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[5.3.1] Il feudo - I In senso atecnico il feudo indica un tipo specifico di società caratterizzato da una serie di dipendenze da uomo a uomo e dallo spezzettamento del diritto di proprietà in tanti diritti reali per quanti sono i rapporti di dipendenza In senso tecnico , il feudo è un rapporto contrattuale che lega un uomo libero a un altro con scambio di

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[5.3.1] Il feudo - I. In senso atecnico il feudo indica un tipo specifico di società caratterizzato da una serie di dipendenze da uomo a uomo e dallo spezzettamento del diritto di proprietà in tanti diritti reali per quanti sono i rapporti di dipendenza - PowerPoint PPT Presentation

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[5.3.1] Il feudo - I

In senso atecnico il feudo indica un tipo specifico di società caratterizzato da una serie di dipendenze da uomo a uomo e dallo spezzettamento del diritto di proprietà in tanti diritti reali per quanti sono i rapporti di dipendenza

In senso tecnico, il feudo è un rapporto contrattuale che lega un uomo libero a un altro con scambio di prestazioni corrispettive

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[5.3.2] Il feudo - II

Tradizionalmente si individua nel feudo il risultato della fusione di tre differenti elementi giuridici:

il vassallaggio, il beneficium e l’immunitas.

Il feudo unitariamente inteso è però il frutto di un lunghissimo processo storico

cominciato nel tardo impero romano

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[5.3.3] Le origini tardo-antiche

Elementi del rapporto feudale sono già presenti in alcune figure giuridiche tardo-antiche come:

1. il patrocinium

2. i buccellari

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[5.3.4] La commendatio

La commendatio è la cerimonia solenne con la quale un uomo si pone in obsequio nei confronti di un altro uomo (cioè si pone al suo servizio)

Il rapporto che nasce si chiama fidelitas e lega i due uomini fra loro con un vincolo che è morale e giuridico insieme

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[5.3.5] Il vassallaggio - I

Il rapporto di vassallaggio prevede lo scambio di prestazioni reciproche ma differenti.

Il vassus si impegnava :a) a obbedire e servire per tutta la vita il senior senza

mai tradirlo b) a fornirgli aiuto e consiglio tutte le volte che ne

venisse richiesto

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[5.3.6] Il vassallaggio - II

L’obbligo di mantenimento poteva essereassolto in diversi modi. Più frequentemente

attraverso la concessione di terre.

Il senior deve assicurare al vassus: a) Protezione b) assistenza

c) mantenimento

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[5.3.7] Il beneficium

Sia il termine latino beneficio (= che fa bene)sia quello germanico feudo (da fieh / vieh)

hanno in origine il significato di ‘corrispettivo’, ‘retribuzione’.

Ciò conferma che Il legame con la concessione di terre è solo eventuale e non necessario

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[5.3.8] Le immunitates

Quando la terra data in beneficio ha la caratteristica di essere una terra ‘immune’, il carattere immunitario viene trasferito assieme alla terra.

Le principali immunitates sono:

L’introitus (cioè il potere di negare l’accesso al fondo)

L’exactio (ovvero il potere di escutere le tasse nei confronti di quanti abitino in quella terra)

La districtio (ovvero il potere di ‘dire giustizia’ entro i confini)

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[5.3.9] Aleatorietà della concessione

La concessione (o meglio l’oggetto della prestazione) rimarrà a lungo

aleatoria nel rapporto vassallatico.Il senior difende in ogni modo il suo diritto di

mutare la natura della prestazione

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[5.3.10] L’elemento della durata - I

Il rapporto vassallatico– strutturalmente vitalizio –

può tuttavia risolversi se il senior tiene comportamenti che ledono la fidelitas

dovuta al vassus

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[5.3.11] L’elemento della durata - II

Naturalmente, anche il senor poteva legittimamente interrompere il rapporto di vassallaggio

se riteneva che il vassus avesse tenuto una condotta tale da rompere la fidelitas

Per evitare arbitrii, i vassalli ottennero che fosse un tribunale di pari ad accertare la violazione

degli obblighi di fidelitas

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[5.3.12] Il contratto feudale

Ricapitolando: il contratto feudale ha carattere personale

con prestazioni corrispettive e durata tendenzialmente vitalizia.

