fiscalità nel trading

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Fiscalità nel Forex DISCLAIMER Sono Fabio Pauselli, Dottore Commercialista, vi ricordo che le opinioni e i giudizi espressi nel corso del presente seminario sono meramente personali e non impegnano in alcun modo Swissquote Ltd. Le opinioni espresse nel corso del seguente seminario sono finalizzate esclusivamente a fornire informazioni di carattere generale e non hanno come scopo quello di prestare una consulenza di natura fiscale e legale. Ogni opinione espressa può essere soggetta a cambiamenti o modifiche senza alcun preavviso. Qualsiasi decisione che venga presa in relazione all'utilizzo di informazioni ed opinioni presentate nel presente seminario è di esclusiva responsabilità dell’utente, che deve considerare i contenuti come strumenti di informazione e analisi. Né l’autore del presente seminario, né Swissquote Ltd, potranno essere considerati responsabili per eventuali danni - diretti o indiretti, patrimoniali e non - derivanti dall'uso delle informazioni riportate. Il trading su CFD e Forex comporta un elevato livello di rischio. Le perdite possono eccedere l’investimento iniziale. Swissquote Ltd è autorizzata e disciplinata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority, con numero FCA562170 ed è registrata in Italia all’Elenco delle imprese comunitarie senza succursale tenuto dalla CONSOB al numero 3434. www.privatetrading.eu fabiopauselli@privatetrading. eu

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Fabio Pauselli, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, ci illustra i vantaggi del regime dichiarativo ed approfondisce tutti gli aspetti fiscali.

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Page 1: Fiscalità nel trading

Fiscalità nel ForexDISCLAIMER

Sono Fabio Pauselli, Dottore Commercialista, vi ricordo che le opinioni e i giudizi espressi nel corso del presente seminario sono meramente personali e non impegnano in alcun modo Swissquote Ltd. Le opinioni espresse nel corso del seguente seminario sono finalizzate esclusivamente a fornire informazioni di carattere generale e non hanno come scopo quello di prestare una consulenza di natura fiscale e legale. Ogni opinione espressa può essere soggetta a cambiamenti o modifiche senza alcun preavviso.

Qualsiasi decisione che venga presa in relazione all'utilizzo di informazioni ed opinioni presentate nel presente seminario è di esclusiva responsabilità dell’utente, che deve considerare i contenuti come strumenti di informazione e analisi. Né l’autore del presente seminario, né Swissquote Ltd, potranno essere considerati responsabili per eventuali danni - diretti o indiretti, patrimoniali e non - derivanti dall'uso delle informazioni riportate. Il trading su CFD e Forex comporta un elevato livello di rischio. Le perdite possono eccedere l’investimento iniziale. Swissquote Ltd è autorizzata e disciplinata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority, con numero FCA562170 ed è registrata in Italia all’Elenco delle imprese comunitarie senza succursale tenuto dalla CONSOB al numero 3434.

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Il regime dichiarativo

• Obbligatorio per i redditi conseguiti all’estero senza sostituto d’imposta.• Obbligo di dichiarare i redditi e autoliquidare le imposte dovute.

• Tassazione per “cassa”: vanno dichiarati i redditi effettivamente percepiti.

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Page 3: Fiscalità nel trading

Il regime dichiarativo•Redditi di capitale: derivanti da rapporti aventi per oggetto l’impiego a qualsiasi titolo di denaro

o altri beni (ad. es. dividendi, interessi, ecc.).• Redditi diversi di natura finanziaria: fattispecie residuale (ad. es. capital gain, derivati finanziari,

contratti a termine, ecc..).

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Il regime dichiarativo

• Imposta sostitutiva del 20%.

• Autoliquidazione e versamento in sede di dichiarazione dei redditi.

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Il regime dichiarativo: VANTAGGI

EFFETTO LEVA “FISCALE”!

Si posticipa la tassazione dei redditi al momento dell’effettiva dichiarazione dei redditi (successiva al periodo d’imposta).

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Il regime dichiarativo: ATTENZIONE!

Il dichiarativo mantiene i suoi vantaggi a prescindere dal broker utilizzato, italiano o estero che sia!

