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Cuneo Cuneo 12 marzo 2009 12 marzo 2009 Le novità del mod. 770/2009 semplificato Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale La gestione delle detrazioni d’imposta Il bonus straordinario e gli adempimenti del sostituto d’imposta La detassazione degli straordinari Destinazione del TFR: gli adempimenti all’atto dell’assunzione Il contratto a termine e il limite dei 36 mesi Orario di lavoro e le ultime flessibilità Sicurezza: proroghe Gabriele Bonati Gabriele Bonati

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CuneoCuneo12 marzo 200912 marzo 2009

• Le novità del mod. 770/2009 semplificato• Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale

• La gestione delle detrazioni d’imposta• Il bonus straordinario e gli adempimenti del sostituto

d’imposta• La detassazione degli straordinari

• Destinazione del TFR: gli adempimenti all’atto dell’assunzione

• Il contratto a termine e il limite dei 36 mesi• Orario di lavoro e le ultime flessibilità

• Sicurezza: proroghe

Gabriele Bonati Gabriele Bonati

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Le novità del mod. 770/2009 semplificato

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Novità modello 770/2009Novità modello 770/2009

G.Bonati 3

•L’Agenzia delle entrate, con due provvedimenti del 15 gennaio 2009 (pubblicati, a norma dell’art. 1, c. 361, della L. 244/2007, nell’apposita sezione del sito internet dell’agenzia dell’entrate) ha definitivamente approvato la dichiarazione del sostituto d’imposta 2009 (redditi 2008) – modello 770/semplificato e modello 770/ordinario e relative istruzioni per la compilazione.

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Novità modello 770/2009Novità modello 770/2009

G.Bonati 4

Termine di presentazione – Il termine per la presentazione telematica della dichiarazione è stato fissato, in via strutturale, al 31 luglio (art. 42, D.L. 207/2008 (L. 14/2009)

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Novità modello 770/2009Novità modello 770/2009

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Dall’esame del tracciato e relative istruzioni approvati, emergono, oltre a quelle già evidenziate e utilizzate per la certificazione CUD/2009 (detrazioni, detassazione, ecc., che trovano chiaramente collocazione anche nel mod. 770, comprese alcune informazioni riportate nelle annotazione che nel modello 770 devono essere riportate in appositi punti), le seguenti novità: frontespizio: Nella sezione tipo dichiarazione è prevista una nuova casella “correttiva/integrativa parziale” da barrare qualora venga trasmessa una dichiarazione correttiva nei termini ovvero integrativa oltre i termini che contiene le sole comunicazioni che si intendono integrare o rettificare. Nella sezione redazione della dichiarazione è stata aggiunta la casella per la trasmissione del prospetto SV (dettaglio dei versamenti relativi alle addizionali all’IRPEF comunali);

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Novità modello 770/2009Novità modello 770/2009

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comunicazioni dati lavoro dipendente, assimilato e assistenza fiscale: lo spazio dati relativi al coniuge e ai familiari a carico (punti da 256 a 275) quest’anno dovrà essere obbligatoriamente compilato compresi i punti riguardanti i codici fiscali dei familiari a carico; nella sezione assistenza fiscale occorrerà, quest’anno, tenere distinti i dati IRPEF, saldo e acconti e addizionali, rispettivamente per dichiarante e coniuge dichiarante avendo cura altresì di riportare quanto effettivamente trattenuto (dichiarante più coniuge) nelle nuove caselle appositamente istituite;

comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi: tra i codici che identificano le causali di pagamento dei compensi, quest’anno viene inserito un nuovo codice “O” riferito alle prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata;

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Novità modello 770/2009Novità modello 770/2009

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prospetto “SS” dati riassuntivi: occorrerà fornire i dati riassuntivi anche per quanto riguarda la detassazione degli straordinari e degli emolumenti di produttività (ritenute operate e ritenute sospese);

prospetto “ST” ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive: il prospetto, quest’anno è composto da due sezioni: sezione “I Erario” nella quale riportare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, e per assistenza fiscale effettuate, alle imposte sostitutive prelevate, nonché per esporre tutti i versamenti (modello F24 sezione erario) relativi alle citate ritenute e imposte sostitutive; sezione “II Addizionale Regionale” nella quale riportare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all’IRPEF, comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, e i relativi versamenti (modello F24, sezione regioni).Rispetto alla dichiarazione 2008 viene richiesto di indicare anche l’ammontare dell’eventuale versamento in eccesso (punto 4);

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Novità modello 770/2009Novità modello 770/2009

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prospetto “SV” trattenute di addizionali comunali all’IRPEF: nuovo prospetto nel quale indicare i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali e per assistenze fiscali nonché per esporre tutti i relativi versamenti.Le istruzioni precisano che l’esposizione dei dati deve essere effettuata, in forma aggregata nel senso che occorre prendere a riferimento la data di versamento. Pertanto tutte le addizionali versate nella stessa data devono essere riepilogate in un unico rigo ancorché riferibile a diversi comuni;

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Novità modello 770/2009Novità modello 770/2009

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prospetto “SX” riepilogo dei crediti e della compensazioni: è stato rivisto il tracciato nella parte relativa ai dettagli delle compensazioni, in particolare: le quote di competenza dell’erario vanno indicate al SX5; il credito di addizionale comunale 2007 sorto prima dell’entrata in vigore del D.M. 5.10.2007, utilizzato in compensazione nel corso del 2008, per la quale non era prevista la distinta imputazione per singolo comune, va esposto al rigo SX6; le quote di spettanza direttamente ai comuni e alle regioni vanno esposte nei righi da “SX7” a “SX30” avendo cura di compilare la colonna 1 riportando il codice catastale nel caso di addizionale comunale e il codice regione nel caso di addizionale regionale. Nella sezione riepilogo dei crediti sono presenti due nuovi righi per indicare il credito riconosciuto per le famiglie numerose (rigo 39) e il credito riconosciuto per canoni di locazione (rigo 40).

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Novità modello 770/2009Novità modello 770/2009

G.Bonati 10

• Lo spostamento (in via definitiva) del termine al 31 luglio comporta altresì l’aver a disposizione il medesimo termine per accedere al ravvedimento operoso. Strumento che permette di sanare in modo agevolato gli errori nei versamenti. Si ricorda che dal 29-1-2009 la sanzione ridotta in caso di ravvedimento è così fissata (Ris. A.E. n. 43, 17-2-2-2009):

• 2,50% (un dodicesimo del 30%), se la regolarizzazione interviene entro 30 giorni dalla data in cui è commessa la violazione;

• 3,00% (un decimo del 30%), se la regolarizzazione si perfeziona entro il termine per la presentazione della dichiarazione di mod. 770 (quindi entro il 31-7).

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Denuncia mensile: prorogaDenuncia mensile: proroga

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L’art. 42, c. 2, del D.L. 207/2008 (L. 14/2009), ha stabilito che la denuncia mensile all’Agenzia delle Entrate dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli (c.d. EMENS contributivo/fiscale o 770 semplificato mensile), prevista dall’art. 44-bis del D.L 269/2003 (L. 326/2003), dovrà essere rese a decorrere dalle retribuzioni del mese di gennaio 2010 (prima scadenza 28 febbraio 2010).Lo stesso comma aggiunge che la dichiarazione mensile dovrà contenere anche le misure delle retribuzioni e dei versamenti eseguiti.

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Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale

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G.Bonati 13

I commi 7-quinquies e 7-sexies, dell’art. 42, del D.L. 207/2008 (L. 14/2009) hanno modificato alcune date legate ai percorsi dell’assistenza fiscale e stabiliscono che i sostituti d’imposta sono tenuti ad effettuare le trattenute e/o i rimborsi, derivanti dai modelli 730, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, abbandonando così il consolidato principio di cassa (“a partire dal mese di luglio”).

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• La lettera a) del comma 7-quinquies sposta (strutturalmente) i seguenti termini:

• CAF dipendenti: il termine per comunicare telematicamente all’agenzia delle entrate i risultati contabili dei modelli 730 (mod. 730-4) è spostato dal 25-6 al 30-6 (per l’anno 2009 interesserà solo i 730-4 destinati ai sostituti d’imposta residenti fiscalmente in una delle province individuate dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 23-1-2009);

• Il termine per trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni dei mod. 730 elaborati è spostato anch’esso dal 25-6 al 30-6 (termine che vale anche per i professionisti abilitati ad elaborare i mod. 730). Per il solo anno 2009 il termine è ulteriormente differito al 15.7 (comma 7-sexies);

• sostituti d’imposta (assistenza fiscale diretta): il termine per trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730 elaborati direttamente è spostato dal 25-6 al 30-6;

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• La lettera b) del medesimo comma 7-quinquies provvede, invece, a modificare i termini e le modalità delle operazioni di conguaglio (trattenute e/o rimborsi) che devono osservare i sostituti d’imposta.In particolare, il testo dell’art. 19 del D.M. 31.5.1999, n. 164, modificato dalla L. 14/2009, stabilisce che le somme a debito e/o a credito, risultanti dai modd. 730-4 (che i sostituti d’imposta riceveranno dai CAF/professionisti o direttamente dall’Agenzia delle Entrate se residenti in una provincia di cui al Decreto 23.1.2009) sono: • trattenute (se a debito) sulle retribuzioni di competenza del

mese di luglio e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto relative alle stesse retribuzioni. In caso di incapienza della retribuzione si procederà a trattenere la quota residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga successivi (con l’interesse dello 0,40% mensile);

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• Rimborsate (se a credito) mediante una corrispondente riduzione delle trattenute dell’interessato sulla retribuzione di competenza del mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto ovvero, in caso di insufficienti ritenute, il rimborso delle somme residue sarà effettuato nei mesi successivi utilizzando le relative ritenute d’acconto (in ogni caso entro il 31.12).

 • Il nuovo testo normativo ha quindi abbandonato, al fine di

individuare la prima retribuzione utile per i conguagli, il principio di cassa (il testo precedente prevedeva che la trattenuta o il rimborso doveva essere effettuato “sulla retribuzione del mese di luglio”).

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• Il cambiamento, si ritiene sia stato adottato (inevitabilmente) per il fatto che i sostituti d’imposta, per effetto dello spostamento al 30.6 del termine di presentazione da parte dei CAF all’Agenzia delle Entrate dei risultati contabili dei 730 elaborati (per il 2009, si ricorda solo quelli riservati ai sostituti d’imposta con domicilio fiscale in una provincia di cui al decreto 23.1.2009), potrebbero ricevere i dati per i conguagli in busta paga entro il 10.7 (l’Agenzia delle entrate ha tempo 10 giorni per trasmettere ai sostituti d’imposta i 730-4 ricevuti dai CAF).

• Conseguentemente, da quest’anno, le operazioni di conguaglio derivanti dall’assistenza fiscale si effettueranno (con decorrenza delle operazioni) sulla retribuzione di competenza del mese di luglio, retribuzione che potrebbe essere effettivamente pagata nei primi giorni di Agosto.

