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Efficienza energetica ed efficienza del sistema:
un nuovo modello?
La disciplina europea sull’efficienza energetica e
il modello italiano: discrezionalità e vincoli per
gli Stati Membri
Laura Ammannati
13 Dicembre 2016
INDICE
1. Introduzione
2. La nuova EED: proposte della Commissione
3. Il modello italiano: quale impatto?
4. Quali indicazioni dal nuovo quadro UE?
1- Efficienza energetica: fonte autonoma di energia
Energy Union Package (2015): Mercato europeo dell’energia completamente integrato
Decarbonizzazione dell’economia
Efficienza energetica
• equiparata ad una “fonte autonoma di energia” che contribuisce per il valore dell’energia risparmiata
• key driver della sicurezza energetica - strumento per ridurre la dipendenza dall’estero
• passaggio parziale della gestione dell’energia dal lato dell’offerta a quello della domanda
• Consapevolezza dei consumatori – promuovere la trasformazione dei comportamenti
• Forte coinvolgimento dei livelli regionale/locale (es. EuropeanSmart Cities; Patto dei sindaci)
1- Clean energy for all Europeans
Clean energy for all Europeans (30.11.2016) vastissimo pacchetto di misure che la Commissione europea ritiene necessarie per “guidare” la transizione verso un’energia pulita
‹‹Today's package will boost the clean energy transition by modernising our economy. Having led global climate action in recent years, Europe is now showing example by creating the conditions for sustainable jobs, growth and investment›› (Maroš Šefčovič - Vice-President for Energy Union)
‹‹ Our proposals provide a strong market pull for new technologies, set the right conditions for investors, empower consumers, make energy markets work better and help us meet our climate targets ››(Miguel Arias Cañete - Commissioner for Climate Action and Energy)
1- EE nel pacchetto clima - energia
Novità: inclusione dell’ EE nel più ampio contesto delle misure relative all’energia
le misure di EE : tradizionalmente fuori dal pacchetto clima – energia
formazione incrementale dagli anni 2000 in avanti – ampia
differenziazione nella fissazione dei target europei e nazionali tra
natura vincolante (v. target nazionali ER resi vincolanti) o indicativa
1- ottimizzare, semplificare, integrare
Stato attuale carattere frammentario della legislazione adottata in
tempi e con prospettive diverse
Conseguenze situazione di ridondanza, incoerenza e mancanza di
integrazione tra politiche per l’energia e per il clima
Proposta per la Commissione è necessaria adozioene di un
regolamento dedicato alla Governance of the Energy Union – una
‘cassetta degli attrezzi’ che consenta di «ottimizzare, semplificare e
accrescere la coerenza» delle diverse politiche e dare omogeneità alle
relazioni tra i diversi livelli di governo scelta dello strumento
regolamento in quanto assicura la diretta applicabilità e quindi
uniformità per comparare progetti e report finali degli SM
2 -Dove siamo
Le posizioni delle istituzioni UE e della Commissione
Conclusioni Consiglio europeo (2014) 'at least 27% target for 2030 to be
reviewed by 2020 having in mind a 30% target‘
Commissione Europea (2014) Target Ue per il 2030 del 30% (indicativo)
Risoluzione Parlamento Europeo (2015) Target UE del 40% (vincolante)
Quadro 2030 (2014) Riduzione 40% (vincolante) delle emissioni di
gas serra (base 1990)
Quota ER almeno del 27% (vincolante)
Target UE per EE del 30% (vincolante)
Obiettivi nazionali indicativi
Quadro 2020:
Target UE di miglioramento EE del 20% (indicativo) per il 2020
Target nazionale del 20% (indicativo)
2- Proposte di revisione della EED/1
Obiettivi per il livello europeo e per gli SM
Estensione del periodo di programmazione al 2030
Fissazione di un target europeo vincolante al 30% per il 2030
Perché?
