Legge n. 424 del 28.04.1976) o applichino il principio di reciprocità per il riconoscimento di brevetti di soggetti albanesi. 2.11.3. Diritti di proprietà industriale brevettabili. Possono essere oggetto di brevetto le invenzioni industriali,i modelli di utilità ed i disegni industriali. L‟invenzione industriale può essere oggetto di brevetto se presenta i caratteri della novità (che sussiste se l‟invenzione non può essere rinvenuta nel patrimonio tecnologico già conosciuto), della originalità (che sussiste se l‟invenzione non può essere ricavata dal patrimonio tecnologico già conosciuto, neppure da uno specialista,e se non sono già state presentate domande di brevetto per la stessa invenzione) e della industrialità (che sussiste se l‟oggetto dell‟invenzione può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi tipo di industria). Le invenzioni biotecnologiche sono brevettabili nel caso in qui riguardano: a) il materiale biologico che si sottrae o viene isolata dal suo ambiente naturale o che viene prodotto tramite un processo tecnico anche se precedentemente successo in natura; b) piante o animali nel caso in qui la possibilità tecnica dell‟invenzione non venga limitato da una varietà specifica di pianta o animale; c) un processo microbiologico ovvero un altro processo tecnico ovvero un prodotto ottenuto tramite un processo analogo ad eccezione del caso un cui si ottiene una varietà di pianta o animale; d) un elemento estratto o isolato dal corpo umano o diversamente prodotto tramite un processo tecnico che include una sequenza ovvero una sequenza parziale di un gene anche se la struttura degli stessi possa essere identica con la struttura dell‟elemento naturale (l‟applicazione industriale della sequenza ovvero della sequenza parziale di un gene si deve pubblicare nell‟applicazione per il brevetto). In base alla Legge n. 9947, il brevetto può essere dichiarato nullo se: a)l‟invenzione non è brevettabile perché non sussistono i requisiti previsti dalla legge per il rilascio; b) l‟invenzione non è stata descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire ad una persona esperta di attuarla; c) l‟oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale. La nullità è pronunciata dal Tribunale, su istanza di qualunque interessato; il titolare può altresì rinunciare al brevetto registrato. 2.11.4.Organismo per la registrazione dei brevetti. Anche in materia di brevetti la competenza è demandata alla Direzione, che riceve le domande con la relativa documentazione, compie le dovute verifiche e rilascia, ove ne ricorrano gli estremi, il brevetto. La durata del brevetto è di 20 anni, a fronte del versamento di una tassa annuale. Il titolare del brevetto ha diritto di rivolgersi all‟autorità giudiziaria, e precisamente al Tribunale di primo grado di Tirana, per tutelare i propri diritti sia in sede civile che penale.

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2.11.5. Convenzioni internazionali sulla protezione dei brevetti. -Trattato di Budapest (1997) -Accordo di Strasburgo (1971) E‟ stata accolta la richiesta dell‟Albania di diventare membro dell‟EPO European Patent Organization. Con legge n. 10179 del 29.10.2009, l‟Albania ha ratificato la convenzione per i Brevetti Europei. A marzo 2007 è entrato in vigore, dopo l‟adesione a febbraio annunciata dall‟Organizzazione Mondiale sulla Proprietà Intellettuale, l‟Accordo dell‟Aja sul Design industriale del 1960, completato dall‟Atto di Stoccolma del 1967 ed emendato dall‟Atto di Ginevra del luglio 1999, relativo alla Registrazione Internazionale del Design industriale.Con legge n. 10180 del 29.10.2009,l‟Albania ha ratificato l‟Accordo per la Legge dei Brevetti dell‟Organizzazione Mondiale sulla Proprietà.

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3. REGIMI DI IMPORT-EXPORT E DEI FLUSSI FINANZIARI

3.1. REGIME DI IMPORT-EXPORT 3.1.1. Classificazione doganale delle merci. Regime doganale di importazione di merci nel Paese. La classificazione doganale delle merci secondo la NC –Nomenclatura Combinata dell’Unione Europea. La legge fondamentale in materia di importazioni, esportazioni ed imposte doganali è il Codice doganale, emanato con Legge n. 8449 del 27.01.1999 ed entrato in vigore il 07.03.1999, con relative modifiche e disposizioni di attuazione. Il nuovo Codice Doganale ha abrogato tutta la legislazione previgente incompatibile con il nuovo testo, ed in particolare: -Legge n. 7599 del 02.09.1992 sul “Codice Doganale della Repubblica di Albania” e successive modifiche (Legge n. 8020 del 01.11.1995; Legge n. 8148 del 11.09.1996; Legge n. 8263 del 15.12.1997); -Legge n. 8187 del 23.01.1997 sul “Valore doganale”; -Alcuni articoli della Legge n. 7609 del 22.09.1992, sulle “Tariffe doganali”; -Alcuni articoli della Legge n. 7938 del 24.05.1995, sullo “Scioglimento della polizia finanziaria e costituzione della polizia doganale e fiscale”. Il quadro legale è attualmente formato da queste norme: -Legge n. 8449 del 27.01.1999 “Codice doganale della Repubblica di Albania”, conforme al Regolamento del Consiglio d‟Europa2913/92/EEC “Il Codice Doganale delle Comunità Europee” e successive modifiche (Decisione del Consiglio dei Ministri n. 101 del05.03.1999; Legge n. 8473 del 14.04.1999; Legge n. 8719 del19.12.2000; -Legge n. 8999 del 30.01.2003); -Legge n. 8474 del 14.04.1999 “Sulla Nomenclatura Combinata di Beni”basata sul Regolamento 2263/2000/EC e successive modifiche (Legge n. 8558 del 22.12.1999; Legge n. 8808 del 17.05.2001; Legge n.8843 del 11.12.2001); -Legge n. 9461 del 21.12.2005 “Sulla Nomenclatura delle merci del codice doganale” e successive modifiche (Legge n. 9715 del16.04.2007; Legge n. 9982 del 08.09.2008); -Decreto del Consiglio dei Ministri n. 205 del 13.04.1999 “Sulle disposizioni di attuazione del Codice Doganale” e successive modifiche; -Accordi di Libero Scambio. Le tariffe doganali variano ogni anno secondo il relativo tariffario doganale. I principi fondamentali del nuovo Codice possono essere sintetizzati come segue: 1. il Codice si applica all‟importazione ed esportazione di beni verso e dall‟Albania ed ai beni in transito nel territorio della Repubblica d‟Albania, indipendentemente dal mezzo di trasporto, ovvero alle merci vincolate ad altri regimi doganali quali il perfezionamento attivo,perfezionamento passivo, deposito doganale e ammissione temporanea; 2. i beni possono entrare ed uscire dal territorio della Repubblica d‟Albania - via terra, via mare o via aerea - soltanto attraverso le aree doganali; sotto tale profilo il carico, lo scarico, l‟imbarco, lo sbarco ed il trasporto dei beni devono avvenire con il permesso delle autorità doganali e secondo le modalità stabilite dal Codice; 3. l‟importatore o l‟esportatore può nominare un rappresentante con potere di espletare le formalità doganali; 4. i dazi doganali sono determinati sulla base del Tariffario Doganale della Repubblica d‟Albania, salvi i trattamenti preferenziali garantiti a determinati Stati o gruppi di Stati in seguito ad accordi internazionali; 5. i dazi doganali sono applicati sulla base del valore di scambio dei beni,che il Codice definisce come il prezzo effettivamente pagato o pagabile per i beni esportati dalla

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Repubblica d’Albania, inclusi,se necessario,altri elementi connessi al prezzo quali ad es. le commissioni, il brokeraggio, il costo dei container o dell‟imballaggio, le royalties o i costi delle licenze eventualmente sostenuti dal compratore, ecc. Quando il valore di scambio dei beni importati non può essere determinato, il Codice ricorre ad altri criteri quali: a) il valore di scambio di beni identici o simili esportati dall‟Albania nello stesso periodo; b) il prezzo unitario al quale i beni sub a) sono venduti in Albania nella massima quantità aggregata a soggetti non collegati al venditore; c) il valore del bene computato su altri indici, quali ad es. il costo di produzione. Nel caso in cui non possano essere applicati i criteri precedenti, il Codice richiama da ultimo - tra gli altri - l‟accordo applicativo dell‟art. 7 del GATT e lo stesso art. 7 del GATT; 6. le tariffe doganali ordinarie sono applicate ai beni che hanno un‟origine non preferenziale, cioè ai beni che sono stati interamente prodotti in un Paese straniero; i beni che sono stati prodotti in uno Stato o gruppo di Stati che gode di un trattamento preferenziale secondo il punto 4hanno invece un‟origine preferenziale; 7. in generale, il Codice prevede che i beni introdotti nel territorio di Albania saranno, dal momento del loro ingresso, sottoposti a controllo da parte delle autorità doganali. I beni rimarranno sottoposti a tale controllo per tutto il tempo necessario a determinare il loro status doganale; norme particolari sono stabilite a seconda del mezzo di trasporto con cui i beni sono introdotti in Albania (via terra, via aerea,via mare, per ferrovia o attraverso il sistema postale); 8. i beni introdotti nel territorio doganale della Repubblica d‟Albania dovranno essere presentati alle autorità doganali accompagnati da una dichiarazione sommaria che contenga tutte le indicazioni necessarie alla loro identificazione e all‟espletamento delle procedure doganali; 9. in via preliminare, la procedura d‟ingresso richiede che chi presenta i beni alle autorità doganali renda una cd. dichiarazione doganale(customs declaration), scritta o verbale, distinta da quella di cui al precedente punto 8), che dovrà contenere tutti gli elementi necessari all‟applicazione delle norme relative alla procedura doganale ed essere redatta secondo il modello stabilito nelle Disposizioni di Attuazione. Le autorità doganali quindi esaminano i documenti che accompagnano i beni, li identificano ed esaminano e possono prelevarne campioni. Quando l‟esame è stato completato e tutti gli elementi riportati nella dichiarazione sono stati verificati, le autorità doganali riscuotono i dazi eventualmente dovuti e quindi rilasciano i beni; 10. norme particolari si applicano ai beni in transito, ai depositi doganali,all‟ammissione temporanea, al perfezionamento attivo e passivo; 11. in particolare, la procedura di ammissione temporanea si applica quando le merci importate in Albania sono destinate ad essere riesportate entro un periodo di tempo limitato - di norma non superiore a 12 mesi, salve alcune eccezioni - senza subire alcuna modifica tranne il normale deprezzamento dovuto al loro utilizzo; 12. l‟esportazione di beni albanesi è regolata molto sinteticamente; il Codice demanda in gran parte alle Disposizioni di Attuazione ed ai successivi regolamenti del Ministero delle finanze. In ogni caso, il Codice stabilisce che i beni albanesi esportati siano soggetti ad una dichiarazione di esportazione e, se del caso, al pagamento di dazi di esportazione; 13. il Codice prevede anche l‟istituzione di zone franche e depositi franchi,definiti come aree del territorio albanese in cui i beni stranieri non sono soggetti a dazi d‟importazione né all‟applicazione di altre misure restrittive di politica commerciale. Le zone franche sono istituite dal Consiglio dei Ministri; all‟interno di esse è autorizzata qualsiasi attività industriale, commerciale o di servizi, alle condizioni stabilite nel Codice;

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14. l‟esenzione dai dazi d‟importazione è garantita dai trattati internazionali bilaterali o multilaterali siglati dall‟Albania e ratificati dal Parlamento. Analoga esenzione è garantita: a) ai prodotti della pesca e agli altri prodotti tratti dalle acque territoriali di un altro Stato da navi registrate in Albania e battenti bandiera albanese; b) ai beni albanesi che, una volta esportati dal territorio della Repubblica d‟Albania, siano reintrodotti in Albania e rilasciati per la libera circolazione entro un periodo di tre anni; 15. l‟obbligo di pagare i dazi d‟importazione (debito doganale d’importazione) sorge: a) quando i beni soggetti ai dazi d‟importazione sono rilasciati per la libera circolazione; b) quando i beni sono sottoposti alla procedura d‟importazione temporanea con esenzione parziale dai dazi; c) quando i beni sono introdotti illegalmente in Albania dall‟estero o da una zona franca o deposito franco; d) quando,con riguardo ai beni soggetti a dazi doganali, una delle obbligazioni derivanti dal deposito temporaneo o dall‟applicazione della procedura doganale cui sono sottoposti non è stata adempiuta; e) quando non sono state osservate le procedure previste per l‟esenzione totale o per l‟applicazione di un dazio ridotto per determinati beni. L‟obbligo di pagare i dazi d‟esportazione (debito doganale d’esportazione) sorge quando la dichiarazione d‟esportazione è resa ed accettata dalle autorità doganali o quando i beni esportati lasciano il territorio della Repubblica d‟Albania senza la dichiarazione di esportazione o quando non sono state soddisfatte le condizioni richieste affinché i beni esportati possano lasciare il territorio della Repubblica d‟Albania con esenzione totale o parziale; 16. l‟ammontare dei dazi doganali è calcolato dalle autorità doganali non appena queste sono in possesso dei particolari necessari, registrato e quindi comunicato al debitore, entro il termine prescritto dalle autorità doganali per il pagamento. A tal proposito, le autorità doganali possono richiedere garanzie per il pagamento dei dazi doganali ed accordare una dilazione di pagamento non superiore a 30 giorni; 17. specifiche sanzioni sono previste per il contrabbando o per altre violazioni amministrative (ritardo nella presentazione della dichiarazione doganale, rifiuto di ricevere le autorità doganali a bordo,partenza senza autorizzazione delle autorità doganali, indicazione di qualità, quantità, valore o origine dei beni differente da quella verificata dalle autorità doganali). Tariffe doganali vigenti per alcune merci importate di più largo consumo. Merci a cui si applica un dazio dello 0% 1. carta, cartone e carta lavorata; 2. crostacei, frutti di mare, pesce e prodotti derivati. Merci a cui si applica un dazio del 2% 1. biscotti, pane, torte; 2. materie prime per l‟industria: minerali (es. granito, quarzo, zolfo), gas naturale, elementi chimici, materiali in plastica grezza, materiali ingomma grezza, fertilizzanti, lana, cotone, ecc.; 3. vari prodotti chimici (ad es. insetticidi); 4. macchinari industriali e attrezzature: motori, pompe, compressori,attrezzature industriali per la refrigerazione o il riscaldamento,macchinari agricoli, ecc.; 5. caterpillar in genere, trattori, TIR per trasporto merci, ecc.; 6. attrezzature mediche e per ufficio; 7. strumenti musicali; 8. materiale fotografico e cinematografico (ad es.: films, pellicole, rullini,ecc.); 9. apparecchi televisivi ed elettrodomestici in genere; 10. materie prime per l‟industria manifatturiera: benzina, nafta, calce,cemento, carbone, ecc.

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Merci a cui si applica un dazio del 6% 1. collanti, lacche, pigmenti, inchiostri, ecc.; 2. sostanze pulenti. Merci a cui si applica un dazio del 10% 1. cacao e suoi preparati; 2.alcuni prodotti alimentari tra cui carne suina, pollame, farina e prodotti derivati, frutta, verdura, pasta, latte e prodotti derivati, yogurt, ecc.; 3. materie prime per l‟industria alimentare (grano, semi oleosi, ecc.); 4. pelle lavorata; 5. prodotti tessili, tappeti; 6. semi di girasole; 7. prodotti alimentari tra cui bevande alcoliche ed analcoliche (acqua minerale, birra, vino, ecc.), verdure e frutti conservati nonché succhi di frutta; 8. alcuni prodotti derivati dal petrolio; 9. lastre e profili in metallo, fili metallici, ecc.; 10. autoveicoli nuovi, giocattoli, gioielli, orologi, mobili, vestiario, ecc. Merci a cui si applica un dazio del 15% 1. ceramiche; 2. prodotti cosmetici (shampoo, saponi profumati, ecc.); 3. carne bovina, salame; 4. prodotti in plastica o in gomma, ecc. I regimi doganali di importazione sono: il regime di libera circolazione; il regime di perfezionamento attivo; il regime di perfezionamento sotto controllo doganale; il regime di transito ed il regime di immagazzinamento temporaneo. L‟importazione temporanea di merce in Albania, al fine della sola lavorazione e/o trasformazione in prodotto finito o semilavorato per poi procedere alla successiva riesportazione, è regolata da una procedura particolare. Tale procedura doganale, prevista dagli artt. 136 ss. del Codice Doganale, prende il nome di perfezionamento attivo. La procedura consente un trattamento doganale privilegiato, secondo il quale l‟importatore viene esonerato dal pagamento dei dazi doganali. Esistono due procedure di esenzione relative al perfezionamento attivo: il sistema sospensivo ed il sistema del rimborso. Il primo permette l‟esonero (tranne una piccola percentuale che deve essere versata a titolo di rimborso delle spese amministrative) dal pagamento dei dazi doganali delle merci in entrata, mentre il secondo prevede una procedura di rimborso (tranne la stessa percentuale di cui sopra)dei dazi pagati al momento dell‟uscita dalla Repubblica di Albania della merce lavorata. È necessario evidenziare che le autorità doganali albanesi autorizzano raramente il sistema sospensivo. Secondo i suddetti articoli il perfezionamento attivo è permesso per: a) merci non albanesi destinate ad essere riesportate dal territorio doganale della Repubblica di Albania nella forma di prodotti compensatori (si intendono con questa espressione tutti i prodotti risultanti dalle operazioni di perfezionamento), senza che tali merci siano soggette ai dazi all‟importazione o alle misure di politica commerciale; b) merci rilasciate alla libera circolazione con il rimborso o lo sgravio dei dazi all‟importazione applicabili a tali merci quando vengano esportate dal territorio della Repubblica di Albania nella forma di prodotti compensatori. Le operazioni di perfezionamento possono riguardare: a) lavorazione di merci, compreso montaggio, assemblaggio o adattamento ad altre merci; b) trasformazione di merci; c) riparazione di merci, compresi riadattamento e messa a punto.

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Il perfezionamento attivo è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dalla Direzione Generale delle Dogane, su richiesta dell‟interessato. L‟autorizzazione è rilasciata a soggetti stabiliti nella Repubblica di Albania, quando le merci di importazione siano identificabili nei prodotti compensatori e quando il regime del perfezionamento attivo contribuisca a creare condizioni più favorevoli per l‟esportazione o la riesportazione di prodotti compensatori, sempre che non arrechi pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori albanesi (condizioni economiche). A seguito del rilascio dell‟autorizzazione, le autorità doganali stabiliscono il tasso di rendimento dell‟operazione (ovvero la quantità o la percentuale di prodotti compensatori ottenuti dal perfezionamento di una determinata quantità di merce importata) oppure il metodo di determinazione di tale tasso, che deve in ogni caso fare riferimento alle circostanze effettive sulle quali si basa o si è basata l‟operazione di perfezionamento. Il tasso di rendimento può anche essere stabilito forfetariamente,sulla base di dati effettivi preventivamente accertati. Le autorità doganali stabiliscono inoltre il termine entro il quale i prodotti compensatori devono essere riesportati o ricevere un‟altra destinazione doganale. Il termine tiene in ogni caso conto del tempo necessario per svolgere le operazioni di perfezionamento e/o lo smercio dei prodotti compensatori. Il titolare dell‟autorizzazione può chiedere il rimborso o lo sgravio dei dazi all‟importazione quando possa dimostrare adeguatamente alle autorità doganali che i prodotti compensatori ottenuti dalle merci di importazione rilasciate in libera circolazione siano stati esportati ovvero vincolati per la successiva riesportazione. L‟importazione temporanea di beni stranieri in Albania è consentita dagli artt.157-164 del Codice doganale, ove è definita come la procedura che permette l‟uso nel territorio della Repubblica d‟Albania, in esonero totale o parziale dai dazi doganali e senza applicazione delle altre misure di politica commerciale previste dalla legge, di merci non albanesi destinate ad essere riesportate senza subire alcuna modifica tranne il normale deprezzamento dovuto al loro utilizzo. L‟autorizzazione all‟importazione temporanea è concessa su richiesta della persona che utilizza o fa utilizzare le merci, per un periodo sufficiente al raggiungimento dell‟obiettivo dell‟utilizzazione autorizzata: tale periodo è ordinariamente stabilito in 12 mesi, e può essere prorogato per non più di altri 12mesi, salvo che termini più brevi siano stati specificamente concordati tra il titolare dell‟autorizzazione e le autorità doganali. L‟importazione temporanea con esenzione totale dai dazi doganali è concessa in particolari casi e condizioni previsti dalle Disposizioni d‟Attuazione del Codice doganale, che includono, tra l‟altro, beni stranieri esposti in occasione di mostre o fiere, opere d‟arte, gioielli, attrezzature mediche, pezzi di ricambio, ecc..Viceversa, l‟importazione temporanea con esenzione parziale dai dazi doganali è concessa per altri beni specificamente destinati ad un‟utilizzazione commerciale, tra cui i mezzi di trasporto (autocarri ed autoveicoli sia ad uso commerciale che privato,aeromobili, natanti, vagoni ferroviari, ecc.). Alla scadenza delle varie autorizzazioni, il Codice doganale prevede che l'importatore debba riesportare i macchinari ovvero corrispondere il dazio doganale sugli stessi, calcolato in base al valore della dichiarazione in dogana al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'IVA e gli interessi a decorrere dalla stessa data. 3.1.2. Il regime doganale a favore di particolari prodotti. Per i dazi doganali si veda il paragrafo 4.1.1. L‟esenzione totale dai dazi doganali è prevista per alcuni prodotti di particolare utilità sociale (ad es. antibiotici,vaccini, ecc.).