• Nessuna modifica è invece intervenuta per la trattenuta della seconda o unica rata di acconto, che continuerà ad essere effettuata con la retribuzione “corrisposta” nel mese di novembre (quindi, in tale caso, vale ancora il principio di cassa).

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Il nuovo calendario dell’assistenza fiscale

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• In ogni caso, risulterà opportuno che l’Agenzia delle Entrate fornisca nuove istruzioni operative soprattutto sulla rateazione che potrebbe quindi ridursi a 4 rate (anziché 5) se si mantiene il termine ultimo per il versamento delle imposte il 16.12.

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TERMINI ADEMPIMENTI30 aprile Consegna al datore di lavoro che presta assistenza fiscale diretta:

a) il mod. 730 b) il mod. 730 -1 (destinazione dell'8 e del 5 per mille). N. B. - Non deve essere esibita al sostituto d'imposta alcuna documentazione

31 maggio Consegna al CAF o a un professionista abilitato scelto autonomamente (indifferentemente dal fatto che il sostituto presti assistenza diretta) :a) il mod. 730b) il mod. 730-1 (destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille) N. B. - Il contribuente deve esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità di dati esposti nel mod. 730

30 settembre Comunica al datore di lavoro (sostituto d'imposta) l' eventuale riduzione dell'ammontare della seconda o unica rata IRPEF, ovvero comunica di non effettuare il versamento.

25 ottobre Consegna l'eventuale dichiarazione integrativa, rivolgendosi a un CAF o a un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata in precedenza dal sostituto, qualora dal mod. 730 originario siano riscontrati errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta ovvero la cui correzione determini a favore del contribuente un rimborso o un minor debito

1. Gli adempimenti dell'assistito.

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1. Gli adempimenti dei Caf e dei professionisti abilitati.

TERMINI ADEMPIMENTI31 maggio Riceve dall'assistito il mod. 730, il modd. 730-1 rilascia ricevuta mod. 730-2

(costituisce per il lavoratore prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione), anche della documentazione esibita (i documenti devono essere riportati in forma analitica se la conservazione non è affidata al CAF o al professionista abilitato; è ammessa invece l'indicazione sintetica se gli stessi sono conservati dal CAF o al professionista abilitato).

15 giugno - Consegna al contribuente assistito copia del mod. 730 elaborato e il prospetto di liquidazione 730-3.

30. giugno 1. CAF: comunica, per le imprese con domicilio fiscale nelle province indicate

nel provvedimento dell’A.E del 23.1.2009, all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, il risultato finale delle dichiarazioni;

comunica si sostituti d’imposta esclusi dal predetto elenco il risultato contabile delle dichiarazioni

1. Professionista abilitato Comunica ai sostituti d’imposta esclusi dal predetto elenco il risultato

contabile delle dichiarazioni.

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1. Gli adempimenti dei Caf e dei professionisti abilitati.

30 giugno(per l’anno 2009

15.7)

Trasmette all'Amministrazione finanziaria, in via telematica, le dichiarazioni elaborate.

25 ottobre Riceve dal contribuente eventuale dichiarazione integrativa che determina a favore dello stesso un rimborso o un minor debito (730 integrativo).Il CAF o il professionista abilitato rilascia ricevuta su mod. 730-2.

10 novembre 1. CAF comunica, per le imprese con domicilio fiscale nelle province indicate nel

provvedimento dell’A.E. del 23.1.2009, all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, il risultato contabile delle dichiarazioni integrative;

comunica ai sostituti d’imposta esclusi dal predetto elenco il risultato contabile delle dichiarazioni integrative

1. Professionista abilitato comunica a i sostituti d’imposta esclusi dal predetto elenco il risultato

contabile delle dichiarazioni integrative1. CAF e professionista abilitato Trasmette all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni integrative

elaborate, in via telematica; Consegna al contribuente assistito copia del mod. 730 integrativo elaborato

e il relativo prospetto di liquidazione (mod. 730-3 integrativo)

TERMINI ADEMPIMENTI

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Il nuovo calendario dell’assistenza fiscaleIl nuovo calendario dell’assistenza fiscale

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1. Gli adempimenti dei Caf e dei professionisti abilitati.

TERMINI ADEMPIMENTI31 dicembre del secondo anno

successivo a quello di presentazione della

dichiarazione

Conserva copia delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione.

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1. Gli adempimenti del sostituto d’imposta

TERMINI ADEMPIMENTI28 febbraio Rilascia a tutti i lavoratori la certificazione annuale

Mod. CUD (art. 4 del DPR n. 322 del 1998)30 aprile Rilascia ricevuta (mod. 730-2) di avvenuta consegna

dei modd. 730 e 730-1 (in caso di assistenza diretta).

31 maggio Effettua i conteggi delle imposte e rilascia al lavoratore copia del mod. 730 elaborato e il prospetto di liquidazione mod. 730-3 (in caso di assistenza diretta). Se il contribuente riscontra degli errori, può tempestivamente comunicarli al sostituto che provvederà ad rielaborare un nuovo modello 730-3 prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio (mese di luglio).

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1. Gli adempimenti del sostituto d’imposta

TERMINI ADEMPIMENTI30 giugno Sostituti d’imposta con domicilio fiscale fuori dalle province

indicate nel provvedimento dell’A.E 23.1.2009 e non inclusi nell’apposito elenco: ricevono dal CAF o da un professionista abilitato i risultati delle dichiarazioni, mod. 730-4.

30 giugno Trasmette all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione (i modd. 730-1 devono essere consegnati secondo le modalità fissate dall'Agenzia delle entrate).

Entro 10 giorni dalla consegna

dei risultati finali da parte dei CAF

all’Agenzia delle entrate (quindi non oltre il 10 luglio)

Sostituti d’imposta con domicilio fiscale nelle province indicate nel provvedimento dell’A.E. del 23.1.2008 e contenute nell’apposito elenco. L’Agenzia delle Entrate rende disponibili i dati per i conguagli – mod. 730-4 – anche attraverso u intermediario abilitato indicato dal sostituto d’imposta.

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1. Gli adempimenti del sostituto d’imposta

TERMINI ADEMPIMENTIRetribuzione di competenza del mese di luglio

(per l’anno 2009, 15.7)

Effettua i conguagli (trattenuta o rimborso) dell'IRPEF (saldo e primo acconto) delle addizionali all'IRPEF e dell'anticipo imposte sui redditi a tassazione separata attraverso la busta paga. Mesi successivi in caso di incapienza della retribuzione (è dovuto l' interesse mensile dello 0,4% a carico del lavoratore) e di imposte insufficienti per il rimborso (comunque non oltre dicembre)

mese di novembre

Trattiene dalla busta paga la seconda o unica rata di acconto IRPEF.Mese successivo: con interessi dello 0,40% mensile a carico del lavoratore, in caso di incapienza della retribuzione

10 novembre Sostituti d’imposta con domicilio fiscale fuori dalle province indicate nel provvedimento dell’A.E. del 23.1.2009: ricevono dal CAF o da un professionista abilitato i risultati delle dichiarazioni integrative (mod. 730-4 integrativo)

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Il nuovo calendario dell’assistenza fiscaleIl nuovo calendario dell’assistenza fiscale

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1. Gli adempimenti del sostituto d’imposta

TERMINI ADEMPIMENTIEntro 10 giorni dalla consegna dei risultati

finali delle dichiarazioni integrative da parte dei CAF all’Agenzia delle

entrate (quindi non oltre il 20 novembre)

Sostituti d’imposta con domicilio fiscale nelle province indicate nel provvedimento A.E del 23.1.2009: l’Agenzia delle entrate rende disponibili i dati per i conguagli – mod. 730-4 integrativo – anche attraverso un intermediario abilitato indicato dal sostituto d’imposta.

Mese di dicembre Rimborsa al contribuente le somme risultate a credito dalla dichiarazione integrativa.

31 dicembre del secondo anno

successivo a quello di presentazione della

dichiarazione

Conserva copia dei modd. 730 elaborati e dei relativi prospetti di liquidazione.

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Assistenza fiscale e modalità di conguaglio

• Il DM 164, 31.5.1999 – art. 16, e successive modificazioni, prevede che il CAF comunichi i risultati dell’assistenza fiscale (mod. 730-4) non più direttamente al sostituto d’imposta ma all’Agenzia delle Entrate la quale provvederà successivamente (previa controllo dei citati risultati) ad inviarli telematicamente al sostituto d’imposta (o all’intermediario abilitato).

• I sostituti d’imposta coinvolti nel 2009, al fine di un avvio graduale della procedura, sono quelli con domicilio fiscale in una delle province individuate con provvedimento dell’agenzia delle entrate del 23.1.2009.

• I sostituti d’imposta interessati sono tenuti a comunicare all’agenzia delle entrate (per via telematica, utilizzando l’apposita procedura) , entro il 31.3.2009, a chi, l’agenzia dell’entrate stessa, deve inviare i modello 730-4 (vale a dire se direttamente al sostituto ovvero all’intermediario indicato dal sostituto)

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Assistenza fiscale e modalità di conguaglio

Le province individuate dall’Agenzia delle entrate per l’anno 2009 sono

• Agrigento, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cosenza, Cremona, Crotone, Enna, Gorizia, Imperia, Isernia, L’Aquila, Lecco, Livorno, Lodi, macerata, Matera, Oristano, Perugia, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni, Trento, Verbania, Verona, e Viterbo.

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La gestione delle detrazioni d’imposta

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Detrazioni: la richiesta del lavoratoreDetrazioni: la richiesta del lavoratore

• La legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) ha modificato l’art. 23 del DPR 600/1973 per quanto riguarda le modalità di richiesta delle detrazioni da parte del lavoratore al proprio datore di lavoro sostituto d’imposta, in particolare:– le detrazioni sono riconosciute se il lavoratore dichiara di

avervi diritto, indichi le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare le eventuali variazioni;

– la dichiarazione deve essere resa annualmente;– la dichiarazione deve contenere anche il codice fiscale dei

soggetti per i quali viene richiesta la detrazione.

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Detrazioni: la richiesta del lavoratoreDetrazioni: la richiesta del lavoratore

Agenzia delle entrate, circolare 15 del 5 marzo 2008• L’agenzia delle entrate, con la circolare in oggetto, ha precisato

che:– le detrazioni per lavoro dipendente (art. 13 del TUIR), il sostituto

d’imposta le può riconoscere (sulla base del reddito corrisposto) anche in assenza di specifica richiesta da parte del lavoratore;

– le detrazioni per familiari a carico (art. 12 del TUIR), il sostituto d’imposta le deve riconoscere solo su richiesta annuale del lavoratore. Per tale fine il datore di lavoro dovrà richiedere al lavoratore di presentare detta richiesta entro un termine stabilito, in relazione alle proprie esigenze organizzative, trascorso i quale dovrà provvedere alla sospensione dell’erogazione delle stesse detrazioni e al recupero delle somme nel frattempo riconosciute.

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Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi

• La legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) ha stabilito che in presenza di almeno 4 figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione nella misura di € 1.200 (vale a dire un importo aggiuntivo rispetto alla maggiorazione di € 200 per ogni figlio, spettante ai nuclei familiari con almeno 4 figli, introdotto dalla precedente legge finanziaria).

