direzione centrale˜ delle prestazioni˜ sistemi informativi ... numero 177 del 12-12... ·...

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Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e Roma, 12 Dicembre 2002 periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici Circolare n. 177 e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: ||Nuovi criteri di gestione delle modalità di pagamento delle pensioni ||| SOMMARIO: Per aderire alle richieste dei pensionati viene resa possibile la riscossione delle pensioni in qualsiasi ufficio pagatore, indipendentemente dalla provincia di residenza del pensionato. E’ stato infatti realizzato un archivio unico nazionale degli uffici pagatori e la gestione delle variazioni di modalità di pagamento nell’ambito dello stesso Ente (Poste o Banca) viene effettuata direttamente dall’Ente pagatore. A partire dal gennaio 2003 è inoltre prevista la rendicontazione analitica di tutti i pagamenti con l’indicazione della data, del luogo, delle modalità e del soggetto che ha incassato. 1 - Modalità di pagamento attuali

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Direzione Centrale� delle Prestazioni� � Direzione Centrale� Sistemi Informativi e Telecomunicazioni � � Direzione Centrale� Finanza, Contabilità e Bilancio� Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

Roma, 12 Dicembre 2002 periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 177 e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: ||Nuovi criteri di gestione delle modalità di pagamento delle pensioni ||| SOMMARIO: Per aderire alle richieste dei pensionati viene resa possibile la riscossione delle pensioni in qualsiasi ufficio

pagatore, indipendentemente dalla provincia di residenza del pensionato. E’ stato infatti realizzato un archivio unico nazionale degli uffici pagatori e la gestione delle variazioni di modalità di pagamento nell’ambito dellostesso Ente (Poste o Banca) viene effettuata direttamente dall’Ente pagatore. A partire dal gennaio 2003 è inoltre prevista la rendicontazione analitica di tutti i pagamenti con l’indicazione della data, del luogo, dellemodalità e del soggetto che ha incassato.

1 - Modalità di pagamento attuali

Le pensioni vengono attualmente poste in pagamento presso l’ufficio postale o bancario richiesto dall’interessato e pagate con periodicità mensile, includendo in un unico pagamento tutte le prestazioni pensionistiche del soggetto. Solo nei casi in cui l’importo delle pensioni è esiguo il pagamento viene disposto con periodicità semestrale o annuale. Sul data base delle pensioni sono memorizzate, per le pensioni liquidate dal 1998 in poi e per le pensioni per le quali è stato richiesto un cambio di ufficio pagatore dal 1999 in poi, oltre alle informazioni relative all’ufficio pagatore (ABI e CAB), anche le modalità di pagamento, per tutte le pensioni del soggetto. Per le altre pensioni è memorizzato, nel campo GP1AC01, il “codice ufficio pagatore” attribuito da INPS che contraddistingue, in quella provincia, l’ufficio pagatore. Attualmente esiste il vincolo che l’ufficio pagatore richiesto si trovi nell’ambito della provincia nella quale il pensionato risiede. Questo vincolo può ora essere superato dalle nuove modalità di colloquio con gli enti pagatori che prevedono la possibilità di scegliere un qualsiasi ufficio pagatore, ubicato sull'intero territorio nazionale. Gli Enti pagatori ricevono mensilmente il flusso contenente tutti i pagamenti da effettuare, comprensivi delle informazioni analitiche relative alle pensioni che compongono i pagamenti stessi e addebitano all’INPS l’importo dei pagamenti disposti. Gli Enti pagatori effettuano la rendicontazione analitica dei soli pagamenti non disposti e dei pagamenti riaccreditati in quanto, anche se disposti, non sono stati riscossi dagli interessati. Le informazioni, relative agli uffici pagatori (ABI e CAB per le Banche, frazionario per le Poste, denominazione e indirizzo dell’ufficio), sono memorizzate su apposito archivio e le Sedi hanno a disposizione la procedura per i relativi aggiornamenti. 2 – Nuove modalità previste a partire dal gennaio 2003 Considerato l’attuale sviluppo tecnologico e l’esperienza acquisita nel tempo sia da parte dell’INPS che da parte degli Enti pagatori, a partire dal gennaio 2003, vengono previste nuove modalità di gestione dei pagamenti che, oltre che soddisfare le richieste dei pensionati, portano valore aggiunto alle informazioni in possesso dell’Istituto ed eliminano una parte delle attività oggi svolte dalle Sedi. le procedure di gestione degli uffici pagatori, le modalità di colloquio con gli Enti e gli archivi sono stati riprogettati per superare il legame provincia-sportello pagatore: ogni sportello (postale o bancario) viene definito a livello nazionale e può essere utilizzato indipendentemente dalla residenza del pensionato. Le nuove modalità prevedono il pagamento presso un qualsiasi ufficio pagatore, eliminando il vincolo che lo stesso sia ubicato nella provincia di gestione della pensione. La liquidazione e la gestione della pensione rimangono di competenza della struttura INPS, nel cui ambito territoriale il pensionato ha la residenza. Le variazioni all’interno dello stesso Ente pagatore (variazione della filiale di riferimento, modifica delle modalità di riscossione – contanti, accredito in conto corrente o sul libretto - variazione del numero di conto corrente o del libretto di risparmio, ecc) vengono gestite dall’Ente stesso. In tal modo viene prevista la “completa circolarità” del pagamento nell’ambito dell’Ente pagatore.