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3.1.3. Restrizioni all’importazione.Imposte addizionali. Riguardo alle restrizioni, si veda il paragrafo 4.5.4. In materia di imposte addizionali da pagare all‟importazione, in caso di importazione definitiva si applicherà l‟IVA. 3.1.4.Regime per la temporanea esportazione. Un regime che prevede la temporanea esportazione è quello del perfezionamento passivo, in cui a prodotti albanesi è concesso di essere temporaneamente esportati fuori dal territorio doganale albanese per essere sottoposti ad un processo di trasformazione. Il prodotto trasformato viene re-importato con completa o parziale esenzione dai dazi all‟importazione, per essere distribuito sul mercato nazionale. 3.2. AREE COMMERCIALMENTE STRATEGICHE 3.2.1. Zone che offrono incentivi, trattamenti preferenziali ed agevolazioni fiscali e doganali. Zone economiche Sul territorio della Repubblica di Albania esistono delle zone, le cosiddette Zone economiche (le quali comprendono le zone franche ed i parchi industriali), che godono di un regime differenziato, rispetto all‟altra parte del territorio, per quanto riguarda le politiche fiscali e commerciali, gli obblighi per le importazioni ed esportazioni e che vengono disciplinate dalla Legge n. 9789 del 19.07.2007 “Per la creazione ed il funzionamento delle Zone Economiche”. Per lo sviluppo, supervisione e controllo delle zone franche è responsabile il Ministero dell‟Economia, Commercio ed Energia. La costituzione delle Zone economiche deve essere approvata dal Consiglio dei Ministri della Repubblica d‟Albania. La legislazione in vigore prevede che il soggetto responsabile per lo sviluppo e la gestione delle Zone economiche (qualunque persona fisica o giuridica, albanese o straniera) deve essere scelto secondo i criteri stabiliti nella Legge n. 9663 del18.12.2006 "Per le concessioni" (e successive modifiche). Il soggetto che è prescelto tramite la procedura di gara deve inoltre ottenere una licenza dal Ministero dell‟Economia, Commercio ed Energia. Nella decisione n. 860 del 10.10.2007 “Per l‟approvazione del regolamento di creazione e di funzionamento delle Zone economiche” del Consiglio dei Ministri, si definiscono le procedure da seguire, la documentazione richiesta e si riportano i modelli prestampati per presentare la richiesta per la licenza suddetta. In queste zone franche può essere esercitata qualsiasi attività economica che non danneggi l‟ambiente, la flora, la fauna, le ricchezze naturali della Repubblica d‟Albania e che non è in contrasto con la legislazione in vigore. L‟art. 13 della Legge n. 9789 del 19.07.2007 “Per la creazione ed il funzionamento delle Zone economiche” prevede che le merci che si introducono nella zona economica di tipo zona franca dai soggetti abilitati e i servizi offerti a loro(soggetti abilitati) all‟interno della zona franca siano esenti dagli obblighi doganali e dall‟imposta sul valore aggiunto. Le Zone economiche di tipo parco industriale non godono di tali agevolazioni . L‟art. 14 della medesima legge prevede che le merci che entrano nella zona franca in provenienza dal territorio doganale Albanese e che non sono in regime di transito godono di tutte le agevolazioni applicabili alle merci per l‟export. Le stesse agevolazioni applicabili all‟export dei servizi si estendono anche ai servizi, dei quali godono i soggetti abilitati all‟interno della zona franca, che sono offerti dalle infrastrutture dell‟altra parte del territorio albanese.

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Le Zone economiche sono: la Zona franca di Valona (costituita con delibera n.628 del 11.06.09), il Parco Industriale di Laknas (costituita con delibera del Consiglio dei Ministri n. 790 del 22.07.09), del Parco Industriale di Lezha (costituita con delibera del Consiglio dei Ministri n. 81 del 27.01.09), il Parco industriale di Durazzo, il porto di Valona, la zona del Combinato Metallurgico di Tirana, la zona di Bajza a Scutari, la zona di Spitalle a Durres e la zona di Koplik a Scutari.

3.3. DOGANE

3.3.1. Autorità doganali competenti. Il Codice doganale articola l‟Amministrazione doganale in tre livelli: Direzione Generale, Direzioni Regionali ed Uffici Doganali. L‟intera Amministrazione dipende ed è sottoposta alla supervisione del Ministero delle finanze; in particolare, la Direzione Generale delle dogane è retta da un Direttore generale, nominato con decisione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze. Il Codice doganale stabilisce che, in linea generale, le dichiarazioni doganali devono essere presentate presso l'Ufficio Doganale competente per territorio, ovvero,l'Ufficio Doganale nel cui territorio è situata la residenza o la sede dell'importatore, se si tratta di una persona giuridica. Tuttavia, tale norma non si applica per i beni in transito o per i beni che sono sottoposti al regime cd. ordinario d'importazione, che prevede il rilascio dei beni in libera circolazione dopo il pagamento dei dazi doganali eventualmente dovuti di conseguenza, questi possono essere introdotti in Albania attraverso qualsiasi ufficio doganale, indipendentemente dalla residenza o sede dell'importatore. 3.3.2. Procedure doganali. Oltre alla dichiarazioni previste dai punti 8) e 9) del paragrafo 4.1.1., la merce importata deve essere accompagnata dalla fattura commerciale, redatta in modo tale da contenere i seguenti elementi: 1. il nome e l‟indirizzo del venditore; 2. il nome e l‟indirizzo del compratore; 3. la data di emissione; 4. numero dei colli, peso lordo; 5. descrizione della merce, con indicazione della quantità e del prezzo. Le autorità doganali, se necessario, potranno richiedere che l‟informazione presentata nella fattura sia tradotta per iscritto in albanese. In base al Codice Doganale, la dichiarazione sommaria di cui al punto 8 del paragrafo 4.1.1 deve essere presentata dalla persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale della Repubblica d'Albania, da un rappresentante di quest'ultimo o comunque da qualsiasi persona che si assume la responsabilità per il trasporto di tali merci dopo la loro entrata. Le stesse persone possono presentare anche la dichiarazione doganale di cui al punto 9 del paragrafo 4.1.1. Tuttavia: a) quando l'accettazione della dichiarazione doganale implica particolari obblighi per una determinata persona, la dichiarazione deve essere fatta da quella stessa persona o da un suo rappresentante; b) il dichiarante deve essere una persona fisica o giuridica residente o avente sede nella Repubblica d'Albania, salvo che si tratti di beni in transito o di beni per i quali l'importatore richiede l'applicazione del regime di importazione temporanea.

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3.3.3. Controlli dei requisiti tecnici dei prodotti importati. Il Codice doganale prevede che le autorità doganali possano prelevare campioni delle merci introdotte nel territorio della Repubblica d'Albania allo scopo di verificare l'esattezza delle dichiarazioni presentate in dogana dall'importatore o dai suoi rappresentanti. 3.3.4. Imballaggio ed etichettatura delle merci. La Legge n. 9870 del 04.02.2008, “Sulla standardizzazione”, contiene le norme relative alla compilazione ed approvazione degli standard applicati nella valutazione di determinate caratteristiche di prodotti agricoli o industriali, servizi o processi produttivi (sicurezza, qualità, valore, ecc.). La certificazione di conformità dei prodotti, processi o servizi agli standard albanesi è rilasciata dalla Direzione Generale della Standardizzazione, istituito presso il Ministero dell‟economia; essa è obbligatoria per i prodotti, processi produttivi o servizi il cui impiego, produzione o fornitura può influire sulla salute o sull‟ambiente, mentre è volontaria negli altri casi.

3.4. ACCORDI COMMERCIALI

3.4.1. Convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale con l'Italia. La Convenzione Italo-Albanese per evitare la doppia imposizione fiscale è stata firmata a Tirana il 12.12.1994, è stata ratificata in Italia con Legge n. 175 del21.05.1998, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla G.U. 130 del 06.06.1998 -Serie Generale, ed è entrata in vigore il 08.06.1998, ed in Albania con la Legge n.7934 del 17.05.1995. 3.4.2. Convenzione bilaterale per la protezione degli investimenti. Il 12.09.1991 è stata firmata una convenzione bilaterale tra Albania ed Italia. In Italia la convenzione è stata ratificata con Legge n. 709 del 14.12.1999 ed è entrata in vigore il 29.01.1996. L'Accordo è finalizzato a creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra i due Paesi e, in particolare, per investimenti da parte di investitori di una parte contraente nel territorio dell'altra parte contraente,riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione, in base agli Accordi internazionali, di tali investimenti, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due parti contraenti, secondo quanto convenuto nel contesto dell'Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa firmato in Helsinki il 1° agosto 1975. L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Albania, dopo aver definito le nozioni di "investimento" e di "investitore", prevede l'impegno di ciascuna parte ad incoraggiare gli investitori dell'altra parte contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ad assicurare sempre un trattamento giusto ed equo ad investimenti ed investitori dell'altra (art. 2). Esso precisa inoltre che ciascuna parte contraente, nel proprio territorio,accorderà agli investimenti ed ai redditi connessi con gli investimenti stessi degli investitori dell'altra, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri investitori (cd. principio del trattamento nazionale) o agli investitori di Paesi terzi (cd.clausola della nazione più favorita), salva ogni forma di integrazione economica regionale, sub regionale o multilaterale e gli accordi conclusi per evitare le doppie imposizioni o facilitare gli scambi transfrontalieri (art. 3). L'art. 5 dell'accordo subordina, peraltro, la facoltà per ciascuna parte contraente di nazionalizzare, espropriare, requisire o sottoporre a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra parte alle seguenti condizioni:

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a) il perseguimento di fini pubblici o di interesse nazionale in conformità a normative vigenti; b) l'adozione delle misure predette su base non discriminatoria; c) la corresponsione di immediato, pieno ed effettivo risarcimento. Vengono quindi indicati una serie di criteri per la determinazione del giusto risarcimento (effettivo valore di mercato dell'investimento od equa valutazione del valore di impresa nonché delle risultanze di bilancio). Sono anche dovuti gli interessi maturati alla data di pagamento al tasso indicato nell'Accordo. Ognuna delle parti contraenti garantirà agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale nonché di ogni altro obbligo giuridico tributario, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta delle somme derivanti o comunque connesse allo investimento,ivi compresi i risarcimenti dovuti in caso di limitazione del diritto di proprietà(art. 6). Meritano d'essere menzionati infine gli artt. 8 e 9 dell'Accordo, i quali si occupano, rispettivamente, del regolamento di controversie tra investitori ed una delle parti contraenti ovvero tra le parti contraenti stesse. Per quanto riguarda, in particolare, la soluzione delle controversie sorte tra investitori e una delle parti contraenti, l'Accordo dispone che ogni controversia debba essere, per quanto possibile, risolta amichevolmente. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro 6 mesi dalla data di una richiesta inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporle: a) al competente tribunale, e sue successive istanze, della parte contraente nel cui territorio sia stato effettuato l'investimento; b) ad un Tribunale Arbitrale istituito caso per caso. L'arbitrato si effettuerà secondo il Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). Gli arbitri saranno in numero di tre e, se non cittadini delle parti contraenti,dovranno essere cittadini di un Paese che abbia relazioni diplomatiche con le parti contraenti. Qualora necessario, il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma, od altro Presidente di Istituto di Arbitrato scelto di comune accordo, verrà incaricato della nomina degli arbitri, in conformità con il Regolamento sopracitato. La sede arbitrale sarà Stoccolma, salvo diverso accordo tra le parti in controversia. Potranno essere esperite del pari le procedure di conciliazione raccomandate dalla medesima Commissione ONU; c) al Centro Internazionale per la risoluzione delle controversie relative ad Investimenti (ICSID) per l'applicazione delle procedure arbitrali e di conciliazione di cui alla Convenzione di Washington del 1965 sul"Regolamento delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati". A giugno 2005 è stato approvato il programma esecutivo di attuazione per il periodo 2005-2007 dell‟”Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il governo della Repubblica Italiana ed il governo della Repubblica di Albania”. In tale programma si è finalizzata la selezione di una serie di progetti di scambio di ricercatori che è stata avviata nel periodo 25 gennaio – 5 marzo 2005 con l‟emanazione di un bando congiunto per la raccolta di progetti bilaterali nelle seguenti aree ritenute prioritarie dalle due parti: -Sanità e organizzazione ospedaliera; -Agronomia, veterinaria e zootecnia; -Geologia, scienze forestali e scienze minerarie; -Ambiente ed energia; -Urbanistica e sviluppo del territorio;

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-Nuove tecnologie applicate all‟industria di trasformazione alimentare; -Telecomunicazioni; -Nuove tecnologie applicate alle infrastrutture; -Informatizzazione dei servizi pubblici; -Archeologia e tutela del patrimonio archeologico. Sono stati selezionati 47 progetti che hanno avuto accesso ai finanziamenti per lo scambio di ricercatori. 3.4.3. Altri accordi di carattere economico e commerciale sottoscritti con l’Italia. L‟Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Tirana il 05.04.1993. L'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, firmato a Tirana il 12.03.1998. Entrambi gli accordi sono stati pubblicati sulla G.U. 53 del 05.03.2005. Recentemente è stato firmato a Tirana, il 02.12.2008, l‟Accordo Quadro di Cooperazione allo Sviluppo tra il Consiglio dei Ministri della Repubblica d‟Albania ed il Governo della Repubblica Italiana. 3.4.4. Accordi di carattere economico e commerciale sottoscritti con l’Unione Europea. Il 12.06.2006, è stato sottoscritto l'Accordo di stabilizzazione e associazione con l'Albania, che ha sostituito l‟attuale accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale siglato nel 1992. Esso verte principalmente sul dialogo politico, prevede disposizioni relative al potenziamento della cooperazione regionale emette in prospettiva la creazione di una zona di libero scambio tra la Comunità el‟Albania entro dieci anni dall‟entrata in vigore dell‟accordo. Comprende anche disposizioni volte a disciplinare la circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento,la prestazione di servizi, i pagamenti correnti e i movimenti di capitali e prevede l'impegno da parte dell‟Albania ad avvicinare la legislazione a quella della Comunità, in particolare in settori chiave del mercato interno. Dall’1.12.2006 è in vigore l’Accordo interinale sul commercio. Più in generale, secondo il Consiglio Europeo di Salonicco del giugno 2003 l’Albania è Paese potenziale candidato all’adesione all’UE. Il 28.04.2009 l’Albania ha formalmente presentato la richiesta per lo status di paese candidato. Con particolare riguardo alle relazioni commerciali tra l‟Albania e l‟Unione Europea, va ricordato che l‟Albania ha beneficiato, sin dal 1° luglio 1999,dell‟applicazione di uno Schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate(SPG). Nel 1999 il Regolamento comunitario n. 1763/99, modificando il precedente Regolamento n. 2820/98 sull‟SPG, concedeva preferenze commerciali autonome all‟Albania, in aggiunta all‟SPG, al fine di ottenere un regime commerciale adeguato agli standard regionali ed alla situazione specifica degli scambi tra la CEE e l‟Albania senza l‟apertura di appositi negoziati. La concessione di preferenze commerciali autonome era, infatti, intesa ad integrare le disposizioni dell‟Accordo tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di Albania sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, concluso nel 1992. Tali preferenze commerciali comprendevano l‟esenzione dai dazi e l‟abolizione delle restrizioni quantitative per i prodotti industriali, fatta eccezione per alcuni prodotti soggetti a massimali tariffari,concessioni speciali (esenzioni dai dazi, riduzione delle componenti agricole,contingenti tariffari) per vari prodotti agricoli, massimali tariffari specifici per prodotti tessili, nonché concessioni specifiche per i prodotti della pesca. Nell‟autunno

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2000, l‟UE ha introdotto, infine, un sistema uniforme di preferenze commerciali per tutti i Paesi dei Balcani Occidentali (Albania inclusa), rendendo così superflua l‟inclusione di questi Paesi nel sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate. La UE riteneva,infatti, opportuno migliorare ulteriormente le preferenze commerciali autonome abolendo tutti i massimali tariffari residuali per i prodotti industriali e migliorando ulteriormente l‟accesso al mercato comunitario dei prodotti agricoli e della pesca,compresi i prodotti trasformati. In particolare, il Regolamento comunitario 2007/00prevede che i prodotti originari delle Repubbliche di Albania, Bosnia-Erzegovina e Croazia, nonché del Kosovo, sono ammessi all‟importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente, eccezion fatta per determinati prodotti della pesca, taluni vini, nonché per i prodotti di “baby-beef”. 3.4.5. Accordi preferenziali di commercio con altri Paesi. L‟Albania ha negoziato i seguenti accordi: -Accordi sulla Reciproca Protezione e Promozione degli Investimenti con: Austria, Bulgaria, Bosnia ed Erzegovina, Cina, Corea, Croazia,Egitto, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Kosovo, Malesia,Moldova, Olanda, Polonia, Romania, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina. -Accordi sulla Cooperazione Industriale, Tecnica ed Economica con: Bulgaria, Cina, Croazia, Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,Olanda, Romania, Slovenia, Turchia e USA. -Accordi di Cooperazione Commerciale ed Economica con: Croazia,EFTA, U.E. -Accordi Commerciali con: Cina, Malesia e USA. -Gli accordi bilaterali per la creazione di aree di libero scambio con i paesi dell‟ex-Jugoslavia, Bulgaria Romania e Moldova sono stati sostituiti il 19.12.2006 da un unico accordo di libero scambio - il CEFTA 2006 - al Summit dei primi ministri dell'Europa di sud-est a Bucarest. Il nuovo accordo è stato firmato da Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Unmik in rappresentanza di Kosovo, Macedonia, Moldova, Montenegro e Serbia. Tra luglio e settembre 2007 è stata effettuata la ratifica dell'accordo in tutti gli stati membri. Scopo del CEFTA è la rimozione di tutte le restrizioni ai consumatori sui prodotti industriali e agricoli della regione al massimo entro il 2010. A differenza dei precedenti 32 accordi tra i paesi membri il CEFTA 2006 include disposizioni relative all‟ interscambio di servizi, agli appalti pubblici ed alla proprietà intellettuale. Altri trattati diretti ad evitare la doppia imposizione fiscale sono stati stipulati con 25 paesi tra cui Austria, Belgio, Bulgaria, Cina, Croazia, Francia, Grecia, Malesia,Moldova, Montenegro, Polonia, Serbia, Turchia, Regno Unito, Romania, Russia,Ungheria, ecc..

3.5. FLUSSI FINANZIARI

3.5.1. Regime di importazione dei capitali e delle risorse finanziarie necessarie per gli investimenti. Per quanto riguarda il flusso dei capitali di provenienza estera non ci sono limitazioni. Esistono restrizioni soltanto per quanto riguarda le formalità in cui vengono effettuati questi movimenti. L‟importazione di capitali deve avvenire tramite degli intermediari finanziari e non in contanti. Non esistono restrizioni riguardo l‟apertura di conti bancari da parte di non residenti mentre il trasferimento del capitale si può effettuare dal conto bancario del non residente all‟estero verso il conto bancario dello stesso in Albania. 3.5.2. Regime di esportazione delle risorse finanziarie.

