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C.A.R. Contractor’s “All Risks“ Appalti pubblici Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi: Danni alle Opere durante la loro esecuzione e garanzia di Manutenzione, Responsabilità Civile durante l’esecuzione delle Opere. Il presente Fascicolo Informativo, contenente: • Nota informativa • Glossario • Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

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Page 1: C.A.R. Contractor’s “All Risks“ Appalti pubblici. Contractor’s “All Risks“ Appalti pubblici Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi: Danni alle Opere durante

C.A.R. Contractor’s “All Risks“Appalti pubbliciContratto di Assicurazione a copertura dei rischi: Danni alle Opere durante la loro esecuzione e garanzia di Manutenzione, Responsabilità Civile durante l’esecuzione delle Opere.

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:• Nota informativa• Glossario• Condizioni di Assicurazionedeve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Page 2: C.A.R. Contractor’s “All Risks“ Appalti pubblici. Contractor’s “All Risks“ Appalti pubblici Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi: Danni alle Opere durante

I n d i c eNota informativa pag. 1 di 5

A. Informazioni sull’impresa di assicurazione pag. 1 di 5

B. Informazioni sul contratto pag. 1 di 5

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami pag. 4 di 5

Glossario pag. 1 di 2

Condizioni di Assicurazione pag. 1 di 11

Condizioni Generali pag. 1 di 11

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle Opere durante

la loro esecuzione e garanzia di Manutenzione pag. 1 di 11

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile

durante l’esecuzione delle Opere pag. 3 di 11

Norme comuni per le Sezioni A e B pag. 4 di 11

Estensioni di garanzia (operanti solo se espressamente richiamate in

polizza e a condizione che l’Assicurato abbia pagato il relativo Premio) pag. 7 di 11

Condizione particolare aggiuntiva operante solo in caso di coassicurazione pag. 11 di 11

Altri obblighi (sempre operanti) pag. 11 di 11

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Nota informativaC.A.R – Contractor’s All Risks –Tutti i Rischi dellaCostruzione – Appalti pubbliciPolizza di Assicurazione ai sensi dell’art. 30, comma 3 dellaLegge n. 109/94Schema Tipo 2.3 Copertura Assicurativa per danni di ese-cuzione per responsabilità civile terzi e garanzia diManutenzione

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schemapredisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non èsoggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni diAssicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. Informazioni sull’impresa di assicurazione1. Informazioni generali

Il presente contratto viene stipulato con

ZURICH INSURANCE plcRappresentanza Generale per l’ItaliaSede: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, ItaliaTelefono n. 02.59660070 - Telefax n. 02.26622768 Indirizzo PEC: [email protected] internet: www.zurich.itIndirizzo e-mail: [email protected]

Zurich Insurance plc, è una società facente parte del GruppoZurich Financial Services, ha la propria sede legale in ZurichHouse, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottopostaall’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamenta-zione dei servizi finanziari (CBI) ed è soggetta ad una limi-tata attività di regolamentazione e vigilanza da partedell’Istituto di Vigilanza Assicurazioni (IVASS).Zurich Insurance plc, svolge la propria attività assicurativa inItalia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazionediretta diversa dall’Assicurazione sulla Vita, attraverso la pro-pria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in viaBenigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia. Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese IVASS(Elenco I) dal 3/1/08 al n. I.00066.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa

Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di 2.512milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milionidi euro e riserve patrimoniali per 2.504 milioni di euro.L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, ovvero ilrapporto tra l'ammontare del margine di solvibilitàdisponibile e l'ammontare del margine di solvibilitàrichiesto dalla normativa vigente riferito alla gestione ditutti i rami danni, è del 263, 1%.

Il patrimonio netto e l'indice di solvibilità sono calcolatiapplicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e lanormativa regolamentare vigente in Irlanda.

Si precisa inoltre che le modifiche del fascicolo informativonon derivanti da innovazioni normative sarannoconsultabili sul sito internet www.zurich.it. Perinformazioni rivolgersi all'intermediario assicurativo cui èassegnata la polizza oppure scrivere all'indirizzo di postaelettronica: [email protected].

B. Informazioni sul contratto

AVVERTENZA:1. Il Contratto di Assicurazione è stipulato senza tacito

rinnovo: si tratta pertanto di un contratto senza obbligodi disdetta (S.O.D.).

2. La durata dell’Assicurazione è indicata sulla SchedaTecnica e corrisponde, al Periodo di Costruzione delleOpere, al periodo previsto per le operazioni di collaudoe al periodo di Manutenzione, ciascuno per le durateindicate nella suddetta Scheda;

3. Qualora il certificato di collaudo provvisorio o di rego-lare esecuzione non sia emesso entro i termini stabiliti,il Contraente può chiedere alla Compagnia, il prolun-gamento, anche solo per parte dell’Opera, della garan-zia per un ulteriore Periodo di Assicurazione a condizio-ni da convenire.Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli artt. 5 “Duratadell’Assicurazione”, 6 “Garanzia di Manutenzione”, 13“Durata dell’Assicurazione” e 30 “Proroga dell’Assicurazione”delle Condizioni Generali.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

L’Assicurazione riguarda:• i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate

poste nel luogo indicato in Polizza per l’esecuzione delleOpere durante il Periodo di Assicurazione (Sezione A),da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioniindicate.

• i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenzadi un fatto accidentale, connesso con la costruzione delleOpere, di cui l’Assicurato sia civilmente responsabile(Sezione B).

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alle relative sezionicontenute nelle Condizioni Generali.

AVVERTENZA:Le Condizioni Generali prevedono la presenza:1. di limitazioni ed esclusioni come disciplinato negli artt.

2 “Condizioni di Assicurazione”, 3 “Esclusioni specifichedella Sezione A”, 8 “Interventi provvisori e modifichenon relativi ad operazioni di salvataggio”, 10 “Condizionidi Assicurazione”, 11 “Delimitazione dell’Assicurazione”,

(*) Il testo delle garanzie base di Polizza (Schema Tipo) e la Scheda Tecnica non sono state modificate in quanto così impostate dal DM 123 del12 marzo 2004.

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12 “Esclusioni specifiche della Sezione B” e 16“Delimitazione dell’Assicurazione”;

2. di condizioni di interruzione o sospensione della garan-zia che possono dar luogo alla riduzione o al mancatopagamento dell’Indennizzo come disciplinato negli artt.2 “Condizioni di Assicurazione”, 7 “Interruzione osospensione della costruzione” e 10 “Condizioni diAssicurazione” e 23 “Premio”;

3. di condizioni relative a variazioni di Rischio che posso-no dar luogo alla riduzione o al mancato pagamentodell’Indennizzo come disciplinato negli artt. 7“Interruzione o sospensione della costruzione”, 19“Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio” e25 “Diminuzione delle somme assicurate a seguito diSinistro;

4. di condizioni relative all’Assicurazione parziale che pos-sono dar luogo alla riduzione dell’Indennizzo comedisciplinato nell’art. 24 “Assicurazione parziale – RegolaProporzionale”.

AVVERTENZA:Le Estensioni di garanzia sono prestate con le limitazioni edesclusioni disciplinate nel relativo paragrafo alle lettere A, B,C, D, E, F, G ed H, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA:Le Condizioni Generali (artt. 17 “Scoperto o Franchigia incaso di Sinistro”, 27 “Pagamento dell’Indennizzo”) preve-dono l’applicazione di Deducibili (Franchigie e/o Scoperti)come indicato in Polizza.Le Estensioni di garanzia sono prestate con l’applicazionedelle Franchigie e/o Scopeti disciplinati nel relativo para-grafo alle lettere A, B, C, D, E, F, G ed H, cui si rinvia pergli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA:Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla con-correnza:1. dei valori assicurati nelle singole partite della Sezione A;2. dei Massimali assicurati in Sezione B (art. 14 “Massimale

per la responsabilità civile verso terzi”); nonché3. dei limiti di Indennizzo/Risarcimento previsti da ognu-

na delle Estensioni di garanzia.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alla Scheda Tecnica ealla descrizione puntuale di ciascuna Estensione di garanzia.

Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensionedei meccanismi di funzionamento di applicazione diScoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo/Risarcimento, siriportano di seguito delle esemplificazioni numeriche.

Esempio 1: Garanzia soggetta all’applicazione di Franchigiain caso di ammontare del danno (Sinistro indennizzabile)inferiore al Massimale di partita 1

Massimale assicurato in partita 1: 1.000.000,00 euroAmmontare del danno (Sinistro): 100.000,00 euroFranchigia: 10.000,00 euroIndennizzo: 90.000,00 euro

Esempio 2: Garanzia soggetta all’applicazione di Franchigia e diLimite di Risarcimento in caso di ammontare del danno (Sinistrorisarcibile secondo l’estensione di garanzia “Cavi o condutturesotterranee”) superiore al Massimale assicurato in Sezione B

Massimale assicurato in Sezione B: 1.000.000,00 euroLimite di Risarcimento per l’Estensionedi garanzia “Cavi o condutturesotterranee”: 100.000,00 euroAmmontare del danno: 1.500.000,00 euroFranchigia: 5.000,00 euroRisarcimento: 100.000,00 euro

Esempio 3: Garanzia soggetta all’applicazione di Scoperto incaso di ammontare del danno (Sinistro indennizzabile) infe-riore al Massimale di partita 1

Massimale assicurato in partita 1: 1.000.000,00 euroAmmontare del danno (Sinistro): 100.000,00 euroScoperto: 20% 20.000,00 euroIndennizzo: 80.000,00 euro

Esempio 4: Garanzia soggetta all’applicazione di Scoperto edi Limite di Risarcimento in caso di ammontare del danno(Sinistro risarcibile secondo l’estensione di garanzia“Rimozione, franamento o cedimento del terreno”) superio-re al Massimale assicurato in Sezione B

Massimale assicurato in Sezione B: 1.000.000,00 euroLimite di Risarcimento perl’Estensione di garanzia “Rimozione,franamento o cedimento del terreno”: 150.000,00 euroAmmontare delle danno: 1.500.000,00 euroScoperto: 10% 300.000,00 euroRisarcimento: 150.000,00 euro

Esempio 5: Garanzia soggetta all’applicazione contempora-nea di Scoperto o minimo (Franchigia)

Massimale assicurato in partita 1: 1.500.000,00 euroAmmontare del danno (Sinistro): 200.000,00 euroScoperto: 10% 20.000,00 euroMinimo (Franchigia): 10.000,00 euroIndennizzo/Risarcimento: [Ammontare del danno – (il maggiore tra Scoperto e minimo)]180.000,00 euro

4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanzedel Rischio – Questionario anamnestico – Nullità

AVVERTENZA:Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze delRischio rese in sede di raccolta informazioni, valutazionedel Rischio e/o conclusione del Contratto di Assicurazione,comprese le dichiarazioni rilasciate nel questionario anam-nestico, possono comportare la perdita totale o parziale deidiritti derivanti dal Contratto di Assicurazione, nonché lacessazione dell’Assicurazione stessa.Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli artt. 19“Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio” e 34“Rinvio alle norme di Legge” delle Condizioni Generali.

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AVVERTENZA:L’Assicurazione non prevede particolari casi di nullità senon quelli previsti dal Codice Civile (artt. 1892 e 1893) edalla normativa in vigore.

5. Aggravamento e diminuzione del Rischio

L’Assicurato, o per esso il Contraente, deve dare comunica-zione scritta alla Compagnia di ogni variazione di Rischio.Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli artt. 7 “Interruzioneo sospensione della costruzione”, 19 “Dichiarazioni influentisulla valutazione del rischio”, 20 “Denuncia dei sinistri -Obblighi dell’Assicurato” e 32 “Forma delle comunicazioni”.Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensionedelle circostanze rilevanti che determinano la variazione diRischio, si riportano di seguito alcune esemplificazioni pratiche:

Esempio 1: Approvazione di una perizia di variante (adesempio variazione del tracciato di una strada).

Esempio 2: Accadimento di Sinistro (anche non indennizza-bile a termini di Polizza) che potrebbe compromettere l’ese-cuzione nonché la stabilità delle opere (esempio: frana).

Esempio 3: Interruzione prolungata dei lavori di realizzazio-ne delle Opere.

6. Premio

L’Assicurazione prevede il pagamento, alla Compagnia, diun Premio unico ed indivisibile, ad eccezione di rateizzazioniconcordate, calcolato sul periodo di Assicurazione e riporta-to sulla Scheda Tecnica.Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle definizioni diPolizza e alla Scheda Tecnica e all’art. 23 “Premio” delleCondizioni Generali.Il Premio viene pagato all’Intermediario assicurativo al per-fezionamento dell’Assicurazione.

Modalità di pagamento del premioGli Intermediari Assicurativi possono ricevere dalContraente esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di

non trasferibilità, intestati alla Compagnia diAssicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo,espressamente in tale qualità;

• bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia diAssicurazione o all'Intermediario Assicurativo, espressa-mente in tale qualità;

• carte di debito (bancomat o carte prepagate);• carta di credito, se disponibile presso l'Intermediario

Assicurativo;• denaro contante per un importo massimo di 750 euro

annui.

In caso di necessità di prolungamento della garanzia laCompagnia potrà concedere una proroga a fronte di unPremio da concordare.Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli artt. 5 “Duratadell’Assicurazione”, 13 “Durata dell’Assicurazione”, 23“Premio” e 30 “Proroga dell’Assicurazione” delle CondizioniGenerali.

In caso di variazione delle Somme Assicurate la Compagniaemetterà opportuno atto di variazione per la regolazione delPremio.Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli artt. 4 “SommaAssicurata – Modalità di aggiornamento della SommaAssicurata” delle Condizioni Generali e 14 “Massimale per laresponsabilità civile verso terzi”.

AVVERTENZA:Il Premio può essere oggetto di sconti per effetto di sconti-stiche concesse dalla Compagnia all’Intermediario assicura-tivo e da questo gestite conseguentemente.

7. Rivalsa

AVVERTENZA:Per ‘rivalsa’ si intende il diritto della Compagnia di ottenere dalresponsabile del danno il rimborso di quanto la Compagniastessa ha pagato a seguito di copertura Contrattuale.Per la rivalsa vale quanto disciplinato dal Codice civile(art. 1916) e dalla normativa in vigore.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA:La Compagnia a seguito di Sinistro indennizzabile puòesercitare la facoltà di recesso dalla sola Estensione digaranzia C “Sciopero, sommossa, tumulto popolare, furtoe rapina, atti vandalici o dolosi” qualora espressamenterichiamata in Polizza.Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alla descrizione dellagaranzia in oggetto.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dalContratto di Assicurazione

Ai sensi dell’art. 2952, secondo comma, del Codice civile, idiritti derivanti dall’Assicurazione si prescrivono in due annidal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. Legge applicabile al Contratto di Assicurazione

L’Assicurazione è soggetta e regolata dalla Legge italianacome da art. 34 “Rinvio alle norme di Legge”.

11. Regime fiscale

Le aliquote di imposta applicate alle garanzie sono pari al21,25%.

C. Informazioni sulle procedure liquidative esui reclami

12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo

AVVERTENZA:Il Contraente o l’Assicurato o i suoi aventi diritto devonodare avviso del Sinistro mediante lettera raccomandata allaCompagnia o all’Intermediario assicurativo secondoquanto previsto dagli artt. 20 “Denuncia dei Sinistri –Obblighi dell’Assicurato” e 32 “Forma delle comunicazioni”.

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AVVERTENZA:Le spese per localizzare e minimizzare il danno non sonoindennizzabili secondo quanto previsto dagli artt. 3“Esclusioni specifiche della Sezione A” e 8 “Interventi prov-visori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio”.

13. Reclami

Eventuali Reclami possono essere presentati alla Compagnia,all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)secondo le disposizioni che seguono:

- Alla CompagniaVanno indirizzati i Reclami aventi ad oggetto la gestione delrapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’at-tribuzione di responsabilità, della effettività della prestazio-ne, della quantificazione ed erogazione delle somme dovuteall’avente diritto o dei sinistri.

