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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ORIGINALE N. 123 del 22/09/2015 OGGETTO: CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE DI SASSUOLO. A.S. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. APPROVAZIONE SCHEMA L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 15:00 nella Sala Giunta si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori: Cognome e Nome Qualifica Presente PISTONI CLAUDIO Sindaco SI SAVIGNI MARIA ViceSindaco SI PIGONI GIULIA Assessore SI PISTONI SONIA Assessore SI LOMBARDI ANDREA Assessore SI SCHENETTI GREGORIO Assessore NO VIVI ANTONELLA Assessore SI Presenti: 6 Assenti: 1 Assiste il Segretario Generale Martino Gregorio Assume la Presidenza Pistoni Claudio Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 123 del 22/09/2015

OGGETTO: CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE DI SASSUOLO. A.S. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. APPROVAZIONE SCHEMA

L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 15:00 nella Sala Giunta si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente

PISTONI CLAUDIO Sindaco SI

SAVIGNI MARIA ViceSindaco SI

PIGONI GIULIA Assessore SI

PISTONI SONIA Assessore SI

LOMBARDI ANDREA Assessore SI

SCHENETTI GREGORIO Assessore NO

VIVI ANTONELLA Assessore SI

Presenti: 6 Assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Martino GregorioAssume la Presidenza Pistoni Claudio Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

N. 123 del 22/09/2015(Proposta n. 147 )

Oggetto: CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE DI SASSUOLO. A.S. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. APPROVAZIONE SCHEMA

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge n. 62 del 10.3.2000, “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;

vista la circolare ministeriale n. 31 del 18 marzo 2003 (prot. n. 861), “disposizioni e indicazioni per l’attuazione della Legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica” che ricorda, tra l’altro che:“La legge definisce “scuole paritarie” le istituzioni scolastiche non statali e degli enti locali che, a partire dalla scuola dell’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla legge medesima” ;… “In tale contesto le amministrazioni pubbliche, nell’esercizio delle rispettive competenze, intervengono a sostenere l’efficacia e l’efficienza dell’intero sistema nazionale d’istruzione“;…” Il riconoscimento della parità opera a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda il trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali …” ;

vista, altresì, la legge regionale 8 agosto 2001, n. 26, “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita … che all’art. 2 comma 1 specifica che sono oggetto di questa legge le azioni che favoriscono “…la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, come definito dall’art. 1 della Legge 10 marzo 2000, n. 62 ” ;

considerato che la citata L.R. n. 26/2001, “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita …”, mantiene inalterati, rispetto alla normativa esistente in precedenza in materia, i principi di tutela del diritto di libertà di scelta, nell'ambito del pluralismo delle offerte educative, riconoscendo al cittadino stesso tale facoltà, senza che ostacoli di ordine economico, sociale e culturale ne impediscano l'esercizio;

visto, in particolare, l’art. 2, lett. a) della legge regionale di cui trattasi, che prevede la promozione e la qualificazione di un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni di scuole, statali e non statali, e di agenzie formative, basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico-didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie;

vista la “Convenzione – Quadro tra Enti locali e scuole dell’infanzia paritarie” , sottoscritta, in attuazione della L.R. 26/2001, da Regione Emilia-Romagna, ANCI, UPI, LEGAUTONOMIE, FISM, FOE,CONFCOOPERATIVE,LEGACOOP, trasmessa dall’Assessorato Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 24132 del 19.06.2014;

vista, infine, la delibera della Giunta Regionale n. 737 del 22 giugno 2015 avente ad oggetto “ Approvazione degli schemi di intesa di cui all’art. 7, comma 3, L.R. n. 26/2001” e in particolare l’allegato n. 1 avente ad oggetto : “Intesa tra Regione, ANCI-Emilia-Romagna, UPI-Emilia-Romagna, Legautonomie-Emilia-Romagna, con la Federazione Italiana Scuole Materne dell’Emilia-Romagna (FISM) ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 26” e l’allegato n. 2 avente ad oggetto “ Intesa tra Regione , ANCI – Emilia-Romagna, UPI-Emilia-Romagna, Legautonomie – Emilia-Romagna con CISPEL dell’Emilia-Romagna, CONFCOOPERATIVE dell’Emilia-Romagna e Legacoop – ANCST dell’Emilia-Romagna, Federazione Opere Educative. Ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 26” ;