• La maggiorazione non spetta per ciascun figlio ma va intesa come bonus unitario aggiuntivo che spetta ai richiedenti sia che abbiano 4 figli a carico sia che abbiano più di 4 figli a carico

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Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi

• Detta detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

• In caso di separazione o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo nella misura del 100%.

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Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi

• La maggiorazione va riconosciuta per intero, non è previsto alcun ragguaglio al periodo dell’anno

Esempio– Richiedente con coniuge e 3 figli a carico;– Nel mese di settembre 2009 nasce il 4 figlio;– Il soggetto interessato acquisisce il diritto alla maggiorazione, che quindi

spetterà per l’intero valore di € 1.200

• La maggiorazione si somma a quelle ordinarie previste per i carichi di famiglia;

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Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi

• La maggiorazione va riconosciuta a prescindere dal livello di reddito del richiedente, ma può essere fruita soltanto se risultano applicabili le ordinarie detrazioni.

Ciò significa che se le ordinarie detrazioni si perdono per superamento dei limiti di reddito, anche la maggiorazione di € 1.200 viene meno.

• Per il riconoscimento della nuova detrazione aggiuntiva, vale l’ordinaria condizione che prevede che i figli non devono possedere un reddito complessivo superiore a € 2.840,51.

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Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi

• Il provvedimento stabilisce altresì che qualora la detrazione aggiuntiva, in commento, sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia ordinarie e delle altre detrazioni (artt. 13, 15 e 16 del TUIR), al lavoratore interessato viene riconosciuto un credito di ammontare pari alla detrazione non utilizzata.

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Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi

Utilizzo del credito

• In attuazione della predetta norma, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha fornito, con il decreto 31 gennaio 2008 (G.U. 52/2008), le istruzioni operative per riconoscere, al contribuente il rimborso della parte di detrazione non usufruita per incapienza di imposte personali.

• Detto credito, per i soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR) e assimilati al lavoro dipendente (art. 50 del TUIR), deve essere riconosciuto direttamente dal sostituto d’imposta, sempre che il lavoratore abbia presentato allo stesso sostituto la dichiarazione di richiesta delle detrazioni (di cui all’art. 23, comma 2, lettera a), del DPR 600/1973) dalla quale risulti l’assenza di ulteriori redditi rispetto a quelli corrisposti dal sostituto e a quelli derivanti dall’abitazione principale e delle relative pertinenze.

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Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi

• Dal citato decreto ministeriale si evince che la detrazione di € 1.200 deve essere corrisposta rapportandola al periodo di paga (per esempio € 100/mese), in quanto viene stabilito che l’eventuale credito di detrazione non utilizzata per in capienza di ritenute personali deve essere corrisposto all’avente diritto direttamente dal sostituto d’imposta, in ciascun periodo di paga, utilizzando l’ammontare complessivo delle ritenute (da sostituto d’imposta) disponibile nel periodo di paga interessato. Nel caso risultasse ulteriormente incapiente si provvederà al rimborso utilizzando le ritenute dei mesi successivi. Resta in ogni caso fermo il riconoscimento dell’intera detrazione in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, rideterminando, altresì, l’esatto ammontare dell’eventuale credito, da rimborsare, rispetto a quanto già effettuato durate i singoli periodi di paga, utilizzando, si ritiene, le ritenute a disposizione nello stesso mese di conguaglio ovvero quelle dei mesi successivi.

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Detrazioni per canoni di locazione

• Il D.M. del Ministero dell’economia e delle finanze, datato 11 febbraio 2008 (G.U. n. 52/2008), ha invece regolamentato l’attribuzione delle detrazioni d’imposta per canoni di locazione, dal 2008, di cui all’art. 16 commi 01 e 1 (locazioni per abitazioni principali), 1-bis (dipendenti che trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro) e 1-ter (giovani tra i 20 e i 30 anni che stipulano contratti di locazione), del TUIR (detrazioni non cumulabili tra loro, quindi il contribuente può scegliere quella più favorevole), in sede di determinazione di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR) e assimilati (art. 50 del TUIR).

• Dette detrazioni, nei limiti e alle condizioni richieste dal citato art. 16 del TUIR, precisa il decreto, sono riconosciute, previa richiesta del soggetto avente diritto, dai sostituti d’imposta in sede di conguaglio di fine anno (si ritiene anche in sede di conguaglio di fine rapporto).

• In sede di conguaglio, il sostituto, provvederà altresì a riconoscere l’ammontare della detrazione eventualmente non usufruita per incapienza di ritenute personali (comma 1-sexies dell’art. 16 del TUIR).

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Detrazioni per canoni di locazione

• Il lavoratore dovrà certificare gli estremi di registrazione del contratto di locazione, i requisiti richiesti dall’art. 16, il numero dei mesi per i quali l’immobile è stato adibito ad abitazione principale e che vi è assenza di redditi diversi da quelli percepiti dal sostituto d’imposta.

• Il rimborso del predetto credito verrà quindi effettuato, dal sostituto d’imposta, utilizzando le ritenute disponibili nel periodo di paga interessato dal conguaglio. Qualora dette ritenute fossero insufficienti, l’ammontare non rimborsato dovrà essere attestato nella certificazione CUD. Il lavoratore potrà recuperare il credito residuo in sede di dichiarazione dei redditi.

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Detrazioni: durante i singoli periodi d’impostaImposta lorda

(-) menoDetrazioni per lavoro dipendente (art. 13 TUIR - relative al periodo di paga)

(-) menoDetrazioni per carichi di famiglia ordinarie (art. 12 TUIR - rapportate al periodo di paga)

(=) ugualeImposta netta

(“zero” se le detrazioni sono superiori all’imposta lorda, salvo conguaglio a fine anno)(-) meno

Maggiorazione per 4 e più figli (art. 12 TUIR - rapportata al periodo di paga)(=) uguale

Imposta nettaSe il valore è negativo il dipendente matura

un credito di detrazione di pari importo che il sostituto d’impostadeve riconoscere utilizzando le ritenute complessive disponibili nello

stesso periodo di paga, ovvero in caso di incapienza nei periodi di paga successivi (salvo conguaglio a fine anno)

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Detrazioni: in sede di conguaglioImposta lorda

(-) menoDetrazioni per lavoro dipendente

(-) menoDetrazioni per carichi di famiglia ordinarie

(-) menoDetrazioni per oneri

(=) ugualeImposta netta

(“zero” se le detrazioni sono superiori all’imposta lorda)(-) meno

Detrazioni per locazioni (art. 16 TUIR, su richiesta del lavoratore)(=) uguale

Imposta netta Se il valore è negativo il dipendente matura un credito di detrazione che rimborsa il

sostituto d’imposta utilizzando, fino a capienza, le ritenute complessive disponibili nel periodo di paga nel quale sono effettuate le operazioni di conguaglio

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Detrazioni: maggiorazione per nuclei numerosi

Imposta netta Se il valore è negativo il dipendente matura un credito di detrazione che rimborsa il

sostituto d’imposta utilizzando, fino a capienza, le ritenute complessive disponibili nel periodo di paga nel quale sono effettuate le operazioni di conguaglio

(-) menoMaggiorazione per 4 e più figli

(=) ugualeImposta netta

Se il valore è negativo il dipendente matura un credito di detrazione di pari importo che il sostituto d’imposta deve riconoscere (meno quanto eventualmente già restituito durante i singoli periodi di paga) utilizzando le ritenute complessive

disponibile nello stesso periodo di paga del conguaglio

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Detrazioni d’imposta ai non residentiDetrazioni d’imposta ai non residenti

• Il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto del 2 agosto 2007, n. 149, ha approvato il regolamento concernente le modalità per l’assegnazione delle detrazioni ai soggetti non residenti, in attuazione della legge finanziaria 2007 (art. 1, c. 1324, L. 296/2006).

Chi è il residente fiscalmente in Italia

L’art. 2, c. 2, del TUIR, precisa che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta (183/184 giorni) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile.

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Detrazioni d’imposta ai non residentiDetrazioni d’imposta ai non residenti

• L’art. 1, cc. 6 e 1324, della L. 296/2006, in materia di detrazioni d’imposta per carichi di famiglia di soggetti non residenti, ha stabilito che:– in via generale, dette detrazioni non competono (art. 24, c. 3,

DPR 917/1986);– in via eccezionale, dette detrazioni, per gli anni 2007, 2008 e

2009, competono a condizione che i soggetti non residenti dimostrino (con idonea documentazione da individuare con apposito decreto) di non godere di analogo beneficio nel paese estero di residenza e che le persone a carico non possiedano un reddito complessivo superiore a € 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti fuori dall’Italia).

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Detrazioni d’imposta ai non residentiDetrazioni d’imposta ai non residenti

La documentazione da produrrea) soggetti residenti in ambito U.E. (paesi comunitari)

e S.E.E. (paesi dello spazio economico europeo, per l’argomento in esame la Norvegia):– attestazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà (autocertificazione a norma dell’art. 47 del DPR 445/2000, sottoscritta e presentata, art. 38 del medesimo DPR, unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore) contenente:

– il grado di parentela del familiare a carico e il mese nel quale si sono verificate e/o sono cessate le condizioni richieste per il diritto alla detrazione;

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Detrazioni d’imposta ai non residentiDetrazioni d’imposta ai non residenti

La documentazione da produrrea) soggetti residenti in ambito U.E. (paesi comunitari)

e S.E.E. (paesi dello spazio economico europeo):– che il familiare possiede un reddito complessivo (al lordo

degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti fuori dall’Italia) non superiore a € 2.840,51 (riferito al periodo d’imposta interessato alla richiesta delle detrazioni);

– che il richiedente non goda di analogo beneficio nel paese estero di residenza.

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Detrazioni d’imposta ai non residentiDetrazioni d’imposta ai non residenti

CLASSIFICAZIONE PAESI EUROPEI

Paesi dell’Unione Europea

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, dall’1.5.2004: Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria, Cipro e Malta, Romania e Bulgaria

Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo

Islanda, Liechtenstein e Norvegia (ai fini che interessano si prende a riferimento solo la Norvegia)

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Detrazioni d’imposta ai non residentiDetrazioni d’imposta ai non residenti

La documentazione da produrreb) soggetti residenti negli altri stati esteri:

– l’attestazione di cui al punto a) è effettuata mediante:– documentazione originale prodotta dall’autorità consolare

del paese di origine (presente sul territorio nazionale), con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

– documentazione con apposizione dell’Apostille (solo soggetti provenienti dai paesi della convenzione dell’Aja del 5.10.1961 – vedere apposito spazio);

– documentazione validamente formata nel paese di origine, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all’originale, dal Consolato Italiano, nel Paese di origine.

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Detrazioni d’imposta ai non residentiDetrazioni d’imposta ai non residenti

Che cos’è un Apostille?• Un'Apostille è un timbro speciale apposto da

un'autorità che certifica che un documento è una copia conforme dell'originale. Le Apostille sono disponibili nei paesi firmatari della Convenzione dell'Aja riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, meglio nota come Convenzione dell'Aja. Tale convenzione, firmata nel 1961, sostituisce la lunga e laboriosa procedura della certificazione a catena in vigore fino ad allora, secondo la quale ci si doveva recare presso quattro autorità diverse per far certificare un documento (tratto dal sito http://switzerland.isyours.com).