(a) rispetto degli impegni internazionali per 2030 e oltre da parte UE;
(b) allineamento dell’EE agli altri target per clima ed energia con
scadenza 2030;
(c) dare agli investitori una prospettiva di lungo periodo e di stabilità
per pianificare politiche e investimenti in EE (sostituzione di
piccoli interventi con interventi di innovazione) – conseguente
positivo impatto sui costi dell’innovazione tecnologica e sui tempi
di ritorno dell’investimento
2- Proposte di revisione della EED/2
SM fissano un obiettivo nazionale indicativo in considerazione che
al 2030 il consumo di energia dell’UE deve essere:
Consumo di energia primaria - 23% (base 2005)
Consumo di energia per usi finali - 17% (base 2005)
SM assicurano estensione degli attuali obblighi oltre il 2020 (+ 1,5 %
/anno sul volume delle vendite a utenti finali – possibile esclusione
del settore trasporti) prodotto sia da regimi obbligatori che da misure
alternative) esclusione dal calcolo della energia prodotta per uso
proprio da ER in edifici – non oltre il 25% del risparmio annuale
SM mantengono la attuale flessibilità sulle modalità di
implementazione degli obblighi nel rispetto della loro politica
ambientale e delle condizioni di mercato (rispetto del principio di
sussidiarietà )
2- Proposte di revisione della EED/3
Emendamenti alla EED (dir. 2012/27 /UE) - (il termine per il recepimento della Dir negli SM era giugno 2014 ; la Commissione ha ritenuto che il tempo trascorso fosse troppo breve per valutare l’impatto e procedere ad una revisione completa)
Obiettivo: (1) assicurare che gli obiettivi del quadro 2030 siano raggiunti; (2) semplificare parti del testo per facilitare l’implementazione a livello nazionale ; (3) rafforzare la dimensione sociale e accrescere rilevanza del consumatore
Strumenti: (1) sostituzione artt. 1,1; 3; e 7 direttamente interessati dalla introduzione del nuovo target; (2) emendamenti relativi agli artt. 9 – 11 con riferimento a misurazione e fatturazione dimensione sociale (bollette più basse e riduzione dei consumi); attenzione al fenomeno della povertà energetica nel disegno da parte degli SM dei regimi obbligatori di EE o delle misure alternative
2- Quali rapporti UE-SM per EE?/1
Situazione attuale: SM notifica obiettivo nazionale indicativo alla Commissione (art. 24, 1
EED)
ciascun SM entro il 30.4.2014 e successivamente ogni 3 anni presenta un Piano d’azione nazionale ( art. 24,2)
Commissione valuta i progressi in materia di EE – invia relazione al Parlamento e al Consiglio (art. 3,2)
Commissione può formulare raccomandazioni per SM (24,3)
procedura non convergente con quanto indicato dalla Comm. nel Piano di efficienza energetica 2011: dopo il “riesame” in caso di non raggiungimento dell’obiettivo generale la Comm. avrebbe proposto obiettivi nazionali giuridicamente vincolanti per il 2020
2- Quali rapporti UE-SM per EE?/2
Linee della nuova proposta (proposta Regolamento su Governance dell’Energy Union):
SM notificano alla Commissione il «Piano nazionale integrato energia e clima» inizialmente entro 1.1.2019 e poi ogni 10 anni
In rapporto a EE: SM definiscono obiettivo nazionale indicativo e fissano obiettivi da raggiungere tramite regimi obbligatori, rinnovamento stock immobiliare privato e pubblico, rinnovamento edifici di amministrazione centrale e in settori come trasporti e riscaldamento/raffreddamento
2- Quali rapporti UE-SM per EE?/3
SM ogni 2 anni inviano alla Commissione un rapporto sulla implementazione del Piano
Comm valuta il perseguimento degli obiettivi del Piano e per EE in caso di progressi insufficienti verso il target definito la Commissione prende «misure addizionali» (raccomandazioni??)
La Comm. invia «raccomandazioni» agli SM
Sono adeguati interventi da parte della Comm. attraverso raccomandazioni (atti non vincolanti) in caso di non conseguimento degli obiettivi da parte degli SM?
3 - Modello italiano: debolezze e lentezze/1
Criticità del quadro legislativo :
rimaneggiamento delle norme e frequente sostituzione
incertezza sul contenuto e sulla tempistica delle regole
estensione abnorme della normativa secondaria (non sempre necessaria – con tempistica incerta generalmente non rispettata)
3 - Modello italiano: debolezze e lentezze/2
Criticità dell’implementazione:
Scarso coordinamento con altre norme per il settore dell’energia
Difficile coordinamento tra i numerosi attori coinvolti e con i livelli regionali e locali
Frammentazione degli interventi
Tempistiche incerte per i destinatari (v. detrazioni confermate annualmente ) e mancate prospettive di finanziabilità (v. esempio dei Green Deal UK)
3- Modello italiano: misto
(obblighi + misure alternative
A) Regime obbligatorio:
TEE – «certificati bianchi» - risparmio non inferiore al 60% dell’obiettivo nazionale
tramite progetti messi in atto da soggetti obbligati (distributori di energia elettrica e gas di maggiori dimensioni- oltre 50.000 clienti finali) e soggettivolontari (distributori non soggetti a obblighi, società controllate da questi stessi e in partic. società di servizi energetici; successivamente inclusi anche soggetti provvisti di energy manager o dotati di sistemi di gestone dell’energia certificati –ISO 50001)
e con scambio di titoli sul mercato
Entità della domanda definita dal MiSE annualmente
Aggiornamento delle Linee guida da parte di MiSE in collaborazione con Enea, RSE, GSE – realizzata consultazione pubblica – inviato da pochi giorni alla Conferenza unificata e ad Aeegsi per parere (previsto dopo 120 gg. dall’emanazione del dlgs 102/2014)
3 -Modello italiano: misto
(obblighi + misure alternative
B) Misure alternative:
Detrazioni fiscali per riqualificazione energetica degli immobili
Conto termico (soggetti ammessi: P.A., imprese, privati, società in house e cooperative di abitanti: inclusi nuovi interventi di EE come trasformazione edifici esistenti in Edifici a Energia quasi zero (NZEB)
3- La governance dei meccanismi vincolanti e
alternativi/1
Una prospettiva mai perseguita: creare un «regista» dell’EE
Il punto di vista europeo : dir. 2012/27/UE abroga le direttiveprecedenti ad eccezione della norma per cui «gli SM affidano ad una o più autorità o agenzie nuove o preesistenti il controllo generale e la responsabilità di supervisionare il quadro istituito ai fini dell’obiettivo di cui al § 1».