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L‟esportazione di capitali derivanti a qualsiasi titolo da investimenti esteri è regolata dall'art. 7 della Legge n. 7764 del 02.11.1993 sugli investimenti stranieri, in base alla quale gli investitori stranieri hanno diritto a trasferire liberamente all‟estero tutti i beni inerenti al loro investimento, inclusi i profitti, nel rispetto delle normative fiscali e valutarie. Tuttavia è consigliabile accompagnare ogni operazione di trasferimento - soprattutto se effettuata a mezzo banca - da relativa documentazione,in particolare quella sull‟assolvimento degli obblighi fiscali. Nel caso di esportazione per investimenti all‟estero o acquisti, è bene allegare i relativi contratti. Come regola generale, in base alla Legge n. 9662 del 18.12.2006 “Sulle Banche nella Repubblica d‟Albania”, non viene applicata alcuna limitazione per quanto riguarda le operazioni in conto corrente relative all‟acquisto, vendita, possesso o trasferimento di valuta. La Banca d‟Albania può limitare temporaneamente tali operazioni nei casi in cui tali limitazioni possano essere funzionali alla protezione delle norme relative al tasso di interesse valutario o delle riserve valutarie. Ogni limitazione viene applicata per un termine fino a dodici mesi e può essere prorogato per un eguale ed ulteriore termine. Inoltre, la Banca d‟Albania può applicare limitazioni valutarie per i pagamenti e trasferimenti in conto capitale. Vengono definite come operazioni in conto capitale tutte le transazioni effettuate tra residenti e non-residenti e che vengono registrate nella voce “capitale”della bilancia dei pagamenti. Tali operazioni comprendono: a) gli investimenti diretti, b) le transazioni riguardanti i titoli, c) le transazioni riguardanti i crediti, d) le transazioni riguardanti i depositi, e) le transazioni riguardanti le assicurazioni e riassicurazioni quando consentite dalla legislazione albanese. Vengono definite come operazioni in conto corrente tutte le transazioni effettuate tra residenti e non-residenti che vengono registrate nella voce “corrente”della bilancia dei pagamenti. Tali operazioni comprendono: a) tutti i pagamenti provenienti dal commercio internazionale; b) i pagamenti sul capitale e gli interessi maturati; c) i trasferimenti unilaterali di capitale e ogni altro trasferimento ulteriormente definito per regolamento. Le principali norme in tema di esportazione di risorse finanziarie all‟estero sono contenute nel Regolamento della Banca d‟Albania n. 64 del 30.07.2003,“Sull‟attività valutaria” emendato e relative istruzioni. Ai sensi del Regolamento summenzionato, le banche e le istituzioni finanziarie diverse dalle banche possono effettuare trasferimenti di capitale all‟estero per i propri clienti dietro presentazione della documentazione stabilita dal Regolamento della Banca d‟Albania, nonché i documenti supplementari che tale autorità possa ritenere necessari. Comunque, una documentazione specifica supplementare verrà richiesta in tutti i casi seguenti: a) trasferimenti di capitali introdotti nella Repubblica d‟Albania a scopo di investimento tramite una banca straniera e non investiti; b) trasferimenti di capitali eseguiti dall‟investitore straniero entro un valore massimo pari all‟ammontare del capitale da questi investito in Albania; c) trasferimento all‟estero dei profitti realizzati dall‟investitore straniero, a norma dell‟art. 7 della Legge n. 7764;

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d) trasferimento all‟estero di somme di denaro sulla base di un contratto di deposito o di un conto corrente tra una banca albanese e una banca o istituzione finanziaria straniera; e) trasferimento all‟estero di somme di denaro sulla base di crediti commerciali concessi per un termine non superiore ad un anno e per attività di commercio internazionale; f) trasferimento all‟estero delle somme depositate presso una banca albanese da un soggetto non residente; g) trasferimento all‟estero di somme di denaro da parte di un cittadino albanese che emigri all‟estero, al momento della sua uscita dal territorio della Repubblica d‟Albania; h) trasferimento di capitali dalla Repubblica d‟Albania entro la somma del capitale e redditi che risultano dalla dismissione parziale o totale di un investimento, inteso in senso lato (vendita di quote o azioni, vendita di immobili, ecc.). In questo caso come documentazione giustificativa supplementare servirà l‟atto di vendita o un documento emesso dal Tribunale e l‟attestazione del pagamento degli obblighi fiscali; i) trasferimento di redditi di origine patrimoniale, nonché provenienti da investimenti di un emigrante albanese residente all‟estero. Il Regolamento stabilisce che anche i trasferimenti di denaro attuati a mezzo banca che non siano classificati come trasferimenti di capitali (ad es., pagamenti derivanti dal commercio internazionale, pagamento di interessi su prestiti,trasferimento dei profitti netti derivanti da investimenti, trasferimenti inerenti a spese di famiglia, ecc.), siano soggetti alle condizioni stabilite nelle Istruzioni n. 1 e 2 del Regolamento. Tali istruzioni indicano anche i documenti giustificativi del trasferimento,che variano a seconda della natura dell‟operazione (commerciale o non commerciale)e dell‟ammontare della somma da trasferire (richiesta, descrizione dell‟operazione,copia del contratto, ecc.). I pagamenti all‟estero devono essere effettuati da soggetti titolari di apposita licenza, ad esempio banche od istituzioni finanziarie diverse dalle banche. Ogni persona ha diritto di trasferire senza restrizioni all‟estero una somma in valuta equivalente a 3,5 milioni di Lek, secondo il cambio giornaliero ed entro il termine di un anno. Il trasferimento fino a questa somma si può effettuare interamente o parzialmente. Per i trasferimenti in valuta, commerciali e non-commerciali, la documentazione da presentare è quella stabilita nelle istruzioni 1 e 2 di questo Regolamento. I residenti hanno diritto di trasferire all‟estero la valuta in denaro e in assegni di viaggio di una somma equivalente a 3,5 milioni di Lek. Per le somme al di sopra di 1milione di Lek, ogni residente e tenuto a dichiarare l‟origine della somma che intende trasferire. I non-residenti e gli stranieri che visitano temporaneamente l‟Albania possono trasferire all‟estero valuta in denaro e in assegni di viaggio fino alla somma dichiarata all‟entrata nel territorio. Questa somma viene evidenziata sulla base della dichiarazione presentata all‟entrata nel territorio albanese nonché degli altri documenti relativi ad ogni somma supplementare. I commercianti, le persone fisiche o giuridiche albanesi possono trasferire all‟estero per ogni passaggio al controllo doganale, la valuta in denaro e in assegni di viaggio di una somma equivalente a 3,5 milioni di Lek. I residenti e non-residenti hanno diritto di trasferire all‟estero oro e metalli preziosi standardizzati solo attraverso le banche e le istituzioni finanziarie diverse dalle banche. La documentazione da compilarsi viene stabilita dalla banca stessa o dalle istituzioni finanziare diverse dalle banche. In base alla Delibera del Consiglio dei Ministri, n. 463 del 05.07.2006,“Sull‟approvazione del Piano Nazionale per l‟esecuzione dell‟Accordo di Stabilizzazione ed Associazione”, si è preso atto che negli art. 60-62 dell‟Accordo di Stabilizzazione ed Associazione, l’Albania si è obbligata a liberalizzare il movimento dei capitali e del sistema dei pagamenti nei rapporti con l’Unione Europea. L‟Albania continua ad essere impegnata

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nell‟esecuzione delle disposizioni dell‟articolo VIII dell‟Accordo del Fondo Monetario Internazionale. L‟Albania continua ad applicare le limitazioni che il suddetto articolo vorrebbe rimuovere, a causa degli avanzi di debito nell‟ambito degli accordi bilaterali per i pagamenti che fanno parte del debito estero non ancora sottoscritto.

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4. REGIME FISCALE

4.1. TABELLA RIASSUNTIVA DELLE IMPOSTE Persone giuridiche: 10% dell'utile di esercizio Persone fisiche: redditi lavoro dipendente Imposta progressiva (0-10%) altri compensi 10% Aliquota IVA 20% La Legge n. 8438 del 28.12.1998 “Sull‟Imposta sui Redditi nella Repubblica di Albania”, come modificata dalle leggi n. 8711 del 15.12.2000, n. 8841dell‟11.12.2001, n. 8979 del 12.12.2002, n. 9161 del 18.12.2003, n. 9326 del 06.12.2004, n. 9458 del 21.12.2005, n. 9632 del 30.10.2006, n. 9716 del16.04.2007, n. 9735 del 17.05.2007, n. 9766 del 09.07.2007, n. 9804 del13.09.2007, n. 9844 del 17.12.2007, n. 9943 del 26.06.2008, n. 10072 del 09.02.2009, e Legge n. 10228 del 04.02.2010, disciplina le imposte dirette sulle persone giuridiche e fisiche. La Legge n. 8977 del 12.12.2002 “Il Sistema Fiscale Nazionale”, come modificata dalle leggi n. 9158 del 18.12.2003, n. 9301 del 28.10.2004, n. 9285 del30.09.2004, n. 9331 del 06.12.2004, n. 9455 del 21.12.2005, n. 9736 del17.05.2007, n. 9769 del 09.07.2007, Legge n. 9932 del 9.06.2008 e Legge n. 9975del 28.07.2008, come modificata dalla Legge n. 10065 del 29.01.2009, reca la nuova regolamentazione del sistema fiscale albanese e perciò abroga la precedente Legge n.8435 del 28.12.1998. Diversamente dalla Legge n. 8435, la quale riguardava sia le imposte locali che quelle nazionali, la Legge n. 8977 concerne esclusivamente le imposte nazionali. L'imposta sul trasferimento del titolo di proprietà sugli immobili, che ormai non figura più nell'elenco delle imposte nazionali, è adesso disciplinata dalla Legge n.9632, su “Il Sistema Fiscale Locale”, come modificata dalle leggi n. 9745 del28.05.2007, n. 9764 del 09.07.2007, n. 9931 del 09.06.2008, n. 10073 del09.02.2009 e Legge n. 10117 del 23.04.2009. L'imposta che gli stranieri devono assolvere prima di entrare, come pure di lasciare, il territorio della Repubblica d'Albania è di 10 Euro.La Legge n. 8977 contiene inoltre un'ampia disciplina delle violazioni delle norme che regolano le imposte nazionali e le relative sanzioni. Le sanzioni previste per le infrazioni relative all'assolvimento delle imposte restano immutate: possono variare da un minimo di 5.000 Lek (circa 40 Euro) ad un massimo di 50.000 Lek (circa 400 Euro), oppure può essere applicata una sanzione pari alla tassa non calcolata o trasferita per legge. La Legge n. 8977 prevede, inoltre, a favore delle rappresentanze diplomatiche, l‟esenzione dal pagamento dell‟imposta annuale di registro sugli autoveicoli, dell‟imposta di bollo sulle patenti di guida ed altre. Sulla base della Legge n. 9455, gli autoveicoli registrati nel corrispondente registro in Kosovo sono esonerati dal pagamento dell‟imposta annuale sugli autoveicoli. La Legge n. 9455 stabilisce le nuove tariffe per le tasse applicabili dall‟amministrazione giudiziaria, Ministero di Giustizia, notaio pubblico, ufficio di proprietà immobiliare per i servizi che questi organi istituzionali forniranno ai cittadini.

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Il sistema locale fiscale La Legge n. 9632, su “Il Sistema Fiscale Locale”, come recentemente modificata dalla Legge n. 10146, del 28.09.2009, in vigore il 12.10.2009, disciplina le imposte da versarsi alla locale autorità fiscale. Secondo la suddetta legge sono considerate imposte locali: -l'imposta sulla piccola impresa; -l'imposta sulla proprietà immobiliare; -l'imposta di residenza negli alberghi; -l'imposta sulle nuove costruzioni; -l'imposta sul trasferimento del titolo di proprietà sugli immobili; -l'imposta annuale di registrazione dei veicoli; -l'imposta per l'utilizzo di spazi pubblici; -l'imposta sulla pubblicità; -le imposte temporanee. Amministrazione fiscale La Legge n. 9920 del 19.05.2008 - recentemente modificata dalla Legge n.10148, del 28.09.2009, entrata in vigore il 12.10.2009 - e la relativa Istruzione del Ministero delle finanze n. 24 del 02.09.2008, contengono i principi fondamentali in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione fiscale albanese; in particolare, la Legge n. 9920 regola la struttura e le funzioni dell'amministrazione fiscale, così come le procedure per la riscossione dei tributi (accertamento, modalità di riscossione, sanzioni) ed il contenzioso tributario. La Legge n. 10261 prevede la creazione del Consiglio Fiscale, organo di consultazione tecnica tra il Ministero delle Finanze, la Direzione Generale delle tasse ed i contribuenti. La stessa legge prevede ugualmente la creazione del c.d. Avvocato dei Contribuenti, il quale si occuperà del trattamento dei solleciti effettuati dai contribuenti e della rappresentazione di quest‟ultimi davanti alle autorità fiscali competenti. La Legge n 9460 del 21.12.2005 definisce una procedura di consultazione tra la Direzione generale delle Entrate e le associazioni specializzate delle imprese,quando si renda necessario determinare il valore di riferimento per il calcolo dell‟imponibile. La Legge n. 9920 stabilisce il principio fondamentale secondo cui le imposte e le tasse possono essere introdotte soltanto con legge o con provvedimento dell'autorità amministrativa (ad es., delle autorità locali rispetto ai tributi locali). I contribuenti possono nominare uno o più rappresentanti per intrattenere rapporti conle autorità fiscali. La Legge n. 9920 istituisce anche la figura dell'agente fiscale che, in base alla legge, è la persona tenuta al pagamento delle imposte e tasse dovute da un altro contribuente. L'organo di vertice dell'amministrazione fiscale albanese è la Direzione Generale delle Tasse, che dirige l'attività dell'intera amministrazione e provvede alla riscossione dei tributi. A livello locale la Direzione opera mediante l'Ufficio delle Tasse,istituito in ogni distretto, che, tra gli altri compiti, rilascia il numero d'identificazione fiscale e compila i ruoli d'imposta. La Direzione è retta da un Direttore Generale,nominato dal Primo Ministro su proposta del Ministro delle finanze.La Legge n. 9460 prevede una struttura denominata “Commissione di Disciplina delle Imposte” presso la Direzione Generale delle Entrate. La Commissione è competente in materia di reclami presentati dal contribuente presso l‟Ufficio delleTasse riguardo violazioni alla normativa fiscale. La Commissione di Disciplina delle Imposte quantifica le violazioni e propone al Direttore Generale delle Tasse le relative sanzioni. I ricorsi proposti dai contribuenti debbono in ogni caso essere esaminati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte della competente autorità

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fiscale, in caso contrario o comunque qualora la competente autorità non risponda entro il medesimo termine, il contribuente ha diritto di proporre appello presso l‟organo superiore competente. Il direttore della Commissione è un funzionario nominato dal Ministro delle finanze. L‟amministrazione fiscale notifica poi ai singoli contribuenti le decisioni a mezzo posta o personalmente. La notifica via posta si considererà effettuata al decimo giorno successivo alla spedizione della lettera,facendo fede il timbro postale, mentre la notifica alla persona interessata si considera effettuata nel giorno in cui il contribuente confermi la ricezione. La Legge n. 9920 regola anche l'anagrafe tributaria, alla quale devono iscriversi le imprese individuali e le società commerciali che esercitano un'attività economica, ricevendo dall'Ufficio delle Tasse un numero d'identificazione fiscale(NIPT). Il NIPT è rilasciato dal Centro Nazionale di Registrazione. La Legge prevede la registrazione presso l‟Ufficio delle Tasse come soggetti passivi anche di associazioni non-profit che non conducono attività commerciali. I documenti necessari alla presentazione della richiesta di documentazione sono i seguenti: statuto, atto costitutivo, decisione del tribunale e altri dati riguardanti l‟ente. L'accertamento fiscale è condotto con diverse modalità, a seconda dell'imposta o tassa da pagare; la Legge n. 9920 consente, in ogni caso, sial'accertamento analitico, che è condotto sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dal contribuente, sia l'accertamento induttivo, che è condotto sulla base di altri elementi (ad es., il tenore di vita del contribuente, il numero di dipendenti, il giro d'affari di contribuenti con redditi simili, ecc.). La Legge n. 9920 specifica i poteri di accertamento delle autorità fiscali, prevedendo un potere di ricaratterizzazione (a fini fiscali) dei prezzi di vendita sulla base dei prezzi di mercato, e ha disposto, in via generale, l‟obbligo di affissione dei prezzi di vendita dei beni e dei servizi. Il diritto dell'amministrazione fiscale di procedere all'accertamento si prescrive di regola in 5 anni a decorrere dalla fine del periodo fiscale al quale l'accertamento si riferisce. Sempre nella prospettiva di prevenire abusi ed evasioni fiscali, la Legge n.9920 ha stabilito che i pagamenti relativi a contratti di compravendita aventi valore superiore a 300.000 Lek non possono essere effettuati in contanti ma solo tramite operazioni bancarie. La violazione di questo obbligo è punita con una multa pari al 5% del valore della transazione effettuata da pagarsi sia dal venditore che dal acquirente. Viene anche precisato il concetto di elusione fiscale con il quale si intende perla legislazione albanese: “ogni azione del contribuente, che presenti aspetti di falsità nei suoi dati identificativi, avente come scopo la distorsione degli elementi necessari alla valutazione e determinazione degli obblighi d‟imposta”. Il pagamento delle tasse e delle imposte può essere eseguito presso banche,uffici postali o altri soggetti autorizzati dall'amministrazione fiscale, entro i termini previsti dalle leggi o dai provvedimenti che istituiscono il tributo. Solo in casi eccezionali la Direzione Generale può concedere una dilazione di pagamento, che non può eccedere normalmente i 30 giorni e può essere subordinata alla prestazione di una garanzia da parte del contribuente (ad es., una fidejussione bancaria); non sono consentite dilazioni per il pagamento dell'IVA, fatta eccezione per quella disposta dalla Decisione del Consiglio dei Ministri n. 49 del 26.01.2001, modificato. Sempre in casi eccezionali, la Direzione può consentire un pagamento a rate, subordinandolo alla prestazione di una garanzia da parte del contribuente. In caso di ritardato pagamento, il contribuente riceve dall‟ufficio delle tasse un avviso di pagamento, in cui debbono essere indicati, tra l‟altro, le tasse o imposte non versate e il relativo periodo di riferimento.