I Reclami devono contenere i seguenti elementi: nome,cognome e domicilio del Reclamante, denominazione dellaCompagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti dicui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo dellalamentela ed ogni documento utile a descrivere compiuta-mente il fatto e le relative circostanze.La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscontroentro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dellostesso, all’indirizzo fornito dal Reclamante.

I Reclami devono essere inviati per iscritto a:• ZURICH INSURANCE plc

Rappresentanza Generale per l’ItaliaUfficio Gestione ReclamiVia Benigno Crespi, 23 - 20159 MilanoFax numero: 02.2662.2243E-mail: [email protected] internet:http://www.zurich.it/services/segnalazioni-e-reclami.htm

• o tramite il sito internet della Compagnia www.zurich.itdove, nell’apposita sezione dedicata ai Reclami, è predispostoun apposito modulo per l’inoltro dello stesso alla Compagnia.

- All’IVASS Vanno indirizzati i Reclami:- aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle dispo-

sizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relativenorme di attuazione e del Codice del Consumo (relative allacommercializzazione a distanza di servizi finanziari al consu-matore), da parte delle imprese di Assicurazione e diRiassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;

- nei casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esitodel Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza diriscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.

I Reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguentielementi: - nome, cognome domicilio del Reclamante, con eventuale

recapito telefonico;- denominazione della Compagnia, dell’intermediario o dei

soggetti di cui si lamenta l’operato;

- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;- copia del Reclamo presentato alla Compagnia e dell’even-

tuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nel-l’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni enell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;

- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fattoe le relative circostanze.

Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utiliz-zato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza(www.ivass.it) nella sezione relativa ai Reclami, accessibileanche tramite il link presente sul sito della Compagniawww.zurich.it. La presentazione del Reclamo ad IVASS puòavvenire anche via PEC all'indirizzo [email protected].

I Reclami devono essere inviati per iscritto a:

I.V.A.S.S.Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni,Servizio Tutela degli Utenti,Via del Quirinale 21, 00187 RomaFax numero: 06/421. 33.745/353

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione deiReclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008,che l’Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presen-tare il Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema esterocompetente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net- e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo daparte della Compagnia, prima di interessare l’AutoritàGiudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all’IVASS, comesopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternatividi risoluzione delle controversie quali:− la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e

s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giu-dizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente aicontratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relativeal risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti)attraverso la presentazione di una istanza all’Organismo dimediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territo-rialmente competenti. Tale Organismo provvede a designareun mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, lequali vi partecipano con l’assistenza di un avvocato;

− l’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attiva-bile o in virtù di una clausola compromissoria, se previstaall’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attra-verso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo voltoad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia;

− la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L.132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitarein giudizio un’azione civile relativa od a una controversiain materia di risarcimento del danno da circolazione di vei-coli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, aqualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro(salvo che, in relazione quest’ultimo caso, si tratti di con-troversie relative a materie già soggette alla mediazioneobbligatoria). Tale meccanismo si instaura tramite invito,

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di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale cisi impegna a cooperare lealmente per risolvere la contro-versia con l’assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Nel caso di controversie è facoltà delle Parti ricorrere ad uncollegio arbitrale, composto da tre soggetti, uno dei qualidi nomina dell’Assicurato.Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda ali artt. 21 “Proceduraper la valutazione del danno (Sezione A)”, 22 “Mandato deiPeriti (Sezione A)” e 27 “Pagamento dell’Indennizzo” delleCondizioni Generali.

AVVERTENZA:Rimane comunque ferma la possibilità di rivolgersiall’Autorità giudiziaria.

15. Accesso all’Area Clienti Riservata

Sul sito www.zurich.it è disponibile l’Area Clienti Riservatadove il Contraente può consultare le proprie coperture assi-curative in essere.

A garanzia di una consultazione sicura, è necessario richiederele credenziali d’accesso tramite registrazione nella sezione dedi-cata all’Area Clienti Zurich sul sito www.zurich.it e seguire leistruzioni. In caso di problemi di accesso al proprio spazio riser-vato o di dubbi in merito alla consultazione, è disponibile unservizio di supporto all’indirizzo: [email protected].

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Data ultimo aggiornamento: 1 Settembre 2015

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati edelle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legaleCamillo Candia

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GlossarioAi fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizio-ni, intendendosi per:

Assicurato - le persone fisiche o giuridiche specificate neisingoli Schemi Tipo.

Assicurazione - il contratto di Assicurazione.

Azioni di Terzi - qualsiasi atto volontario o involontario,diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debbarispondere, a norma di Legge, il Committente o l’Esecutoredei Lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra,anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione,invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizio-ne, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento perordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o difatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edificiin genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresigli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vanda-lici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili enatanti).

Contraente - il soggetto che stipula con la Societàl’Assicurazione.

Controllore Tecnico - l’organo di controllo accreditato daSINCERT (*) secondo le norme UNI CEI ISO 45000, cheopera ai sensi della norma UNI 10721.

Direttore dei Lavori: il soggetto di cui all’art. 124 del D.P.R.21 dicembre 1999, n. 554.

Decreto - DPR 12 marzo 2004, n. 123 “Schemi di polizzatipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative pre-viste agli artt. 17 e 30 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, esuccessive modificazioni, e dal Regolamento generale di attua-zione emanato con Decreto del Presidente della Repubblica21 dicembre 1999, n. 554, in materia di Lavori pubblici”.

Esecutore dei Lavori - il soggetto di cui all’art. 10 dellaLegge 11 febbraio 1994, n. 109 al quale sono stati dati inaffidamento i Lavori.

Forza Maggiore - eventi naturali come terremoti, frane,maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvio-ni, inondazioni, tempeste e quant’altro di simile.

Franchigia - la parte di danno espressa in misura fissa cheresta a carico dell’Assicurato.

Gravi Difetti Costruttivi - quelli che colpiscono Partidell’Opera destinate per propria Natura a lunga durata, com-promettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l’agi-bilità dell’Opera, sempre che, in entrambi i casi, intervengaanche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggettocompetente.

Indennizzo/Risarcimento - la Somma dovuta dalla Societàin caso di Sinistro.

Lavori - le attività di cui all’art. 2, comma 1, della Legge 11febbraio 1994, n. 109.

Legge - la Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successivemodificazioni ed integrazioni.

Luogo di Esecuzione delle Opere - il cantiere-area circoscrit-ta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indi-cata nella Scheda Tecnica, nel quale l’Esecutore dei Lavorirealizza le Opere assicurate.

Manutenzione - periodo indicato nel contratto di appalto aisensi dell’art. 103, comma 3, secondo periodo, delRegolamento 21 dicembre 1999, n. 554.

Opere - le Opere da costruire o costruite oggetto dell’appaltoe descritte nella Scheda Tecnica.

Opere Preesistenti - Opere, impianti e cose, che per volume,peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse,esistenti nel Luogo di Esecuzione delle Opere e comunquemanufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano iLavori assicurati.

Parti dell’Opera destinate per propria natura a lunga durata-vle parti strutturali dell’Opera, cioè quelle destinate per pro-pria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche.

Parti dell’Opera non destinate per propria natura a lungadurata - le Opere di completamento e finiture non rientrantinella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo:pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni,intonaci, tramezzi, Opere di isolamento termico ed acustico,infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamen-to, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento,elettrici e quant’altro di simile.

Premio - la somma dovuta dal Contraente alla Società qualecontroprestazione a fronte del rilascio dell’Assicurazione.

Progettista dei Lavori - il pubblico dipendente, il professio-nista libero o associato nelle forme consentite dalla Legge 23novembre 1939, n. 1815, la Società di professionisti o diingegneria ai sensi dell’art. 17 della Legge, incaricato dellaprogettazione esecutiva dei Lavori da appaltare.

Reclamante - un soggetto che sia titolato a far valere il dirittoalla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di assicu-razione, ad esempio il Contraente, l’Assicurato, ilBeneficiario e il danneggiato.

Reclamo - una dichiarazione di insoddisfazione nei confron-ti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o aun servizio assicurativo. Non sono considerati reclami lerichieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste dirisarcimento danni o di esecuzione del contratto.