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richiamato l’allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 21/7/2015 avente ad oggetto “Controllo sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio – art. 193 D.Lgs 267/2000. Stato di attuazione programmi” ed in particolare il programma 3.4.11 “Sassuolo: una città partecipata” che relativamente al Diritto allo studio prevede alla lettera h) “Convenzioni con le scuole paritarie: - per le scuole dell’infanzia di Sassuolo : avvio, nel corso della prima parte dell’anno 2015, di incontri con la FISM e gli enti gestori delle scuole paritarie per concordare i contenuti di una nuova convenzione, della durata di 3 anni, da stipulare entro agosto 2015;

viste le comunicazioni del Provveditorato agli Studi di Modena (ora Ufficio Scolastico Provinciale ex C.S.A. ), assunte rispettivamente agli atti sub prot. 18137/01, 18140/01 e 18141/01, relative al Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 28 febbraio 2001 che riconosce , ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge 10 marzo 2000, n. 62, lo status di scuola paritaria alle scuole materne non statali “Sant’Anna”, con sede in Via Cavallotti 113 - Sassuolo, “Gesù Bambino” con sede in Via SS. Consolata 105 – Sassuolo, “San Giuseppe”, con sede in Via Farosi 26 – Sassuolo;

dato atto che questa Amministrazione comunale ha attivato, con risultati positivi per la comunità, convenzioni con le scuole dell’infanzia sopra citate a partire dal 1991;

considerato che sono stati fatti incontri di verifica sull’andamento della convenzione in fase di scadenza e di concertazione sullo schema della nuova convenzione, allegato al presente provvedimento in quanto parte integrante e sostanziale, in data 28 luglio 2014, 22 maggio 2015, 10 luglio 2015 e 16 settembre 2015, con i referenti degli Enti gestori delle scuole dell’infanzia paritarie di Sassuolo, San Giuseppe, Sant’Anna e Gesù Bambino, nel corso dei quali è stata confermata la validità dell’impianto complessivo dello schema di convenzione applicato negli ultimi 12 anni ed è stata condivisa la necessità, per una più corretta attribuzione del contributo a carico del bilancio comunale, commisurare l’entità del contributo annuale, a favore di ciascuna istituzione scolastica paritaria convenzionata, al numero dei bambini residenti iscritti al 15.09 di ciascun anno di validità della convenzione stessa, attribuendo così una quota contributo per alunno residente anziché, come previsto nelle convenzioni precedenti, una quota forfettaria per sezione con il minimo di 20 bambini residenti;

considerato che il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati , prevede la possibilità di erogare contributi a enti, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, senza fine di lucro, stabilendo, fra l'altro, che relativamente all'assegnazione ed erogazione di benefici economici, previsti da specifiche disposizioni di legge in vigore, si provvede secondo criteri e modalità stabilite dalle disposizioni medesime;

visto, in particolare, l'art. 24 comma 2, del citato Regolamento, che prevede interventi finalizzati a sostenere l'attività scolastica, formativa, educativa e di qualificazione del sistema scolastico, per assicurare pari opportunità a tutti i bambini e ragazzi sul piano delle proposte formative, e consentire alle famiglie di scegliere nell'ambito di un pluralismo di offerte educative;

visto lo schema di convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che regola per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, i rapporti tra l’Amministrazione e gli Enti Gestori delle scuole dell’infanzia paritarie “Sant’Anna”, Istituto “San Giuseppe” e “Gesù Bambino” di Sassuolo che riconosce un contributo annuo a bambino residente iscritto di euro 687,00, per n. 240 alunni complessivi;

visto l’art, 175, comma 5-quater, lettera a), del D.L.vo 18/8/2000, nr. 267, che dispone che i responsabili della spesa, nel nostro Comune i Direttori, possono effettuare variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, stesso Titolo – Funzione- Servizio – Intervento, con assunzione di apposita determinazione dirigenziale;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/04/2015, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e relativi allegati: approvazione”, con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017 con i relativi allegati;