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Se il contribuente decide di non pagare,l‟amministrazione fiscale può avviare una procedura esecutiva nei suoi confronti. In particolare, l‟amministrazione fiscale, attraverso un ordine scritto, chiede ad ogni banca che possiede conti del contribuente di trattenere una somma che è la minore fra: a) la somma che, secondo la notifica, è stata richiesta di trattenere e b) la somma che, in quel momento, si trova sul conto bancario del contribuente. Se la Banca non trattiene la somma richiesta, sarà obbligata al pagamento di una penale nella misura dello 0,2% al giorno, da calcolare sulla somma da trattenere. Tuttavia, se l'amministrazione fiscale ha fondato motivo di ritenere che il contribuente non intenda pagare (ad es., perché intende emigrare o trasferire i suoi beni all'estero), può applicare una procedura d'esecuzione forzata straordinaria, in base alla quale l'Ufficio delle Tasse può emanare un ordine esecutivo di sequestro dei beni mobili ed immobili del contribuente, che sono quindi venduti all'asta. Se anche tale esecuzione è infruttuosa, l'amministrazione fiscale potrà richiedere il fallimento del contribuente. Tuttavia, l‟amministrazione fiscale non può applicare la procedura d'esecuzione forzata qualora il contribuente abbia presentato ricorso ed abbia contemporaneamente pagato l‟importo (escludendo le penalità e gli interessi) o prestato garanzia. Infine, la Legge n. 9920 ha riformato il contenzioso tributario, introducendo il principio fondamentale secondo cui il contribuente può proporre l‟impugnazione contro qualsiasi atto dell'amministrazione fiscale ritenuto illegittimo entro 30 giorni dalla data in cui ne ha avuto notizia. La decisione dell'autorità fiscale può essere impugnata di fronte: a) al sindaco del municipio o del comune per le tasse e le imposte locali; b) alla Direzione Generale delle Tasse per le tasse e le imposte nazionali e altri oneri amministrati dalla stessa Direzione; c) alla Commissione Tributaria d'Appello, per le tasse e le imposte nazionali e altri oneri amministrati dalla Direzione Generale delle Tasse; d) ai Tribunali. L‟amministrazione fiscale dovrà comunicare la propria decisione entro 30giorni, in mancanza la decisione si intenderà in favore del contribuente in base al principio del silenzio-assenso. Le decisioni dell‟amministrazione fiscale possono essere impugnate dinanzi agli organi di giustizia ordinaria. La Legge n. 9920 ha disposto che l‟obbligo di pagamento immediato, prima della proposizione dell‟impugnazione, si riferisce solo alla somma dovuta a titolo d‟imposta, e non anche alle sanzioni e agli interessi, come era inizialmente previsto dalla stessa legge. L'amministrazione fiscale ha diritto di esercitare il controllo fiscale sulle attività del contribuente, ispezionando documenti e raccogliendo informazioni che possono essere usate per la valutazione dei suoi obblighi fiscali. In tale contesto, al contribuente può essere richiesto di fornire informazioni alle autorità fiscali, ad es.compilando questionari o presentandosi all'Ufficio delle Tasse, di persona o per mezzo di suoi rappresentanti. L'amministrazione fiscale può richiedere informazioni sulle attività fiscalmente rilevanti del contribuente anche ad altri uffici pubblici (ad es.,all'Ufficio delle proprietà immobiliari per il pagamento dell'imposta sugli immobili). L‟amministrazione fiscale è obbligata a mandare la notifica del riscontro del pagamento delle tasse entro 15 giorni dalla data in cui il controllo fiscale ha avuto termine. Un‟ispezione non può durare più di 30 giorni consecutivi, salvo richiesta dell‟ufficio locale delle tasse, qualora il Direttore Generale delle Tasse ritenga opportuno estendere la durata dell‟ispezione.

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La Legge n. 9920 stabilisce, inoltre, che le banche sono obbligate ad informare ogni 3 mesi l‟Ufficio distrettuale delle Tasse circa l‟apertura di nuovi conti bancari, operazioni di trasferimento fondi, ecc.. E‟ inoltre previsto l‟obbligo in capo a soggetti come l‟Istituto della Previdenza Sociale, le società commerciali, i fondi d‟investimento, i donors ed altri, di informare l‟Ufficio delle Tasse di ogni transazione finanziaria realizzata tra questi ed i soggetti di imposta. Per quanto riguarda il versamento dei contributi sociali e di salute, l‟iscrizione presso l‟Autorità competente e sostituita dalla Registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione. In base a quanto previsto dalla Legge n. 9920, le autorità fiscali sono autorizzate a procedere alla cancellazione della registrazione presso l‟Ufficio delle Tasse di quei contribuenti che nel corso degli ultimi due anni fiscali non abbiano esercitato alcuna attività. In ogni caso tale cancellazione non elimina gli obblighi fiscali pregressi. La principale novità introdotta dalla Legge n. 9333 è costituita dalla riduzione del tasso di interesse previsto per il pagamento tardivo dell'imposta. Il tasso degli interessi moratori è pari al 2% dell'imposta per il primo mese di mora ed all'1% per ogni mese successivo. Se il contribuente omette di versare l'imposta, l'Ufficio delle imposte può chiedere al tribunale competente, nell'interesse dei creditori, la dichiarazione di fallimento, in conformità alla Legge n. 8901 del 23.05.2002 su “Il fallimento”. Alcune delle più significative sanzioni introdotte dalla Legge n. 8560 sono le seguenti: a) i piccoli imprenditori registrati come “piccoli imprenditori”, che iniziano la loro attività senza richiedere il certificato fiscale, sono soggetti aduna multa di 35.000 Lek. Gli altri contribuenti che non richiedono il NIPT (partita IVA) all'inizio dell'attività sono soggetti ad una multa di75.000 Lek; b) le violazioni commesse dall'agente fiscale sono punite con sanzioni differenti: ad es., se l'agente fiscale non paga le tasse e/o imposte dovute dal contribuente, è punito con una multa pari all'ammontare delle tasse e/o imposte non pagate, oltre che al pagamento delle stesse, mentre l'omessa annotazione del pagamento delle tasse e delle imposte nei libri contabili del contribuente è punita con una multa da10.000 a 50.000 Lek; c) il rifiuto di dare le informazioni richieste dall'amministrazione fiscale è punito con una multa da 100.000 a 200.000 Lek; d) la mancata affissione dei prezzi di vendita dei beni o servizi costituisce un‟infrazione e viene punita con una multa di 50.000 Lek per il contribuente IVA (T.V.S.H.) ed una multa di 10.000 Lek per i contribuenti registrati come piccoli imprenditori (“small business”). e) la mancata dichiarazione di ogni lavoratore presso l‟amministrazione fiscale viene sanzionata con una multa di 10.000 Lek per ogni lavoratore non dichiarato, fermo restando l‟obbligo di versare i contributi sociali, previdenziali od altre imposte non pagate. Infine, l‟ultima novità apportata dalla Legge 10148, del 28.09.2009 è costituita da un emendamento alla Legge 9920, con l‟aggiunta di un nuovo paragrafo all‟art. 75, secondo il quale le persone che risultano aver pagato una somma IVA superiore a quella dovuta devono presentare una domanda di rimborso alla Direzione Regionale Fiscale; quest'ultima entro 30 giorni deve verificare la veridicità della richiesta, informare la persona ed eseguire il rimborso; in caso contrario, il contribuente ha il diritto di defalcare la somma pretesa per il rimborso dal dovuto seguente.

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4.2. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 4.2.1. Disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto. L‟introduzione dell'IVA in sostituzione dell'Imposta sul Fatturato è stata approvata dal Parlamento albanese nell'aprile 1995 ed è entrata effettivamente in vigore il 01.07.1996 con Legge n. 7928 del 27.04.1995, come modificata da una ventina di norme di cui due nel 2007, due nel 2008, e una nel 2009. La Legge n. 10144 del 28.09.2009 stabilisce che non sono più esenti da IVA le importazioni di libri e materiali a stampa.La fornitura di servizi finanziari ed educativi, l‟erogazione di medicine e la fornitura di attrezzature mediche sono sempre esenti dall‟IVA. L‟alienazione di unità immobiliari, siano esse appartamenti, negozi od uffici non è soggetta ad IVA ad eccezione della fornitura riguardante il processo di costruzione. Di interesse l‟esenzione da IVA della fornitura di servizi rilevanti per processare semilavorati di origine non nazionale che sub-contraenti devono esportare. Oltre ai casi sopra esposti, anche la locazione di edifici per un massimo di due mesi e la sistemazione in alberghi e luoghi di riposo non sono soggette ad IVA. Le autorità tributarie hanno, in ogni caso, diritto di agire per la riscossione forzata dell‟IVA qualora non sia stata corrisposta entro le scadenze previste. 4.2.2. Aliquote IVA. Dall’ottobre 1997 l'aliquota base è fissata al 20% con alcune eccezioni riguardanti i servizi postali, finanziari, operazioni su idrocarburi, merci destinate alla riesportazione, ecc.. Le aziende con un fatturato inferiore agli 5.000.000 Lek all'anno (circa 36.500Euro) sono esentate dall'applicare l'IVA sui loro prodotti e servizi e non hanno l‟obbligo di iscrizione al Registro. Si applica l‟IVA con un fatturato che supera i 2.000.000 Lek all‟anno (circa15.500 euro) alle seguenti professioni : avvocato, notaio, medico, dentista,farmacista, infermiere, veterinario, architetto, ingegnere, economista, progettista,agronomo, esperto contabile e ragioniere licenziato, perito per la valutazione della proprietà. La Legge n. 8845 dell‟11.12.2001 ha previsto il beneficio del pagamento differito dell‟IVA per i macchinari e le attrezzature importate per essere utilizzate nei settori della produzione, costruzione e telecomunicazione. Sulla base del nuovo regime, il Consiglio dei Ministri è competente a definire lo schema in base al quale le apparecchiature sopra indicate non vengono soggette al pagamento IVA in dogana. L‟art. 20 della Legge n. 7928 del 27.04.1995, come modificato, prevede che il trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà di terreni sia esente da IVA, eccetto che nei casi in cui tali terreni siano destinati a fini di parcheggio o di deposito di mezzi di trasporto o di altri mezzi di locomozione. Il trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà di edifici è sempre esente da IVA. La Legge n. 7928 prevede l‟applicazione dell‟IVA sugli affitti di edifici. Il pagamento dell‟IVA avviene entra i 30 giorni successivi alla ricezione della nota di valutazione IVA. Lo schema di pagamento differito previsto dalla Decisione del Consiglio dei Ministri n. 49 del 26.01.2001 modificata, ha disposto che il pagamento dell‟IVA avvenga al momento della consegna del modulo della dichiarazione IVA sulla base della procedura ivi prevista. Il contribuente che volesse contestare l‟entità degli obblighi IVA così come accertati dall‟Ufficio delle Tasse, dovrà, in ogni caso, prima effettuare il pagamento delle somme

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contestate e solo successivamente potrà, entro 30 gg. dalla data di ricezione della nota di valutazione IVA, presentare ricorso dinanzi la Direzione Generale delle Tasse. Questa provvederà ad informare per iscritto il ricorrente circa l‟accettazione o il rigetto della sua istanza; in mancanza la decisione si intenderà in favore del contribuente in base al principio del silenzio-assenso. La Legge n. 7928/1995 prevede la facoltà del Ministro delle Finanze di determinare i casi di indetraibilità dell‟imposta per alcune tipologie di fornitura ed importazione. Rimborso dell’Imposta sul Valore Aggiunto a credito. La Legge n. 7928/1995 garantisce ai contribuenti che esportino merci il diritto di richiedere una restituzione dell‟Imposta sul Valore Aggiunto, qualora essi abbiano maturato un credito superiore a 400.000 Lek (circa 3.200 Euro) per 3 mesi consecutivi. In questo caso le autorità saranno obbligate a rimborsare il credito di imposta entro 30 gg. dalla richiesta del contribuente. Similarmente e coma sopra menzionato, l‟ultima novità apportata dalla Legge10148, del 28.09.2009 è costituita da un emendamento alla Legge 9920: per le persone che risultino aver pagato una somma superiore a quella dovuta e che hanno in seguito presentato una domanda di rimborso presso la Direzione Regionale fiscale,l‟amministrazione fiscale, entro 30 giorni, deve verificare la veridicità della richiesta,informare la persona ed eseguire il rimborso, il quale, se non viene eseguito, dà il diritto al contribuente di defalcare la somma pretesa per il rimborso dal dovuto seguente. Interessi dovuti per il ritardato rimborso dell’Imposta sul Valore Aggiunto a credito. Qualora il contribuente non abbia ricevuto entro 1 anno dal pagamento il rimborso dell‟imposta a cui ha diritto, le autorità fiscali avranno l‟obbligo di rimborsare al contribuente anche gli interessi di mora sulla somma versata, qualora si sia realizzata una delle seguenti condizioni: a) che il ricorso proposto dal contribuente concernente i suoi obblighi fiscali sia stato accolto dalle autorità fiscali; b) che il contribuente abbia presentato una domanda giudiziale contro le Autorità Fiscali e che sia intervenuta una sentenza definitiva con forza di giudicato che abbia riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso del credito. In riferimento all‟ipotesi sub a), gli interessi saranno calcolati a partire da un anno dopo il pagamento dell‟imposta richiesta sino alla data dell‟effettivo rimborso. Nel caso sub b), gli interessi verranno calcolati a decorrere dalla data in cui la decisione della Corte diverrà definitiva e sino alla data di effettivo rimborso. In ogni caso, gli interessi dovuti per il ritardato rimborso, saranno calcolati in base all‟aliquota del 2% per il primo mese e dell‟1% per i mesi seguenti. 4.2.3. Criteri di applicazione dell’IVA. I due criteri territoriali fondamentali sono stabiliti dall‟art. 1 della Legge n.7928, il quale precisa che l‟IVA si applica su: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dal soggetto che esercita la propria attività d‟impresa nel territorio della Repubblica d‟Albania; b) le importazioni di beni nel territorio della Repubblica d‟Albania. L‟art. 31 della Legge n. 7928 precisa che l‟IVA è pari allo 0% in alcuni casi, tra cui: 1) esportazioni di beni fuori del territorio della Repubblica d‟Albania; 2) prestazione di servizi effettuata fuori del territorio della Repubblica d‟Albania da un soggetto, la cui sede d‟impresa o luogo di residenza(se persona fisica) si trova in Albania;

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3) fornitura di beni o prestazione di servizi relative al trasporto internazionale di persone o beni; 4) fornitura di beni o prestazione di servizi relativi ad attività commerciali o industriale marittime; 5) importazioni di materiali NATO o di suoi organismi, in base a relative convenzioni internazionali. La Legge n. 7928 prevede l‟esenzione dall‟IVA anche nei seguenti casi: -importazione di animali per allevamento/riproduzione, donati da individui o enti stranieri; -affitto di edifici che sono proprietà di organi di governo centrale e/o locale. Di conseguenza, tutti gli enti stabiliti come organizzazioni non-profit o enti commerciali, che hanno attività educative, non applicheranno l‟IVA nei loro servizi. Perdi più, gli enti summenzionati non sono obbligati a pagare l‟IVA sulle somme che corrispondono relativamente agli acquisti effettuati durante l‟esercizio delle loro attività. 4.2.4. Trattamento delle importazioni/esportazioni ai fini dell’IVA. Le esportazioni di beni e servizi sono sottoposte al sistema di calcolo IVA ma l‟aliquota applicabile alle stesse è pari allo 0%. Con riferimento alle importazioni, la Legge n. 7928/1995 opera un rinvio alle disposizioni previste dal Codice doganale albanese ai fini della determinazione, tra gli altri, dei concetti di “importazione di beni” e “valore tassabile dei beni importati”. Relativamente a quest‟ultimo, deve essere preso in considerazione il prezzo effettivamente pagato o dovuto per l‟acquisto di tali beni, al quale vanno aggiunte: a)le spese di trasporto, assicurazione e consegna dei beni fino al luogo di prima destinazione degli stessi; b) le tariffe ed i dazi applicabili in virtù dell‟esportazione di tali beni, ovvero dell‟importazione degli stessi, con l‟esclusione dell‟IVA pagabile su tali beni. L‟importazione di beni comprende il costo del trasporto, il costo delle assicurazioni, commissioni, intermediazione e imballaggio, nonché le altre spese incorse fino al momento di entrata dei prodotti nel territorio della Repubblica di Albania. La Legge n. 7928/1995 come emendata dalla Legge n. 9597 del 27.07.2006,prevede all‟art. 26, uno schema di rinvio del pagamento dell‟IVA fino a sei mesi, nei casi in cui si tratti di merci importate (macchinari,equipaggiamenti) da persone soggette d‟imposta, in base alle definizioni di cui alla suddetta legge, in funzione della loro attività economica indipendentemente dal tipo di attività svolta e secondo tale schema l‟IVA non viene pagata all‟autorità doganale al momento dell‟importo delle merci. E‟ il Consiglio dei Ministri che stabilisce con direttiva lo schema specifico del rinvio del pagamento dell‟IVA. 4.2.5. Principali adempimenti contabili relativi all’IVA. L‟art. 40 della Legge n. 7928/1995 dispone che ciascun contribuente IVA debba tenere presso di sé le registrazioni contabili di tutte le forniture da lui eseguite ovvero ricevute, nonché di tutte le importazioni di beni da lui effettuate, in conformità alla Legge n. 9228 del 29.04.2004 “Sulla contabilità e tavole finanziarie”. Tali registrazioni comprendono anche tutte le fatture emesse nei confronti del contribuente relative alle forniture tassabili da lui ricevute. Tutte le registrazioni contabili sopradescritte devono essere conservate per un periodo di cinque anni. Dopo ragionevole preavviso, le autorità fiscali possono richiedere al contribuente di consegnare le registrazioni di cui sopra ovvero, nel caso in cui le stesse siano tenute in formato elettronico, di consentire l‟accesso e l‟esame delle stesse.

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4.3. IMPOSTE DIRETTE SULLE PERSONE GIURIDICHE 4.3.1. Disciplinata dell’applicazione delle imposte dirette sulle persone giuridiche. La Legge n. 8438 del 28.12.1998 sull‟Imposta sui Redditi, entrata in vigore il 21.01.1999, ha sostanzialmente modificato il sistema fiscale precedente abrogando in toto la Legge n. 7677 del 03.03.1993 sulle Imposte sui Redditi.La nuova disciplina si applica a tutte le persone giuridiche sia locali che straniere, che esercitano attività economiche nel territorio albanese.Una normativa particolare è prevista per i prezzi di trasferimento. I soggetti tra loro collegati (ad es. società madre e società figlia, società appartenenti agli stessi soci, ecc.) devono fissare preventivamente i prezzi di vendita di materie prime,semilavorati o prodotti soggetti a lavorazione. Una volta fissato il prezzo di trasferimento, ogni aggiustamento può essere compiuto solo previo parere favorevole di una Commissione dipendente dalla Direzione generale delle Imposte presso il Ministero delle Finanze, in applicazione dell‟art. 36 dell‟Istruzione OSCE sui prezzi di trasferimento. L’aliquota per l’imposta sui redditi è pari al 10% a partire dal 1° gennaio 2008. In base alla Legge n 9458 del 21.12.2005 che ha modificato la Legge n. 8438del 28.12.1998 “Sull‟Imposta sul Reddito”, entro 6 mesi dalla chiusura dell‟esercizio,l‟Assemblea dei Soci/Azionisti deve approvare il bilancio annuale e deliberare sulla destinazione degli utili (qualora presenti), determinando l‟ammontare destinato alle riserve legali e/o agli investimenti o deliberare sull‟aumento del capitale o sulla distribuzione dei dividendi. La delibera dell‟Assemblea dei Soci/Azionisti deve essere depositata presso l‟ufficio tasse entro e non oltre il 31 luglio di ciascun anno. In caso contrario, in base all‟art. 33/1 della Legge n. 8438 del 28.12.1998 “Sull‟Imposta sul Reddito”, come emendata dalla Legge n. 8711 del 15.12.2008, la società sarà soggetta all‟applicazione di una sanzione di 40.000 Lek per ogni mese di ritardo.Inoltre, la società deve versare presso all‟ufficio tasse l‟imposta sui dividendi entro e non oltre il 31 luglio dell‟anno in cui il bilancio è stato approvato,indipendentemente dal pagamento dei dividendi.Ai sensi dell‟art. 26 della Legge n. 10072, del 09.02.2009, “Per modifiche alla Legge n. 8438, del 28.12.1998 “Per l‟imposizione sui Redditi””, i dividendi distribuiti alla persona giuridica residente ed anche la distribuzione dei profitti non vengono tassati quando il contribuente è già soggetto all‟imposta sui redditi. La nuova normativa introduce inoltre un obbligo di ritenuta d‟acconto pari al10% da applicarsi sui pagamenti relativi a dividendi azionari distribuiti ai non residenti, interessi, diritti d‟autore e royalties per proprietà intellettuale, servizi tecnici e di direzione aziendale, attività di costruzione, installazione, assemblaggio e supervisione. Secondo la nuova normativa, il reddito generato dalla vendita di quote o azioni è considerato come un‟imposta sul reddito personale. La relativa aliquota d‟imposta applicata è pari al 10%. La base d‟imposta corrisponde alla differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto delle quote o azioni. Ciò implica che in caso di trasferimento da parte del socio fondatore, la base d‟imposta sarà la differenza tra il prezzo della vendita ed il valore nominale della quota o delle azioni.Si prevede inoltre una disciplina piuttosto innovativa per l’acconto di imposta. I contribuenti infatti sono tenuti a versare entro il 15 di ogni mese un anticipo d‟imposta ragguagliato ai due anni precedenti. Per i primi 4 mesi (gennaio –aprile) si dovrà versare mensilmente 1/12 dell‟imposta versata due anni prima. Per gli altri 8 mesi, l‟imposta sarà ragguagliata alle risultanze del bilancio depositato il 31marzo dell‟anno in corso (riferito all‟anno precedente), previa detrazione dell‟acconto di imposta pagato nei primi 4 mesi. Al