(*) SINCERT è stato sostituita nelle sue funzioni e caratteristiche da ACCREDIA dalla fusione di SINAL e SINCERT comeAssociazione senza scopo di lucro mediante Decreto ministeriale del 22 dicembre 2009 pubblicato su GU20 del 26 gennaio 2010.

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Regolamento - il Decreto del Presidente della Repubblica 21dicembre 1999, n. 554.

Responsabile del Procedimento - il funzionario pubblicoche, ai sensi dell’art. 7 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109,così come sostituito dall’art. 5 della Legge 18 novembre1998, n. 415, e ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554,ha la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempi-mento inerente al procedimento medesimo.

Scheda Tecnica - la scheda obbligatoria annessa ad ogniSchema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengonoriportati gli elementi informativi e riepilogativi della predet-ta copertura.

Schema Tipo - lo schema obbligatorio delle Condizioni diAssicurazione delle singole coperture assicurative.

Scoperto - la parte di danno espressa in misura percentualeche resta a carico dell’Assicurato.

Sinistro - il verificarsi del fatto dannoso per il quale è presta-ta l’Assicurazione.

Società - l’Impresa di Assicurazione, regolarmente autorizza-ta all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare delramo o dei rami di pertinenza, che assume il Rischio e rila-scia la copertura assicurativa.

Somma Assicurata o Massimale - l’importo massimo dellacopertura assicurativa.

Stazione Appaltante o Committente - le Amministrazioniaggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, aisensi dell’art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, com-mittenti dei Lavori.

Data ultimo aggiornamento: 1 Settembre 2015

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Condizioni di Assicurazione

Condizioni generali

Sezione A - Copertura assicurativa dei dannialle Opere durante la loro Esecuzione e garanziadi Manutenzione

Articolo 1Oggetto dell’Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne il Committente, anchenella qualità di Direttore dei Lavori o proprietario delleOpere Preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecu-zione che causino danni materiali e diretti alle cose assicura-te, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l’esecu-zione delle stesse durante il periodo di Assicurazione, da qua-lunque causa determinati, salvo le delimitazioni esposte.L’obbligo della Società concerne esclusivamente:• Partita 1 - Opere

il rimborso, per la parte eccedente l’importo dellaFranchigia o Scoperto e relativi minimi e massimi conve-nuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripri-stinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assi-curate;

• Partita 2 - Opere Preesistentiil rimborso, per la parte eccedente l’importo dellaFranchigia o Scoperto e relativi minimi e massimi conve-nuti, nei limiti del Massimale assicurato, dei danni mate-riali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzionedelle Opere assicurate;

• Partita 3 - Demolizione e sgomberoil rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberaree trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibilei residui delle cose assicurate a seguito di Sinistro indenniz-zabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residuidelle cose assicurate, nel limite del Massimale assicurato.

Articolo 2Condizioni di Assicurazione

L’Assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:a) per ogni Opera sia stato approvato il progetto esecutivo,

se previsto, al quale la Società può in qualunque momen-to avere accesso;

b) il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e siastato verificato, come previsto dall’art. 30, comma 6,della Legge;

c) venga fornita alla Società copia del capitolato speciale diappalto e del contratto di appalto o verbale di aggiudica-zione, che formano parte integrante della presente coper-tura assicurativa, da cui si possano desumere gli importie la durata dei Lavori;

d) per le Opere assicurate siano effettuati i collaudi in corsod’opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi ela-

borati, che formano parte integrante della presente coper-tura assicurativa;

e) il Contraente abbia indicato alla Società nei termini ditempo previsti dalla Legge i Lavori subappaltati e leimprese subappaltatrici.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizionisuesposte, la garanzia non è operante.

Articolo 3Esclusioni specifiche della Sezione A

Ad integrazione di quanto previsto all’art. 16, la Società nonè obbligata ad indennizzare:1. i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o

di rifacimento di Lavori eseguiti in difformità dalle con-dizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contrattio nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio delDirettore dei Lavori, oppure in contrasto con norme diLegge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, fermarestando l’indennizzabilità per le altre Parti dell’Operaeventualmente danneggiate;

2. i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasitipo;

3. i danni di cui deve rispondere l’Esecutore dei Lavori anorma degli artt. 1667, 1668, 1669 cod. civ.;

4. i danni da Azioni di Terzi;5. i danni da Forza Maggiore;6. i danni da errori di progettazione o da insufficiente pro-

gettazione;7. i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festi-

vo o per trasporto a grande velocità;8. i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti

dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmentecon l’avanzamento dei Lavori, installati e messi in gradodi funzionare.La Società inoltre non è obbligata a indennizzare:

9 nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:9.1 rimozione di materiale al di fuori della linea minima

di progetto;9.2 riempimento di spazi in eccedenza alla linea mini-

ma di progetto;9.3 pompaggio di acque sotterranee ed i danni in con-

seguenza di mancato pompaggio di tali acque;9.4 consolidamento e compattamento di terreno sciol-

to, iniezioni in terreni spingenti, isolamento control’acqua e sua derivazione necessari a seguito diSinistro;

9.5 qualsiasi misura preventiva in vista di Sinistro, salvoche la stessa possa configurarsi come spesa di salva-taggio risarcibile a termini di Legge;

10.nel caso di esecuzione di dighe:10.1 le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre

misure preventive, anche nel caso che la loro neces-sità si manifesti solo durante i Lavori di costruzione;

10.2 le spese di pompaggio delle acque sostenute per illoro smaltimento, anche se le quantità d’acqua ori-ginariamente previste vengano superate;

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10.3 le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamen-to dell’impianto di pompaggio delle acque, qualoraal momento del Sinistro non vi sia disponibilità diriserve pari ad almeno il 25% (venticinquepercento)degli impianti di pompaggio non funzionanti;

10.4 le spese per isolamenti supplementari ed impiantinecessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;

10.5 le spese per la riparazione di danni di erosione allescarpate o ad altre superfici livellate, qualora ilContraente non abbia preso le misure previste dalledisposizioni di contratto o di progetto e dalle normedella buona tecnica esecutiva;

10.6 le spese per la rimozione di terreno franato perqualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori deilimiti delle Opere assicurate, ma solo nel caso incui il franamento non dipenda dall’esecuzione deiLavori. Le Opere assicurate vengono delimitatedalla proiezione verticale delle linee di intersezionetra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Seuna frana ha la sua origine in parte al di fuori deisuddetti limiti, il Risarcimento sarà limitato aquella parte della frana avente la sua origine entrotali limiti;

10.7 le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta odi impermeabilità.

Per l’esecuzione dei Lavori sotto riportati valgono inoltrele condizioni seguenti:

11.Lavori su Opere ed impianti Preesistenti:11.1 i danni materiali e diretti ad Opere ed impianti

Preesistenti assicurati alla partita 2, causati daLavori di sottomurazione, da altri Lavori nel sotto-suolo o da interventi su strutture portanti, sonoindennizzabili, solo oltre l’importo della Franchigiao dello Scoperto riportato nella Scheda Tecnica, adifferenza di quanto stabilito nell’art. 27, secondocomma;

12.Lavori su beni artistici:12.1 nel caso di interventi di ristrutturazione, amplia-

mento, Manutenzione ordinaria o straordinaria cheinteressino in maniera diretta o indiretta beni diinteresse artistico, qualora si verifichi un Sinistroindennizzabile, la Società non risponde della perditadi valore artistico, storico o culturale degli stessi, maunicamente delle spese necessarie al ripristino deibeni nelle condizioni antecedenti al Sinistro.Per la presente garanzia e per ogni Sinistro valgonoil limite massimo di Indennizzo, lo Scoperto e rela-tivo minimo o la Franchigia riportati nella SchedaTecnica, a differenza di quanto stabilito nell’art. 27,secondo comma.