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Page 7: Fiscalità nel trading

Il regime dichiarativo: ATTENZIONE!

L’importanza di dichiarare prescinde dal risultato positivo ottenuto!

La dichiarazione va fatta anche in presenza di capital loss, per validare le perdite maturate da un punto di

vista fiscale.

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Il regime dichiarativo: MINUSVALENZE

Le minusvalenze possono essere portate in deduzione delle imposte dovute per i

successivi 4 periodi d’imposta.

Condizione essenziale: averle dichiarate!

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Il regime amministrato

Regime opzionale attivabile e revocabile dal contribuente.

Gli strumenti finanziari devono essere depositati, in custodia/amministrazione

presso un intermediario finanziario.

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Il regime amministrato

• Tassazione per “cassa”.• Tassazione per singola operazione.

• Tutti gli adempimenti fiscali/amministrativi e il versamento dell’imposta sostitutiva viene

fatto dall’intermediario.

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Il regime amministrato

• Versamento dell’imposta sostitutiva del 20% da parte dell’intermediario.

• Versamento dell’imposta sarà effettuata dall’intermediario entro il 16 del secondo mese successivo a quello in cui l’imposta è

stata applicata.

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Il regime amministrato:MINUSVALENZE

•Le minusvalenze realizzate e non

compensate possono essere portate in deduzione non oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di realizzo

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Page 13: Fiscalità nel trading

Il regime amministrato:MINUSVALENZE

Le minusvalenze possono essere compensate:-Nell’ambito di un altro rapporto con lo stesso

intermediario per il quale sia esercitata l’opzione per l’amministrato.

- In dichiarazione dei redditi in caso di chiusura del rapporto o revoca del regime amministrato

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Il regime amministrato:MINUSVALENZE

* in caso di chiusura del rapporto o revoca del regime amministrato.

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Origine Minus Dichiarativo Amministrato

Dichiarativo SI NO

Amministrato SI* SI

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Il regime amministrato: SVANTAGGI

• Tassazione anticipata.

• Effetto LEVA azzerato.

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Il regime amministrato: SVANTAGGI

• Acconto imposta sostitutiva versata dagli intermediari nell’ambito del risparmio

amministrato. • Nella misura del 100% dell’imposta

sostitutiva versata per le plusvalenze maturate nel periodo novembre – settembre (11 mesi).

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Il regime amministrato: SVANTAGGI

ESEMPIO

Operazione 1: plusvalenza di € 100,00 = imposta pagata di € 20,00Operazione 2: minusvalenza di € 400,00 = credito d’imposta di € 80,00 (20%)Operazione 3: plusvalenza di € 100,00 = imposta pagata di € 20,00 tramite compensazione con il credito d’impostaCredito d’imposta residuo: € 60,00Acconto imposta sostitutiva dovuta: € 40,00

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IVAFE

- Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.

-Imposta dell’1,5 per mille per il 2013.- Imposta del 2 per mille dal 2014.

- Si applica sul valore delle attività finanziarie al 31.12 di ciascun periodo d’imposta.

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IVAFE: QUALI ATTIVITA’

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• Valute estere, depositi e conti correnti bancari.• Partecipazioni al capitale o al patrimonio.• Titoli obbligazionari, certificati di massa.• Contratti finanziari (finanziamenti, riporti, pronti contro termine).• Polizze assicurative.• Strumenti finanziari assimilati.• Contratti derivati.• Metalli preziosi.

Page 20: Fiscalità nel trading

IVAFE: ATTENZIONE!

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L’IVAFE ha una sua equivalente in Italia, con i medesimi importi e modalità di calcolo Imposta di bollo su strumenti finanziari e conti correnti.

Page 21: Fiscalità nel trading

MONITORAGGIO FISCALE: RW

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• Con questo termine si intendono le informazioni che il Fisco richiede in merito ad investimenti ed attività finanziarie possedute all’estero.

• Novità dal 2014 che hanno revisionato a fondo la previgente disciplina sul monitoraggio fiscale.

• La c.d. Legge europea ha apportato alcune semplificazioni.