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vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 1/5/2015, con la quale l’organo esecutivo, ai sensi dell’art. 169 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e sulla base del bilancio di previsione 2015, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi;

richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 22/07/2015, con la quale si è provveduto alla modifica dell’ assegnazione delle risorse a seguito della variazione di bilancio approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 21/07/2015, avente ad oggetto” Salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio 2015 ai sensi dell’art. 193 del decreto legislativo n. 267/2000 e parziale applicazione dell’avanzo di amministrazione”;

visto il parere favorevole del Direttore del Settore I Servizi alla Persona, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000;

visto il parere favorevole del Direttore responsabile del Settore III Programmazione e controllo/Servizio Economico Finanziario, espresso in merito alla regolarità contabile, ai sensi degli att.49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

all'unanimità dei voti resi ed espressi in forma palese ed accertati a norma di legge

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, da stipularsi con gli Enti Gestori delle scuole dell’infanzia non statali “San Giuseppe”, Sant’Anna” e “Gesù Bambino” di Sassuolo;

2. di dare atto che si è verificata una minore spesa di euro 40.500,35 sulle seguenti voci di bilancio relative all’esercizio finanziario 2015 del Titolo I “Spese Correnti” – Funzione 4 “Istruzione” – Servizio 5 “Diritto allo studio” – Intervento 5 “Trasferimenti”:a. Voce Bilancio 4880.00.05 di euro 30.000,00 sull’imp. di spesa n. 546.001 relativo

alla convezione con la scuola dell’infanzia paritaria “San Giuseppe” a.s. 2014/2015 ; b. Voce di Bilancio 4880.00.04 di euro 7.392,35 sulla convenzioni in essere con le

scuole dell’obbligo private per servizio mensa e trasporto;c. voce di bilancio 4880.00.12 di euro 3.108,00 sui contributi per progetti specifici di

integrazione portatori di handicaps;

3. di dare atto che si provvederà con apposita determinazione dirigenziale del Direttore del Settore I “servizi alla persona” alla variazione del PEG mediante gli storni delle voci di spesa sopra indicate per un importo complessivo di euro 40.500,35 e ad all’aumento di pari importo della voce di Bilancio 4880.00.05 relativa al medesimo macroaggregato, Titolo, Funzione, Servizio, Intervento, come previsto dall’art. 175, comma 5-quater, lettera a), del D.L.vo 18/8/2000, nr. 267, T.U.E.L.;

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 495.000,00, derivante dall’adozione del presente provvedimento, troverà copertura finanziaria nei rispettivi esercizi finanziari al Titolo I “Spese Correnti” – Funzione 4 “Istruzione” – Servizio 5 “Diritto allo studio” – Intervento 5 “Trasferimenti” come segue:- quanto a euro 49.500,00 sulla voce di bilancio 4880.00.05 convenzioni in essere con

scuole materne non statali del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2015;

- quanto a euro 165.000,00 sulla voce di bilancio 4880.00.05 convenzioni in essere con scuole materne non statali” del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2016;

-4-

- quanto a euro 165.000,00 sulla voce di bilancio 4880.00.05 convenzioni in essere con scuole materne non statali del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2017;

- quanto a euro 115.500,00 sulla voce di bilancio 4880.00.05 del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2018, spesa di durata superiore al bilancio pluriennale che se ne terrà conto al momento della predisposizione dei rispettivo bilancio di previsione;

5. di dare atto, in particolare, che con la presente, sono individuati gli obiettivi e le linee generali dell'iniziativa di che trattasi, fatta salva la competenza e la responsabilità esclusiva del Dirigente alla assunzione dell'impegno di spesa mediante adozione di apposito provvedimento, nonché alla stipulazione delle convenzioni, nell'ambito dello stanziamento complessivo previsto;

6. di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle finalità determinate dal Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 52/95, con riferimento nella specie agli artt. 24, comma 2, e 31, comma 1;

7. di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all’affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell’art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

*******************

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Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 22/09/2015

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

Il Sindaco Pistoni Claudio

Il Segretario Generale Martino Gregorio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 09/10/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Sassuolo, 09/10/2015 Il Segretario Generale