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Detrazioni d’imposta ai non residentiDetrazioni d’imposta ai non residenti

I sostituti d’imposta

Per i soggetti non residenti che intendono ottenere le detrazioni per carichi di famiglia, per il tramite del sostituto d’imposta, l’attestazione di cui si è detto nelle precedenti slide (autocertificazione, soggetti di cui alla lettera a) o specifica documentazione, soggetti di cui alla lettera b)) dovrà far parte integrale della dichiarazione di richiesta delle detrazioni di cui all’art. 23 del DPR 600/1973.

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Detrazioni d’imposta extracomnitariDetrazioni d’imposta extracomnitari

Contribuenti extracomunitari • La medesima legge finanziaria, al comma 1325, prevede

invece una specifica regolamentazione per i soggetti extracomunitari che richiedono le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, sia attraverso il sostituto d’imposta sia con la dichiarazione dei redditi.

• Detta disposizione sembrava essere collegata al precedente comma 1324 e quindi per i soli non residenti (“…. che richiedono, …..le detrazioni di cui al comma 1324”). L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 15/2007, punto 5, ha interpretato la predetta disposizione come una norma di carattere autonomo, sostituendo l’affermazione legislativa “le detrazioni di cui al comma 1324”, con l’affermazione “le detrazioni di cui all’art. 12 del TUIR”.

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Detrazioni d’imposta extracomunitariDetrazioni d’imposta extracomunitari

Contribuenti extracomunitari • secondo l’Agenzia delle Entrate, i lavoratori extracomunitari per

ottenere le detrazioni d’imposta per i carichi di famiglia devono presentare la seguente documentazione attestante lo status di familiare a carico (trattasi della stessa documentazione fissata per i non residenti dal DM 149/2007 in commento):

– documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del paese di origine (sul territorio nazionale), con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

– documentazione con apposizione dell’Apostille (solo soggetti provenienti dai paesi della convenzione dell’Aja del 5.10.1961);

– documentazione validamente formata nel paese di origine, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all’originale, dal Consolato Italiano, nel paese di origine.

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Detrazioni d’imposta extracomunitariDetrazioni d’imposta extracomunitari

Contribuenti extracomunitari • La richiesta delle detrazioni per gli anni successivi a quello

di prima presentazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione che confermi il perdurare della situazione precedentemente certificata. In caso contrario la certificazione dovrà essere aggiornata.

• La medesima circolare aggiunge, anche se non previsto dall’attuale previsione legislativa, che se i figli degli extracomunitari sono residenti in Italia, per ottenere le detrazioni è sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dal comune dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.

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Detrazioni d’imposta ai non residenti e agli Detrazioni d’imposta ai non residenti e agli extracomunitariextracomunitari

Le detrazioni per lavoro dipendente

• Le detrazioni riservate ai redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 13 del TUIR, sono applicabili anche ai soggetti non residenti (Art. 24 del TUIR – Circ. A.E. 1572007).

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Il bonus straordinario e gli adempimenti del sostituto

d’imposta

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Bonus straordinario

• L’art. 1, del decreto 185/2008 (L. 2/2009), ha istituito, per il solo anno 2009, un bonus straordinario da erogare ai nuclei familiari a basso reddito (soggetti residenti in Italia fiscalmente, con riferimento al richiedente, e quindi anche stranieri con lo status di residente – per gli extracomunitari il carico familiare deve essere attestato con la medesima documentazione prevista per le detrazioni), coinvolgendo i sostituti d’imposta.

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Bonus straordinario

• Destinatari – I destinatari del beneficio sono i soggetti componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nel 2008, esclusivamente i seguenti redditi: – di lavoro dipendente;– di pensione;– assimilati a quelli di lavoro dipendente, quali: i

compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative; i redditi derivanti da collaborazioni coordinate;

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Bonus straordinario

– remunerazione dei sacerdoti;

– i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

– assegni periodi al coniuge lettera i), art. 50, TUIR);

– di attività commerciale occasionale (art. 67, c. 1, lettera i), TUIR) e di lavoro autonomo occasionale (art. 67, c. 1, lettera l), TUIR), qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico (il possesso di tali redditi da parte del richiedente determina, secondo l’agenzia delle entrate, l’esclusione dal bonus);

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Bonus straordinario

– redditi fondiari, esclusivamente in coacervo con i predetti redditi (le istruzioni allegate al modello di domanda: “solo se considerati cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente e/o di pensione) per un ammontare non superiore a 2.500 euro (con riferimento all’intero nucleo).

Le istruzioni precisano altresì che i redditi di lavoro dipendente sono rilevabili dai puniti 1 e/o 2 della certificazione CUD, aumentato del reddito derivante dal possesso di terreni e fabbricati compresa la rendita dall’abitazione principale e delle relative pertinenze.

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Bonus straordinario

• Composizione del nucleo – Il nucleo familiare a composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche non a carico) e dai figli e gli altri familiari a carico di cui all’art. 12 del TUIR.

• Non è previsto il ragguaglio ai mesi in cui sussiste la condizione di persona a carico

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Bonus straordinario• Composizione del nucleo – I coniugi separati o divorziati e i genitori

non coniugati possono costituire ciascun un autonomo nucleo familiare insieme ai figli.

• L’Agenzia delle Entrate precisa però che ogni soggetto può far parte di un solo nucleo familiare, per esempio, nei casi di genitori separati o divorziati o non coniugati, i figli possono partecipare esclusivamente al nucleo del soggetto di cui sono a carico.

• Nel caso in cui invece i figli sono a carico di entrambi i genitori, questi ultimi possono liberamente scegliere come costituire il nucleo o i nuclei familiari (il figlio o i figli che compaiono nel nucleo familiare di un genitore non possono comparire anche nel nucleo dell’altro genitore).

• Detta modalità di comportamento va osservata anche per gli altri familiari a carico.

• Se un soggetto compare nel nucleo familiare di un soggetto richiedente, non può essere a sua volta richiedente autonomo del bonus.

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Bonus straordinario

• Parametri per l’attribuzione del Beneficio - L’ammontare del beneficio attribuibile al richiedente è individuato in funzione del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare (al lordo degli oneri deducibili).

Il reddito complessivo del nucleo familiare è formato dalla somma del reddito complessivo di ciascun componente il nucleo stesso.

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Bonus straordinario

• Parametri per l’attribuzione del Beneficio - Il legislatore, nel definire le condizioni familiari e reddituali per l’accesso al beneficio, individua due anni di riferimento, periodo d’imposta 2007 e periodo d’imposta 2008. La scelta dell’anno di riferimento (sia per quanto riguarda il nucleo familiare sia per quanto riguarda il reddito complessivo) sia a scelta del richiedente in funzione della convenienza. Va però rilevato che la scelta dell’anno 2008 fa slittare la corresponsione del bonus da febbraio/marzo ad aprile (ovvero da marzo a maggio se a corrispondere l’importo è l’ente previdenziale)

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Bonus straordinario: ammontareComponenti il nucleo familiare Limite del

reddito familiareAmmontare del bonus

soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare (*)

€ 15.000,00 € 200,00

Due € 17.000,00 € 300,00Tre € 17.000,00 € 450,00Quattro € 20.000,00 € 500,00Cinque € 20.000,00 € 600,00Oltre cinque € 22.000,00 € 1.000,00In presenza di portatore di handicap (a carico secondo l’art. 12, c. 1 del TUIR), vale a dire che la fattispecie è applicabile in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altre persone a carico portatori di handicap, quindi non solo in presenza di figli portatori di handicap, come precisato nelle istruzioni per la compilazione dell’istanza (L’A.E. ha modificato – provv. 13.2.2009 – sia l’istanza che le istruzioni)

€ 35.000,00 € 1.000,00

(*) Il bonus è erogabile a condizione che nel concorso dei redditi del medesimo posseduto figuri in ogni caso un reddito di pensione (significa che il richiedente può essere beneficiario anche se il suo reddito non risulta composto esclusivamente da pensione (gli altri redditi utilizzabili sono comunque quelli elencati nel paragrafo “La condizione della tipologia reddituale”)

Il bonus spetta a un solo componente il nucleo familiare (richiedente) e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, ivi inclusa la carta acquisiti di cui all’art. 81, del D.L. 112/2008, L. 133/2008.

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Bonus straordinario

• La domanda - I soggetti richiedenti, aventi diritto, che hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato o siano titolari di uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ovvero titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, potranno ricevere il bonus, producendo apposita richiesta, direttamente dal proprio sostituto d'imposta presso il quale prestano o rendono l'attività lavorativa ovvero dal sostituto d’imposta che eroga il compenso.

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Bonus straordinario

• La domanda - Gli interessati sono tenuti a presentare la richiesta entro il 28 Febbraio 2009 (legge 2/2009 di conversione, il termine originario era 31.1.2009), dati, con riferimento al periodo d’imposta 2007, ovvero entro il 31 marzo 2009, dati, con riferimento al periodo d’imposta 2008, utilizzando l'apposito modello (con annesse istruzioni per la compilazione) predisposto dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 5.12.2008. La richiesta può essere presentata anche tramite soggetti intermediari (soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni – art. 3, c. 3, DPR 322/1998), ai quali non spetta alcun compenso.

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Bonus straordinarioAdempimento Dati con riferimento

periodo d’imposta 2007Dati con riferimento

periodo d’imposta 2008

Termine presentazione istanze (anche tramite soggetti intermediari abilitati ai quali non spetta alcun compenso)

28.2.2009 31.3.2009

Pagamento del bonus:-sostituti d’imposta datori di lavoro;-enti pensionistici

Entro il mese di marzo 2009(*)

Entro il mese di marzo 2009

Mese di aprile 2009Mese di maggio 2009

Monte ritenute e contributi disponibili per coprire il bonus

Si ritiene quelli dei Mesi di febbraio e marzo 2009 (**)

Mese di Aprile 2009 (*)

(*) L’A.E. circ. 2/2009 ha precisato che lo spostamento al 28.2 del termine di presentazione dell’istanza, si debba ritenere differito di un mese (dal 28.2 al 31.3) anche il termine ultimo per l’erogazione del bonus (L’A.E. ha modificato – provv. 13.2.2009 – le istruzioni allegate al modello di richiesta)(**) Riferite esclusivamente al 2009

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Bonus straordinarioAdempimento Dati con riferimento

periodo d’imposta 2007Dati con riferimento periodo

d’imposta 2008Trasmissione delle richieste all’Agenzia delle entrate (anche tramite intermediari abilitati), fornendo comunicazione dell’importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione

30.4.2009 30.6.2009

Beneficio non erogato dal sostituto d’imposta

Richiesta telematica diretta da parte del richiedente all’Agenzia delle entrate entro il 31.3.2009, il termine è spostato (provv. A.E. 13.2.2009) al 30.4.2009 (anche tramite intermediari abilitati ai quali non spetta alcun compenso)

- Richiesta tramite dichiarazione dei redditi (mod. 730/2009 – Unico/2009);

- Richiesta telematica diretta da parte del richiedente all’Agenzia delle entrate entro il 30.6.2009 (anche tramite intermediari abilitati ai quali non spetta alcun compenso).