Questa mancata scelta può avere influenzato il quadro intero della governance del settore EE ?? (UTEE-Enea è solo organismo di supporto tecnico e consulenza di altri soggetti pubblici)
3- La governance dei meccanismi vincolanti e
alternativi/2
Il caso dei TEE
in origine Aeeg titolare di regolazione tecnica ed economica e delle attività di gestione (dd.mm. 2004)
intervento di “razionalizzazione” (?) : passaggio della gestione a GSE; trasferimento della regolazione tecnica a MiSE; mantenimento della regolazione economica su Aeeg (determinazione contributo tariffario) quindi necessario un coordinamento tra i diversi soggetti (d.m. 2012)
(segue)
3- La governance dei meccanismi vincolanti e
alternativi/3
Come in altri casi modifica in corso d’opera nella allocazione di competenze (passaggio da un soggetto indipendente ad uno in diretto collegamento con MISE? quali ragioni?)
Frequente crescita di complessità nelle relazioni
Compartecipazione di regioni e ee.ll. : attività promozionali e di incentivazione (v. decreti su efficienza per usi finali di energia -115/2008 e 56/2010 – e art. 7,7 dlgs 102).)
3- Informazione e formazione/1
Come superare asimmetrie informative e carenze di informazione corretta quali ostacoli al raggiungimento di una gestione efficiente di EE?
Sono sufficienti gli strumenti previsti? audit energetici - obbligo per le grandi imprese (ogni 4 anni) (in
taluni casi anche quelle ad elevato consumo di energia) e introduzione di sanzioni in caso di inadempimento
proposta nuova EED richiede ancora impegno degli SM a coinvolgere PMI anche con l’introduzione di regimi di sostegno per i costi dell’audit ( bando MISE 2015 per selezione e cofinanziamento progetti regionali – supporto ENEA )
e sottolinea ruolo spesso rilevante di PMI nella attuazione degli interventi su piccola scala anche in applicazione delle misure alternative (possibile beneficio da estensione periodo al 2030?)
3- Informazione e formazione/2
Energy manager – la formazione di queste figure si collega all’obiettivo di diffondere sistemi più efficienti di gestione dell’energia ed incrementare l’area delle diagnosi energetiche (certificazioni FIRE – elenchi su Accredia)
Ispettori – formazione finalizzata alla verifica della adeguatezza degli impianti termici e alla consulenza per incrementare rendimenti -competenza regionale con supporto tecnico di ENEA
3- Informazione, formazione, consumatori
Il ruolo della domanda per l’EE : informazione e consapevolezza del consumatore finale
Misurazione e fatturazione : introduzione di smart meters (v. introduzione dei contatori 2G con
fatturazione su misure reali e informazione giornaliera su consumi –Aeegsi – del. 87 del 2016)
Approvazione di percorsi fast track da parte di Aeegsi per installazione e messa in esercizio di smart meter 2G con tariffe di misura invariate per i consumatori (del. 646/2016)
3- Informazione, formazione, consumatori
Obbligo per i distributori o per le società di vendita di dare ai clienti o consentire l’accesso all’informazione esatta riguardo la fatturazione – inadempienza è sanzionata (art. 16, dlgs 102)
Obbligo per gli operatori che svolgono attività di misura di installare sistemi conformi alle regole definite da Aeegsi e di fornire consulenza e informazione ai clienti – in caso di inadempienza è prevista una sanzione
"…providing consumers with frequent access, including in near real-time,
to partially standardised, meaningful, accurate and understandable
information on consumption and related costs as well as the types of
energy sources" - New Deal for Energy Consumers Communication (2015)
3- Informazione, formazione, consumatori
Come rendere informato e consapevole il consumatorefinale e modificare le sue abitudini?
dall’informazione all’empowerment (informare e istruire)
trasmettere informazione in formati facili da processare (smartdisclosure);
prospettiva regolatoria con costi iniziali mediamente elevati
suo possibile successo potrebbe bilanciare in termini di EE il proprio
costo e quello dell’introduzione di sistemi di smart metering
4 – Quali indicazioni dal nuovo quadro UE?
Centralità dell’EE radicale rinnovamento del sistema complessivo
Semplificazione legislativa: migliore coordinamento tra norme settoriali
Riduzione della frammentazione
Indicazioni di una nuova governance: ridefinizione del ruolo delle istituzioni
necessarie nuove forme di coinvolgimento dei livelli sub-statali
Coinvolgimento di tutti gli attori del sistema ed in particolare dei consumatori crescente rilevanza del «lato della domanda»
Innovazione tecnologica (v. indicazioni da nuova EPBD) in particolare automazione degli edifici e realizzazione infrastrutture per e-mobility
Valorizzazione dei livelli locali per realizzazione di progetti smart cities –esempi di best practice
miglioramento dell’accesso ai finanziamenti?