Martino Gregorio

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 147

SETTORE I - SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO ISTRUZIONE

OGGETTO : CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE DI SASSUOLO. A.S. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. APPROVAZIONE SCHEMA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Direttore esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000

Sassuolo, lì 19/09/2015

Il DirettoreCremonini Maurizia

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 147

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

OGGETTO : CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE DI SASSUOLO. A.S. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. APPROVAZIONE SCHEMA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Direttore esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000

Sassuolo, lì 22/09/2015

IL RESPONSABILEDEL SERVIZIO ECONOMICO

FINANZIARIOTemperanza Claudio

1

COMUNE DI SASSUOLO

(Provincia di Modena) (schema di convenzione) Repertorio n. /priv. CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI SASSUOLO. a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 L'anno duemilaquindici addi del mese di nella residenza municipale di Sassuolo, tra i Signori: 1) Cremonini Maurizia nato/a a Bazzano (Bo) il , Dirigente del 1^ settore Servizi alla Persona, il/la quale agisce e stipula la presente convenzione nel solo interesse in rappresentanza del Comune di Sassuolo (codice fiscale 00235880366) ai sensi dell'art. 50 comma 10 dello Statuto Comunale; 2) nato a il , il quale agisce e stipula il presente atto in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente Gestore della scuola di seguito per brevità chiamato E.G. ;

premesso - che la L.R. 26/2001, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e a favorire la qualificazione del sistema scolastico e formativo ; Ritenuto che la medesima L.R. riconosce quale obiettivo prioritario, nell'ambito del diritto allo studio, la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, come definito dall’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n.62 e fatta salva l’applicazione del comma 7 del medesimo articolo, e delle agenzie formative, nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie ; Dato atto che la condizione primaria per attivare la convenzione tra le Amministrazioni locali e le scuole dell’infanzia gestite da enti privati, istituzioni di natura pubblica e privata, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro è che tali scuole e le relative sezioni siano autorizzate al funzionamento dall’autorità scolastica competente ; Vista la Legge n. 62 del 10.3.2000, “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” ; Visto il D.Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004, “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, all’art. 1, commi 2 e 3, prevede che sia assicurata la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia” e che “al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali ; Considerato che il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati , prevede la possibilità di erogare contributi a enti,

2

associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, senza fine di lucro, stabilendo, fra l'altro, che relativamente all'assegnazione ed erogazione di benefici economici, previsti da specifiche disposizioni di legge in vigore, si provvede secondo criteri e modalità stabilite dalle disposizioni medesime ; Visto, in particolare, l'art. 24 comma 2, del citato Regolamento, che prevede interventi finalizzati a sostenere l'attività scolastica, formativa, educativa e di qualificazione del sistema scolastico, per assicurare pari opportunità a tutti i bambini e ragazzi sul piano delle proposte formative, e consentire alle famiglie di scegliere nell'ambito di un pluralismo di offerte educative ; Viste le comunicazioni del Provveditorato agli Studi di Reggio Emilia e di Modena, assunte rispettivamente agli atti sub prot. 18137/01, 18140/01 e 18141/01, relative al Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 28 febbraio 2001 che riconosce , ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge 10 marzo 2000, n. 62, lo status di scuola paritaria alle scuole materne non statali “Sant’Anna”, con sede in Via Cavallotti 113 - Sassuolo, “Gesù Bambino” con sede in Via SS. Consolata 105 – Sassuolo, “San Giuseppe”, con sede in Via Farosi 26 – Sassuolo ; Dato atto che le scuole paritarie di Sassuolo aderiscono, a partire dall’a.s. 2012/2013, al “PATTO PER LA SCUOLA – Protocollo d’intesa tra gli Istituti Comprensivi e le scuole paritarie e il comune di Sassuolo” ; Visti l’“Accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado – 2012/2017 “ pubblicato su BUR Regione Emilia Romagna n. 215 del 16 ottobre 2012) e il conseguente “ACCORDO DISTRETTUALE PER LA GESTIONE A LIVELLO LOCALE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITA’ NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEI COMUNI DI FIORANO, FORMIGINE, FRASSINORO, MARANELLO, MONTEFIORINO, PALAGANO, PRIGNANO, SASSUOLO” ; Vista la “Convenzione – Quadro tra Enti locali e scuole dell’infanzia paritarie” , sottoscritta, in attuazione della L.R. 26/2001, da Regione Emilia-Romagna, ANCI, UPI, LEGAUTONOMIE, FISM, FOE,CONFCOOPERATIVE,LEGACOOP, trasmessa dall’Assessorato Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 24132 del 19.06.2014 ; Vista, infine, la delibera della Giunta Regionale n. 737 del 22 giugno 2015 avente ad oggetto “ Approvazione degli schemi di intesa di cui all’art. 7, comma 3, L.R. n. 26/2001” e in particolare l’allegato n. 1 avente ad oggetto : “Intesa tra Regione, ANCI-Emilia-Romagna, UPI-Emilia-Romagna, Legautonomie-Emilia-Romagna, con la Federazione Italiana Scuole Materne dell’Emilia-Romagna (FISM) ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 26” e l’allegato n. 2 avente ad oggetto “ Intesa tra Regione , ANCI – Emilia-Romagna, UPI-Emilia-Romagna, Legautonomie – Emilia-Romagna con CISPEL dell’Emilia-Romagna, CONFCOOPERATIVE dell’Emilia-Romagna e Legacoop – ANCST dell’Emilia-Romagna, Federazione Opere Educative. Ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 26” ;