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contribuente viene data la possibilità di recuperare l‟eventuale credito di imposta sia deducendolo dai futuri obblighi fiscali sia chiedendone il rimborso. Le autorità fiscali possono procedere ad una valutazione discrezionale dell‟imposta da corrispondere in anticipo, se ritengono che i profitti dell‟anno corrente siano superiori di almeno il 10% rispetto al periodo di riferimento.La base di imposta viene ricavata dal bilancio annuale, il cui termine di deposito è fissato al 31 marzo dell‟anno successivo al periodo di riferimento.Sono considerati redditi imponibili - tra gli altri - i profitti societari come risultanti da bilancio, i dividendi azionari distribuiti, gli interessi bancari su depositi e titoli, i redditi da contratti di locazione, enfiteusi e da trasferimento di proprietà immobiliari. Sono soggetti al versamento dell‟imposta le società e gli enti anche di fatto,albanesi e stranieri, che conducano attività in Albania, ovvero ogni altro soggetto che sia soggetto all‟imposta sul valore aggiunto. Tali enti giuridici sono soggetti ad imposta su tutte le loro fonti di reddito - anche se percepite all‟estero - se hanno la loro sede in Albania, ovvero solo sulle fonti di reddito prodotte in Albania, tramite una persona con sede permanente in Albania, se hanno la loro sede sociale all‟estero. I redditi personali non soggetti all‟imposta sono i seguenti: -redditi relativi a contributi sociali o sanitari, nonché a contributi di assistenza economica alle classi disagiate; -borse di studio; -redditi ricevuti in contanti o in natura come indennizzo di espropriazione; -contributi di previdenza sociale. Non esistono redditi soggetti a tassazione in più anni. 4.3.2. Criteri territoriali per l’applicazione delle imposte dirette sulle persone giuridiche. La Legge n. 8438/1998 stabilisce il principio per cui i contribuenti residenti in Albania sono soggetti all‟imposta sul reddito su tutti i redditi percepiti durante l‟anno fiscale, sia in Albania che all‟estero. I contribuenti non residenti vengono invece tassati solo sulle fonti di reddito albanesi. Una persona giuridica è considerata residente nella Repubblica d‟Albania quando abbia sul territorio albanese una sede sociale o abbia il posto della gestione effettiva del suo business. 4.3.3. Agevolazioni fiscali per gli investitori. La nuova disciplina fiscale ha abrogato le agevolazioni fiscali previste dalla precedente normativa a favore delle imprese produttive. Le società che tuttavia godevano già delle seguenti agevolazioni fiscali in base alla precedente normativa continueranno a goderne: -4 anni di esenzione fiscale,dal momento di inizio dell‟attività,per tutte le società che esercitino nel settore produttivo o manifatturiero purché rimangano attive per almeno 10 anni (Legge n. 7677 del 03.03.1993 - abrogata), -60% di riduzione dell‟Imposta sul Profitto per re-investimenti nel settore produttivo (Legge n. 7677 del 03.03.1993 abrogata). 4.4. TASSAZIONE DELLE ATTIVITA’ D’IMPRESA 4.4.1. Livello ordinario di tassazione delle attività di impresa per le società di persone e per le società di capitale.

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La Legge n. 9735 del 17.05.2007 ha ridotto l’aliquota di imposta sul reddito delle società commerciali al 10%. 4.4.2. Costi indeducibili-costi deducibili e modalità di deduzione. E‟ stato introdotto un elenco analitico delle spese non deducibili. Non possono essere dedotte - tra le altre - le spese inerenti ai costi di acquisto, miglioramento,rinnovo e ricostruzione di beni ammortizzati, i versamenti per contributi previdenziali volontari, l‟aumento di capitale, i dividendi societari, gli interessi su prestiti che eccedano il tasso medio dichiarato dalla Banca d‟Albania, le spese di rappresentanza,le spese per donazioni e ricevimenti, gli interessi passivi relativi a prestiti della società nel caso in cui il prestito e l‟anticipo versato eccedano di 4 volte l‟apporto del socio al capitale sociale (non si applica alle banche e alle compagnie di assicurazione), cosi come ogni altra spesa che non sia documentabile.Non sono deducibili le perdite derivanti direttamente dalle sommosse verificatesi in Albania negli anni 1996 e 1997. Le spese di rappresentanza sono deducibili nella misura dello 0,3% del reddito annuo.La deduzione dei crediti inesigibili può avvenire solo a determinate condizioni. 4.4.3. Aliquote di deduzione relative all’ammortamento fiscale ordinario-beni fiscalmente non ammortizzabili-ammortamento fiscale anticipato. La procedura di ammortamento dei beni viene diversificata secondo la categoria di beni di appartenenza. In generale gli immobili ed i macchinari che siano incorporati stabilmente all‟immobile (ad es. ascensori) possono essere ammortizzati in20 anni. I computer e il software in 4 anni. Gli altri beni mobili e macchinari in 5 anni. Gli ammortamenti di valore inferiore a 5.000 Lek sono invece interamente deducibili.I terreni, i fabbricati, le opere d‟arte, i prodotti d‟antiquariato, i gioielli, i metalli e le pietre preziose costituiscono beni non ammortizzabili.Per computer, sistemi informatici, software e banche dati, la Legge n.8438/1998 prevede un ammortamento annuo più rapido (25%) rispetto ad altri beni d‟impresa ammortizzabili, per i quali la percentuale di ammortamento è fissata al 20%. La Legge n. 8438/1998 prevede altri costi sostenuti dall‟impresa (ad es.acquisto, costruzione di edifici, macchinari, ecc.) soggetti ad un ammortamento lineare del 5% o del 10% a seconda della tipologia. 4.4.4. Altre imposte nazionali e locali applicabili all’attività di impresa. Tra le tasse locali si possono ricordare le tasse per la registrazione iniziale di attività commerciali (circa 12.000 Lek per persone giuridiche mentre nulla è richiesto per le persone fisiche) e la tassa di pulizia (minimo 5.000 Lek all‟anno per attività soggette all‟imposta sul valore aggiunto, 100.000 Lek all‟anno per attività edile, ecc.). La tassa locale sulla piccola imprenditoria. Dal mese di gennaio 2003, i piccoli imprenditori che realizzano un fatturato annuo massimo di 8.000.000 Lek (circa 64.000 Euro) sono assoggettati alla tassa locale sulla piccola impresa, disciplinata dalla Legge n. 9632 del 30.10.2006. Secondo la Legge n. 9632, ogni contribuente deve iscriversi nel registro delle imposte locali prima di iniziare la propria attività. L'ammontare della tassa locale sulla piccola imprenditoria viene determinata in base alla dichiarazione dei redditi presentata annualmente. Essa varia in base anche del tipo di attività svolta, luogo (distretto) e il fatturato annuale. Nonostante la dichiarazione del contribuente, l‟ufficio delle imposte ha il diritto di effettuare accertamenti. La tassa locale dovrà essere assolta in quattro rate:

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-Prima rata - all'atto della registrazione o del rinnovo del certificato di registrazione, entro il 20 aprile; -Seconda rata - entro il 20 luglio; -Terza rata - entro il 20 ottobre; -Quarta rata - entro il 20 gennaio dell‟anno successivo; Le sanzioni pecuniarie contro le trasgressioni alle norme della suddetta legge sono determinate nella misura massima del 25% dell'imposta accertata. La Legge n. 9575 del 03.07.2006 condona le sanzioni (multe), in riferimento all‟anno fiscale 2005, per tutti i soggetti d‟imposta, persone fisiche o giuridiche, in merito alla dichiarazione o il pagamento in ritardo dei contributi sociali, di salute, dell‟imposta sul reddito, salvo che la relativa dichiarazione ed il pagamento avvenga non oltre il 31.12.2006. Viene prevista anche una procedura di rimborso per i soggetti che abbiano già effettuato il pagamento delle multe nonché la sospensione per le cause in processo di appello, in fase di esecuzione delle sentenze del tribunale, passate in giudicato, relative alle sanzioni in parola. Negli ultimi anni si sono susseguiti diversi condoni con riferimento alle multe per il ritardato versamento dei contributi previdenziali e/o altre tasse. 4.5. IMPOSTE DIRETTE SULLE PERSONE FISICHE 4.5.1. Regime delle imposte sulle persone fisiche. TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE La nuova disciplina dettata dalla Legge 8438 ha sostanzialmente modificato anche il regime applicabile al reddito delle persone fisiche. Sono tenuti a versare l‟imposta su tutte le loro fonti di reddito i residenti, le persone a quest‟ultimi equiparate mentre le non residenti sono soggetti alla tassazione in Albania solo con rifermento alle fonti di reddito prodotte in Albania. Ai sensi della Legge 8438 l‟imposta è calcolata separatamente per ogni categoria di reddito. La Legge 9766 del 09.07.2007 prevede una tassazione progressiva sulla base delle seguenti aliquote per salari,stipendi e altre indennità annue derivanti da rapporti di lavoro: Da 0 a 10.000 Leke 0 % Da 10.001 a 30.00 Leke 10% sulla differenza tra la somma percepita e la somma di 10.000 Leke Più di 30.001 Leke 10% della somma effettivamente percepita Su gli altri redditi che sono soggetti ad imposta, per i quali non esistono delle previsioni specifiche di legge,viene applicata l‟aliquota fissa pari al 10%. Ai sensi della recente Legge 10343 del 28.11.2010, in vigore il 1.1.2011, la quale modifica La Legge 8438, i redditi derivanti da giochi d‟azzardo saranno soggetto all‟imposta sul redito personale e quindi tassati al 10%. I dividendi percepiti da una persona fisica sono tassati con aliquota del 10%,la quale viene però interamente compensata dalla ritenuta d‟acconto alla fonte, che è anch‟essa del 10% per i dividendi distribuiti a soggetto residente e non residente nella Repubblica d‟Albania.Il corrispettivo ricavato a seguito della cessione di partecipazioni societarie costituisce un reddito tassabile per il cedente (10%).

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4.6. ALTRE IMPOSTE INDIRETTE 4.6.1. Atti soggetti ad imposte indirette. Accise Anche la normativa relativa alle accise è stata abrogata in toto e sostituita da un nuovo provvedimento normativo: la Legge n. 8976 del 12.12.1998, integrata dalla Legge n. 9041 del 27.3.2003 e, più recentemente, modificata dalla Legge n. 9136 del 27.12.2003, dalla Legge n. 9328 del 06.12.2004, dalla Legge 9598 del 27.07.2006,dalla Legge n. 9714, 9765, 9854 del 2007, dalla Legge n. 9954 del 26.06.2008, dalla Legge n. 10067 del 02.02.2009 e dalla legge 10147 del 28.09.2009. Le accise si applicano ad un numero limitato di prodotti destinati al consumo interno di massa: in particolare, sul tabacco e i suoi derivati, sui derivati del petrolio, sulle bevande alcoliche, sulle bevande analcoliche e sul caffè, nonché su profumi e deodoranti. Imposta sulla proprietà Sono assoggettati all'imposta tutti i cittadini albanesi e stranieri, nonché immobiliari nel territorio della Repubblica d'Albania. L'imposta grava tanto sui fabbricati quanto sui terreni agricoli. Imposta sui fabbricati: l'imposta sui fabbricati si calcola in base alla metratura dei fabbricati ed in proporzione al periodo di proprietà esercitato durante l'anno. L'imposta sui fabbricati varia a seconda del distretto in cui il fabbricato è situato. Per i distretti di Tirana e Durazzo si applicano le seguenti imposte: -Fabbricati ad uso commerciale: 200 Lek -Appartamenti: da 15 a 30 Lek -Altri: 50 Lek. L'imposta sui fabbricati è minore negli altri distretti. Imposta sui terreni agricoli: si applica a ciascun ettaro di terreno ed è determinata sulla base della categoria ed ubicazione del terreno stesso. Per i distretti di Tirana e Durazzo si applica una tassa da 1.800 Lek a 5.600 Lek per ogni ettaro/anno. Imposta sul trasferimento della proprietà immobiliare La Legge n. 8438/98, modificata con Legge n. 8841 dell‟11.12.2001, ha introdotto una nuova imposta sul trasferimento della proprietà immobiliare, che attualmente si applica alle persone fisiche soggette all‟imposta sui redditi. Il pagamento dell‟imposta da parte del venditore dell‟immobile è condizione necessaria affinché si possa procedere alla registrazione dell‟immobile presso l‟Ufficio delle proprietà immobiliari. L‟imposta deve essere corrisposta secondo l‟aliquota del10%. I prezzi di vendita di riferimento al fine dell‟applicazione di questa imposta sono stabiliti con Istruzione del Ministero delle Finanze n. 9 del 26.02.2008.

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5.LAVORO 5.1.Contratti 5.1.1.Contratti di lavoro e tipologie. I contratti di lavoro possono essere a tempo indeterminato o a tempo determinato, ma per regola generale, i contratti di lavoro si considerano a tempo indeterminato se la durata non è specificata correttamente nel contratto.Un contratto di lavoro può essere concluso verbalmente o per iscritto. Il dipendente può svolgere lavoro straordinario, ma il lavoro straordinario giornaliero non deve superare le 10 ore,quindi il numero massimo delle ore lavorative settimanali è di 50. La retribuzione per il lavoro straordinario è del 25% in più rispetto allo stipendio applicabile per le ore di lavoro svolte durante i normali giorni lavorativi. Invece per gli straordinari (svolti durante i giorni festivi o nei fine settimana) la retribuzione è del 50% in più rispetto allo stipendio normalmente applicabile. Ai sensi dell'articolo 12 del Codice del Lavoro Albanese, il contratto di lavoro è un accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore che regola le loro relazioni reciproche e stabilisce i rispettivi diritti e doveri. Il diritto Albanese prevede: - il contratto di lavoro collettivo: è un contratto stipulato tra il datore di lavoro e un gruppo di dipendenti considerati nel loro insieme, anche se il contratto si stipula singolarmente e separatamente con ognuno dei dipendenti; - il contratto di lavoro part-time: è il contratto standard a tempo parziale utilizzato a livello internazionale in cui il dipendente lavora per una certa quantità di ore o di giorni, ma in ogni caso meno dell'orario normale di lavoro degli altri dipendenti che lavorano a tempo pieno ed alle stesse condizioni di lavoro. Il lavoratore part-time ha proporzionalmente gli stessi diritti degli altri dipendenti; - il contratto di lavoro domestico: è un contratto che “obbliga” il dipendente a lavorare in casa, o in un altro luogo determinato dal datore di lavoro, da solo o aiutato della sua famiglia. Il dipendente che lavora a casa ha gli stessi diritti del lavoratore che svolge il suo lavoro presso un‟impresa; - il contratto d‟agente commerciale: è un contratto specifico in cui l‟agente commerciale (dipendente) ha l‟obbligo di negoziare o concludere un accordo al di fuori della società, in nome e per conto di essa, secondo gli ordini del datore di lavoro. Non è considerato agente commerciale chi svolge questa attività in modo indipendente; - il contratto di formazione professionale (apprendistato): è un contratto in cui il “maestro” fornisce all‟“apprendista” “gli insegnamenti necessari per qualificarlo secondo le regole della “professione” e l‟“apprendista”, lavora per il “maestro”, al fine di qualificarsi. 5.1.2.Periodo di prova. Per i contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, i primi tre mesi di lavoro sono considerati periodo di prova. Il periodo di prova non si applica nei casi in cui le parti abbiano in precedenza stipulato un contratto per svolgere lo stesso tipo di lavoro. Durante questo periodo il contratto di lavoro può essere risolto da entrambe le parti con un preavviso scritto di almeno 5 giorni. 5.1.3.Risoluzione del rapporto di lavoro. Dopo il periodo di prova, qualora il datore di lavoro decida di licenziare un dipendente, deve invitare il dipendente ad un incontro previa comunicazione scritta di almeno 72 ore. Questa riunione deve essere tenuta per consentire al datore di lavoro di discutere con il

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dipendente le ragioni della risoluzione del rapporto di lavoro e di dare al dipendente la possibilità di esprimere la propria opinione. L‟avviso di recesso deve essere comunicato per iscritto almeno 48 ore fino ad una settimana dopo l‟incontro. Durante questa procedura, il datore di lavoro può sospendere il dipendente, ove ritiene vi siano buoni motivi per recedere dal contratto immediatamente. Il licenziamento è valido anche se eseguito in contrasto alla suddetta procedura; tuttavia il datore di lavoro incorrerà in una sanzione amministrativa. In questo caso, le parti conservano tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro. L‟avviso della risoluzione del contratto deve essere effettuato con un mese di anticipo durante il primo anno di lavoro; con due mesi di anticipo tra il secondo anno e il quinto anno di lavoro; e con tre mesi di anticipo per periodi oltre i 5 anni di lavoro. Le parti possono convenire per iscritto un periodo diverso di preavviso, a condizione che quest‟ultimo non debba essere inferiore a due settimane per i primi sei mesi di lavoro e di un mese se il dipendente ha lavorato per più di sei mesi. Nel caso in cui, una delle parti risolva il contratto senza rispettare il periodo di preavviso, la risoluzione sarà considerata come un recesso ad effetti immediati. La decorrenza dei termini del periodo di preavviso si sospende durante l‟eventuale malattia o gravidanza del dipendente. Per il contratto a tempo determinato, il contratto termina alla sua scadenza naturale, senza necessità alcuna di notifiche preliminari. Se tacitamente il rapporto di lavoro continua, il contratto si considera rinnovato a tempo indeterminato. Secondo il Codice di Lavoro, albanese dopo al massimo tre anni di contratti ininterrotti a tempo determinato, il rifiuto da parte del datore di lavoro di rinnovare il contratto è considerato come cessazione di un contratto a tempo indeterminato. - Risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa: Il datore di lavoro e il dipendente possono, in qualsiasi momento, risolvere il contratto immediatamente per giusta causa. Il datore di lavoro può licenziare un dipendente per giusta causa solo nel caso in cui il dipendente abbia agito con colpa grave o lieve, specialmente quando si viola ripetutamente il contratto e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, nonostante gli avvertimenti di quest‟ultimo. A tal fine ci sono alcune procedure stabilite dal Codice del Lavoro albanese. - Risoluzione del rapporto di lavoro senza giusta causa : È il giudice che decide se esista o meno una giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro. Nel caso in cui il datore di lavoro termina il contratto di lavoro senza giusta causa, il dipendente ha diritto di intentare una causa presso il tribunale contro il datore di lavoro entro 180 giorni alla data in cui il periodo di preavviso per il recesso è scaduto. Il datore di lavoro che ha risolto il contratto di lavoro, senza una giusta causa può essere condannato dal giudice ad indennizzare il dipendente con al massimo di un‟annualità di stipendio, oltre al pagamento della retribuzione che il dipendente avrebbe dovuto percepire durante il periodo di preavviso. 5.1.4.Le organizzazioni sindacali ed i contratti collettivi di lavoro. Il diritto dei lavoratori di formare sindacati è espressamente previsto sia dal Codice del Lavoro, sia dalla Costituzione del 1998, che, tra l‟altro, garantisce il diritto allo sciopero. I membri del sindacato possono essere lavoratori dipendenti, pensionati e disoccupati. Devono essere almeno venti le persone interessate a formare un sindacato. I sindacati possono essere organizzati in federazioni e confederazioni. Lo statuto del sindacato deve essere depositato presso il Ministero del Lavoro, degli Affari Sociali e delle Pari Opportunità.I contratti collettivi sono consentiti tra uno o più datori di lavoro da un lato ed uno o più sindacati dall'altro lato.