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Bonus straordinario• Considerazioni - per effetto dello spostamento del termine di

pagamento al 31-3-2009, la verifica della disponibilità del monte ritenute e contributi disponibili, per poter soddisfare le richieste presentate, deve essere parimenti riferita ai mesi di febbraio e marzo, e non sicuramente a tutto l’anno 2009. Il passaggio della circolare “riferiti all’anno 2009” deve intendersi nel senso che non possono essere utilizzate ritenute relative al 2008 (come per esempio le ritenute derivanti dai conguagli fiscali di fine anno 2008 eseguiti nei mesi di gennaio e febbraio 2009). Detta interpretazione trova riscontro analizzando il successivo adempimento riservato ai sostituti d’imposta, vale a dire quello della trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni ricevute, che deve avvenire entro il 30 aprile 2009, comunicando anche l’importo pagato (Ciò significa che il pagamento non può avvenire nei mesi successivi);

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Bonus straordinario• Considerazioni - Le somme pagate ai richiedenti aventi

diritto possono essere recuperate dal sostituto d’imposta, secondo quanto disposto dal D.L. 185/2008, attraverso il mod. F24 a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione del bonus (Codice tributo 1664). Risulterebbero quindi possibili i seguenti comportamenti (la circ. 2/2009 dell’AE non entra nel dettaglio di tale argomento):– Gli Importi pagati tra il 1° e 15/2, potrebbero essere

recuperati con il mod. F24 in scadenza il 16/2;– Gli importi pagati tra il 16/2 e 15/3, potrebbero essere

recuperati con il mod. F24 in scadenza il 16-3;– Gli importi pagati tra il 16 e il 31/3, potrebbero essere

recuperati con il mod. F24 in scadenza il 16-4.

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Bonus straordinario• Il codice tributo

• 1664: recupero da parte del sostituto d’imposta delle somme erogate a titolo di bonus straordinario 2009 alle famiglie, di cui all’art. 1, D.L. 185/2008.

• Il codice tributo va esposto nella sezione erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati.

• Nella colonna “rateazione/Regione/Prov/mese rif” deve essere indicato il mese in cui è stato erogato il bonus e l’anno di riferimento.

• La compensazione effettuata utilizzando il predetto codice tributo non concorre al limite di cui all’art. 25 del D.Lgs 241/1997.

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Bonus straordinario

• Pagamento diretto dell’Agenzia delle entrate – Nei casi in cui il soggetto avente diritto abbia presentato richiesta direttamente all’agenzia delle entrate, quest’ultima provvederà a erogare quanto dovuto con la procedura prevista dal decreto del direttore del dipartimento delle entrate 29.12.2000 (G.U. 42/2001)

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Bonus straordinario

• Bonus indebito – Il comma 19 dell’art. 1, del decreto in esame stabilisce altresì che i soggetti che abbiano percepito il bonus senza averne diritto (totalmente o parzialmente) sono tenuti a restituirlo entro il termine della presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo all’erogazione del bonus. I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi provvederanno alla restituzione, nel medesimo termine di cui sopra, attraverso il modello F24. In tali situazioni i sostituti d’imposta non sono coinvolti.

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Bonus straordinario

• La modulistica approvata dall’Agenzia delle entrate - L’agenzia delle entrate, con provvedimento del 5 dicembre 2008,modificato dal provvedimento 13.2.2009, pubblicati, a norma dell’art. 1, c. 361, della L. 244/2007, su proprio sito internet, ha approvato i modelli, e le relative istruzioni per la compilazione, che i contribuenti aventi diritto devono utilizzare per richiedere il bonus straordinario, in particolare sono stati approvati due modelli:

– Uno da utilizzare per richiedere l’erogazione del bonus al proprio sostituto d’imposta;

– Uno da utilizzare per richiedere il bonus direttamente all’Agenzia delle entrate.

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Bonus straordinario

• Conservazione delle richieste – I sostituti d’imposta e gli intermediari abilitati sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni contenute nelle richieste del bonus presentate dai soggetti aventi diritto, da esibire, si richiesta, all’Amministrazione finanziaria.

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La detassazione degli straordinari

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Detassazione 2009 emolumenti di produttività• L’art. 5 del D.L. 185 del 29.11.2008 (L. 2/2009), ha disposto la proroga a

tutto il 2009 della parziale detassazione (applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% al posto di IRPEF e addizionali) dei soli emolumenti legati alla produttività, innovazione ed efficienza organizzativa nonché quelli di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa, emolumenti individuati dall’art. 2, c. 1, lettera c) del D.L. 93/2008 (L. 126/2008). La proroga non ha invece interessato gli straordinari e, per i part time stipulati entro il 28.5.2008, le ore supplementari e le ore derivanti dall’applicazione delle clausole elastiche.

N.B. – Essendo molto ampia la formulazione “emolumenti legati alla produttività” si può ipotizzare di farvi rientrare anche gli straordinari richiesti per detta finalità (Affermazione del Ministro del lavoro al forum del 14.1.2009)

G.Bonati 78

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Detassazione 2009 emolumenti di produttività

• I parametri per l’applicazione operativa del beneficio sono però stati modificati nei seguenti valori:– il limite per il calcolo dell’imposta sostitutiva sale a €

6.000;– il reddito di lavoro dipendente relativo al 2008 che

potrà dare diritto al beneficio nel 2009 è stato fissato in € 35.000, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 a imposta sostitutiva.

G.Bonati 79

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Detassazione 2009 emolumenti di produttività

• Essendo una proroga del beneficio si rendono ancora applicabili le istruzioni contenute nelle circolari A.E./Min.Lav. n. 49 e n. 59 del 2008, per la sola parte relativa all’individuazione degli emolumenti relativi a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

G.Bonati 80

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Detassazione 2009 emolumenti di produttività

• Rimangono quindi operative anche se seguenti istruzioni:– per detassare gli emolumenti interessati si applica il

principio di cassa, vale a dire che gli stessi devono essere corrisposti nel 2009 (ovvero entro il 12.1.2010, per effetto del principio di cassa allargato, di cui all’art. 51 del TUIR) anche se riferiti a periodi precedenti;

– Il limite di € 6.000 detassabile va individuato al netto dei contributi obbligatori a carico del lavoratore;

G.Bonati 81

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Detassazione 2009 emolumenti di produttività

• Rimangono quindi operative anche se seguenti istruzioni:– I dipendenti interessati dovranno certificare il reddito

2008 se sono dipendenti di un datore di lavoro che non ha rilasciato il CUD/2009 (redditi per l’intero anno 2008);

– I soggetti con reddito di lavoro dipendente del 2008 pari a zero potranno accedere al beneficio;

G.Bonati 82

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Detassazione 2009 emolumenti di produttività

• Rimangono quindi operative anche se seguenti istruzioni:– Se l’applicazione dell’imposta sostitutiva dovesse

risultare penalizzante, il sostituto d’imposta non provvederà alla sua applicazione e ne darà comunicazione all’interessato;

– Il dipendente può rinunciare al beneficio.

G.Bonati 83

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Detassazione degli emolumenti di produttività• L’elemento economico territoriale erogato ai lavoratori del

settore edile concorre (al verificarsi delle condizioni prescritte) alla determinazione della base imponibile per l’imposta sostitutiva (trattasi di emolumenti di produttività legati all’andamento economico delle imprese nel territorio considerato dalla contrattazione collettiva territoriale).

La circolare 59/2008: Si ritiene che l’elemento economico territoriale del settore edile debba essere incluso nell’applicazione dell’imposta sostitutiva qualora costituisca un elemento retributivo erogato in corrispondenza di incrementi di produttività, innovazione, efficienza, ovvero per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico della impresa e non una somma stabilmente riconosciuta al lavoratore.

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Detassazione degli emolumenti di produttività

• A sostegno che l’elemento economico territoriale possa rientrare nell’imponibile dell’imposta sostitutiva può essere richiamata la normativa in materia di sgravio contributivo (ex decontribuzione dei premi di risultato) in quanto l’INPS ha autorizzato lo sgravio sull’EET quale premio di produttività territoriale

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Detassazione degli emolumenti di produttività

• Le somme erogate a titolo di forfait straordinario e quelle erogate ai soggetti per compensare l’esclusione dalla limitazione di orario rientrano tra quelle che possono godere dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, sempre che sia rispettate le relative condizioni (si ritiene abbastanza difficile che chi si trova in dette situazioni possa far valere la condizione di non aver superato € 35.000 nel 2008).

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Detassazione degli emolumenti di produttività

• Possono rientrare nella base di calcolo dell’imposta sostitutiva (entro € 6.000) anche i seguenti emolumenti:– Compensi erogati per ROL residui (CCNL edilizia: riposi annui) e

ferie non godute (si ritiene quelle che eccedono le prime 4 settimane);

– Maggiorazioni per turni ovvero per orari a ciclo continuo ovvero per speciali indennità aggiuntive che diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa;

– Le prestazioni nelle festività (anche per la quota di retribuzione svolta all’interno dell’orario contrattuale);

– Premi e provvigioni su vendite;– Premi consolidati;– Premi di produttività collettivi.

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Detassazione degli straordinarie e degli emolumenti di produttività

• Non possono rientrare invece nella base di calcolo dell’imposta sostitutiva i seguenti emolumenti:

• Superminimi individuali entrati nel patrimonio del lavoratore

• Incentivazioni all’esodo

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Destinazione del TFR: gli adempimenti all’atto

dell’assunzione

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Destinazione TFR

• La Covip ha individuato, con la delibera del 24.4.2008, ai fini della destinazione del TFR, quale documentazione il datore di lavoro deve ottenere dal lavoratore nuovo assunto e quale documentazione il datore di lavoro deve rilasciare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro.

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Destinazione TFR• In particolare:

– il datore di lavoro, in sede di nuova assunzione, deve richiedere al lavoratore apposita dichiarazione nella quale sia indicato, con riferimento ai precedenti rapporti di lavoro, se il TFR è stato destinato a un fondo pensione o è stato mantenuto in azienda. La dichiarazione deve essere corredata dall’attestazione del precedente datore dei lavoro di provenienza sulla scelta a suo tempo effettuata, oppure (in mancanza di detta dichiarazione) dalla copia del mod. TFR1 o TFR2, e, se il TFR è conferito a un fondo pensione, la copia del modello di adesione allo stesso;

– il datore di lavoro, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, è tenuto a rilasciare un’attestazione in ordine alla scelta operata dal lavoratore circa la destinazione del TFR.

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Destinazione TFR• I percorsi decisionali dei nuovi assunti - La Covip ha fornito,

con la citata delibera del 24.4.2008, le direttive riguardanti le scelte relative alla destinazione del TFR da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro.