considerato che

- gli interventi finalizzati ad assicurare il diritto allo studio, come stabilito dalla Legge Regionale 26/2001, sono assicurati a tutti gli alunni frequentanti le scuole del sistema nazionale d’istruzione ; - la presente convenzione costituisce uno strumento operativo condiviso per favorire e sviluppare la progressiva integrazione dell’offerta complessiva di servizi di scuola dell’infanzia e la collaborazione in relazione alla qualificazione dell’offerta formativa fra i soggetti componenti il sistema scolastico integrato, a beneficio della comunità locale ;

3

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 ACCOGLIENZA DEI BAMBINI L'Ente Gestore delle Scuole Paritarie, svolgendo un servizio pubblico, si impegna ad accogliere tutti i bambini che facciano richiesta di iscrizione, le cui famiglie accettano il progetto educativo specifico della scuola, che compiono i tre anni di età entro l'anno solare, oppure entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Si impegna, altresì, a dare priorità alla domanda di iscrizione dei bambini residenti sul territorio comunale, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, lingua e religione, e favorendo, in particolare, l'inserimento di bambini portatori di disabilità, nel quadro delle intese ed impegni congiunti sul piano progettuale e finanziario tra la Scuola, il Comune e l'AUSL, e in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge 104/92, nonché secondo quanto previsto dall’ “ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALLIEVI CON DISABILITA’ NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO”, pubblicato sul BUR 43 del 16 ottobre 2012 e relativo “Accordo distrettuale” stipulato nel mese di giugno 2013 ; Art. 2 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE L'Ente Gestore si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della Scuola, sia a livello organizzativo che educativo attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali in cui siano rappresentate le famiglie, le componenti scolastiche e istituzionali, analogamente a quanto previsto e realizzato nelle Scuole Statali. Art.3 CONTRIBUZIONI DEGLI UTENTI Le quote di contribuzione sono determinate dal Consiglio di Amministrazione della Scuola, che si impegna, nel rispetto del principio dell'equità di trattamento, ad individuare ed applicare quote differenziate di contribuzione degli utenti alle spese di gestione del servizio sulla base delle condizioni socio-economiche delle famiglie. L’ente gestore si impegna a comunicare al servizio scuola del comune, all’inizio di ogni anno scolastico, l’entità delle rette applicate e il numero delle riduzioni e delle eventuali gratuità. Le quote così definite non saranno comunque mai inferiori alla fascia minima applicata dal Comune per il servizio mensa nelle scuole dell’infanzia statali. Per quanto riguarda eventuali esenzioni dal pagamento della retta o riduzioni le famiglie interessate potranno rivolgersi direttamente ai Servizi Sociali dell‘Unione dei Comuni del Distretto. Art.4 ORIENTAMENTI EDUCATIVI L' Ente Gestore si impegna a realizzare gli orientamenti educativi di cui al D.M.3/6/1991, mantenendo la propria autonomia pedagogico-didattica, e a definire e a rendere noto il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola. L'Ente Gestore si impegna altresì ad applicare gli standard quantitativi previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro, per quanto attiene alla composizione numerica delle sezioni e ad uniformarsi gradualmente, in accordo con l'Amministrazione Comunale, alla normativa statale vigente per quanto riguarda il rapporto tra numero degli insegnanti e numero delle sezioni, fermo restando che tali problematiche potranno trovare un'adeguata