La comunicazione all’INPS della data, del luogo, delle modalità di pagamento e del soggetto che ha incassato (titolare, delegato o tutore) viene effettuata al momento della rendicontazione che, a partire dal gennaio 2003, riguarderà tutti i pagamenti contenuti nei flussi, sarà memorizzata sul data base centrale e sarà consultabile dalle Sedi. 3 – Nuova procedura uffici pagatori La procedura rilasciata con circolare n. 120 del 27 maggio 1997 attribuiva la gestione dei dati degli uffici pagatori di ogni provincia alla corrispondente Sede provinciale INPS. L’innovazione ha prodotto un notevole miglioramento del servizio di pagamento delle pensioni, soprattutto per quanto concerne l’utilizzo, da parte dei pensionati, dei nuovi sportelli bancari e postali. Per consentire la nuova gestione dei pagamenti, da gennaio 2003, è stata realizzata, e viene ora resa disponibile alle Sedi, una nuova procedura nella quale ogni ufficio pagatore è definito una sola volta a livello nazionale. La costituzione di un unico archivio a livello nazionale e l’abolizione della codifica su base provinciale consentono di semplificare ulteriormente la procedura, prevedendo la gestione delle variazioni dei dati relativi agli sportelli direttamente da parte dell’Ente pagatore. In questo modo saranno di immediato utilizzo, da parte dei pensionati, i nuovi sportelli bancari e postali e viene meno un carico di lavoro per le Sedi provinciali dell’Istituto. La semplificazione è resa possibile dalla messa a disposizione di ogni Ente pagatore di nuove funzioni di aggiornamento via Internet, con apposito PIN, dei dati dei propri sportelli. Rimangono a carico della Direzione generale dell’Istituto le operazioni relative alla gestione dell’archivio delle banche convenzionate e le operazioni conseguenti all'acquisizione, fusione o cessione di sportelli fra Istituti di credito diversi e che richiedono lo spostamento ad altro Ente pagatore dei pagamenti che vi sono localizzati. Rimane inoltre in carico alla Direzione generale la memorizzazione degli uffici pagatori di Cassa Sede e degli stati esteri. La data di attivazione e le modalità operative saranno rese note con successiva apposita comunicazione. 4 - Variazione delle modalità di pagamento Attualmente le variazioni delle modalità di pagamento o di ufficio pagatore, anche se all’interno dello stesso Istituto (Banca o Poste), devono essere segnalate all’INPS e l’aggiornamento non opera fino a che la Sede interessata non acquisisce la variazione richiesta. In relazione ai tempi di predisposizione dei dati dei pagamenti (da 20 a 30 giorni prima della data di pagamento), la richiesta del pensionato può avere effetto normalmente solo dal secondo pagamento successivo. La costituzione di un archivio unico nazionale degli uffici pagatori ed il completamento della messa in rete degli uffici postali consente di utilizzare nuove modalità di comunicazione agli Enti pagatori dei dati dello sportello dove localizzare il pagamento e delle modalità di esecuzione dello stesso. In particolare: con il primo pagamento (nuove liquidazioni e/o pensioni trasferite da altro Ente pagatore) verranno

fornite le coordinate complete dello sportello scelto dal pensionato (Agenzia di Poste Italiane o Istituto di credito) e le modalità di pagamento. Questo consente di eseguire il primo pagamento con le

modalità richieste dal pensionato (dati di accredito, ricezione di assegno circolare ovvero sportello per la riscossione in contanti);

per i pagamenti successivi al primo la gestione delle modalità (e dello sportello) all’interno dell’Ente

pagatore viene affidata all’Ente stesso. Questo consente di assicurare: il trasferimento del pagamento all’interno dello stesso Ente pagatore senza che sia necessario

l’intervento della Sede INPS; la possibilità, previa apposita richiesta avanzata dal pensionato direttamente all’Ente pagatore, di

riscuotere in contanti presso un altro ufficio postale o sportello dello stesso Istituto di credito, su tutto il territorio nazionale (per esempio quando il pensionato è in vacanza).

5 – Nuovo archivio degli uffici pagatori 5.1 - Allineamento del “vecchio archivio” degli uffici pagatori e creazione del nuovo

archivio degli uffici Con messaggio n.283 del 4 dicembre 2002 (allegato 1) sono state fornite le istruzioni per effettuare l’allineamento del “vecchio archivio” degli uffici pagatori . Completato l’aggiornamento, la nuova procedura provvederà alla creazione del nuovo archivio unico nazionale. 5.2 – Nuova codifica degli uffici pagatori postali e bancari Il nuovo archivio degli uffici pagatori è strutturato considerando la codifica unica nazionale dei diversi Enti pagatori (Istituti di credito e Poste Italiane Spa), costituita da codice ABI e codice CAB, per gli Istituti di credito e dal codice ABI uguale a 07601 e dal frazionario, per gli uffici postali. Gli Istituti di credito convenzionati e le Poste Italiane, nel caso di apertura di nuovi sportelli, non dovranno richiedere nessuna codifica all’INPS e dovranno semplicemente memorizzare sull’archivio INPS, con la procedura disponibile in Internet, le coordinate (codice ABI e CAB) del nuovo ufficio pagatore. 5.3 - Nuova codifica uffici pagatori particolari Anche agli uffici pagatori “particolari”: uffici di cassa sede, enti creditizi, banche con convenzioni particolari, stati esteri, casse estere, sono stati attribuiti particolari codici ABI e CAB che sono riportati in allegato 2. In particolare gli uffici pagatori particolari sono contraddistinti, per gruppo, dai primi due caratteri del codice CAB, con le modalità di seguito riportate.

Primi due byte di GP1CCAB Significato

33 Uffici di cassa sede 44 Uffici pagatori per estero 45 Cassa estera 55 Enti creditizi 66 Convenzione particolare con banca 77 Pensioni in pagamento in Germania 78 INAIL (IN1, IN2, IN3)

6 – Aggiornamento del data base pensioni Si descrivono di seguito le modalità di aggiornamento degli archivi. 6.1 – Modalità di aggiornamento per le pensioni in essere al rinnovo 2003 Il codice dell’ufficio pagatore memorizzato in GP1AC01 rimane memorizzato come “dato storico”, rappresentativo della situazione alla chiusura delle procedure 2002 o alla data di eliminazione per le pensioni già eliminate in precedenza. Nessuna procedura modificherà più tale dato. In occasione dell’estrazione della rata di gennaio 2003 le procedure provvedono all’aggiornamento del data base delle pensioni registrando, su tutte le pensioni, i codici ABI e CAB o frazionario memorizzati sul nuovo archivio uffici pagatori e corrispondenti al vecchio valore di GP1AC01. 6.2 – Aggiornamento archivio locale DS78 Anche l’aggiornamento dell’archivio locale DS78 in occasione del rinnovo 2003 provvede a memorizzare le informazioni relative all’ufficio pagatore con le nuove modalità. Come per il data base centrale, rimane memorizzato il codice contenuto in GP1AC01, quale dato storico. Ovviamente l’archivio locale memorizzerà, come già avviene, anche il codice ABI e il codice CAB o frazionario e le modalità, per le pensioni di nuova liquidazione e per i cambi di ufficio pagatore. 7 – Modalità di acquisizione dell’ufficio pagatore per le pensioni di nuova liquidazione Per le pensioni di nuova liquidazione le informazioni relative al pagamento devono essere acquisite, indicando codice ABI, CAB o frazionario e modalità. 8 – Modalità di acquisizione dell’ufficio pagatore per le variazioni su pensioni in essere Restano a carico delle Sedi le sole variazioni di ufficio pagatore per le quali è prevista la variazione di Ente pagatore. Le informazioni relative al pagamento devono essere acquisite indicando codice ABI,