• In particolare, la Commissione di vigilanza ha precisato:A) lavoratore che nei precedenti rapporti di lavoro ha optato

per il mantenimento del TFR in azienda:– può continuare a mantenere il TFR in azienda (l’azienda con

almeno 50 dipendenti sarà tenuta a versarlo al fondo tesoreria INPS);

– il lavoratore, in ogni caso, potrà, in qualsiasi momento, modificare detta scelta e conferire il TFR maturando a un fondo pensione;

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Destinazione TFRB) lavoratore che nei precedenti rapporti aveva conferito il

TFR a un fondo pensione e che a seguito della cessazione del rapporto ha interamente riscatto la posizione individuale:– deve attestare al nuovo datore di lavoro di aver riscattato la

posizione individuale;– entro 6 mesi dall’assunzione è tenuto ad effettuare nuovamente la

scelta sulla destinazione del TFR maturando utilizzando il mod. TFR2;

– in caso di mancata scelta entro il predetto termine, il TFR che matura dal mese successivo verrà destinato integralmente al fondo pensione negoziale, in mancanza al FONDINPS. il TFR maturato nei primi 6 mesi dall’assunzione rimane in azienda (dovrà essere versato al fondo tesoreria se l’azienda ha più di 50 addetti);

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Destinazione TFRC) lavoratore che aveva conferito integralmente il TFR a un fondo

pensione e che a seguito della cessazione del rapporto non ha riscatto la posizione individuale:– la scelta precedentemente operata rimane efficace anche nei confronti

del nuovo datore di lavoro;– se il nuovo rapporto di lavoro fa perdere i requisiti di iscrizione al fondo

pensione di adesione (per esempio cambia il CCNL e conseguentemente il relativo fondo negoziale), il lavoratore dovrà fornire obbligatoriamente indicazioni, entro 6 mesi dall’assunzione, circa la forma pensionistica complementare alla quale intende conferire il TFR (in tale ipotesi non può più scegliere di mantenere il TFR in azienda). Gli effetti della scelta retroagiscono alla data di assunzione.

– in caso di mancata scelta entro il predetto termine, il TFR, dalla data di assunzione, verrà destinato integralmente al fondo pensione negoziale, in mancanza al FONDINPS;

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Destinazione TFRD) lavoratore che aveva conferito parzialmente il TFR a un fondo

pensione e che a seguito della cessazione del rapporto non ha riscatto la posizione individuale:– può scegliere di mantenere la destinazione parziale del TFR, nella stessa

misura se il CCNL è il medesimo ovvero nella misura prevista dal CCNL applicato dal nuovo datore di lavoro (in mancanza almeno il 50%). Il restante TFR rimane in azienda (ovvero è versato al fondo tesoreria se l’azienda ha almeno 50 addetti),

– può scegliere di destinare integralemte il TFR al fondo pensione prescelto;– dovrà fornire obbligatoriamente indicazioni, entro 6 mesi dall’assunzione,

circa la forma pensionistica complementare alla quale intende conferire il TFR parziale o totale. Gli effetti della scelta retroagiscono alla data di assunzione.

– in caso di mancata scelta entro il predetto termine, il TFR, dalla data di assunzione, verrà destinato integralmente al fondo pensione negoziale, in mancanza al FONDINPS

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Destinazione TFR• Per effettuare le comunicazioni in caso mancato di

riscatto della posizione individuale (a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione al fondo), la COVIP ha predisposto un schema di comunicazione che i datori di lavoro dovranno consegnare ai lavoratori nuovi assunti.

• La COVIP ricorda altresì che all’atto dell’assunzione il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore in ordine alle opzioni disponibili.

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Adempimenti all’assunzioneTFR e previdenza complementare: Dichiarazione del lavoratore nuovo assuntoSig. …………………………………. C.F. …………………..Le quattro situazioni di seguito riportate sono fra loro alternative - Barrare le

caselle che interessano

1. Ha destinato il Trattamento di fine rapporto (TFR), nel precedente rapporto di lavoro, a un fondo di previdenza complementare, senza aver perso i requisiti di iscrizione?

SI

Totalmente

Continuare a versare il TFR al fondo ……………

Parzialmente

continuare a versare il TFR al fondo ………….. Nella misura ……

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Adempimenti all’assunzione

• La mancata comunicazione, entro 6 mesi dall’assunzione. comporterà l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di destinare l’intero TFR, maturato dall’assunzione in poi, al fondo ……….....

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Adempimenti all’assunzione2 Ha già destinato il Trattamento di fine rapporto (TFR),

nel precedente rapporto di lavoro, a un fondo di previdenza complementare senza però aver riscattato la propria posizione individuale, pur avendo perso i requisiti di iscrizione?

SI

Restituire datato e firmato il modulo allegato “Comunicazione in ordine alla forma pensionistica complementare alla quale conferire il trattamento di fine rapporto

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Adempimenti all’assunzione

• La mancata comunicazione, entro 6 mesi dall’assunzione, comporterà l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di destinare l’intero TFR, maturato dall’assunzione in poi, al fondo ………….

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Adempimenti all’assunzione3 Ha già destinato il Trattamento di fine rapporto

(TFR), nel precedente rapporto di lavoro, a un fondo di previdenza complementare ma ha provveduto a riscattare integralmente la propria posizione individuale?

SI

Restituisca compilato e firmato l’allegato Mod TFR2 allegato

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Adempimenti all’assunzione

• La mancata scelta/comunicazione entro 6 mesi dall’assunzione comporterà l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di destinare l’intero TFR, maturando dal 7° mese dall’assunzione in poi, al fondo ………………..

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Adempimenti all’assunzione

4. Nel precedente rapporto ha scelto di mantenere il Trattamento di fine rapporto (TFR) in azienda?

SI

Restituisca compilato e firmato l’allegato Mod TFR2

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Adempimenti all’assunzione

• La mancata scelta/comunicazione entro 6 mesi dall’assunzione comporterà l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di destinare l’intero TFR, maturando dal 7° mese dall’assunzione in poi, al fondo …….

Data Firma______________ ______________

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Adempimenti all’assunzione

Allegati:□ Dichiarazione del precedente datore di lavoro, ovvero copia del Mod. TFR1

o TFR2 consegnato al precedente datore di lavoro□ Modulo di adesione alla forma di previdenza complementare prescelta□ Comunicazione in ordine alla forma pensionistica complementare alla quale

conferire il trattamento di fine rapporto (se è stato barrato l’iporesi 2)□ Modello TFR2 (se è stato barrato l’ipotesi 3 o l’ipotesi 4) Firma per ricevuta(datore di lavoro)___________________________Data___________________________

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Il contratto a termine e il limite dei 36 mesi

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E’ stato Aggiunto nuovo 1° comma all’art. 1 del DLgs 368/2001

Il contratto di lavoro è stipulato di regola a tempo indeterminato

La novità ha conseguenze pratiche: modello ordinario tempo indeterminato. Le causali di apposizione del termine devono essere “temporanee”

Contratto a termine: le modifiche della L. 247/2007Contratto a termine: le modifiche della L. 247/2007

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Contratto a termine (art. 21, D.L. 112/2008) (dal 25.6.2008)

• Le causali - le ragioni tecniche, produttive e organizzative o sostitutive (che stanno alla base della stipula del contratto a termine) valgono anche se riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro.

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Contratto a termine (dal 25.6.2008)

IL CONTRATTO DI LAVORO

A tempo indeterminato A tempo determinato

La regolaPer ragioni tecniche,

produttive, organizzative e sostitutive

Contratto a termine: è venuto meno l’eccezionalità ma si

ritiene confermata la temporaneità

Anche se riferibili all’ordinaria attività del

datore di lavoro

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Contratto a termine (dal 25.6.2008)

• Temporaneità - L’inserimento della precisazione “…. Anche riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro” lasciando inalterato il contenuto del comma 01 introdotto dalla legge 247/2007, può voler dire che:– Il contratto a termine non rappresenta più un’eccezione (i contratti a

temine possono essere stipulati purché ci sia una delle ragioni fissate dalla legge, anche con riferimento alla normale attività dell’azienda);

– Le ragioni che stanno alla base della stipula del contratto, almeno all’atto della sottoscrizione, devono essere ricondotte al concetto di temporaneità (molto caro alla giurisprudenza)

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Contratto a termine: le modifiche della L. 247/2007Contratto a termine: le modifiche della L. 247/2007Contratto a termine e durata massima e deroga

• in caso di successione di contratti a termine (con lo stesso datore di lavoro), per lo svolgimento di mansioni equivalenti, e qualora il rapporto di lavoro superi complessivamente 36 mesi (comprese quindi proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione) il rapporto di lavoro si considererà a tempo indeterminato (risulta applicabile il termine differito previsto dal comma 2 dell’art. 5 del D. Lgs. 368/2001). Sono esclusi i lavoratori stagionali

• In deroga alle predette disposizioni risulta possibile stipulare un nuovo contratto a termine (una sola volta) a condizione che la stipula del contratto avvenga presso la DPL (con la possibile assistenza sindacale).

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Protocollo welfareProtocollo welfare

Contratto a termine e periodo transitorio• In fase di prima applicazione della norma, i contratti a

termine in corso, anche in deroga alle nuove limitazioni, continueranno fino al termine e il periodo di lavoro già effettuato, alla data di entrata in vigore della nuova legge, si computa, decorsi 15 mesi dalla medesima data, insieme ai periodi successivi ai fini del raggiungimento del limite di 36 mesi complessivi.

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Protocollo welfareProtocollo welfareContratto a termine: periodo transitorio

• Contratti in corso alla data del 1’ gennaio 2008: possono continuare fino alla scadenza del termine anche se si supera il limite di 36 mesi;

• Soggetti che hanno lavorato a termine prima del 1’ gennaio 2008: i contratti stipulati dal 1’ gennaio 2008 al 31 marzo 2009 non sono influenzati (temporaneamente), ai fini del computo dei 36 mesi, dai contratti stipulati fino al 31.12.2007;

• Dal 1’ aprile 2009: ai fini del limite dei 36 mesi si conteggiano tutti i contratti

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Contratto a termine (limiti) (dal 25.6.2008)

• Successione dei contratti (modifica disposta dal’art. 21 del D.L. 112/2008) - nella successione dei contratti (gestione del limite massimo, per sommatoria dei diversi contratti, di 36 mesi, a regime dal 1’.4.2009) vengono fatte salve le disposizioni contrattuali (contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali) che possono regolamentare quindi una diversa durata massima o individuare una diversa disciplina.

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Contratto a termine (limiti)(dal 25.6.2008)

Applicazione del limite di 36 mesi (a regime dal 1’.4.2009)

La legge richiede La contrattazione collettiva

Sostituisce la legge

L’identità delle parti nel

rapporto di lavoro

L’equivalenza delle mansioni

Può disporre una diversa

regolamentazione

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Contratto a termine: durata massima

Contratto assistito (trascorsi i 36 mesi)

La durata è definita dagli avvisi comuni

I maggiori settori hanno fissato la durata in massimo 8 mesi

Si ritiene possibile

L’utilizzo dell’istituto applicare la gestionedella proroga flessibile del termine

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Contratto a termine (diritto di precedenza) (dal 25.6.2008)

• Diritto di precedenza - anche con riferimento alla norma sul diritto di precedenza (contratti non stagionali) vengono fatte salve eventuali diverse regole contrattuali (contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali).