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MONITORAGGIO FISCALE: ATTENZIONE!

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• Il quadro RW ha scopo puramente informativo ed illustrativo delle proprie attività all’estero.

• Eventuali redditi o perdite maturate devono essere dichiarate negli appositi quadri della dichiarazione dei redditi.

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MONITORAGGIO FISCALE: NOVITA’ 2014

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• Eliminata la sezione relativa ai trasferimenti finanziari (versamenti/prelievi) connessi con le attività estere.

• Scompare il limite dei 10.000 € per la compilazione del quadro RW.

• Le sezioni IVAFE e RW sono state accorpate nella dichiarazione dei redditi.

• Le sanzioni si sono drasticamente ridotte.

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MONITORAGGIO FISCALE: SANZIONI PRE-RIFORMA

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• Sanzione tra il 10% e il 50% degli importi non dichiarati.

• Sanzione accessoria confisca di beni corrispondenti al valore degli importi non dichiarati.

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MONITORAGGIO FISCALE: SANZIONI POST - RIFORMA

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• Sanzione tra il 3% e il 15% degli importi non dichiarati.

• Sanzione tra il 6% e il 30% degli importi non dichiarati (in caso di attività detenute in Paesi “black list”).

• Sanzione accessoria confisca di beni: soppressa!

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MONITORAGGIO FISCALE: REQUISITI SOGGETTIVI

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• Persone fisiche residenti in Italia.

• Enti non commerciali.

• Società semplici.

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MONITORAGGIO FISCALE: REQUISITI OGGETTIVI

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• Detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

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MONITORAGGIO FISCALE: ADEMPIMENTI

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I soggetti obbligati:• Devono indicare la consistenza degli

investimenti e delle attività estere, indipendentemente dal valore complessivo.

• L’obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito.

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MONITORAGGIO FISCALE: ADEMPIMENTI

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ESEMPIO:Ho 10 € su di un conto corrente all’estero, l’ho

chiuso entro il 31 dicembre 2013 devo comunque assolvere gli adempimenti dichiarativi nel quadro RW.

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RITENUTA 20% SU BONIFICI ESTERI

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E’ prevista una ritenuta a titolo di acconto del 20% su redditi di capitale e di natura finanziaria di fonte estera percepiti dai soggetti residenti in Italia dal 1° luglio 2014.

Si tratta dei soggetti obbligati al monitoraggio fiscale (in primi le persone fisiche residenti).

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RITENUTA 20% SU BONIFICI ESTERI

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I tipi di reddito soggetti a questo prelievo sono tassativamente elencati dalla norma.

Quindi? Nel caso in cui il reddito incassato non rientri nell’elenco, il relativo bonifico non sarà soggetto alla ritenuta del 20%!

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RITENUTA 20%: QUALI REDDITI?

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RITENUTA 20%: QUALI REDDITI?

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RITENUTA 20%: QUALI REDDITI?

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RITENUTA 20%: COSA FARE?

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• Attendere conferme ufficiale sull’effettiva entrata in vigore!

• Nel caso in cui entri effettivamente in vigore dal 1° luglio 2014 potremo avere due scenari.

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REDDITI SOGGETTI A RITENUTA

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• Se si incassano bonifici periodici in parte soggetti a ritenuta e in parte non soggetti avvisare l’intermediario con tutte le info necessarie per identificare la corretta base imponibile.

• In caso contrario l’intermediario applicherà la ritenuta sull’intero importo incassato.

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REDDITI SOGGETTI A RITENUTA: ATTENZIONE!

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• La ritenuta non è un prelievo ulteriore alla normale tassazione!

• Ove entrasse in vigore tale ritenuta, a seconda dei casi, potrà essere scomputata dalle imposte dovute su quel determinato “incasso – reddito”.

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REDDITI NON SOGGETTI A RITENUTA

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• Autocertificazione preventiva con la quale si attesta che i flussi incassati non rivestono profili reddituali soggetti a ritenuta.

• L’autocertificazione potrà riguardare la generalità dei flussi provenienti dall’estero oppure il singolo bonifico.

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