CAB o frazionario e modalità. 9 - Comunicazione agli Enti pagatori Agli Enti pagatori sono state inviate le lettere riportate in allegato 3 che riepilogano le nuove modalità di pagamento. 10 – Nuove modalità di predisposizione dei flussi di pagamento I flussi contenenti i mandati di pagamento di gennaio 2003 riporteranno ancora le informazioni relative all’ABI e al CAB. Le regole di abbinamento per il pagamento non vengono modificate. A regime è previsto che il flusso delle nuove liquidate contenga TUTTE le informazioni (ABI, CAB e modalità).

il flusso mensile conterrà, per la generalità delle pensioni, il solo codice ABI. Per le sole pensioni per

le quali c’è stata variazione di ufficio pagatore, sia per trasferimento da altra provincia per cambio di residenza del pensionato che per variazione di Ente pagatore, e per le pensioni localizzate presso uffici pagatori particolari, saranno indicati, oltre al codice ABI, anche il codice CAB e le modalità.

11 – Nuove modalità di rendicontazione Oltre alle nuove modalità di gestione dei pagamenti, sono previste anche nuove modalità di rendicontazione. Fino a dicembre 1998 gli Enti pagatori rendicontavano in modo analitico tutti i pagamenti. Dal 1° gennaio 1999 gli Enti pagatori rendicontano: in modo cumulativo i pagamenti disposti;

in modo analitico i soli pagamenti non disposti e i pagamenti riaccreditati in quanto precedentemente

disposti ma non riscossi, ovvero recuperati per decesso del pensionato. Dal 1° gennaio 2003 gli Enti pagatori rendiconteranno in modo analitico tutti i pagamenti. Le nuove modalità consentiranno all’Istituto: la memorizzazione sull’archivio dei pagamenti, per ogni singolo pagamento, delle effettive modalità

di riscossione (contanti, accredito o spedizione di assegno ed estremi dell’accredito), la data del pagamento e, per le riscossioni in contanti, l’informazione di chi (pensionato, tutore o delegato) ha riscosso.

la possibilità per le Sedi di accertare in via autonoma la legittimità del pagamento del mese di decesso

del pensionato e l'eliminazione delle attività manuali di richiesta, ricerca e riscontro da parte delle Sedi e degli Enti pagatori;

il controllo, da parte delle Sedi polo finanziario della correttezza delle commissioni addebitate dagli

Enti pagatori; gli importi delle commissioni sono infatti differenziati in relazione alle modalità di pagamento.

Come data di pagamento sarà indicato il 1° del mese, per i pagamenti eseguiti con accredito in conto corrente e per le emissioni di assegno circolare, e la data effettiva di pagamento, per i pagamenti in contanti. 12 – Memorizzazione e visualizzazione dei dati Al momento dell’emissione dei mandati di pagamento vengono memorizzate le informazioni di emissione che sono visualizzabili in AGENDA1. Le informazioni relative alle modalità di esecuzione del pagamento saranno memorizzate al momento della rendicontazione e visualizzabili con la procedura AGENDA1. 13 - Data di validità del pagamento La circolarità del pagamento consente al pensionato la riscuotere presso uno qualsiasi degli sportelli dell’Ente pagatore. In coerenza con tale possibilità è prevista la riduzione da 90 a 60 giorni della data di validità del pagamento e,quindi, il tempo che l’Ente pagatore deve trattenere presso di sé il pagamento, prima di restituirlo all’INPS in quanto non riscosso. IL DIRETTORE

GENERALE f.f PRAUSCELLO

Allegato 1 Messaggio n. 283 del 4 dicembre 2002 DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

AI DIRETTORI REGIONALI AI DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

Oggetto: “Procedura uffici pagatori”: allineamento archivi AS/400.

Con circolare in corso di emanazione saranno fornite le informazioni circa le nuove modalità di gestione dei pagamenti delle pensioni, a decorrere dal gennaio 2003. Per consentire il rilascio della nuova procedura è indispensabile che le Sedi effettuino immediatamente, e comunque entro il giorno 6 dicembre 2002, l’allineamento dell’archivio degli uffici pagatori su AS/400. A tal fine devono essere selezionate dal modulo base in sequenza le seguenti opzioni: • Opzione 7 – PRESTAZIONI PENSIONISTICHE; • Opzione 2 – PROGRAMMI DI UTILITA’; • Opzione 4 - GESTIONE DEGLI UFFICI PAGATORI; • Opzione 3 – ALLINEAMENTO ARCHIVIO. Sul pannello MDPU107 deve essere indicato al campo “Tipo allineamento” il tipo “T” (totale) e confermato l’aggiornamento con il tasto funzionale PF10: CONF. ALLINEAMENTO.