Articolo 4Somma Assicurata - Modalità di aggiornamento dellaSomma Assicurata

La Somma Assicurata alla partita 1 deve corrispondere, allaconsegna dei Lavori, all’importo di aggiudicazione deiLavori, comprendendo tutti i costi di:a) lavori a corpo;

b) Lavori a misura;c) prestazioni a consuntivo;d) Lavori in economia;e) ogni e qualsiasi altro importo concernente l’appalto

oggetto dell’Assicurazione.Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Regolamento, la SommaAssicurata è stabilita nel bando di gara.Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare laSomma Assicurata inserendo gli importi relativi a variazio-ni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi perLavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.Il Contraente deve comunicare alla Società, entro i tre mesisuccessivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decor-renza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal ter-mine dei Lavori, gli eventuali aggiornamenti della SommaAssicurata effettuati a norma dell’art. 26, comma 4, dellaLegge. La Società emetterà le relative Schede Tecniche divariazione.Le Somme Assicurate per le partite 2 e 3 sono importi a“primo rischio assoluto”, per i quali quindi non vale quantodisposto all’art. 25.

Articolo 5Durata dell’Assicurazione

L’efficacia dell’Assicurazione, come riportato nella SchedaTecnica:a) decorre dalla data di inizio effettivo dei Lavori comunica-

ta dal Contraente o dal Committente ai sensi dell’art. 33,fermo il disposto dell’art. 1901 cod. civ.;

b) cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato dicollaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzio-ne, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, ecomunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazionedei Lavori;

c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisoriosoltanto per parti delle Opere, la garanzia cessa solo pertali parti, mentre continua relativamente alle restantiparti non ancora ultimate;

d) l’uso anche parziale o temporaneo delle Opere o di partidi Opere secondo destinazione equivale, agli effetti dellacopertura assicurativa, ad emissione del certificato di col-laudo provvisorio.

Articolo 6Garanzia di Manutenzione

Qualora sia previsto – ai sensi dell’art. 103, comma 3,secondo periodo, del Regolamento – un periodo digaranzia di Manutenzione, riportato nella Scheda Tecnica,sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle coseassicurate alla partita 1 della “Sezione A”, nonché i dannia terzi di cui alla “Sezione B”, dovuti a causa risalente alperiodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nellosvolgimento delle operazioni di Manutenzione previstenegli obblighi del contratto d’appalto, ferme ledelimitazioni – ad esclusione del punto 3 dell’art. 3 –nonché gli Scoperti e relativi minimi o le Franchigieconvenuti per il periodo di costruzione riportato nellaScheda Tecnica.

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La durata del periodo di Manutenzione è quella riportatanella Scheda Tecnica e in ogni caso non può superare i 24mesi.

Articolo 7Interruzione o sospensione della costruzione

In caso di interruzione o sospensione della costruzione didurata superiore a 15 giorni consecutivi, il Contraente devedarne immediata comunicazione alla Società. In mancanzae solo ove ricorrano le condizioni previste all’art. 1898 cod.civ., il Contraente decade dal diritto al Risarcimento.Per l’eventuale proroga si applicherà quanto previsto nel-l’art. 30.Qualunque sia la durata dell’interruzione o sospensione, ilContraente, pena la decadenza dal diritto all’Indennizzo, siimpegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quellemisure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periododi fermo.

Articolo 8Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazionidi salvataggio

I costi di interventi provvisori a seguito di Sinistro indenniz-zabile, diversi da quelli di cui all’art. 1914 cod. civ., sono acarico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte diquelli definitivi e non aumentino il costo complessivo delSinistro.Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per loca-lizzare il danno non sono comunque indennizzabili.

Sezione B - Copertura assicurativa dellaresponsabilità civile durante l’esecuzione delleOpere

Articolo 9Oggetto dell’AssicurazioneLa Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limitidei Massimali convenuti per la presente Sezione, di quantoquesti sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile aisensi di Legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi espese) di danni involontariamente cagionati a terzi permorte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazioneai Lavori assicurati alla “Sezione A”, che si siano verificati,durante l’esecuzione dei Lavori stessi, nel Luogo diEsecuzione delle Opere indicato nella Scheda Tecnica e nelcorso della durata dell’Assicurazione per la “Sezione A”.

Articolo 10Condizioni di Assicurazione

L’Assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:a) che il Luogo di Esecuzione delle Opere sia interdetto al

pubblico e che la relativa segnalazione sia in tutte le orechiaramente visibile;

b) che il Committente abbia designato il responsabile deiLavori, nonché, nei casi previsti dal Decreto Legislativo

14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni edintegrazioni, il coordinatore per l’esecuzione dei Lavoriin materia di sicurezza;

c) che i Lavori che interessino manufatti in aderenza coinvol-gendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguitidopo la presentazione alla Società dello stato documentatodegli stessi antecedente l’inizio dei Lavori, copia del qualeforma parte integrante della presente copertura assicurati-va; per il calcolo dell’ammontare del Risarcimento si faràriferimento a tale stato documentato. L’onere della provadello stato suddetto resta a carico del Contraente.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizionisuesposte, la garanzia non è operante.

Articolo 11Delimitazione dell’Assicurazione

Per la presente sezione non sono considerati terzi:a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché

qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;b) qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale

rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’am-ministratore e le persone che si trovino con costoro neirapporti di cui alla lettera a);

c) le persone che subiscano danno in occasione di lavoro odi servizio e siano in rapporto anche occasionale didipendenza o collaborazione con il Contraente;

d) le Società le quali, rispetto al Committente o alContraente che non sia una persona fisica, siano qualifi-cabili come controllanti, controllate o collegate ai sensidell’art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori dellemedesime.

Articolo 12Esclusioni specifiche della Sezione B

Ad integrazione di quanto previsto all’art. 16,l’Assicurazione non comprende:a) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia

diretta prevista dalla “Sezione A”;b) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di

cantiere e quelli a cose o animali che l’Assicurato abbia inproprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualun-que ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i dannialle Opere ed impianti Preesistenti;

c) i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezioneper quelli che siano provocati in occasione del loro impiegoin relazione ai Lavori assicurati alla “Sezione A” sul Luogodi Esecuzione delle Opere, purché in detto luogo l’uso deiveicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi eper gli effetti della Legge 24 dicembre 1969, n. 990;

d) i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specificainclusione;

e) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a dan-neggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requi-sizione od occupazione disposte per l’esecuzione dei Lavori;

f ) i danni derivanti dalla costruzione di Opere in violazionedi diritti altrui;

g) i danni derivanti da polvere;

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h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che,pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurinoaltresì quali responsabilità extracontrattuali;

i) i danni da furto;j) i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione;k) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque

sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione,impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d’ac-qua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimentodi falde acquifere, giacimenti minerari od in genere diquanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

l) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedi-mento del terreno di basi di appoggio o di sostegni ingenere, salvo specifica inclusione;

m) i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specificainclusione;

n) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello dellamina in caso di impiego di materiale esplosivo;

o) i danni da Azioni di Terzi;p) i danni da Forza Maggiore;q) i danni da errore di progettazione o da insufficiente pro-

gettazione.

Articolo 13Durata dell’Assicurazione

L’Assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura,la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue lemodalità indicate per la “Sezione A”.Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunquenon prima del momento in cui è efficace la garanzia per la“Sezione A”.

Articolo 14Massimale per la responsabilità civile verso terzi

Ai sensi dell’art. 103, comma 2, del Regolamento, ilMassimale per la copertura assicurativa della responsabilitàcivile verso terzi è pari al 5% della Somma Assicurata per leOpere nella “Sezione A”, con un minimo di 500 mila euroed un massimo di 5 milioni di euro.

Norme comuni per le Sezioni A e BArticolo 15Assicurato

Ai fini della presente copertura assicurativa sono consideratiAssicurato il Committente e il Contraente.