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soluzione solo all'interno di una legge quadro nazionale sul sistema delle scuole dell'infanzia che regolamenti l'intero settore. L'Ente Gestore concorre alla generalizzazione del servizio, raccordandosi con l'Ente Locale nella fase di programmazione territoriale, ai fini del consolidamento e dello sviluppo del sistema integrato e complementare di scuole dell'infanzia. Art. 5 ADEGUATEZZA STRUTTURALE L'Ente Gestore garantisce locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica, nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'igiene, l'accessibilità dei locali. L'idoneità strutturale sarà certificata e verificata periodicamente dai competenti servizi della Azienda Unità Sanitaria locale di zona. In caso di costruzione di nuovi edifici e di ristrutturazione di edifici preesistenti, l'Ente Gestore dovrà attenersi ai requisiti minimi spaziali richiesti dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Art.6 SERVIZI PER L'ACCESSO. L'E.G. assicura un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico sanitarie previste in materia, nonchè l'adozione delle tabelle dietetiche qualitative e quantitative approvate dall'ufficio competente dell'Azienda USL di Modena - Distretto n.4 di Sassuolo. L'E.G. si impegna a garantire, qualora si effettui un autonomo servizio di trasporto, il rispetto della legislazione vigente per quanto attiene l'immatricolazione, l'uso, la revisione dei mezzi e la qualifica del personale autista impiegato, nonchè la vigilanza dei minori sullo scuola-bus con il ricorso a personale idoneo. Art. 7 QUALIFICA E TRATTAMENTO DEL PERSONALE Il personale insegnante, operante nella scuola, dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto ; in particolare quello insegnante dovrà essere provvisto di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento secondo le normative vigenti. Il personale volontario docente, eventualmente presente nella scuola, dovrà comunque essere provvisto del titolo di studio corrispondente alla funzione svolta, nonchè essere in possesso della dovuta certificazione sanitaria. Al personale assunto e dipendente dall'ente gestore verrà applicato il relativo e specifico Contratto Nazionale di Lavoro. Art. 8 ASSICURAZIONE E’ fatto obbligo all’E.G. di provvedere alla assicurazione di tutto il personale in servizio, compreso quello volontario, e dei bambini. Art. 9 ORARI DI FUNZIONAMENTO Le attività didattiche avranno inizio a partire dal mese di settembre, per concludersi nel mese di giugno, per un minimo di otto ore giornaliere, per cinque giorni la settimana. Art. 10 PROGETTI CONTINUITA’ E SPERIMENTAZIONE DIDATTICA Le scuole firmatarie della presente convenzione si impegnano a partecipare alla elaborazione di progetti di continuità con i nidi dell’infanzia comunali e le scuole dell’infanzia e primarie statali di Sassuolo, proposti dal coordinatore pedagogico dei nidi d’infanzia comunali e dai Dirigenti scolastici competenti, concordati di volta in volta con le scuole firmatarie, che non comportino costi aggiuntivi.

