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BANCHE DATI
Informatica e tutela giuridica
Definizione
La banca dati può essere definita come un
archivio di informazioni omogenee e relative ad
un campo concettuale ben identificato, le quali
sono organizzate, codificate e registrate su
appositi supporti in modo da facilitare il loro
reperimento da parte delle categorie di utenti
interessati.
Le banche dati si presentano in forma
elettronica o cartacea, la differenza risiede nel
supporto sul quale sono rese disponibili.
Direttiva n. 96/9/CE
Definisce le banche dati come “raccolte di
opere, dati o altri elementi indipendenti tra
loro sistematicamente, organicamente
disposti ed individualmente accessibili
grazie a mezzi elettronici o in altro modo”.
Quadro normativo nazionale
La direttiva 96/9 CE è stata recepita in
Italia dal D. Lgs n. 169 del 1999 che
rappresenta il primo atto normativo a
tutela delle banche dati.
Banche dati elettroniche e cartacee
Le banche dati elettroniche rispetto a quelle
cartacee offrono una migliore gestione del
metodo di ricerca, mediante l’adozione di un
programma di gestione consentono di eseguire
ricerche con la massima rapidità, completezza e
precisione.
Le banche dati cartacee permettono di risalire
all’informazione desiderata attraverso l’utilizzo di
un sistema di indici che tuttavia rendono la
ricerca più difficile e rigida.
La struttura delle banche dati
Secondo la loro struttura interna le banche datipossono essere suddivise in diverse categorie.
Secondo la modalità di organizzazione dei dati siindividuano tre diverse rappresentazioni dibanche dati:
Gerarchiche: ordinate secondo una struttura adalbero;
Reticolari: ordinate secondo una serie di puntidi accesso;
Relazionali: in base alle relazioni tra loroesistenti a seconda delle indicazioni dell’utente.
Tipi di banche dati
banche dati a testo completo, anche
denominate banche di informazione
primaria o full text o source database;
banche dati di riferimenti bibliografici,
riassunti, e recensioni (review).
Banche dati documentarie
In base al contenuto le banche dati sidistinguono in
Documentarie: indicano all’utente dove reperirel’informazione desiderata. A loro volta sidistinguono in:
Bibliografiche: contengono indicazioni su testi,articoli, relazioni come abstract o sintesi;
Non bibliografiche: sono costituite da brevisintesi o segnalazione di informazioni cherinviano per la consultazione ad altre fonti.
Banche dati fattuali
Le banche dati fattuali contengono informazioni
complete e si distinguono in:
Numeriche: i dati originali contenuti sono
elaborati sotto forma di tabelle e di diagrammi;
Testuali: raccolgono dati completi come leggi,
articoli, sentenze, ecc…;
Testuali/numeriche: contengono dati
alfanumerici rappresentati sotto forma testuale
e/o tabelle.
Modalità di diffusione
In base al metodo attraverso cui i dati sono resi
fruibili agli utenti, le banche dati hanno due
modalità di diffusione: ON LINE e OFF LINE.
On line: la banca dati è resa disponibile
attraverso una rete di telecomunicazione che
consente di fornire i dati in tempo reale l’utente
deve solo fornirsi di un apparecchio predisposto
per il collegamento al nodo o al sito su cui la
banca è memorizzata, in tal modo accederà alle
informazioni richieste;
Banche dati fornite off line
Off line:
In questa categoria rientrano le banchedati cartacee o quelle elettroniche resedisponibili su supporto noto come CD-ROM. In questo caso la banca dati èfruibile in forma completa su di unsupporto rigido che consente all’utente diavere accesso diretto alle informazioni ivicontenute.
Limiti delle banche dati fornite on
line
Esempi di banche dati on line sono il teletext, il
videotext e, in genere, tutti i servizi di accesso
diretto a banche dati. Tipico esempio di teletext
in Italia è il televideo che sfrutta i collegamenti
radiotelevisivi, il videotext sfrutta invece i
collegamenti telefonici. I limiti di queste banche
dati derivano dalla necessaria presenza di una
rete pubblica o privata di telecomunicazione a
cui si aggiungono alti costi d’uso.
Limiti delle banche dati fornite off
line
Le banche dati su CD-ROM hanno una
peculiarità unica, tale supporto infatti è in
grado di contenere una elevata quantità di
informazioni compresse in un unico
spazio. I principali limiti di queste banche
dati riguardano le difficoltà di
aggiornamento e il problema delle copie
non autorizzate.
Tutela contrattuale
Le tipologie contrattuali più utilizzate si
dividono in due categorie che
corrispondono alle due modalità di
diffusione: per le banche dati off line si fa
riferimento alla vendita o licenza d’uso; per
le banche dati on line, alla fattispecie
dell’appalto di servizi.
Responsabilità
Si delineano due profili di responsabilità da partedel fornitore del servizio:
Nei confronti dell’utente;
Nei confronti del titolare dei diritti di qualsiasinatura sulle informazioni contenute nella bancadati.
Nel 1 caso vi è una RESPONSABILITA’CONTRATTUALE DEL FORNITORE delservizio per le informazioni inesatte oincomplete. Infatti il titolare della banca dati silimitava ad assicurare una corretta e completapubblicazione dei dati.
Responsabilità
Nel 2 caso si pone il problema di conciliare
i diritti d’autore con l’utilità pubblica della
banca dati. Inizialmente una parte della
dottrina si è orientata verso soluzioni quali
la licenza obbligatoria, avendo assicurato
ai titolari dei diritti un corrispettivo e un
intervento della SIAE in caso di violazione.
Il dibattito è ancora aperto.
Responsabilità dell’utente
Attraverso un contratto tra titolare e utente si
stabiliscono le modalità e le condizioni di uso dei
dati contenuti nella banca. Così il titolare dei
diritti connessi alla banca dati può agire per
inadempimento nei confronti dell’utente nel caso
in cui questi abbia compiuto atti no autorizzati
dal regolamento contrattuale. Non è sempre
facile dimostrare tale fatto sia per l’ampiezza di
diffusione dell’opera, sia per le modalità tecniche
con cui avviene tale diffusione.
Tutela giuridica
Il decreto legislativo 169/1999 estende alle banche dati,intese come raccolte di opere, dati o altri elementiindipendenti sistematicamente e metodicamente dispostied invidualmente accessibili mediante mezzi elettronici oin altro modo, la tutela del diritto d'autore e a tale scopointegra e completa quanto disposto dalla legge 22 aprile1941 n. 633.
E’ necessario che la banca dati abbia il caratteredell’ORIGINALITA’, inteso come “criterio organizzativo”delle informazioni ivi contenute affinchè si possa parlaredi opera creativa come richiesto dalla normativa suldiritto d’autore.
Originalita’ dell’opera
Nelle opere di compilazione l’elemento creativoè costituito dai “criteri di cernita” e di “selezionedei materiali” e dall’organizzazione sistematicadi questi. Solo in presenza di questo requisito labanca dati è tutelata dal diritto d’autore, cioè latutela protegge il lavoro svolto dall’autore nelricercare e mettere insieme elementi che il piùdelle volte erano semplicemente di dominiopubblico. I dati raccolti in maniera organica eorganizzata esprimono invece un “valoreaggiunto” non raggiungibile da una sempliceaggregazione disordinata degli stessi elementi.