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE IL DIRETTORE CENTRALE DEI PRESTAZIONI SISTEMI INFORMATIVI

De Stefanis Crecco

Allegato 2

UFFICI DI CASSA SEDE (uffici di tipo 3)

Codice attuale

Codice ABI

Codice CAB Descrizione

99R 99999 3300001 RENDITA DA PAGARE A CURA DELLA SEDE ELR 99999 3300002 RENDITA DA ELIMINARE E9E 99999 3300003 PAGAMENTI MISURA DIVERSA DAL CALCOLATO PER

RESIDENTI ESTERO 999 99999 3300004 PAGAMENTO DA EFFETTUARE IN MISURA DIVERSA DA

CALCOLO PROCEDURA RIP 99999 3300006 PENSIONE ELIMINATA E RIPRISTINATA ELI 99999 3300009 PENSIONE DA ELIMINARE Z4E 99999 3300010 PENSIONE DA ELIMINARE, GIA' IN PAGAMENTO ALL'ESTEROELB 99999 3300011 PENS. DA ELIMINARE A SEGUITO ELIM. PER MORTE DELLA

PENSIONE ABBINATA MOB 99999 3300012 ASSEGNO DI INV. SOSPESO A SEGUITO OPZIONE INDENNITA

MOBILITA’ RED 99999 3300013 PENS. INV. SOSPESA PER ARTICOLO 8 LEGGE N. 638/1983 INV 99999 3300014 ASS. DI INVALIDITA' SOSPESO IN ATTESA CONFERMA INA 99999 3300024 PENSIONE DI INABILITA’ DA SOSPENDERE PER ATTIVITA’

LAVORATIVA 99V 99999 3300015 MANCATA PRESENTAZIONE CERTIFICATO ESISTENZA IN

VITA INE 99999 3300016 PENSIONE CON ACCANTONAMENTO ARRETRATI PER INAMI

DI BRUXELLES EST 99999 3300017 PENSIONE ANZIANITA' CON PAGAMENTO SOSPESO PER

LAVORO ALL'ESTERO ICA 99999 3300018 REVOCHE SANITARIE PENSIONI INVCIV ICB 99999 3300019 REVOCHE PER INCOLLOCABILITA' INVCIV ICC 99999 3300020 REVOCHE PER REDDITO INVCIV ICD 99999 3300021 REVOCHE PER RICOVERO INVCIV ICF 99999 3300022 REVOCHE PER OPZIONE INVCIV ICZ 99999 3300023 REVOCHE VARIE INVCIV

STATI ESTERI (uffici di tipo 4)

Codice attuale

Codice ABI Codice CAB Denominazione

Sigla

Codice ISO

5FE 1005 4400080 URUGUAY ROU UY 09E 1005 4400006 ARGENTINA RA AR

1HE 3069 4400213 ANTILLE FRANCESI (MARTINICA - GUADALUPA)

F MQ - GP

2HE 3069 4400197 ANTIGUA - BARBUDA AG AG 5LE 3069 4400156 GRENADA WG GD 3NE 3069 4400220 PORTORICO USA PR 4NE 3069 4400091 PRINCIPATO DI MONACO MC MC 7NE 3069 4400199 SAINT LUCIA WL LC

7LE 3069 4400123 GUAYANA FRANCESE F GF 39E 3069 4400063 REPUBBLICA DOMINICANA DOM DO 40E 3069 4400024 ECUADOR EC EC 60E 3069 4400159 GUYANA GUY GY 8CE 3069 4400124 SURINAME SME SR 7DE 3069 4400120 TRINIDAD E TOBAGO TT TT 4FE 3069 4400069 STATI UNITI D'AMERICA USA US 49E 3069 4400157 GABON G GA 5BE 3069 4400151 RWANDA RWA RW 5CE 3069 4400085 SRI LANKA CL LK 5DE 3069 4400057 TANZANIA EAT TZ 93E 3069 4400047 NICARAGUA NIC NI 89E 3069 4400046 MESSICO MEX MX 6AE 3069 4400052 PARAGUAY PY PY 59E 3069 4400033 GUATEMALA GCA GT 7AE 3069 4400053 PERU' PE PE 62E 3069 4400035 HONDURAS HN HN 61E 3069 4400034 HAITI RH HT 6FE 3069 4400081 VENEZUELA YV VE 48E 3069 4400029 FRANCIA F FR 30E 3069 4400015 CILE RCH CL 54E 3069 4400082 GIAMAICA JA JM 42E 3069 4400064 EL SALVADOR ES SV 37E 3069 4400020 CUBA C CU 33E 3069 4400017 COLOMBIA CO CO 5AE 3069 4400250 PANAMA PA PZ 18E 3069 4400207 BERMUDA GB BM 21E 3069 4400011 BRASILE BR BR 20E 3069 4400010 BOLIVIA BOL BO 25E 3069 4400013 CANADA CDN CA 11E 3069 4400160 BAHAMAS BS BS 36E 3069 4400019 COSTARICA CR CR 16E 3069 4400198 BELIZE BH BZ 15E 3069 4400009 BELGIO B BE 07E 3069 4400251 ANTILLE OLANDESI NA AN 14E 3069 4400118 BARBADOS BDS BB 5HE 3069 4400098 BOTSWANA RB BW 6HE 3069 4400125 BRUNEI BRU BN 7HE 3069 4400097 BHUTAN BHT BT 8HE 3069 4400135 CAMBOGIA K KH 9HE 3069 4400176 ISOLE COMORE COM KM 1LE 3069 4400074 COREA DEL NORD DVRK KP 2LE 3069 4400084 COREA DEL SUD ROK KR 8LE 3069 4400137 GUINEA RG GN 9LE 3069 4400185 GUINEA BISSOU GNB GW 1ME 3069 4400167 GUINEA EQUATORIALE GQ GQ 6ME 3069 4400127 MALDIVE MV MV 7ME 3069 4400110 MONGOLIA MNG MN 9ME 3069 4400163 OMAN OM OM