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Allo stesso modo, le scuole firmatarie si impegnano a valutare la partecipazione a progetti di sperimentazione didattica proposti dal Comune o dagli Istituti Comprensivi di Sassuolo. Art.11 FORMAZIONE PERMANENTE E QUALIFICAZIONE SCOLASTICA L'E.G. assicura nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente un monte orario annuale per la programmazione educativo-didattica, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale. L' E.G. si impegna, inoltre, a promuovere la qualificazione scolastica sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione ai progetti di aggiornamento e di qualificazione scolastica, promossi nell’ambito del vigente “PATTO PER LA SCUOLA – Protocollo d’intesa tra gli Istituti Comprensivi e le scuole paritarie e il comune di Sassuolo” . Il Comune si impegna, a sua volta, a presentare in tempi utili e gratuitamente, alle scuole firmatarie della presente convenzione, tutte le proprie eventuali proposte di corsi di aggiornamento per insegnanti. Il Comune si impegna, inoltre, a garantire ai bambini iscritti nelle scuole firmatarie la presente convenzione, uguali opportunità di partecipazione ai progetti di qualificazione scolastica, proposti nell’ambito del Patto per la Scuola, dai Servizi comunali quali Pubblica Istruzione, Biblioteca, Centro per le Famiglie e Ambiente alle scuole del territorio, anche fornendo eventualmente il servizio di trasporto tramite scuola bus, la realizzazione di percorsi didattico-educativi all'interno delle classi guidati da esperti, nonchè l'uso agevolato di proprie strutture, e simili. Art. 12 COORDINATORE PEDAGOGICO Per realizzare il coordinamento tra i servizi educativi convenzionati e l’iterazione con enti e agenzie educative del territorio, l’E.G. si avvale di proprie figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico, con funzioni di coordinamento pedagogico a cui verrà garantita una formazione permanente al fine di potenziare le loro capacità progettuali e l’adeguamento delle risposte alle nuove esigenze degli utenti. Art. 13 INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE L'Ente Gestore continuerà ad informare periodicamente le famiglie degli utenti sulle attività della scuola. All'Amministrazione comunale devono essere trasmessi annualmente: - la documentazione dell'utilizzo dei finanziamenti erogati dall'E.L. nonché informazioni aggiornate sull’assetto economico e gestionale della scuola stessa (compreso, ad inizio anno, la distinta delle rette applicate e il numero delle riduzioni e delle eventuali gratuità, nonché a fine a.s. distinta delle entrate complessivamente versate dagli utenti);

- l'elenco nominativo dei bambini residenti iscritti ENTRO IL 15 SETTEMBRE di ogni anno.

Art. 14 PROGETTI E INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA Gli interventi di integrazione scolastica c/o scuole paritarie a favore di alunni portatori di handicap, certificati dalla competente AUSL di zona come da Legge 104/92, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 8 del vigente “ACCORDO DISTRETTUALE PER LA GESTIONE A

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LIVELLO LOCALE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITA’ NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO …” potranno essere attuati, secondo una libera scelta dell’Ente Gestore della scuola:

- con la richiesta al servizio Istruzione, secondo le procedure osservate anche dalle istituzioni scolastiche statali, di assegnazione di personale P.E.A. (educativo assistenziale) fornito dal Comune mediante il proprio appaltatore del servizio;

oppure - con la realizzazione di attività di appoggio educativo-assistenziale a cura di personale all’uopo incaricato in piena autonomia dall’ Ente Gestore. In questo ultimo caso il Comune riconoscerà all’Ente Gestore un contributo aggiuntivo a destinazione vincolata. L’importo di tale contributo sarà determinato ed erogato a consuntivo, con cadenza trimestrale, moltiplicando il numero delle ore del servizio di appoggio, effettivamente svolte dalla scuola richiedente, per il valore del costo orario, al netto di IVA, sostenuto dal Comune per l’analogo servizio di assistenza effettuato nelle scuole statali. Questa ultima opzione potrà essere esercitata dall’E.G. solo a favore dei minori con patologia non particolarmente grave, tale non comportare la necessità di una assistenza educativa con elevata e specifica professionalità.