Articolo 16Delimitazione dell’Assicurazione

La Società non è obbligata a indennizzare:1. le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in

parte dell’Opera assicurata, i danni da mancato lucro edogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio,

quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o par-ziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forni-ture o di servizi;

2. i danni di deperimento, logoramento, usura o gradualedeterioramento che siano conseguenza naturale dell’uso ofunzionamento o siano causati dagli effetti graduali degliagenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione eincrostazione;

3. le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli,valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni aschedari, disegni, materiale contabile, fatture o docu-menti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbiee simili;

4. i danni cagionati o agevolati da dolo dell’Assicurato odelle persone del fatto delle quali detti soggetti debbanorispondere;

5. i danni che, alla stregua della comune esperienza tecni-ca, costituiscano conseguenza pressoché certa di unfatto o evento che dovrebbe essere conosciutodall’Assicurato o dai suoi preposti per effetto di Sinistriavvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi,nonché i vizi palesi dell’Opera o i vizi occulti comunquenoti all’Assicurato prima della decorrenza della presenteAssicurazione;

6. i difetti di rendimento dei beni assicurati.La Società non è inoltre obbligata per i danni verificatisiin occasione di:

7. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, prove-nienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pureradiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di parti-celle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistronon ebbe alcun rapporto con tali eventi.

La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisioltre la scadenza della copertura assicurativa ovverodenunciati oltre un anno dalla scadenza della coperturaassicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificatidurante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però dacause risalenti ad epoca non compresa nei periodi copertidall’Assicurazione.

Articolo 17Scoperto o Franchigia in caso di Sinistro

Rimane a carico del Contraente, per uno o più Sinistri veri-ficatisi durante il periodo di validità dell’Assicurazione, unoScoperto percentuale dell’importo di ogni Sinistro, con irelativi valori minimi e massimi, oppure una Franchigia fissa,come indicato nella Scheda Tecnica.Per la “Sezione B”, l’Assicurato dà mandato alla Società dipagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti aproprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessasu presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal dan-neggiato.

Articolo 18Estensione territoriale

L’Assicurazione vale per Opere da realizzarsi nell’ambito delterritorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti alTitolo XIV del Regolamento.

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Articolo 19Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio

La Società presta il suo consenso all’Assicurazione e ne con-viene il Premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente,il quale ha l’obbligo di manifestare, tanto alla conclusionedel contratto quanto in ogni successivo momento, tutte lecircostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio.L’Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto chepossa interessare la valutazione del rischio o di variazioni delprogetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le con-dizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemidi costruzione verificatesi durante l’esecuzione dell’Opera,deve darne immediata notizia e rimettere al più prestomediante lettera raccomandata un dettagliato rapporto scrit-to alla Società, che si riserva di rendere noto a quali condi-zioni intenda mantenere la copertura.Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissionidi notifica di variazioni, queste ultime intervenute successiva-mente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheran-no le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ..I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul Luogodi Esecuzione dei Lavori in momenti concordati conl’Assicurato e possono esaminare le cose assicurate, nonché idati, documenti e progetti relativi all’Opera oggetto dellacopertura.

Articolo 20Denuncia dei Sinistri - Obblighi dell’Assicurato

In caso di Sinistro che interessi le garanzie prestate con la“Sezione A”, l’Assicurato deve:a) darne immediata comunicazione mediante lettera racco-

mandata alla Società;b) inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera rac-

comandata, un dettagliato rapporto scritto;c) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le infor-

mazioni, i documenti e le prove che possono esserglirichiesti;

d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l’entità deldanno, nonché mettere in atto tutte le misure necessariead evitare il ripetersi del danno;

e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiateper eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono esseresubito iniziati dopo l’avviso prescritto alla lettera a), ma lostato delle cose può venire modificato, prima dell’ispezioneda parte di un incaricato della Società, soltanto nella misurastrettamente necessaria per la continuazione dell’attività odell’esercizio.Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entrootto giorni dall’avviso, l’Assicurato, fermo restando quantostabilito all’art. 22, può prendere tutte le misure necessarie.In caso di Sinistro che interessi le garanzie prestate con la“Sezione B”, l’Assicurato deve:1. farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in

cui ne venga a conoscenza;2. assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del

fatto, l’indicazione delle conseguenze, nonché la data, illuogo e le cause del Sinistro;

3. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, idocumenti e gli eventuali atti giudiziari relativi alSinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per ladifesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componi-mento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasiriconoscimento della propria responsabilità.

In ogni caso l’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizioderivante dall’inosservanza dei termini e degli obblighi dicui alle lettere a) e b) relative alla “Sezione A” e ai punti 1 e2 relativi alla “Sezione B”.L’Assicurato che ricorra, per giustificare l’ammontare deldanno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolentiovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e leparti danneggiate del Sinistro, decade dal dirittoall’Indennizzo/Risarcimento.

Articolo 21Procedura per la valutazione del danno (sezione A)

L’ammontare del danno è concordato con le seguentimodalità:a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa inca-

ricato, con il Contraente o persona da lui designata;oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dalContraente con apposito atto unico.

In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti con-clusivi della perizia entro 90 giorni dal ricevimento di tuttala documentazione relativa al Sinistro richiesta alContraente, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso con-trario, superati i 90 giorni, si formalizza la richiesta delterzo Perito con la procedura che segue:1. i due Periti devono nominarne un terzo quando si veri-

fichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta diuno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso didisaccordo e le decisioni sui punti controversi sonoprese a maggioranza;

2. ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvareda altre persone, le quali potranno intervenire nelle ope-razioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo;

3. se una delle Parti non provvede alla nomina del proprioPerito o se i Periti non si accordano sulla nomina delterzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delleParti, sono demandate al Presidente del Tribunale nellacui giurisdizione il Sinistro è avvenuto;

4. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito;quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Il Committente, qualora lo richieda, può partecipare comeosservatore, alle operazioni peritali.L’ammontare del danno, concordato come sopra, deve esse-re convalidato dal Responsabile del Procedimento di cuiall’art. 7 della Legge.

Articolo 22Mandato dei Periti (sezione A)

I Periti devono:a) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose

assicurate, determinando il valore che le cose medesime

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avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valu-tazione di cui all’art. 4;

b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, com-prese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettua-ta ai sensi dell’art. 22, lett. b), i risultati delle operazioniperitali devono essere raccolti in apposito verbale (con alle-gate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare,per ognuna delle Parti.I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sonoobbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora aqualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenzanonché di violazione dei patti di cui al presente SchemaTipo, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione odeccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta disottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altriPeriti nel verbale definitivo di perizia.I Periti sono dispensati dall’osservanza delle formalità di cuial titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

Articolo 23Premio

Il Premio, riportato nella Scheda Tecnica, è convenuto inmisura unica ed indivisibile per le sezioni A e B e per tuttoil periodo dell’Assicurazione.Il Premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/oaggiornamenti concordati sono riportati nelle rispettiveSchede Tecniche.Il pagamento del Premio, fatte salve rateizzazioni concorda-te, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicu-rativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti.L’aggiornamento del Premio, in relazione a quanto previstoall’art. 5, terzo comma, andrà calcolato applicando il tassooriginario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabilitiin caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertu-ra; i relativi valori sono riportati nella specifica SchedaTecnica di variazione.L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a tito-lo di Premio da parte del Contraente non comporta l’ineffi-cacia della copertura assicurativa nei confronti delCommittente per 2 mesi a partire dalla data del pagamentodovuto.La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento,a mezzo lettera raccomandata A.R., il Committente, il qualepuò sostituirsi al Contraente nel pagamento del Premio; inmancanza di intervento sostitutivo del Committente, tra-scorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la coperturacessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.Il Premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/oaggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Societàindipendentemente dal fatto che l’Assicurazione cessi primadella data prevista nella Scheda Tecnica.

Articolo 24Assicurazione parziale – Regola proporzionale

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamen-ti delle Somme Assicurate e per la regolazione del Premio, almomento del Sinistro la Società verifica se negli anni prece-

denti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alleSomme che dovevano essere assicurate secondo il disposto dicui all’art. 5; nel caso in cui tali importi coprano solo partedelle Somme che dovevano essere assicurate, la Societàindennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le parti-te assicurate in tutte le sezioni, esclusivamente in proporzio-ne alla parte suddetta.