2NE 3069 4400225 POLINESIA FRANCESE F PF 5NE 3069 4400143 REPUBBLICA CENTROAFRICANA RCA CF 6NE 3069 4400247 REUNION F RE 10E 3069 4400007 AUSTRALIA AUS AU 01E 3069 4400002 AFGHANISTAN AFG AF 04E 3069 4400142 BURKINA FASO BF BF 08E 3069 4400005 ARABIA SAUDITA KSA SA 1CE 3069 4400147 SINGAPORE SGP SG 1GE 3069 4400058 ZAMBIA Z ZM 13E 3069 4400130 BANGLADESH BD BD 19E 3069 4400083 MYANMAR MYA MM 2CE 3069 4400065 SIRIA SYR SY 2GE 3069 4400113 GIBUTI DJI DJ 26E 3069 4400188 CAPO VERDE CV CV 3BE 3069 4400073 ZIMBAWE ZW ZW 3DE 3069 4400072 THAILANDIA T TH 3GE 3069 4400277 ERITREA ER ER 34E 3069 4400145 CONGO RCB CG 4DE 3069 4400022 TAIWAN RC TW 43E 3069 4400240 EMIRATI ARABI UNITI UAE AE 46E 3069 4400027 FILIPPINE RP PH 5DE 3069 4400057 TANZANIA EAT TZ 53E 3069 4400112 GHANA GH GH 57E 3069 4400122 GIORDANIA JOR JO 6DE 3069 4400155 TOGO RT TG 64E 3069 4400114 INDIA IND IN 66E 3069 4400039 IRAN IR IR 67E 3069 4400038 IRAQ IRQ IQ 7CE 3069 4400070 SUDAN SUD SD 70E 3069 4400182 ISRAELE IL IL 73E 3069 4400126 KUWAIT KWT KW 75E 3069 4400095 LIBANO RL LB 8DE 3069 4400075 TUNISIA TN TN 80E 3069 4400059 MACAO CN MO 82E 3069 4400106 MALAYSIA MAL MY 84E 3069 4400149 MALI RMM ML 87E 3069 4400141 MAURITANIA RIM MR 88E 3069 4400128 MAURITIUS MS MU

9FE 3069 4400018 REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

ZRE CD

92E 3069 4400115 NEPAL NEP NP 95E 3069 4400117 NIGERIA WAN NG 98E 3069 4400186 PAPUASIA NUOVA GUINEA PNG PG 76E 3069 4400044 LIBERIA LB LR 50E 3069 4400164 GAMBIA WAG GM 86E 3069 4400107 MAROCCO MA MA 9BE 3069 4400153 SIERRA LEONE WAL SL 91E 3069 4400206 NAMIBIA NAM NA 90E 3069 4400134 MOZAMBICO MOC MZ

99E 3069 4400049 NUOVA ZELANDA NZ NZ 97E 3069 4400253 NUOVA CALEDONIA F NC 77E 3069 4400045 LIBIA LAR LY 94E 3069 4400150 NIGER RN NE 7FE 3069 4400062 VIETNAM VN VN 7BE 3069 4400152 SENEGAL SN SN 6CE 3069 4400078 REPUBBLICA SUDAFRICANA ZA ZA 6BE 3069 4400131 SAMOA WS WS 65E 3069 4400129 INDONESIA RJ ID 83E 3069 4400104 MADAGASCAR RM MG 81E 3069 4400056 MALAWI MW MW 8FE 3069 4400042 YEMEN YE YE 74E 3069 4400089 LESOTHO LS LS 72E 3069 4400116 KENIA EAK KE 8BE 3069 4400189 SEYCHELLES SY SC 3CE 3069 4400066 SOMALIA SP SO 41E 3069 4400023 EGITTO ET EG 55E 3069 4400088 GIAPPONE J JP 45E 3069 4400161 FIJI FJI FJ 44E 3069 4400026 ETIOPIA ETH ET 31E 3069 4400016 CINA VRC CN 63E 3069 4400103 HONG KONG CN HK 29E 3069 4400144 CIAD TCH TD 4AE 3069 4400036 PAKISTAN PK PK 17E 3069 4400158 BENIN DY BJ 2DE 3069 4400138 SWAZILAND SD SZ 03E 3069 4400003 ALGERIA DZ DZ 2AE 3069 4400245 OCEANIA BRITANNICA GB IO 12E 3069 4400169 BAHREIN BRN BH 35E 3069 4400146 COSTA D'AVORIO CI CI 1BE 3069 4400168 QATAR Q QA 1AE 3069 NUOVE EBRIDI VU 1FE 3069 4400132 UGANDA EAU UG 27E 3069 4400211 CAYMAN GB KY 06E 3069 4400133 ANGOLA ANG AO 24E 3069 4400119 CAMERUN CAM CM 23E 3069 4400025 BURUNDI BU BI 9GE 3069 4400209 ANTILLE INGLESI (ANGUILLA) GB AI 7GE 6385 4400276 REPUBBLICA SLOVACCA SK SK 2FE 6385 4400077 UNGHERIA H HU 3AE 6385 4400050 OLANDA NL NL 96E 6385 4400048 NORVEGIA N NO 9DE 6385 4400076 TURCHIA TR TR 9CE 6385 4400068 SVEZIA S SE 9AE 6385 4400055 PORTOGALLO P PT 85E 6385 4400105 MALTA M MT 69E 6385 4400041 ISLANDA IS IS 68E 6385 4400040 IRLANDA IRL IE 56E 6385 4400102 GIBILTERRA GBZ GI

58E 6385 4400032 GRECIA GR GR 8AE 6385 4400054 POLONIA PL PL 79E 6385 4400092 LUSSEMBURGO L LU 78E 6385 4400090 LIECHTENSTEIN FL LI 71E 6385 4400260 SLOVENIA SLO SI 32E 6385 4400101 CIPRO CY CY 3FE 6385 4400262 STATI EX URSS SU SU 47E 6385 4400028 FINLANDIA FIN FI 4CE 6385 4400067 SPAGNA E ES 4BE 6385 4400061 ROMANIA RO RO 38E 6385 4400021 DANIMARCA DK DK 28E 6385 4400275 REPUBBLICA CECA CZ CZ 2BE 6385 4400031 GRAN BRETAGNA GB GB 02E 6385 4400087 ALBANIA AL AL 1DE 6385 4400071 SVIZZERA CH CH 22E 6385 4400012 BULGARIA BG BG 05E 6385 4400004 AND AD 4GE 6385 4400261 HR HR 5GE 6385 4400274 BOSNIA ERZEGOVINA BIH BA 6GE 6385 4400043 SERBIA E MONTENEGRO YU YU 8GE 6385 4400266 ARMENIA ARM AM 3HE 6385 4400268 AZERBAIDJAN AZ AZ 4HE 6385 4400264 BIELORUSSIA BY BY 3LE 6385 4400257 ESTONIA EST EE 4LE 6385 4400267 GEORGIA GE GE 6LE 6385 4400200 GROENLANDIA DK GL 2ME 6385 4400269 KAZAKISTAN KZ KZ 3ME 6385 4400270 KIRGHIZISTAN KS KG 4ME 6385 4400258 LETTONIA LV LV 5ME 6385 4400259 LITUANIA LT LT 8ME 6385 4400265 MOLDAVIA MD MD 8NE 6385 4400272 TAGIKISTAN TJ TJ 9NE 6385 4400273 TURKEMENISTAN TM TM 1PE 6385 4400263 UCRAINA UA UA 2PE 6385 4400271 UZBEKISTAN UZB UZ A1E 6385 4400008 AUSTRIA A AT 3PE 6385 4400278 MACEDONIA MK MK