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I Sindacati in rappresentanza dei lavoratori devono essere formati sulla base della decisione presa dalla maggioranza dei lavoratori. Una volta firmato, il contratto collettivo vincola tutti i dipendenti, indipendentemente dal fatto che siano o non membri del sindacato. Quando un datore di lavoro trasferisce un business, il cessionario è vincolato dal contratto per la sua durata. Quando sorge una controversia tra il datore di lavoro da una parte e le organizzazioni sindacali ovvero un gruppo di dipendenti dall‟altra (c.d. controversia collettiva), sia il datore di lavoro che i sindacati/dipendenti hanno diritto di rivolgersi all‟Ufficio di Riconciliazione ossia alla Corte. L‟Ufficio di Riconciliazione è un istituto speciale per la risoluzione alternativa delle controversie. 5.1.5.Tasse sul lavoro e previdenza sociale. La Costituzione del 1998 prevede espressamente che ogni cittadino ha il diritto alla previdenza sociale secondo le condizioni previste dalla legge, durante la terza età, quando non si è più in grado di lavorare o si è senza lavoro per ragioni indipendenti della propria volontà. In particolare, il Codice del Lavoro ribadisce l‟obbligo generale del datore di lavoro di trattenere sia le imposte sul reddito individuale sia i contributi per la previdenza e l'assicurazione sanitaria. Tuttavia, i requisiti specifici per le trattenute alla fonte sono definiti in varie leggi, che stabiliscono nel dettaglio le imposte ed i contributi di previdenza sociale. Le tasse ed i contributi devono essere tutte segnate e pagate a base mensile. Secondo la Legge 7703 del 11.05.1993 “Per la previdenza sociale nella Repubblica di Albania” e la Legge 7870 del 13.10.1994 “Sull‟assistenza sanitaria nella Repubblica d‟Albania”, e successive modifiche, i datori di lavoro ed i dipendenti sono tenuti a versare i contributi obbligatori per la previdenza sociale e l'assistenza sanitaria presso gli organi competenti. Il salario minimo in Albania è di Lekë 19,000 (circa 131 Euro) al mese, per 174 ore di lavoro mensile. Questo nuovo livello di salario minimo, è stato stabilito con Decisione del Consiglio dei Ministri 566 del 14.07.2010 abrogando quella precedente (Decisione 522 del 13.05.2009) con la quale il salario minimo previsto era di Lekë 18.000. Nel luglio del 2008, il governo ha approvato il salario minimo di riferimento per il settore privato, che serve da base per il calcolo del tasso dei contributi per la previdenza sociale e per l‟assicurazione sanitaria; per il versamento dei contributi non viene tenuta in considerazione la retribuzione realmente percepita dal dipendente secondo il contratto individuale di lavoro. Questa proposta mira a contrastare la sottostima delle entrate da parte delle imprese. Con Decisione del Consiglio dei Ministri 478 del 16.06.2010 “Per l‟interruzione del rapporto di lavoro, da parte delle Istituzioni Pubbliche, dopo il raggiungimento dell‟eta‟ pensionabile” si prevede l‟interruzione obbligatoria ed immediata del rapporto di lavoro da parte delle istituzioni pubbliche nel momento in cui si raggiunge l‟eta‟pensionabile concedendo il beneficio di poter godere del periodo di pensionamento con riferimento alla legge in vigore per la previdenza sociale. Il 16.12.2010 il Parlamento Albanese ha approvato la Legge 10364, la quale modifica la Legge 8438 sulla tassazione del reddito personale. Ai sensi di questa nuova legge, le contribuzioni per le assicurazioni sulla salute e previdenza sociale pagate dal datore di lavoro in favore del dipendente d‟ora in poi saranno dispensate dalla tassa sul reddito personale del dipendente e saranno considerate come spese deducibili per il datore di lavoro.La Legge 10237 del 18.02.2010 “Per la sicurezza e la sanità sul lavoro”, introduce l‟assicurazione obbligatoria per rimborsare i danni causati da incidenti sul lavoro. Succeduta in data 10.12.2010 da una decisione del Consiglio dei Ministri 1012 sull‟approvazione del regolamento “Sulla segnaletica nei cantieri e nei luoghi di lavoro”avente lo scopo di determinare e definire le regole indispensabili della segnaletica

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nei cantieri, per la sicurezza e la salute degli operai durante lo svolgimento delle attività pubbliche o private. La legge è stata approvata con procedura accelerata al fine di adeguare il paese alle norme della UE. I contributi obbligatori coprono i seguenti rischi e/o le seguenti situazioni in cui il dipendente potrebbe trovarsi: l‟incapacità temporanea al lavoro a causa di malattia, il congedo in maternità, la senilità, gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali, disoccupazione, parte del prezzo dei medicinali e spese per l‟assistenza medica. Secondo la normativa in vigore, il datore di lavoro deve versare mensilmente per ciascun dipendente (fatta eccezione per le piccole imprese le quali hanno l‟onere di versarlo trimestralmente) all‟Istituto di Previdenza Sociale un contributo complessivo pari a 27.9% dello stipendio lordo percepito dal dipendente . Della percentuale complessiva del contributo: il 16,7% è a carico del datore di lavoro e 11,2% è a carico del dipendente. L‟ammontare dei contributi per i quali il dipendente è tenuto a rispondere viene detratto dallo stipendio percepito da quest‟ultimo e versato dal datore di lavoro, il quale è tenuto per legge ad agire come sostituto d‟imposta. Il 16.12.2010 il Parlamento Albanese ha approvato la Legge 10364, la quale modifica la Legge 8438 sulla tassazione del reddito personale. Ai sensi di questa nuova legge, le contribuzioni per le assicurazioni sulla salute e previdenza sociale pagate dal datore di lavoro in favore del dipendente d‟ora in poi saranno dispensate dalla tassa sul reddito personale del dipendente e saranno considerate come spese deducibili per il datore di lavoro.

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5.2. COSTO DEI FATTORI DI PRODUZIONE 5.2.1. Energia elettrica L'energia elettrica (220 V 50 Hz) è erogata da enti territoriali (Drejtoria e Zones) facenti capo all‟OSSH, ente responsabile della distribuzione dell‟energia,scorporato dalla KESH. Ai sensi della Legge n. 9072, del 22.05.2003, le tariffe sono stabilite dall‟Ente Regolatore del Settore di Energia Elettrica (ERE). Il sistema tariffario distingue tra i diversi gruppi di consumo le categorie di bassa, media ed alta tensione. La tariffa preferenziale si applica ad alcuni settori industriali considerati di maggior rilievo per l‟economia nazionale. La quantità di energia elettrica prodotta nel paese durante l‟anno 2009 è stata pari a 5,110 milioni di KWh; è quindi aumentata del 36% rispetto al 2008. La quantità totale di energia importata è quindi diminuita rispetto al 2008 arrivando a 1,831 Gwh.La KESH sh.a. è una delle maggiori imprese pubbliche del Paese. La produzione di energia elettrica, che proviene dalle centrali idroelettriche, è stata pari,nel 2009, al 100 % della produzione nazionale (98,2% dalle centrali idroelettriche di KESH mentre il restante 1,8% proviene da concessioni ed impianti privati. L‟obsolescenza della rete e problemi di distribuzione hanno portato nel 2008 alla perdita di 2,3 Gwh, pari al 35.3% dell‟offerta totale. Il Governo ha privatizzato il ramo distributivo della compagnia nel 2009. Il ramo distributivo è stato scorporato dalla KESH, divenendo OSSH SH.A.. Il tender per la privatizzazione del 76% della OSSH è stato bandito e ad aprile 2009 il parlamento ha approvato la privatizzazione a seguito di una gara internazionale assegnata alla Ceca CEZ. Anche se la CEZ intende abbattere le perdite dal 33% al 15% entro il 2014, la privatizzazione non ha ancora dato i primi buoni risultati digestione. Nel tentativo di affrontare i problemi strutturali del settore energetico, il Governo ha lanciato una serie di iniziative per invertire il deterioramento della performance settoriale. E‟ infatti necessario un impegno sostenuto nel lungo periodo,in termini di investimenti e di attuazione del quadro-legale e procedurale, impegno assistito dai paesi donatori. Tra i Progetti di Riabilitazione e Ristrutturazione del Settore Energetico e‟ terminati alla fine del 2009 la costruzione della centrale termica di Valona di 97 megawatts (MW) tramite un investimento della Banca Mondiale e BERS per 92 milioni di Euro per rafforzare la produzione; alla fine del 2010 attende ad essere terminata la linea di Interconnessione 400 kV Elbasan - Tirana – Podgorica tramite un finanziamento del governo tedesco di 42 milioni di Euro dato al governo albanese, che potenzierà la capacità dell‟importazione dell‟energia elettrica dalla rete albanese. A luglio 2008 era stato annunciato che la principale compagnia austriaca di produzione e trasmissione, la Verbund, ha vinto il tender per la costruzione di un impianto idroelettrico sul fiume Drin, principale fonte naturale di energia. Il nuovo impianto avrà una capacità totale di 48 MW ed un costo di circa 160 milioni di Euro. Inoltre, la joint-venture formata dall‟austriaca EVN e dalla norvegese Statkraft ha vinto il tender per un contratto di costruzione di una centrale idro-elettrica sul fiume Devoll. Piu‟ di 90 sono i contratti di concessione approvati dal Governo Albanese fino al2009 per la costruzione di centrali idroelettriche fino a 15 MW in tutta l‟Albania, mentre sono piu‟ di 6 le licenze rilasciate da ERE per la produzione di energia da parchi eolici per una potenza installata totale di 1350 MW. Alla luce dei vari progetti di potenziamento ed ammodernamento si potrebbe concludere che l‟Albania potrebbe passare in un decennio da una situazione di produzione inadeguata per il fabbisogno nazionale a quella di esportatore netto.

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5.2.2. Gas naturale Pur essendo presenti in Albania giacimenti di gas naturale (le riserve non verificate ammonterebbero a 3 miliardi di metri cubi), non esiste una rete distributiva che operi mediante canalizzazioni o contenitori (salvo le bombole da 25 kg per uso domestico, non disponibili in tutto il territorio nazionale) e di fatto tale combustibile non è disponibile per usi industriali. Costo: 1 Litro per uso domestico = 140 Lek (novembre 2008) 5.2.3. Carburante Nel settore petrolifero operano al momento due società. La società pubblica Albpetrol Sh.A. (estrazione e produzione del greggio) in via di privatizzazione e la Armo Sh.A. (raffinazione e marketing), privatizzata ad agosto 2008. Servcom Sh.A.(servizi di supporto) è stata fusa con Albpetrol dopo il tentativo fallito di privatizzazione del 2005.Nel settore del marketing dei prodotti petroliferi operano circa 20 compagnie private.Il principale produttore di greggio è la compagnia petrolifera di Stato Albpetrol Sh.A., che dispone di propri giacimenti petroliferi e di una raffineria nella zona di Ballsh, con una capacità di 0,13 fino a 5 tonnellate al giorno. Nel 2008 sono stati prodotti 215.557 tonnellate di petrolio.Esistono inoltre molti operatori privati con propri punti di distribuzione, che approvvigionano direttamente con cisterne proprie. Dal 1997 ad oggi si è verificato un incremento del numero di stazioni di rifornimento, ormai abbastanza diffuse in tutto il Paese. Il carburante è essenzialmente di origine greca, salvo sporadiche importazioni dall'Italia e da altri Paesi. La qualità del carburante varia da operatore ad operatore: in genere, il gasolio per autotrazione di Albpetrol è di buona qualità, mentre la benzina spesso non lo è. Si consiglia in ogni caso di impiegare veicoli locali e, se proprio necessario, di viaggiare con un proprio veicolo a trazione diesel, possibilmente non turbo. Sono disponibili anche altri combustibili, ma con difficoltà (compresa la benzina avio di origine rumena, disponibile su prenotazione presso l'aeroporto Rinas di Tirana). Le riserve di petrolio albanesi sono stimate in circa 550 milioni di tonnellate,cosicché il settore petrolifero ha suscitato negli ultimi anni l‟interesse di alcune delle maggiori compagnie internazionali, tra cui AGIP (Italia), Coparex (Francia), INA Naftaplin (Croazia), JKX e Premier Oil (Gran Bretagna). Di seguito riportiamo i recapiti delle due maggiori compagnie petrolifere, la compagnia pubblica Albpetrol Sh.A. e l‟Armo Sh.A.(privatizzata a metà del 2008). 5.2.4. Acqua Il servizio di fornitura dell'acqua è esercitato complessivamente da circa 50imprese pubbliche, concentrate nelle maggiori città del paese: nella capitale Tirana l'Azienda idrica provvede, oltre che alla distribuzione dell'acqua, anche alla manutenzione del sistema fognario. Secondo una recente indagine circa l‟87% dei nuclei familiari nei centri urbani hanno a disposizione l‟acqua corrente contro il 27%dei nuclei familiari delle aree rurali. Più della metà e circa il 40%, rispettivamente nelle aree urbane ed in quelle rurali, registrano interruzioni nell‟erogazione e l‟acqua è considerata potabile dal 24% delle famiglie nelle aree urbane e dal 18% nelle aree rurali. A metà 2007 erano attivi o pianificati una trentina di progetti pari ad impegni di finanziamento per 197 milioni di Euro di cui 104 milioni di Euro come grant.

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5.2.5. Telecomunicazioni Telefonia fissa Le tariffe telefoniche vengono calcolate in base agli impulsi, la cui durata si differenzia a seconda della fascia oraria e della distanza tra l‟utente che chiama e quello chiamato. Albtelecom è l‟operatore di linee fisse dominante, con una rete di 275.000 linee fisse e 256.000 abbonati. Attualmente l‟antiquata rete telefonica, con una penetrazione tra le più basse dell‟area europea, è in via di ammodernamento, anche grazie al contributo di investitori stranieri, tra cui Alcatel, Siemens e Telecom Italia. A metà 2008 la BERS ha concesso un prestito di 75 milioni di Euro, a cui si sono aggiunti25 milioni erogati dalla BSTDB (Banca del Mar Nero per il Commercio e lo Sviluppo)che saranno impiegati per lo sviluppo della rete fissa e di nuovi servizi dati e su banda larga. La modernizzazione riguarda per ora i maggiori centri abitati ed i collegamenti in fibre ottiche con l‟estero, che attualmente connettono il Paese con Bari, Corfù e Dubrovnik, mentre il piano di ammodernamento della rete di telecomunicazione nelle zone rurali è ancora in fase di studio. L‟Autorità di regolamentazione ha concesso una serie di licenze ad operatori nelle zone rurali: nel 2007 erano operativi 55 e servivano30.000 abbonati. Telefonia mobile Il servizio di telefonia mobile in Albania è attualmente dato in licenza a 4 gestori: la società Albanian Mobile Communications Sh.A. (AMC), la nota società di telefonia mobile inglese Vodafone, Eagle Mobile, sussidiaria della Albtelecom, e Mobile4 Al. Internet I principali operatori, oltre ad ALBtelecom, che offrono in Albania il servizio di Internet Provider sono i seguenti: ABISSNET Sh.A. Albania Online INTERALB Radio e televisione L'attività d'informazione radiotelevisiva in Albania è regolata dalla Legge n.8410 del 30.09.1998 “Sulla radio e la televisione pubblica e privata nella Repubblica d'Albania”, come modificata, che attribuisce al Consiglio Nazionale della Radio e della Televisione (KKRT), i cui membri sono nominati dal Parlamento, il potere di rilasciare la licenza per l'esercizio dell'attività. In base alla Legge n. 8410, le radio e televisioni private devono essere costituite come società per azioni, nelle quali nessuna persona fisica o giuridica, albanese o straniera, può essere titolare di una quota superiore al40% delle azioni. Ultimamente il KKRT ha emanato il piano d'assegnazione delle frequenze ed ha rilasciato le licenze per l'attività radiotelevisiva a livello nazionale e locale: nel settore vi è ampio spazio per investimenti stranieri, dal momento che la Legge n. 8410impone alle società che richiedano la licenza nazionale di dotarsi di adeguati mezzi tecnici e finanziari (tali da realizzare, ad es., la copertura del 90% del territorio nazionale entro 6 anni dal rilascio della licenza). In Albania vi sono 96 emittenti con licenza, le emittenti televisive sono 62;solo tre hanno una licenza per una copertura nazionale, 15 trasmettono nella capitale.Vi sono 4 TV pubbliche e solo una (TVSH) ha copertura nazionale. Vi sono 58 stazioni TV private e solo due hanno licenza per la copertura nazionale (Klan; Top Channel). Vi sono 34 stazioni radio con licenza e 12 di esse trasmettono nella capitale Tirana. Le stazioni radio

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pubbliche sono 4 di cui una sola ha copertura nazionale. Vi sono inoltre due licenze per le trasmissioni in Digitale terrestre (Digitalb e Tring). 5.3.TRASPORTI L‟Albania è collegata alle linee di trasporto internazionali attraverso l'aeroporto di Rinas, i porti di Durazzo, Valona, Saranda e Shengjin, strade e ferrovie.Tanto il sistema stradale (circa 18.000 km) quanto il sistema ferroviario (777 km di cui 230 secondari) appaiono completamente inadeguati alle esigenze del trasporto internazionale: solo il 32% delle strade è asfaltato ed il sistema ferroviario non è elettrificato ed ha registrato un dimezzamento del traffico merci e persone. Nell‟uno e nell‟altro settore vi è quindi ampio spazio per investimenti stranieri, soprattutto per il completamento dei principali assi stradali del Paese (tra cui il Corridoio pan-europeo 8,che nel tratto albanese dovrebbe congiungere Durazzo con il confine macedone). E‟ in fase di ultimazione il corridoio Durazzo - Kukes (di 170 km) tra cui un segmento principale di 60,85 km in costruzione da parte di Bechtel & Enka JV. Sono previsti lavori di estensione anche per i due maggiori scali internazionali del Paese, l‟aeroporto di Rinas (Tirana) ed il porto di Durazzo, che nel 2007 con 3,4 milioni di tonnellate ha assorbito circa l‟80% del traffico marittimo albanese ed ha ricevuto 772milapasseggeri (+10% rispetto al 2006). Con particolare riguardo al porto di Durazzo, è previsto, l‟ammodernamento del terminal traghetti (prestito BERS di 14 milioni di Euro nel 2007), nel 2008 dovevano iniziare i lavori per un terminal passeggeri da 40 milioni di Euro. Il porto di Valona nel 2008 doveva registrare l‟avvio di lavori per la costruzione di un terminal e di strutture per un terminal petrolifero (50 milioni di Euro). L‟aeroporto di Rinas è gestito da un consorzio tedesco-statunitense, Tirana Airport Partners, che, in base ad un contratto di concessione stipulato ad ottobre2004, lo gestirà fino al 2025. Nel 2007 per l‟aeroporto di Rinas sono transitati 1,1 milioni di passeggeri. 5.4. COSTO DEGLI INSEDIAMENTI 5.4.1. Capannoni industriali(novembre 2009) Per 800 mq su due piani ad uso industriale, con collegamento alle reti elettrica ed idrica e servizi sanitari essenziali, i costi sono:

Ubicazione Costo di acquisto Affitto mensile

Capitale (Tirana) 115-135.000 Euro Circa 4.000 Euro

Città periferica (Shkodra) 75-90.000 Euro Circa 2.500 Euro

5.4.2. Locali commerciali Per un appartamento di 70 mq ad uso ufficio o abitazione, completo di impianto elettrico, telefono e servizi igienici, i costi sono:

Ubicazione Costo di acquisto Affitto mensile

Capitale (Tirana) 50-110.000 Euro Circa 500/1.700 Euro

Periferia Tirana) 30-40.000 Euro Circa 200/600 Euro

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Nelle città diverse dalla capitale Tirana è necessaria una valutazione caso per caso. Da tenere presente che i contratti di affitto (per qualsiasi uso) hanno una durata variabile, che di norma viene stabilita dalle parti. La durata normale di un contratto di affitto è di un anno. Il canone viene ricontrattato ogni anno.