Articolo 25Diminuzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro

L’importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limi-te massimo di Indennizzo o Risarcimento dovuto dallaSocietà per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante ilperiodo di efficacia della copertura assicurativa.In caso di Sinistro le Somme Assicurate con le singole partite,i Massimali ed i limiti di Indennizzo, si intendono ridotti,con effetto immediato e fino al termine del periodo di duratadell’Assicurazione, di un importo uguale a quello del dannoindennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali Franchigieo Scoperti e relativi massimi e minimi, senza corrispondenterestituzione del Premio.Il Contraente può richiedere il reintegro delle SommeAssicurate, dei Massimali e dei limiti di Indennizzo; laSocietà concede tale reintegro richiedendo un Premio sino adun massimo di 5 volte il Premio relativo all’entità del rein-tegro.Le disposizioni del presente articolo non si intendono ope-ranti ai fini della riduzione proporzionale della Sommadovuta dalla Società in caso di Sinistro, anche in caso dimancato reintegro.

Articolo 26Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione deldanno e successivi

Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno,l’effettuata liquidazione od il pagamento dell’Indennizzonon pregiudicano le ragioni della Società stessa per commi-natorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilitàvenisse in qualunque tempo riconosciuta.

Articolo 27Pagamento dell’Indennizzo

Relativamente ai Sinistri di cui alla “Sezione A”, il pagamen-to dell’Indennizzo è eseguito dalla Società presso la propriaDirezione o la sede dell’Intermediario assicurativo al quale èassegnata la copertura assicurativa entro 30 (trenta) giornidalla data dell’accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla datadi consegna alla Società delle pronunce definitive dei peritidi parte concordi o del terzo perito, sempreché siano staticonsegnati alla Società tutti i documenti necessari per laliquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezionesull’indennizzabilità del Sinistro.La Franchigia e lo Scoperto rimangono a carico delContraente, fermo restando che la Società risarcirà alCommittente, se ad esso dovuto, il Sinistro al lordo dei pre-detti Franchigia e Scoperto.Tuttavia la Franchigia e lo Scoperto con i relativi minimo emassimo, sono opponibili al Committente ove questi abbia

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esercitato nel bando di gara la facoltà di prevederla in taleforma, determinandone anche l’entità.

Articolo 28Titolarità dei diritti

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente coper-tura assicurativa non possono essere esercitati che dalContraente e dalla Società, salvo quanto previsto dall’art. 22,ultimo comma.È compito, in particolare, del Contraente compiere gli attinecessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni.L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuatisono vincolanti anche per l’Assicurato.L’Indennizzo liquidato a termini della presente coperturaassicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei con-fronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.

Articolo 29Gestione delle controversie – Spese legali (Sezione B)

La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sedestragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nomedell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici edavvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicuratostesso.Sono a carico della Società le spese sostenute per resistereall’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di unimporto pari ad un quarto del Massimale stabilito nellaScheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda.Qualora la Somma dovuta al danneggiato superi dettoMassimale, le spese vengono ripartite tra Società edAssicurato in proporzione al rispettivo interesse.La Società non riconosce spese sostenute dall’Assicurato perlegali o tecnici che non siano da essa designati e non rispon-de di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Articolo 30Proroga dell’Assicurazione

La presente Assicurazione può essere prorogata qualora, perqualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o ilcertificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la dataindicata all’art. 5, lett. b).In tale caso il Contraente può chiedere una proroga dellapresente copertura assicurativa, che la Società si impegna aconcedere alle condizioni che saranno concordate.

Articolo 31Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico delContraente.

Articolo 32Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato è tenuto deb-bono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, allaDirezione della Società ovvero all’Intermediario assicurativoal quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Articolo 33Foro competenteQualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpre-tazione, applicazione o esecuzione del presente Contrattosarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro diMilano. Qualora il Contraente e/o l’Assicurato sia qualifi-cabile come “consumatore” ai sensi del Codice delConsumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasicontroversia derivante da o connessa all'interpretazione,applicazione o esecuzione della Polizza sarà sottopostaall'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilioelettivo del consumatore.

Articolo 34Rinvio alle norme di LeggePer tutto quanto non diversamente regolato, valgono lenorme di Legge.

Estensioni di garanzia(operanti solo se espressamente richiamate inpolizza e a condizione che l’Assicurato abbiapagato il relativo Premio)

A.Danni causati da errori di progettazione o da insufficienteprogettazione

A parziale deroga dell’art. 3 “Esclusioni specifiche dellaSezione A” comma 6), ferme le altre delimitazioni di Polizza,sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assi-curate causati da errori di progettazione o da insufficienteprogettazione e manifestatisi durante il periodo di costruzio-ne delle Opere.Sono esclusi i danni alla parte dell’Opera affetta da detti erro-ri nonché il rimborso dei costi per l’eliminazione degli stessialla parte dell’Opera già eseguita, anche se non danneggiata.È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del pro-getto conseguenti ad errori di progettazione o da insuffi-ciente progettazione per la parte dell’Opera ancora da rea-lizzare.Tale estensione di garanzia viene prestata con uno Scopertodel 10% e Scoperto minimo pari a quello relativo alla par-tita 1.Il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per tutti iSinistri che possono verificarsi durante la validità dellapolizza è pari al 30% della partita 1 con il massimo di500.000,00 euro.

B.Forza Maggiore

A parziale deroga dell’art. 3 “Esclusioni specifiche dellasezione A” comma 5), ferme le altre delimitazioni di Polizza,la Società risponde per danni materiali e diretti alle cose assi-curate causate da eventi naturali di Forza Maggiore.Relativamente a tempeste, alluvioni, inondazioni e allaga-menti la Società indennizza l’Assicurato per perdite e dannimateriali e diretti causati o derivati da solo se sono state prese

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misure di sicurezza sufficienti in sede di progettazione e rea-lizzazione dell’Opera.A questo proposito, le misure di sicurezza sono sufficienti se sonostati presi in considerazione i valori per tempeste, alluvioni,inondazioni e allagamenti rilevabili dalle statistiche degli ufficicompetenti del servizio meteorologico riguardo all’ubicazionedel rischio e a tutta la durata assicurativa e ciò fino ad un periododi ricorrenza di 20 anni. La Società non indennizza l’Assicuratoper perdite e danni materiali e diretti derivanti dal fatto chel’Assicurato non ebbe eliminato a suo tempo gli ostacoli (es.sabbia, alberi) dal corso d’acqua per garantire un libero flusso,indipendentemente dalla portata d’acqua dello stesso.Tale estensione di garanzia viene prestata con uno Scopertodel 10% e Scoperto minimo pari a quello relativo alla par-tita 1.Il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per tutti iSinistri che si possono verificare durante il periodo di validi-tà della polizza è pari al 30% della partita 1.

C.Sciopero, sommossa, tumulto popolare, furto e rapina, attivandalici o dolosi

A parziale deroga dell’art. 3 “Esclusioni specifiche dellasezione A” comma 4), ferme le altre delimitazioni di Polizza,la Società risponde per danni materiali e diretti alle cose assi-curate causate da in conseguenza di sciopero, sommossa,tumulto popolare, furto e rapina, atti vandalici o dolosi.Nel caso di garanzia prestata con l’estensione E.“Assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzatu-re di cantiere” restano comunque ferme le esclusioni delpunto 2) riportate nella clausola medesima.La Società e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere dallagaranzia prestata con questa clausola mediante preavviso di30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 giornida quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette adisposizione del Contraente il rateo di Premio netto relativoalla garanzia prestata con questa clausola in proporzione deltempo che decorre dal momento dell’efficacia del recesso altermine del periodo per il quale è stato pagato.Resta convenuto, ai fini di questa estensione di garanzia, che ilpagamento dell’Indennizzo viene effettuato, per singolo Sinistro,dopo aver detratto lo Scoperto 10% sull’ammontare del dannoe Scoperto minimo pari a quello relativo alla partita 1 e che laSocietà non indennizza, in nessun caso, per singolo Sinistro eper tutti i Sinistri che si verifichino durante il periodo divalidità della Polizza, Somma superiore al 50% della partita 1.

D.Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo otrasporto a grande velocità

A parziale deroga dell’art. 3 “Esclusioni specifiche della sezioneA” comma 7) sono indennizzabili i maggiori costi per lavorostraordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità(esclusi i trasporti aerei), purchè tali maggiori costi siano statisostenuti dall’Assicurato in relazione ad un Sinistro indenniz-zabile a termini della sezione A e fino all’importo massimo del10% del danno indennizzabile, al netto di Franchigia oScoperto e relativo minimo riportati in Polizza, con il massimo

di 25.000,00 euro per ogni Sinistro e per tutti i Sinistri chepossono verificarsi durante la validità della Polizza.