CASSE ESTERE (uffici di tipo 4)

Codice attuale

Codice ABI Codice CAB Denominazione

NAE 3069 4500300 INASTI - BELGIO CVE 3069 4500301 C.N.A.V.T.S. FRANCIA HOE 3069 4500302 D.S.S. - AUSTRALIA BBE 6385 4500303 B.V.A. - GERMANIA BKE 6385 4500304 BUNDESKNAPPSCHAFT

BVE 6385 4500305 BUNDESBAHN-VERSICHERUNGSANSTALT - GERMANIA

LSE 6385 4500306 L.V.A. - GERMANIA SKE 6385 4500307 SEEKASSE - GERMANIA

BFE 6385 4500308 BUNDESBAHN VERSICHERUNGSANSTALT - GERMANIA

SGE 6385 4500309 S.G.E. - AUSTRIA EVE 6385 4500310 E.A.V. - LUSSEMBURGO HWE 6385 4500311 P.V.A. - AUSTRIA SWE 6385 4500312 S.V.A.B. - AUSTRIA PHE 3069 4500313 CPDH - BELGIO CSE 3069 4500314 C.A.N.S.S.L.M. FRANCIA MFE 3069 4500315 C.R.A.M. FRANCIA MPE 3069 4500316 C.R.A.M. FRANCIA PME 3069 4500317 CPDC - BELGIO CAE 3069 4500318 C.C.M.S.A. FRANCIA MOE 3069 4500319 C.R.A.M. FRANCIA VSE 3069 4500320 C.R.A.V. FRANCIA LLE 3069 4500321 CPDL - BELGIO PCE 3069 4500322 CPDC - BELGIO DSE 6385 4500323 D.S.S. - REGNO UNITO PWE 6385 4500324 P.V.A.A. - AUSTRIA PSE 6385 4500325 P.V.A.A. - AUSTRIA PVE 6385 4500326 P.V.A.A. - AUSTRIA PKE 6385 4500327 P.V.A.A. - AUSTRIA PGE 6385 4500328 P.V.A.A. - AUSTRIA SSE 6385 4500329 S.V.A. - AUSTRIA LVE 6385 4500330 L.V.A. - GERMANIA ONE 3069 4500331 ONP - BELGIO FNE 3069 4500332 FNROM - BELGIO CME 3069 4500333 C.S.S.T.M. FRANCIA MBE 3069 4500334 C.R.A.M. FRANCIA MCE 3069 4500335 C.R.A.M. FRANCIA MDE 3069 4500336 C.R.A.M. FRANCIA MVE 3069 4500337 C.R.A.M. FRANCIA MLE 3069 4500338 C.R.A.M. FRANCIA MAE 3069 4500339 C.R.A.M. FRANCIA MME 3069 4500340 C.R.A.M. FRANCIA MEE 3069 4500341 C.R.A.M. FRANCIA MNE 3069 4500342 C.R.A.M. FRANCIA MRE 3069 4500343 C.R.A.M. FRANCIA MGE 3069 4500344 C.R.A.M. FRANCIA

MSE 3069 4500345 C.R.A.M. FRANCIA MTE 3069 4500346 C.R.A.M. FRANCIA

STATI ESTERI PER I QUALI NON E’ PREVISTO L’ABBINAMENTO DEI PAGAMENTI Codice attuale

ABI CAB denominazione

51E 6385 7700094 GERMANIA ENTI CREDITIZI Codice attuale

ABI Sede Codice ENTE

CAB denominazione

BBB 1025 8100 01 5511111 Sanpaolo IMI SpA CCC 3069 4900 02 5511111 Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

SpA DDD 1030 7500 03 5511111 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA QQQ 6320 8100 04 5511111 Banca CRT SpA FFF 6160 3000 05 5511111 Cassa di Risparmio di Firenze GGG 6225 5400 07 5511111 Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo LLL 6085 0700 08 5511111 Cassa di Risparmio di Asti MMM 1020 5500 09

06 5511111 Banco di Sicilia SpA

Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane (Sicilcassa)

NNN 1010 5100 10 5511111 Banco di Napoli CONVENZIONI CON BANCHE Codice attuale

ABI Sede CAB denominazione

Z50 1000 7000 6603203 Banca d’Italia F00 1005 7000 6603200 Banca Nazionale del Lavoro L17 3002 7000 6698214 Banca di Roma H50 2008 4903 6601725 Credito Italiano G50 3069 4903 6601691 Banca Commerciale Italiana P50 5584 4903 6601650 Banca Popolare di Milano E00 5608 5200 6610191 Banca Popolare di Novara

UFFICI PARTICOLARI PER INAIL (ai quali sono localizzate le rendite che vengono inviate al Credito Italiano) Codice attuale

ABI Sede CAB denominazione

IN1 2008 9993 7811111 Rendite in pagamento in posta senza frazionario IN2 2008 9993 7822222 Rendite in pagamento con assegno circolare IN3 2008 9993 7833333 Rendite in pagamento presso banche non