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Contratto a termine: diritto di precedenza• Non Stagionale - Il lavoratore a termine (contratto o contratti

complessivamente superiore a 6 mesi) ha il diritto di precedenza (nei 12 mesi successivi la scadenza del contratto) nelle assunzioni a tempo indeterminato (se manifesta la propria volontà entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto); il diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione.

fatte salve eventuali diverse regole contrattuali (contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali).

• Stagionale - Il lavoratore a temine stagionale avrà invece il diritto di precedenza rispetto alle nuove assunzioni a temine, da parte dello stesso datore di lavoro, per le medesime attività stagionali (se manifesta la propria volontà entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto); il diritto si estingue entro un anno dalla data di cessazione.

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Orario di lavoro e le ultime flessibilità

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Lavoro effettivoArt. 2, D.Lgs 66/2003

Si considera orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esecuzione della sua

attività o delle sue funzioni

L’art. 3 del RDL 692/1923 prevedeva:

Si considera lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un’applicazione assidua e continuativa

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Orario di lavoro effettivo

- La nuova definizione (nozione) di orario di lavoro, contenuta nel La nuova definizione (nozione) di orario di lavoro, contenuta nel D. Lgs. 66/2003 (importante per definire i limiti che la legge D. Lgs. 66/2003 (importante per definire i limiti che la legge impone), impone), ““qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”, deve essere interpretata secondo l’indirizzo espresso dalla Corte di giustizia europea (9-9-2003). Quest’ultima, ritiene rientranti nell’orario di lavoro i periodi in cui i lavoratori "sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro e a tenervisi a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità". A tale proposito è utile richiamare anche la sentenze della Cassazione n. 5701/2004 in n. 5701/2004 in materia di tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro materia di tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro (che riteniamo applicabile anche in vigenza del D. Lgs. 66/2003).(che riteniamo applicabile anche in vigenza del D. Lgs. 66/2003).

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Orario normale di lavoro

Non superiore a 40 ore settimanali

I CCL possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media della prestazione in un periodo non superiore a un anno (attività multiperiodale, in ogni

caso deve essere rispettato il limite massimo settimanale medio di 48 ore nel periodo di riferimento considerato).

Non è previsto il limite giornaliero, in ogni caso a norma dell’art. 7 del D.Lgs. 66/2003, il lavoratore ha diritto ad almeno 11 ore di

riposo consecutivo ogni 24 ore (il limite giornaliero può essere disposto dalla contrattazione collettiva ai soli fini contrattuali)

122

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Durata massima della prestazione lavorativa

Per legge Il contratto collettivo

48 ore settimanali medie, compreso il lavoro straordinario

In ogni caso non può essere

superiore a

Stabilisce la durata massima settimanale dell’orario di lavoro

Periodo di riferimento (per il

calcolo della media) non superiore a 4

mesi

Periodo di riferimento (per il calcolo della media) non superiore a 6 mesi, ovvero

a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o

inerenti all’organizzazione del lavoro 123

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Durata massima della prestazione lavorativa

• Anche l’autonomia negoziale individuale si deve Anche l’autonomia negoziale individuale si deve attenere ai limiti di legge. attenere ai limiti di legge.

• Il limite è applicabile anche agli apprendisti Il limite è applicabile anche agli apprendisti maggiorennimaggiorenni

• Non è vietato superare le 48 ore settimanali purché Non è vietato superare le 48 ore settimanali purché tale maggior prestazione risulti compensata, tale maggior prestazione risulti compensata, all’interno del periodo di riferimentoall’interno del periodo di riferimento, da minori , da minori prestazioni lavorative.prestazioni lavorative.

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Durata massima della prestazione lavorativa: computo

• per la determinazione delle 48 ore medie settimanali i periodi di per la determinazione delle 48 ore medie settimanali i periodi di ferie e i periodi di assenza per malattia non sono presi in ferie e i periodi di assenza per malattia non sono presi in considerazione considerazione ((sono equiparabili alle assenze di malattia anche i periodi di infortunio e gravidanza). Tutti gli altri periodi di assenza si computano con valore zero

• Il periodo di riferimento per il calcolo della media (4 o 6 o 12 mesi) va considerato, secondo le precisazioni ministeriali, con il criterio a scorrimento, vale a dire che le assenze per ferie, malattia e periodi equiparati spostano il termine di un equivalente periodo (dette essenze sono da considerarsi neutre)

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Durata massima della prestazione lavorativa: computo

• Anche ore straordinarie gestite con l’istituto della Anche ore straordinarie gestite con l’istituto della banca ore (riposi compensativi) vengono esclusi dal banca ore (riposi compensativi) vengono esclusi dal computo della media delle 48 ore.computo della media delle 48 ore.

• Il Ministero precisa però che tale meccanismo di Il Ministero precisa però che tale meccanismo di calcolo calcolo può essere adottato solo qualora sia il lavoro può essere adottato solo qualora sia il lavoro straordinario sia il relativo riposo compensativo siano straordinario sia il relativo riposo compensativo siano effettuati in un medesimo periodo di riferimentoeffettuati in un medesimo periodo di riferimento, , dovendosi, al contrario provvedere a computare le ore dovendosi, al contrario provvedere a computare le ore di straordinario effettuate qualora il riposo di straordinario effettuate qualora il riposo compensativo sia effettuato in un successivo periodo compensativo sia effettuato in un successivo periodo di riferimentodi riferimento

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Durata massima della prestazione : chiarimenti ministeriali

• Nel caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore al Nel caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore al periodo di riferimento (4, 6 o 12 mesi), per il calcolo dell'orario periodo di riferimento (4, 6 o 12 mesi), per il calcolo dell'orario medio di lavoro medio di lavoro è necessario considerare l'effettiva durata del è necessario considerare l'effettiva durata del contratto di lavoro a termine.contratto di lavoro a termine.

• Invece nei rapporti di lavoro risolti inaspettatamente prima Invece nei rapporti di lavoro risolti inaspettatamente prima della scadenza del periodo di riferimento, della scadenza del periodo di riferimento, il periodo da il periodo da prendere in considerazione quale base di calcolo della media è prendere in considerazione quale base di calcolo della media è pari a 4 mesi (ovvero 6 o 12 mesi qualora previsto dalla pari a 4 mesi (ovvero 6 o 12 mesi qualora previsto dalla contrattazione collettiva);contrattazione collettiva);

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Lavoratori senza limitazioni di orario (esclusi dalla durata massima settimanale)

Non si applicano le disposizioni relative al normale orario di Non si applicano le disposizioni relative al normale orario di lavoro, alla durata massima della prestazione lavorativa e al lavoro, alla durata massima della prestazione lavorativa e al lavoro straordinario, lavoro straordinario, ai lavoratori la cui durata dell’orario di ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dal misurata o predeterminata o può essere determinata dal lavoratore stessolavoratore stesso, e in particolare si tratta di:, e in particolare si tratta di:– dirigenti;dirigenti;– personale direttivo delle aziende o altre persone aventi potere di personale direttivo delle aziende o altre persone aventi potere di

decisione autonomo;decisione autonomo;– manodopera familiare;manodopera familiare;– lavoratori del settore liturgico delle chiese e comunità religiose;lavoratori del settore liturgico delle chiese e comunità religiose;– lavoratori a domicilio e telelavoratori.lavoratori a domicilio e telelavoratori.

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Lavoro straordinario: definizione

Il D. Lgs. 66/2003, art. 1, c. 2, lettera c), definisce straordinario il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro così come individuato dall’art. 3, del medesimo decreto vale a dire quello che eccede le 40 ore settimanali (o diverso valore contrattuale).

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Lavoro straordinarioLa legge Il contratto collettivo

Recita espressamente che deve essere

contenuto

Regolamenta le modalità di esecuzione e può fissare il

numero massimo di ore entro i limiti della durata massima dell’orario di lavoro fissato dalla legge (vale a dire che deve essere rispettata le

media delle 48 ore)

In mancanza di regole contrattuali è ammesso

per un numero di ore non superiori a 250 annue

Il ricorso allo straordinario è altresì ammesso (in aggiunta): nei casi di eccezionali esigenze tecnico produttive (impossibilità di assumere

altri lavoratori); in casi di forza maggiore (per salvaguardare persone o cose); in casi di mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività

produttiva

130

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Straordinario: retribuzione

• Lo straordinario deve essere computato a parte Lo straordinario deve essere computato a parte (Prospetto paga ovvero libro unico del lavoro) e (Prospetto paga ovvero libro unico del lavoro) e remunerato applicando le maggiorazioni fissate dalla remunerato applicando le maggiorazioni fissate dalla contrattazione collettiva (non è più prevista una contrattazione collettiva (non è più prevista una maggiorazione minima dovuta per legge); maggiorazione minima dovuta per legge);

• La contrattazione collettiva ha altresì la possibilità di La contrattazione collettiva ha altresì la possibilità di regolamentare, in alternativa alla maggiorazione regolamentare, in alternativa alla maggiorazione retributiva, periodi di riposo compensativi, vale a dire retributiva, periodi di riposo compensativi, vale a dire l’applicazione dell’istituto della “banca ore”, l’applicazione dell’istituto della “banca ore”, ampiamente già utilizzato nei vigenti CCNL ampiamente già utilizzato nei vigenti CCNL

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Orario di lavoro e riposi le novità: D.L. 112/2008, art. 41

• Le modifiche: il provvedimento apporta, con decorrenza 25.6.2008, importanti modifiche alla disciplina, in materia di orario di lavoro e di riposi, contenuta nel D.Lgs. 66/2003, in particolare viene disposto:– L’abrogazione di alcuni adempimenti di tipo documentale;– Una maggiore flessibilità nella gestione dei riposi giornalieri e settimanali;– La possibilità di intervenire, per alcune disposizioni derogabili, attraverso

la contrattazione collettiva di secondo livello;– La rivisitazione di alcune definizioni;– La rivisitazione delle sanzioni.

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Orario di lavoro e riposi le novità: D.L. 112/2008, art. 41

• Abrogazione degli adempimenti documentali – A decorrere dal 25-6-2008 le aziende non sono più tenute:– Ad informare la DPL, servizi ispettivi, riguardo al numero dei

dipendenti che nel periodo di riferimento interessato (4 mesi per legge, ovvero diverso periodo fissato dalla contrattazione collettiva: 6 mesi o 12 mesi), unità produttive con più di 10 dipendenti, hanno superato le 48 ore settimanali (settimane prese singolarmente) attraverso ore di lavoro straordinario;

– Ad informare la DPL, servizi ispettivi, e le organizzazioni sindacali, con periodicità annuale, dell’esecuzione di lavoro notturno (continuativo o in turni regolari) in assenza di regolamentazione collettiva.