E.Assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzatu-re di cantiere

Premesso che, agli effetti d questa Assicurazione ed in parti-colare ai fini della determinazione della Somma Assicurata edella liquidazione dei danni, per Ente si intende ogni mac-chinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere descrittinell’apposito elenco debitamente compilato, si convienequanto segue:1. La Società, in corrispettivo del Premio convenuto ed

anticipato, indennizza, nei limiti e con le modalità cheseguono, i danni materiali e diretti al macchinario, barac-camenti o attrezzature di cantiere verificatisi durante ilperiodo coperto dall’Assicurazione per la costruzionedelle Opere e nei luoghi indicati in Polizza.

2. Fermo quanto previsto all’art. 3 delle CondizioniGenerali di Assicurazione, la Società non è obbligata adindennizzare:a) i guasti meccanici o elettrici;b) i danni derivati dalle operazioni di carico o scarico,

trasporto o trasferimento, salvo quelli verificatisi inoccasione della movimentazione nell’ambito dei luo-ghi indicati nella Polizza ai fini della costruzione delleOpere, nonchè i danni verificatisi comunque al difuori dei luoghi indicati in Polizza;

c) i danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testatedei macchinari di perforazione, alla mazza battente oal blocco incudine dei battipali o delle perforatrici apercussione, alle benne, agli utensili, agli accessori oalle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di undanno totale al singolo macchinario o alle singoleattrezzature di cantiere;

d) i danni a natanti, aeromobili nonchè ai macchinari oattrezzature di cantiere operanti nel sottosuolo;

e) i danni per i quali sia responsabile, per Legge o percontratto, il fornitore o il costruttore;

f ) i danni a macchinari o attrezzature di cantiere sunatante conseguenti a sommersione o affondamentodel natante stesso;

g) i danni da furto.3. La Somma Assicurata per ciascun Ente deve essere uguale

al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del Sinistrocomprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montag-gio di Ente uguale oppure equivalente per caratteristiche,prestazioni e rendimento.Sconti e prezzi di favore non hanno alcuna influenzanella determinazione della Somma Assicurata.

4. La determinazione dei danni viene eseguita separatamenteper singolo Ente assicurato, secondo le norme seguenti:a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:

1. si stima l’importo totale dei costi di riparazione almomento del Sinistro, necessari per ripristinarel’Ente danneggiato nello stato funzionale in cui sitrovava al momento del Sinistro;

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2. si stima il valore ricavabile, al momento delSinistro, dai residui delle parti eventualmentesostituite.

L’Indennizzo sarà pari all’importo stimato come sub a 1),diminuito dell’importo stimato come sub a 2), con l’ap-plicazione di quanto disposto al seguente terzultimocomma e con la successiva deduzione delle Franchigie oScoperti e relativi minimi convenuti in Polizza.

b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:1. si stima il valore dell’Ente assicurato al momento

del Sinistro tenuto conto della obsolescenza, dellavetustà e del deperimento per uso o altra causa;

2. si stima il valore ricavabile dai residui al momentodel Sinistro.

L’Indennizzo sarà pari all’importo stimato come sub b1), diminuito dell’importo stimato come sub b 2), conl’applicazione di quanto disposto al seguente terzultimocomma e con la successiva deduzione delle Franchigie edegli Scoperti e relativi minimi convenuti in Polizza.

Un Ente assicurato si considera non suscettibile diriparazione quando l’Indennizzo calcolato come suba 1) meno sub a 2), eguagli o superi il valore chel’Ente aveva al momento del Sinistro stimato comesub b 1).Se la Somma Assicurata, separatamente, per ciascunEnte colpito da Sinistro, copre solo parte dell’importoche doveva essere assicurato, la Società indennizza idanni unicamente in proporzione alla parte suddetta.Tale estensione di garanzia viene prestata con unoScoperto del 10% e Scoperto minimo pari a 1.500,00euro.Salvo diversa esplicita pattuizione in Polizza, sonoesclusi dall’Indennizzo i maggiori costi per lavorostraordinario, notturno, festivo o trasporto a grandevelocità o trasporto aereo.

Restano in ogni caso esclusi dall’Indennizzo i costi pereventuali revisioni, manutenzioni o modifiche degli Enticolpiti da Sinistro o quelli per eventuali riparazioniprovvisorie.

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Elenco del macchinario, baraccamenti od attrezzature di Cantiere

(*) Valore di rimpiazzo a nuovo.

N. Ordine N. Enti Descrizione Anno di Somma assicurati (specie, tipo, marca, modello, matricola e/o targa, etc.) Costruzione/ Assicurata (*)

Prima (euro)Immatricolazione

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F.Rimozione, franamento e cedimento del terreno

A parziale deroga dell’art. 12 “Esclusioni specifiche dellaSezione B” punto l), sono risarcibili, nell’ambito deiMassimali convenuti in Polizza alla Sezione B, i danni cau-sati a terzi da rimozione, franamento o cedimento del terre-no di basi d’appoggio o di sostegno in genere.Tale estensione di garanzia viene prestata con uno Scopertodel 10% e Scoperto minimo pari a 5.000,00 euro.Il limite massimo di Indennizzo per tutti i Sinistri che pos-sono verificarsi durante la validità della polizza è pari a150.000,00 euro.

G.Cavi e condutture sotterranee

A parziale deroga dell’art. 12 “Esclusioni specifiche dellaSezione B” punto m), sono risarcibili, nell’ambito deiMassimali convenuti in Polizza alla Sezione B, i danni,materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se,prima dell’inizio dei Lavori, l’Assicurato abbia ottenutodalle Autorità competenti la documentazione necessaria perindividuare l’esatta posizione dei cavi o condutture sotterra-nee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.Tale estensione di garanzia viene prestata con uno Scopertodel 10% e Scoperto minimo pari a 5.000,00 euro.Il limite massimo di Indennizzo per tutti i Sinistri che pos-sono verificarsi durante la validità della polizza è pari a100.000,00 euro.

H.Vibrazione

A parziale deroga dell’art. 12 “Esclusioni specifiche dellaSezione B” punto j), sono risarcibili, nell’ambito deiMassimali convenuti in Polizza alla Sezione B, i danni cau-sati a terzi dovuti a vibrazione.Tale estensione di garanzia viene prestata con uno Scopertodel 15% e Scoperto minimo pari a 5.000,00 euro.Il limite massimo di Indennizzo per tutti i Sinistri che pos-sono verificarsi durante la validità della polizza è pari a100.000,00 euro.

Condizione particolare aggiuntiva operantesolo in caso di coassicurazione

Coassicurazione e delega

Se indicato alla voce “Riparto” della Scheda Tecnica 2.3 alle-gata, l’Assicurazione è ripartita per quote fra le Società indi-cate nella Scheda stessa.Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzionedella rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusaogni responsabilità solidale.Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi compresaquella relativa al recesso inerente all’estensione C. Sciopero,sommossa, tumulto popolare, furto e rapina, atti vandalici odolosi, devono trasmettersi dall’uno all’altra parte unicamen-te per il tramite della Zurich Insurance plc - RappresentanzaGenerale per l’Italia all’uopo designata quale CoassicuratriceDelegataria.Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dallaDelegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipula-zione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firmadell’atto relativo.L’impegno di tutte le Coassicuratrici risulta dalle firme dellaScheda Tecnica 2.3.

Altri obblighi(sempre operanti)

Adesione dell’Assicurato alla polizza del ContraenteQualora l’Assicurato sostenga in tutto o in parte l'onereeconomico connesso al pagamento del premio per effettodella stipula di un contratto di Appalto o di Subappaltorelativo all'Opera in oggetto, il Contraente si obbliga adottenere dichiarazione sottoscritta da quest’ultimo diavvenuta consegna delle Condizioni di Assicurazione, primadell’adesione alla copertura assicurativa.

Data ultimo aggiornamento: 9 Novembre 2010

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