convenzionate

Allegato 3 Roma, 18 novembre 2002. Prot. n. 22060608 Spett. POSTE ITALIANE Divisione BancoPosta Viale Europa, 175 00144 Roma Allegati 1 Oggetto: Servizio di pagamento delle pensioni. Variazioni procedurali. Facendo seguito a quanto anticipato e concordato nel corso delle riunioni svoltesi sull’argomento in oggetto, si formalizzano le variazioni procedurali inerenti il servizio di pagamento delle pensioni che saranno adottate a partire dal 1° gennaio 2003. 1. Nuova modalità di gestione dell’ufficio pagatore Dal 1° gennaio 2003 verrà estesa all’intero territorio nazionale la possibilità per i pensionati di scegliere un qualsiasi ufficio pagatore, eliminando il vincolo dell’ubicazione nella provincia di residenza. A tal fine gli archivi, le procedure di gestione degli uffici pagatori ed il formato di colloquio con gli Enti pagatori verranno riprogettati per superare il legame provincia-sportello pagatore, ogni sportello (postale o bancario) verrà definito a livello nazionale e ogni Ente pagatore potrà provvedere all’aggiornamento via Internet dei dati dei propri sportelli. La gestione on-line dell’archivio unico nazionale degli uffici pagatori con accesso diretto da parte degli Enti pagatori consentirà, pertanto, di utilizzare nuove modalità di comunicazione dei dati dello sportello dove localizzare il pagamento. In particolare: con il primo pagamento, sia esso relativo a pensioni di nuova liquidazione sia relativo a pensioni

trasferite da altro Ente pagatore, verranno fornite le coordinate complete dello sportello scelto dal pensionato (Agenzia di Poste Italiane o sportello bancario) in modo da permettere di acquisire fin dal primo pagamento la modalità prescelta dal pensionato (accredito in presenza del numero di conto corrente per l’accredito ovvero sportello per la riscossione in contanti);

con i pagamenti successivi al primo verrà fornita solo l’informazione dell’Ente pagatore. La gestione delle modalità (e dello sportello) all’interno dell’Ente pagatore verrà affidata all’Ente stesso.

Questo consentirà di assicurare: il trasferimento, fin dalla scadenza successiva, del pagamento all’interno dello stesso Ente

pagatore, in quanto non sarà più necessario l’intervento della Sede INPS che, in considerazione

dei tempi necessari alla predisposizione dei dati dei pagamenti, non rendeva possibile soddisfare la richiesta immediatamente;

la possibilità per il pensionato di recarsi direttamente presso il proprio sportello e manifestare la

volontà di riscuotere le rate successive presso un altro sportello. Come reso noto da codesta Società, i primi cambi di sportello chiesti a partire da gennaio 2003 potranno essere soddisfatti con effetto dalla mensilità di marzo 2003. Successivamente i cambi richiesti entro il giorno 15 di ciascun mese saranno eseguiti per la mensilità successiva.

Ovviamente, se invece il pensionato vorrà riscuotere presso un altro Ente pagatore dovrà necessariamente continuare a recarsi presso la Sede INPS di competenza. 2. Rendicontazione dei pagamenti Dal 1° gennaio 2003 i flussi telematici di rendicontazione, i cui nuovi tracciati sono stati già forniti a parte, dovranno contenere i dati analitici dei pagamenti disposti. In tal modo sarà possibile memorizzare sugli archivi INPS, per ogni singolo pagamento, gli estremi delle modalità di riscossione (in contanti o con le coordinate dell’accredito in conto corrente), e, per le riscossioni in contanti, l’acquisizione della data effettiva di pagamento nonché dell’informazione di chi (pensionato o delegato) ha riscosso. Ciò consentirà alle Sedi INPS di accertare in via autonoma la legittimità del pagamento del mese di decesso del pensionato ed eliminerà le attività manuali di richiesta, ricerca e riscontro da parte delle Sedi e degli Enti pagatori. Considerate le obiettive difficoltà manifestate da parte dei rappresentanti di codesta Società ad attuare compiutamente le nuove modalità sopra accennate fin dal 1° gennaio p.v., si è convenuto che la rendicontazione analitica non riporterà per i pagamenti eseguiti fino al 30 giugno 2003 l’informazioni di chi ha riscosso; inoltre, tale rendicontazione sarà fornita per data valuta di pagamento fino a tale data e successivamente per data operazione della scrittura di addebito sull’apposito conto corrente centralizzato n. 17266032. 3. Data di validità del pagamento Al fine di ridurre i tempi di eliminazione delle pensioni ed il numero di pagamenti disposti dopo il decesso del pensionato, la data di validità dei pagamenti disposti dal 1° gennaio 2003 viene ridotta da 90 a 60 giorni. Il giorno di scadenza della validità è indicato sui flussi di pagamento trasmessi dall’INPS. Al riguardo, codesta Società ha assicurato il rigoroso rispetto di tale scadenza. La riduzione del termine di validità può contribuire

* * * * *

Nell’allegare un prospetto indicante per ciascuna attività di gestione degli uffici pagatori sia la vecchia che la nuova procedura ed i benefici attesi, si esprime la convinzione che codesta Società procederà all’adeguamento nei tempi concordati delle procedure utilizzate, finalizzate ad offrire un servizio sempre più aderente alle aspettative dei titolari di pensione. Nel restare in attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. IL DIRETTORE GENERALE f.f. (Antonio Prauscello)

Variazione Procedura attuale Nuova procedura Vantaggi Riscossione fuori provincia di residenza

Non ammessa Ammessa Miglior servizio ai pensionati

Apertura nuovi sportelli bancari e postali

Ente: comunicazione a Sede provinciale

Sede: aggiornamento archivio uffici pagatori

Ente: aggiornamento archivio uffici pagatori

Immediata disponibilità nuovi sportelli

Chiusura sportelli bancari e postali

Ente: comunicazione a Sede provinciale

Sede: comunicazione a DG DG: spostamento pensioni e

aggiornamento archivio uffici pagatori

Ente: comunicazione a DG DG: spostamento pensioni e

aggiornamento archivio uffici pagatori

Tempestività variazione

Variazione dati sportelli bancari e postali

Ente: comunicazione a Sede provinciale

Sede: aggiornamento archivio uffici pagatori

Ente: aggiornamento archivio uffici pagatori

Tempestività variazione

Nuova liquidazione INPS a Ente: comunicazione coordinate complete di pagamento

INPS a Ente: comunicazione coordinate complete di pagamento

Nessuna variazione

Trasferimento pagamento per variazione Ente

INPS a Ente: comunicazione dati sportello

INPS a Ente: comunicazione coordinate complete di pagamento

Accredito dal primo pagamento, di solito sinora riscosso in contanti o accreditato in ritardo

Ente: eliminazione intervento manuale

Trasferimento pagamento per variazione modalità o sportello (stesso Ente)