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6. SERVIZI ALLE IMPRESE 6.1. BANCHE 6.1.1. Principali banche commerciali operanti con l'estero. Le principali Banche che operano in Albania sono: Banca Centrale: BANKA E SHQIPERISE (Banca d‟Albania) Banca di Stato, Banca Centrale e Istituto di emissione, con funzioni di controllo sull'attività delle altre Banche. Lo scopo principale della Banca d'Albania è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Inoltre, la Banca d‟Albania ha il diritto (a) di approvare ed eseguire la politica monetaria; (b) di approvare ed eseguire la politica di cambio; (c) di emettere, revocare la licenza delle banche e di sorvegliare l‟attività di queste banche; (d) di amministrare e disporre delle riserve valutarie della Repubblica d‟Albania; (d) di agire in qualità di banchiere, consigliere ed agente fiscale del Governo della Repubblica d‟Albania; (e) di promuovere il normale funzionamento del sistema dei pagamenti. Banche commerciali: Banche a capitale misto: BANKA KOMBETARE TREGTARE (Banca Nazionale Commerciale; Azionisti:Çalik–Seker Konsorsiyum Yatirim A.S., IFC e BERS) BANKA ProCredit (Azionisti: Governo d‟Albania, German Cooperation Fund,Medium and small enterprises financing fundation FEFAD, IFC, CommerzBank-Deutschland) Banche a capitale privato: RAIFFEISEN BANK Sh.A. (Azionisti: Raiffeisen International AG) BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE (Banca Riunita Albanese; Azionisti:capitale arabo) BANKA E PARE E INVESTIMEVE SHQIPERI (Filiale della First Investment Bank della Bulgaria) INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA SH.A. (Azionisti: Gruppo Bancario Sanpaolo IMI e Albanian American Enterprise Fund) Banka Ndërkombëtare Tregtare (Banca Commerciale Internazionale; Azionisti:capitale malese) Banka Italiane e Zhvillimit (BIS) (Banca Italiana di Sviluppo Azionisti:Banca Popolare Pugliese e altri) BANKA KOMBËTARE GREKE (DEGA TIRANA) (Filiale della Banca Nazionale della Grecia) TIRANA BANK (Banca di Tirana; Azionisti: società e persone fisiche greche) ALPHA BANK (DEGA TIRANA) (Filiale della Banca Alpha della Grecia) BANKA EMPORIKI - SHQIPERI (Banca Commerciale della Grecia; Azionisti:banche commerciali greche) BANKA E KREDITIT TË SHQIPËRISË (Banca di Credito dell‟Albania; Azionisti:società Al-Kharafi del Kuwait) BANKA CREDINS (Credins; Azionisti: società e persone fisiche albanesi) BANKA POPULLORE (Banca Popolare; Azionisti: gruppo francese Sociètè Generale, soggetti albanesi) Banka Union (BU) (Banca Union; Azionisti: società e persone fisiche albanesi). Uffici di Rappresentanza BANKA POPULLORE PULIEZE NË SHQIPËRI (Banca Popolare di Puglia)

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Istituzioni finanziarie non bancarie: UNIONI FINANCIAR I TIRANES (Capitale privato albanese) POSTA SHQIPTARE (Posta Albanese) FONDI I FINANCIMIT TE ZONAVE MALORE CREDINS (Capitale privato albanese) AK-Invest (Capitale privato albanese) PARTNERI SHQIPTAR NE MIKROKREDI Le Società di “leasing finanziario” vengono regolamentate tramite l‟iscrizione da parte del Ministero delle Finanze in un apposito registro. 6.1.2. Principali banche commerciali partecipate da banche straniere. Per quanto riguarda la presenza delle banche dei Paesi dell‟Unione Europea,Intesa Sanpaolo S.p.A. detiene l’80% delle azioni della ex American Bank of Albania Sh.A., ora INTESA SAN PAOLO BANK ALBANIA, Raiffeisen Bank Sh.A. è controllata dall‟omonimo gruppo bancario austriaco RZB; l‟Alpha Bank e la Banka Kombëtare e Greqisë (Banca Nazionale della Grecia) sono filiali delle omonime banche greche; anche la Banka Tirana (Banca di Tirana) è controllata da capitali greci, mentrela Banka ProCredit (l‟iniziale denominazione FEFAD è stata modificata in ProCredit) è stata costituita dalla FEFAD, fondazione frutto della cooperazione tra il Governo d'Albania e KFW, una delle più importanti banche pubbliche di sviluppo tedesche. La Société Générale ha acquisito il 18.04.2007 una quota di partecipazione nella Banka Popullore Sh.A. pari al 75% del capitale sociale. 6.2. APERTURA DI CONTI ALL’ESTERO 6.2.1. Disposizioni che regolano l’apertura di conti presso banche straniere o locali da parte di soggetti (persone fisiche o giuridiche) stranieri. Il Regolamento della Banca d‟Albania n. 64 del 30.07.2003 come emendato e relative norme d‟attuazione – sul quale si veda anche il paragrafo 4.5.2. – disciplina l‟apertura di conti correnti da parte di soggetti stranieri (persone fisiche o giuridiche)presso banche albanesi, nonché l‟apertura di conti correnti da parte di soggetti albanesi (persone fisiche o giuridiche) presso banche straniere. Ricordiamo che, in base alla Legge n. 9662 del 18.12.2006 in vigore dal 1° giugno 2007 “Sulle banche nella Repubblica d‟Albania”, le banche straniere possono esercitare l‟attività d‟impresa bancaria in Albania soltanto attraverso una propria filiale, costituita (approvazione e concessione della licenza da parte della Banca d‟Albania) e regolata secondo la legge albanese (si veda anche il paragrafo 7.1.1).In particolare, il Regolamento n. 64 stabilisce che le persone fisiche non residenti in Albania o le persone giuridiche straniere possono liberamente aprire conti correnti in Lek o in valuta estera presso banche albanesi, o presso filiali albanesi di banche straniere. L‟apertura del conto corrente è subordinata alla presentazione di una richiesta scritta che includa i dati necessari per l‟identificazione del correntista,nonché lo scopo per il quale si richiede l‟apertura del conto e gli altri documenti eventualmente necessari in base al regolamento interno della banca (ad es., atto costitutivo e statuto della persona giuridica straniera, procura a favore del rappresentante albanese, ecc.).I soggetti (persone fisiche o società) nazionali possono aprire o detenere conti in valuta locale o straniera su banche locali. La Legge n. 9662 del 18.12.2006 “Sulle banche nella Repubblica di Albania” indica quali sono gli istituti bancari che possono operare con valuta straniera.

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6.3. OPERAZIONI BANCARIE 6.3.1. Le banche straniere possono concedere prestiti ed erogare finanziamenti allo stesso modo delle banche locali. Le banche straniere possono prestare mutui e finanziamenti. Per le attività di prestito, mutui o vari finanziamenti, essi devono ricevere un apposita licenza come soggetti finanziari da parte delle autorità competenti albanesi. Per quanto riguarda l‟attività bancaria, in base alla Legge n. 9662 del18.12.2006 “Sulle banche nella Repubblica d‟Albania”, le banche straniere possono esercitare l‟attività d‟impresa bancaria e quindi concedere prestiti ed erogare finanziamenti in Albania soltanto attraverso una propria filiale autorizzata dalla Banca d‟Albania, costituita e regolata secondo la legge albanese. 6.3.2. Le banche del Paese possono concedere crediti e/o finanziamenti nel breve, medio e lungo termine. In Albania le banche possono concedere crediti e finanziamenti nel breve,medio e lungo periodo, non esistendo e non essendo previsti dalla legge istituti specializzati sulla falsariga dell‟italiano Credito Fondiario o Mediocredito Centrale:bisogna valutare caso per caso la concreta possibilità, le condizioni e le modalità di elargizione. 6.3.3. Le banche ordinarie possono acquisire partecipazioni dirette al capitale di imprese. La Legge n. 9662 del 18.12.2006 “Sulle banche della Repubblica di Albania”stabilisce che le banche commerciali possono acquisire partecipazioni non superiori al15% del capitale sociale nelle società commerciali che non siano banche o istituti finanziari senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione scritta da parte della Banca d‟Albania. È invece necessaria la previa autorizzazione della Banca di Albania per le acquisizioni di partecipazioni superiori alla suddetta percentuale. 6.3.4. Esistono operazioni riservate a banche specificamente abilitate. La Legge n. 9662 del 18.12.2006 stabilisce che il capitale sociale minimo delle banche commerciali deve essere determinato a cura della Banca di Albania. Nel gennaio 2005 la Banca d‟Albania ha modificato il regolamento sul rilascio delle licenze per l‟attività bancaria in Albania, stabilendo che il capitale sociale delle banche operanti non possa essere inferiore a un miliardo di Lek. Pertanto, il capitale sociale delle banche già esistenti dovrà essere gradualmente aumentato, se inferiore a detto minimo. Ai sensi della Legge n. 9662 del 18.12.2006 le banche commerciali e le filiali delle banche estere potranno svolgere attività bancarie e finanziarie, previa autorizzazione da parte della Banca d‟Albania. In generale, l‟attività bancaria comprende l‟accettazione di depositi monetari o di altri fondi rimborsabili al pubblico ed il loro utilizzo per concedere prestiti in nome e per conto della banca nonché emissione di mezzi di pagamento nella forma della moneta elettronica. Le attività finanziarie che potranno esercitarsi da parte delle banche commerciali, in base alla Legge n. 9662 del 18.12.2006, sono: -tutte le forme relative alla concessione dei prestiti, incluso il prestito al consumo ed il prestito ipotecario; -il factoring ed il finanziamento delle transazioni commerciali; -la locazione finanziaria (leasing);

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-tutti i servizi di pagamento e di trasferimento del denaro, incluse le carte di credito e di debito, assegni turistici e gli assegni circolari; -offerta di garanzie e relativi impegni; -commercio per conto della banca o per conto dei clienti, anche in valuta estera, in un mercato autoregolamentato (OTC) come la Borsa non ufficiale oppure diversamente come segue: i. strumenti del mercato monetario (assegni, certificati, certificati di depositi, ecc.); ii. valuta estera; iii. prodotti derivati (strumenti derivati), inclusi talaltro i contratti futures ed i contratti di opzione (options); iv. prodotti derivati legati al tasso di cambio ed al tasso d‟interesse,includendo prodotti quali contratti swap e a termine; v. titoli trasferibili; vi. altri strumenti negoziabili ed attività finanziarie incluso oro e argento; vii. partecipazione all‟emissione di tutti i generi di titoli, inclusa la sottoscrizione ed il collocamento come agente (sia pubblico che privato) e lo svolgimento di servizi in relazione a tali emissioni; • intermediazione per le seguenti transazioni monetarie: i. amministrazione degli attivi, quali amministrazione del denaro e del portafoglio, amministrazione di fondi, custodia, servizi di deposito e di fiducia; ii. servizio di compensazione e pagamento di attività finanziarie,inclusi i titoli, prodotti derivati ed altri strumenti negoziabili; iii. erogazione e trasferimento dell‟informazione finanziaria, nonché l‟elaborazione dei dati finanziari e del software relativi ad essi da parte dei fornitori di altri servizi finanziari; 6.4. LINEE DI CREDITO 6.4.1. Principali linee di credito indirette messe a disposizione degli operatori economici dall’Italia. Il Decreto Legislativo n. 143/98 e il Decreto Ministeriale n. 136/2000 prevedono finanziamenti a tasso agevolato concessi dalla SIMEST S.p.A a imprese italiane, a consorzi o associazioni di impresa, per la realizzazione di: a) studi di prefattibilità/fattibilità connessi all‟aggiudicazione di commesse in paesi non UE; b)programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilità collegati a esportazioni o ad investimenti italiani in paesi non appartenenti all‟UE. La Legge n. 394 del 29.07.1981 finanzia programmi di penetrazione commerciale all‟estero, promuove la realizzazione di strutture permanenti e di attività di supporto da parte di imprese italiane in paesi non appartenenti all‟UE. I contributi finanziano la costituzione di un insediamento durevole, cioè una presenza stabile e qualificata, costituito in genere da uffici di rappresentanza, filiali di vendita, centri di assistenza, magazzini, sale espositive. E‟ ammesso il finanziamento di strutture già esistenti. La Legge n. 212/92 sostiene la collaborazione dell‟Italia con paesi individuati di anno in anno con delibera CIPE, al fine di favorirne la transizione verso forme di economia di mercato e l‟integrazione con l‟Europa. I contributi finanziari sono concessi dal Ministero delle Attività Produttive e riguardano le seguenti tipologie di intervento: formazione professionale; assistenza tecnica nel settore delle telecomunicazioni, dei trasporti della distribuzione, del risanamento ambientale, del restauro; progetti pilota per la promozione di accordi di cooperazione economica e trasferimento di tecnologia;studi di fattibilità per costituire joint-venture.

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A febbraio 2006 è stata firmata da parte del Ministro delle finanze albanese e da Artigiancassa, la Convenzione finanziaria della linea di credito, con fondi della Cooperazione italiana allo Sviluppo, per 30 milioni di Euro (27,5 a credito di aiuto e 2,5 a dono) in favore delle PMI di diritto albanese. 6.4.4. Linee di credito indirette messe a disposizione degli operatori economici in ambito internazionale. Attualmente sono disponibili in Albania numerosi strumenti di finanziamento offerti da banche ed organizzazioni internazionali. Eccone alcuni esempi: 1) B.E.R.S. (Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo): -L‟importo minimo del finanziamento è di circa 1 milione di Euro; -la partecipazione della BERS arriva fino al 35% del valore del progetto; -anche il cliente deve assumere direttamente il 35% del rischio del progetto ed il rimanente deve normalmente essere coperto da altri finanziatori; -beneficiario del finanziamento deve essere necessariamente una società di diritto albanese (anche posseduta al 100% da stranieri); -per ottenere il finanziamento occorre presentare un Business Plan; -il finanziamento può essere “in debt” o “in equity” (nel caso di finanziamento “in equity” l‟importo minimo del finanziamento può essere anche inferiore a 3 milioni di Euro); -come garanzie collaterali, nel caso di finanziamento “in debt”, sono richieste ipoteche sui beni della società in Albania; -nel caso di finanziamento “in equity”, la BERS acquisterà una quota non superiore al 35% del capitale sociale; non sono richieste garanzie e, dopo il periodo massimo di finanziamento, la BERS ha il diritto di cedere la propria partecipazione collocandola sul mercato se il cliente non intende riacquistarla; -la durata massima del finanziamento è di 10 anni; -il tasso di interesse è quello LIBOR +una percentuale che va dal 4 al 7%(mediamente per l‟Albania si applica il 5-6%); -per ottenere il finanziamento la BERS chiede una commissione per il servizio ed il rimborso delle spese sostenute per avviare la pratica; -i tempi per la concessione del finanziamento sono di circa 4-5 mesi dalla presentazione della richiesta e del Business Plan. 2) I.F.C. (International Financial Corporation) -L‟importo minimo del finanziamento è di 100.000 USD; -la partecipazione dell‟IFC arriva fino al 35% del capitale sociale della società; -beneficiario del finanziamento può essere sia una società di diritto albanese (posseduta al 100% da stranieri o in joint venture con albanesi) o straniera che operi nei seguenti settori: alimentare,produzione ed estrazione, servizi e turismo; -per ottenere il finanziamento occorre presentare un Business Plan. In ogni caso, sono finanziabili soltanto progetti che siano proficui per l‟economia albanese e che siano collegati ad iniziative imprenditoriali già esistenti; -il finanziamento può essere “in debt” o “in equity”; -come garanzie collaterali, nel caso di finanziamento in debt, sono richieste ipoteche sui beni della società in Albania o all‟estero, ovvero fidejussioni o lettere di credito; -nel caso di finanziamento “in equity”, IFC acquisterà al massimo il 35%del capitale sociale; non servono garanzie e, dopo il periodo massimo di finanziamento, IFC avrà diritto a vendere la propria quota; -il tasso di interesse annuale è quello LIBOR + una percentuale che va dal 3 al 5%; -i tempi per la concessione del finanziamento sono di circa 3-4 mesi dalla presentazione della richiesta e del Business Plan.

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3) A.A.E.F. (Albanian American Enterprise Fund) -L‟importo minimo del finanziamento è di 250.000 USD mentre quello massimo è di 1,5 milioni di USD; -beneficiario del finanziamento può essere sia una società di diritto albanese sia una società straniera, purché almeno un socio della società sia albanese o americano, la società già svolga attività imprenditoriale in Albania ed il socio principale abbia già precedente esperienza nel medesimo settore di attività; -per ottenere il finanziamento non occorre necessariamente presentare un Business Plan, ma bisogna compilare un questionario e presentare dei documenti; -il finanziamento può essere “in debt” o “in equity”; -come garanzie collaterali, nel caso di finanziamento “in debt”, sono richieste ipoteche sui beni della società in Albania o all‟estero, ovvero fideiussioni o lettere di credito; -il tasso di interesse viene concordato di volta in volta a seconda delle caratteristiche dell‟investimento. In linea di massima, il tasso medio annuale è del 20%; -la durata del finanziamento non potrà essere inferiore a 4 mesi e superiore a 5 anni; -i tempi per la concessione del finanziamento dipendono dalla complessità dell‟investimento. 6.5. Principali enti fieristici albanesi: ELIDA & CO 94 www.albania.expo-elidaco.com EXPO PRIMA www.expo-prima.com.al KLIK EXPO GROUP www.klikekspogroup.com

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7. QUADRO ECONOMICO

7.1. INDICATORI DEMOGRAFICI E SOCIALI 7.1.1. Andamento dei principali indicatori demografici e sociali del Paese rispetto agli anni precedenti. Struttura della popolazione 2007-2010 L‟Albania è abitata da una popolazione giovane rispetto alla media dell‟UE,considerando che l‟età media è di 32,2 anni (l‟età media per gli uomini è 33,4 anni mentre per le donne è 31,8 anni).Tuttavia tassi di natalità in contrazione e l‟emigrazione stanno portando ad una diminuzione della popolazione sotto i 35 anni. Negli ultimi anni l‟immigrazione interna in Albania si è sviluppata nelle direzioni delle città e delle zone centrali e costiere. Il libero e incontrollato movimento della popolazione ha determinato la modifica dei rapporti tra popolazione urbana e rurale. Il processo di migrazione interna ha così portato la quota della popolazione urbana dal 36% del 1990 al 49,8% del 2010; Tirana e Durazzo hanno attratto i maggiori flussi migratori. Le previsioni indicano una crescita nel numero della popolazione nei prossimi 20 anni, confermando il rapporto positivo tra nascite e decessi. Dopo gli anni novanta si è registrata una diminuzione dei ritmi di crescita naturale della popolazione.Il tasso di emigrazione ufficiale in Albania oscilla attorno al 4,5% annuo. L‟Organizzazione internazionale per le Migrazioni stima che circa 1,1 milioni di persone sono emigrate a partire dal 1990. Si tratta tuttavia di un dato impreciso a causa della fortissima emigrazione clandestina; secondo stime del governo gli emigranti sono700mila, 400mila dei quali legalizzati. Questa la distribuzione dei flussi: Italia: 200mila (circa 150mila legali) Grecia: 400mila (circa 250mila in fase di legalizzazione) Altri paesi (Germania, Belgio, Svizzera, Usa): 100mila Principali indicatori socio-demografici 2005-2009

2005 2006 2007 2008 2009

Popolazione 3.142.000 3.150.886 3.153.048 3.170.820 3.193.900

Forza lavoro 1.085.000 1.084.545 1.081.821 1.111.298 1.096.131

Occupazione totale

932.000 935.058 938.979 971.016 951.791

Disoccupazione registrata

153.000 149.794 142.821 141.495 143.340

Tasso di disoccupazione (%)

14,1 13,8 13,4 12,8 13

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La Forza lavoro nel quarto trimestre 2009 è stata composta da 1.042.618 persone ed il tasso di disoccupazione ufficiale è stato del 13,75%. Il numero medio di occupati nel settore privato agricoli dal secondo trimestre2008 al terzo trimestre 2009 è stimato da Labour Force Survey 2007; il quarto trimestre 2009 è stimato da Labour Force Survey 2008. Secondo questa stima, il numero medio di occupati in questo settore per il quarto trimestre 2009 è 496.190 persone. Nel settore privato non agricolo nel quarto trimestre 2009, il numero medio di occupati è diminuito dello 0,9% rispetto al quarto trimestre del precedente esercizio. Il numero medio di disoccupati registrati nel quarto trimestre è 143.340 persone. Il numero medio di disoccupati che ricevono sussidi di disoccupazione sono10.050. La quantità media di parziale assistenza sociale per famiglia è 3.150 LEK mentre l'importo medio di una piena assistenza sociale è di 3900 LEK. Il livello di salario minimo in base alla decisione del Consiglio dei ministri, n.522 in data 13/05/2009 "Per la determinazione del salario minimo a livello nazionale" è di 18.000 LEK. Il livello di base delle prestazioni di disoccupazione secondo la decisione del Consiglio dei ministri n. 631 in data 2009/11/06 è 6.340 LEK. Nel 2009 la variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo è di 3,5 percento. Un anno all'inizio di questa variazione annua è stata del 2,2 per cento. Nel 2009 il più alto incremento annuo si nota nei gruppi di "Cibo e bevande non alcoliche" del 6,8 per cento e il servizio "Istruzione" del 4,7 per cento. Il maggior calo annuo del 1,1 per cento si è notato nel gruppo "Abbigliamento e calzature". Negli altri gruppi i cambiamenti annuali variano da 0,2-4,3 per cento. Una nuova Strategia Nazionale per lo Sviluppo e l‟integrazione 2007-2013(NSDI) è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 12.03.2008. La strategia è basata su 35 strategie settoriali e trasversali. Le strategie settoriali rilevanti per lo sviluppo socio-economico sono: Pari Opportunità e Prevenzione Violenza Domestica; Giovani;Inclusione Sociale; Sviluppo Regionale; Sviluppo Rurale; Migrazione. Consumer Price Index (CPI), maggio 2010, ha ottenuto 106,3% contro il dicembre 2007 (dicembre 07 = 100), la firma di un calo del 1.2% rispetto al mese precedente. Il tasso annuale di maggio 2010 è del 3,1%. Un anno prima il tasso annuale è stato del 2,1%. 7.2. INDICATORI ECONOMICI E DI SPESA 7.2.1. Andamento dei principali indicatori economici del Paese rispetto agli anni precedenti. Le stime preliminari della crescita economica dell‟economia albanese nel 2008sono state al centro di una controversia che ha visto coinvolti il Ministero delle Finanze, il primo ministro, il FMI e la Banca Mondiale. Se il primo ministro – complice l‟inizio del ciclo elettorale – propendeva, in base alle stime dell‟andamento sui 12 mesicalcolato a settembre, per un tasso di crescita vicino al 10% (9,9%), grazie alla performance particolarmente positiva nelle telecomunicazioni ed in altri servizi, il Ministero delle Finanze poneva la crescita tra il 7% e l‟8%, mentre IMF e Banca Mondiale assieme ad altre istituzioni europee tendevano a riconfermare i valori di crescita dell‟anno precedente, 6,0%.La stima più attenibile si è poi dimostrata la media tra le proiezioni più conservative, 6,5%, visto il rallentamento del quarto trimestre. La domanda interna,sostenuta nei primi nove mesi dall‟espansione del credito bancario e nella seconda metà dell‟anno dagli investimenti pubblici, è stato il principale fattore di crescita. Dal lato dell‟offerta importante è stata la perfomance del settore minerario, tradottasi in un‟accelerazione dell‟attività industriale e delle esportazioni.