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Orario di lavoro e riposi le novità: D.L. 112/2008, art. 41

• La nuova flessibilità – In materia di flessibilità nella gestione della prestazione lavorativa, il decreto ha apportato significative modifiche alla normativa che regola la consecutività dei riposi giornalieri e settimanali in determinate situazioni. In particolare:

• Riposi giornalieri– L’art. 7 del D. Lgs. 66/2003 prevede che, ferma restando la durata

normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo per ogni periodo di 24 ore, che decorre dall’inizio della prestazione lavorativa (Min. Lav. Prot. 1769, 23-2-2006). Risultano esclusi, dalla consecutività delle 11 ore di riposo, le attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati durante la giornata anche, come precisato dal Min. Lav. con la nota del 29-5-2008, in modalità di telelavoro.

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Orario di lavoro e riposi le novità: D.L. 112/2008, art. 41

• Riposi giornalieri– Il decreto 112/2008 (L. 133/2008) include, tra le possibili

deroghe alla consecutività del riposo anche le attività eseguite in regime di reperibilità, superando quindi quanto precisato al riguardo, dal Ministero del lavoro con la nota del 29-5-2008. Conseguentemente, dal 25-6-2008, per il lavoratore in regime di reperibilità, il riposo giornaliero di 11 ore può anche non essere consecutivo.

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Orario di lavoro e riposi le novità: D.L. 112/2008, art. 41

• Riposi giornalieri– Con la modifica all’art. 17, c. 1, del D. Lgs. 66/2003, il

decreto fissa altresì un nuovo regime in materia di deroghe (tra queste anche in materia di riposi giornalieri), in particolare, il riposo giornaliero può essere oggetto di deroga, nel settore privato, mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale ovvero mediante contratti collettivi territoriali o aziendali (secondo livello di contrattazione) in assenza di specifiche disposizioni nei CCNL (le organizzazioni sindacali devono essere quelle comparativamente più rappresentative).

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Orario di lavoro: riposo giornaliero

Ore 9,00 inizio prestazione lavorativa

Ore 22,00

Ore 9,00 inizio nuova

prestazione lavorativa

Periodo in cui viene resa la prestazione lavorativa

Periodo minimo di riposo

24 ore

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Orario di lavoro e riposi le novità: D.L. 112/2008, art. 41

• Riposi settimanali– L’art. 9, c. ,1 del D. Lgs. 66/2003 prevede che il lavoratore ha

diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive (dopo 6 giorni di lavoro occorre un giorno di riposo), di regola coincidente con la domenica, da cumulare con il riposo giornaliero (11 ore) di cui si è detto nel precedente punto a). Dal 25.6.2008, detto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Modifica (di flessibilità) che va incontro ad alcune particolari esigenze aziendali/settoriali, avvalorando altresì quello che alcuni contratti hanno già regolamentato e superando quanto disposto dal Ministero del lavoro con la nota del 1°-9-2005.

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Orario di lavoro e riposi le novità: D.L. 112/2008, art. 41

• La contrattazione collettiva di secondo livello – in materia di deroghe, il decreto 112, stabilisce, anche quanto segue:– “Le disposizioni di cui agli articoli 7 (riposo giornaliero), 8 (pause),

12 (modalità organizzativa del lavoro notturno) e 13 (durata del lavoro notturno) possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” .

• Trattasi di una modifica importante, in quanto in assenza di una regolamentazione derogatoria nazionale ci si può attivare, per introdurre specifiche deroghe, in sede aziendale o territoriale.

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Orario di lavoro e riposi le novità: D.L. 112/2008, art. 41

• Le nuove definizioni – Il D.L. 112/2008, provvede anche a modificare alcune definizioni indirizzate ad individuare particolare figure di lavoratori, in dettaglio:– Lavoratore notturno: dal 25.6.2008, è considerato lavoratore

notturno, in difetto di disciplina collettiva, qualsiasi lavoratore che svolga per almeno 3 ore lavoro notturno (periodo dalle ore 24 alle ore 5) per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno (il predetto limite minimo, si ritiene riferito agli 80 giorni, deve essere riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale);

– Lavoratore mobile: dal 25.06.2008, è considerato lavoratore mobile, qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso un’impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto terzi su strada, per via aerea o per via navigabile, o a un impianto fisso non ferroviario.

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Orario di lavoro e riposi le novità: D.L. 112/2008, art. 41

• Lavoratori mobili: la modifica comporta che le nuove disposizioni in materia di tempi di lavoro dei lavoratori mobili (D. Lgs. 234/2007) sono estese alle aziende che effettuano attività di autotrasporto per conto proprio e non più solo per conto terzi. Gli obblighi di registrazione (nota Min. Lav. 9009, 2.7.2008) relativi ai lavoratori mobili si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro (in ogni caso l’obbligo di istituire il registro dell’orario di lavoro di cui all’art. 8 del citato D. Lgs. 234/2007 è venuto meno dal 25.6.2008). Conseguentemente risulta sufficiente, si ritiene, nel periodo transitorio relativo all’entrata in vigore del libro unico del lavoro, la tenuta del foglio delle presenze utile al libro paga.

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Orario di lavoro e riposi le novità: D.L. 112/2008, art. 41

• Esclusioni dal D. Lgs. 66/2003 – Il provvedimento stabilisce che le disposizioni concernenti l’orario di lavoro e i riposi, previste dal D. Lgs. 66/2003, non trovano applicazione non più solo per il personale della scuola, a per quello delle forze armate e agli per gli addetti al servizio di polizia municipale provinciale (attività operative istituzionali) ma anche, dal 25-6-2008, per gli addetti ai servizi di vigilanza.

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Orario di lavoro e riposi le novità: D.L. 112/2008, art. 41

• Sanzioni – Il decreto legge, ha apportato anche alcune modifiche al sistema sanzionatorio, in particolare:– La sanzione da € 130 a 780 (per ogni lavoratore e per ciascun

periodo di riferimento) viene estesa anche alla violazione relativa alla mancata fruizione del riposo settimanale;

– La sanzione per le violazioni ai riposi giornalieri risulta, dal 25-6-2008, da € 25 a € 100 per lavoratore e singolo periodo di 24 ore;

– Non viene più sanzionata l’inosservanza alla norma (art. 3, c. 1) relativa al normale orario di lavoro;

– E’ stata eliminata (vista l’abrogazione del relativo adempimento) la sanzione per la mancata o tardiva informativa alla DPL del superamento delle 48 ore nelle singole settimane.

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Sanzioni

Violazione Sanzione

• Divieto di adibire le donne al lavoro dalla 24 alle 6 dall'accertamento dello stato di gravidanza al compimento di un anno di età del bambino (**)

• Divieto di adibire al lavoro notturno i soggetti non obbligati (art. 11, c. 2, D. Lgs. 66/2003) (**)

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da euro 516 a euro 2.582

• Inadempienze in materia di valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno (**)

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da da euro 1.549 a euro 4.131

• Superamento della media delle 48 ore settimanali nel periodo di riferimento (***)

• nosservanza degli obblighi in materia di ferie (***)

• inosservanza dell’obbligo del riposo settimanale (***)

Sanzione amministrativa da euro 130 a euro 780 per ogni lavoratore e per ciascun periodo di riferimento (4 mesi o diverso periodo fissato dalla contrattazione collettiva) cui si riferisce la violazione

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Sanzioni

Violazione Sanzione

- Inadempienze in materia di riposi giornalieri (***)

Sanzione amministrativa da euro 25 a euro 100, in relazione a ogni singolo lavoratore e a ogni singolo periodi di 24 ore

- Inadempienze in materia di lavoro straordinario (***)

Sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154; se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata per più di 50 giornate lavorative nel corso dell'anno solare, la sanzione va da euro 154 a euro 1.032 (*)

- Superamento del normale orario di lavoro notturno (art. 13, cc. 1 e 3, del D. Lgs. 66/2003) (****)

Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 154 per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.

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Sanzioni

(*) Non è ammesso il pagamento in misura ridotta(**) E' applicabile l'istituto della "prescrizione" ( D.Lgs. n. 124 del 2004 - Min. Lavoro cir. n. 24 del 2004 - Min. Lav. cir. n. 8 del 2005)(***) Non è applicabile l'istituto della "diffida" ( D.Lgs. n. 124 del 2004 - cir. Min. Lavoro n. 24 del 2004 - Min. Lav. cir. n. 8 del 2005). (****) E' applicabile l'istituto della "diffida" ( D.Lgs. n. 124 del 2004 - cir. Min. Lavoro n. 24 del 2004 - Min. Lav. cir. n. 8 del 2005)

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In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2 (durata media 48 ore/sett), e dall'articolo 9, comma 1 (riposo settimanale), si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 10, comma 1 (ferie), si applica la sanzioni 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura.

ORARIO DI LAVORO (collegato lavoro approvato alla Camera)

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In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1 (riposi giornalieri), si applica la sanzione amministrativa da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta"».

ORARIO DI LAVORO (collegato lavoro approvato alla Camera)

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Pause giornaliere

Orario di lavoro giornaliero eccedente le 6 ore

Orario di lavoro giornaliero fino a 6 ore

I contratti collettivi definiscono l’intervallo per

la pausa pausa

La legge non prevede l’intervallo per pausa

In difetto di regolamento contrattuale deve essere concessa una pausa non

inferiore a 10 minuti

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Sicurezza sul lavoro: proroghe

150G.Bonati

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Sicurezza: proroghe

• Il decreto mille proroghe (D.L. 207/2008 – L. 14/2009) differisce (art. 32) alcuni termini previsti nel testo unico della sicurezza, in particolare:– È differito al 16.5.2009, l’obbligo di comunicare all’INAIL, o

all’IPSEMA (imprese del settore marittimo), ai fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di almeno un giorno (escluso quello dell’evento) e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni (art. 18, c. 1, lettera r, D.Lgs. 81/2008).

151G.Bonati

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152

Infortuni: adempimenti dopo T.U.

Infortuni sul lavoro

Fino a 3 giorni di assenza (escluso il giorno dell’evento)

Oltre 3 giorni

Attualmente Dopo attuazione T.U. sicurezza

Attualmente Dopo attuazione T.U. sicurezza

Obbligo di registrazione nel registro

infortuni

Obbligo di comunicazione

all’INAIL (o all’IPSEMA)

Obbligo di denuncia

d’infortunio (INAIL e pubblica sicurezza)Obbligo di

registrazione nel registro infortuni

Obbligo di denuncia d’infortunio (INAIL e pubblica sicurezza)

Obbligo di comunicazione

all’INAIL (o all’IPSEMA

G.Bonati

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Sicurezza: proroghe

• Il decreto mille proroghe differisce (art. 32) alcuni termini previsti nel testo unico della sicurezza, in particolare:– È differito al 16.5.2009, il divieto di effettuare le visite

mediche preventive prima dell’assunzione (art. 41, c. 3, lettera a, D.Lgs. 81/2008).

153G.Bonati

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Sicurezza: proroghe

• Il decreto mille proroghe differisce (art. 32) alcuni termini previsti nel testo unico della sicurezza, in particolare:– è differito al 16.5.2009, il termine per la

valutazione dello stress lavoro - correlato e per la data certa sul documento di valutazione dei rischi.

154G.Bonati

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