Ha spesso un contenuto reale (concessioni fondiarie) e può assumere connotati

pubblicistici (immunitates)

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[5.3.13] Ereditarietà del feudo - I

Gran parte della storia del feudo è data dal tentativo dei vassalli di modificare la struttura del contratto feudale.

In particolare i vassalli premevano per ottenere la stabilizzazione delle concessioni feudali.

Essi ottennero un primo ma parziale risultato a Quierzy nell’807 (capitolare di Carlo il Calvo)

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[5.3.14] Ereditarietà del feudo - II

Con il capitolare di Quierzy, il sovrano prendeva il seguente impegno:

qualora un conte fosse morto mentre il figlio era a combattere per l’imperatore, il sovrano non avrebbe proceduto a sostituirlo investendo un altro signore del titolo e dei beneficia già concessi al defunto. Avrebbe invece atteso che il figlio del conte defunto (l’erede) fosse tornato dalla guerra. Se infatti quest’ultimo fosse stato meritevole, il sovrano lo avrebbe senz’altro beneficiato, investendolo in sostituzione del padre.

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[5.3.15] Ereditarietà del feudo - III

La trasmissibilità dei benefici per via ereditaria sembra prendere avvio da una prassi adottata da monasteri ed enti ecclesiastici.

Questi, ricevute le terre sotto forma di donazione testamentaria da parte dei proprietari, le restituivano agli stessi in beneficio per poi riprenderle al momento della loro morte.

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[5.3.16] Ereditarietà del feudo - IV

La connessione fidelitas – beneficium assume però un carattere stabile solo nell’ambito

della remunerazione del servizio militare.In particolare ciò accadde quando, nell’Italia ricca e litigiosa

dei Comuni, si prese ad assoldare milizie mercenarie.Il miglior modo per legare in maniera stabile questi

mercenari agli interessi del Comune, era appunto quello di assegnare loro delle rendite fondiarie sul territorio.

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[5.3.17] Ereditarietà del feudo - V

È per questo che in Italia l’aspetto patrimoniale diviene assai presto l’elemento prevalente del feudo.

In Francia, invece, il feudo rimane ancora a lungocaratterizzato soprattutto dall’elemento personale

ovvero dalla fidelitas. I giuristi del tardo medioevo distingueranno

a questo proposito il feudo lombardodal feudo franco o francese

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[5.3.18] L’Edictum de beneficiis - I

La formazione storica del feudo può dirsi conclusa con l’Editto de beneficiis emanato nel 1037 da Corrado II ‘il

Salico’.

In breve l’Editto stabilisce che, se non vi sia motivo che giustifichi nei loro confronti la revoca del beneficio (cioè un comportamento lesivo della fidelitas), il feudo dovrà essere

conservato agli eredi.

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[5.3.19] L’Edictum de beneficiis - II

Diversamente dal capitolare di Carlo Il Calvo, il privilegio concesso dall’imperatore non riguarda soltanto la grande nobiltà (i conti) ma è rivolto ai milites secundi oridinis (cioè appunto quei capitanei/valvassores che si erano arricchiti attraverso la milizia mercenaria e che si trovavano soprattutto in Italia)

In particolare sono due sono i punti salienti che rappresentano una svolta nella storia del feudo:

A) la riconosciuta irrevocabilità dello stipendio dovuto per il servizio militare

B) la stabilità della concessione terriera fatta per tale scopo

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[5.3.20] La figura giuridica del feudo

L’Editto di Corrado pone le basi per la comprensione in termini giuridici del beneficio feudale.Saranno appunto i giuristi, a partire dalla seconda metà

del XII secolo, a farne un’autonoma figura (un istituto) e a parlare del feudo

come di nuovo genere di diritto reale.