Comunicazione del pensionato a INPS

INPS a Ente: aggiornamento archivi e comunicazione dati dello sportello

Comunicazione del pensionato all’Ente pagatore

Variazione effettiva dal primo pagamento successivo

Sedi INPS: eliminazione carico di lavoro

Completa circolarità del pagamento entro lo stesso Ente

Rendicontazione pagamenti

L’Ente rendiconta a INPS solo i pagamenti non effettuati o

L’Ente rendiconta a INPS tutti i pagamenti

Tracciabilità del pagamento (data, modalità, persona che ha

riaccreditati Pagamenti del mese di decesso:

le Sedi INPS richiedono all’Ente la data di riscossione effettiva

riscosso) Sedi INPS: eliminazione

richiesta cartacea Ente pagatore: eliminazione

ricerca e riscontro Validità del pagamento 90 giorni 60 giorni Riduzione tempi di

eliminazione delle pensioni Riduzione numero pagamenti

disposti dopo il decesso Riduzione tempi di riaccredito Risparmio di cassa

Roma, 18 novembre 2002. Prot. n. 22060607 Agli Istituti di Credito che effettuano il servizio di pagamento delle pensioni Allegati 1 Oggetto: Servizio di pagamento delle pensioni. Variazioni procedurali. Facendo seguito a quanto anticipato nella riunione tenutasi presso l’A.B.I. con una rappresentanza di Istituti di Credito e tenuto conto di quanto emerso nel corso della riunione stessa, si formalizzano le variazioni procedurali inerenti il servizio di pagamento delle pensioni che saranno adottate a partire dal 1° gennaio 2003. 1. Nuova modalità di gestione dell’ufficio pagatore Dal 1° gennaio 2003 verrà estesa all’intero territorio nazionale la possibilità per i pensionati di scegliere un qualsiasi ufficio pagatore, eliminando il vincolo dell’ubicazione nella provincia di residenza. A tal fine gli archivi, le procedure di gestione degli uffici pagatori ed il formato di colloquio con gli Enti pagatori verranno riprogettati per superare il legame provincia-sportello pagatore, ogni sportello (postale o bancario) verrà definito a livello nazionale e ogni Banca potrà provvedere all’aggiornamento via Internet dei dati dei propri sportelli. Rimarranno affidate alla Direzione Generale dell’INPS la gestione degli uffici pagatori per i pagamenti all’estero e le operazioni conseguenti alle operazioni di acquisizione, fusione e cessione sportelli fra Istituti di credito diversi. La gestione on-line dell’archivio unico nazionale degli uffici pagatori con accesso diretto da parte delle banche consentirà, pertanto, di utilizzare nuove modalità di comunicazione dei dati dello sportello dove localizzare il pagamento. In particolare: con il primo pagamento, sia per le pensioni di nuova liquidazione che per le pensioni trasferite,

verranno fornite le coordinate complete dello sportello scelto dal pensionato (Agenzia di Poste Italiane o sportello bancario) in modo da permettere di acquisire fin dal primo pagamento la modalità prescelta dal pensionato (accredito in presenza del numero di conto corrente per l’accredito, sportello per la riscossione in contanti o riscossione con assegno circolare);

con i pagamenti successivi al primo verrà fornita solo l’informazione dell’Ente pagatore (Poste Italiane o singolo Istituto di credito). La gestione delle modalità (e dello sportello) all’interno dell’Ente pagatore verrà affidata all’Ente stesso.

Questo consentirà di assicurare:

il trasferimento, fin dalla scadenza successiva, del pagamento all’interno dello stesso Ente pagatore, in quanto non sarà più necessario l’intervento della Sede INPS che, in considerazione dei tempi necessari alla predisposizione dei dati dei pagamenti, non rendeva possibile soddisfare la richiesta immediatamente;

la possibilità per il pensionato di recarsi direttamente presso il proprio sportello e manifestare la

volontà di riscuotere le rate successive presso un altro sportello della stessa banca. Ovviamente, se invece il pensionato vorrà riscuotere presso un altro ente pagatore dovrà necessariamente recarsi presso la Sede INPS di competenza.

2. Rendicontazione dei pagamenti Dal 1° gennaio 2003 i flussi telematici di rendicontazione dovranno contenere i dati analitici dei pagamenti disposti dagli Istituti di Credito. In tal modo sarà possibile memorizzare sugli archivi INPS, per ogni singolo pagamento, gli estremi delle modalità di riscossione (in contanti, con assegno circolare o con le coordinate dell’accredito in conto corrente), e, per le riscossioni in contanti, l’acquisizione della data effettiva di pagamento nonché dell’informazione di chi (pensionato o delegato) ha riscosso. Ciò consentirà alle Sedi INPS di accertare in via autonoma la legittimità del pagamento del mese di decesso del pensionato ed eliminerà le attività manuali di richiesta, ricerca e riscontro da parte delle Sedi e degli Enti pagatori; Restano invariate le vigenti modalità di regolazione finanziaria e, per quanto ovvio, la necessaria concordanza tra le contabili di addebito ed i flussi di rendicontazione. 3. Data di validità del pagamento Grazie alla circolarità del pagamento, il pensionato può presentarsi a riscuotere presso uno qualsiasi degli sportelli dell’Ente pagatore. Ciò permette di ridurre da 90 a 60 giorni la data di validità del pagamento. Si tratta del tempo che l’Ente pagatore deve trattenere presso di sé il pagamento prima di restituirlo all’INPS in quanto non riscosso. La riduzione di tale termine può contribuire a ridurre i tempi di eliminazione delle pensioni ed il numero di pagamenti che vengono disposti dopo il decesso del pensionato.

* * * * * Nell’allegare un prospetto indicante per ciascuna attività di gestione degli uffici pagatori sia la vecchia che la nuova procedura ed i benefici attesi, si esprime la convinzione che codeste Banche procederanno ad un pronto adeguamento delle procedure utilizzate, al fine di evitare possibili disfunzioni nella fase d’inizio operativo delle innovazioni proposte, finalizzate invece ad offrire un servizio sempre più aderente alle aspettative dei titolari di pensione. Distinti saluti. IL DIRETTORE GENERALE f.f. (Antonio Prauscello)