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Durante i primi 9 mesi del2008 le vendite totali sono aumentate in media del 24%, con performance superiori nei servizi e nelle costruzioni. Il PIL reale nel 2009 è cresciuto del 7%. In termini di trimestre su trimestre,la crescita si è quasi dimezzata, passando all‟1,1%, rispetto al 2% dell‟ultimo trimestre del 2008. La prosecuzione di un trend di crescita robusto deriva, in parte, da una serie di fattori strutturali, quali il basso livello relativo di integrazione dell‟Albania con l‟economia mondiale, il basso volume di esportazioni del paese e la mancanza di esposizione del settore bancario. Il risultato raggiunto nel 2009 è stato frutto anche del ciclo elettorale che ha spinto il governo ad accelerare l‟attuazione di una serie di grandi progetti di investimento in modo da raggiungere il loro completamento nella prima metà dell‟anno passato. Questi fattori hanno rallentato e depotenziato l‟effetto della recessione nell‟Unione Europea e dei paesi limitrofi sull‟economia albanese. Principali indicatori economici 2005-2010( Fonte: Banca di Albania; INSTAT; FMI;Ministero delle finanze)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

PIL in milioni di Lek

817,4 893,0 982,2 1.122,3 1.178,0 1.291,0

PIL reale (crescita %)

5,6 5,5 6,0 6,0 6,5 7,0

Disoccupazione (tasso %)

14,1 13,8 13,2 13,0 13,8 13,5

Inflazione (media annua) (tasso %)

2,5 2,4 2,9 3,4 2,6 3,0

Tasso di cambio Lek/Dollaro medio

103,58 98,0 91,0 92,0 90,0 92,0

Tasso di cambio Lek/Euro medio

124,27 123,9 123,9 122 131,32 137,43

Bilancia pubblica (mld Lek)

-27,8 -28,5 -29,4 -43,5 nd nd

Bilancio pubblico (in % sul PIL)

-3,4 -3,2 -3,0 -5,6 nd nd

Bilancia delle partite correnti (in % sul PIL)

-7,50 -7,40 -7,8 -6,5 -6,0 -5,5

L‟Inflazione media nel 2009 è stata pari al 2,4%, ma nei primi 6 mesi del2009 è stata pari al 2,0%; a marzo si è interrotto un trend deflativo di 11 mesi e tra aprile e giugno

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l‟inflazione mensile su base annua è aumentata costantemente fino a raggiungere il 2,6% nel mese di novembre. Il settore esterno dell‟economia ha registrato un ulteriore approfondimento del deficit commerciale, minori trasferimenti correnti, un aumento delle passività finanziarie verso i non residenti e un aumento delle riserve in valuta estera nel corso dell‟anno precedente, il 2008. In generale, la stabilità finanziaria del paese è diventata più sensibile agli sviluppi dell‟economia esterna. La Banca Nazionale di Albania ha in più occasioni sottolineato che la crisi finanziaria globale non ha avuto ricadute significative sul sistema bancario nazionale, il quale oltre a presentare livelli ottimi di liquidità e capitalizzazione risulta poco integrato nei mercati finanziari internazionali, l‟impetuosa crescita del credito interno dell‟ultimo quadriennio, è finanziata dal risparmio nazionale e non dall‟indebitamento sui mercati internazionali. 7.3. STRUTTURA DELLE IMPORTAZIONI Nel mese di aprile 2010 sono stati esportati prodotti per 12.508 mln di Leke,in diminuzione del 14,1% rispetto a marzo 2010 e l'aumento 60,5% rispetto ad aprile 2009. Sono stati importati 38.232 milioni di Leke in prodotti per lo 0,1% in più rispetto a marzo 2010 e del 13,2% in più rispetto ad aprile 2009. Questo mese il deficit commerciale è 25.724 milioni di Leke segna un incremento del 8.9% rispetto a marzo 2010 e un calo dell'1% rispetto ad aprile 2009. Gli scambi con i paesi dell'Unione europea sono il 65,2%. I principali partner commerciali restano Italia e Grecia. L'Italia per l'esportazione è 52,1% e per le importazioni il 25,8%; mentre con la Grecia l'esportazione è del 5,5% e le importazioni sono il 16,4%. Alcuni dei paesi partner con cui sono aumentati l‟import e l‟export albanese sono i seguenti: nelle esportazioni, Francia, Macedonia, Cina, Kosovo, Turchia, etc e delle importazioni, Bulgaria, Grecia, Kosovo, Spagna, Turchia, Svizzera. Il confronto con il mese precedente, di alcuni prodotti del gruppo risulta che: le Esportazione di "materiali da costruzione e metalli" sono aumentate del 41,7%, “i prodotti in pelle" sono aumentati del 10,1%, i “prodotti chimici e plastici" sono aumentati del 7%. L‟esportazione del gruppo "minerali, combustibili, energia elettrica" è diminuito del 41,5%. Importazione del gruppo "prodotti in pelle" è aumentato del‟11,3%, il gruppo “minerali, combustibili, energia elettrica" è aumentato del 8.3%, i "prodotti chimici e plastici" sono aumentati del 7,5%, l‟ importazione del gruppo "macchine, parti di apparecchiature di ricambio" è diminuito del 6,8%. Nel mese di aprile 2010, le importazioni di beni con soggetti ad accisa sono peri a 5.593 mln di Leke pari al 14,6% del totale delle importazioni. Durante questo mese, l'importazione di prodotti soggetti ad accisa, hanno avuto un aumento del 43% rispetto al marzo 2010. 7.4.INVESTIMENTI STRANIERI Secondo i dati del Registro delle Imprese a fine 2009 erano attive circa 2.336 imprese tra miste e detenute al 100% da un investitore estero. Esse costituivano l‟2,19% delle imprese attive a fine anno nel paese. Il Registro delle Imprese è una base per l'elaborazione delle statistiche necessarie per fornire indicatori di sviluppo economico sia a breve termine e che strutturali. Il registro delle imprese reperisce dati su fonti amministrative forniti dal Directory generale di tassazione (GDT) e dal centro nazionale di registrazione, NST.

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-109.267 imprese sono attive alla fine del 2009; -13.081 è il numero di imprese registrate nel 2009; - le imprese con 1-4 dipendenti sono le più numerose (92%); - Le imprese produttrici di servizi rappresentano l‟85% delle imprese; - 734 imprese sono classificate come VIP; - le donne gestiscono 25,7% delle imprese. Le imprese del commercio hotel, bar e ristoranti sono la maggioranza (circa il 62%). Alla fine del 2009, erano attive 109.267 imprese, e la metà di esse sono concentrate nelle prefetture di Tirana e Durazzo. Il commercio è l'ambito più favorito nella decisione di aprire una nuova attività e rappresenta il 40,7% del totale delle imprese attive. Solo il 15% del totale delle imprese attive sono produttori di beni, ma essi occupano circa il 29% del totale degli occupati in attività. L‟Industria e le altre attività di servizi, in particolare l'istruzione, la sanità e l‟ intermediazione finanziaria, rappresentano il 71,3% delle imprese con 50 e più dipendenti. Circa il 92% delle imprese ha da 1 a 4 dipendenti. La maggior parte, il 62%, sono società unipersonali. Le grandi imprese, con 50 e più dipendenti, rappresentano solo l'1%, ma il loro contributo in materia di occupazione nelle attività di business è molto sensibile,circa il 44%. Nel anno 2009 il tasso di natalità è stato del 12%. In questo anno sono state registrate 13.081 nuove imprese. Le contee Diber e Valona hanno i tassi di natalità più elevati, 15,6% e 14,1%. 7.5. ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE 7.5.1.Principali settori produttivi del Paese. Nel 2009 la variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo è del 3,5%. All‟inizio dell‟anno questa variazione è stata del 2,2%. Nel 2009 il più alto incremento annuo si nota nei gruppi di "Cibo e bevande non alcoliche" del 6,8% e nel servizio"Istruzione" del 4,7%. Il maggior calo annuo del 1,1% si è notato nel gruppo"Abbigliamento e calzature". Negli altri gruppi i cambiamenti annuali variano del 0,2 al 4,3%. 7.5.2. Andamento della produzione nei diversi settori rispetto agli anni precedenti. L‟INSTAT, l‟Istituto nazionale di statistica dell‟Albania, non pubblica dati sulla produzione manifatturiera da alcuni anni, ma solo indici sulle vendite. In base a tali indici risulta che l‟indice delle vendite per l‟industria è aumentato del 25% nel 2007 rispetto al 17% nel 2006. Nonostante la congiuntura esterna sia progressivamente peggiorata nel corso del 2008 la produzione, secondo gli indici reali calcolati in base al fatturato deflazionato, ha dimostrato una buona tenuta registrando, con la significativa eccezione dell‟industria estrattiva che ha risentito del calo dei prezzi internazionali delle materie prime non energetiche, un andamento contro-ciclico rispetto alla crisi che si spiega anche con la ripresa della produzione di energia elettrica grazie alle precipitazioni abbondanti dopo anni di siccità che hanno condizionato pesantemente l‟attività produttiva. Le imprese con 20 e più dipendenti, nel 2008 hanno realizzato il 55% del fatturato totale albanese. Nel 2008, erano attive circa 69mila imprese con 239.500 occupati. Nelle imprese con 20 e più dipendenti, sono impiegati il 46% del totale degli occupati. Queste imprese hanno realizzato anche il 55% del fatturato complessivo e il 79% degli investimenti totali. Questo gruppo di imprese opera principalmente nel settore dell‟industria

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e dell'edilizia. Le imprese con 1-4 dipendenti rappresentano il 92% delle imprese totali e hanno realizzato il 20%. Le piccole imprese sono in numero maggiore fornitrici di servizi. I produttori di servizi hanno realizzato il 63% del fatturato totale. In tali imprese sono impiegati il 53% degli occupati. I produttori di merci sono il 16% del numero totale di imprese e realizzano il 48% degli investimenti. Nel 2008, le imprese attive nel settore del commercio sono state il 49,4% ed hanno realizzato 47,1% del fatturato totale. Nell'industria sono impiegati 77.900 lavoratori subordinati pari al 32,5% del totale degli occupati. Il settore dell‟ industria ha realizzato 30,6% degli investimenti totali. Nel 2008, sono stati investiti 89 miliardi di Lek. ed i settori industria e delle costruzioni hanno realizzato il 48% degli investimenti; mentre i trasporti e il settore della comunicazione hanno realizzato il 23,8% degli investimenti totali. Le imprese con 5 o più occupati nell'industria e nel commercio hanno aumentato il fatturato rispettivamente del 19,9% e del 15,6% nel 2008. Il numero delle imprese attive è aumentato del 10,2%, e principalmente sono imprese con 1-4 dipendenti. Il numero degli occupati è aumentato del 7,6%,soprattutto nei produttori di servizi (del 7,9%). Il fatturato totale di produttori di beni e servizi è aumentato del 17,5% rispetto al 2007.Gli investimenti sono aumentati di 10 miliardi di Lek.I produttori di servizi hanno investito 50,1% in più rispetto all'anno precedente. La crescita reale del PIL del 2008, ha raggiunto il 7,8% (dopo un aumento del 6,0% nel 2007). Secondo gli ultimi calcoli del PIL,confrontando il 2008 con il 2007, la crescita in termini di volume,ha misurato il più alto incremento nel settore industriale (+9,4%), nei servizi (+8,4%); mentre il settore agricolo, dopo l'aumento percentuale del 2,6 nel 2007 , si mantiene ad un +7,7% nel 2008. Nel corso del 2008, il settore della costruzione ha segnato un calo enorme della crescita (+4,8%), dopo un aumento del 10,1% segnato nel 2007. PIL pro capite ha raggiunto a livello medio di 2,304 € (3,051 $ USA) solo durante gli ultimi cinque anni. Secondo le ultime stime Tale importo è stato 2,785 € (4,073 $ USA) nel corso del 2008. I servizi rappresentano il più grande settore dell'economia albanese e nel corso degli ultimi dieci anni il suo peso varia dal 50% al 60% del valore aggiunto a prezzi base e al netto dei SIFIM. D'altra parte, l'industria con il settore costruzione rappresenta il 23,9% dell'economia nel 2008,anche se nell'ultimo decennio il loro peso quasi raggiunto un obiettivo di circa il 15%. Nel 2008, l'agricoltura ha continuato a generare circa il 18,5% del reddito albanese. 7.8. ANDAMENTO DEI CAMBI 7.8.1. Corso dei cambi della moneta nazionale rispetto alle principali divise mondiali. L‟unità monetaria albanese è il Lek, che circola in monete da 5, 10, 20 e 50 Lek e in banconote da 100, 200, 500, 1.000 e recentemente da 5.000 Lek. Il suo tasso di cambio è calcolato giornalmente dalla Banca di Albania in funzione del dollaro USA e delle altre principali monete. Non vi sono imposte sulle operazioni di cambio. Il mercato dei cambi è regolato dalle norme emanate dalla Banca di Albania con il regolamento n. 127 del 1997. La Banca di Albania concede autorizzazioni alle banche commerciali e agli altri operatori, definisce i limiti delle loro attività, controlla le operazioni di cambio.

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Accanto al mercato ufficiale esiste pure un mercato informale dei cambi molto attivo, ultimamente non più tollerato dalla Banca d‟Albania. 7.8.2. Politica monetaria. In termini generali, la strategia di politica monetaria manterrà i principi fondamentali e le modalità intraprese durante gli ultimi anni. Tuttavia, si è completata con nuovi elementi, in area di analisi economica e del processo decisionale, in linea con le prassi più recenti della gestione monetaria e dello sviluppo economico e finanziario del mercato in Albania. Durante questo periodo, la Banca d'Albania sarà impegnata a rafforzare la sua competenza d‟analisi, ampliando la gamma delle informazioni utilizzate nel processo decisionale, aumentando l'efficienza dei canali di trasmissione e migliorando la comunicazione con i cittadini in termini sia quantitativi che qualitativi. Secondo la legge "Sulla Banca d'Albania", l'obiettivo primario della Banca di Albania è quello di raggiungere e mantenere la stabilità dei prezzi. Garantendo la stabilità dei prezzi, la Banca d'Albania fornisce un contributo diretto a sostenere equilibri macroeconomici del paese, promuovere la crescita economica e migliorare il tenore di vita, così come salvaguardare la stabilità finanziaria del sistema. La Banca d'Albania continuerà ad attuare un regime di libera fluttuazione del tasso di cambio. Il valore di Lek contro altre valute estere sarà determinato nel mercato dei cambi dalla sua domanda e dall'offerta. La Banca d'Albania interverrà nel mercato dei cambi in conformità alla normativa interna. Gli interventi sul mercato dei cambi non interferiranno con la politica monetaria della banca centrale orientata verso il raggiungimento del suo obiettivo principale. Il conseguimento ed il mantenimento della stabilità dei prezzi significa proseguire con bassi tassi di inflazione. In termini quantitativi, la Banca d'Albania definisce la stabilità dei prezzi come la tenuta di un tasso d'inflazione al 3,0 per cento,con una fascia di tolleranza di ± 1 punto percentualo. L'obiettivo di inflazione si misura mediante il tasso annuo di variazione del totale dei prezzi al consumo, calcolato e pubblicato da INSTAT. Questo obiettivo è applicabile in tutto il periodo 2009-2011. Questa definizione quantitativa di stabilità dei prezzi è stata concomitante con l'emergere economico dell‟Albania, la cui priorità è l'integrazione economica con i paesi dell'Unione europea. Nel processo per trovare il giusto equilibrio di un'economia di mercato e realizzare la necessaria convergenza strutturale, le economie emergenti sono caratterizzate da una maggiore volatilità del prezzo relativo. La Banca d'Albania ha stimato che la politica monetaria continuerà a fornire un contributo positivo al progresso dell'economia albanese che mira ad un tasso di inflazione intorno al 3,0 per cento. Le prove raccolte negli ultimi anni hanno dimostrato che un tale livello di inflazione e la politica monetaria utilizzata per realizzarlo aiuta a promuovere la crescita economica del paese. Andamento del tasso di inflazione

2004 2005 2006 2007 2008 2009

3,0 2,4 2,4 3,1 3,1 3,0

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8. PRINCIPALI COSTI DI ATTIVITÀ 8.1 AVVIO ED ESERCIZIO ATTIVITA' Avvio e mantenimento attività: (licenze; registrazioni sociali, fiscali, proprietà contratti compravendita; apertura conto bancario; notarili; ecc.). Costi di registrazione Capitale sociale minimo: 100 Leke. Spese notarili in Albania: dai 10.000 ai 20.000 Leke (a seconda della documentazione soggetta ad atto notarile). Tariffa di registrazione presso il Registro Commerciale: 100 Leke. Tariffa di registrazione presso l‟Ispettorato del Lavoro: 1.000 Leke. Quota annuale di Iscrizione presso la Camera di Commercio che varia da Leke 20.000 per le Sh.p.k a Leke 35.000 per le Sh.a. Tasse, imposte: Tassa sui rifiuti – 6.000 – 200.000 Leke [annuale]. Tassa sull‟ambiente – 5.000 Leke [annuale] – 440.000 Leke [annuale]. Tassa sull‟insegna – da 120 Leke a 3.000 Leke [annuale]. Tassa sulla proprietà–variabile-Leke/m2, da applicare per ogni proprietà immobiliare della Società–qualora presente – [annuale]. Tassa sull‟utile pari al 10% (anticipata al momento dell‟iscrizione presso l‟Ufficio Comunale delle Tasse; la base imponibile è stabilita in base alla dichiarazione del contribuente). 8.2. IMMOBILI Affitto locali uso ufficio: Euro 20 (mese/ m2) Acquisto locali uso ufficio: da Euro 800 a Euro 2000 (m2) Affitto locali uso commerciale: Euro 20 (mese/ m2) Acquisto locali uso commerciale: da Euro 3000 a Euro 6000 (m2) Costo terreno uso industriale: da Euro 10 a Euro 35 (m2)

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