Nel caso le scuole d’infanzia paritarie convenzionate organizzino un centro ricreativo per i mesi estivi, l’eventuale inserimento di un bambino con disabilità certificata come da L. 104/92 sarà agevolata secondo le specifiche modalità adottate, per casi analoghi, anno per anno, dall’Amministrazione comunale. Infine, nell’ambito dell’attuazione del citato “PATTO per la SCUOLA” e del Piano di Zona competente per territorio, l’E.G. definirà forme specifiche di collaborazione con l’AUSL, e con i competenti servizi comunali, anche attraverso il sostegno nazionale e regionale per assicurare la piena integrazione dei bambini/e con disagio socio-culturale e per realizzare interventi promozione dell’agio a scuola e di educazione alla salute. Art.15 ENTITA' DEL CONTRIBUTO ANNUALE E MODALITA' DI EROGAZIONE Il Comune si impegna, per le motivazioni riportate in premessa a riconoscere, ad ogni scuola convenzionata, un contributo annuo corrispondente al totale delle quote individuali alunno calcolato sulla base del numero dei bambini residenti risultati iscritti al 15 settembre di ciascun anno di durata dalla presente convenzione. Per l’a.s. 2015/2016, come da dichiarazioni delle scuole firmatarie assunte agli atti, il totale dei bambini residenti iscritti al 15.09.2015 è pari a 240 e la quota contributo per alunno residente corrispondente, considerata una spesa complessiva annua a sostegno delle convenzioni di cui trattasi di euro 165.000,00, risulta essere pari a euro 687,00. Per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 viene garantita la corresponsione di una quota contributo per alunno residente di euro 687,00, fatto salvo il caso in cui il totale degli alunni residenti iscritti sia superiore a quanto attestato per l’a.s. 2015/2016: in questa eventualità, al fine di preservare il massimo della spesa complessiva annua a sostegno

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delle convenzioni di cui trattasi di euro 165.000,00, la quota contributo individuale sarà proporzionalmente ricalcolata. Il contributo annuo sopra quantificato deve intendersi al lordo della ritenuta d'acconto IRPEG del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 29/09/73. Il contributo sarà erogato, dietro presentazione di circostanziata e specifica richiesta di liquidazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante di ciascuna scuola convenzionata, secondo le seguenti modalità: - una prima rata, pari al 30% del totale contributo concesso, entro il 31 dicembre (dietro presentazione, ad inizio anno scolastico, della distinta delle rette applicate e il numero delle riduzioni e delle eventuali gratuità) ; - una seconda rata pari al 30% del totale del contributo concesso, entro il 31 marzo ; - una terza ed ultima rata, pari al 40 % del totale del contributo concesso, al termine delle attività didattiche e dietro presentazione di dettagliato rendiconto a consuntivo relativo all'utilizzo dei contributi finanziari ricevuti e distinta delle entrate complessivamente versate dagli utenti , nonchè eventuale redazione di schede informative annuali utili alla presentazione di eventuali istanze di contributo alla Regione Emilia-Romagna a sostegno della convenzione in oggetto. Come già definito all’ art. 14 della presente convenzione, potranno essere eventualmente erogati, a consuntivo, in aggiunta al contributo ordinario di cui trattasi, contributi a sostegno di interventi di integrazione scolastica. Art. 16 MODALITA' di RIPARTO ALTRI EVENTUALI CONTRIBUTI I contributi che la Regione Emilia Romagna, o la Provincia di Modena, sulla base della L.R. 26/2001, a seguito di regolare istanza presentata dal Comune, assegneranno, senza alcuna modalità di riparto predefinita, agli istituti convenzionati, in via aggiuntiva rispetto ai contributi a carico del bilancio comunale di cui al precedente art. 15, saranno ripartiti per sezione . Art.17 VERIFICHE Saranno attuate verifiche e controlli sul buon andamento di quanto previsto in convenzione nell’ambito degli organismi preposti al coordinamento e controllo istituiti dal vigente “PATTO per la SCUOLA” . Art.18 DURATA La presente convenzione ha valore per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. Art 19 NORME DI SALVAGUARDIA Qualora, durante il periodo di riferimento, intervengano sostanziali modifiche delle leggi disciplinanti "Diritto allo studio" e "Istruzione" , le parti si impegnano a rivedere la presente convenzione al fine di adeguarla alle diverse condizioni eventualmente stabilite in materia di rapporti tra E.E.L.L. e scuole dell'infanzia autonome.

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Art. 20 RINNOVO Sarà concordato tra le parti, nel corso delle riunioni di verifica previste all’art. 17, l’eventuale rinnovo, nonché le eventuali proposte di integrazioni o modifiche, oggetto di nuova e specifica convenzione. Art. 21 SPESE Le spese inerenti alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'E.G. firmatario. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, DPR 26/4/986 n. 131. Sassuolo, li In fede: L'Ente Gestore Il Direttore del 1^ Settore